REPUBLICA ITALIANA
R E G I O N E S I C I L I A N A
Assessorato Regionale dell’Agricoltura,dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
SERVIZIO _____
SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI ______________
In bollo SCHEMA ALLEGATO AL DDG 2123/2019
CONCESSIONE Rep.n. _______ del ____________
Concessione di terreni del Demanio Forestale Regionale, ai sensi dell’Avviso pubblico in esecuzione del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale n. _____ del / /2020
Lotto n. Demanio Forestale Regionale di …………………………
localita` ………………. in Comune di ……………….
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’anno duemila il giorno ............. del mese di (.../../……) presso la sede del Servizio per il Territorio di
VISTI i seguenti provvedimenti legislativi relativi all’affidamento di terreni agrari demaniali in affitto o in concessione amministrativa, e alla gestione del Demanio Forestale Regionale
− RDL 30 dicembre 1923 n.3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”,
− RD 5 ottobre 1933 n.1577 “Approvazione dello statuto-regolamento dell’Azienda di stato per le foreste demaniali”
− Legge n.567/1962 e smi (Norme in materia di affitto dei fondi rustici),
− Legge n.203/1982 (Norme sui contratti agrari),
− Legge regionale 6 aprile 1996 n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
− Legge regionale 27 aprile 1999, n. 1O, art. 19, recante disposizioni sull'aggiornamento delle rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio;
− Legge n. 136 del 2 aprile 2001 recante disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo di beni patrimoniali;
− Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo);
− Legge regionale 14 aprile 2006 n.14 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Piano Forestale Regionale 2009/2013 approvato con D.P. n. 158/S.6/S.G. del 10 aprile 2012
VISTO l'atto d'indirizzo costituito dal Decreto dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura n.135/GAB del
02/08/2013 Nuove modalità di concessione di pascoli demaniali e xxxxx pubblicato sulla GURS n.39 p.I del 23.08.2013;
VISTI E CONSIDERATI gli atti amministrativi ed istruttori relativi al procedimento di affidamento in concessione annuale o poliennale, di lotti pascolivi di cui alla Proposta di: “Individuazione dei lotti pascolivi e della procedura di affidamento in concessione Anno 2020” approvata con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale n. del , mediante selezione di offerte presentate sulla base dell’Avviso Pubblico prot. n. del pubblicato in data / / in esecuzione del citato Decreto Dirigenziale;
CONSIDERATO
che in esecuzione del citato Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale il Servizio Servizio per il Territorio di ha tenuto la procedura di gara ad evidenza pubblica per la concessione annuale e/o poliennale di
x. xxxxx pascolativi (Verbale di aggiudicazione del / / );
che il Signor/a nato/a a il e residente in
Cod Fisc si e` aggiudicato, per l’anno 2020 (ovvero) per anni ( )
il Lotto n.
_____ ubicato nel Demanio Forestale Regionale di
localita
in Comune di di ettari complessivi
individuato catastalmente come segue :
Comune | Localita` | Qualita` di coltura | Fg. | P.lla | Sup. catastale Ha | Sup. Concessa Ha |
Totale |
e cartograficamente determinato ed individuato nella Cartografia in scala allegata al presente atto;
PRESO ATTO che non sono stati finora accertati motivi ostativi al rilascio della concessione;
VISTA la dichiarazione resa dal richiedente per i provvedimenti o procedimenti previsti dalla Legge 575/65 e s.m. ed integrazioni;
DATO ATTO che le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative, a seguito dell’incontro convocato con nota Dip.le prot. n. 28970 del 22.11.2017 ai sensi dell’art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, hanno condiviso lo schema di concessione che e` stato allegato al DDG 1733/2017 per costituirne parte integrale e sostanziale e che lo stesso schema, con formali modifiche apportate a scopo meramente chiarificatorio, e` allegato al DDG / /2020, facendone parte integrante; che l’assistenza al concessionario e` garantita dalla presenza dell’ Organizzazione Professionale Agricola prescelta al momento del rilascio e della sottoscrizione per accettazione del presente contratto,
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Dirigente Responsabile del Servizio Servizio per il Territorio di Dott
, con sede in
CONCEDE
IL LOTTO PASCOLIVO N. _____
ubicato nel Demanio Forestale Regionale di localita` in
Comune di
cartograficamente come in premessa,
di ettari complessivi individuato catastalmente e
al Signor/a: nato a il residente in
Cod Fisc
CONDIZIONI ALLE QUALI E’ VINCOLATA LA CONCESSIONE
Art. 1) Il Concessionario assume il diritto ad utilizzare le erbe esistenti del lotto, sia per sfalcio che per pascolamento con animali, così` come specificato nel presente atto e nel Capitolato Speciale d’Oneri. La concessione viene stipulata in conformita` alle disposizioni degli articoli artt. 45 e 58 della Legge 203/82 ed in presenza dei rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole che assistono il concessionario.
Art.2 _ Per le modalita` con le quali i lotti pascolivi sono stati individuati e messi a bando, risultando gli stessi, alla data del 1° gennaio 2020, liberi e dichiarati disponibili per essere affidati secondo la procedura approvata con DDG _____/2020, e per i quali, ai sensi del successivo art.3 della presente Concessione, l’aggiudicatario e` tenuto al pagamento in unica soluzione per l’annualita` 2020, del canone annuo complessivo, il periodo di validita` della presente Concessione e` da intendersi pari ad anni uno e, quindi, decorrente dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, data in cui il presente contratto xxxx` automaticamente risolto senza bisogno di invio di disdetta dall’una all’altra parte.
Ove il lotto, concesso per l’anno 2020, sia stato individuato nella Proposta approvata con DDG
_____/2020 tra i lotti pascolivi suscettibili di affidamento anche poliennale, esso godra` delle prerogative condizionate contemplate dall’art. 3 bis del Capitolato speciale d’Oneri.
ovvero (in caso di contratto poliennale)
La durata della Concessione poliennale e` pari ad anni 7 (sette) e decorre dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2027, data in cui il presente contratto xxxx` automaticamente risolto senza bisogno di invio di disdetta dall’una all’altra parte.
Nel caso in cui il concessionario dimostri all’amministrazione di dover adempiere ad impegni assunti per la partecipazione a Misure comunitarie che coinvolgono il lotto concesso, e` ammessa, su istanza dello stesso da prodursi all’amministrazione entro mesi 6 (sei) dalla scadenza, la proroga di validita` della presente concessione fino ad un massimo di mesi 12 (dodici) a partire dalla data di scadenza come sopra individuata.
(in caso di contratto poliennale aggiungere art.2bis)
Art. 2bis) FACOLTA’ DI RECESSO DEL CONCESSIONARIO: Il Concessionario ha facolta` di recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo posta elettronica certificata e trasmesso entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello in cui si intende recedere dal contratto.
Art.3) Il canone complessivo di concessione resta determinato in € . (euro……………………………..), pari ad € ……………………. (Euro …………………………..) all’anno, salvo eventuale rivalutazione ai sensi di legge. Il canone viene corrisposto anticipatamente ed in unica soluzione per l’annualita` 2020 mediante versamento sul conto . (Quietanza
n. del allegata al presente atto).
(in caso di contratto poliennale aggiungere)
I canoni di concessione relativi agli anni successivi al primo saranno corrisposti dal concessionario entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno di validita` della concessione.
(in caso di contratto poliennale aggiungere il seguente articolo)
Art. 4) Si da` atto che il concessionario ha costituito una cauzione (polizza fidejussoria bancaria o
assicurativa n. ) dell’importo di € ………………….. (Euro……………………………………..) pari
all’importo del canone dovuto per l’intera durata della concessione. La cauzione costituita in deposito di apposito fondo e` infruttifera. La stessa e` riscuotibile a semplice richiesta dell’amministrazione concedente, ed espressamente prevede: la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore, la sua operativita` entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’amministrazione concedente e la durata pari a quella della concessione maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna dell’area. La cauzione sara` restituita soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali. Se l'affittuario non dovesse versare sul conto intestato all’amministrazione concedente il corrispettivo delle penalita` previste dal Capitolato Speciale d’Oneri, entro 8 giorni dal ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, l’amministrazione concedente potra` attingere al deposito cauzionale, la cui riduzione dovra` essere tempestivamente reintegrata da parte del concessionario (qualora il deposito cauzionale sara` costituito mediante fideiussione, il contratto di fideiussione dovra` fare esplicito riferimento a questa possibilita`).
Art. 5 - I terreni vengono concessi a corpo e non a misura, onde ogni eccesso o difetto rispetto alla superficie sopra indicata non comportera` alcuna variazione del canone e delle altre condizioni del contratto, dovendosi intendere tali appezzamenti come conosciuti ed accettati nel loro complesso dal concessionario.
Art. 6 - L’immissione effettiva degli animali sul lotto concesso al pascolo potra` avvenire soltanto dopo aver formalizzato il presente atto di concessione. L’immissione degli animali al pascolo e` comunque subordinata al rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 del Capitolato Speciale d’Oneri e delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale vigenti per il territorio provinciale di ; essa inoltre e` subordinata alla presentazione di ogni ed eventuale altro certificato sanitario previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria.
Il Concessionario si obbliga, pena la decadenza della presente Concessione, ad utilizzare a pascolo il lotto concesso ed a comunicare per iscritto al Distaccamento forestale competente per territorio, prima della movimentazione del bestiame, allegando copia della certificazione sanitaria rilasciata dal servizio veterinario dell’ASP, la data di effettiva immissione del proprio bestiame nel lotto stesso.
Copia della comunicazione di immissione, provvista del timbro di ricezione apposto dal distaccamento forestale, unitamente ad altra copia della certificazione sanitaria dovra` essere consegnata nell’immediatezza al Servizio per il Territorio di , che provvedera` a richiedere ai Distaccamenti forestali (o all’IRF) le verifiche di competenza. Ove venisse riscontrata la mancata utilizzazione a pascolo del lotto concesso, l’amministrazione concedente avviera` il procedimento d’Ufficio per la decadenza del presente atto.
Art. 7 - Il carico di bestiame ammesso al pascolo consentito per ettaro, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d'oneri, e del quale l’allevatore dovra` fornire i dati identificativi, e` espresso in Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.), e viene così` individuato per ettaro di superficie concessa:
a) per ettaro di terreno “boscato”
½ di capo grosso (vacca oltre i tre anni, manza e manzetta, toro, cavallo) (pari a 0,5 U.B.A.) oppure
n.3 capi ovini (pari ad 0,45 di U.B.A.)
b) per ettaro di terreno “nudo”
1(uno) capo grosso (vacca oltre i tre anni, manza e manzetta, toro, cavallo) (pari a 1,0 U.B.A.) oppure
n.6 (sei) capi ovini (pari ad 0,9 di U.B.A.)
Pertanto, in virtu` della superficie del lotto concessa il carico massimo di bestiame ammesso al pascolo risulta pari a quello individuato dalla seguente tabella:
Comune | Localita` | Qualita` di coltura | Fg. | P.lla | Sup. catastale Concessa Ha | N° U.B.A. ammesso |
L’Amministrazione concedente si riserva la facolta` di effettuare apposita segnalazione ai distaccamenti forestali per verificare in qualsiasi momento le specie presenti e il carico effettivo; qualora esso superi i limiti stabiliti, il concessionario sara` tenuto a pagare all’’Amministrazione una penalita` di € 71,00 per ogni capo in piu`, con l’obbligo di ridurre il carico entro due giorni dall’accertamento. E’ assolutamente vietata l’immissione di caprini e di suini.
Art. 8 - Il concessionario si obbliga inoltre all’effettivo utilizzo del lotto pascolivo secondo quanto prescritto dalle PMPF e dalle norme vigenti.
Art. 9 – Il concessionario si obbliga entro trenta giorni dalla data del presente atto, e, comunque, prima dell’immissione degli animali sul lotto, a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilita` civile verso terzi per tutta la durata della concessione, con l’espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’amministrazione concedente e dei suoi dipendenti, di cui consegnera` copia all’amministrazione concedente.
Art. 10 - E’ fatto assoluto divieto di sub concedere, in tutto od in parte, l’utilizzazione delle erbe concesse, pena l’immediata decadenza della concessione stessa. Resta proibito il taglio di rami, l’asportazione di lettiere o di qualsiasi altro materiale arbustivo o legnoso.
Art. 11 – Gli eventuali fabbricati presenti all’interno del lotto pascolivo, se non espressamente citati, si intendono esclusi dal contratto di concessione.
Art. 12 - Tutte le spese della presente concessione (carta bollata, copia registrazione fiscale, ecc.) restano a carico del concessionario.
Art. 13 - Le parti, di comune accordo, stabiliscono di sottoporre ogni eventuale controversia insorgente in dipendenza della concessione, previo tentativo di bonario componimento, al Tribunale competente per territorio.
Art. 14 - Il concessionario si impegna alla manutenzione e/o alla realizzazione, secondo quanto imposto dall'Amministrazione concedente, di eventuali idonee chiudende necessarie al contenimento delle mandrie, degli eventuali bevai esistenti e alla pulizia delle pozze abbeveratoio.
Art. 15 - In caso di scadenza della certificazione sanitaria degli animali durante l’annata pascolativa in corso, il concessionario s’impegna a riprodurre la stessa, ai fini del mantenimento degli animali nel lotto assegnato. Qualora alla scadenza contrattuale, il bestiame immesso, a seguito di accertamento diagnostico da parte del Servizio Veterinario, dovesse risultare infetto e di conseguenza costretto allo stazionamento obbligato nel lotto pascolivo oltre la scadenza della concessione, il concessionario e` tenuto ad adeguare il canone di affitto, proporzionalmente alla durata dello stazionamento extra contrattuale.
Art. 16 - Durante il periodo di utilizzo delle erbe esistenti nel lotto concesso, il concessionario e` obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Oneri, sia dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale, sia dai Regolamenti e Leggi Forestali e Veterinarie. Il concessionario e` obbligato ad avvalersi per la conduzione del lotto pascolivo assegnato e per il controllo e la sorveglianza del bestiame degli addetti indicati nella domanda di partecipazione, pena la revoca immediata della concessione. Il concessionario inoltre si impegna a rispettare tutte le vigenti norme in materia di conduzione di fondi rustici, in particolare modo riferite alle disposizioni antinquinamento statali e regionali, alle disposizioni regolamentari comunali e provinciali – in genere
– a tutte le disposizioni relative alle coltivazioni di fondi agricoli, comprese quelle fiscali. A tale proposito si assume ogni e qualsiasi responsabilita` in ordine a sanzioni amministrative che la propria attivita` dovesse causare alla parte concedente, garantendo la stessa nei confronti di ogni richiesta di terzi e della pubblica amministrazione.
Art. 17 - L'Amministrazione concedente autorizza il concessionario ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni subordinatamente alla dichiarazione dello stesso dei vincoli e degli obblighi assunti ai sensi della programmazione vigente. E’ fatto divieto al concessionario di effettuare variazioni societarie durante il periodo della concessione, ovvero ogni variazione societaria deve essere ammessa dall’Amministrazione previa presentazione di tutte le dichiarazioni ed obblighi previsti nell’Avviso pubblico prot. n. del pubblicato in data / / in esecuzione del DDG n. del .
Art. 18 – Le parti danno atto che nel corso del contratto resta applicabile quanto previsto dal comma 2 dell’art. 6 del D.lvo 228/01.
Art. 19 - L’eventuale deferimento del Concessionario all’Autorita` Giudiziaria per il reato di cui all’art. 636 del c.p., per il reato di pascolo abusivo perpetrato a danno dell’amministrazione concedente, comportera` l’immediata decadenza e/o revoca della presente concessione senza alcun diritto al rimborso del canone versato.
Art. 20 – La stipula del presente contratto avviene sotto condizione risolutiva legata alla sussistenza di cause di decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs.159/2011 e smi noncheK in caso di sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, precedenti, in atto o successivi all'esito dell'accertamento dei requisiti generali dichiarati in sede di gara così` come imposto dalla legge.
Il presente atto amministrativo, composto di n° ………. pagine numerate piu` n° …… fogli allegati di cartografia, e del Capitolato Speciale d’Oneri sottoscritto dal concessionario, viene compilato in triplo originale e sottoscritto dal Dirigente Responsabile del Servizio per il Territorio di e dal concessionario, per ricevuta, presa visione ed accettazione.
Lo stesso viene sottoscritto dai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative prescelte dal concessionario in sede di domanda di partecipazione alla procedura di gara, muniti di specifico atto di delega da parte della propria organizzazione e di valido documento di identita`, come prova di partecipazione e di assistenza del concessionario e conferma della validita` delle pattuizioni in deroga alla disciplina legale, ai sensi dell’art 45 e 58 della L. 203/82.
Una copia verra` depositata all’Ufficio del Registro competente, una copia verra` rilasciata al concessionario in seguito all’avvenuta registrazione, l’altra rimarra` agli atti dell’Amministrazione.
A conferma del pieno accordo, i contraenti sottoscrivono. Sottoscritto in in data
per l’Amministrazione concedente
Il Dirigente Responsabile del Servizio
Servizio per il Territorio di
Dott
Firma del Dirigente
IL CONCESSIONARIO:
Si allega copia di valido documento di identita`:
Ai sensi degli artt. 45 e 58 della Legge 203/82, sottoscrivono il presente atto i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative come prova di partecipazione e di assistenza del concessionario e conferma della validita` delle pattuizioni in deroga alla disciplina legale, e, in particolare, della pattuizione relativa alla durata della concessione, in luogo della durata minima di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 203/1982 e del canone.
I rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole
Si allega copia di valido documento di identita`.