Fra:
Repertorio n° 55128 Raccolta n° 14995 CONTRATTO D'AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA
L’anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di giugno. In Cavalese.
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Fra:
"Società per l'Amministrazione e la Gestione di impianti turistico- sportivi e culturali - S.A.G.I.S. S.R.L." con sede in Cavalese, Xxx Xxxxxxx xx0, xxxxxxxx sociale Euro 71.400,00 (settantunmilaquattrocento virgola zero zero) versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Trento 00483170221, in quest'atto rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione signor XXXXXXXX XXXXXXX nato a Cavalese il 17 maggio 1964, domiciliato per la carica ove sopra, autorizzato in forza dello Statuto Sociale nonché giusta delibera del Consiglio di Ammi- nistrazione di data 9 giugno 2015;
XXXXXX XXXXXXX nato a Cavalese il 21 luglio 1980, residente a Cavalese, Xxx Xxxxxxxx xx00/X, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X, di seguito in- dicato come "affittuario", il quale interviene al presente atto quale titolare dell'impresa individuale omonima, corrente in Cavalese, Via Cermis n°3, par- tita I.V.A. n°02215490224;
si conviene e si stipula quanto segue.
ARTICOLO 1) - La "Società per l'Amministrazione e la Gestione di im- pianti turistico-sportivi e culturali - S.A.G.I.S. S.R.L.", come sopra rappre- sentata, concede in affitto al signor XXXXXX XXXXXXX che accetta, il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di bar all'insegna "BAR STADIO DEL GHIACCIO", sito in Cavalese, Via Cermis n°3, nei locali all'interno dello Stadio del Ghiaccio, comprensivo dell'immobile in cui viene esercitata l'attivi- tà, completamente arredato ed attrezzato, come da inventario che verrà redatto di comune accordo tra le parti.
L'immobile aziendale risulta censito al Comune Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxx 00, particella 1604, sub.5, Xxx Xxxxxx, x.0-0.
L'affittuario dichiara di essere perfettamente a conoscenza dello stato dei beni costituenti il ramo d'azienda oggetto del presente atto e di rinunciare a qual- siasi eccezione in merito.
ARTICOLO 2) - Le parti, in proprio e come sopra rappresentata, dichiarano di essere state adeguatamente informate dal Notaio autenticante in merito alla normativa di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192, (come modifi- cato dal Decreto Legge 4 giugno 2013 n°63, convertito nella Legge 3 agosto 2013 n°90) ed al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giu- gno 2009, (come modificato dal D.M. 22 novembre 2012) ed in particolare in merito agli obblighi di impiego delle norme tecniche previste dall'articolo 11 del citato D. Lgs. 192/2005, nonché di dotazione e di consegna dell'attestato di prestazione energetica degli edifici.
A tal uopo, in relazione al disposto dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 192/2005:
- l'affittuario dà atto di avere ricevuto dalla società concedente le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato di prestazione energetica, redatto in data 5 giugno 2015 dall'xxx.Xxxxxx Xxxxxx, iscritto all'elenco certifi- catori di Odatech con il n°AA00083, che si allega al presente atto sotto la let- tera "A";
- il signor XXXXXXXX XXXXXXX, quale legale rappresentante della Società per l'Amministrazione e la Gestione di impianti turistico-sportivi e culturali -
S.A.G.I.S. S.R.L., consapevole delle conseguenze penali cui può andare in- contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, dichiara che l'attestato di prestazione energetica sopra- citato è tuttora valido per avere scadenza il 4 giugno 2025, e per essere state rispettate le prescrizioni relative al controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici, ed in genere tutte le prescrizioni di cui al comma 5 dell'arti- colo 6) sopra citato.
ARTICOLO 3) - L'immissione in possesso di quanto affittato verrà data dal 1° luglio 2015, ed a partire da tale data vantaggi ed oneri saranno a profitto ed a carico dell'affittuario.
La società concedente, come sopra rappresentata, garantisce che il ramo d'a- zienda affittato è di sua piena ed esclusiva proprietà ed in libera sua disponibi- lità, che non è stato prima d'ora ceduto o dato in pegno e che non è colpito da sequestri, pignoramenti o vincoli di sorta.
ARTICOLO 4) - La durata del presente contratto è stabilita in anni sei, a par- tire dal 1° luglio 2015 ed a finire al 30 giugno 2021, data alla quale il presente contratto si intenderà risolto senza formalità alcuna, esclusa la possibilità di tacito rinnovo.
Al termine del contratto di affitto, l'immobile e tutte le attrezzature dovranno essere riconsegnati nello stato iniziale, salvo normale deperimento d'uso; eventuali differenze tra la consistenza di inventario all'inizio ed al termine dell'affitto, anche se eccedenti il normale deperimento d'uso, saranno regolate in denaro, sulla base dei valori correnti di mercato al termine dell'affitto, ai sensi degli articoli 2561 e 2562 Codice Civile. A tal proposito, le parti effet- tueranno, entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla scadenza contrat- tuale, un sopralluogo congiunto, al fine di verificare la consistenza d'inventa- rio, e sottoscriveranno il relativo verbale di consegna dei beni costituenti il ramo d'azienda affittato.
Le parti si danno reciprocamente atto che il ramo d'azienda è pienamente av- viato e che alla scadenza del contratto non sarà dovuto alcun indennizzo per avviamento o per qualsiasi altro titolo.
ARTICOLO 5) - Il canone di affitto annuo viene di comune accordo deter- minato ed accettato in Euro 9.600,00 (novemilaseicento virgola zero zero) ol- tre ad I.V.A. ai sensi di legge, da versarsi in 12 (dodici) rate anticipate dell'importo di Euro 800,00 (ottocento virgola zero zero) ciascuna, scadenti il primo giorno di ogni mese, a partire dal 1° luglio 2015; a fronte di ogni pa- gamento la società concedente provvederà a rilasciare regolare fattura com- prensiva di I.V.A. ai sensi di legge.
L'affittuario non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone oltre i termini stabiliti dalle disposizioni del presente contratto e non potrà far valere alcuna azione o eccezione, se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Il mancato pagamento anche di una sola rata contrattualmente previ- sta, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa dell'affittuario, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con conseguente risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
Nell'ipotesi in cui la società concedente non si avvalga della facoltà risolutiva concessale dall'articolo 1456 del Codice Civile, il ritardato pagamento del ca- none produrrà la messa in mora dell'affittuario, a far data dal giorno di sca-
denza, con l'obbligo da parte di quest'ultimo di corrispondere gli interessi nel- la misura legale, per tutta la durata della mora.
ARTICOLO 6) - Le spese di ordinaria manutenzione dell'immobile e delle attrezzature saranno a carico dell'affittuario, mentre rimangono a carico della società concedente le spese di straordinaria manutenzione; le parti si impe- gnano ad effettuare gli interventi di rispettiva competenza nel più breve tempo possibile.
La mancata effettuazione da parte dell'affittuario degli interventi di ordinaria manutenzione, potrà essere causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'arti- colo 1456 del Codice Civile.
La società concedente, d'accordo con l'affittuario, potrà effettuare nuovi inve- stimenti che comporteranno la rinegoziazione del canone di affitto; tale clau- sola non sarà applicabile in caso di sostituzione di macchinari esistenti, dovu- ta a normale deterioramento. In caso di guasti accidentali dei macchinari esi- stenti, anche se per cause non imputabili all'affittuario, le spese per la sostitu- zione saranno a suo carico.
ARTICOLO 7) - L'affittuario si impegna a mantenere aperto l'esercizio affit- tato - fatto salvo l'eventuale giorno di chiusura settimanale - per tutto il perio- do di attività dello stadio del ghiaccio, generalmente dall'inizio del mese di luglio di ogni anno all'inizio del mese di aprile dell'anno successivo.
ARTICOLO 8) - Sono escluse dal canone di affitto le spese per l'energia elet- trica, telefono, smaltimento rifiuti ed altri servizi dell'immobile, nonché tutte le tasse, imposte ed assicurazioni relative alla conduzione del ramo d'azienda, che saranno a carico dell'affittuario, fatta eccezione per quanto, ai sensi di legge, spetta alla società proprietaria.
ARTICOLO 9) - E' fatto esplicito divieto all'affittuario di procedere a tra- sformazioni, aggiunte, modifiche, migliorie ed in genere ad opere di straordi- naria manutenzione degli enti affittati, senza il preventivo consenso scritto della società concedente la quale, in ogni caso, al termine del rapporto con- trattuale, avrà diritto alla remissione in pristino a spese dell'affittuario o di ri- tenere le opere effettuate senza corrispondere alcun compenso.
La remissione in pristino potrà essere richiesta anche nel corso dell'affitto, qualora le opere o le aggiunte siano state eseguite senza il preventivo consen- so della società concedente.
In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni spettante alla società concedente, le ob- bligazioni assunte dall'affittuario saranno da ritenersi di esclusiva competenza di quest'ultimo e non saranno in alcun modo opponibili alla società conceden- te, né durante né al termine del contratto.
ARTICOLO 10) - L'affittuario si impegna ad utilizzare l'immobile e le at- trezzature correttamente, con cura e diligenza, nonché a svolgere il servizio con efficienza avendo cura della clientela sia nel suo interesse che in quello di avviamento del locale a favore della società concedente.
E' fatto esplicito divieto all'affittuario di installare nel locale e nelle sue zone di pertinenza slot machines ed altre apparecchiature a queste assimilabili, fi- nalizzate al gioco d'azzardo.
ARTICOLO 11) - La società concedente avrà il diritto di ispezionare l'im- mobile facente parte del ramo d'azienda affittato e di controllare in ogni tem- po le modalità d'uso delle attrezzature e degli impianti in genere, al fine di constatare lo stato di efficienza e di manutenzione.
ARTUCOLO 12) - E' fatto divieto all'affittuario di subaffittare o dare in co- modato, in tutto o in parte, il ramo d'azienda affittato, senza il consenso scritto della società concedente; l'affittuario dovrà gestire il ramo d'azienda affittato senza modificarne la destinazione, mantenendo l'efficienza gestionale dell'or- ganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 2561 del Codice Civile.
ARTICOLO 13) - L'affittuario si impegna ad ottenere, a proprie spese, tutte le autorizzazioni e licenze amministrative e sanitarie necessarie per l'esercizio dell'attività, nei termini di legge.
La società concedente, come sopra rappresentata, si impegna a consentire il rilascio delle autorizzazioni amministrative a nome dell'affittuario, per la du- rata dell'affitto.
Le autorizzazioni rimangono vincolate ai locali e l'affittuario si obbliga a ri- nunciarvi a favore della società concedente o dei suoi aventi causa, al termine del rapporto contrattuale.
ARTICOLO 14) - L'affittuario dichiara di aver stipulato idonea polizza, con vincolo a favore della società concedente, per l'assicurazione contro i danni dell'incendio, completa delle usuali garanzie accessorie sull'arredamento, sulle pareti interne mobili, sui macchinari e le attrezzature, nonché contro eventuali guasti alle macchine.
L'affittuario si impegna ad esibire alla società concedente copia di detta poliz- za entro la data di decorrenza del presente contratto.
ARTICOLO 15) - L'affittuario, cui saranno intestate le autorizzazioni ammi- nistrative, è il solo e unico responsabile di fronte ai terzi, all'amministrazione comunale di Cavalese ed all'autorità di Pubblica Sicurezza per la gestione e custodia del ramo d'azienda e dichiara fin d'ora di garantire la società conce- dente da ogni pretesa per tale diritto, da chiunque azionata.
In particolare, l'affittuario è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia fiscale, previdenziale, igienico-sanitaria, di disciplina dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (con particolare riferi- mento alla Legge Provinciale 9/2000), di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela della riservatezza.
Eventuali violazioni di carattere normativo produrranno la facoltà per la so- cietà concedente di ritenere risolto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
ARTICOLO 16) - A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrat- tuali, l'affittuario si obbliga a consegnare entro la data di decorrenza del pre- sente contratto, una fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di Euro 7.200,00 (settemiladuecento virgola zero zero), corrispondente a nove rate del canone d'affitto; detta fidejussione sarà restituita all'affittuario alla scadenza del contratto, previa verifica dello stato dei beni facenti parte del ramo d'a- zienda affittato e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
ARTICOLO 17) - L'inosservanza anche di una sola delle clausole riportate nel presente atto, produrrà la facoltà per la società concedente di ritenere risol- to il contratto, a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile, con conseguente risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
ARTICOLO 18) - Per eventuali controversie, le parti si rimetteranno al giu- dizio inappellabile di un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dot- tori Commercialisti di Trento.
L'Arbitro deciderà senza formalità procedurali e secondo equità, impegnando- si le parti ad accettare la decisione arbitrale quale espressione della loro stessa
volontà anche ai fini transattivi. L'Arbitro determinerà inoltre le spese della procedura e deciderà quale parte dovrà sostenere le spese o la quota di spet- tanza di ogni parte.
ARTICOLO 19) - A cura del Notaio autenticante, nei termini previsti dalla Legge 12 agosto 1993, n°310, verranno trasmessi al Questore di Trento, del presente contratto i dati identificativi delle parti, l'oggetto e, di quest'ultimo, il valore dichiarato anche ai fini fiscali.
ARTICOLO 20) - Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente atto è sog- getto all'imposta di registro nella misura dell'1,00% (uno percento) ai sensi del comma 10-quater dell'articolo 35 della Legge 4 agosto 2006 n°248.
Le spese del presente atto e dipendenti, comprese quelle derivanti dal rilascio delle autorizzazioni amministrative in capo all'affittuario, sono a carico del medesimo.
ARTICOLO 21) - A tutti gli effetti del presente contratto, ivi compresa la notifica di atti esecutivi ai fini della competenza giudiziaria, l'affittuario di- chiara di essere domiciliato presso il ramo d'azienda affittato.
ARTICOLO 22) - Tutte le clausole del presente contratto costituiscono un unico inscindibile contesto e quindi, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Ci- vile, la violazione anche di una sola o di parte di esse, produrrà la risoluzione del presente contratto in danno o a spese della parte inadempiente.
ARTICOLO 23) - Per tutto quanto non specificato nel presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed in mancanza, agli usi e consuetudini vigenti nella Provincia di Trento.
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 1341 del Codice Civile, l'affittuario dichiara di approvare specificatamente quanto stabilito agli articoli 1, 4, 5, 6,
14, 16, 17 e 21 del presente contratto.
X.xx: XXXXXXXX XXXXXXX X.xx: XXXXXX XXXXXXX
Repertorio n°55128 Raccolta n°14995 AUTENTICAZIONE DI FIRME
REPUBBLICA ITALIANA
Certifico io Dottor XXXXXXX XXXX NOTAIO in Cavalese, con studio in Via Fratelli Bronzetti n°25, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto, che i signori:
XXXXXXXX XXXXXXX nato ad Cavalese (Bolzano) il 17 maggio 1964, domiciliato per la carica ove appresso, Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Società per l'Amministrazione e la Gestione di impianti turistico-sportivi e culturali - S.A.G.I.S. S.R.L." con sede in Cavalese, Xxx Xxxxxxx xx0, xxxxxxxx sociale Euro 71.400,00 (settantunmilaquattrocento virgola zero zero) versato, iscritta presso il Regi- stro delle Imprese di Trento al n°00483170221, autorizzato in forza dello Sta- tuto Sociale nonché giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data ) giugno 2015;
XXXXXX XXXXXXX nato a Cavalese il 21 luglio 1980, residente a Cavalese, Xxx Xxxxxxxx xx00/X, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale omonima, corrente in Cavalese, Xxx Xxxxxx xx0;
della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, hanno fir-
mato in mia presenza la scrittura che precede, in fine e nei fogli intermedi, in conformità al combinato disposto dell'articolo 72 primo comma della Legge 16 febbraio 1913 n°89 (Legge Notarile) e dell'articolo 2703 secondo comma del Codice Civile, previa lettura datane da me Notaio.
Cavalese, nel mio studio, lì dodici giugno duemilaquindici, alle ore dodici. X.X.X.xx: XXXXXXX XXXX NOTAIO