ACCORDO QUADRO 2021-2-Q.0
ACCORDO QUADRO 2021-2-Q.0
tra
l’Agenzia Spaziale Italiana (di seguito denominata "ASI"), con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxxxx - 00000 XXXX - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal suo Presidente e legale rappresentante, Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
L’Università degli Studi della Tuscia (di seguito denominato “UNITUS”), con sede legale in Viterbo (VT), Via Santa Xxxxx in Gradi n.4, Partita IVA n° 00575560560, rappresentata dal Magnifico Rettore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
di seguito anche indicate singolarmente come “la Parte” e congiuntamente come “le Parti”
PREMESSE
CONSIDERATO che ASI, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, ha il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e nell'attuazione dei suoi compiti favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie ed il mondo delle imprese;
CONSIDERATO che ASI, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto può, per le predette finalità, stipulare accordi e convenzioni;
CONSIDERATO che UNITUS, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, persegue i fini istituzionali del magistero della cultura nel rispetto dell'autonomia e della libertà della ricerca e dell'insegnamento;
CONSIDERATO che UNITUS, ai sensi dell'art. 7 del proprio Statuto, promuove e sviluppa i rapporti e le relazioni con le altre Università, le istituzioni di alta cultura e gli enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati;
CONSIDERATO che UNITUS ha una consolidata tradizione culturale e scientifica che la pone spesso negli anni tra le Università italiane scientificamente più qualificate;
CONSIDERATO che le Parti desiderano instaurare un rapporto di collaborazione su temi di interesse comune e pertanto intendono stipulare un accordo che ne definisca il quadro generale, rinviando la specifica delle singole attività con la determinazione dei tempi di realizzazione e la ripartizione degli eventuali rispettivi oneri economici ad appositi Accordi attuativi;
VISTO l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni,
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse [e ogni documento allegato - eventuale] costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 - Scopo dell'Accordo
1. Con il presente Accordo si avvia una collaborazione nel campo spaziale e aerospaziale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati nelle premesse, mediante la
realizzazione e congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, che si attueranno concretamente tramite specifici Accordi attuativi, come descritti al successivo art. 3.
2. Previa valutazione congiunta fra le Parti, i singoli Accordi attuativi potranno coinvolgere specifiche articolazioni organizzative delle Parti o altre Pubbliche Amministrazioni.
Art. 3 - Modalità di attuazione dell'Accordo
1. La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, basati su un’equa compartecipazione.
2. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.
3. La collaborazione si concretizzerà attraverso attività di studio, formazione, ricerca, progettazione e sperimentazione, relativamente a tematiche d’interesse congiunto.
In particolare, si evidenziano, tra gli altri, i seguenti settori di interesse:
- Astrofisica delle Alte Energie e Astroparticelle;
- Studi di ambienti estremi, utili anche per testare tecnologie per l’esplorazione spaziale;
- Modificazioni di sistemi biologici dopo esposizione a microgravità reale o simulata;
- Modificazioni di sistemi biologici dopo esposizione a differenti dosi e tipi di radiazioni;
- Studi riguardanti l’origine della vita sulla Terra;
- Sistemi biorigenerativi;
- Radiobiologia e radioprotezione;
- Analisi di genomi e metagenomi;
- Biofilm e microbiota;
- Osservazione della Terra;
- Esplorazione del Sistema Solare.
4. Lo svolgimento di attività e programmi di collaborazione è concordato tra le Parti tramite la conclusione di Accordi attuativi del presente Accordo, proposti dal Comitato di supervisione di cui al successivo art. 4, nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi della cooperazione, tempi e modalità del suo svolgimento, le rispettive responsabilità delle Parti, gli eventuali impegni economici e i risultati attesi.
5. Per ciascun Accordo attuativo ogni Parte designerà il proprio Referente.
Art. 4 - Comitato di supervisione
1. Il coordinamento e monitoraggio delle attività previste nel presente Accordo è svolto da un apposito Comitato di Supervisione composto da due membri designati da ASI e da due membri designati da UNITUS. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente nel rispetto del principio dell'alternanza e può darsi un proprio regolamento.
2. Il Comitato:
- supervisiona e controlla l'attuazione del presente Accordo nonché degli impegni sanciti dai successivi Accordi attuativi;
- formula proposte di collaborazione tra le parti o loro specifiche articolazioni organizzative, da definire in dedicati Accordi attuativi ovvero attraverso eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni di Accordi Attuativi già esistenti che si rendessero necessari in ragione di esigenze sopravvenute, anche valutando l’eventuale coinvolgimento di altre Pubbliche Amministrazioni;
- esamina le misure necessarie per la soluzione di eventuali problemi che possano insorgere durante la fase di attuazione del presente Accordo o degli Accordi attuativi da esso generati;
- favorisce lo scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale e internazionale;
- propone iniziative comuni per la pubblicizzazione e la valorizzazione dei risultati dei
programmi congiunti;
- presenta almeno una volta l'anno una relazione sintetica a firma congiunta sullo stato di avanzamento delle varie iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.
3. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta ritenuto necessario su richiesta di una delle Parti, anche in modalità telematica.
4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi o altri emolumenti che non derivino dal trattamento giuridico ed economico previsto nel contratto di lavoro dei soggetti nominati.
Art. 5 - Responsabilità
1. Resta inteso che con il presente Accordo non si intende creare un’organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, joint venture, consorzio, od altro.
2. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra Parte nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo.
3. Ciascuna Parte garantisce:
a) la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e per malattie professionali del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, presta servizio o è chiamato a frequentare i laboratori o i centri dell’altra Parte;
b) una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi.
4. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d. lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii..
Art. 6 - Oneri
1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri gravanti sulla medesima in conseguenza delle attività necessarie all’attuazione del presente Accordo.
Art. 7 – Riservatezza
1. Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge o previo espresso consenso dell’altra Parte.
2. Le Parti si impegnano a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che Esse abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza.
3. Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, i dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.
Art. 8 - Risultati
1. I risultati sviluppati congiuntamente dalle Parti nell’ambito dei singoli Accordi attuativi spettano, salvo diversa intesa formalizzata nei medesimi, ad entrambe le Parti, in relazione all’ammontare della quota di partecipazione ai progetti individuati nei singoli Accordi attuativi.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche - dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo,
che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
ART. 9 - Informazione al pubblico e pubbliche relazioni
1. La diffusione di informazioni al pubblico in merito al presente Accordo, fatto salvo quanto prescritto ai precedenti art. 7 e art. 8, può essere effettuata da ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze, previa informazione all'altra Parte e fatto salvo quanto diversamente previsto nei singoli Accordi attuativi.
2. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.
3. Le Parti si impegnano ad indicare che il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'altra Parte.
Art. 10 - Informativa trattamento dati
1. Le Parti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto da tale normativa. Le Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi all’esecuzione del presente Accordo. In relazione alle attività oggetto dell’Accordo stesso, le Parti garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all’espletamento di quanto ivi previsto, nel più assoluto rispetto della vigente normativa posta a tutela dei dati personali. Le Parti, a tal proposito, confermano di ben conoscere il Regolamento (UE) 2016/679, nonché il D. Lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ogni Provvedimento emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto dell’Accordo. Le Parti garantiscono, inoltre, la puntuale applicazione alla propria organizzazione - e a quella di eventuali terzi di cui si dovessero servire nell’esecuzione dell’Accordo, rispondendone direttamente - della citata normativa e, in particolare, riferimento all’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e della formazione conferita in materia di privacy ai propri dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività previste dall’Accordo.
Art. 11 - Durata, modifiche e recesso
1. Il presente Accordo avrà una durata di cinque anni dalla data dell’ultima firma apposta digitalmente e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti con un preavviso di almeno 3 mesi.
2. Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.
3. È facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo. La comunicazione di recesso deve avvenire tramite PEC almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salvi gli Accordi attuativi eventualmente in corso portando a compimento le relative attività.
Art. 12 - Controversie
1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione e attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo, la controversia sarà devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. n. 133 del Codice del processo amministrativo, ed in particolare al TAR del Lazio
– Roma.
Art. 13 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che regolano la materia.
2. Il presente Accordo è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice
dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della Parte interessata. L’imposta di bollo, il cui costo è posto a carico di entrambe le parti in egual misura, è assolta in formato virtuale dall’ASI che si fa carico dell’assolvimento, con autorizzazione n.85429 in data 26/09/2017, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II, Ufficio Territoriale Roma 7 di Acilia, Repertorio ASI n. 70.
3. Le parti concorderanno eventuali adeguamenti del presente Accordo a disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno sopravvenire nel corso del periodo di validità dell'Accordo stesso.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Roma,
per l’ASI per UNITUS
Il Presidente Il Magnifico Rettore
Firmato digitalmente da
XXXXXXXX
XXXXXXX
SerialNumber =
C = IT
09G478G
TINIT-BRTSFN74L
Presidente
AGENZIA SPAZIALE
XXXXXXXXX XXXXXXX ITALIANA/VATIT-0363812100 11.03.2021 15:18:26 UTC