CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: BROKER ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: BROKER ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
(INTERMEDIARI ISCRITTI ALLA SEZIONE B DEL R.U.I.)
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:
a) Nota informativa;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Glossario;
d) Modulo di Proposta
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA.
VERSIONE 01_06_2018 LSW1699G-12
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’, ma il suo contenuto non è soggetto alla
preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza
* * * * *
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a. Lloyd’s è un ente (“Society”) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono certi membri del Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)
La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd’s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.
b. Lloyd’s ha la sua sede legale in Xxxxxx (XX0X 0XX), Xxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, che è anche il domicilio di ciascun membro del Lloyd’s.
c. In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Xxxxxx, XXX 00000, Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
d. Lloyd’s ha recapito telefonico al n. x00000000000, e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx ed ha editato il sito internet XXX.xxxxxx.xxx.
e. I membri del Lloyd’s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd’s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n°.I.00008 dell’elenco dell’IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 00 Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx X00 0XX
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s
Come riportato a pag. 44 del Rapporto Annuale dei Lloyd’s del 2017* il capitale del mercato dei Lloyd’s ammonta ad EUR 30.122 milioni*** ed è composto dai Fondi dei membri presso i Lloyd’s pari a Euro 27.660 milioni, dai Bilanci dei membri per Euro 0 milioni e dalle riserve centrali di Euro 2.462 milioni.
L’indice di solvibilità del mercato centrale dei Lloyd’s è stato determinato secondo i dispositivi previsti dalla direttiva Solvency II, che è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2016. L’indice di solvibilità del mercato centrale dei Lloyd’s al 31.12.2017 è stato pari al 215%. Tale indice è determinato dal rapporto tra il totale delle attività centrali pari a Euro 3.877 milioni e il Solvency Capital Requirement (SCR) centrale, cha ammonta a Euro 1.801 milioni. Tutti gli importi relativi alla solvibilità del mercato centrale (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 10 del “Lloyd’s Solvency and Financial Condition Report” aggiornato al 31 Dicembre 2017**.
* Link al Rapporto annuale dei Lloyd’s del 2017: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/x/xxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx- relations/results/2017ar/ar2017_annual-report-2017.pdf
** Link al “Lloyd’s Solvency and Financial Condition Report” al 31 Dicembre 2017:
*** Tasso di cambio al 31.12.2017: EUR 1,00 = GBP 0,8886 (fonte: Financial Times).
L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale dei Lloyd’s è consultabile ai seguenti link (rispettivamente in versione Italiana e Inglese): xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxx-xx- lloyds xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxx-xxxx-xx-xxxxxx-xx-xxxxx
(Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010). B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
E’ previsto il tacito rinnovo od in alternativa il RINNOVO AUTOMATICO - Pag.2 art 4 del testo di polizza
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DANNI OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Pag. 4 e 5 art 1.1 del testo di polizza
ESTENSIONI – Pag. 5 e 6 art 1.3 del testo di polizza ESCLUSIONI
Pag. 3 art 5 e pag 6 art 1.4 del testo di polizza
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – Pag. 2 art 1 del testo di polizza 5. Aggravamento e diminuzione del rischio
VARIAZIONI DEL CONTRATTO - COMUNICAZIONI AGLI ASSICURATORI - Pag. 3 art 6 del testo di polizza
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – Pag. 3 art 8 del testo di polizza
6. Premi
La presente polizza si perfeziona attraverso bonifico bancario o assegno negli importi massimi stabiliti dalla legge. La durata del contratto è ANNUALE, salvo diverse pattuizioni-deroghe stabilite dalle parti.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – Pag. 2 art 2 del testo di polizza
7. Rivalse
Diritto che, spetta all'assicuratore nei confronti del proprio assicurato e che consente al primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui l'assicuratore avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – Pag. 3 art 13 del testo di polizza
8. Diritto di recesso
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – Pag. 3 art 9 del testo di polizza CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – Pag. 3 art 10 del testo di polizza
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivati dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 CC.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
10. Legge applicabile al contratto
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Pag. 4 art 18 del testo di polizza
11. Regime fiscale applicabile al contratto
Il trattamento fiscale applicabile al contratto è quello stabilito in libertà di stabilimento. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
CONDIZIONI PARTICOLARI - Pag. 6 e 7 art. 1.5 e 1.6 del testo di polizza
13. Reclami
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato all’intermediario del Contraente per essere a tale fine assistiti.
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
Ufficio Italiano dei Lloyd’s
All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance” Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
Fax n. 00 00000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, 000 Xxxxx Xxxx, X00 0XX, XX; telefono x000000000000;; xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx.
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.
RECLAMI pag. 4 Art. 21 del testo di polizza
14. Arbitrato
N/A
* * * *
Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd’s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s Xxxxxxxx Xxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza di Responsabilità Civile Professionale BROKER ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI Intermediario iscritto alla sezione B del R.U.I.
AVVERTENZA IMPORTANTE
Si noti che tutte le garanzie del contratto di assicurazione sono
prestate nella forma “CLAIMS MADE” e sono operanti per le richieste d i risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato DURANTE IL
PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO riferiti a fatti commessi dopo la data di retroattività se concessa e da lui denunciati agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.
DEFINIZIONI
Le presenti definizioni hanno valore pattizio e formano parte integrante del contratto
1. MODULO e SCHEDA DI COPERTURA - I documenti annessi al presente contratto di assicurazione, che indicano i dati dell'Assicurato, i massimali, la decorrenza, il premio, le estensioni, ed eventuali altri dettagli dell'assicurazione. Il Modulo e la Scheda di Copertura formano parte integrante di questo contratto.
2. ASSICURATO - Il Professionista o la Società, contraente di questa assicurazione, che svolga l'attività professionale definita al successivo punto 3. In caso di Società, il termine Assicurato è riferito a ogni singolo Professionista che faccia parte della Società e che sia precisato nella Scheda di Copertura, per le responsabilità ad ognuno di essi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale sotto definita, tanto in proprio che per conto della Società stessa. Resta salvo quanto stabilito al secondo comma della definizione N° 9 che segue (limite di indennizzo).
3. ATTIVITA' PROFESSIONALE - Attività professionale di intermediazione assicurativa, come definita all’art. 2, punto “d” del regolamento IVASS n. 5 del 16 Ottobre 2006, svolta nei modi e nei termini delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti, nella qualità di Broker Assicurativo regolarmente abilitato alla professione ai sensi delle norme vigenti.
4. TERZI - Tutte le persone diverse dall'Assicurato, con esclusione del coniuge e dei figli dell'Assicurato e dei familiari con lui conviventi, dei suoi rappresentanti legali, associati o contitolari, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado, e con esclusione delle ditte di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o delle società di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista di maggioranza o controllante.
5. DIPENDENTI DELL'ASSICURATO - Tutte le persone che operano alle sue dirette dipendenze con rapporto di lavoro subordinato o di apprendistato anche durante i periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage", in relazione all'esercizio dell'attività professionale.
Sono compresi in questa definizione le persone che sono o furono procuratori, sostituti di concetto e praticanti.
Sono altresì parificati ai dipendenti i prestatori d’opera che, in relazione all’attività professionale sopra definita, operano esclusivamente per l’Assicurato e non per altri, con regolare rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Sono inoltre parificati ai dipendenti le persone fisiche e le società del quale operato l’Assicurato debba rispondere e che risultino iscritte nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi nella sezione E.
6. RECLAMO - Nell’assicurazione della responsabilità civile professionale, per “reclamo” si intende la comunicazione con la quale il terzo (definizione N° 4) manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto attribuito all’Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di risarcimento di tali danni.
7. RECLAMI CORRELATI - Tutti i reclami risalenti alla stessa causa. Risalgono alla stessa causa i reclami derivanti da un medesimo comportamento o avvenimento dannoso, a danno di uno o più soggetti e anche in tempi diversi. I reclami correlati sono trattati come un unico reclamo, anche ai fini del limite e del sottolimite di indennizzo applicabile e dell’importo a carico dell’Assicurato a titolo di franchigia o scoperto.
8. PERIODO DI ASSICURAZIONE - Il primo periodo di assicurazione è indicato nel Modulo, salvo il disposto dell’art. 2 delle Condizioni Generali. Successivamente il periodo di assicurazione corrisponde a ciascuna annualità (o diversa durata convenuta) di rinnovo del contratto. Ad ogni scadenza, pagato il premio convenuto secondo le modalità stabilite, inizia un nuovo periodo di assicurazione. Ogni periodo di assicurazione è un periodo a sé stante, distinto dal precedente e dal successivo, come se per ciascun periodo fosse stipulato un contratto separato.
Per i periodi di assicurazione successivi al primo, il periodo di assicurazione in corso è quello che decorre dalla data di scadenza immediatamente anteriore.
Il tempo convenuto di una eventuale proroga del contratto non costituisce un nuovo periodo di assicurazione, ma si aggiunge ad estendere la durata del periodo prorogato.
9. LIMITE DI INDENNIZZO – L’importo che rappresenta l'obbligazione massima degli Assicuratori, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di rischio è previsto un sottolimite di indennizzo, questo non è in aggiunta al limite di indennizzo ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima
Degli Assicuratori, per capitali interessi e spese, per quella voce di rischio. Qualunque sia il numero delle persone danneggiate, il limite di indennizzo - o il sottolimite quando applicabile - resta unico e invalicabile in ogni circostanza e a qualsiasi titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone assicurate con il presente contratto di assicurazione ed è fissato in un sottolimite per ogni sinistro ed una somma massimale per ogni periodo di assicurazione. Tale massimale rappresenta l'esborso cumulativo massimo cui gli Assicuratori sono tenuti, per capitale interessi e spese, complessivamente per tutte le richieste di risarcimento pervenute agli Assicurati, e da questi regolarmente denunciate agli Assicuratori, durante uno stesso periodo di assicurazione incluso il periodo di 3 anni per la denuncia dei sinistri.
10. QUESTIONARIO/MODULO PROPOSTA - il formulario attraverso il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto. E’ obbligo dell’ASSICURATO di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Fascicolo informativo, redatto a sensi dei Regolamenti vigenti, è parte del contratto.
11. INTERMEDIARIO: Colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari assicurativi.
CONDIZIONI GENERALI
dall’Assicurato sul Questionario/Modulo di Proposta (definizione N° 10) e nelle eventuali integrazioni dello stesso, così
ART. 1 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato - Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e
come le dichiarazioni e informazioni rese per iscritto in occasione delle variazioni del contratto (articolo 6), dei rinnovi o
delle proroghe dello stesso, formano la base dell’assicurazione e fanno parte di questo contratto a tutti gli effetti.
ART. 2 - Pagamento del premio - L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo/Scheda Di Copertura se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Ove previsto, il Premio potrà essere pagato agli Assicuratori tramite l’Intermediario. Il pagamento del PREMIO eseguito in buona fede all’INTERMEDIARIO si considera effettuato direttamente agli Assicuratori ai sensi dell’art.
118 del D.lgs. 209/2005.
Se l’Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art.1901 C.C.).
Se il premio non è pagato all’ufficio del Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s in Milano, oppure al Corrispondente dei Lloyd’s che gestisce il contratto entro 15 giorni dalla data in cui è dovuto, gli Assicuratori hanno diritto di annullare il contratto dalla data di inizio.
ART. 3 - Limite di indennizzo – Spese. L'assicurazione è prestata per l'insieme delle garanzie previste da questo contratto e per ogni periodo di assicurazione, fino alla concorrenza massima complessiva, per capitale, interessi e spese, del limite di indennizzo (definizioni N° 8 e 9) stabilito nella Scheda di Copertura. Fermo tale limite, si applicano i sottolimiti di indennizzo esposti nella Scheda di Copertura e negli eventuali allegati o atti di variazione. Nei limiti previsti dal terzo comma dell'art. 1917 del Codice Civile sono inoltre a carico degli Assicuratori, previa approvazione scritta degli stessi, le spese legali e di giudizio sostenute per resistere alle pretese ed alle azioni legali in sede civile in relazione alle responsabilità previste da questo contratto.
ART. 4 – Rinnovo automatico - La presente POLIZZA in mancanza di disdetta, effettuata mediante qualsiasi forma di comunicazione scritta ed inoltrata entro e non oltre 30 giorni prima della data di scadenza della POLIZZA viene rinnovata automaticamente per un ulteriore PERIODO DI ASSICURAZIONE di 12 mesi. La presente operatività è subordinata al ricevimento del relativo modulo che attesti:
a) Nessuna variazione anagrafica del rischio;
b) Variazione degli introiti consolidati (negativo/positivo) nell’ordine del 10 percento; c) Che non si siano verificate nuove circostanze e/o sinistri.
d) Allegare indicazioni di eventuali circostanze/sinistri verificatisi precedentemente anche se già segnalati; Intervenute modifiche del rischio o al verificarsi di un sinistro e/o circostanza, escludono automaticamente l’operatività della presente clausola.
In caso di mancato ricevimento del modulo di rinnovo da parte degli ASSICURATORI, la polizza si considera cancellata
alla data di scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.
ART. 5 - Rischi esclusi - Oltre a quanto stabilito nelle Condizioni Particolari che seguono, nonostante qualsiasi differente clausola di questo contratto e per evitare qualsiasi dubbio questa assicurazione e’ soggetta alle seguenti esclusioni:
a) Gli Assicuratori non saranno tenuti a pagare sinistri per danni che si verifichino, insorgano o siano dovuti, direttamente o indirettamente, da guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato, atti di terrorismo o confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni a beni causati da o sotto gli ordini di governi o autorità pubbliche o locali;
b) Da questa assicurazione sono esclusi i danni e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
c) Da questa assicurazione sono esclusi i danni e le responsabilità che si verifichino o insorgano a seguito di eventi naturali
ART. 6 - Variazioni del contratto - Comunicazioni agli Assicuratori - Le variazioni o modificazioni del contratto di assicurazione devono risultare da atto sottoscritto dalle parti. Tutte le comunicazioni destinate agli Assicuratori devono essere fatte con lettera raccomandata all’indirizzo della UIA Srl entro 10 giorni dalla conoscenza della condizione.
ART. 7 - Estensione territoriale - L’Assicurazione vale, nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni del presente contratto, per le Perdite originate da Atti Illeciti posti in essere nei territori e con i limiti indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
ART. 8 - Aggravamento del rischio - L’ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o cambiamento del rischio entro 10 giorni dalla conoscenza della condizione. Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché il recesso dell’ASSICURATORE dal contratto. (Art. 1898 del Codice Civile).
ART. 9 - Diritto di Recesso per sinistro - Dopo ogni denuncia di sinistro e/o circostanza e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli ASSICURATORI potranno recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata o comunicazione a mezzo PEC, anche per il tramite dell’Intermediario, rimborsando
all’ASSICURATO la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l’imposta.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli ASSICURATORI non potranno essere interpretato come rinuncia degli ASSICURATORI a valersi della facoltà di recesso.
ART. 10 - Casi di cessazione dell'assicurazione - L’assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell’Assicurato dal giorno nel quale:
1. Perda per qualunque motivo l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale; 2. La sua attività sia alienata o fusa con quella di altri.
In questi casi la parte di premio netto relativa al periodo di assicurazione non decorso viene messa dagli Assicuratori a
disposizione di chi di diritto. L'assicurazione potrà essere ripresa a condizioni e premio da stabilirsi.
Diritto di recesso in caso di vendita a distanza: in caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a UIA srl Xxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx. In tal caso l’Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto
ART. 11 - Comportamento fraudolento - L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara fatti o circostanze non rispondenti al vero, produce documenti falsi, occulta prove, promuove o facilita le pretese di terzi, perde il
diritto ad ogni indennizzo.
ART. 12 - Coesistenza di altre assicurazioni - Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi danni, la presente assicurazione opererà a secondo rischio e coprirà quella parte dell’ammontare dei danni risarcibili e delle spese, che eccederà il massimale o i massimali previsti da tali altre assicurazioni, fermi in ogni caso i limiti e i sottolimiti di indennizzo stabiliti e con rinuncia da parte degli Assicuratori alla franchigia o allo scoperto a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato è tenuto a denunciare i danni a tutti gli assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
ART. 13 - Diritto di surrogazione - Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell'indennizzo pagato e da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell’Assicurato. Nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato (definizione N° 5), tali diritti saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.
Per ogni pagamento effettuato a termini di questo contratto per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti gli ASSICURATORI si surrogheranno nei diritti di rivalsa dell’ASSICURATO per tali ammontari.
In tal caso l’ASSICURATO dovrà firmare tutti i necessari documenti e farà tutto quanto è necessario per formalizzare e conservare il diritto di surrogazione compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo dell’ASSICURATO.
In caso di responsabilità solidale è fatto salvo per gli ASSICURATORI il diritto di regresso nei confronti degli eventuali
corresponsabili.
ART. 14 - Foro competente - Le Parti stabiliscono di comune accordo che per le vertenze che possano derivare dal presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o la sede, nel territorio della Repubblica Italiana.
ART. 15 - Oneri fiscali - Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.
ART. 16 - Domande Giudiziali - Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni Assicuratori dei Lloyd's i cui nomi e le cui quote di partecipazione sono indicate nel contratto di assicurazione. La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's al Rappresentante Generale per l'Italia Sig. Xxxxxxxx Xxxxx. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nel presente contratto di assicurazione dovrà essere proposta contro: "Gli Assicuratori dei Lloyd's, che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. (citare il numero del presente contratto di assicurazione), in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's Sig. Xxxxxxxx Xxxxx ". Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's può essere convenuto in giudizio nella sua qualità e con effetto nei confronti degli Assicuratori interessati per le sole controversie inerenti ad assicurazioni contratte con Assicurati residenti in Italia.
ART. 17 - Validità delle Condizioni Generali - Le Condizioni Particolari che seguono sono intese a completare e integrare le Condizioni Generali, le quali restano tutte ferme ed operanti, salvo i casi in cui sia espressamente dichiarata una deroga.
ART. 18 - Norme di legge - Per l’interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o ad esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana.
ART. 19 – Elezione di domicilio - Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso: Xxxxxxxx Xxxxx
Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’Italia
Xxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx
T: x00 00 0000000 - F: x00 00 00000000
ART. 20 - Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni - Nessun (ri) assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri) assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe il (ri) assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America.
ART. 21 – Reclami - Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano dei Lloyd’s
All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance” Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
Fax n. 00 00000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, 000 Xxxxx Xxxx, X00 0XX, XX; telefono x000000000000; xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx.
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.
CONDIZIONI PARTICOLARI
GARANZIA 1 - RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE
Articolo 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione - Gli Assicuratori si obbligano a garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi, inclusi i clienti, nell’esercizio dell’attività professionale di intermediazione assicurativa (definizione N. 3) conseguenti a negligenze ed errori professionali ovvero a negligenze, errori professionali e dolo dei suoi dipendenti, collaboratori o persone o società del cui operato deve rispondere a norma di legge.
L’assicurazione è operante per atti dannosi commessi durante il periodo di assicurazione in corso e a condizione che il conseguente reclamo (definizioni N° 6 e 7) sia per la prima volta presentato all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciato agli Assicuratori (articolo 1.5), entro 3 anni dalla fine del periodo di assicurazione in corso (definizione N.8).
Terminato tale periodo ed i successivi tre anni, cessa ogni effetto dell’assicurazione e nessun reclamo potrà essere denunciato agli Assicuratori.
Articolo 1.2 - Franchigia - Scoperto - L'Assicurato partecipa agli esborsi per indennizzi e per spese legali e peritali, con
l’importo corrispondente alla franchigia o allo scoperto, come risultante nella Scheda di Copertura. Se il fatto colposo è attribuibile a più Assicurati, ciascuno di essi tiene a suo carico un importo corrispondente alla franchigia o allo scoperto rispettivamente applicabili. Detta franchigia non è opponibile ai terzi. Qualora gli Assicuratori abbiano risarcito ai terzi l’intero danno comprensivo della franchigia, l’Assicurato sarà tenuto a rimborsarla agli Assicuratori a semplice richiesta scritta.
Articolo 1.3 - Rischi Aggiuntivi ed Estensioni subordinate a patto espresso.
1.3.1 Rischi Aggiuntivi (sempre operanti)
Nei termini e nei limiti stabiliti in questo contratto e ferme le esclusioni e modalità previste, la garanzia per la responsabilità civile professionale, quale delimitata all’art. 1.1, è estesa ai seguenti rischi aggiuntivi:
A. Fatto dei dipendenti e collaboratori - E’ compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni a terzi, compresi i clienti, determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell’ambito e nello svolgimento dell’attività professionale, da persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone o le società che, al momento del fatto, risultino iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi alla sezione E. (definizione N° 5), e fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell’articolo 13 delle Condizioni Generali.
B. Forme pensionistiche complementari - E’ compresa in garanzia la responsabilità civile derivante dall’attività relativa a forme pensionistiche complementari.
C. Tutela delle persone - E’ compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all’Assicurato a seguito di involontaria violazione dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30.06.2003.
D. Ingiuria e diffamazione - E’ compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'Assicurato a cagione di ingiuria o diffamazione commesse da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano dipendenti dell’Assicurato (definizione N° 5).
E. Perdita di documenti - Qualora, durante il periodo di assicurazione in corso, si verifichi la perdita, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione per qualunque causa (esclusi i rischi elencati nell'art. 5 delle Condizioni Generali) di documenti di proprietà dell'Assicurato oppure di clienti tenuti in deposito o custodia da lui medesimo o da taluno dei suoi dipendenti (definizione N° 5):
1. l’assicurazione delimitata all’art. 1.1, ferme le esclusioni previste nel contratto di assicurazione, è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato a seguito di detti eventi;
2. Gli Assicuratori si obbligano a rimborsare le spese sostenute, previo loro accordo scritto, per la sostituzione o il restauro dei documenti dei clienti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti.
Ai fini di questo rischio aggiuntivo, per documenti si intende ogni genere di documenti pertinenti all'attività professionale, esclusi però titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, carte di credito e simili.
L'evento dannoso deve essere denunciato agli Assicuratori nei cinque giorni successivi alla data in cui l’Assicurato o chi per lui ne è venuto a conoscenza.
La copertura data dal presente punto E costituisce un’assicurazione danni aggiuntiva all’assicurazione di responsabilità di cui al precedente articolo 1.1, sicché I limiti posti alla presente estensione di polizza non pregiudicano e non sono applicabili alla copertura per la responsabilità civile di cui al precedente articolo 1.1.
1.3.2 - Estensioni subordinate a patto espresso (Valide solo se espressamente richiamate)
Soltanto su espressa richiesta fatta dall'Assicurato nel Modulo Proposta e contro pagamento del relativo premio aggiuntivo, la garanzia per la responsabilità civile professionale delimitata all’art. 1.1 è estesa a tutte o a taluna delle seguenti attività o rischi, come precisato nella Scheda di Copertura, sempre nei termini e nei limiti di questo contratto e ferme le esclusioni e modalità previste.
F. Attività di Corrispondente dei Lloyd’s esercitata nell’ambito dell’Unione Europea.
G. Attività di “delegato all’accettazione dei rischi” (Coverholder), esercitata nell’ambito dell’Unione Europea per conto di qualsiasi Impresa di Assicurazioni e riassicurazioni;
H. Attività di broker riassicurativo: la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività professionale di intermediazione riassicurativa come definita all’art. 2, punto “e” del regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006, conseguenti a negligenze ed errori professionali ovvero a negligenze, errori professionali e dolo dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, purché l’Assicurato sia regolarmente abilitato alla professione ai sensi delle norme vigenti.
I. Copertura reclami tardivi. (norma transitoria).
Si noti che unicamente questa garanzia del contratto di assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” ed è operante per i reclami (definizioni N° 6 e 7) fatti per la prima volta contro l’Assicurato DURANTE IL PERIODO DI
ASSICURAZIONE IN CORSO (definizione N° 8) riferiti a fatti commessi nel periodo indicato nella Scheda di Copertura e da lui denunciati agli Assicuratori durante il periodo di decorrenza dell'assicurazione. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare o a rimborsare a clienti o a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali arrecati a cagione di negligenza, imprudenza
o imperizia, lievi o gravi, commesse nell'esercizio dell'attività professionale (definizione N° 3). L’assicurazione è operante esclusivamente per negligenze, imprudenze o imperizie commesse nel periodo indicato nella Scheda di Copertura e a condizione che il conseguente reclamo (definizioni N° 6 e 7) sia per la prima volta presentato all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciato agli Assicuratori (articolo 1.5), durante il periodo di assicurazione in corso. (Definizione N° 8). Terminato tale periodo, cessa ogni effetto dell’assicurazione e nessun reclamo potrà essere denunciato agli Assicuratori.
L. Estensione alla attività di conciliazione/mediazione - la presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalla attività di conciliatore/mediatore svolta secondo i dispositivi legislativi che normano l’attività. La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENIZZO e con FRANCHIGIA indicati nel CERTIFICATO.
Articolo 1.4 - Esclusioni - Le prestazioni assicurative previste per questa garanzia 1 non sono operanti:
(a) Per le responsabilità e i danni derivanti dalle attività elencate all’art. 1.3.2 se l’assicurazione non è espressamente estesa alle stesse;
(b) Per danni causati da dolo dell'Assicurato, dei suoi associati di diritto o di fatto, dei suoi contitolari, e in generale di ogni persona che al momento del fatto non fosse un dipendente dell'Assicurato o parificati a dipendenti. (Definizione N° 5);
(c) Per atti o fatti commessi prima della data di decorrenza stabilita nella Scheda di Copertura (salvo il disposto dell’art.
1.3.2 lettera I se espressamente richiamata);
(d) Per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a fatti commessi in periodo anteriore alla data di retroattività concessa e indicata in SCHEDA DI COPERTURA
(e) Per fatti dovuti a insolvenza dell'Assicurato;
(f) Per fatti dovuti ad insolvenza di qualsiasi Assicuratore o Impresa di Assicurazioni;
(g) In relazione ad attività diverse dall’attività professionale di cui alla definizione N° 3; all’attività di gestione fiduciaria, di custodia o conservazione di cose o beni altrui; all’attività di rappresentante fiscale di soggetti esteri;
(h) Per reclami già presentati all’Assicurato prima della data di effetto del periodo di assicurazione in corso;
(i) Per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, già note all'Assicurato alla data di effetto del periodo di assicurazione in corso;
(i) per quanto riguarda i documenti non cartacei, quali dischi, nastri e altri supporti di immagazzinamento o archiviazione di dati, la garanzia di cui all’art. 1.3.1 lettera (E Perdita Documenti) non vale quando la perdita, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione:
(a) Siano causati da usura, graduale deterioramento, carenza di manutenzione, azione di insetti o roditori; (b) Derivino da influenza della temperatura o dell'umidità;
(c) Siano dovuti a presenza di flussi magnetici o da perdita di magnetismo; (d) siano dovuti a "virus", "bombe logiche" o simili;
(l) per i danni e le spese derivanti direttamente o indirettamente da: (a) Corruzione, cancellazione, furto, alterazione di, oppure
(b) Accesso o mancanza di accesso a, oppure
(c) Interferenze con dati su supporti elettronici dell’Assicurato o da lui detenuti, totalmente o parzialmente causati da virus informatico o da qualsiasi persona diversa dall’Assicurato, suoi associati o suoi dipendenti in servizio;
(m) Per danni a terzi di carattere non patrimoniale (salvo quelli previsti al Art. 1.3.1 lettera (D), o danni patrimoniali conseguenti a morte, lesioni personali, malattie o malori, e i danneggiamenti a cose o animali;
(n) Per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO per un ASSICURATO che, pur iscritto all’Albo professionale, non abbia i requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo statuto del soggetto cliente dell’ASSICURATO stesso con riferimento all’incarico da questi assunto;
(o) Per fatti commessi dopo che l’Assicurato venga, per qualunque ragione, dichiarato sospeso o radiato dall’Registro Unico degli Intermediari Assicurativi o non risulti iscritto al momento del fatto;
(p) Per le richieste di risarcimento derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai RITI ALTERNATIVI normati nel nuovo codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447): sono escluse le richieste di risarcimento danni conseguenti alla chiusura di procedimenti penali passati in giudicato;
(q) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte allo svolgimento di incarichi professionali all’assunzione dei quali l’ASSICURATO non ha adempiuto gli obblighi informativi previsti dalla Legge
Si applica il disposto dell’articolo 5 delle Condizioni Generali.
Articolo 1.5 - Denuncia dei danni
Entro i dieci (10) giorni successivi a quello in cui l’Assicurato o chi per lui ne è venuto a conoscenza, l’Assicurato deve:
(a) Sottoporre alla UIA Srl ogni reclamo (definizioni N° 6 e 7) ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione in corso;
(b) Dar notifica per iscritto alla UIA Srl di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare o di aver causato danni a terzi a titolo di responsabilità civile professionale; tale notifica, se data alla UIA Srl nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come reclamo presentato e regolarmente denunciato durante il periodo di assicurazione in corso.
Se esistono altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio, l'Assicurato è tenuto a dare avviso, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori (art. 1910 C.C.) e si applica il disposto dell’Art. 12 delle Condizioni Generali.
Articolo 1.6 - Diritti ed obblighi delle parti in caso di sinistro - Fatta la denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori l’assistenza necessaria e tutte le documentazioni e informazioni utili per la gestione del caso.
Pena la perdita del diritto all’indennizzo, l'Assicurato non deve, senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. Gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere in qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato. In caso di dissenso sull’opportunità di resistere alle azioni legali, le Parti si rimetteranno al parere di un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall’Assicurato e dagli Assicuratori.
Senza il previo consenso dell'Assicurato, gli Assicuratori non possono pagare risarcimenti a terzi. Qualora però l'Assicurato opponesse un rifiuto ad una transazione raccomandata dagli Assicuratori preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire
l'eventuale azione legale, gli Assicuratori non saranno tenuti a pagare più dell'ammontare per il quale ritenevano di transigere,
oltre alle spese legali e di giudizio sostenute con il loro consenso fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto detto rifiuto, fermi i disposti dell'articolo 3 delle Condizioni Generali e dell'articolo 1.2 di queste Condizioni Particolari.
Si precisa che, qualora il fiduciario legale della Compagnia si sia costituito in giudizio per conto dell’assicurato e, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto le richieste attoree con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’ente convenuto, l’assicurato si impegna, sin da ora, a cedere
il relativo credito alla Compagnia che procederà direttamente al recupero delle somme indicate in sentenza.
Articolo 1.7 - Garanzia a favore degli eredi - Qualora l’Assicurato sia una persona fisica, in caso di morte o incapacità dello stesso, l’assicurazione prosegue fino alla data della sua naturale scadenza a favore dei Tutori o degli Eredi purché questi ne rispettino le condizioni.
Articolo 1.8 - Condizioni relative al maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento
Sulla base di quanto stabilito all’art.11, punto 2) lett. b) del regolamento n.5 adottato dall’IVASS in data 16/10/2006 in attuazione del D.lgs. 07/09/2005 n.209, gli ASSICURATORI si impegnano a ritenere operante la garanzia per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all’ASSICURATO nei 3 (tre) anni successivi alla scadenza della POLIZZA, purché afferenti ATTI ILLECITI posti in essere in epoca successiva al PERIODO DI RETROATTIVITA’ indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA di POLIZZA.
B) Qualora la cessazione del mandato e/o dell’attività sia dovuta a giusta causa, a cancellazione dell’ASSICURATO dal registro degli intermediari, dovuta a radiazione o a perdita di almeno uno dei requisiti di cui all’art. 108 –comma 4, art.110 –comma 1, art. 111 –commi 1 e 3, art. 112 del D. Lgs 07/09/2005, n. 209, gli ASSICURATORI si impegnano a ritenere operante la garanzia per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all’ASSICURATO nei 3 (tre) anni successivi alla scadenza della POLIZZA, purché afferenti ATTI ILLECITI posti in essere in epoca successiva al PERIODO DI RETROATTIVITA’ indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA di POLIZZA. Gli ASSICURATORI avranno diritto di richiedere ai suddetti soggetti un sovra premio pari al 30% del premio annuo per ogni annualità assicurativa.
C) Gli ASSICURATORI non prestano garanzia “postuma” di cui al punto A) qualora la presente POLIZZA venga sostituita con altra avente le caratteristiche minime previste dalla normativa vigente.
D. Il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO acquistato potrà essere successivamente esteso, a discrezione degli ASSICURATORI per un ulteriore periodo, sempre che sia stata inviata richiesta scritta agli ASSICURATORI entro 30 giorni dal termine del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
acquistato, la cui durata ed il relativo sovra premio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI, sulla base delle informazioni fornite e valutazioni che gli stessi svolgeranno.
Articolo 1.9 - Clausola broker (OPERANTE ESCLUSIVAMENTE SE L’INTERMEDIARIO OPERI IN SEZIONE B DEL RUI)
Con la sottoscrizione della presente POLIZZA l’ASSICURATO/CONTRAENTE conferisce mandato alla società di brokeraggio indicata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA di rappresentarlo ai fini della presente POLIZZA.
Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata al broker da U.I.A. SRL si considererà come effettuata al CONTRAENTE/ASSICURATO;
b) ogni comunicazione effettuata dal broker del CONTRAENTE/ASSICURATO a U.I.A. SRL si considererà come effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO stesso.
Gli ASSICURATORI conferiscono alla Società U.I.A. SRL l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente POLIZZA.
Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata a U.I.A. SRL si considererà come effettuata agli ASSICURATORI;
b) ogni comunicazione effettuata da U.I.A. SRL si considererà come effettuata dagli ASSICURATORI.
ASSICURATO/CONTRAENTE U.I.A. SRL
Ai fini degli Articoli 1341 e 1452 del Codice Civile, il Contraente sottoscritto dichiara, anche per conto degli altri Assicurati, di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli sottorichiamati:
Condizioni Generali
Art. 4 – Rinnovo automatico Art. 5 - Rischi esclusi
Art. 9 - Diritto di recesso per sinistro
Art. 12 - Coesistenza di altre assicurazioni (Secondo rischio)
Art. 19 – Elezione di domicilio
Art. 20 - Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni
Condizioni Particolari
Articolo 1.1 - Oggetto dell’assicurazione - limitazione termine denuncia sinistri Articolo 1.3.2 lettera I – reclami tardivi – claims made
Articolo 1.3 - Rischi Aggiuntivi ed Estensioni subordinate a patto espresso. Articolo 1.4 - Esclusioni
Articolo 1.5 - Denuncia dei danni
Articolo 1.6 - Diritti ed obblighi delle parti in caso di sinistro
Articolo 1.8 - Condizioni relative al maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento Articolo 1.9 – Clausola broker (se operante)
ASSICURATO/CONTRAENTE
GLOSSARIO
(Le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)
Sindacato:
È definito Sindacato il membro del Lloyd’s o il gruppo di membri del Lloyd’s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal “Council” dei Lloyd’s;
Bilanci dei membri:
L’utile/ (la perdita) da distribuire/ (da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri dei Lloyd’s;
Consumatore:
È la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
Fondi dei membri presso i Lloyd’s:
I fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a garanzia dei contraenti e per sostenere l’attività assuntiva di rischi complessiva di un membro;
Claims made - Retroattività:
L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 10 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà esser loro denunciato.
Questionario/Modulo di Proposta:
Il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto. E’ obbligo dell’assicurato di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Fascicolo informativo, redatto a sensi dei Regolamenti vigenti, è parte del contratto.
Modulo/Scheda Di Copertura
Il documento allegato al Contratto d’Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell’Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d’Assicurazione;
Contraente:
Il soggetto che stipula il Contratto d’Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall’Assicurazione;
Assicurato:
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
Assicuratore:
Il membro o membri del Lloyd’s, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione;
Richiesta di risarcimento:
a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure
b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un Atto Illecito inviata all’Assicurato.
Più Richieste di Risarcimento contestuali riferite o riconducibili al medesimo Atto Illecito, anche se costituissero Perdite a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica Richiesta di Risarcimento soggetta, in questo caso, ad un unico Limite di Indennizzo ed ad un unico Scoperto o Franchigia.
Sinistro:
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Polizza/Contratto d’ Assicurazione:
Il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.
Circostanza:
a) qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato;
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un Assicurato, da cui possa trarne origine una Richiesta di Risarcimento;
c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti;
d) un’intimazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di qualsiasi Assicurato;
e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi Assicurato o di un soggetto di cui Contraente sia responsabile, che possa dar luogo ad una Perdita o un danno a Terzi;
f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un’istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più Assicurati.
Periodo di assicurazione:
Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.
Perdita:
a) l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l’Assicurato sia tenuto per legge;
b) i Costi e Spese sostenuti da un Terzo che l’Assicurato sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
c) i Costi e Spese (soggette alla definizione che segue) sostenute dall’Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l’Assicurato per Responsabilità Civile.
Costi e spese:
a) tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell’Assicurato derivanti dall’investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una Richiesta di Risarcimento, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli Assicuratori.
Costi e Spese non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri compensi ed indennità dell’Assicurato e/o dei suoi Collaboratori.
b) L’indennizzo per i compensi di Avvocati ai sensi della presente Polizza non potrà eccedere le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli Assicuratori.
c) I Costi e le Spese, come previsto all’art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% del Limiti di Indennizzo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e sono corrisposti in aggiunta agli stessi.
Detti Costi e Spese non sono soggetti all’applicazione di alcuna Franchigia o Scoperto. Non saranno considerate Costi e Spese le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli Assicuratori.
Periodo di retroattività:
Il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza del Periodo di Assicurazione, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. Gli Assicuratori riterranno valide le Richieste di Risarcimento denunciate per la prima volta dall’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione o il Maggior Periodo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento, (se concesso) in conseguenza di Atti Illeciti perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati, individualmente o collettivamente, entro detto Periodo di Retroattività. Il Limite di Indennizzo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA non s’intende in alcun modo aumentato per effetto di questa estensione.
Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento:
Il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di Assicurazione indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, durante il quale l’Assicurato ha il diritto di notificare Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi o che si presuma siano stati commessi, individualmente o collettivamente, durante il Periodo di Assicurazione indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e durante il Periodo di Retroattività (se concesso).
Premio:
Il corrispettivo dovuto dal Contraente all’Assicuratore;
Limite d’indennizzo/Massimale:
L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione;
Sottolimite:
L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.
Franchigia:
Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Scoperto:
Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;
Attività professionale:
Attività professionale di intermediazione assicurativa, come definita all’art. 2, punto “d” del regolamento IVASS n. 5 del 16 Ottobre 2006, svolta nei modi e nei termini delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti, nella qualità di Broker Assicurativo regolarmente abilitato alla professione ai sensi delle norme vigenti.
Terzi:
Tutte le persone diverse dall'Assicurato, con esclusione del coniuge e dei figli dell'Assicurato e dei familiari con lui conviventi, dei suoi rappresentanti legali, associati o contitolari, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado, e con esclusione delle ditte di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o delle società di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista di maggioranza o controllante.
Dipendenti dell’assicurato:
Tutte le persone che operano alle sue dirette dipendenze con rapporto di lavoro subordinato o di apprendistato anche durante i periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage", in relazione all'esercizio dell'attività professionale.
Sono compresi in questa definizione le persone che sono o furono procuratori, sostituti di concetto e praticanti.
Sono altresì parificati ai dipendenti i prestatori d’opera che, in relazione all’attività professionale sopra definita, operano esclusivamente per l’Assicurato e non per altri, con regolare rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Sono inoltre parificati ai dipendenti le persone fisiche e le società del quale operato l’Assicurato debba rispondere e che risultino iscritte nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi nella sezione E.
Reclamo:
Nell’assicurazione della responsabilità civile professionale, per “reclamo” si intende la comunicazione con la quale il terzo (definizione N° 4) manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto attribuito all’Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di risarcimento di tali danni.
Reclami correlati:
Tutti i reclami risalenti alla stessa causa. Risalgono alla stessa causa i reclami derivanti da un medesimo comportamento o avvenimento dannoso, a danno di uno o più soggetti e anche in tempi diversi. I reclami correlati sono trattati come un unico reclamo, anche ai fini del limite e del sottolimite di indennizzo applicabile e dell’importo a carico dell’Assicurato a titolo di franchigia o scoperto.
Intermediario: Colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari assicurativi.
MODULO DI PROPOSTA
MODULO PROPOSTA PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI BROKER ASSICURATIVI
CONTRAENTE (ASSICURANDO) | Nome e Cognome: (In caso di persona fisica) Codice Fiscale: | |||
Denominazione: (In caso di Società) Codice Fiscale: Indirizzo posta elettronica e/o posta elettronica certificata: | ||||
DOMICILIO | Cap. Via | Città Provincia Tel.: Fax: |
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Nome e cognome sezione registro | Data di abilitazione professionale | |||
PROFESSIONISTI CHE OPERANO PER IL CONTRAENTE (Indicare solo gli iscritti nella sezione B del registro. Gli iscritti nella sezione E sono automaticamente coperti) | N. 1 N. 2 N. 3 | |||
N. 4 | ||||
N. 5 | ||||
N. 6 | ||||
N. 7 | ||||
N. 8 | ||||
CREDITI FORMATIVI | Data ultimo aggiornamento professionale e nr. crediti conseguiti | |||
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE | Dalle ore 24.00 del alle ore 24.00 del 31 Dicembre | |||
LIMITE DI INDENNIZZO | Massimali per sinistro e per anno (minimi di legge) | |||
RICHIESTO Massimale per sinistro | € 2.500.000,00 Massimale Unico | |||
Massimale per periodo | ||||
FRANCHIGIA (Crocesegnare) | € 2.500,00 | N.B: Montante provvigioni lorde annue fino ad € 150.000,00 - franchigia € 2.500,00 | ||
€ 5.000,00 | Montante provvigioni lorde annue oltre | |||
€ 150.000,00 - franchigia € 5.000,00 | ||||
MONTANTE ANNUE | PROVVIGIONI | LORDE | Totale delle Provvigioni lorde € | |
RINNOVO AUTOMATICO | Si No |
Le risposte alle domande che seguono devono essere date dopo aver fatto un’adeguata inchiesta fra i Soci e i Collaboratori di chi sottoscrive il modulo:
ALTRE ASSICURAZIONI | Esiste altra polizza: Per l’assicurazione della responsabilità civile professionale dell’Assicurando? Si No In caso di risposta affermativa allegare fotocopia della(e) polizza(e) |
PRECEDENTI ASSICURATORI | E’ esistita altra polizza per l’assicurazione della responsabilità civile professionale dell’Assicurando? (SI/NO) In caso di risposta affermativa indicare: Compagnia : num. polizza: Data inizio : / / data termine: / /
Motivo: d i s d e t t a da Assicuratori da assicurato altro: non rinnovata |
ESTENSIONI | Attività di Corrispondente dei Lloyd’s Attività di “delegato all’accettazione dei rischi” (Coverholder) Attività di broker riassicurativo Copertura reclami tardivi. Estensione alla attività di conciliazione/mediazione |
SINISTRI PRECEDENTI | L’assicurando o taluno dei Professionisti che operano per il Contraente ha mai avuto sinistri per responsabilità civile professionale? Si No In caso di risposta affermativa fornire dettagli su foglio separato datato e sottoscritto. |
L’Assicurando dichiara, anche per conto degli altri Professionisti che operano per il Contraente :
a) Di non essere a conoscenza di nessuna richiesta di risarcimento fatta da terzi alla data odierna; | In caso contrario fornire dettagli: |
b) Di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato o possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento durante la decorrenza dell’assicurazione; | In caso contrario fornire dettagli: |
c) Che per l’ultimo anno fiscale (consuntivo) le provvigioni percepite derivanti da contratti nel ramo trasporti e/o rischi aeronautici (corpi e/o merci) non superano il 10% del totale delle provvigioni annue maturate; | In caso contrario fornire dettagli: |
d) La firma su questo modulo proposta non vincola l’Assicurando e le persone che operano per il Contraente a stipulare il contratto di assicurazione. Tuttavia l’Assicurando dichiara e conviene, in nome proprio e degli altri Professionisti che operano per il Contraente agli effetti degli articoli 1891, 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, che le dichiarazioni e informazioni fornite in questo modulo e negli allegati allo stesso sono veritiere e formeranno parte integrante del contratto di assicurazione a tutti gli effetti qualora si decida di stipularlo. | |
f) Trattamento dei dati personali: codice della privacy (art. 13 del d.lgs. N. 196/03) - regolamento europeo 2016/679 e s.m.i: si autorizzano gli Assicuratori e l’Intermediario a far uso di queste informazioni unicamente per la stipulazione/gestione dell’Assicurazione proposta in questo modulo. | |
g) Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il Fascicolo Informativo come previsto dall’art. 32 punto 2 del Regolamento n. 35 dell’IVASS. | |
h) Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed accettato la documentazione precontrattuale fornita dall’intermediario. | |
i) Il Sottoscritto conferma che, in ossequio alle disposizioni di Legge vigenti, adempie, nei modi prescritti dalla Legge, gli obblighi informativi nei confronti del Cliente anche in riferimento all’esistenza della copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale assicurata |
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(luogo) (data) (L’Assicurando)