DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
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DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2023-27
SRA01 - ACA 1 - Produzione integrata
PREAVVISO DI BANDO
Sommario
3. Descrizione del tipo di intervento 2
3.1. Condizioni di ammissibilità all’aiuto 2
3.1.1. Condizioni di ammissibilità dei richiedenti 2
3.2.1. Impegni collegati all’attuazione dell’intervento 3
3.2.3. Combinazione di impegni e compatibilità con altri interventi del Piano Strategico PAC (PSP) 6
3.2.4. Variazione delle superfici 6
3.3. Importi ammissibili e percentuali di aiuto 7
3.4. Selezione delle domande di aiuto 8
3.6. Trasferimento degli impegni 8
3.6.1. Cambio di beneficiario (totale o parziale). Cessione di azienda 8
1. Obiettivi e finalità
L’intervento “Produzione integrata” prevede un sostegno per ettaro di SAU (cfr. Definizioni) a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI). I DPI sono approvati con provvedimenti regionali, sulla base delle “Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture” approvate ai sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 del 8 maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata (SQNPI), e relativi aggiornamenti. L’adesione ai disciplinari si configura, inoltre, come applicazione della Difesa integrata volontaria prevista dalla Direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (come previsto nel PAN)
2. Ambito territoriale
La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.
3. Descrizione del tipo di intervento
3.1. Condizioni di ammissibilità all’aiuto
La mancanza di una delle condizioni richieste, determina l’inammissibilità domanda; il mancato mantenimento, per tutto il periodo dell’impegno, delle condizioni di ammissibilità, determina la decadenza totale dell’impegno, con recupero dei premi erogati nell’anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti per gli interventi con durata pluriennale.
3.1.1. Condizioni di ammissibilità dei richiedenti
I richiedenti debbono essere, al momento della presentazione della domanda:
1. Agricoltori singoli o associati; oppure
2. Enti pubblici gestori di aziende agricole.
I richiedenti debbono:
1. aderire al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione
(“Conformità ACA” o “Conformità ACA più marchio” o “Marchio”), in forma singola o associata;
Gli impegni derivanti dall’adesione al SQNPI1 decorrono a partire dal 01/01/2023, tuttavia qualora la Commissione Europea esprimesse parere favorevole, l’iscrizione al SQNPI potrà avvenire entro il 15/05/2023.
2. avere la disponibilità di una superficie minima oggetto d’impegno pari a 3 ettari, ridotti a 0,5 ettari in caso di frutta con “produzione integrata avanzata” in Accordo Agroambientale d'Area.
Per Misure pluriennali riferibili all’art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021 le superfici devono essere disponibili per l’intera durata dell’impegno.
E’ consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell’impegno.
1 In conformità a quanto riportato nelle linee guida nazionali 2023 SQNPI
Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI (cfr. Definizioni), come stabilito al paragr. 3.2.4.
3. individuare le superfici eleggibili in SQNPI:
• su tutto il territorio regionale per le seguenti colture: cereali, girasole, barbabietola da zucchero, pisello da industria, fagiolino da industria, fagiolo da industria, spinacio da industria, ortive da seme, cavolo, radicchio, insalate;
• nell'ambito di un Accordo Agroambientale d'Area l'intervento interessa tutte le colture per le quali sono presenti i Disciplinari di produzione integrata.
3.2. Impegni e obblighi
3.2.1. Impegni collegati all’attuazione dell’intervento
L’intervento deve:
- riguardare un periodo di impegno di durata pari a cinque anni, dove la singola annualità
dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12);
- riguardare impegni applicabili ad “appezzamenti fissi” quindi la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell’impegno;
- nell’ambito delle superfici assoggettate all’impegno, l’intervento deve essere applicato su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture per le quali vengono approvati i Disciplinari di produzione integrata a livello regionale
1) Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale, articolati in “norme generali” e “norme per coltura” e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione. In particolare:
• Lavorazioni del terreno:
In superfici con pendenza media fra il 10 e il 30% per le colture erbacee i disciplinari prevedono limitazioni della intensità delle lavorazioni (esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificatura e lavorazioni non oltre i 30 cm di profondità ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione) e l’obbligo della realizzazione di fossi temporanei ogni 60 metri oppure idonei sistemi alternativi definiti dalle Regioni/PPAA; per le colture arboree sono previsti obblighi di inerbimento permanente dell’interfila, ad esclusione di alcune aree a bassa piovosità.
Negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura, mentre per le colture arboree è obbligatorio l’inerbimento nell’interfila e all’impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell’impianto arboreo precedente.
Nelle aree di pianura sulle colture arboree è obbligatorio l’inerbimento dell’interfila nel periodo autunno invernale con deroghe in aree a bassa piovosità.
Regole specifiche sono previste per l’esecuzione dei sovesci.
• Avvicendamento colturale
Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede nel quinquennio al massimo un ristoppio. I disciplinari regionali riportano gli areali e le diverse condizioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, per cui è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura; è possibile avere due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di una famiglia botanica diversa. I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni e precisazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche.
• Irrigazione
Registrazione dei dati pluviometrici, delle date e dei volumi degli interventi irrigui e rispetto dei volumi massimi di adacquamento in funzione della tessitura del suolo, con le modalità previste dalle linee guida nazionali.
• Fertilizzazione
Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno. Le analisi vanno eseguite prima della stesura del piano di fertilizzazione o dell’utilizzazione delle schede a dose standard. Prevedere l’esecuzione di analisi del suolo per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità: per le colture erbacee almeno ogni 5 anni, per quelle arboree all’impianto o, nel caso di impianti già in essere, all’inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. Per le colture erbacee e per le colture arboree di nuovo impianto o con impianto in essere è possibile utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente, purché non superiore ai 5 anni.
Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura basato sui criteri riportati nei DPI, oppure adottare le schede a dose standard definite dai DPI per ciascuna coltura.
Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per singole distribuzioni superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee ed orticole.
• Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti
Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali/territoriali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti.
Obbligo di utilizzare solo le sostanze attive ammesse dai DPI per ciascuna coltura.
Obbligo di rispettare i vincoli sul numero di trattamenti specifici per singole sostanze attive e/o per gruppi di sostanze attive indipendentemente dall’avversità.
• Regolazione strumentale delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari
L’impegno consiste nell’acquisizione della certificazione di regolazione strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalla Regione/PPAA (secondo quanto definito dalle linee guida nazionali) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.
• Scelta del materiale di moltiplicazione È previsto quanto segue:
- colture erbacee da pieno campo: ricorso a semente certificata;
- colture ortive per le piantine: impiego di materiale di categoria “Qualità CE” e presenza di “passaporto
delle piante” per le sementi categoria certificata CE;
- nuovi impianti di fruttiferi: se disponibile, ricorso a materiale di categoria “certificato” virus esente o virus controllato; presenza di “passaporto delle piante”.
I disciplinari vengono applicati a livello di azienda, unità produttiva, coltura secondo le disposizioni regionali.
2) Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI, secondo le modalità previste dalle Regioni/PPAA.
3) Per le colture del melo, pero, pesco, susino e albicocco, adozione delle tecniche di Difesa Avanzata previste dal Disciplinare per l’utilizzo del metodo della “Confusione sessuale”.
I pagamenti sono accordati per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati gli impegni di cui al precedente paragrafo e gli obblighi di seguito elencati (Art. 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115):
- Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
- Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).
Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.
Individuazione degli elementi di base pertinenti
(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione)
Codice | Descrizione |
GAEC05 | Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze |
GAEC06 | Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili |
GAEC07 | Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee |
SMR01 | Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati |
SMR02 | Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5 |
SMR07 | Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase |
SMR08 | Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui |
Inoltre deve essere rispettato quanto previsto dalle seguenti norme nazionali obbligatorie pertinenti:
▪ Requisiti minimi in materia di Fitosanitari (RM FIT)
▪ Requisiti minimi in materia di Fertilizzanti (RM FERT)
3.2.3. Combinazione di impegni e compatibilità con altri interventi del Piano Strategico PAC (PSP)
L’intervento può essere attuato anche in combinazione con altri interventi del PSP.
Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.
Per la Regione Marche gli impegni cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento dove non si ravvisano pericoli di doppio finanziamento sono:
- SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
OCM – Organizzazioni comuni dei mercati
Le superfici oggetto di aiuto in SRA01 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell’ambito dell’intervento settoriale di Produzione integrata, all’interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate). Pertanto, le Regioni e Province autonome possono valutare l’applicazione di premi determinati in funzione del livello crescente di impegno per l’ambiente e la sostenibilità, tenuto anche conto delle particolarità del sistema OCM.
Nel caso di Produzione integrata finanziata con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell’intervento di Produzione integrata a titolo di intervento settoriale o, in alternativa, con l’intervento SRA01 dello sviluppo rurale, qualora consentito dalla Regione/PA, a condizione che la Regione/PA e l’Organismo pagatore competenti siano in grado di garantire, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, attraverso l’uso di un sistema informatico, la coerenza, la complementarietà e la loro non sovrapposizione, scongiurando il rischio di doppio finanziamento, nelle fasi di istruttoria, di pagamento e di controllo ex-post.
L’intervento SRA01 è cumulabile con gli eco-schemi posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.
3.2.4. Variazione delle superfici
A. Diminuzione delle superfici
L’intervento è soggetto al mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.
Nell’anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.
Se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d’impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
• Le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) ridotte sono oggetto di subentro dell’impegno da parte di altri soggetti
• Le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) sono ridotte per cause di forza maggiore.
Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
B. Aumento delle superfici
È possibile aumentare la superficie richiesta a premio durante il periodo d’impegno. Per tali superfici di nuova introduzione il periodo impegno terminerà contemporaneamente all’ultima annualità dell’impegno iniziale.
3.3. Importi ammissibili e percentuali di aiuto
E’ riconosciuto un contributo annuale per ettaro di superficie a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione degli impegni della presente azione.
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall’adozione del metodo di produzione integrata. Tra i maggiori costi si considera anche il costo della certificazione.
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura ammissibile, sottoposta a impegno. Gli importi dei pagamenti sono diversificati per i diversi gruppi colturali.
Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Nel caso di risorse finanziarie non sufficienti a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.
Per i beneficiari che hanno aderito al Bando 2022 (di cui al DDD n. 229 del 21 marzo 2022) il premio potrebbe essere corrisposto parzialmente per evitare eventuali sovrapposizioni con il periodo di impegno (01/01/2023 – 14/05/2023).
Coltura (cfr. par. 3.1.1) | Premio €/Ha | Ambito di applicazione |
Seminativi (cereali, girasole) | 110,00 | tutta la Regione |
Ortive (ortive da seme, cavolo, radicchio, insalate) | 250,00 | tutta la Regione |
Ortive da Industria e Barbabietola da zucchero | 150,00 | tutta la Regione |
Fruttiferi | 500,00 | in AAA |
Olivo | 300,00 | in AAA |
Altre Ortive | 250,00 | in AAA |
Vite | 465,00 | in AAA |
Frutta (Produzione Integrata Avanzata) | 740,00 | in AAA |
3.4. Selezione delle domande di aiuto
Non sono previsti criteri di selezione.
3.5. Clausola di revisione
In conformità con l’articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell’ambito dell’intervento “Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione” nel settore agricolo e forestale. Ciò al fine di garantire che l’intervento venga adeguamento, a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell’art. 70 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.
Nel caso in cui il beneficiario non accetti tale adeguamento, gli impegni assunti dal beneficiario cessano senza l’obbligo di rimborso dei pagamenti, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso.
3.6. Trasferimento degli impegni
3.6.1. Cambio di beneficiario (totale o parziale). Cessione di azienda.
Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza l’obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
In caso di subentro nell’impegno, il subentrante deve:
- possedere, alla data del subentro, le condizioni di ammissibilità che saranno previste dal bando;
- rilevare e continuare con gli stessi impegni assunti dal beneficiario.
4. Fase di ammissibilità
Per le procedure afferenti lo svolgimento delle verifiche istruttorie, si rinvia alle disposizioni che saranno adottate con il successivo bando.
Di seguito alcune delle principali cause di inammissibilità delle domande, che saranno meglio dettagliate nel bando.
Non sono ammissibili le domande:
- presentate da soggetti non aventi le condizioni di cui al paragr. 3.1;
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione;
- per le quali il richiedente non ha ottemperato alla richiesta di certificazione della produzione integrata, secondo le modalità previste dal SQNPI;
Inoltre, i beneficiari che richiedono premi a valere di un Accordo Agroambientale d’Area (AAA), devono:
• aderire ad un AAA con le modalità previste dal relativo bando;
• aderire ad un AAA con superfici ricadenti nell’area delimitata da un AAA approvato.
5. Definizioni
Accordo Agroambientale d’Area (AAA): L’accordo agroambientale d’area è inteso come l’insieme degli impegni sottoscritti dagli imprenditori agricoli di un particolare limitato territorio a fronte di compensazioni effettuate a valere sulle misure agroambientali.
Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto;
Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l’insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all’iscrizione all’Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale2.
Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno;
PSP: Piano Strategico della PAC 2023 2027.
SAU: Superficie Agricola Utilizzata. Si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti
SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
SOI: Superficie Oggetto di Impegno. Si riferisce a tutte le superfici indicate nella domanda di sostegno per la richiesta di contributo.
SQNPI: Sistema di Qualità Nazionale da Produzione Integrata
2 Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell’azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall’agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all’ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020)