CONDIZIONI GENERALI D’USO DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI FIERISTICI E CONGRESSUALI
Condizioni generali di concessione d’uso degli spazi e dei servizi fieristici e congressuali
CONDIZIONI GENERALI D’USO DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI FIERISTICI E CONGRESSUALI
Le presenti Condizioni Generali disciplinano le modalità e i termini di concessione dei servizi relativi agli spazi fieristici e congressuali - Fortezza da Basso, Palazzo dei Congressi e Palazzo degli Affari - e dei connessi Servizi che la Firenze Fiera S.p.A, con sede in Firenze, Piazza Adua n. 1, di seguito per brevità Firenze Fiera, fornisce al Richiedente.
Per “spazi fieristici e congressuali” e per “servizi” ad essi connessi si intendono, rispettivamente, le/gli “sale e spazi” ed i “servizi” come verranno specificamente indicati nel contratto di cui le presenti Condizioni formano parte integrante e sostanziale.
Il Richiedente dichiara espressamente di aver preso visione e/o di conoscere integralmente le caratteristiche strutturali e tecniche degli spazi fieristici – congressuali e dei servizi connessi, e che gli stessi sono idonei per lo svolgimento della propria manifestazione, esonerando Firenze Fiera da qualsiasi responsabilità in tal senso.
Il Richiedente prende, altresì, atto che negli spazi fieristici – congressuali non interessati dalla manifestazione, Firenze Fiera può organizzare manifestazioni concomitanti, concedendo a terzi spazi diversi da quelli dati in uso al Richiedente, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento tecnico di sicurezza, allegato “1”. In circostanze simili, la fruizione degli spazi comuni avverrà in modo non esclusivo, ma unitamente ad altri soggetti terzi rispetto al contratto.
CAPO I CONDIZIONI GENERALI
Art. 1
(Modalità d’uso dei “Servizi Fieristici – Congressuali”)
1) Il Richiedente ha diritto di usufruire degli spazi fieristici – congressuali e dei connessi servizi, indicati nel contratto, esclusivamente nel periodo specificato nel contratto e solo per lo svolgimento della manifestazione ivi descritta.
2) Durante l’uso degli spazi e dei servizi concessi al Richiedente, Firenze Fiera provvede direttamente e in modo esclusivo alla gestione degli immobili e dei relativi impianti tecnologici, al fine di garantire la sicurezza ed il corretto godimento delle strutture.
Durante l’orario di apertura degli spazi sarà presente un responsabile incaricato da Firenze Fiera il cui nominativo sarà comunicato al Richiedente prima dell’inizio dei lavori di allestimento della manifestazione.
Art. 2 (Servizi obbligatori)
1) Durante l’uso dei padiglioni fieristici, hanno carattere di obbligatorietà e possono essere prestati solo da Firenze Fiera i seguenti servizi:
a) conduzione immobile;
b) conduzione impianti tecnologici;
c) sorveglianza antincendio di base;
d) sorveglianza antincendio specifica ove riconosciuta necessaria;
e) sorveglianza aree – accessi esterni con guardia giurata;
f) primo soccorso medico;
g) VV.F e relativi mezzi;
h) centralino telefonico;
i) pulizie delle aree comuni interne ed esterne ai padiglioni;
l) pulizie toilettes;
m) sorveglianza degli accessi principali delle strutture Fieristiche e Congressuali. Il Richiedente può chiedere e ottenere la facoltà di provvederVi mediante proprio personale e a proprie spese fermo restando che, trattandosi di un servizio obbligatorio, qualora il controllo degli accessi non venisse effettivamente attivato, Firenze Fiera vi provvederà d’ufficio con successivo addebito dei costi al Richiedente.
Art. 3 (Altri Servizi)
1) Oltre i servizi “obbligatori” di cui al precedente articolo 2, Firenze Fiera fornisce, su richiesta del Richiedente, i seguenti servizi che verranno resi esclusivamente tramite services di fiducia della medesima:
a) assistenza montatori per modifiche ai pannelli installati da Firenze Fiera;
b) assistenza elettricisti per gli impianti gestiti da Firenze Fiera;
c) assistenza montacarichi;
d) raddoppio operatore centralino telefonico;
e) assistenza/installazione telefoni ed allacciamenti internet, ISDN, Wi-Fi e multimedia;
f) fornitura dei servizi di grafica segnaletica e cartellonistica.
g) servizio di catering;
h) fornitura di attrezzature tecniche ed audiovisive.
i) fornitura di allestimenti.
Art. 4
(Richieste aggiuntive di servizi e di noleggio di beni)
1) Prima dell’inizio della manifestazione, il Richiedente può chiedere la fornitura di servizi e di noleggio di beni aggiuntivi rispetto a quelli concordati in fase di preventivo e/o indicati nel contratto già sottoscritto. Nel caso in cui Firenze Fiera sia in grado di soddisfare la richiesta, il prezzo della medesima integra il preventivo e per ciò stesso rientra nella principale obbligazione di pagamento da assolversi con le modalità di cui al contratto da sottoscrivere tra le parti. Nel caso in cui, invece, il contratto principale sia già stato sottoscritto, il valore della richiesta ulteriore rappresenta un’autonoma obbligazione di pagamento il cui importo dovrà essere saldato alla fine della manifestazione.
2) In tale ultima ipotesi, qualora il prezzo complessivo delle prestazioni aggiuntive sia superiore al 25% dell’importo della commessa originaria, il Richiedente è tenuto a garantire l’adempimento della suddetta obbligazione di pagamento con fideiussione bancaria pagabile a prima richiesta e senza possibilità di opposizione, rilasciata da primario istituto di credito, che dovrà essere redatta conformemente al modello allegato alle presenti condizioni generali, Allegato 3. La fideiussione dovrà essere rilasciata contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo, relativo ai servizi aggiuntivi, per un importo pari all’intero corrispettivo concordato e dovrà avere validità fino all’integrale pagamento di quanto dovuto;
potrà essere escussa da Firenze Fiera dopo sessanta giorni dal termine della manifestazione qualora non intervenga il pagamento della somma entro il termine indicato nel contratto.
3) In caso di mancato pagamento nel termine suddetto, ferma restando l’operatività della garanzia fideiussoria, il Richiedente si intenderà automaticamente costituito in mora e, sulla somma dovuta matureranno gli interessi moratori determinati in misura pari al tasso legale di interesse vigente a tale data.
4) L’utilizzo della rete wi-fi è protetto da password che, a discrezione dell’organizzazione potrà essere unica per tutti gli utenti, oppure individuale. Il servizio sarà soggetto alle tariffe risultanti dal listino prezzi in vigore. A tal fine il Richiedente si impegna a comunicare il numero presumibile di accessi che intende utilizzare.
Art. 5
(Orario di utilizzo degli spazi e dei servizi Fieristici e Congressuali)
L’orario di utilizzo degli spazi e dei servizi Fieristici e Congressuali deve essere preventivamente concordato con Firenze Fiera e riportato nel contratto.
Art. 6
(Messa a disposizione e riconsegna dei servizi Fieristici e Congressuali al termine del periodo d’uso)
1) Qualora il Richiedente non abbia fatto constatare eventuali difetti circa l’integrità delle strutture e arredi concessi, il Richiedente medesimo si ritiene responsabile degli eventuali ammanchi, danneggiamenti o manomissioni rilevati al termine del periodo d’uso, autorizzando Firenze Fiera alla riparazione del danno a spese del Richiedente stesso.
2) Al termine dell’ultimo giorno del periodo d’ uso dei servizi fieristici e congressuali indicati nel contratto, il Richiedente deve riconsegnare gli spazi dati in uso, liberi da persone e cose nello stato e nella consistenza in essere al momento iniziale di tale periodo.
3) Il Richiedente, nella sua qualità di responsabile della gestione della manifestazione, è altresì obbligato ad effettuare, assieme al personale di Firenze Fiera, i sopralluoghi al momento della riconsegna. Questo al fine di segnalare tempestivamente ogni eventuale danno agli immobili o alle attrezzature concesse causati in occasione od in conseguenza dello svolgimento della manifestazione da coloro che abbiano avuto accesso ai locali, sia in qualità di espositori che di visitatori, di partecipanti o di personale autorizzato dal Richiedente; danni che il Richiedente è obbligato a risarcire. A tale fine, in occasione della riconsegna dei locali verrà firmato da parte dello stesso un verbale costituente il documento giustificativo per gli eventuali addebiti.
4) Per qualunque intervento di emergenza di ripristino o sostituzione di componenti dei macchinari forniti, nonché di impianti e infissi danneggiati per incuria o scarsa diligenza nel loro utilizzo, Firenze Fiera applicherà a carico del Richiedente, oltre alle spese per il ripristino dei danni subiti, una penale di importo proporzionale al tempo in cui i detti beni o strutture siano rimasti inutilizzati per provvedere alla riparazione stessa.
Art. 7
(Assicurazioni per danni e responsabilità civile danni e/o furti)
1) Il Richiedente è obbligato alla stipula di polizze assicurative contro tutti i rischi inerenti sia la propria partecipazione alla manifestazione che quella di ogni singolo espositore. La polizza stipulata in proprio dal Richiedente sarà accettata e ritenuta valida solo se conforme ai requisiti assicurativi richiesti da Firenze Fiera compresa clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti di terzi, ivi compresa Firenze Fiera S.p.a. Il Richiedente per la qual cosa potrà aderire alla polizza messa a disposizione da Firenze Fiera S.p.a nei termini ed alle condizioni di cui all’Allegato
4. Nella fattura finale Firenze Fiera addebiterà al Richiedente il premio assicurativo in base alla tariffa in vigore nell’anno di svolgimento della manifestazione.
2) Per quanto riguarda l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi degli espositori, vi provvederà automaticamente Firenze Fiera
S.p.a. per tutti gli Organizzatori e/o Espositori, facendoli rientrare senza alcun onere a loro carico, nella propria polizza generale che prevede un massimale non inferiore a 3.000.000,00 Euro.
Resta comunque ferma la responsabilità del Richiedente per tutti i danni risentiti da Firenze Fiera ed al primo imputabili, che per qualsiasi motivo non venissero rifusi dalla Compagnia di Assicurazione.
3) Al fine di adempiere all’obbligazione assicurativa di cui al precedente punto 1), il Richiedente è obbligato a fornire a Firenze Fiera, entro e non oltre 15 (quindici) giorni prima dell’inizio della manifestazione, l’elenco degli espositori completo e le prime due pagine del modulo “Assicurazioni Obbligatorie Organizzatori/Espositori” (Allegato 4) di ciascuna delle aziende espositrici, compilato e sottoscritto.
Art. 8
(Modalità di pagamento del corrispettivo e garanzie)
1) Il corrispettivo per l’uso degli spazi e per la fornitura dei servizi viene stabilito nel contratto, eventualmente integrato dagli accordi successivi di cui al precedente articolo 4 punti 1) e 2) Tale corrispettivo dovrà essere pagato con le modalità e nei termini descritti nel contratto sottoscritto dalle parti.
Dal giorno successivo alla scadenza del termine pattuito nel contratto per il pagamento del corrispettivo, decorreranno automaticamente gli interessi moratori secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
2) In aggiunta e/o in alternativa alle modalità di pagamento concordate Firenze Fiera ha la facoltà di richiedere la garanzia di parte o di tutti gli obblighi assunti dal Richiedente con la sottoscrizione del contratto mediante rilascio di fideiussione bancaria pagabile a prima richiesta e senza possibilità di opposizione, rilasciata da primario istituto di credito, che dovrà essere redatta conformemente al modello allegato alle presenti condizioni generali, Allegato 2.
3) In caso di pluralità di obbligazioni di pagamento del Richiedente, Firenze Fiera sarà libera di determinare, anche in deroga all’art. 1195 cod. civ., a quali di esse dovranno essere imputati i pagamenti effettuati dal Richiedente.
4) La presenza di eventuali contestazioni da parte del Richiedente non può in alcun modo impedire il rispetto dei termini di pagamento relativamente alla parte non contestata del corrispettivo dovuto.
Art. 9
(Ambito di responsabilità di Firenze Fiera)
1) Firenze Fiera nello svolgimento della propria attività sociale di gestione degli spazi espositivi per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche è soggetto alla normativa della Regione Toscana, di cui alla legge del 10 marzo 1987, n. 18, che modifica ed integra la legge regionale del 21 novembre 1974, n. 70, ed alla normativa nazionale in materia di organizzazione di fiere. Il Richiedente, pertanto, prende atto e si dichiara a conoscenza della suddetta normativa in materia di controllo e svolgimento della manifestazioni fieristiche e dei conseguenti obblighi e si impegna, per quanto di sua competenza, al rispetto della medesima.
2) Con l’accettazione da parte del Richiedente delle presenti Condizioni Generali, Firenze Fiera assume l’obbligo di fornire i “Servizi Fieristici e Congressuali” individuati nel contratto. Ogni ulteriore “Servizio Fieristico e Congressuale” non espressamente riportato nel contratto deve essere richiesto per iscritto.
3) Resta inteso che Firenze Fiera è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di inadempimento dovuto a cause di forza maggiore quali, fra l’altro, sciopero (che comunque coinvolga il personale addetto alla manifestazione), black-out elettrico, guasti tecnici agli
impianti tecnologici e alle apparecchiature del centro fieristico- congressuale che non siano dovuti a mancati interventi di manutenzione ordinaria, eventi naturali straordinari (quali terremoti, inondazioni, epidemie o altro).
Art. 10 (Facoltà di recesso)
Il Richiedente che per comprovata impossibilità non fosse in grado di tenere la manifestazione/evento, potrà chiedere lo scioglimento del contratto inoltrando richiesta scritta con lettera raccomandata a.r.
Firenze Fiera a titolo di corrispettivo per il recesso ai sensi dell’art. 1373 c.c. potrà applicare le penali, se previste, nella misura risultante dal contratto sottoscritto a seconda dei tempi in cui sia stato esercitato il recesso e fatto salvo il risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
Art. 11 (Agenzie di Servizi)
Qualora il Richiedente organizzi la manifestazione non direttamente ma tramite Agenzia di Servizi, il Richiedente rimane obbligato in solido con l’Agenzia stessa per le obbligazioni da essa assunte.
Art. 12
(Eccezione di inadempimento)
Il Richiedente riconosce espressamente a Firenze Fiera, esonerandola in tal senso da ogni responsabilità, il diritto di non prestare i Servizi Fieristici e Congressuali oggetto del contratto – ivi compresa la facoltà di non ammettere all’ingresso i partecipanti alla manifestazione – qualora il Richiedente non abbia esattamente e tempestivamente adempiuto ad uno qualsiasi degli obblighi previsti nel contratto.
Art. 13
(Clausola risolutiva espressa)
Il contratto stipulato con Firenze Fiera si intenderà risolto automaticamente di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. mediante dichiarazione inviata a mezzo raccomandata a.r. nei seguenti casi:
- mancato pagamento del corrispettivo da parte del Richiedente nei termini e con le modalità previste nel contratto del corrispettivo pattuito, qualora sia previsto;
- inadempimento degli obblighi previsti dall’articolo. 21 all’articolo 27 compresi, delle presenti condizioni generali nei termini ivi indicati a norma del successivo articolo 19, lettera d), o all’obbligazione assicurativa a norma del precedente articolo 7, punto 2).
Art. 14
(Effetti della risoluzione)
1) Qualora il contratto stipulato con il Richiedente si risolva a norma del precedente articolo 13, il Richiedente è tenuto a corrispondere a titolo di penale e di risarcimento del danno l’80% della somma indicata nel contratto, salva restando la risarcibilità del maggior danno a norma dell’art. 1382 cod. civ.
2) Il Richiedente prende atto ad ogni effetto che l’ammontare di tale penale, pari all’80% (ottanta per cento) del corrispettivo stabilito nel contratto, viene determinata in ragione della perdita economica subita da Firenze Fiera in conseguenza della risoluzione del rapporto.
3) In ogni caso, il Richiedente sarà tenuto a manlevare Firenze Fiera da ogni ragione di danno a norma del successivo articolo 20.
Art. 15 (Registrazione del contratto)
Il contatto stipulato tra le parti, in quanto si riferisce a prestazioni soggette ad IVA, è sottoposto a registrazione a tassa fissa solo in caso di uso ai sensi dell’art. 5, secondo comma del D.P.R. n. 131/1986.
Art. 16 (Legge applicabile)
Il contratto formato anche dalle presenti Condizioni Generali stipulato da Firenze Fiera con il Richiedente, anche se soggetto straniero, è interamente soggetto e regolato, a tutti gli effetti, dalla legislazione italiana.
Art. 17 (Foro competente)
Ogni controversia tra le parti derivante da, o connessa con l’interpretazione, la validità, l’esecuzione o la risoluzione del contratto e delle presenti condizioni generali, sarà decisa dal Tribunale di Firenze.
Art 18 (Elezione di domicilio)
Le parti eleggono il proprio domicilio, ad ogni effetto, presso l’indirizzo indicato nel contratto.
Il Richiedente è obbligato a:
AMBITO DI RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI GENERALI DEL CONTRAENTE
Art. 19 (Obblighi del Richiedente)
a) rispettare e far rispettare esplicitamente da ogni singolo espositore e partecipante, valendo tale obbligazione a norma e per gli effetti di cui all’art. 1381 cod. civ., la normativa vigente in materia di sicurezza come anche descritta nel Regolamento tecnico di sicurezza, Allegato 1 e che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali, nonché ogni successiva disposizione emanata da Firenze Fiera necessaria per il miglior funzionamento e la sicurezza della struttura fieristica. Il suddetto Regolamento potrà subire le modifiche richieste ed imposte dalle disposizioni di legge in materia di sicurezza, che il Richiedente è obbligato ad accettare e rispettare, nonché a far rispettare dai singoli espositori e partecipanti.
b) rispettare e far rispettare esplicitamente da ogni singolo espositore e partecipante, valendo tale obbligazione a norma e per gli effetti di cui all’art. 1381 cod. civ., la normativa vigente in materia di sicurezza alimentare di cui al Regolamento (CE) N. 852/2004 del 29.04.2004 sull’igiene dei prodotti alimentari. Tutto il personale eventualmente adibito nell’ambito della manifestazione ad attività di preparazione, degustazione e somministrazione di cibi e bevande deve essere professionalmente formato ai sensi del Regolamento (CE) N. 852/2004, cap. XII, e rispettare le norme di igiene, sicurezza e prevenzione in esso contenute;
c) a far rispettare ai partecipanti e/o agli espositori della manifestazione, per quanto di loro competenza, quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali; fermo restando, al riguardo, il diritto di Firenze Fiera di garantire l’osservanza delle obbligazioni contrattuali assunte dal Richiedente;
d) rispettare le obbligazioni assunte a qualsiasi titolo da Firenze Fiera in relazione ai servizi obbligatori di cui al precedente Capo I – Art.2;
e) fornire la documentazione ed adempiere a quanto stabilito dall’articolo 21 all’art. 27 compreso, nei termini rispettivamente indicati;
f) non realizzare strutture, anche solamente provvisorie, nelle aree esterne ed interne, comunque interessate dalla manifestazione, ad esclusione dei soli allestimenti ed arredi autorizzati; salvo diverso accordo raggiunto in tal senso tra le parti su richiesta scritta del Richiedente che Firenze Fiera potrà accettare previa pattuizione dei costi di realizzazione dell’opera.
In particolare qualora il Richiedente chieda di poter allestire strutture temporanee negli spazi all’aperto del quartiere fieristico e congressuale, tale richiesta dovrà essere accompagnata da un progetto relativo alla precisa ubicazione delle stesse. Il progetto dovrà essere trasmesso a Firenze Fiera entro 80 (ottanta) giorni dall’inizio dell’evento programmato per consentire alla Società di chiedere tempestivamente il nulla osta da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Firenze. Le sopracitate strutture temporanee (palchi, tensostrutture, camminamenti etc…) devono essere dotate delle certificazioni in vigore come da NTC 2008, con relativi calcoli di verifica. Le opere una vota realizzate non potranno essere messe in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo statico.
g) non effettuare allacciamenti agli impianti tecnologici (linee elettriche, telefoniche, impianti idrici, etc.) se non autorizzati da Firenze Fiera;
h) portare a conoscenza di Firenze Fiera, al momento della consegna dei locali per l’allestimento della manifestazione, ogni eventuale danno sugli immobili o sulle attrezzature concesse onde evitare di esserne ritenuti responsabili e di subire gli addebiti di cui al precedente articolo 6;
i) non includere all’interno delle aree materiali comunque riconosciuti in base alla normativa vigente in materia, nocivi alla natura dell’uomo e all’ambiente;
l) allestire le aree in modo conforme alla normativa vigente, fornendo anche i documenti di certificazione necessari.
Art. 20
(Oneri del Richiedente e relative responsabilità in merito alla manifestazione)
1 Il Richiedente, anche a mezzo di Agenzia di cui all’articolo 11, è l’unico soggetto titolare e legittimato alla realizzazione della manifestazione, in quanto tale responsabile della relativa gestione e dei rapporti di qualsivoglia natura derivanti da tale attività e, conseguentemente, si assume ogni responsabilità in merito, obbligandosi a manlevare e tenere indenne Firenze Fiera da ogni ragione di danno derivante da pretese di qualsivoglia natura e titolo avanzate da terzi per causa imputabile al Richiedente e suoi danti causa, dipendente o connessa all’organizzazione della manifestazione.
2) Nella qualità e nell’ambito delle responsabilità precisate al punto 1), il Richiedente provvederà a suo esclusivo carico, a sua cura, onere e spese alle seguenti attività:
a) ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni comunali, regionali e ministeriali relative allo svolgimento della manifestazione;
b) attività organizzativa, commerciale e promozionale della manifestazione;
c) allestimento all’interno delle strutture, previo consenso di Firenze Fiera, degli uffici provvisori di gestione della manifestazione.
3) Il Richiedente è inoltre obbligato a manlevare e tenere indenne Firenze Fiera da ogni ragione di danno dovuto a causa imputabile al Richiedente stesso, derivante da pretese di qualsivoglia natura avanzate da terzi, anche a titolo di furto o di responsabilità civile per danni a persone e/o cose occorsi in occasione dello svolgimento della manifestazione.
Firenze Fiera non è responsabile di danni o furti di beni durante lo svolgimento della manifestazione.
4) Il Richiedente è altresì obbligato a segnalare immediatamente a Firenze Fiera, entro 6 (sei) ore dall’accaduto a pena di decadenza, ogni eventuale disservizio o episodio che incida sulla utilizzazione degli spazi concessi in uso, al fine di consentire a Firenze Fiera di verificarne la sussistenza e consistenza e di porvi prontamente rimedio; in difetto della suddetta tempestiva segnalazione, il Richiedente non potrà opporre alcuna eccezione o contestazione di sorta.
5) Il Richiedente, in qualità di committente, dopo aver preso atto dei luoghi e dei rischi all’interno degli spazi oggetto del presente contratto, nell’eventualità in cui si avvalga dell’opera di imprese appaltatrici o di lavoratori autonomi, è tenuto alla gestione con proprie strutture e personale all’adempimento di tutto quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. n°81 del 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo la cooperazione ed il coordinamento con le imprese appaltatrici ed i lavoratori autonomi mediante, in particolare, l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza. Il Richiedente è altresì tenuto al rispetto del Decreto Interministeriale "Palchi e Fiere".
Il Richiedente si impegna, altresì, al rispetto di quanto previsto dal Regolamento Tecnico di Sicurezza di cui all’allegato 1 delle Condizioni Generali di contratto.
Il Richiedente si impegna, inoltre, ad attenersi a tutte le disposizioni impartite da Firenze Fiera circa l’utilizzo degli spazi comuni durante le operazioni di allestimento e disallestimento, dettate allo scopo di garantire l’incolumità di tutti gli operatori.
AMBITO DI RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI SPECIFICI DEL CONTRAENTE
Art 21 (Planimetrie spazi espositivi)
1) Il Richiedente dovrà far pervenire a Firenze Fiera almeno due mesi prima dell’inizio della manifestazione copia delle planimetrie quotate di tutti gli spazi espositivi interni ed esterni relative alla manifestazione, con evidenziati gli spazi effettivamente occupati rispetto a quelli comuni (corridoi, zone di rispetto dei bar, etc.), allo scopo di consentire la verifica del rispetto delle norme di sicurezza.
2) Firenze Fiera restituirà tali planimetrie approvate e con le eventuali modifiche necessarie entro 15 giorni.
Art 22
(Arredi ed allestimenti)
1) Gli arredi o allestimenti non devono costituire impedimento al regolare funzionamento degli impianti tecnologici, né costituire impedimento al regolare funzionamento degli impianti tecnologici, né devono intralciare in alcun modo gli accessi a quanto possa interessare la sicurezza dei luoghi e la tutela dell’incolumità delle persone.
2) E’ assolutamente vietato occultare, in qualsiasi modo, le postazioni antincendio fisse, lance e mobili, estintori che dovranno essere sempre visibili e accessibili.
Art 23 (Programma manifestazione)
1) Il Richiedente dovrà far pervenire a Firenze Fiera il programma della manifestazione, almeno 20 giorni prima del suo inizio (incluso il periodo dell’allestimento), completo delle seguenti informazioni:
- l’orario di apertura e chiusura delle porte di accesso alle strutture fieristiche e congressuali diverse da quelle principale;
- l’orario di apertura e chiusura delle porte dei padiglioni e delle sale;
- l’orario di ingresso e di uscita degli allestitori e dei visitatori per ogni singolo ambiente;
- l’orario di lavoro nei locali per ogni singolo ambiente;
- l’orario di funzionamento dei telefoni di servizio richiesti specificando il tipo di abilitazione;
- l’elenco e l’orario di eventuali servizi richiesti a Firenze Fiera (pulizie, montaggi, elettricisti, etc.);
- l’orario di funzionamento del centralino telefonico;
- copia delle planimetrie quotate definitive con indicate le denominazioni degli stands, le posizioni delle cassette di alimentazione elettrica (specificando se trifase o monofase), degli eventuali faretti aggiuntivi o di altre eventuali necessità impiantistiche;
- copia delle planimetrie definitive con indicata la denominazione degli stands;
- copia dell'elenco completo degli espositori con riferimento alla posizione indicata sulla planimetria;
- la documentazione, come previsto dal Regolamento Tecnico di Sicurezza di Firenze Fiera, riguardante i materiali e gli impianti elettrici previsti e gli allestimenti relativi ad uffici e servizi del Richiedente.
Art. 24 (Svolgimento manifestazione)
1) Il Richiedente dovrà garantire la presenza, presso il quartiere fieristico/congressuale, di un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà essere comunicato a Firenze Fiera prima della presa in consegna dei locali.
2) Il Richiedente ha l'obbligo di adempiere le disposizioni di Firenze Fiera in merito ad annunci attraverso l'impianto di diffusione sonora ed alla eventuale interdizione dell'accesso dei veicoli in caso di necessità.
3) Il Richiedente ha l'obbligo di provvedere all' allontanamento ed allo smaltimento dei rifiuti
raccolti mediante la pulizia degli stands, con il divieto di abbandonare tali rifiuti nei corridoi o nelle aree comuni.
4) Qualora il Richiedente non riconsegni i locali entro i termini stabiliti, le parti convengono che Firenze Fiera sia
autorizzata a provvedere alla rimozione d’ufficio degli ingombri a spese del Richiedente stesso, salvo il risarcimento dei danni e il pagamento del relativo prezzo giornaliero.
5) Per le strutture Fieristiche e Congressuali l’orario richiesto di apertura dei locali, di regola, dovrà essere compreso tra le 8,00 e le 19,00; ogni diverso orario dovrà essere concordato e comporterà un addebito supplementare. Nel caso di ritardo nella riconsegna dei locali da parte del Richiedente,
Firenze Fiera è autorizzata, in quanto essa lo ritenga, alla rimozione d’ufficio e a spese dei medesimi, salvo il risarcimento dei danni e il pagamento del relativo prezzo giornaliero.
6) Il Richiedente dovrà prevedere la presenza di almeno un addetto per ogni porta carrabile d’accesso alle aree espositive nell’intervallo compreso tra mezz'ora prima dell'apertura ed un'ora dopo l'orario d’accesso, con l’incarico del controllo e dello smistamento corretto dei veicoli
7) E’ vietato fumare in tutti i locali della Firenze Fiera; introdurre animali di ogni razza e specie, accedere alle sedi di impianti tecnici.
8) E’ fatto divieto agli automezzi con portata superiore a 35 quintali di accedere al Palazzo degli Affari e del Palazzo dei Congressi, è, inoltre, vietato l’uso degli ascensori per il trasporto delle merci e dei materiali. L’introduzione di materiali di considerevole peso e dimensioni all’interno degli edifici, Palazzo dei Congressi e Palazzo degli Affari, deve essere richiesta in forma scritta dal
Richiedente a Firenze Fiera e preventivamente autorizzata.
Art 25 (Materiali di allestimento)
1) I materiali di allestimento non saranno accettati da Firenze Fiera prima dei giorni destinati a tale attività e dovranno essere ritirati dal Richiedente entro le date stabilite nel contratto. Tutte le operazioni di allestimento devono, comunque, escludere lavorazioni sul posto salvo l’assemblaggio di strutture già predisposte e rifinite.
2) E’ vietata ogni applicazione con collanti o altro tipo di affrancatura: chiodi, viti, zanche, etc., sulle pareti, sulle porte e sui pavimenti. L’utilizzo di nastro adesivo è ammesso solo per la posa moquette o per altro rivestimento a terra rimovibile; è proibito l’uso di nastri con collante al cianacrilato.
Art 26
(Potenza elettrica Palazzo dei Congressi e Palazzo degli Affari)
Presso il Palazzo dei Congressi e Palazzo degli Affari la corrente elettrica è a 220V; ogni supplemento di energia potrà essere fornito a fronte di tempestiva richiesta e previo pagamento dell’allacciamento e del consumo.
Art 27 (Parcheggi)
Il parcheggio nelle aree del giardino del Palazzo dei Congressi e nei piazzali della Fortezza da Basso è riservato esclusivamente agli automezzi che, in base agli accordi, siano provvisti dell’apposito contrassegno.
Luogo e data IL RICHIEDENTE
………………… ……………………….
(timbro e firma)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Richiedente dichiara di approvare ed accettare specificatamente ed espressamente le condizioni contenute nelle seguenti clausole:
Art. 2 - natura obbligatoria ed irrinunciabile dei servizi “obbligatori”; Art. 7 - obblighi inerenti la copertura assicurativa;
Art. 8 - modalità di pagamento del corrispettivo e garanzie; determinazione del saggio di interessi moratori; imputazione dei pagamenti riservata a Firenze Fiera; limitazione alla facoltà di opporre eccezioni;
Art. 13 – Clausola risolutiva espressa;
Art. 14 - effetti della risoluzione; clausola penale;
Art. 16 - scelta della legge destinata a disciplinare il contratto; Art. 17 – Foro competente;
Art. 18 - elezione di domicilio;
Art. 19 – Obblighi del Richiedente;
Art. 20 - assunzione esclusiva di responsabilità da parte del Richiedente, e conseguente esclusione di ogni responsabilità di Firenze Fiera, in merito allo svolgimento della manifestazione;
assunzione a carico esclusivo del Richiedente, e conseguente esclusione di responsabilità di Firenze Fiera, di rischi e/o danni provocati alle strutture ed ai beni di Firenze Fiera; determinazione preventiva dei danni ai beni concessi a noleggio; assunzione a carico esclusivo del Richiedente, per causa ad esso imputabile, e conseguente esclusione di responsabilità di Firenze Fiera di rischi per danni provocati a terzi; decadenza del potere di opporre eccezioni e contestazioni.
Luogo e data IL RICHIEDENTE
………………… ……………………….
(timbro e firma)
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/03
Le rendiamo noto, in osservanza di quanto previsto ai sensi del D.Lgs 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali da Lei conferiti in occasione di rapporti commerciali, attività promozionali, formazione di rapporti contrattuali ed in altri momenti di incontro tra le rispettive strutture, saranno oggetto da parte di Firenze Fiera di trattamenti informatici o manuali per i quali la scrivente utilizza ed utilizzerà le più opportune procedure ed i più aggiornati sistemi di sicurezza al fine di garantire la sicurezza e riservatezza delle informazioni, evitare la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati viene svolto da Firenze Fiera per le seguenti finalità:
a) prescrizioni di legge, adempimenti contabili, fiscali, o di altra natura, sia in ambito internazionale; conclusione di contratti ed adempimento degli obblighi contrattuali; gestione amministrativa del rapporto, verifiche e certificazioni;
b) informazione su iniziative commerciali, annunci di nuovi prodotti e servizi, invio di materiale promozionale, convenzioni, ricerche di mercato, verifica della soddisfazione utenti/clienti; referenze commerciali; inserimento nell’elenco espositori e nel calendario eventi pubblicato sul portale internet aziendale, con eventuale logo e/o informazioni.
I dati in questione vengono trattati esclusivamente dal personale preposto all’esecuzione delle operazioni relative alle finalità di cui sopra, debitamente formato ed istruito per le operazioni di utilizzo dei dati. I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati e/o diffusi (anche via web) esclusivamente per le finalità di cui sopra. Si precisa che il trattamento dei dati risulta necessario, dunque obbligatorio, relativamente alle finalità indicate al punto a), mentre risulta facoltativo in merito alle finalità di cui al punto b), relativamente al quale, pertanto, non sussistono conseguenze in caso di rifiuto, se non la nostra impossibilità di porre in atto iniziative volte a migliorare il servizio offerto.
n. 196/2003 - e quindi accedere ai vostri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, se nel caso, farli correggere, aggiornare, rettificare e, quando ritenuto necessario, cancellare od opporsi al loro trattamento. Ogni richiesta in tal senso potrà essere inviata, a Firenze Fiera spa - Titolare trattamento dati personali – X.xxx Xxxx, 0 Xxxxxxx.
Tanto premesso, nel ringraziarLa anticipatamente per la collaborazione prestata e rinviando alla consultazione del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx per ogni ulteriore informazione al riguardo, siamo a domandarLe, una volta letto con attenzione il contenuto della stessa, di sottoscrivere la dichiarazione di consenso di seguito riprodotta .
Dichiarazione di consenso
In ottemperanza alla vigente normativa per la tutela dei dati personali (D.Lgs 196/03), Si prende atto di quanto da Voi dichiarato nell’informativa che precede e si autorizza la società Firenze Fiera spa al trattamento dei dati relativamente alle finalità di cui al precedente punto b).
Luogo e data
Cognome e nome (o denominazione) dell’interessato
.............................. ……./......./........
............................................................................
(timbro e firma)
ALLEGATO 1
Regolamento Tecnico Sicurezza (Vedi Documenti Allegati)
ALLEGATI 2 e 3
Schemi di fideiussione
ALLEGATO 2
SCHEMA DI FIDEIUSSIONE
Premesso
- Che la/il ……… con sede in………, Via………, P.I……… / residente in………, Via………, C.F………, iscritta al R.E.A. al numero……… il………, di seguito per brevità anche Richiedente, e Firenze Fiera S.p.A. hanno manifestato la volontà di stipulare un contratto per la concessione d’uso temporaneo di spazi e servizi forniti da Firenze Fiera S.p.A. per lo svolgimento della manifestazione denominata ......…, che si svolgerà dal……… al………;
- che il rapporto è disciplinato dalle condizioni generali d’uso degli spazi e dei servizi fieristici e congressuali di Firenze Fiera S.p.A. che si allegano al presente atto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che in base alle trattative intercorse tra le parti, il Richiedente deve prestare, contestualmente alla firma dell’accordo, fideiussione a garanzia dell’adempimento degli obblighi ed oneri nascenti dal suddetto contratto nei confronti di Firenze Fiera S.p.A., come previsto dall’articolo 8 delle richiamate condizioni generali;
- che in particolare, le parti hanno convenuto che il Richiedente corrisponda a garanzia di quanto dovuto a Firenze Fiera S.p.A., a norma dell’articolo 8, punto 1), lettera a) delle condizioni generali d’uso richiamate, la somma di € ………(Euro………);
- che il Richiedente è tenuto ad adempiere al pagamento di tutto quanto dovuto a Firenze Fiera
S.p.A. per la manifestazione sopra citata entro 60 giorni dal termine della stessa; tutto ciò premesso
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con la presente scrittura la sottoscritta… (banca) si costituisce fideiussore,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1936 cod. civ., nell’interesse del Richiedente e dei suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo ed a favore di Firenze Fiera S.p.A., a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dal Richiedente con il contratto meglio descritto in premessa. Detta fideiussione viene prestata, pertanto, fino alla concorrenza della complessiva somma di €…...... (Euro ).
1. La presente fideiussione è valida fino all’integrale pagamento di quanto dovuto dal Richiedente in forza del contratto di cui in premessa.
2. La fideiussione viene prestata e costituita con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all’art. 1944 cod. civ., senza che al riguardo Firenze Fiera S.p.A. sia tenuta al rispetto dei termini di cui all’art. 1957 cod. civ. e senza necessità di costituzione in mora;
volendo ed intendendo la sottoscritta… (banca) restare obbligata in solido con il Richiedente fino all’integrale pagamento di tutto quanto
dovuto dal Richiedente a Firenze Fiera S.p.A.
3. In forza della garanzia prestata la sottoscritta… (banca) resta impegnata fin d’ora a versare a semplice richiesta scritta di Firenze Fiera
S.p.A., senza possibilità di entrare nel merito e di opporre eccezioni di sorta anche in caso di eventuali contestazioni od opposizioni del Richiedente in espressa deroga all’art. 1945 cod. civ., la somma richiesta. In particolare, la sottoscritta verserà la somma richiesta da Firenze Fiera S.p.A qualora:
- a) Il Richiedente non paghi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal termine della manifestazione il saldo del corrispettivo dovuto.
- b) Il Richiedente non adempia a quanto previsto dall’articolo 8, punto 1), lettera b), ovvero non
provveda a versare, entro il termine stabilito nel contratto, la somma ivi concordata, a titolo di anticipo sul corrispettivo, a valere quale caparra penitenziale e anche a valere quale clausola penale, con ciò causando l’automatica risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ.
4. La presente fideiussione ha piena efficacia indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che venisse prestata in seguito a favore di Firenze Fiera S.p.A. nell’interesse del Richiedente.
5. Le spese per l’eventuale registrazione del presente atto ed ogni altra spesa ad esso comunque inerente sono ad esclusivo carico del Richiedente.
6. Ai fini del presente atto le parti eleggono i rispettivi domicili presso le sedi e gli indirizzi indicati in epigrafe.
ALLEGATO 3
SCHEMA DI FIDEIUSSIONE PER SERVIZI AGGIUNTIVI
Premesso
- Che la/il ……… con sede in………, Via………, P.I……… / residente in………, Via………, C.F………, iscritta al R.E.A. di………al numero……… il………, di seguito per brevità anche Richiedente, e Firenze Fiera S.p.A. hanno stipulato un contratto per la concessione d’uso temporaneo di spazi e servizi forniti da Firenze Fiera S.p.A. per lo svolgimento della manifestazione denominata......…, che si svolgerà dal……… al………;
- che il contratto è disciplinato dalle condizioni generali di Firenze Fiera S.p.A. e da quanto in esso specificamente pattuito, entrambi allegati al presente atto;
- che il Richiedente ha successivamente richiesto a Firenze Fiera S.p.A. la fornitura di servizi ulteriori rispetto a quelli già concordati, per la cui fornitura è stato stabilito un corrispettivo di € ………(Euro………) al cui saldo si deve provvedere ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nell’articolo 4 delle richiamate condizioni generali d’uso;
- che il Richiedente deve prestare, contestualmente alla firma del relativo accordo, fideiussione a garanzia dell’adempimento dell’obbligo di pagamento del suddetto prezzo, come previsto dal citato articolo 4;
tutto ciò premesso
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con la presente scrittura la sottoscritta………(banca) si costituisce fideiussore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1936 cod. civ., nell’interesse del Richiedente e dei suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo ed a favore di Firenze Fiera S.p.A., a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento assunta dal Richiedente. La fideiussione viene prestata, pertanto, fino alla concorrenza della complessiva somma di € ….... (Euro………).
1. La presente fideiussione è valida fino all’integrale pagamento di quanto dovuto dal Richiedente in forza del contratto di cui in premessa.
2. La fideiussione viene prestata e costituita con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all’art. 1944 cod. civ., senza che al riguardo Firenze Fiera S.p.A. sia tenuta al rispetto dei termini di cui all’art. 1957 cod. civ. e senza necessità di costituzione in mora; volendo ed intendendo la sottoscritta………(banca) restare obbligata in solido con il Richiedente fino all’integrale pagamento di tutto quanto dovuto a Firenze Fiera S.p.A.
3. In forza della garanzia prestata la sottoscritta… (banca) resta impegnata fin d’ora a versare a semplice richiesta scritta di Firenze Fiera
S.p.A., senza possibilità di entrare nel merito e di opporre eccezioni di sorta anche in caso di eventuali contestazioni od opposizioni del Richiedente, in espressa deroga all’art. 1945 cod. civ., la somma richiesta qualora il Richiedente non paghi entro 60 (sessanta) giorni dal termine della manifestazione il corrispettivo dovuto.
4. La presente fideiussione ha piena efficacia indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che venisse prestata in seguito a favore di Firenze Fiera S.p.A. nell’interesse del Richiedente.
5. Le spese per l’eventuale registrazione del presente atto ed ogni altra spesa ad esso comunque inerente sono ad esclusivo carico del Richiedente.
6. Ai fini del presente atto le parti eleggono i rispettivi domicili presso le sedi e gli indirizzi indicati in epigrafe.
ALLEGATO 4
Assicurazioni Obbligatorie Organizzatori/Espositori
● “TRASPORTI-GIACENZA-TRASPORTI ALL RISKS”
L’Organizzatore e/o Espositore di eventi fiere/congressi deve obbligatoriamente disporre di polizza “All Risks” (tutti i rischi) su merci, macchinari, attrezzature ed allestimenti portati e/o utilizzati al’interno degli spazi fieristici – congressuali di Firenze Fiera S.p.a.
L’Organizzatore e/o Espositore per le suddette coperture obbligatorie potrà aderire alla polizza messa a disposizione da Firenze Fiera S.p.a. nei termini che seguono , al costo attuale di Euro 100,00 oltre Iva per Organizzatore e ogni singolo Espositore.
Compagnia Assicuratrice AVIVA ITALIA S.p.A
Massimale 15.500,00 – euro
Franchigia (minimo 250 euro su ogni sinistro)
La copertura comprende l’inclusione dei rischi sul trasporto per e da il quartiere fieristico/congressuale oltre che per tutto il periodo di permanenza negli spazi di Firenze Fiera S.p.a.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli effetti personali (vestiario, denaro, telefono portatile personale etc..programmi del computer e tutto il materiale sfornito di bolla di accompagnamento) e copre per una cifra di 15.500,00 euro
su ogni sinistro l'assicurazione applica una franchigia di 250 euro
● “R.C. (Responsabilità Civile) VERSO TERZI DI ORGANIZZATORI E ESPOSITORI”
A questa assicurazione provvederà automaticamente Firenze Fiera S.p.a. per tutti gli Organizzatori e/o espositori, facendoli rientrare senza alcun onere a loro carico, nella propria polizza generale che prevede un massimale di circa 3.000.000,00 euro a copertura dei danni per infortuni o sinistri provocati a terzi o comunque derivanti dall’attività svolta durante gli eventi fieristici e o congressuali.
sono esclusi i danni derivanti dalla circolazione degli automezzi.
Compagnia Assicuratrice AVIVA ITALIA S.p.A
Massimale 3.000.000,00 – euro
Firenze Fiera S.p.a. Servizio tutela assicurativa
Sig.ra Xxxxxx Xxxxx Tel: 000 0000000
Fax: 000 000000
PROCEDURE DI ATTIVAZIONE ASSICURAZIONE “TRASPORTI-GIACENZA-TRASPORTI ALL RISKS”.
L’Organizzatore e/o Espositore deve compilare l’apposito modulo di “adesione assicurazioni obbligatorie Organizzatori/Espositori” con le eventuali integrazioni dei capitali assicurativi che dovrà essere fornito debitamente sottoscritto al Servizio Assicurativo di Firenze Fiera nella figura della Sig. Xxxxxx Xxxxx a mezzo fax 000.000000 o per posta elettronica all’indirizzo xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx nei 15 giorni precedenti l’inizio dell’evento fieristico/congressuale, con allegato l’elenco degli espositori compreso l’Organizzatore.
L'importo del numero delle “attivazioni” verrà addebitato all’ente organizzatore nella fattura finale di Firenzefiera S.p.A (dove vengono consuntivati i costi per gli spazi i servizi etc.. ) alla voce assicurazione secondo la cifra specificata nel contratto ed in vigore nell’anno di svolgimento del congresso/manifestazione.
Qualora l’Organizzatore e/o Espositore per la garanzia su merci, macchinari, attrezzature ed allestimenti portati e/o utilizzati al’interno degli spazi fieristici – congressuali di Firenze Fiera S.p.a. disponga di propria assicurazione “All Risks”, valida per fiere e congressi, con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti di Firenze Fiera S.p.a., dovrà ugualmente restituire il modulo di adesione assicurazioni obbligatorie sottoscritto, allegando dichiarazione firmata dal proprio legale rappresentante e dal legale rappresentante della propria compagnia assicuratrice che i beni suddetti sono coperti con garanzia “All Risks” in misura non inferiore a quella minima prevista da Firenze Fiera S.p.a.
Le polizze assicurative in possesso dell’Organizzatore /Espositore saranno ritenute valide dopo essere state visionate e solo se conformi ai requisiti di tutela richiesti da Firenze Fiera S.p.a.
Firenze Fiera S.p.a. Servizio tutela assicurativa
Sig.ra Xxxxxx Xxxxx Tel: 000 0000000
Fax: 000 000000
L’Organizzatore è obbligato a fornire entro e non oltre 15 giorni (quindici) giorni prima dell’inizio della manifestazione,l’elenco degli espositori completo e la prima pagina del seguente modulo “ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE ORGANIZZATORI/ESPOSITORI” per ciascuna delle aziende espositrici compilato e sottoscritto restituendolo a Firenzefiera spa all’attenzione di :
Xxxxxx Xxxxx per fax (al numero 000 000000) o per posta elettronica all’indirizzo: xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
ORIGINALE DA RESTITUIRE A:
Firenzefiera S.P.A.
A cura dell’Organizzatore MODULO ADESIONE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE ORGANIZZATORI/ESPOSITORI
Manifestazione:………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di legale rappresentante della Ditta………………………………………………………………………………………………………………………………
indirizzo…………………………………………………………………località………………………………………………………………Cap…………………………………
Tel: ………………………………………Fax ……………………………………E-mail……………………………………………………………………………………………
Coperture assicurative attivate a cura di Firenze Fiera Spa all’atto dell’iscrizione:
●Copertura “all risks” (tutti i rischi) sopra beni di ogni natura portati in esposizione, sino al capitale di € 15.500,00, a Primo Rischio Assoluto, compreso il trasporto (viaggio di andata e di ritorno), con tutte le esclusioni, franchigie e limiti di indennizzo disciplinati dal contratto/convenzione di assicurazione stipulato da Firenze Fiera per conto degli Espositori, in vigore al momento della manifestazione espositiva, le cui condizioni sono in visione presso la Direzione della Firenze Fiera spa e vengono riassunte nella “Nota informativa” a pag. 2 del presente modulo.
l’espositore dichiara che i beni in esposizione:
🞎 Hanno un valore non superiore a € 15.500,00;
🞎 Hanno un valore superiore a € 15.500,00 ed inferiore a € 35.000,00;
🞎 Hanno un valore superiore a € 35.000,00 e pari ad € In questo caso verrà quotata una richiesta ad hoc con
premio da definire oppure l’espositore dichiara di impegnarsi a provvedere direttamente alla copertura assicurativa per il capitale
eccedente a tale soglia, mediante una propria polizza All Risks che dovrà riportare l’esclusione della rivalsa nei confronti di Firenze Fiera
S.p.A. e/o dell’Organizzatore. Copia di tale contratto dovrà essere fornita a Firenze Fiera S.p.A. prima dell’inizio dell’attività di allestimento della manifestazione.
●Responsabilità Civile verso terzi, con massimale € 3.000.000,00 e franchigia a carico dell’espositore assicurato, a copertura dei danni arrecabili a terzi e alle cose di terzi dei quali l’Espositore/Organizzatore risulti responsabile a termini di Codice Civile in dipendenza delle finalità per le quali è stata convenuta l’adesione alla Mostra o manifestazione o congresso, come da condizioni generali di assicurazione in visione presso la Direzione della Firenze Fiera spa.
Il sottoscritto dichiara di prendere atto della attivazione automatica e non onerosa della copertura per la Responsabilità Civile verso terzi da parte di Firenze Fiera S.p.a. e di voler, nel contempo, aderire alla Copertura All Risks manifestando la propria volontà in tal senso con la sottoscrizione del presente modulo di adesione avendo preso visione della Nota Informativa, (pag. 2 e 3 del presente modulo) nonché delle Condizioni di Assicurazione relativa alla Polizza All Risks stipulata da Firenze Fiera S.p.a. con AVIVA ITALIA S.p.a. n. 8006268 e di approvare specificatamente le disposizioni contenute nell’ Art. 2 LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI DURANTE LA PERMANENZA NEL QUARTIERE FIERISTICO, Art. 4 ESCLUSIONI, Art. 11 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (All. A e B), Art.12 LIMITI DI INDENNIZZO-FRANCHIGIE SCOPERTI, Art. 16 ASSOGGETTABILITA’ ALLA LEGGE ITALIANA.
Nome e Cognome:
(L’ Aderente)
Data NOTA INFORMATIVA
Timbro e firma
Estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione della Polizza All Risks n. 8006268 stipulata da FIRENZE FIERA S.P.A. con AVIVA ITALIA S.P.A.
Il presente estratto è esclusivamente un riepilogo sintetico delle principali condizioni Generali di Assicurazione e, pertanto, non sostituisce le medesime condizioni che restano, comunque, prevalenti in caso di discordanza ed a cui si rimanda.
PREMESSA – ATTIVITA’ ED ENTI ASSICURATI
Si assicurano in Firenze, nell’ambito dei quartieri fieristici della Fortezza da Basso e/o del Palacongressi e/o del Palaffari, alle condizioni tutte della polizza all Risks n. 8006268, le merci, i beni , i materiali allestimenti ed attrezzature e quant’altro relativo al funzionamento degli stand
purché di proprietà e/o in uso e/o detenuti dagli espositori e/o assicurati con esclusione di programmi informatici e/o software di qualsiasi natura.
(Art. 2 di polizza) LIMITI SPAZIALI TEMPORALI DELL’ASSICURAZIONE
La presente assicurazione si intende “da chiodo a chiodo” ed ha inizio dal momento in cui gli enti assicurati vengono rimossi dal posto dove normalmente si trovano. Continua senza interruzione durante il viaggio fino a che gli enti assicurati non siano collocati al loro posto nei locali di esposizione, nonché durante il periodo dell’esposizione stessa. L’assicurazione è pure valida durante le operazioni di rimozione dal posto dove gli enti assicurati sono rimasti giacenti, per essere quivi nuovamente imballati per il viaggio di ritorno e durante tale viaggio fino alle rispettive località di provenienza e termina al momento della riconsegna degli enti stessi.
(Art.2 Allegati A e B di polizza) DURANTE LA PERMANENZA NEI QUARTIERI FIERISTICI
Ai fini dell’operatività della copertura in caso di esposizione di oggetti d’arte ed antiquariato, gli enti assicurati dovranno essere:
A) Xxxxxxx alle pareti o al pavimento o al soffitto o al supporto espositivo e, qualora si tratti di oggetti fragili siano inoltre predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare contatti tra i visitatori ed i beni esposti,
oppure
B) Siano riposti in teche e/o bacheche fissate alle pareti o al pavimento o al supporto espositivo, chiuse con serratura o sigillare; questa condizione b) è comunque d’obbligo per esposizione di beni di piccole dimensioni o composti in tutto o in parte di metalli o pietre preziose. Durante l’orario della manifestazione lo spazio espositivo deve essere sempre sorvegliato dagli espositori o da loro preposti.
Ai fini dell’operatività della copertura in caso di esposizione di gioielli, preziosi in genere, filatelia e numismatica da collezione i mezzi di trasporto con i valori a bordo devono arrivare sino in prossimità dello stand di esposizione ed il trasferimento dai mezzi di trasporto al luogo di esposizione deve essere effettuato sotto la sorveglianza dei fiduciari che componevano la scorta durante il trasporto.
Durante l’esposizione i valori devono essere riposti in bacheche chiuse ed adeguatamente fissate a pareti, ripiani, tavoli o simili e durante le dimostrazioni e la manipolazione dovrà esservi presenza costante del personale addetto allo stand.
Durante le ore di apertura al pubblico dovrà essere organizzato un servizio di sorveglianza armata da parte di Carabinieri o Agenti di Pubblica sicurezza o Istituti legalmente autorizzati.
La composizione di tale servizio di sorveglianza dovrà essere ragionevolmente determinata in funzione del valore e della vastità della superficie dell’esposizione stessa.
Durante le ore notturne i valori dovranno essere riposti in casseforti, in caveaux, in armadi, in bacheche, in vetrine ed in cassetti chiusi a chiave e dovrà essere organizzato un adeguato servizio di sorveglianza armato.
(Art. 3 di polizza) RISCHI ASSICURATI
Sono a carico della Società tutti i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano, salvo le esclusioni di cui al successivo art. 4. e gli effetti personali degli espositori e dei loro addetti/collaboratori quali a titolo esemplificativo vestiario, denaro, cellulari, macchine fotografiche e materiale elettronico in genere ecc. Si intende inoltre escluso qualsiasi bene che non sia elencato nei documenti di trasporto o in documenti equipollenti o similari.
(Art. 4 di polizza) ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni e le perdite dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:
a) Dolo del Contraente, dell’Assicurato e degli amministratori degli stessi;
b) Mancanza di enti assicurati rilevata soltanto alla fine dell’esposizione attraverso l’inventario;
c) Mancanze a destino denunciate alle competenti autorità oltre 72 ore dall’arrivo;
d) Difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto, cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container o simili effettuato prima della decorrenza dell’assicurazione o comunque a cura o sotto controllo del Contraente, dell’Assicurato o di loro rappresentanti e dei loro rispettivi dipendenti;
e) Vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
f) Influenza di temperatura, di umidità ed in genere di clima a meno che detti danno non risultino come conseguenza diretto di evento non escluso da polizza;
g) Xxxxxxx o perdite di mercato anche se conseguenti ad evento assicurato;
h) Contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
i) Insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie del proprietario, dell’armatore, noleggiatore o gestore della nave;
j) Guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
k) Xxxxxxx, sequestro, arresto, restrizione od impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
l) Ordigni bellici quali mine, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
m) Contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche;
n) Omissioni di intervento per assenza,, insufficienza o impedimenti di lavoratori ovvero mancanza o insufficienza di energia o combustione derivanti da scioperi, serrate, atti contro l’esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili;
o) Deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell’ente assicurato causati dal suo naturale uso o funzionamento e/o normale utilizzo;
p) Mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, di durata inferiore a sei ore o non conseguenti a guasto e/o rottura degli apparati frigoriferi;
q) Eruzione vulcanica, bradisismo;
r) Crollo totale o parziale, provocato dal peso della neve, dei fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccariche da neve.
(Art. 5 di polizza) VALUTAZIONE PROTOTIPO E CAPI DI MODA
A parziale deroga delle Condizioni Generali di polizza, il valore della collezione di moda e di prototipi viene determinato quale somma dei costi puri di progettazione, disegno, styling, confezione e/o produzione, finitura, prova ed accessoriamento e dei relativi materiali, escluso ogni valore artistico e creativo.
(Art. 11 di polizza) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Gli Assicurati e/o i suoi incaricati devono darne immediata comunicazione alla Società Firenzefiera Spa, inoltre sporgere denuncia all’Autorità competente (Polizia o Carabinieri) nel caso di furto indicando le circostanze nelle quali si è verificato e fornendo una distinta degli enti rubati. Entro tre giorni successivi alla denuncia dovrà essere presentata agli Assicuratori una relazione particolareggiata del sinistro nonché copia di detta denuncia all’Autorità.
E’ poi necessario produrre ed inviare alla compagnia Assicuratrice la seguente documentazione:
a) Denuncia all’autorità o dichiarazione in caso di danneggiamento
b) Documenti di trasporto o documento equipollente o similare
c) Fatture di acquisto per oggetti non prodotti direttamente
d) Xxxxxxx prezzi di vendita di tutti gli oggetto assicurati
e) Percentuale di profitto rispetto al costo
f) In casi ammanco della merce avvenuto durante il viaggio di andata o ritorno, copia dei documenti di trasporto e riserve elevate al vettore al momento della consegna.
(Art. 12 di polizza) LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
a) Relativamente ai danni da terremoto, inondazioni, alluvioni, franamenti, smottamenti e sovraccarico da accumulo di neve durante
la giacenza, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro e per ciascun espositore, di una franchigia pari al 1% del valore dichiarato dall’espositore nell’apposito formulario di adesione;
b) Relativamente ai danni agli enti assicurati conseguenti a mancata o anomala produzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno, sia durante il trasporto che la giacenza, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun sinistro e per ciascun espositore; in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro e per ciascun espositore somma superiore a € 5.200,00;
c) Relativamente a danni diversi da quelli previsti ai punti a) e b) che precedono, verificatisi durante manifestazioni svoltesi all’interno di padiglioni fieristici ed al chiuso, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00;
d) Relativamente a danni diversi da quelli previsti ai punti a) e b) che precedono, verificatisi durante manifestazioni svoltesi sotto tensostrutture e elementi prefabbricati simili ed all’aperto, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 500,00
(Art. 16 di polizza) ASSOGGETTABILITA’ ALLA LEGGE ITALIANA
Il presente contratto si intenderà in ogni modo regolato dalla legge italiana ed assoggettato alla giurisdizione Italiana
Firenze Fiera S.p.a. Servizio tutela assicurativa Sig.ra Xxxxxx Xxxxx
Tel: 000 0000000
Fax: 000 000000
Informazioni relative alle coperture assicurative
Compagnia Assicuratrice: AVIVA ITALIA S.p.A
Via X. Xxxxxxxxxxx00 – 00000 Xxxxxx Tel.: 02 2775.1- Fax: 00 0000000
Xxxxxxx Xxxx |
000 0000000 |