Rep. n. 86
Rep. n. 86
CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO FRA L’UNIONE VAL D’ENZA ED IL COMUNE DI BIBBIANO.
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Il giorno diciotto (18) del mese di dicembre (12) dell’anno duemiladiciotto (2018), con la presente convenzione, tra i signori:
- Xxxxxx Xxxxx, nato a Reggio Xxxxxx (RE) il 20/10/1969, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell’UNIONE VAL D’ENZA (codice fiscale: 91144560355), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 48 del 29/11/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;
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Protocollo N.0018567/2018 del 18/12/2018
Firmatario: Xxxxx Xxxxxx, XXXXXX XXXXXXXX
- Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Reggio Xxxxxx (RE) il 18/08/1972, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI BIBBIANO (codice fiscale: 00452960354), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 05/11/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;
PREMESSO CHE:
- il comune di Bibbiano fa parte dell’Unione Val d’Enza e del relativo ambito territoriale ottimale;
UNIONE VAL D'ENZA
UNIONE VAL D'ENZA
- i comuni partecipanti all’Unione hanno conferito alla medesima le seguenti funzioni ICT, Polizia municipale, Protezione civile, Servizi sociali, Centrale unica di committenza, Controllo di gestione, Gestione del personale (solo da parte dei comuni) in conformità alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 ed alla DGR 1179-2018 “NUOVO PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE 2018-2020 (L.R. N.21/2012 E SS.MM.II.)”;
- la gestione associata del Servizio Finanziario è auspicata dalla normativa nazionale (art. 14 comma 28 d.l. 78/2010 che ne rende obbligatoria la gestione per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 ab.) e dalla normativa regionale (DGR 1179-2018) - i su indicati enti hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, avvalendosi dello strumento della “Convenzione” ex art. 30 del D.lgs. 267/00 e xx.xx., la funzione in oggetto al fine di perseguire l’obiettivo di una gestione efficiente delle risorse;
- i rispettivi Consigli hanno approvato lo schema di convenzione per l’esercizio in forma associata in via sperimentale del Servizio Economico – finanziario.
Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione stipulata ai sensi dell'art.30 del D.lgs. 267/2000 ha per oggetto la gestione in forma associata del servizio economico finanziario. Il servizio economico-finanziario raggruppa tutte le attività afferenti alla gestione contabile, sia per gli aspetti finanziari che economico patrimoniale. La presente gestione associata riguarda tutte le attività inerenti il servizio economico - finanziario attribuite da norme, regolamenti, delibere in essere presso gli enti partecipanti.
In particolare, si dispone il conferimento della gestione:
- del Servizio finanziario di cui all’art. 153 TUEL, a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria degli enti aderenti, in conformità ai principi di legge e di regolamento;
- del Servizio economato di cui all’art. 153, comma 7, TUEL.
2. Dal punto di vista organizzativo e funzionale per l’Unione Val d’Enza si fa riferimento al “Servizio Finanziario” facente parte del SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI secondo il vigente organigramma funzionale, per il Comune di Bibbiano al “1° Ufficio: Ragioneria, Economato, Provveditorato, Controllo di gestione, Inventario” facente parte del 2° SERVIZIO BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI secondo il vigente organigramma funzionale.
Art. 2 FINALITÀ
1. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti ed a conseguire economie di scala nella gestione delle risorse.
2. La gestione associata ha inoltre lo scopo di:
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Protocollo N.0018567/2018 del 18/12/2018
Firmatario: Xxxxx Xxxxxx, XXXXXX XXXXXXXX
a) realizzare lo svolgimento coordinato dei servizi finanziari attraverso l’impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali in essere presso i due enti aderenti, uniformando comportamenti, software gestionali, procedure e metodologie di intervento;
b) favorire l’accrescimento delle competenze professionali del personale coinvolto attraverso specifica formazione e specializzazione nelle diverse aree di lavoro tipiche dei servizi finanziari;
c) avere maggiori garanzie di regolare continuità del servizio in caso di assenze prolungate di operatori del servizio associato.
Art. 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
XXXXXX XXX X'XXXX
XXXXXX XXX X'XXXX
0. Nella prima fase della presente convenzione, la gestione associata avverrà tramite l'utilizzo dell’attuale Responsabile del Settore AFFARI GENERALI E FINANZIARI dell’Unione Val d’Enza. In seguito sarà sempre il Responsabile del medesimo settore dell’Unione a svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio Associato, di volta in volta nominato con decreto del Presidente dell’Unione, sentito il parere del Sindaco del Comune di Bibbiano.
2. Il personale in dotazione al Servizio Associato sarà costituito dal personale attualmente assegnato nei due enti ai servizi coinvolti come definiti nell’art. 1 della presente. Ciascun ente si impegna a garantire la sostituzione del personale attualmente in servizio in caso di dimissioni, trasferimento, impedimento o assenze di lunga durata (superiore a 3 mesi) con altro personale di pari qualifica da reperirsi nei propri organici o attraverso assunzioni nei limiti della vigente normative sulle assunzioni da parte degli enti locali.
3. Una diversa dotazione del Servizio Associato potrà essere decisa con provvedimento motivato da approvarsi di comune accordo da parte delle Giunte dei due enti coinvolti da recepirsi nei documenti programmatori del personale dell’ente che procederà alla modifica della propria dotazione organica e alla eventuale assunzione. In tali atti sarà specificato se l’eventuale personale aggiuntivo alla dotazione attuale sarà a carico di uno dei due enti o di entrambe e la misura di partecipazione.
4. Al Responsabile di Servizio ed al personale impiegato nel servizio associato spetteranno le forme di incentivazione previste dal comma 6 dell’art. 17 del CCNEELL 2016-2018 per il personale dei servizi gestiti in convenzione e, ove riscontrata la casistica, dall’art. 70-quinques del medesimo CCNEELL.
5. Perseguendo il fine della razionalizzazione dell’uso degli uffici degli enti interessati, la sede del Servizio Associato sarà individuata all’interno delle disponibilità di uffici dei due enti senza maggiori oneri per gli stessi.
6. Il nuovo ufficio utilizzerà le attrezzature informatiche già disponibili presso gli uffici di provenienza e la rete informatica dell’Unione val d’Enza, senza maggiori oneri per gli enti interessati.
Art. 4 DURATA
1. La presente convenzione ha durata biennale ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le parti da approvarsi dalle rispettive giunte.
2. Ciascuna amministrazione convenzionata potrà recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione all’altra amministrazione entro il 30/06 di ciascun anno, il recesso sarà effettivo a decorrere dal 01/01 successivo fatte salve eventuali proroghe, non superiori a mesi 6, eventualmente concordate tra le parti per necessità tecniche.
3. In caso di scioglimento della convenzione i dipendenti di ciascuna amministrazione riprenderanno servizio presso l’amministrazione di appartenenza. Le rispettive giunte dovranno approvare un accordo che normi l’assegnazione di eventuale nuovo personale assunto di comune accordo da uno dei due enti e assegnato all’ufficio associato secondo il principio che le nuove figure assunte oltre la dotazione iniziale spettano per il 50% a ciascun ente.
Art. 5 ONERI FINANZIARI
UNIONE VAL D'ENZA
UNIONE VAL D'ENZA
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1. Gli emolumenti dovuti al Responsabile dell’Ufficio Associato, compresa l'indennità di posizione calcolata con il sistema di pesatura dell’Unione Val d’Enza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione, saranno corrisposti dall’Unione medesima, che curerà anche il pagamento dei relativi contributi dalla Cassa previdenza degli impiegati degli enti locali e agli altri Istituti ed Enti assistenziali e previdenziali; Il costo complessivo annuale del Responsabile dell’ufficio associato sarà rimborsato dal Comune di Bibbiano all’Unione nella misura del 40%. Ai fini del limite di spesa dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23 c. 2 del D.lgs. 75/2017, il trattamento accessorio del Responsabile si considera in capo ad entrambe gli enti nella misura del 40% ciascuno su base annua. Ai fini del conteggio delle spese di personale le spese del Responsabile saranno attribuite ai due enti in misura eguale all’effettiva partecipazione finanziaria alle spese. Tale accordo potrà essere modificato nel corso della convenzione tramite accordo scritto tra le parti da approvarsi dalle rispettive giunte.
2. Ciascun ente sosterrà direttamente e rimarranno a proprio carico le spese dei propri dipendenti impiegati nell’ufficio associato.
3. Il trattamento accessorio dei dipendenti dei singoli enti farà capo alle risorse decentrate dei rispettivi enti di appartenenza e sarà liquidata da ogni singolo comune a seguito dell'applicazione del sistema di valutazione presente in ogni singola amministrazione.
4. Tutte le spese direttamente imputabili al singolo ente rimarranno stanziate nei rispettivi bilanci;
5. Tutte le spese non direttamente imputabili al singolo ente relative al servizio convenzionato saranno sostenute dall’Unione e rimborsate dal Comune di Bibbiano nella misura del 40%.
6. Le somme dovute a rimborso saranno corrisposte dal Comune di Bibbiano secondo il piano economico finanziario approvato in due rate la prima scadente il 31/03 e la seconda scadente il 30/09. Entro il 31/03 successivo alla chiusura dell’esercizio sarà corrisposto l’eventuale conguaglio rispetto alle somme preventivate.
7. Si allega alla presente il piano economico finanziario e la suddivisione dei costi preventivo per il biennio della convenzione, ogni anno sarà predisposto dal responsabile un piano economico finanziario per il biennio successivo entro il 31/10, le poste del piano saranno inserite e si intenderanno approvate nei due enti secondo l’iter di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.
Art. 5 MODIFICHE DELLA CONVENZIONE
1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi assunte dai consigli degli enti convenzionati.
Art. 6 CONTROVERSIE
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti anche in caso di difforme
e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in xxx xxxxxxx.
0. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all’organo giurisdizionale competente.
Art. 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY
0.Xx presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali per cui i trattamenti di dati personali svolti dal costituendo servizio rientrano nell’ambito della lett. e comma 1 del Regolamento (UE) 2016/679. In riferimento al predetto regolamento si precisa che:
a) Titolare dei trattamenti gestiti dall’ufficio rimangono separatamente i due enti ciascun per i dati di propria competenza;
b) Il Responsabile del Servizio Associato si intende Responsabile di tutti i trattamenti gestiti dall’ufficio associato ed è tenuto ad adempiere alle misure organizzative ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali adottate dai due enti rispetto ai trattamenti di propria competenza;
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c) I dipendenti dei due enti impiegati nell’ufficio potranno essere incaricati del trattamento, su specifica disposizione del Responsabile, di tutti i trattamenti gestiti dal Servizio Associato e saranno tenuti alle norme di comportamento ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali adottate dai due enti rispetto ai trattamenti di propria competenza;
2. I dati trattati saranno utilizzati dal Servizio convenzionato per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.
Art. 8 NORME FINALI
1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell’articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
XXXXXX XXX X'XXXX
XXXXXX XXX X'XXXX
0. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, al codice civile e alla normativa vigente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE VAL D’ENZA
(Xxxxx Xxxxxx)
IL SINDACO DEL COMUNE DI BIBBIANO
(Xxxxxx Xxxxxxxx)
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.