SCHEMA DI CONTRATTO
Piano città per la rigenerazione delle aree urbane degradate RECUPERO DELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI
SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto: Appalto di progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ed esecuzione dei lavori di Recupero dell'ex complesso industriale Corradini” del 1°stralcio
L’anno , il giorno del mese di in Napoli, nella sede comunale di Palazzo San Xxxxxxx, innanzi a me dr. , nato a , Segretario generale del Comune di Napoli e in tale qualità autorizzato a riceverne gli atti, in assenza di testimoni per avervi le parti espressamente rinunciato di comune accordo,
SONO PRESENTI
• il Comune di Napoli, rappresentato da , nato a dirigente del Servizio , come tale abilitato alla stipula dei contratti ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e in esecuzione dell’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, domiciliato per la carica presso la sede comunale;
E
• l’Impresa …………………con sede in ……………………………………, via ……………………
iscritta al Registro CCIAA di …………….. al n. …………….., codice fiscale e partita IVA
…………………, di seguito chiamata per brevità Appaltatore nella persona del suo legale rappresentante ………..…………………….., nato a …………….., il …………….., in qualità di
……………………..….. , domiciliato per la carica presso la sede sociale;
PREMESSO
• che il Comune di Napoli ha la necessità di procedere all’affidamento della progettazione esecutiva e all'esecuzione del primo stralcio dei lavori - previa acquisizione del progetto definitivo dell'intero complesso in sede di offerta - e relativi al “Recupero dell'ex complesso industriale Corradini”;
• che con deliberazione della Giunta comunale n. del , esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di Recupero dell'ex complesso industriale Corradini, per un importo da appaltare di euro 16.109.016,16 di cui euro 15.341.920,15 oggetto dell’offerta di ribasso, euro 767.096,01 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione committente e non oggetto dell’offerta, euro 436.384,04 quale corrispettivo per la progettazione definitiva offerta in sede di gara dall’appaltatore ed euro 271.912,14 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva comprensiva del coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione, quale obbligazione contrattuale dello stesso appaltatore;
• che, per l’affidamento delle prestazioni di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori suddetti, è stata esperita, in data , apposita gara con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 53, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006;
• che, la citata gara è stata aggiudicata in via provvisoria all’Appaltatore
;
•
che, effettuate le verifiche di cui al Codice dei contratti, è stata disposta con l’aggiudicazione definitiva a favore del suddetto Appaltatore;
•
che, con nota del , è stato comunicato allo stesso l’esito delle verifiche effettuate ai fini dell’aggiudicazione definitiva;
•
che il risultato della gara è stato pubblicato ;
•
che con nota n. del si è proceduto a comunicare ai controinteressati l’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o in alternativa, che è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ex art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell'art. 11 comma 10 del stesso Decreto, come da nota gia' in allegato sub “D”;
•
•
che, ai sensi dell’art. 168, commi 1 e 11, del D.P.R. 207/2010, sul progetto definitivo offerto in gara dall’Appaltatore sono stati acquisiti i necessari pareri, e che lo stesso è stato sottoposto, con esito positivo, a verifica e approvato dalla Giunta comunale con delibera n. del ; che l’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva;
•
che l’Appaltatore ha presentato la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale del progettista;
•
che l’Appaltatore ha presentato aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
•
che non si versa in alcuna delle ipotesi di sospensione obbligatoria prevista dall'art. 11 comma 10 ter del D.Lgs. 163/2006;
TUTTO CIO’ PREMESSO
La stazione committente concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per la progettazione esecutiva - previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta - e l’esecuzione dei lavori citati in premessa.
ART. 1 - RICHIAMO PREMESSE E DEFINIZIONI
Le premesse al presente contratto sono confermate dalle parti e costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
Nel presente contratto sarà usata la seguente terminologia:
Contratto: sta a indicare il presente contratto di progettazione esecutiva e realizzazione delle opere relative al Recupero dell'ex complesso industriale Corradini, 1° stralcio - nell'ambito del Cd Piano città di cui all'art. 12 del decreto legge n. 83 e successivi, comprensivo dei documenti di cui all’art. 2.
RUP: sta a indicare il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Napoli.
Progetto definitivo sta a indicare gli elaborati del progetto definitivo relativi all'intero progetto di
intervento, come approvato dalla Giunta comunale con delibera n.
del ,
Progetto esecutivo sta a indicare gli elaborati del progetto esecutivo dell'intervento da redigere in conformità all’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e agli artt. 15 e 16 e da 33 a 43 del
D.P.R. 207/2010. 1° stralcio
Prescrizioni per il
Progetto esecutivo: stanno a indicare le prescrizioni obbligatorie di cui tener conto nella redazione del
Progetto esecutivo.
Appaltatore: sta a indicare l’Appaltatore (singolo o l’associazione, consorzio, GEIE di Imprenditori, Imprese in aggregazione aderenti al contratto di rete) aggiudicatario della gara.
Stazione appaltante: sta a indicare il Comune di Napoli che svolge il ruolo di Committente per l’esecuzione del Contratto.
ART. 2 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
L’esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto è disciplinata dalle disposizioni del presente Contratto e per quanto in esso non previsto da quelle del Capitolato speciale di appalto nonché della vigente normativa in materia di lavori pubblici, tra cui in particolare il D.Lgs. 163/2006, il D.P.R. 207/2010 e il D.M. 145/2000.
Fanno parte integrale e sostanziale del presente Contratto, ai sensi dell’art. 137, comma 1, del D.P.R. 207/2010, i documenti elencati nel presente articolo, nell’ordine che ne determina la prevalenza, pur se essi non sono allegati al presente atto in quanto l’Appaltatore, già in fase di formulazione dell’offerta, ne ha preso piena e approfondita conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di essi.
Pertanto l’Appaltatore dichiara di aver conosciuto e accettato, come conosce e accetta, tutti i documenti facenti parte del Contratto, senza eccezione alcuna.
Le prestazioni oggetto del Contratto saranno realizzate in osservanza di tutte le condizioni, norme e prescrizioni stabilite dai documenti qui di seguito elencati.
1. Presente Contratto;
2. il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 145/2000, relativamente agli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010 e per quanto non previsto o diversamente disciplinato dal Capitolato speciale d’appalto;
3. il Capitolato speciale d’appalto;
4. gli elaborati grafici e le relazioni del progetto preliminare posto a base di gara, che si allegano sotto la lettera “ ”;
5. gli elaborati grafici e le relazioni del Progetto definitivo offerto in gara dall’Appaltatore, così come approvato dalla Stazione appaltante, con delibera di Giunta comunale n. del che si allegano sotto la lettera “ ”;
6. l’elaborato di cui all’art. 17, comma 1, lettera f), del D.P.R. 207/2010, contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza, da integrare ,ai sensi dell’art. 17, comma 3, lettera c) del medesimo D.P.R. 207/2010, con il piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto a corredo del progetto esecutivo, e con il piano operativo di sicurezza da redigere da parte dell’Appaltatore, di cui all’art. 131 del D.Lgs. 163/2006;
7. l’Offerta tecnico-organizzativa, l’offerta temporale e l'offerta economica dell’Appaltatore aggiudicatario che si allega sotto la lettera “ ” (offerta acquisita agli atti con protocollo n. del );
8. il Cronoprogramma di cui all’art. 40, comma 2 del D.P.R. 207/2010 del Progetto definitivo, che si allega sotto la lettera “ ”;
9. le polizze di garanzia;
10. le prescrizioni formulate all’atto della conferenza di servizi, in sede di approvazione del Progetto definitivo;
11. il “Protocollo di Legalità”, sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli, che si allega sotto la lettera “ ”;
ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO
La stazione committente concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara ai sensi ai sensi dell'art. 53, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e l’esecuzione dei lavori citati in premessa.
L’appalto comprende anche tutte le prestazioni di natura accessoria e complementare dettagliatamente specificate nel Capitolato speciale d’appalto.
Il Progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al Progetto definitivo approvato dalla Giunta comunale con delibera n. del , nel rispetto delle prescrizioni formulate dalla conferenza di servizi in sede di approvazione del progetto definitivo e di quanto previsto dalla normativa vigente.
Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: XXXXXX;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: XXXXXX
Rientrano comunque nell’oggetto del Contratto di appalto l’esecuzione di tutti i lavori indicati nel Progetto definitivo approvato dal Comune di Napoli con deliberazione n.... del......nonché ogni altro intervento complementare e accessorio ritenuto indispensabile per dare completamente finite e idonee all’uso cui sono destinate tutte le opere costituenti l’oggetto del Contratto, nonché ogni tipo di attività occorrente per l’acquisizione di autorizzazioni, concessioni, benestare, permessi, nulla osta o altri provvedimenti dovuti da terzi sul Progetto esecutivo in conformità alle previsioni del Progetto definitivo.
ART. 4 – PROGETTO ESECUTIVO
Il Progetto esecutivo dovrà essere redatto nel rispetto del presente Contratto e dei suoi allegati, ed in particolare nel rispetto del Progetto definitivo e delle prescrizioni formulate in sede di conferenza di servizi. Gli elaborati del Progetto esecutivo dovranno essere tali da consentire di avere una evidenza completa di tutte le possibili voci di costo relative alla esecuzione delle opere, fermo restando che eventuali ulteriori maggiori costi, rispetto a quelli indicati in offerta dall’Appaltatore, che dovessero derivare per qualsivoglia motivo o ragione, resteranno a esclusivo carico dell’Appaltatore.
Gli elaborati del Progetto esecutivo dovranno essere consegnati entro il termine indicato nel successivo art.
13. Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l’Appaltatore incorrerà nelle penali di cui all’art. 14.
La Stazione appaltante avrà facoltà di formulare le proprie osservazioni e di richiedere le modifiche indispensabili, che saranno introdotte nel Progetto esecutivo a cura e spese dell’Appaltatore, senza che questi possa, per conseguenti eventuali intralci o ritardi sullo sviluppo dei lavori, avanzare pretese di indennizzi o rimborsi o richiedere l’esonero dal pagamento delle penalità contrattualmente previste.
Il Progetto esecutivo non potrà prevedere differenze di importo rispetto a quello offerto in sede di gara, a eccezione di quanto previsto dal presente Contratto.
Non potrà darsi corso all’esecuzione delle opere prima dell’approvazione del Progetto esecutivo.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore, che sarà obbligato a rendere la prestazione, la rielaborazione del Progetto esecutivo che dovesse presentare errori od omissioni, senza costi e oneri aggiuntivi; ove la Stazione appaltante decida di affidare la redazione della variante necessaria all’eliminazione degli errori/omissioni progettuali imputabili all’Appaltatore a un progettista diverso da quello originario resteranno totalmente a carico dell’Appaltatore l’onere della nuova progettazione, le maggiori spese e gli ulteriori danni subiti dalla Stazione appaltante.
Qualora il Progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il Contratto sarà risolto per inadempimento dell’Appaltatore. In ogni altro caso di mancata approvazione del Progetto esecutivo, la Stazione appaltante recederà dal Contratto, acquistando la proprietà del Progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore mediante la corresponsione dell’importo corrispondente di cui al successivo art. 9 relativo al solo Progetto esecutivo, con espressa esclusione del riconoscimento di ogni altro importo a qualsivoglia titolo di indennizzo, corrispettivo o risarcimento.
Il Progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore e approvato dalla Stazione appaltante diviene proprietà esclusiva della Stazione appaltante - senza che l’Appaltatore possa rivendicare alcun diritto su di esso - dietro corresponsione dell’importo corrispondente, in relazione allo sviluppo della progettazione esecutiva stessa, in conformità a quanto previsto nel presente Contratto.
L’Appaltatore non potrà dare inizio alla realizzazione delle opere se non avrà ricevuto in restituzione gli elaborati stessi approvati dalla Stazione appaltante con apposta la dicitura “VALIDO PER LA COSTRUZIONE” e la firma del RUP.
In cantiere dovrà essere sempre disponibile il progetto con il timbro “VALIDO PER LA COSTRUZIONE” e
relativa firma del RUP nell’ultima versione approvata dalla Stazione appaltante e non potranno essere eseguite opere difformi da tale progetto.
L’approvazione da parte della Stazione appaltante di qualsiasi elaborato redatto dall’Appaltatore non esime quest’ultimo dalle proprie responsabilità in ordine alla rispondenza delle opere e degli impianti realizzati alle condizioni di efficienza, sicurezza e conformità alle normative vigenti.
Si intendono compresi e compensati, nell’importo contrattuale di cui all’art. 9, tutte le spese, gli onorari e le maggiorazioni occorrenti per il Progetto esecutivo, ivi comprese le variazioni progettuali nei limiti di cui al presente Contratto, nonché gli elaborati di dettaglio, i disegni di cantiere, i rilievi e le indagini integrative, le relazioni, le prove, le sperimentazioni e ogni altro adempimento previsto nel presente articolo, ivi compresa la progettazione relativa alle eventuali varianti o modifiche tecniche resesi necessarie in corso d’opera.
Resta inteso che l’Appaltatore, su segnalazione della Stazione appaltante, è tenuto a effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare le opere e gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza in qualsiasi momento fino al collaudo, nel caso siano riscontrate difformità delle opere, rispetto a quanto prescritto dagli elaborati muniti del timbro “VALIDO PER LA COSTRUZIONE”, dagli ordini di servizio o dai capitolati.
La Stazione appaltante, inoltre, si riserva il diritto di convocare in qualsiasi momento l’Appaltatore per verificare in contraddittorio l’avanzamento delle attività di progettazione.
Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti dalle figure individuate dalle normative vigenti e dal presente Contratto, tra le quali, in particolare:
• il/i Progettista/i, per le responsabilità di legge e le specializzazioni richieste;
• il Responsabile dei servizi di progettazione esecutiva con specifica esperienza nella riqualificazione urbana, deputato all’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche previste in appalto;
• il Direttore tecnico, in rappresentanza dell’Appaltatore nell’ambito delle prestazioni previste dal presente
Contratto.
ART. 5 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
L’Appaltatore eseguirà e completerà le prestazioni oggetto del Contratto, in accordo con quanto previsto dal presente Contratto, completo di tutti i documenti di cui esso si compone, e dalle istruzioni specifiche che saranno impartite dalla Direzione dei lavori e/o dal RUP, come previsto dal quadro normativo e regolamentare vigente.
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore le seguenti prestazioni, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, che sono compensate nell’importo offerto dall’Appaltatore:
1. la redazione dei testimoniali di stato;
2. tutte le attività necessarie per l’inizio dei lavori, in particolare per l’ottenimento delle autorizzazioni da parte degli Enti, e per i pareri positivi di Osservatorio ambientale, ASL, ARPAC, VV.FF., etc., che non siano già stati acquisiti direttamente dalla Stazione appaltante, nei termini indicati dal presente Contratto;
3. tutte le attività necessarie per l’acquisizione dei decreti di occupazione temporanea ovvero per la definizione di accordi, finalizzati ad acquisire la temporanea disponibilità di aree e/o immobili necessari per la realizzazione di opere, qualora non siano già state acquisite direttamente dalla Stazione appaltante ovvero per il rilascio del decreto di asservimento delle stesse, ovvero la costituzione di servitù su di esse;
4. tutte le attività necessarie per l’eliminazione delle interferenze la cui risoluzione sarà di competenza di Enti, Amministrazioni pubbliche, Gestori di pubblici servizi, etc., ivi compresa la redazione e/o l’adeguamento delle convenzioni con i soggetti terzi per la gestione delle interferenze permanenti; la definizione e la redazione di tali convenzioni dovrà essere effettuata – a cura e spese dell’Appaltatore – in tempi compatibili con lo sviluppo esecutivo dei lavori e l’avanzamento delle attività;
5. gli accordi operativi con le Autorità militari per la bonifica di eventuali ordigni residuati bellici, per tutta la durata dei lavori e fino all’ottenimento delle necessarie certificazioni;
6. gli accordi con gli Enti gestori dei servizi in sottosuolo e in soprassuolo per la realizzazione di opere provvisionali a difesa dei servizi stessi;
7. uffici, attrezzature e logistica in cantiere adeguati a consentire lo svolgimento delle attività della Direzione dei lavori e del controllo per la sicurezza in fase di costruzione.
ART. 6 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE
Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all’indirizzo
L’Appaltatore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata
ART. 7 - RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore indica nell’arch./ing.
il Responsabile dei servizi di progettazione
esecutiva che è delegato a trattare, definire e decidere, con la Stazione appaltante e per essa con il RUP, ogni questione tecnica e/o amministrativa e/o contrattuale concernente, in particolare, lo svolgimento del Progetto esecutivo.
L’Appaltatore indica nell’arch./ing./geom. il proprio Direttore tecnico, ed eventualmente, uno o più Direttori di cantiere, trasmettendo alla Stazione appaltante la/e procura/e con sottoscrizione autenticata attestante i relativi poteri e con chiara indicazione di quale di essi ha la rappresentanza esclusiva dell’Appaltatore medesimo.
Per la idonea esecuzione delle opere la Stazione appaltante potrà, per giustificati motivi, rifiutare il Responsabile dei servizi di progettazione o il Direttore tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore a gestire per proprio conto i rapporti relativi al Contratto d’appalto, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti alcun compenso all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
L’Appaltatore si impegna a garantire per tutta la durata dell’appalto l’impiego del Responsabile dei servizi di progettazione e del Direttore tecnico. La loro sostituzione è ammessa nei soli casi di cessazione del rapporto di dipendenza o di collaborazione nonché di oggettivo impedimento all’espletamento delle funzioni/mansioni assunte. La sostituzione dovrà essere in ogni caso previamente comunicata alla Stazione appaltante e da quest’ultima autorizzata e contemplare l’impiego di soggetti in possesso di profilo idoneo.
L’Appaltatore si impegna altresì a non operare, senza giustificato motivo, la sostituzione dei progettisti designati per la redazione del Progetto esecutivo come individuati nella propria offerta. La loro sostituzione è ammessa nei soli casi di cessazione del rapporto di dipendenza o di collaborazione nonché di oggettivo impedimento all’espletamento delle funzioni/mansioni assunte. La sostituzione dovrà essere in ogni caso previamente comunicata alla Stazione appaltante e da quest’ultima autorizzata e contemplare l’impiego di soggetti in possesso di profilo analogo a quello dichiarato in sede di offerta.
La sede individuata per la redazione del Progetto esecutivo è in via
. L’Appaltatore si impegna a non mutare tale sede indicata nella propria offerta. La sostituzione dovrà essere in ogni caso previamente comunicata alla Stazione appaltante e da quest’ultima autorizzata.
ART. 8 - PROGRAMMA ESECUTIVO
L’Appaltatore ha l’obbligo di predisporre e consegnare al Direttore dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del Progetto esecutivo e comunque prima dell’inizio dei lavori, un Programma esecutivo dettagliato, nel quale sono riportate per ogni lavorazione, in ragione delle proprie scelte imprenditoriali e della propria organizzazione lavorativa, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo.
ART. 9 – IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo dell’appalto, al netto del ribasso del % ( per cento) praticato nell’offerta, è di € (euro ) di cui:
• € (euro ) per le prestazioni di progettazione esecutiva al netto degli
oneri fiscali e previdenziali;
• € (euro ) per lavori, al netto degli oneri fiscali e di quelli relativi
all’attuazione dei piani della sicurezza e dei costi e spese di progettazione.
• € (euro ) per gli oneri relativi all’attuazione dei piani della
sicurezza; tale importo corrisponde a quello indicato nel bando di gara e non è soggetto al ribasso offerto dall’Appaltatore.
I prezzi di appalto sono invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta per tutta la durata del Contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per il completamento dei lavori e sospensioni ordinate dalla Stazione appaltante.
ART. 10 - CORRISPETTIVI
Il prezzo complessivo di € (euro ), al netto del ribasso, è stato offerto dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Lo stesso resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti e indiretti, nessun eccettuato, che l’Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete e ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti e obblighi assunti con il presente Contratto.
Le indicazioni e prescrizioni del Contratto non potranno mai interpretarsi nel senso che sia escluso dagli obblighi dell’Appaltatore ciò che non fosse categoricamente espresso, ma che pur fosse necessario per dare i lavori interamente e perfettamente compiuti, in quanto implicitamente insito in ciascuna voce di elenco prezzi.
Con i medesimi prezzi, e quindi nel presente Contratto, si intendono altresì compresi e compensati eventuali oneri da sostenersi a carico dell’Appaltatore riguardanti lavorazioni o qualsiasi altra attività da svolgersi in orari notturni, festivi o feriali.
Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di I.V.A.
ART. 11 - PAGAMENTI
Il pagamento e la contabilizzazione avverranno secondo le previsioni di cui al Capitolato speciale di appalto. Le fatture dovranno essere intestate a: COMUNE DI NAPOLI, con sede in Napoli, via , codice fiscale 80014890638, e trasmesse all’indirizzo che sarà all’uopo comunicato.
I pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario su conto corrente indicato dall’Appaltatore.
L’emissione del bonifico sul conto innanzi indicato costituisce quietanza, con salvezza della Stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente.
Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato nei termini indicati dal Capitolato speciale di appalto.
ART. 12 - INDICAZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE E TRACCIABILITÀ
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000, le persone autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme in acconto o a saldo, in forza degli atti di designazione allegati al presente Contratto sotto la lettera “ ”, sono le seguenti: .
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e si obbliga ad assicurare il rispetto delle disposizioni previste in materia dalla richiamata legge. In particolare, l’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Napoli e alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (affidatario dei lavori/subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
ART. 13 - TERMINI PER L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI E LAVORI
Il tempo utile per il completamento del Progetto esecutivo come definito nel presente Contratto viene stabilito, in base all’“Offerta tempo” dell’Appaltatore in giorni ( ) decorrenti dall’ordine di servizio emesso dal RUP ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D.P.R. 207/2010, eventualmente prorogati come specificato nel Capitolato speciale di appalto.
La Stazione appaltante comunicherà gli esiti della verifica del Progetto esecutivo nei termini previsti dal Capitolato speciale di appalto. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore degli adempimenti posti a suo carico, nei termini prescritti, darà facoltà alla Stazione appaltante di risolvere il Contratto in danno.
L’esecuzione dei lavori potrà iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della Stazione appaltante, del Progetto esecutivo; il termine di 30 (trenta) giorni per la consegna dei lavori da parte della Stazione appaltante decorre dalla suddetta approvazione, sempre che siano state completate le opere inerenti la bonifica del sito con il rilascio della certificazione di restituibilità di ambiente bonificato dall'amianto rilasciato dall'ASL competente come previsto dal D.M. 6/9/1996.
Il tempo utile generale per il completamento di tutti i lavori oggetto del presente Contratto, indicato dall’Appaltatore nella propria “Offerta tempo”, viene stabilito in giorni ( ) naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori o dalla data della prima convocazione per tale consegna in caso mancata presentazione dell’Appaltatore pur ritualmente preavvertito.
L’avanzamento fisico dei lavori sarà valutato facendo riferimento a quanto previsto nel Programma esecutivo dettagliato di cui all’art. 8 e, in caso di superamento dei termini, verranno applicate le penali di cui al successivo art. 14.
La domanda dell’Appaltatore di accertamento dell’ultimazione dei lavori dovrà pervenire al Direttore dei lavori prima della scadenza del termine fissato per l’ultimazione dei lavori stessi.
ART. 14 - PENALI
Scaduti infruttuosamente i periodi di tempo utile di cui all’art. 13, salva la facoltà della Stazione appaltante di risolvere il Contratto e di richiedere il risarcimento del maggior danno subito, l’Appaltatore incorrerà nelle penali pari:
• allo 0,3 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo utile per la consegna del Progetto esecutivo ovvero di ritardo nell’approvazione dovuto a deficienze in esso contenute;
• allo 0,3 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo utile per la esecuzione dei lavori.
In caso di ritardata consegna al Direttore dei lavori degli elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie e rispondenti all’as built di cui all’art. 20, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo netto contrattuale.
Tutte le penali previste nel presente Contratto per ritardato adempimento delle obbligazioni assunte
dall’Appaltatore sono distinte e cumulabili fino ad una concorrenza massima pari al 10% dell’importo netto contrattuale. In ogni caso, l’applicazione delle penali non esclude la facoltà della Stazione appaltante di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno da essa sopportato.
ART. 15 - CESSIONE DEI CREDITI
È vietata la cessione del Contratto, sotto qualsiasi forma, e ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti.
I crediti e i debiti derivanti dall’esecuzione del presente Contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso, se non previa autorizzazione scritta da parte della Stazione appaltante, autorizzazione che potrà essere rifiutata per giustificati motivi.
La cessione senza previa autorizzazione dà diritto alla Stazione appaltante di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile, con conseguente diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei danni.
ART. 16 - GARANZIE
La garanzia fideiussoria di € (euro ) che l’Appaltatore è tenuto a presentare ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 123 del D.P.R. 207/2010 è stata dall’Appaltatore costituita mediante polizza n. del .
All’atto della sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore ha prestato la polizza assicurativa n.
del per responsabilità civile professionale del progettista, ai sensi degli artt. 111, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e 269, commi 1 e 4, ultimo periodo, del D.P.R. 207/2010 con specifico riferimento ai lavori progettati.
L’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima dell’inizio dei lavori, idonea polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 125 del D.P.R. 207/2010, con un massimale pari, quanto ai rischi di esecuzione, a quello di aggiudicazione e, quanto alla responsabilità civile per danni a terzi, a € .
L'Appaltatore si obbliga altresì a costituire, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.P.R. 207/2010, e a trasmettere alla Stazione appaltante entro lo stesso termine indicato nel periodo precedente, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione concessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
Le anzidette polizze assicurative non devono prevedere importi o percentuali di scoperto o di franchigia opponibili alla Stazione appaltante.
Le polizze devono espressamente prevedere:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell’ipotesi di scadenza dell’obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre (ai sensi dell’art.
1957 del Codice civile) le proprie istanze avverso il debitore;
• la operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
• la operatività senza necessità di consensi di alcun genere anche in pendenza dell’accertamento di responsabilità;
• l’efficacia delle stesse polizze anche in caso di omesso o ritardato pagamento del premio.
L’Appaltatore dovrà presentare previamente alla Stazione appaltante, per l’approvazione, i testi delle polizze.
Le polizze dovranno essere registrate e repertoriate, con firma autenticata del sottoscrittore.
Restano comunque a carico dell’Appaltatore gli eventuali maggiori danni rispetto al massimale assicurato.
ART. 17 – AFFIDAMENTO IN SUBAPPPALTO
Il subappalto è consentito nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.
L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni
• ;
• ;
• .
Le prestazioni oggetto del presente articolo non possono formare oggetto di ulteriore affidamento in subappalto.
La quota parte subappaltabile delle prestazioni della sottoindicata categoria prevalente prevista dal bando di gara, non potrà in ogni caso essere superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo di seguito indicato, ai soli fini del presente articolo, per la categoria stessa:
• importo della categoria prevalente : € .
L’Appaltatore potrà inoltre chiedere di essere autorizzato a subappaltare quelle parti di lavoro o di opera che dichiarerà di voler subappaltare all’atto dell’affidamento di eventuale variante.
L’Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante periodicamente, secondo le indicazioni del Direttore dei lavori, dimostrazione della quota di prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.
La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere indirizzata al Direttore dei lavori e al RUP e nella stessa dovranno essere indicati i seguenti elementi:
• categorie generali o specializzate cui sono riconducibili le suddette lavorazioni (categorie ex art. 61 e all. A al DPR 207/2010);
• importo delle lavorazioni oggetto di subappalto o cottimo;
• nominativo dell’impresa subappaltatrice o affidataria del cottimo;
• termini previsti per l’inizio e il completamento delle lavorazioni.
Alla richiesta devono essere allegati i documenti previsti dalla normativa vigente.
In ogni caso, l’inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima dell’avvenuto deposito del contratto
presso la Stazione appaltante.
La Stazione appaltante rimane del tutto estranea ai rapporti tra l’Appaltatore e i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.
La mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice, ovvero la non idoneità dello stesso, non possono rappresentare, di per sé, motivo ostativo all’autorizzazione. In tali casi il Direttore dei lavori dovrà evidenziare nell’ordine di servizio di autorizzazione che le lavorazioni oggetto del subappalto, ancorché autorizzate, non potranno avere inizio prima della presentazione del Piano Operativo della Sicurezza della ditta subappaltatrice e della relativa "vidima" di idoneità da parte del Coordinatore dell’Esecuzione dei Lavori. L’Appaltatore è tenuto a dimostrare alla Stazione appaltante che i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d’opera sono a piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore.
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, tranne che nell’ipotesi di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006.
Per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto diversi dai contratti di subappalto e a questo non assimilabili (e dunque non assoggettati al regime autorizzatorio previsto per detti contratti), l’Appaltatore è, comunque, tenuto a comunicare alla Stazione appaltante il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Ciascun subcontratto dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per l’eventuale caso di certificazione antimafia positiva (in altre parole sfavorevole).
Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, qualora l’Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere subappaltati a imprese specialistiche aventi i requisiti stessi.
I lavori per la bonifica da ordigni bellici, ove necessaria, in particolare, potranno essere subappaltati solamente a imprese specialistiche iscritte nello speciale albo A.F.A. Cat. 90 - Gruppo 02 - Settore 01 tenuto presso il Ministero della Difesa per importo adeguato ai lavori da eseguirsi in subappalto.
ART.18 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.
1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale in base alla all’informazione antimafia rilasciata in data
al numero dalla Prefettura di Napoli, ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n. 252 del 1998.
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. L’appaltatore, ai fini delle necessarie verifiche antimafia, si obbliga di comunicare all’amministrazione aggiudicatrice, oltre alle tipologie di subappalto previste e disciplinate dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e per i quali l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di richiedere alla Prefettura la “informazione antimafia” dell’impresa con la quale l’appaltatore intende sottoscrivere il contratto o
l’affidamento, quanto indicato di seguito:
i dati relativi alle Società, anche individuali, e/o Imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, di cui intende avvalersi nell’affidamento dei seguenti servizi: trasporto di materiale a discarica, fornitura e/o trasporto terra, fornitura e/o trasporto calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, smaltimento di rifiuti, noli a caldo e a freddo di macchinari, forniture di ferro lavorato, servizi di guardiania dei cantieri, noli o trasporti o fornitura di materiali facenti parte comunque del ciclo produttivo o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell’opera.
4. L’appaltatore si impegna a comunicare all’amministrazione aggiudicatrice l’elenco di tutte le imprese coinvolte nel piano di affidamento con speciale riguardo alle forniture ed ai servizi di cui al comma precedente, comunicando ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo.
5. In caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura competente a carico dell’appaltatore, qualora non sia stato rilasciato entro i quarantacinque giorni prescritti dall’art. 11, comma 2 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del subcontratto, del sub‐affidamento e all’automatica risoluzione di qualsivoglia vincolo.
6. L’appaltatore si impegna ad inserire nei relativi sub‐contratti o sub‐affidamenti apposita clausola con la previsione di una penale a titolo di liquidazione forfetaria pari al 10% del loro valore, per il danno subito dal sub‐contraente e o sub‐affidatario, fatto salvo il maggior danno.
7. L’appaltatore si obbliga di riferire tempestivamente al Nucleo operativo per le opere pubbliche presso la Prefettura, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente, o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.
8. L’inosservanza degli impegni di comunicazione previsti dai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7 è considerato quale inadempimento contrattuale e, pertanto, è facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice di procedere alla risoluzione del presente contratto di appalto con le modalità di cui all’art. 17.
ART. 19- IMPEGNI DI CUI AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del Protocollo di legalità, stipulato tra Comune di Napoli e Prefettura di Napoli, e di accettare espressamente le clausole ivi contenute quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 20- VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Le varianti in corso d’opera potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorra una delle ipotesi stabilite dall’art. 132 del D.Lgs. 163/2006.
Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia comparativa complessiva, in cui siano riportate le categorie di lavori rimaste invariate e quelle oggetto di
variante.
Nella perizia comparativa in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di gara. Dopo l’approvazione da parte della Stazione appaltante di ciascuna variante, si darà atto, con atto aggiuntivo tra le parti, dell’adozione della variante stessa, delle modificazioni apportate al Progetto esecutivo e al Programma operativo, anche agli effetti degli stati di avanzamento lavori. Alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo resterà subordinato l’inizio dei lavori in variante.
Qualora la variante derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all’Appaltatore, sono a suo totale carico, oltre all’onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il ritardo nell’ultimazione dei lavori e gli ulteriori danni subiti dalla Stazione appaltante.
ART. 21 - ELABORATI PROGETTUALI AS BUILT
Gli elaborati del Progetto esecutivo devono essere rigorosamente aggiornati in funzione della effettiva realizzazione delle opere e devono consentire alla Stazione appaltante l’immediato controllo sulle modalità esecutive in ogni singolo dettaglio.
L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dal certificato di ultimazione dei lavori, tutti gli elaborati aggiornati del Progetto esecutivo così come realizzato, oltre a quelli conseguenti alle eventuali varianti e modifiche tecniche, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità realizzative dell’opera.
Detta documentazione dovrà essere fornita al Comune di Napoli sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico-informatico, in un formato commerciale diffuso e liberamente scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti ai capisaldi di rilevo e georefenziato.
Si intendono comprese e compensate nell’importo contrattuale tutte le spese occorrenti per la redazione della suddetta documentazione.
ART. 22- ACQUISIZIONE DI IMMOBILI, OCCUPAZIONI PROVVISORIE
Le occupazioni e le servitù temporanee, necessarie per l’esecuzione dei lavori e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di servizio o per depositi o per estrazione di materiali, saranno eseguite a cura e spese dell’Appaltatore e i relativi oneri si intendono compresi e compensati nei prezzi offerti.
ART. 23 - DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI
L’Appaltatore è tenuto a coordinare le proprie attività e le modalità esecutive dei lavori con le attività di deviazione e sistemazione dei servizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto, quando le suddette attività di deviazione e sistemazione sono eseguite, in tutto o in parte, dagli Enti titolari dei servizi stessi.
L’inizio dei lavori e le modalità esecutive per la realizzazione delle deviazioni e sistemazioni anzidette dovranno essere concordate dall’Appaltatore con i singoli Enti titolari dei servizi, d’intesa con il Direttore
dei lavori, nel rispetto del Progetto esecutivo e del Programma operativo approvato.
Nel corso della realizzazione delle opere per l’esecuzione delle deviazioni e sistemazioni, sia provvisorie sia definitive, l’Appaltatore dovrà attenersi sia agli accordi che alle autorizzazioni presi dalla Stazione appaltante con i suddetti Enti o privati.
L’Appaltatore si adopererà inoltre presso gli Enti titolari dei servizi affinché le deviazioni in questione siano realizzate nei termini contrattualmente previsti.
Nell’esecuzione di quanto sopra, dovrà essere tenuto conto degli eventuali accordi di carattere generale e particolare già in atto tra la Stazione appaltante e gli Enti proprietari di strade e pubblici servizi.
Le prestazioni di cui al presente articolo potranno essere effettuate in tutto o in parte a cura degli Enti proprietari e/o gestori dei servizi interferenti, oppure direttamente dall’Appaltatore con le seguenti precisazioni:
• per le prestazioni da effettuarsi esclusivamente a cura di Enti terzi, proprietari e/o gestori, l’Appaltatore dovrà rendere realizzabili dette prestazioni, previo accordo con gli Enti interessati e nel rispetto dei tempi previsti dal programma di dettaglio, coordinando con gli stessi la propria attività;
• qualora gli spostamenti e/o deviazioni di pubblici servizi interferenti con i lavori non vengano eseguiti, in tutto o in parte, dagli Enti proprietari e/o gestori, l’Appaltatore dovrà provvedere direttamente o alla realizzazione delle opere civili propedeutiche o allo spostamento e/o deviazione dei pubblici servizi in questione (condotte, cunicoli drenanti, fognature, linee elettriche e telefoniche, ecc.) e alle attività strumentali necessarie per il raggiungimento delle intese con gli Enti proprietari e/o gestori dei servizi stessi.
I lavori di adeguamento dei sottoservizi, eseguiti dall’Appaltatore o anche da altre Imprese, possono essere interconnessi tra loro, a causa della contemporaneità degli stessi; l’onere conseguente è a totale carico dell’Appaltatore, in quanto compreso e compensato nei prezzi del presente Contratto.
In ogni caso tutte le risoluzioni delle interferenze devono essere previste, quantificate e programmate nel
Progetto esecutivo.
A tal fine, l’Appaltatore dovrà verificare a propria cura e spese, con indagini dirette, d’intesa con gli Enti proprietari e/o gestori, la posizione dei sottoservizi interferenti con le infrastrutture della Stazione appaltante o poste in vicinanza delle opere da eseguire.
Il mancato rilievo di uno o più dei sottoservizi interferenti (e quindi la mancata previsione di costo) nel Progetto esecutivo sarà considerata errore progettuale e l’Appaltatore vi dovrà provvedere a propria cura e spese.
L’Appaltatore resta totalmente responsabile di danni causati a detti sottoservizi anche qualora la loro ubicazione risulti non conforme o mancante rispetto a quanto indicato negli elaborati progettuali
Tutte le soggezioni e cautele imposte all’impiego di mezzi d’opera nelle aree interessate dai sottoservizi, ivi comprese le opere provvisionali di protezione dei sottoservizi stessi, sono a carico dell’Appaltatore e sono compresi e compensati nei prezzi del presente Contratto.
ART. 24 - PROVE E COLLAUDI STATICI
Prove sui materiali
L’Appaltatore è tenuto a far eseguire, ai sensi delle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nella documentazione a esso allegata e a norma delle leggi vigenti, tutte le prove e i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione delle opere oggetto del presente Contratto.
Tutti gli oneri per il prelievo, il confezionamento e il trasporto dei campioni di materiali da sottoporre a prove fisico-chimico-meccaniche, nonché gli oneri per l’esecuzione delle prove stesse saranno a cura e spesa dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi offerti dall’Appaltatore.
Per consentire l’effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di avanzamento dei lavori, l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Direzione dei lavori un laboratorio, autorizzato e di gradimento della Direzione dei lavori, attrezzato per l’esecuzione di prove su terre, inerti e calcestruzzi.
Durante l’esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni successive possano rendersi inaccessibili o comunque non ispezionabili, l’Appaltatore dovrà sempre darne informazione al Direttore dei lavori e all’organo di collaudo prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la Stazione appaltante, tramite le figure professionali competenti, potrà richiedere di mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni necessarie dovranno essere eseguite a cura e spese dell’Appaltatore.
Il Direttore dei lavori o i suoi coadiutori, nonché il personale della struttura del RUP e degli organi di controllo e collaudo potranno, in qualsiasi momento, a cura e spesa dell’Appaltatore, accedere agli stabilimenti e ai relativi laboratori produttori di prefabbricati, attrezzature, apparecchiature, ecc.; avranno altresì facoltà di fare eseguire presso laboratori autorizzati, a totale carico dell’Appaltatore, comprese le spese di imballaggio e di trasporto dei campioni, tutte le prove integrative che si riterranno opportune, su campioni di rocce e terre, acciai o altri materiali, inclusi quelli da impiegare nei lavori di finitura (conglomerato bituminoso, misti cementati e simili), oltre quelle che l’Appaltatore è tenuto a far eseguire.
Collaudi statici
Le prove di carico per il collaudo statico delle opere o parti di esse dovranno essere eseguite in accordo alle normative vigenti e alle indicazioni dell’organo di collaudo e del Direttore dei lavori.
Le prove di carico, prescritte dal collaudatore statico, dovranno essere programmate, con adeguato anticipo, con il Direttore dei lavori. Sarà cura dell’Appaltatore verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti disponibile tutta la certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche tecniche.
Prima dell’effettuazione delle prove di collaudo statico, l’Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà altresì sottoporre al Direttore dei lavori e al collaudatore statico idonea documentazione da cui dovranno risultare le quantità e il tipo di apparecchiature, strumenti e materiali da utilizzare, nonché le modalità di esecuzione delle prove stesse.
Tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione delle prove di carico per il collaudo statico, sulle opere o parti di esse, prescritte dalle specifiche tecniche e dai documenti progettuali ed eventualmente richieste dalla Stazione appaltante, tramite il collaudatore statico, così come quelle previste dalle leggi vigenti, saranno a
cura e spese dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi offerti dall’Appaltatore.
ART. 25 - COMPLETAMENTO LAVORI
L’Appaltatore, con congruo anticipo, darà comunicazione scritta alla Stazione appaltante delle date in cui saranno completati i lavori e le prestazioni. Alla scadenza del termine di tempo utile generale dovranno essere stati eseguiti i collaudi statici, provati gli impianti ed effettuate tutte le constatazioni.
L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione del Direttore dei lavori e dei suoi assistenti il personale e i mezzi necessari per effettuare tutte le prove e verifiche. Gli oneri relativi all’esecuzione di dette prove e verifiche, compresi quelli per il personale e gli strumenti, sono a completo carico dell’Appaltatore.
In caso di riscontrate deficienze, il Direttore dei lavori ne darà comunicazione con Ordine di Servizio all’Appaltatore, con indicazione dei termini di scadenza. L’Appaltatore dovrà adempiere nei termini prescritti a suoi cura onere e spese, e a darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione dei ripristini.
Il Direttore dei lavori, eseguite tutte le prove e le verifiche necessarie e constatata l’esecuzione di tutte le prestazioni, redigerà appositi verbali di ultimazione delle prestazioni, ivi compreso quello generale di ultimazione dei lavori, che dovranno essere sottoscritti, previo apposito invito, dall’Appaltatore.
Dalla data indicata sul verbale di ultimazione relativo al termine utile generale avrà inizio il periodo di manutenzione, che avrà durata sino alla data di approvazione del certificato di collaudo da parte della Stazione appaltante.
Nel verbale di ultimazione dei lavori dovranno essere indicati i giorni impiegati dall’Appaltatore per il compimento di tutte le prestazioni.
ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
La Stazione appaltante avvia la risoluzione del contratto quando:
a) nei confronti dell’Appaltatore sia adottato un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 e agli artt. 2 e seguenti della legge 575/1965 (ora artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011) oppure venga pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli artt. 314, comma 1, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale, nonché per reati di usura e riciclaggio, nonché per frodi, nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
b) in danno dell’Appaltatore intervenga la decadenza dell’attestazione di qualificazione, per aver il medesimo prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
Nel caso di risoluzione disposta a norma dei punti precedenti, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La Stazione appaltante avvia la procedura di risoluzione di cui al punta a) anche in caso di ottenimento del
DURC dell’affidatario negativo per due volte consecutive.
•
Costituisce inoltre presupposto per l’avvio della procedura di risoluzione per grave inadempimento la mancata approvazione da parte dell’Amministrazione del Progetto esecutivo; si considera non meritevole di approvazione il progetto:
•
che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto a base di gara;
•
che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, di superamento delle barriere architettoniche o con altre norme speciali;
•
che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
•
che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
•
che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione preliminare posta a base di gara.
Nel caso di risoluzione disposta a norma del punto precedente nulla è dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo o di rimborso spese.
La Stazione appaltante avvia la risoluzione del contratto per grave inadempimento al ricorrere di una delle seguenti circostanze:
c) frode nell’esecuzione dell’appalto;
d) mancato allestimento del cantiere e/o mancata adozione delle procedure e modalità esecutive delle opere indicate nell’offerta tecnica senza giustificato motivo e/o comunicazione alla Stazione appaltante e/o benestare di quest’ultima;
e) sostituzione senza giustificato motivo e/o comunicazione alla Stazione appaltante e/o benestare di quest’ultima del Direttore di cantiere, dei componenti del suo staff, delle maestranze, siccome individuati in sede di offerta, al di fuori delle ipotesi previste dal contratto;
f) sostituzione senza giustificato motivo e/o comunicazione alla Stazione appaltante e/o benestare di quest’ultima dei progettisti designati per la redazione del Progetto esecutivo o del professionista incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, come indicati in sede di offerta;
g) mutamento senza giustificato motivo e/o comunicazione alla Stazione appaltante e/o benestare di quest’ultima del luogo designato per la redazione del Progetto esecutivo in sede di offerta;
h) violazione dell’art. 37, comma 13, del Codice dei contratti;
i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
j) immotivato inadempimento a qualunque disposizione concernente l’esecuzione del contratto impartita dagli organi della Stazione appaltante;
k) manifesta incapacità o inidoneità dell’Appaltatore o dei subappaltatori/cottimisti all’esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto;
l) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
m) violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro o inosservanza delle prescrizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza;
n) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
o) azioni od omissioni dell’Appaltatore preordinate a impedire l’accesso al cantiere agli organi della Stazione appaltante nonché a ogni altro organo ispettivo deputato ai controlli di legge.
La Stazione appaltante avvia la risoluzione del contratto per grave ritardo al ricorrere di una delle seguenti circostanze:
p) mancata presa in consegna dei lavori o la mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell’Appaltatore, entro il termine a tal fine fissato dalla Stazione appaltante;
q) ritardo, imputabile all’Appaltatore, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, rispetto al termine per la presentazione del Progetto esecutivo, eventualmente prorogato;
r) ritardo, imputabile all’Appaltatore, superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, rispetto al termine per l’ultimazione dei lavori, eventualmente prorogato;
s) sospensione unilaterale e non autorizzata dei lavori da parte dell’Appaltatore che determini un ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma;
t) mancata esecuzione, da parte dell’Appaltatore, di tutto o di parte dei lavori appaltati entro il termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti in Contratto e/o nel Programma operativo.
Resta ferma ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto prevista dalla vigente normativa e dal Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. 27 - DIMINUZIONE DEI LAVORI
La Stazione appaltante, durante l’esecuzione dei lavori, può sempre ordinare l’esecuzione di lavori in misura inferiore, rispetto a quella contrattuale prevista, sino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
ART. 28 - CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna i lavori o parte di essi prima che intervenga il collaudo provvisorio qualora ne abbia necessità.
ART. 29 - TRASPARENZA DEI PREZZI - AUDITING
L’Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:
• dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
• dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte
a facilitare la conclusione del contratto stesso;
• si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
L’Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al presente Contratto e documentata ai sensi di legge e a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte della Stazione appaltante stessa e/o da soggetto terzo da questa incaricato, presso i propri uffici, impianti o cantieri. A tal fine si obbliga a mettere a disposizione della Stazione appaltante e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili e a facilitare in ogni ragionevole misura l’espletamento delle verifiche di cui sopra. A semplice richiesta della Stazione appaltante, l’Appaltatore si impegna altresì a fornire tutte le notizie relative alle sub-commesse aperte o da aprire a carico del contratto con l’indicazione del soggetto responsabile designato.
ART. 30 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la risoluzione delle controversie che insorgano tra le Parti, salvo diverso espresso vincolo normativo, è fatta rinuncia all’arbitrato. Il Foro competente è quello di Napoli.
ART. 31 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dal presente Contratto, ammontanti a € (euro ) sono a carico dell’Appaltatore. Lo stesso ha provveduto a depositarle presso la Tesoreria comunale mediante bonifico bancario del . . .
Napoli, lì . . .
Per L’Appaltatore Per il Comune di Napoli