Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Foggia
Policy sull’Accesso Aperto (Open Access) alla letteratura scientifica
1. Definizioni
Per “Università” o “Ateneo” si intende l’Università degli Studi di Foggia.
Per “Autore” s’intende un membro dell’Università, a qualsiasi titolo ad essa affiliato quale, ad esempio, un professore o un ricercatore di ruolo, un docente a contratto, un assegnista, un dottorando, un componente del personale tecnico-amministrativo, uno studente, che sia autore o coautore, assieme a uno o più soggetti esterni all’Università di un Contributo della letteratura scientifica.
Per “Commissione di Ateneo per l'accesso aperto alla letteratura scientifica” o “Commissione” s’intende la commissione istituita dalla presente Policy.
Per “Gruppo di lavoro” s’intende il gruppo di lavoro istituito dalla presente Policy.
Per “Autoarchiviazione” s’intende il deposito da parte di un Autore dell’Ateneo di un Contributo della letteratura scientifica nell’Archivio istituzionale.
Per “Accesso aperto” s’intende, ai fini della presente Policy, una forma di pubblicazione ad “Accesso libero” o ad “Accesso gratuito” come definita di seguito.
Per “Accesso gratuito” s’intende la pubblicazione di un Contributo della letteratura scientifica in applicazione di una licenza irrevocabile e universale, che consenta a chiunque vi abbia interesse di accedervi senza alcun corrispettivo economico, fatta salva sempre e comunque l’attribuzione autentica della paternità intellettuale del Contributo stesso.
Per “Accesso libero” s’intende la pubblicazione di un Contributo della letteratura scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto d’accesso al Contributo, del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e del diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, fatta salva sempre e comunque l’attribuzione autentica della paternità intellettuale del Contributo originale, nonché del diritto a riprodurne una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale.
Per “Contributo della letteratura scientifica” o “Contributo” s’intende qualsiasi testo comprensivo di dati quali immagini, video, tabelle, disegni e formule che sia destinato al dibattito scientifico. La definizione di Contributo comprende, a titolo esemplificativo, articoli di riviste scientifiche, atti di convegno, monografie e capitoli di libri, tesi di dottorato.
Per “Versione digitale editoriale” s’intende la versione digitale del Contributo della letteratura scientifica editata e pubblicata dall’editore.
Per “Versione digitale finale referata” s’intende la versione digitale definitiva accettata dall’editore che integra i risultati del processo di referaggio, ma che non è stata ancora editata dall’editore e non presenta loghi o marchi del medesimo editore.
Per “Anagrafe della ricerca” s’intende l’archivio digitale dei prodotti della ricerca dell’Università interoperabile con le banche dati del MIUR.
Per “FAIR” (Foggia Archivio Istituzionale della Ricerca) s’intende l’archivio Open Archives Initiative (OAI) Protocol for Metadata Harvesting (PMH) dell’Università destinato a ricevere il deposito e la pubblicazione di prodotti della ricerca scientifica.
Per “Archivio istituzionale della letteratura scientifica” o “Archivio” s’intende l'Archivio istituito dalla presente Policy nell'ambito dell'Archivio OAI PMH dell'Università e destinato a ricevere il deposito e la pubblicazione dei Contributi della letteratura scientifica e dei relativi metadati.
Per “Metadati” s’intendono i metadati di base (descrittivi e strutturali) e i metadati legati al contesto di appartenenza (ad es. informazioni amministrativo-gestionali relative ad afferenza dipartimentale, SSD, etc.) di un Contributo della letteratura scientifica.
Per “Pubblicazione ad accesso aperto” s’intende un Contributo della letteratura scientifica pubblicato originariamente in una rivista o altra sede editoriale, quale una collana di libri, ad Accesso aperto.
2. Premesse
L’Università, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 3, commi 6 e 7 del proprio Statuto, dove si afferma che l’Ateneo “sostiene la circolazione della conoscenza, anche attraverso l’accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica”, promuove l’attuazione del principio dell’accesso aperto (Open Access) come definito dalla Dichiarazione di Berlino sull’accesso aperto alla letteratura scientifica (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities) dell’ottobre 2003, condivisa dall’Università mediante la sottoscrizione della Dichiarazione di Messina del 2004.
In occasione del decennale della Dichiarazione di Messina nel 2014, l’Università di Foggia ha confermato, con la sottoscrizione della Road Map 2014-2018, la propria adesione ai principi della Dichiarazione di Berlino.
Il principio dell’accesso aperto risponde agli alti valori costituzionali di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché di tutela della libertà accademica. In particolare esso mira a potenziare la disseminazione su scala internazionale della ricerca scientifica, a comprimere il tasso di duplicazione degli studi scientifici, a rafforzare la ricerca interdisciplinare, il trasferimento della conoscenza alle imprese e la trasparenza verso la cittadinanza, a rendere più efficiente l’uso di contributi scientifici a fini didattici, a garantire la conservazione nel tempo della produzione scientifica.
La presente Policy applica la Raccomandazione della Commissione UE del 17 luglio 2012 sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE) nella quale, tra l’altro, la Commissione UE chiede, per il tramite degli Stati membri, alle istituzioni accademiche di definire e attuare politiche per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l’accesso aperto alle stesse nonché politiche per la conservazione a lungo termine delle pubblicazioni scientifiche.
La presente Policy dà altresì attuazione all’art. 4, commi 2, 3 e 4, della Legge 7 ottobre 2013, n. 112 che ha convertito con modificazioni il Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, che disciplina l’accesso aperto agli articoli scientifici.
3. Commissione di Ateneo
E’ istituita la Commissione di Ateneo per l’accesso aperto alla letteratura scientifica.
La Commissione è composta dal Rettore o da un suo delegato, da tre professori o ricercatori di ruolo che rappresentino le tre aree ERC (European Research Council) e cioè le scienze fisiche e ingegneristiche, le scienze umane e sociali e le scienze della vita, da un rappresentante degli assegnisti, da un rappresentante dei dottorandi, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo delle biblioteche di Ateneo e da un membro del Gruppo di Lavoro.
La Commissione, di concerto con gli organi statutari competenti dell'Università, definisce le politiche per l’attuazione del principio dell’accesso aperto, rivede e aggiorna la presente Policy, intrattiene rapporti con le istituzioni esterne all’Università che promuovono l’accesso aperto, organizza iniziative formative e di sensibilizzazione sull’accesso aperto.
La Commissione dirime eventuali controversie sull'interpretazione della presente Policy e riferisce una volta all’anno al Senato in merito allo svolgimento dei suoi compiti.
4. Gruppo di lavoro
È istituito il Gruppo di lavoro sull’Accesso aperto alla letteratura scientifica, composto da almeno tre membri del personale tecnico-amministrativo con adeguate competenze.
Il Gruppo di lavoro monitora l’applicazione della presente policy, fornisce ausilio tecnico alla Commissione, cura e sorveglia il deposito nonché la pubblicazione dei Contributi e dei relativi metadati nell’Archivio, fornisce ausilio tecnico e giuridico agli autori.
Il Gruppo di lavoro, ove necessario, si avvale di professionalità aggiuntive, per esempio in materia di proprietà intellettuale e diritto d’autore.
5. Archivio istituzionale dei contributi della letteratura scientifica
Nell’ambito dell’Archivio OAI PMH dell’Università è istituito l’Archivio istituzionale della letteratura scientifica (FAIR - Foggia Archivio Istituzionale della Ricerca).
L’Archivio risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali sull’accesso aperto. In particolare, l’Archivio risponde allo standard per l’interoperabilità degli archivi ad accesso aperto OAI PMH.
L'Archivio risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali per la conservazione nel tempo dei Contributi della letteratura scientifica.
L'Archivio è dotato di funzionalità avanzate per la registrazione, la certificazione, la diffusione e la conservazione nel tempo dei Contributi.
L’Archivio è interoperabile con l’Anagrafe della Ricerca e con le banche dati del MIUR.
6. Deposito nell’Archivio istituzionale
Nel momento in cui l’Autore ha notizia dell’accettazione del proprio Contributo da parte di una rivista o altra sede editoriale, è tenuto ad avviare la procedura di deposito presso l’Archivio istituzionale, notificando l’accettazione al Gruppo di lavoro.
L’Autore è comunque tenuto a prendere conoscenza di quali diritti ha ceduto all’editore, prima di procedere al deposito del Contributo. All’atto dell’inserimento del Contributo nell’Archivio istituzionale l’Autore fornisce le informazioni essenziali sull’accordo con l’editore e copia del contratto stipulato o di altro documento che riporti o richiami le condizioni contrattuali praticate dall’editore. Durante lo svolgimento di questa procedura l’Autore è tenuto a fornire, su eventuale richiesta del Gruppo di lavoro, informazioni supplementari.
Il Gruppo di Lavoro determina il periodo di embargo in accordo con la normativa vigente e con quanto previsto dalle licenze e dai contratti stipulati con gli editori, scaduto il quale è possibile pubblicare il Contributo.
Fino a quando non verrà verificato a cura del Gruppo di Lavoro lo stato dei diritti di accesso il Contributo resta in regime di accesso chiuso e risulteranno visibili all’esterno i soli metadati del medesimo.
L’Autore procede direttamente o mediante l’ausilio del Gruppo di lavoro, tramite l’Anagrafe della ricerca, al deposito nell’Archivio istituzionale della versione digitale editoriale.
Il Contributo così depositato è ad accesso chiuso.
Si precisa che, in regime di “accesso chiuso”, il Contributo è accessibile per esteso solo ai soggetti debitamente autorizzati dall’Università, mediante accesso informatico all’Archivio tramite credenziali di Ateneo.
I soggetti autorizzati sono:
• l’Autore o Coautore del Contributo;
• il personale dell’Amministrazione abilitato a svolgere funzioni di “amministratore di sistema” dell’Archivio istituzionale, ai soli fini operativi di gestione e trattamento statistico dei dati e contributi;
• la Commissione di Ateneo preposta all’attuazione della presente Policy;
• gli Organi preposti alla valutazione dei risultati della ricerca.
L’Ateneo farà quanto possibile per rendere ad accesso aperto tutti i Contributi depositati nell’Archivio, sulla base di quanto previsto dalla normativa sul Diritto d’Autore e dai contratti stipulati con gli editori.
Qualora la versione digitale editoriale non possa essere resa pubblica l’Autore, se lo ritiene, deposita nell’Archivio istituzionale la “versione digitale referata” del Contributo accompagnata da una dichiarazione (metadato) di congruenza dei contenuti dello stesso con la versione editoriale.
7. Pubblicazione sull’archivio istituzionale
Nel momento in cui l’Autore ha notizia dell’accettazione del proprio Contributo da parte di una qualsiasi sede editoriale, è tenuto ad avviare la procedura di deposito nell’Archivio del Contributo completo di tutti i metadati disponibili, secondo le modalità previste dalle Linee Guida.
Nel caso in cui l’Autore disponga dei diritti per l’Accesso aperto, l'Università chiede all'Autore la concessione a sé medesima di una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare ad Accesso aperto il proprio Contributo nell’Archivio. Nel caso in cui l’Università sia titolare del diritto d’autore sul Contributo provvede immediatamente, nel momento dell’accettazione del Contributo, alla pubblicazione ad Accesso aperto sull’Archivio istituzionale fatti salvi i casi di incompatibilità con altri diritti e procedure.
Nel caso in cui l’Autore non disponga dei diritti per l’Accesso aperto oppure la pubblicazione nell’Archivio non sia possibile a causa di vincoli legislativi o contrattuali, il Contributo può essere depositato ad Accesso chiuso.
Sono esclusi dalla disciplina della pubblicazione i testi destinati a essere commercializzati con pagamento di royalties all’Autore.
8. Tesi di dottorato
La disciplina prevista dalla presente Policy per il deposito e la pubblicazione dei Contributi si applica anche alle tesi di dottorato discusse presso l’Università di Foggia, in attuazione dell’art. 25 del Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Foggia nonché delle Linee guida della CRUI per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti.
Il deposito delle tesi di dottorato nell’Archivio istituzionale è requisito necessario per l’ammissione all’esame finale, sostituisce la consegna delle tesi in formato cartaceo e assolve l’obbligo di deposito legale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
Le tesi di dottorato sono pubblicate in Accesso libero o gratuito, alla chiusura della carriera o al massimo entro diciotto mesi dalla discussione, secondo la volontà espressa dall'autore.
9. Gestione dei diritti d’autore
L’Università, tramite il Gruppo di lavoro, fornisce ausilio agli Autori nella gestione dei diritti d’autore finalizzata all’Accesso aperto o gratuito sull’Archivio istituzionale.
L’Università, tramite il Gruppo di lavoro, raccomanda agli Autori di riservarsi i diritti per la pubblicazione ad Accesso aperto sull’Archivio nel momento in cui avviano il processo che conduce alla pubblicazione e alla stipula di contratti con gli editori.
Il Gruppo di lavoro predispone modelli di contratto finalizzati alla gestione dei diritti d’autore da parte degli Autori con terze parti, quali ad esempio licenze di pubblicazione (c.d. license to publish) e allegati ai contratti di edizione (c.d. addendum).
L’Università, tramite il Gruppo di lavoro, promuove la stipula di accordi con editori finalizzati alla pubblicazione ad Accesso aperto o gratuito sull’Archivio istituzionale. Tali accordi non devono comportare alcun onere aggiuntivo per l’Ateneo.
10. Promozione di pubblicazioni ad accesso aperto
L’Università, previo parere della Commissione, dispone incentivi per gli Autori che applichino il principio dell’accesso aperto ai propri Contributi.
L’Università, tramite la Commissione e con l’ausilio del Gruppo di lavoro, elabora una politica di finanziamento delle pubblicazioni ad accesso aperto.
L’Università, in particolare, incoraggia la creazione di working paper series, riviste o collane di libri ad Accesso aperto.
11. Iniziative di formazione e sensibilizzazione sul principio dell’accesso aperto
La Commissione, con l'ausilio del Gruppo di lavoro, organizza iniziative formative periodiche sull'accesso aperto destinate agli Autori.
La Commissione, con l'ausilio del Gruppo di lavoro, organizza eventi pubblici, quali convegni e seminari, di sensibilizzazione sul principio dell’accesso aperto.
12. Monitoraggio dell’attuazione della Policy
Il Gruppo di lavoro monitora lo stato di attuazione della presente Policy, sia con riferimento al deposito e alla pubblicazione sull’Archivio istituzionale, sia con riferimento alle Pubblicazioni ad accesso aperto, producendo statistiche che vengono messe a disposizione della Commissione.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno solare il Gruppo di lavoro produce e invia alla Commissione un rapporto sullo stato di attuazione della presente Policy, suggerendo punti di forza e debolezza della medesima.
13. Disposizioni finali
La presente Policy entra in vigore a partire dall’approvazione negli Organi Collegiali di questa Università.
La presente Policy costituisce strumento di interpretazione dei casi dubbi del relativo Regolamento di Ateneo sull’Accesso Aperto.
La Commissione, di concerto con gli organi statutari competenti dell'Università, definisce la politica e la procedura per la digitalizzazione, il deposito e, ove possibile, la pubblicazione sull'Archivio istituzionale dei Contributi prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente Policy.