S E D E
Prot 5157 Udine, 3 marzo 2010
Tit. III cl. 4
Ai Direttori delle
Scuole di Specializzazione dell’area medica LORO SEDI
e p.c. Al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Xx.xx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
S E D E
CIRCOLARE DI AMMINISTRAZIONE N. 3
Oggetto: Contratto di formazione specialistica. Comunicazioni e adempimenti per le Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia derivanti dall’applicazione della normativa ex D.Lgs. n. 368/1999.
Come noto, a decorrere dal I° novembre 2006 si applica il decreto legislativo 368/1999, nel testo modificato dall’art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), che prevede la stipula da parte del medico di uno specifico contratto annuale di formazione specialistica. Tale decreto prevede altresì che il relativo schema di contratto nonché il trattamento economico annuo onnicomprensivo spettante al medico in formazione siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 6 luglio 2007 ha provveduto, ai sensi della sopra citata norma, a definire lo schema tipo di contratto dei medici in formazione specialistica. In particolare, è stato previsto che il contratto rinnovabile annualmente sia stipulato tra il medico in formazione, l’Università ove ha sede la Scuola di specializzazione e la Regione presso la quale hanno sede le Aziende Sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della Scuola di specializzazione.
Con deliberazione n. 1348 del 10 luglio 2008, la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia, in accordo con le Università di Udine e di Trieste, ha approvato lo schema tipo di contratto introducendo all’art. 1 c. 1, per motivi di semplificazione e tempestività nell’adozione degli atti, una clausola di rinnovo automatico dei contratti stessi.
Ad ogni buon conto l’entrata in vigore del d.lgs. n. 368/1999, la gestione del contratto di formazione, l’applicazione del nuovo trattamento economico, in ultimo l’esistenza di Scuole di specializzazione federate con le corrispondenti scuole di altri Atenei, impongono tutta una serie di nuove procedure ed adempimenti che si ritiene utile approfondire nel seguito della presente nota.
1. Gestione del contratto di formazione e relativo trattamento economico
Il contratto è finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea. In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.
A far data dall’inizio dell’attività formativa il medico ammesso alla Scuola di specializzazione deve essere iscritto all’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri.
Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto dall’Università un trattamento economico annuo onnicomprensivo il cui importo è stato fissato, ai sensi del D.P.C.M. 7 marzo 2007, in 25.000,00 euro per ciascuno dei primi due anni di corso e in 26.000,00 euro per ciascuno degli anni successivi. Tale trattamento è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche ed è corrisposto dal nostro Ateneo in rate mensili anticipate. Il medico in formazione specialistica, ai fini previdenziali, è iscritto alla gestione separata del lavoro autonomo presso l’INPS.
Questo contratto, che non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti, prevede la tutela della maternità in base alle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso il medico debba comunicare la variazione dei dati concernenti le modalità di pagamento, già presentati all’atto di immatricolazione, deve inviare all’attenzione della sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxx c/o Ripartizione Finanziaria via fax al num. 0432/556349 il modulo ”Comunicazione dati bancari per la corresponsione dei compensi previsti dal contratto” .
2. Segnalazione della presenza di medici in formazione iscritti presso altri Atenei
I medici in formazione specialistica iscritti presso altri Atenei, ma ospitati, anche per brevi periodi, presso le strutture della rete formativa delle Scuole di specializzazione di questo Ateneo, prima dell’inizio del loro periodo formativo devono presentarsi presso gli uffici della Ripartizione didattica – Sezione Medica (situata a Udine in Xxx Xxxxxxx, 0 e aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30, giovedì anche dalle 14.00 alle 16.00) per comunicare i loro dati anagrafici, di residenza e il periodo di permanenza.
Anche per questi medici in formazione specialistica l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Xxxxx della Misericordia” di Udine offre per le azioni di rivalsa in caso di colpa grave una copertura assicurativa non obbligatoria con polizza “per conto e con onere a carico di aderisce”.
3. Controllo delle presenze
Il controllo delle presenze viene effettuato dalla Direzione della Scuola. Su richiesta delle Scuole ai medici in formazione specialistica viene rilasciato il badge per effettuare la timbratura negli appositi rilevatori collocati presso i padiglioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Xxxxx della Misericordia” di Udine (d’ora in avanti AOU).
4. Assenze
a) Assenze per motivi personali (ferie)
Il medico in formazione specialistica ha diritto ad assentarsi per un periodo massimo di 30 giorni lavorativi per ciascun anno di corso. Il periodo di riferimento coincide con quello di pertinenza del contratto, che ha durata annuale e, fatti salvi eventuali periodi di sospensione della formazione, viene rinnovato automaticamente per ogni anno di corso sempre a decorrere dal giorno e mese in cui è stato stipulato il contratto relativo al primo anno di corso. Si precisa che la settimana è articolata su sei giorni lavorativi (lunedì – sabato).
Le assenze per motivi personali devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore della Scuola e non devono essere recuperate.
A seguito delle richieste di chiarimento giunte all’Amministrazione Centrale si evidenzia che la partecipazione a convegni/congressi non è considerata assenza solo se questa sia stata riconosciuta dal Direttore della Scuola come attività formativa. In caso contrario occorre usufruire dei permessi personali.
b) Assenze per motivi di salute
Si illustrano di seguito i comportamenti da seguire a seconda delle circostanze:
Malattia “breve”
Il medico in formazione specialistica dovrà:
1. comunicare telefonicamente alla Scuola il proprio stato di malattia entro le ore 09.00 del giorno stesso in cui non si presenterà in servizio, indicando l’indirizzo preciso di reperibilità nel periodo di malattia (attenzione agli interni ed al nominativo sul campanello) e la durata della malattia (se già nota). Entro tre giorni il medico in formazione specialistica è tenuto ad esibire o consegnare al Direttore il certificato medico comprensivo di tutte le giornate di assenza dal servizio. Si ricorda che:
a) il certificato deve essere rilasciato da medici di base, specialisti o strutture convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale e non deve riportare diagnosi relative alla patologia e non deve presentare abrasioni o integrazioni;
b) la verifica di controllo dello stato di malattia deve essere effettuata dalla Pubblica Amministrazione anche per assenze di un solo giorno;
c) le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo sono 8:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 di tutti i giorni compresi i non lavorativi ed i festivi;
2. Al proprio rientro in servizio il medico è tenuto a compilare l’apposito modulo e a farlo firmare per presa visione dal Direttore della Scuola.
Malattia superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi
Nel caso di impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi continuativi il medico in formazione specialistica, oltre ad attenersi alle disposizioni stabilite per le malattie brevi [comunicazione alla Scuola, compilazione del modulo malattia, esibizione del certificato medico – v. sopra], dovrà mettersi tempestivamente in contatto con gli uffici dell’Amministrazione (referente: xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, tel. 0432/556687, e.mail:
xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx) per formalizzare la propria richiesta di sospensione della formazione specialistica, nel rispetto di quanto inderogabilmente stabilito dall’art. 1, cc. 3 e 5 del contratto, cui si rinvia per le specifiche disposizioni in merito.
Gli originali dei moduli utilizzati per la registrazione delle assenze per ferie e malattia vanno conservati a cura del medico in formazione specialistica e dovranno essere prontamente esibiti su richiesta del Direttore/Tutor o dell’Amministrazione per verifiche che si rendessero necessarie e/o per controlli a campione. Al termine di ciascun anno di corso (che abbraccia l’arco temporale indicato nel contratto annuale) l’originale andrà consegnato alla Direzione della Scuola che, dopo averne presa visione, provvederà a trasmetterlo agli uffici dell’Amministrazione per i dovuti controlli e la definitiva archiviazione nel fascicolo personale del medico in formazione specialistica.
Si ricorda che il superamento del periodo di un anno complessivo di malattia nell’ambito della durata del corso di specializzazione è causa di risoluzione anticipata del contratto.
Nel caso nell’arco dell’anno si verifichino brevi periodi di assenza per maternità/malattia che superino complessivamente i 40 gg. lavorativi l’eventuale obbligo di recupero verrà valutato caso per caso dal Consiglio della Scuola.
c) Adempimenti legati all’evento “gravidanza”
Per usufruire delle particolari forme di tutela previste dalla normativa (ai fini della tutela della salute propria e del nascituro) le specializzande, non appena accertato il proprio stato di gravidanza, devono:
1. comunicare agli uffici dell’Amministrazione (xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx) il proprio stato di gravidanza, presentando un certificato medico in originale indicante la settimana di gestazione e la data presunta del parto. In questa occasione l’interessata riceverà tutte le informazioni sulle norme legislative contrattuali relative all’astensione per maternità e sugli adempimenti amministrativi da seguire per formalizzare, successivamente, la propria richiesta di sospensione della formazione;
2. avvisare il Direttore della Scuola, il proprio Tutor e il Responsabile dell’Unità operativa presso la quale prestano servizio, al fine di consentire loro una valutazione delle attività svolte che possano comportare un rischio per la gestante ed il nascituro, nonché per programmare le attività assistenziali, tenuto conto del periodo di astensione obbligatoria di cui fruirà l’interessata; sarà utile esibire loro una copia del certificato medico di cui al punto 1;
3. fissare una visita con il Medico Competente del “Servizio di prevenzione e protezione e sorveglianza sanitaria” dell’
A.O.U. di Xxxxx (xxx Xxxxxxx 00 – piano rialzato), telefonando al n. 0432 559210 (referenti: sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – sig.ra Xxxxx Xxxxxxxxxx). L’interessata dovrà presentarsi alla visita con un certificato medico di gravidanza rilasciato da un ginecologo di struttura pubblica o convenzionata con il S.S.N. (nel certificato deve essere indicata la settimana di gestazione e la data presunta del parto).
Xxxxx restando che alle interessate verrà consegnata una circolare in merito, si coglie l’occasione per riportare in estrema sintesi le informazioni principali relative alla normativa sulla gravidanza.
- Congedo obbligatorio di maternità: la normativa stabilisce che l’interessata debba astenersi dal lavoro per 5 mesi a partire da 2 mesi prima della data presunta del parto e fino a 3 mesi dopo la data effettiva del parto. In caso di parto prematuro, l’interessata ha diritto a recuperare, dopo la nascita del bambino, il periodo di assenza non fruito. Se invece il parto avviene oltre la data presunta, l'obbligo di astensione si estende al periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto, fermo restando il diritto a fruire del congedo di maternità per i tre mesi dopo il parto.
- Sospensione e recupero della formazione specialistica: durante il periodo di sospensione la specializzanda non potrà partecipare alle attività didattico-pratiche e, al proprio rientro, dovrà pertanto recuperare l'attività didattica ed il tirocinio pratico non effettuato nel predetto periodo, ai fini del completamento della formazione specialistica prevista dall’ordinamento della Scuola di appartenenza. Il periodo di sospensione del corso deve essere recuperato interamente in un tempo identico al periodo di assenza e ciò comporta inevitabilmente uno slittamento della data di conseguimento del diploma di specializzazione.
- Trattamento economico: durante la sospensione al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico (attualmente 22.700,00 euro lordi annui), limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
Si ricorda che le specializzande esposte a rischio radiologico hanno l’obbligo di notificare il proprio stato di gravidanza non appena accertato (D.Lgs. 151/2001, art. 8, c. 2). Sarà per loro inoltre quanto mai opportuno sottoporsi subito alla visita medica di cui al punto 3 ai fini del rilascio del giudizio di “idoneità con prescrizione/limitazioni”.
5. Copertura assicurativa e rischio infortunio del medico in formazione specialistica
Ai sensi dell’art. 41 c.3 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “..L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale”.
a) Medico in formazione presso l’AOU
Il medico in formazione specialistica che sta svolgendo la propria attività assistenziale presso le strutture dell’AOU è assicurato per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale dall’AOU.
Nel caso si verifichi un infortunio o un incidente a rischio biologico si rimanda al “Protocollo per la Gestione degli Infortuni e degli Incidenti a rischio biologico” (PCI_PRO_01) ed alla relativa “Procedura per il lavoratore” (PCI_PRC_01) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria reperibile presso l’Unità Operativa di afferenza o sul sito INTRANET della rete ospedaliera ai seguenti indirizzi: http://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/portale/downloadFile.asp?DocFile=table23\85\allegati\PCI_PRO_01_Protocollo_gestione_infortuni.pdf http://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/portale/downloadFile.asp?DocFile=table23\86\allegati\PCI_PRC_01_Procedura_infortuni_lavoratore.pdf
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio GESTIONE RISCHIO CLINICO, padiglione n. 16 - piano terra, xxx Xxxxxxx 00 Xxxxx (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00) tel. 0432/559838-559498-559426.
Per le azioni di rivalsa in caso di colpa grave l’AOU offre una copertura assicurativa non obbligatoria con polizza “per conto e con onere a carico di aderisce”. Il modulo di adesione viene inviato dall’AOU e l’ammontare del premio è detratto mensilmente dal compenso spettante, pagato dall’Università.
Non è prevista la tutela legale né da parte dell’Università (non prevista neppure per i dipendenti) né da parte dell’AOU (dove la tutela legale è prevista solo per i dipendenti). Si sta valutando se esiste la possibilità di proporre una polizza “per conto e con onere a carico di aderisce”.
A seguito delle richieste pervenute si precisa infine che non è previsto alcun rimborso chilometrico per spostamenti tra le strutture dell’AOU.
b) Medico in formazione presso strutture convenzionate con le scuole di specializzazione e site al di fuori dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine
Il medico in formazione specialistica che va a svolgere la propria attività assistenziale in forma continuativa presso strutture sanitarie diverse dall’AOU è assicurato per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale dalle Aziende ospitanti. In tal caso viene sospeso l’obbligo assicurativo da parte dell’AOU.
A tale scopo A L M E N O 1 5 G I O R N I P R I M A il medico in formazione specialistica deve compilare in triplice copia la scheda “AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE PRESSO STRUTTURE GIÀ CONVENZIONATE E SITE AL DI FUORI DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “S.
XXXXX DELLA MISERICORDIA” DI UDINE”. Le tre parti firmatarie (Scuola, Azienda, medico in formazione specialistica) ne tratterranno ciascuno un originale.
Si ribadisce l’obbligo di consegnare la scheda compilata e firmata all’Azienda sanitaria ospitante per far scattare gli adempimenti assicurativi.
Copia della scheda dovrà essere inviata via fax o consegnata brevi manu anche alla Ripartizione Didattica (fax. 0000 000000 -- via Mantica, 3 – UDINE).
c) Medico in formazione all’estero
Il medico in formazione specialistica che si appresta a svolgere un periodo all’estero dovrà presentare alla Ripartizione Didattica una dichiarazione da parte dell’ente ospitante in cui lo stesso attesta che provvede alla copertura assicurativa per infortunio e per responsabilità civile oppure dovrà munirsi di assicurazione privata.
6. Partecipazione a convegni, seminari di studio, eventi organizzati in sede dall’AOU oppure organizzati fuori Udine, anche sponsorizzati da Ditte esterne
a) Iniziative di formazione tenute in sede dall’ AOU
Nei limiti dei posti disponibili i medici in formazione specialistica sono ammessi a frequentare i corsi dell’AOU e sono tenuti ad osservare le disposizioni già previste per il personale dipendente dell’AOU, in particolare:
● modalità di iscrizione: gli interessati inviano alla SOS Formazione la scheda di iscrizione (denominata “scheda di iscrizione per interni”), disponibile sul sito web dell’AOU, debitamente compilata e sottoscritta dal Direttore della Scuola. Nel caso non vi fossero posti disponibili la SOS Formazione provvederà a comunicarlo alla segreteria della Scuola.
Non sono ammesse iscrizioni “sul posto”. Questo per evitare la presenza in aula di un numero di persone superiore a quello dichiarato.
● Frequenza: per ottenere l’attestato di partecipazione al corso è necessario essere presenti a tutto l’evento
formativo, compilare il test di gradimento del corso e quello di apprendimento finale. Potranno essere concesse deroghe alla frequenza in caso di assenze brevi preventivamente autorizzate dal Direttore della Scuola.
● Rilascio degli attestati: gli attestati di partecipazione saranno inviati dalla SOS Formazione alle singole Scuole di afferenza.
b) Partecipazione ad eventi tenuti fuori Udine
La partecipazione ad eventi tenuti fuori Udine, anche sponsorizzati da Ditte esterne, deve essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento universitario al quale afferisce la Scuola di specializzazione di appartenenza, tramite la compilazione dei moduli di autorizzazione alla trasferta.
Si precisa infatti che durante lo svolgimento di attività didattiche presso strutture dell’Università di Udine (p. es. Xxxxxxxxxx Xxxxxx) e durante la partecipazione a convegni o seminari di studio (in Italia e all’estero) la copertura del rischio infortunio è a carico dell’Università di Udine.
7. Periodi di formazione all’estero
Ai sensi dell’art. 40 c. 6 del D.Lgs. n. 368/1999, nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico scientifica integrata tra Università italiane e Università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della Scuola. Il periodo di permanenza all’estero non potrà essere superiore complessivamente a 18 mesi (Accordo sancito in conferenza Stato-Regioni del 18/04/2007), fermo restando che il medico in formazione specialistica dovrà sostenere l’esame annuale di profitto nei termini sopra riportati.
Durante il periodo di formazione all’estero la copertura assicurativa è a carico del medico in formazione e/o a carico della struttura ospedaliera ospitante.
Con congruo anticipo il medico dovrà comunicare alla Ripartizione didattica la sua partenza, allegando la delibera di autorizzazione del Consiglio della Scuola.
8. Esami annuali di profitto ed esame finale di diploma con discussione tesi
In base alle nuove disposizioni sui medici in formazione specialistica, al termine del singolo anno accademico e del relativo periodo formativo, il medico in formazione specialistica deve sostenere l’esame annuale di profitto, il cui mancato superamento comporta la risoluzione anticipata del contratto. Per l’esame finale annuale non è più prevista alcuna sessione di recupero.
A questo proposito si ricorda che in caso di sospensione della formazione per un periodo superiore a quaranta giorni, l’esame annuale di profitto potrà essere sostenuto solo dopo un periodo di recupero identico al periodo di assenza. In tali casi la Direzione della Scuola dovrà stabilire degli appelli straordinari per consentire agli interessati di poter proseguire con il rinnovo del contratto di formazione specialistica dopo il recupero dell’assenza.
Anche per gli iscritti all’ultimo anno di corso che, avendo sospeso la loro frequenza negli anni precedenti hanno visto slittare la data di fine contratto, dovranno essere stabiliti degli appelli straordinari per la discussione della tesi.
9. Incompatibilità - Possibilità di esercizio di attività libero professionale
Per tutta la durata della formazione a tempo pieno al medico in formazione specialistica è inibito l’esercizio di attività libero professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione, ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.
Sono compatibili con la formazione a tempo pieno esclusivamente le seguenti attività:
• Esercizio della libera professione intramuraria
• Guardia medica
• Sostituzione di medico di base
• Guardia turistica.
Tali attività possono essere espletate esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio e non devono interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole e sono escluse dalla copertura assicurativa di cui gode il medico in formazione specialistica in formazione.
Delle eventuali attività di guardia medica, sostituzione di medico di base e guardia turistica dovrà essere data tempestiva comunicazione in forma scritta al Direttore della Scuola specificando la durata, la sede ed il tipo di incarico.
L’iscrizione ad una scuola di specializzazione è incompatibile con l’iscrizione ad altro corso universitario di qualsiasi tipo e al corso di formazione specifica in Medicina generale. Il medico in formazione specialistica può partecipare ai corsi di formazione specifica in Medicina generale solo una volta terminato il corso di specializzazione o rinunciando al corso stesso.
10. Cause di risoluzione anticipata del contratto
Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell’ambito della durata del corso di specializzazione;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della scuola di specializzazione frequentata.
11. Disposizioni finali
Si allegano alla presente i modelli da adottare per le comunicazioni alle Direzioni delle Scuole e alla Ripartizione Didattica.
Copia degli stessi è reperibile in rete all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxx_X/xxxxxxxxx-xx- formazione-specialistica
Cordiali saluti.
IL RETTORE
X.xx Prof.ssa Xxxxxxxxx XXXXXXXX
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
X.xx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
Modulistica allegata
Gestione del contratto di formazione e relativo trattamento economico
- Dati da comunicare per il trattamento previdenziale e fiscale
- Istruzioni per l’apertura della posizione previdenziale presso l’INPS
- Comunicazione dati bancari per la corresponsione dei compensi previsti dal contratto
Solo per medici in formazione specialistica iscritti presso altri Atenei
- Richiesta di ammissione alle strutture della rete formativa dell’Università degli Studi di Udine
Assenze
- Autorizzazione assenze per motivi personali (xxxxx)
- Assenze per malattia
- Circolare dettagliata sulla gravidanza e relativa modulistica.
Copertura assicurativa e rischio infortunio del medico in formazione specialistica
- Autorizzazione per lo svolgimento di attività formative presso strutture della rete formativa (“convenzionate”) e site al di fuori dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Xxxxx della Misericordia” di Udine
- Notifica di infortunio in uso presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Xxxxx della Misericordia” di Udine
Periodi di formazione all’estero
- Richiesta per la frequenza di un periodo all’estero
Esercizio di attività libero professionale
- Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività previste dal contratto di formazione specialistica