COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) XXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA' Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA Membro di designazione rappresentativa dei clienti
FATTO
La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.
- Il 9/10/2015 ha stipulato con l’intermediario un contratto di finanziamento da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente il 1°/02/2020 dopo il pagamento di n. 50 rate delle 120 complessive.
- A seguito dell’estinzione anticipata, l’intermediario non le ha rimborsato le commissioni e i costi non maturati fino alla scadenza del contratto.
- Nel contratto non è chiara la distinzione tra commissioni recurring e commissioni up front.
- Sono rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi.
- In considerazione del rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia, rispetto al rapporto di finanziamento, al loro rimborso è tenuto l'intermediario.
- La penale di estinzione anticipata è illegittimamente addebitata quando l’intermediario non alleghi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento (cfr. Collegio di Napoli, n. 5432/2018).
- La sentenza della CGUE dell’11/09/2019, causa C-383/18, ha stabilito che in sede di estinzione anticipata spetta al cliente una proporzionale restituzione di tutte le spese associate al prestito, indipendentemente dalla loro natura up front o recurring.
- In maniera conforme si è espresso anche il Collegio di Coordinamento ABF (cfr. n.
26525/2019).
- In sede di risconto al reclamo, l’intermediario ha proposto un accordo transattivo che non intende accettare in quanto non esaustivo. Ha dunque proposto ricorso.
- Parte ricorrente chiede il rimborso di complessivi € 3.230,06, calcolati con il pro rata, a titolo di quota non matura degli oneri contrattuali e di commissione di estinzione; in via subordinata, la riduzione di quanto richiesto in applicazione del criterio della curva degli interessi ai costi ritenuti up front; in ogni caso, gli interessi legali dal reclamo e le spese di assistenza quantificate in € 200,00.
Nelle controdeduzioni l’intermediario espone, allega e chiede quanto segue.
- Il 9.10.2015 la ricorrente ha stipulato il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. ***740, estinto anticipatamente il 30.01.2020 alla scadenza della rata n. 50.
- In tale occasione ha rimborsato alla ricorrente la somma di € 46,43 a titolo di ratei non maturati.
- In parziale accoglimento del reclamo le ha offerto la somma di € 473,57, che è stata tuttavia rifiutata.
- La recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea C-383/18, pronunciata in data 11.09.2019, non può comportare il superamento della distinzione tra i costi, ma sancisce il diritto del consumatore al rimborso di quei costi la cui natura sia ontologicamente “recurring” e che l’intermediario abbia invece – erroneamente – qualificato ed indicato come costi non ripetibili.
- Inoltre, detta sentenza non potrebbe mai avere “efficacia diretta nei rapporti tra privati (c.d. efficacia orizzontale), essendo detta efficacia limitata, per le direttive comunitarie sufficientemente precise ed incondizionate, ai rapporti tra autorità dello Stato inadempiente e i soggetti privati (c.d. efficacia verticale)” e alla Direttiva UE 2008/48 “non può riconoscersi la natura di direttiva self-executing”.
- Le commissioni di intermediazione non sono soggette a rimborso, né con il metodo del pro rata temporis, né in base al criterio della curva degli interessi, in quanto sono state trattenute al momento dell’erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore creditizio per la remunerazione delle attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. Non costituiscono, inoltre, una voce di guadagno in bilancio in quanto versate a soggetti terzi estranei al rapporto intermediario-cliente.
- Le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso in quanto riferibili al momento della verifica della sussistenza dei presupposti ai fini dell’erogazione del finanziamento (cfr. Tribunale di Asti, n. 255/2020 e Tribunale di Mantova, 30.06.2020).
- La richiesta di rimborso delle commissioni di gestione deve essere rigettata nel merito in quanto esse sono state rimborsate alla ricorrente in sede di conteggio estintivo, secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, ovvero secondo il criterio di costo ammortizzato (IAS 39), per complessivi € 46,43.
- Con riferimento alle commissioni di istruttoria, evidenzia che si tratta di attività di pre-analisi dell’esistenza dei requisiti minimi richiesti al cliente dalla normativa, che come tale riveste natura up front e non è soggetta pertanto a rimborso.
- Deve escludersi qualsiasi vizio di invalidità/vessatorietà delle clausole in esame in quanto la ricorrente ha espressamente accettato e specificamente approvato ai sensi degli artt. 1341 e 1342 x.x. xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx di estinzione anticipata del finanziamento.
- Deve essere respinta anche la domanda di rimborso delle spese legali in conformità al consolidato orientamento dei Collegi.
- Quanto alla Commissione di anticipata estinzione, la regolamentazione contrattuale della clausola recepisce il disposto dell’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. (così come
modificato dall’art. 1 D.Lgs. 13 agosto 2010, n.141). Risulta correttamente applicata nella misura dell’1% del capitale residuo e remunera costi ed oneri sostenuti per la gestione amministrativa dell’estinzione anticipata.
- Parte ricorrente, inoltre, non ha prodotto idonea documentazione a sostegno della pretesa restitutoria (cfr. Collegio di Coordinamento, n. 5909/2020).
- L’intermediario chiede:
o in via principale, il rigetto della richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di gestione, tenuto conto di quanto già rimborsato, pari ad € 46,43, nonché il rigetto della richiesta di rimborso delle altre commissioni, dei diritti di estinzione e delle spese legali;
o in via subordinata, nella denegata ipotesi di essere tenuto a rimborsare ulteriori somme, la limitazione dell’importo a quanto offerto in sede di reclamo, pari a € 437,57;
in via di ulteriore subordinata, nella denegata ipotesi di essere tenuto a rimborsare ulteriori somme e diverse da quelle già offerte, la decurtazione dall’importo individuato di quanto già rimborsato alla ricorrente, pari ad € 46,43.
DIRITTO
La controversia sottoposta all’esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell’intermediario dell’importo della quota non maturata degli oneri corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto (o con delegazione di pagamento), a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso.
Secondo il primo consolidato orientamento dell’ABF in materia, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 10035/2011 e 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-sexies TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d’Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d’Italia e Ivass del 26 agosto 2015). Sulla base di tale orientamento:
1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota);
2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up front e recurring, anche in applicazione dell’art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo il quale, in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
3) l’importo da rimborsare deve essere determinato, com’è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l’importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale
importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue, oppure secondo quando precisato dal Collegio di coordinamento (n. 10003/2016);
4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.
È principio anch’esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012). Principio su cui il Collegio coordinamento si è già ampiamente pronunciato (tra le altre, decisioni n. 10035/2016, 6167/2014).
Anche riguardo ai costi assicurativi è pacifico che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l’intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante) (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10035/2016 e n. 6167/2014), pur se sussiste ancora incertezza circa i criteri da seguire per la quantificazione dell’importo da rimborsare e, più in particolare, circa la valutazione di conformità delle previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (e richiamate dal contratto di finanziamento) alle disposizioni normative di riferimento (art. 49 del Reg. Isvap
n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater e quinquies, d.l. n. 179/2012), xxxxx restando la necessità che il criterio di calcolo sia comunque chiarito ex ante (decisione n. 6167/2014). Le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata sono da considerarsi inefficaci, in quanto l’obbligo di restituzione trova fondamento in una norma derogabile soltanto a favore del cliente ex art. 127, comma 1, tub (decisione n. 7909/2014, n. 2375/2013).
Nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto che ha in parte cambiato l’orientamento sopra illustrato a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea (caso Lexitor), immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi: l’art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi dunque i costi up front.
Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continua ad applicarsi l’orientamento consolidato dell’ABF.
Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, il Collegio di Coordinamento argomenta per tale fattispecie, che non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità ai sensi dell’art. 1374 c.c. per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125-sexies TUB, con riguardo ai costi up front. Effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.
Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. In proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front
può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (quindi relativamente proporzionale) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.
Nel merito della presente vicenda, dal conteggio estintivo e dalla liberatoria in atti il Collegio desume che il prestito è stato estinto dopo il pagamento di n. 50 rate scadute delle 120 complessive, con decorrenza dal 1°.02.2020.
Dal contratto, stipulato il 9/10/2015, si coglie la sottoscrizione dei soggetti a vario titolo intervenuti in sede di stipula. L’intermediario ha prodotto copia del contratto di conferimento di incarico, da cui si evince che l’attività del soggetto intervenuto era limitata alla fase prodromica alla stipula del contratto, nonché le evidenze dei relativi costi sostenuti, per importi che coincidono con quello indicato in contratto.
Quanto alla qualificazione delle clausole, sulla base degli orientamenti condivisi il Collegio ritiene che le Spese di istruttoria (lett. A), le Commissioni di attivazione (lett. B) e i Costi di intermediazione (lett. F), in assenza di mandatario del finanziatore, siano oneri up front. In merito alle commissioni di gestione, l’intermediario riferisce di avere rimborsato il costo per la parte non maturata, determinata secondo il criterio dell’interesse effettivo utilizzato in ambito contabile. L’intermediario ha versato in atti copia del piano di ammortamento sottoscritto dalla ricorrente, la quale ne produce anch’essa copia. Secondo i più recenti orientamenti, alle commissioni di gestione si applica il criterio contrattuale di rimborso, qualora il contratto rinvii espressamente al piano di ammortamento e questo sia sottoscritto dal cliente o allegato da quest’ultimo; in mancanza di tali condizioni, si applica il criterio pro rata temporis. Nel caso in esame, la clausola contrattuale che disciplina il rimborso delle commissioni di gestione contiene un riferimento alla “quota non maturata” e alla clausola che prevede il piano di ammortamento, versato e sottoscritto dalla ricorrente. Pertanto, al calcolo della quota non maturata della commissione de qua va applicato il criterio contrattuale.
In applicazione di quanto sopra illustrato e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute, risulta che alla parte ricorrente è dovuta la somma di € 1.872,00. Detto importo è inferiore a quello richiesto in via principale in quanto la ricorrente ha applicato il criterio pro rata a tutte le voci di costo, mentre in via subordinata chiede il calcolo in applicazione del criterio della curva degli interessi ai costi up front.
La ricorrente chiede altresì la restituzione della commissione di estinzione anticipata, che risulta applicata in conteggio estintivo per € 198,76, ossia in misura pari all’1% del debito residuo, che ammontava a € 19.876,39 (al netto del rimborso effettuato), come da indicazione contrattuale. Parte attrice afferma che tale commissione sarebbe illegittimamente addebitata ogniqualvolta l’adempimento anticipato del finanziamento. Il Collegio respinge questa domanda in adesione a quanto deciso dal Collegio di Coordinamento, enunciando nella decisione n. 5909/2020 il seguente principio: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Quanto agli interessi legali, è orientamento del Collegio riconoscere la loro corresponsione dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di coordinamento, n. 5304/2013).
La domanda di refusione delle spese legali deve essere respinta in quanto queste non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato, considerata la natura non complessa del ricorso de quo (Collegio di Coordinamento, n. 3498/2012).
Pertanto, il Collegio ritiene di dover accogliere parzialmente il ricorso e di riconoscere alla ricorrente il diritto alla restituzione di € 1.872,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.872,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1