PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 364 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Prime direttive all'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (A.P.Ra.N.) per il rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro per il triennio contrattuale 2019-2021 e per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale per il triennio contrattuale 2022-2024.
Il giorno 18 Marzo 2022 ad ore 10:27 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE | XXXXXXXX XXXXXXX | |
Presenti: | VICEPRESIDENTE ASSESSORE | XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX |
Assenti: | ASSESSORE | XXXXXXX XXXXXXXX |
Assiste: | IL DIRIGENTE | XXXX XXXXXX |
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Il Relatore comunica:
In data 15 dicembre 2021 la Provincia autonoma di Trento e le Confederazioni sindacali/Organizzazioni sindacali di categoria sono pervenute alla sottoscrizione di un Protocollo di intesa con il quale le parti coinvolte hanno assunto l’impegno di avviare, ad inizio 2022 e previa emanazione delle direttive da parte della Giunta provinciale, le trattative in sede A.P.Ra.N. per il rinnovo dei CCPL mediante utilizzo integrale delle risorse finanziarie rese disponibili con la manovra di bilancio 2022.
Nel medesimo Protocollo è contemplato altresì l’impegno da parte della Provincia di stanziare le risorse per il riconoscimento economico degli arretrati per il triennio contrattuale 2019-2021, in occasione della legge di assestamento di bilancio 2022 o con la manovra finanziaria 2023 qualora tale operazione si rivelasse non del tutto compatibile dal punto di vista finanziario o in relazione alle concorrenti finalizzazioni di spesa, tutto ciò con l’obiettivo di garantire un sostanziale rispetto delle decorrenze previste dal Protocollo d’intesa di data 13 gennaio 2020.
L’art. 12 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22 “Legge provinciale di stabilità 2022” ha reso disponibili le risorse contrattuali per il rinnovo dei CCPL per il triennio 2019-2021 nonché per il finanziamento dell’indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022-2024.
Le risorse finanziarie attualmente disponibili per i rinnovi contrattuali relativi al personale degli enti ai quali si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all’art. 54 della l.p. n. 7/1997 sul personale della Provincia autonoma di Trento, nonché al personale delle scuole dell’infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, ammontano ad € 63.344.000,00 lordo oneri per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e a regime, che si aggiungono alle risorse già destinate a copertura degli oneri dell’indennità di vacanza contrattuale 2019/2021.
All’importo sopra citato è da aggiungere l’importo delle risorse già destinate e da destinare - secondo le vigenti disposizioni - al riconoscimento delle posizioni retributive nei confronti del personale docente della scuola a carattere statale (art. 12, c.3).
Ai sensi del comma 5 del pluricitato art. 12, le modalità ed i criteri di riparto dell’onere complessivo destinato al finanziamento dei rinnovi contrattuali tra i singoli comparti e aree di contrattazione sono stabiliti dalla Giunta provinciale.
Il comma 4 dell’art. 12 della l.p. n. 22/2021 prevede altresì che al personale degli enti ai quali si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all’art. 54 della l. p. n. 7/1997 è corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022-2024 nella misura percentuale definita ai sensi della normativa statale. A tal fine il comma 10 del medesimo art. 12 rende disponibili a bilancio le risorse necessarie alla copertura della suddetta indennità.
Al fine di consentire l’avvio delle trattative per i rinnovi contrattuali, con questo atto si provvede, ai sensi dell’art. 59 della legge provinciale n. 7/1997, all’approvazione delle prime direttive per il rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro riguardanti il personale delle autonome aree di contrattazione provinciale e al riparto delle risorse finanziarie destinate al rinnovo contrattuale 2019/2021 dall’art. 12, comma 1, della l.p. n. 22/2021 tra i vari comparti/aree di contrattazione (Allegato A). Le direttive sono rivolte all’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale e alla delegazione di parte pubblica titolata alla negoziazione degli accordi riguardanti il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco.
L’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale è subordinata alla stipula di un accordo sindacale secondo le procedure previste dal citato art. 59 della legge provinciale n. 7/1997. A tal fine con l’Allegato B) a questo provvedimento sono formulate le direttive all’A.P.Ra.N. e alla
delegazione di parte pubblica per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco per l’attribuzione al personale di tutti gli enti destinatari della contrattazione provinciale dell’indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022/2024.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- viste le disposizioni di legge e contrattuali richiamate nella premessa;
- vista la legge provinciale n. 22 di data 27 dicembre 2021 (legge provinciale di stabilità 2022) ed in particolare l’art. 12;
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,
d e l i b e r a
1. di approvare le prime direttive all’Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (A.P.Ra.N.) e alla delegazione di parte pubblica titolata alla negoziazione degli accordi riguardanti il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, per il rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro per il triennio giuridico ed economico 2019-2021 per il personale delle autonome aree di contrattazione individuate nel Comparto Autonomie locali, nel Comparto Scuola, nel Comparto Sanità e nel Comparto Ricerca (Allegato A parte integrante e sostanziale di questo provvedimento);
2. di disporre, ai sensi del comma 5 art. 12 legge provinciale n. 22/2021, il riparto delle risorse finanziarie rese allo scopo disponibili dal comma 1 del medesimo articolo tra le distinte aree di contrattazione provinciale secondo il contenuto di cui all’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
3. di approvare secondo il contenuto riportato all’Allegato B) a questo provvedimento le direttive all’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale e alla delegazione di parte pubblica titolata alla negoziazione degli accordi riguardanti il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco per la stipula di accordi riguardanti il riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022-2024;
4. di rilasciare fin d’ora l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva degli accordi di cui al punto
3. in ragione del contenuto obbligatorio degli stessi in relazione a decorrenze e quantificazione della misura dell’indennità di vacanza contrattuale;
5. di rinviare ad un successivo provvedimento il riparto fra gli enti ai quali si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all’art. 54 della l.p. n. 7/1997 sia delle risorse per il finanziamento del rinnovo contrattuale 2019/2021 (art. 12, comma 1, della l.p. n. 22/2021) che delle risorse a copertura dell’indennità di vacanza contrattuale 2022/2024 (art. 12, commi 4 e 10, della l.p. n. 22/2021);
6. di disporre la trasmissione di questo provvedimento all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale;
7. di disporre la trasmissione di questo provvedimento, per la parte relativa al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, alla delegazione di parte pubblica titolata alla negoziazione degli accordi riguardanti detto personale disciplinati all’art. 67 bis della legge provinciale n. 7/1997.
Pag 3 di 4 SF - RC - GR RIFERIMENTO : 2022-D319-00056
Adunanza chiusa ad ore 12:25 Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Allegato A
002 Allegato B
IL PRESIDENTE
Xxxxxxxx Xxxxxxx IL DIRIGENTE
Xxxx Xxxxxx
Pag 4 di 4 RIFERIMENTO : 2022-D319-00056
Allegato A)
1. DIRETTIVE COMUNI A TUTTE LE AREE DI CONTRATTAZIONE PROVINCIALE
Nel prospetto che segue sono indicate le risorse finanziarie per i rinnovi contrattuali di tutti i comparti/aree di contrattazione per il triennio economico 2019/2021, esclusa la quota relativa al personale delle scuole dell’infanzia equiparate e dei centri di formazione professionali che applicano una contrattazione esterna alla Provincia, ma collegata agli esiti di quella provinciale, e per la quale sarà quindi disposto un apposito finanziamento a favore dei rispettivi enti datori di lavoro.
DESCRIZIONE VOCI | TOTALE COMPLESSIVO ANNO 2022 E A REGIME (comprensivo degli oneri riflessi a carico ente) | |
risorse contrattuali rese disponibili dall’art. 12 | ||
l.p. n. 22/2021, al netto della quota relativa al | ||
personale delle scuole dell’infanzia equiparate e dei centri di formazione | € 59.944.000,00 | |
professionale, che sono oggetto di riparto tra | ||
le distinte aree negoziali in base alla | ||
consistenza del monte salari. | ||
risorse già destinate a copertura degli oneri dell’indennità di vacanza contrattuale | € 69.399.000,00 | |
2019/2021 in godimento da parte del | ||
personale (al netto della quota relativa al personale delle scuole dell’infanzia | € 9.455.000,00 | |
equiparate e dei centri di formazione | ||
professionale). L’indennità di vacanza | ||
contrattuale sarà riassorbita negli stipendi | ||
tabellari rideterminati all’1 gennaio 2022. |
Le risorse rese disponibili dall’art. 12 l.p. n. 22/2021, pari ad € 59.944.000,00 esclusa la quota relativa al personale delle scuole dell’infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, sono attribuite nei paragrafi che seguono alle distinte aree contrattuali in base alla consistenza del monte salari di ciascuna area.
Le risorse complessivamente disponibili per il triennio contrattuale 2019/2021 (risorse art.
12 l.p. n. 22/2021, comprensive delle risorse già destinate a copertura dell’indennità vacanza contrattuale 2019/2021) sono prioritariamente destinate all’incremento degli stipendi tabellari a regime nella misura comunque non inferiore a quella prevista dal protocollo del gennaio 2020 (+ 4,10%) con decorrenza 1 gennaio 2022, con contestuale riassorbimento dell’indennità di vacanza contrattuale (0,7%) già in godimento da parte del personale a seguito degli accordi negoziali sottoscritti nel novembre del 2020.
Le risorse che residuano dopo l’adeguamento della retribuzione tabellare saranno utilizzate per finanziare le incentivazioni al personale per il raggiungimento degli obiettivi di produttività e di efficienza dell’Amministrazione e/o l’adeguamento dei trattamenti accessori secondo le indicazioni riportate nei paragrafi che seguono.
1
Revisione dell’Ordinamento professionale
L’attuale Ordinamento professionale del personale richiede un intervento al fine di rispondere ai fabbisogni di nuove professionalità e competenze richieste dai cambiamenti organizzativi e dall’innovazione digitale. L’A.P.Ra.N. è quindi autorizzata, in occasione del rinnovo dei CCPL delle distinte aree negoziali del personale non dirigenziale dei comparti di contrattazione provinciale, ad operare la revisione degli attuali ordinamenti professionali, fermo restando che gli effetti economici della revisione dovranno essere rinviati ad un successivo accordo da stipulare una volta autorizzate sul bilancio le relative risorse.
2. COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
L’A.P.Ra.N. è autorizzata a porre in essere gli interventi di manutenzione sugli istituti del rapporto di lavoro che si rendono necessari dopo la fase applicativa che ha fatto seguito alla riscrittura – per il personale delle categorie - della parte giuridica del CCPL per il triennio contrattuale 2016/2018, al fine di semplificare e rendere più snella la gestione di alcuni istituti rispetto alla disciplina vigente, quali ad esempio le gravi patologie, il mutamento della figura professionale, le modalità di inquadramento del personale proveniente da altri enti, la revisione del processo di valutazione del personale cantoniere, la disciplina degli effetti economici della sospensione dal lavoro nei procedimenti disciplinari. Da definire inoltre la non utilità ai fini del TFR di alcune voci contrattuali a pagamento differito che comportano oneri di riliquidazione per il personale cessato, con conseguente adeguamento quantitativo a invarianza di spesa.
2.1. Area del personale delle categorie
Le risorse attualmente disponibili per la parte economica del rinnovo del CCPL 2019/2021 del personale dell’area delle categorie del Comparto Autonomie locali sono riassunte nel prospetto che segue:
ENTE | COMPLESSIVO anno 2022 e a regime (comprensivo degli oneri riflessi a carico ente) | |
Provincia autonoma di Trento - quota parte risorse art. 12 l.p. n. 22/2021 - costo i.v.c. 2019/2021 | € 7.387.000,00 | |
€ 8.587.000,00 | ||
€ 1.200.000,00 | ||
Enti diversi dalla Provincia autonoma di Trento cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all’art. 54 l.p. n. 7/97 - quota parte risorse art. 12 l.p. n. 22/2021 - costo i.v.c. 2019/2021 | € 14.589.000,00 | € 17.189.000,00 |
€ 2.600.000,00 |
2
Personale dipendente delle A.P.S.P.
L’A.P.Ra.N. è autorizzata a proseguire nelle trattative già avviate per addivenire alla stipulazione di un accordo stralcio di natura economica per il personale delle A.P.S.P. appartenente alle qualifiche di infermiere e di operatore socio sanitario (OSS) al fine dell’adeguamento dei trattamenti accessori in godimento, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive rese disponibili dalla Provincia.
2.1.2 Personale delle qualifiche forestali della Provincia
L’adeguamento degli stipendi tabellari per il personale delle qualifiche forestali della Provincia avverrà in collegamento con il personale delle categorie, mediante utilizzo della quota parte di risorse nell’ambito delle disponibilità finanziarie di cui alla tabella riportata al punto 2.1.
Compatibilmente con la quota parte di risorse che residueranno dall’adeguamento dei trattamenti tabellari, l’A.P.Ra.N. è autorizzata a negoziare l’aggiornamento degli importi dell’indennità forestale e dell’assegno funzionale tenuto conto delle misure previste a livello nazionale per il corrispondente personale.
2.1.3. Personale appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia
L’art. 67 bis della legge provinciale n. 7/1997, come da ultimo sostituito dall’art. 28 della legge provinciale n. 25/2012, stabilisce che il rapporto d'impiego del personale appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento - ad esclusione di quello riguardante il personale in possesso della qualifica di dirigente - è disciplinato in regime di diritto pubblico. Il rapporto di impiego del predetto personale è regolato da appositi accordi negoziali stipulati dal Presidente della Provincia e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentative nel Comparto Autonomie locali e successivamente recepiti con deliberazione della Giunta provinciale.
Le direttive di cui al presente paragrafo 2.1.3. sono rivolte alla delegazione di parte pubblica titolata alla negoziazione degli accordi riguardanti il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco.
La delegazione di parte pubblica è autorizzata all’adeguamento dei tabellari del Corpo permanente dei vigili del fuoco nella misura che sarà prevista nei contratti nazionali di riferimento per il medesimo periodo contrattuale nell’ambito delle disponibilità finanziarie di cui alla tabella riportata al punto 2.1.
Compatibilmente con la quota parte di risorse che residueranno dall’adeguamento dei trattamenti tabellari, la delegazione pubblica è autorizzata a negoziare l’aggiornamento delle misure dell’indennità di rischio tenuto conto della misura che sarà prevista a livello nazionale per il corrispondente personale.
2.2. Area della dirigenza e segretari comunali
L’A.P.Ra.N. è autorizzata ad effettuare gli interventi necessari di manutenzione degli istituti contrattuali regolati nel vigente CCPL, tra cui l’allineamento del codice disciplinare alla disciplina prevista per il restante personale del Comparto Autonomie locali in particolare per quanto riguarda le tempistiche del procedimento, oltre ad una disciplina organica delle norme sulla retribuzione di risultato, raccordandosi con la rappresentanza del Consorzio dei Comuni per le norme contrattuali di comune interesse.
3
Le risorse attualmente disponibili per la parte economica del rinnovo del CCPL 2019/2021 del personale dell’area della dirigenza e segretari comunali sono riassunte nel prospetto che segue:
ENTE | COMPLESSIVO anno 2022 e a regime (comprensivo degli oneri riflessi a carico ente) | |
Provincia autonoma di Trento - quota parte risorse art. 12 l.p. n. 22/2021; - costo i.v.c. 2019/2021 | € 532.000,00 | |
€ 602.000,00 | ||
€ 70.000,00 | ||
Azienda provinciale per i servizi sanitari - quota parte risorse art. 12 l.p. n. 22/2021; - costo i.v.c. 2019/2021 | € 186.000,00 | |
€ 206.000,00 | ||
€ 20.000,00 | ||
altri enti diversi dalla PaT cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all’art. 54 l.p. n. 7/97 - quota parte risorse art. 12 l.p. n. 22/2021; - costo i.v.c. 2019/2021 | € 864.000,00 | € 984.000,00 |
€ 120.000,00 |
2.3. Area del personale con qualifica di direttore
L’art. 54 “Contrattazione collettiva provinciale” della legge provinciale n. 7/1997 dispone, al comma 5, che “la contrattazione del personale con qualifica di direttore si svolge nell’ambito dell’area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e ne definisce anche le forme di progressione economica”.
Le risorse attualmente disponibili per la parte economica del rinnovo del CCPL 2019/2021 del personale con qualifica di direttore sono riassunte nel prospetto che segue:
ENTE | COMPLESSIVO anno 2022 e a regime (comprensivo degli oneri riflessi a carico ente) | |
Provincia autonoma di Trento - quota parte risorse art. 12 l.p. n. 22/2021; - costo i.v.c. 2019/2021 | € 656.000,00 | |
€ 756.000,00 | ||
€ 100.000,00 |
4
Per gli enti diversi dalla Provincia gli oneri relativi al rinnovo contrattuale del personale con qualifica di direttore trovano copertura nell’ambito delle risorse indicate nel paragrafo 2.2. “Area della dirigenza e segretari comunali”.
L’A.P.Ra.N. è autorizzata ad effettuare gli interventi necessari di manutenzione degli istituti contrattuali regolati nel vigente CCPL, tra cui una disciplina organica delle norme sulla retribuzione di risultato, l’aggiornamento della misura dell’indennità in sede contenziosa in collegamento a quella prevista per il personale dell’area delle categorie nell’art. 23 del vigente Accordo di settore.
3. COMPARTO SCUOLA
Direttive comuni alle distinte aree di negoziazione
L’A.P.Ra.N. è autorizzata ad effettuare gli interventi necessari di manutenzione degli istituti giuridici dei vigenti CCPL delle aree negoziali del Comparto Scuola anche nell’ottica di una omogeneizzazione degli istituti contrattuali trasversali ai diversi contratti collettivi provinciali.
In tale sede dovrà essere negoziato altresì l’aggiornamento delle attuali disposizioni in materia di regolamentazione dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero.
Con la finalità di garantire un maggior efficientamento delle attività sindacali, ed in particolare di quelle a livello di istituzione scolastica/formativa con rilevante impatto sulla funzionalità dell’organizzazione scolastica, è necessario inoltre che la negoziazione definisca il tempo massimo entro cui le trattative debbano concludersi e decorso il quale l'istituzione scolastica/formativa interessata possa in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo.
3.1. Area del personale A.T.A. e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, del personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia provinciali e del personale insegnante delle istituzioni formative provinciali.
Le risorse attualmente disponibili per la parte economica del rinnovo del CCPL 2019/2021 del personale A.T.A. e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, del personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia provinciali e del personale insegnante delle istituzioni formative provinciali sono riassunte nel prospetto che segue:
ENTE | COMPLESSIVO anno 2022 e a regime (lordo oneri) | |
Provincia autonoma di Trento - quota parte risorse art. 12 l.p. n. 22/2021; - costo i.v.c. 2019/2021 | € 4.952.000,00 | € 5.702.000,00 |
€ 750.000,00 |
5
Per il personale coordinatore pedagogico si richiamano le indicazioni già formulate con precedente deliberazione n. 906 di data 28 maggio 2021 al fine della revisione della declaratoria della relativa figura professionale.
Gli interventi di manutenzione del vigente CCPL che determinano aggravi di spesa dovranno trovare copertura nell’ambito delle risorse che residuano dopo l’adeguamento degli stipendi tabellari.
E’ altresì compito della contrattazione collettiva procedere alla rivisitazione degli attuali ordinamenti professionali del personale, con particolare riguardo al settore dell’infanzia.
3.2. Area del personale docente della scuola a carattere statale
L’art. 12, comma 3, della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22 “Legge provinciale di stabilità 2022” ha reso disponibili le risorse per il riconoscimento delle posizioni retributive nei confronti del personale docente della scuola a carattere statale.
Adeguamento degli stipendi tabellari
Le risorse attualmente disponibili per la parte economica del rinnovo del CCPL 2019/2021 del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali sono riassunte nella tabella che segue:
ENTE | COMPLESSIVO anno 2022 e a regime (lordo oneri) | |
Provincia autonoma di Trento - quota parte risorse art. 12 l.p. n. 22/2021; - costo i.v.c. 2019/2021 | € 13.003.000,00 | € 15.023.000,00 |
€ 2.020.000,00 |
3.3. Area della dirigenza scolastica
L’A.P.Ra.N. è autorizzata ad effettuare gli interventi necessari di manutenzione degli istituti giuridici del vigente CCPL, tra cui la revisione delle cosiddette “clausole di salvaguardia”.
Per gli aspetti di natura economica andrà chiarita la modalità di costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato in coerenza con le norme vigenti di determinazione dell’ammontare delle retribuzioni di posizione e di risultato.
Nell’ambito della negoziazione dell’area della dirigenza scolastica andrà definito il trattamento economico per la figura dell’Ispettore scolastico introdotta dall’art. 13 della legge provinciale n. 6/2020. Il comma 4 del medesimo art. 13 demanda al contratto collettivo del comparto scuola la definizione del trattamento economico con riferimento a quello previsto per la dirigenza della Provincia disciplinata dall’art. 17 della legge n. 7/1997, tenuto conto dell’incarico conferito.
Le risorse attualmente disponibili per la parte economica del rinnovo del CCPL 2019/2021 del personale dell’area della dirigenza scolastica sono riassunte nel prospetto che segue:
6
ENTE | COMPLESSIVO anno 2022 e a regime (lordo oneri) | |
Provincia autonoma di Trento - quota parte risorse art. 12 l.p. n. 22/2021; - costo i.v.c. 2019/2021 | € 336.000,00 | € 376.000,00 |
€ 40.000,00 |
4. COMPARTO SANITA’
Direttive comuni alle aree negoziali del Comparto
1. Interventi sulla parte giuridica del CCPL
L’A.P.Ra.N. è autorizzata ad effettuare gli interventi necessari di manutenzione degli istituti giuridici dei vigenti CCPL delle aree negoziali del Comparto Sanità (area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie - area del personale delle categorie), anche nell’ottica di una omogeneizzazione di alcuni istituti, definiti nei diversi contratti collettivi, quali ad esempio le ferie, la tutela della maternità e paternità, la materia disciplinare.
In tema di orario di lavoro e di riposo giornaliero saranno valutati i seguenti interventi nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 66/2003:
- elevazione a sei/dodici mesi del periodo entro cui calcolare la media dell’orario di lavoro;
- possibilità di deroga, per tutto il personale dell’Azienda, alla consecutività del periodo di riposo minimo delle 11 ore, per eccezionali esigenze aziendali individuabili in sede di contrattazione decentrata.
2. Interventi sulla parte economica del CCPL
Al fine di dare applicazione alle previsioni dell’art. 19, comma 4, della legge provinciale n. 21 del 27 dicembre 2021, l’A.P.Ra.N. negozierà l’istituzione di una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, una tantum, al personale sanitario e socio-sanitario operante presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari impegnato direttamente nell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – anche per periodi non continuativi - nell’arco temporale 1 gennaio 2021 – 31 marzo 2022, da riconoscere in ragione dell’attività aggiuntiva svolta per il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica.
Saranno individuate modalità di riconoscimento analoghe a quanto definito al punto 1. della premessa della deliberazione della Giunta provinciale n. 1551 del 9 ottobre 2020 “Ulteriori direttive sulle modalità di riconoscimento al personale coinvolto nell'emergenza COVID-19 del trattamento economico temporaneo previsto dall'art. 36 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020” (Bonus Covid-19-II fase).
Per la copertura di detta indennità una tantum sono disponibili complessivamente, per il personale sanitario e socio sanitario non dirigente e dirigente, fino a 10 milioni di euro annui lordi (oneri riflessi inclusi) sui fondi di riserva del bilancio dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari a valere sull’anno 2022.
7
4.1. Area del personale non dirigenziale
L’A.P.Ra.N. è incaricata:
a) di uniformare alcuni istituti giuridici riferiti prioritariamente alle modalità di progressione di carriera, alla mobilità, al part time e al lavoro agile a quanto previsto nel CCPL del Comparto Autonomie locali;
b) in materia di revisione del sistema di classificazione del personale, di verificare la possibile introduzione di un nuovo sistema di classificazione del personale, tenuto conto anche della disciplina nazionale in materia, fermo restando che gli effetti economici della revisione dovranno essere rinviati a un successivo accordo, da stipulare una volta autorizzate sul bilancio le relative risorse;
c) di prevedere :
- l’istituzione della nuova figura professionale di “operatore della centrale 116117” con contenuti analoghi a quelli previsti con deliberazioni della Giunta provinciale n. 409 del 2017 e n. 1.456 del 2020;
- l’inquadramento nella suddetta figura professionale di tutto il personale assegnato alla centrale, sia dipendente APSS che dipendente PaT;
- il trasferimento nei ruoli dell’APSS del personale della PaT assegnato alla centrale;
- l’estensione a tutto il personale della centrale dei trattamenti accessori previsti per la centrale 112 in quanto compatibili.
Le risorse attualmente disponibili per la parte economica del rinnovo del CCPL 2019/2021 del personale dell’area non dirigenziale del Comparto Sanità sono riassunte nel prospetto che segue:
ENTE | COMPLESSIVO anno 2022 e a regime (comprensivo degli oneri riflessi a carico ente) | |
Azienda provinciale per i servizi sanitari - quota parte risorse art. 12 l.p. n. 22/2021; - costo i.v.c. 2019/2021 | € 10.778.000,00 | € 12.578.000,00 |
€ 1.800.000,00 |
Le risorse che residuano dopo l’adeguamento della retribuzione tabellare saranno destinate ad incentivare obiettivi di produttività e di efficienza e/o l’adeguamento di trattamenti accessori, con effetto dall’1 gennaio 2022.
Di seguito sono riportate alcune indicazioni di intervento che saranno valutate da parte del tavolo negoziale anche in relazione all’ammontare delle risorse a disposizione. Nella definizione delle misure incentivanti potrà costituire utile riferimento quanto previsto in merito, a livello nazionale, da disposizioni legislative o contrattuali.
A) Valorizzazione delle professioni sanitarie, in applicazione delle disposizioni dell’art. 14, comma 2, dell’Accordo stralcio per la chiusura della parte economica CCPL 2016-2018 di data 3/08/2020 in materia di incarichi di funzione specialistica, per il cui finanziamento erano state messe a disposizione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari risorse dedicate per euro 200.000,00 lordo oneri.
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B) Indennità di Pronto soccorso, per il personale dipendente operante nei servizi di Pronto soccorso da riconoscere in ragione dell’effettiva presenza in servizio.
C) Indennità di specificità infermieristica per gli infermieri dipendenti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, quale parte del trattamento economico fondamentale.
D) Indennità di tutela del malato e per la promozione salute per i dipendenti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari dell’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, quale parte del trattamento economico fondamentale.
E) Con riferimento al personale tecnico e amministrativo, valorizzazione dell’indennità di area direttiva per equipararla tendenzialmente a quanto riconosciuto dal CCPL del Comparto Autonomie locali e dell’indennità per mansioni rilevanti.
In tale sede negoziale dovranno inoltre trovare applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 26 della l.p. n. 22/2021, per il riconoscimento di una specifica indennità per malattie infettive nei confronti del personale operatore tecnico autista dell’Unità operativa di Trentino emergenza dell’Azienda sanitaria direttamente coinvolto nella gestione dell’epidemia da Covid-19 nel periodo indicato con deliberazione della Giunta provinciale n. 560/2021. Al finanziamento della suddetta indennità con l’articolo 26 della l.p. n. 22/2021 sono destinate risorse extracontrattuali per 70.000,00 euro lordi - oneri riflessi inclusi – per l’esercizio finanziario 2022.
4.2. Area della Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria
Le risorse attualmente disponibili per la parte economica del rinnovo del CCPL 2019/2021 del personale dell’area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Comparto Sanità sono riassunte nel prospetto che segue:
ENTE | COMPLESSIVO anno 2022 e a regime (comprensivo degli oneri riflessi a carico ente) | |
Azienda provinciale per i servizi sanitari - quota parte risorse art. 12 l.p. n. 22/2021; - costo i.v.c. 2019/2021 | € 6.490.000,00 | € 7.190.000,00 |
€ 700.000,00 |
Le risorse che residuano dopo l’adeguamento della retribuzione tabellare potranno essere utilizzate per finanziare le misure di seguito riportate:
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A) Indennità di Pronto soccorso
Le parti negoziali dovranno definire le modalità di riconoscimento dell’indennità di natura accessoria al personale della dirigenza medica dipendente, operante nei servizi di Pronto soccorso, da riconoscere in ragione dell'effettiva presenza in servizio con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
B) Prestazioni mediche sulle sedi dell’Ospedale policentrico
Al fine di rendere possibile l’organizzazione dell’assistenza ospedaliera tramite un’unica rete provinciale - concetto cardine della nuova riorganizzazione dell’Azienda sanitaria - si demanda alle parti negoziali la definizione di modalità affinché il personale medico presti turni di servizio in strutture afferenti alla rete, sulla base di una programmazione dipartimentale, riconoscendo un compenso aggiuntivo e ricomprendendo il tempo viaggio come orario di servizio, oltre al rimborso delle spese viaggio/indennità chilometrica.
C) Adeguamento del fondo prestazioni orarie aggiuntive
Tenuto conto dell’oggettiva difficoltà nel reclutamento di personale specializzato con gli ordinari canali, le parti negoziali dovranno prevedere un incremento delle tariffe POA e conseguente congrua integrazione del fondo utilizzato per gestire le esigenze aziendali legate sia all’attività riferita al Covid-19 sia al recupero delle liste di attesa.
5. COMPARTO RICERCA
Le risorse attualmente disponibili per la parte economica del rinnovo del CCPL 2019/2021 per il personale del Comparto Ricerca sono riassunte nella tabella che segue:
ENTE | COMPLESSIVO anno 2022 e a regime (comprensivo degli oneri riflessi a carico ente) | |
Provincia autonoma di Trento - quota parte risorse art. 12 l.p. n. 22/2021; - costo i.v.c. 2019/2021 | € 171.000,00 | € 206.000,00 |
€ 35.000,00 |
L’art. 12 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22 “Legge provinciale di stabilità 2022” ha reso disponibili le risorse per il finanziamento delle progressioni orizzontali del personale del Comparto Ricerca in applicazione dell’art. 74 del CCPL 15.11.2005.
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Allegato B)
DIRETTIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE RELATIVA AL TRIENNIO 2022/2024.
L’indennità di vacanza contrattuale oggetto di queste direttive costituisce un’anticipazione dei benefici economici complessivi che saranno attribuiti ai sensi dei contratti collettivi provinciali di lavoro per il triennio contrattuale 2022/2024.
In relazione a detto periodo contrattuale l’indennità di vacanza contrattuale decorre dall’1 aprile 2022 e sarà calcolata sulla retribuzione fondamentale vigente al 31 dicembre 2021.
Gli accordi negoziali dovranno prevedere, nello specifico, l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale alle decorrenze e nelle misure sotto specificate:
- il 30% dell’indice IPCA con decorrenza 1° aprile 2022 (ovvero 0,30% previsto a livello nazionale);
- il 50% dell’indice IPCA dal 1° luglio 2022 (ovvero 0,50% previsto a livello nazionale).
La nuova indennità di vacanza contrattuale è da considerarsi aggiuntiva alla/alle indennità di vacanza contrattuale attualmente in godimento, fino al riassorbimento della/e stessa/e nello stipendio tabellare che sarà rideterminato in relazione al triennio contrattuale 2022-2024.
L’indennità di vacanza contrattuale avrà effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull’indennità premio di fine servizio, sull’equo indennizzo, sull’assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
L’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022/2024 non determinerà la revisione, nei confronti di chi ne ha il godimento, di eventuali assegni personali riassorbibili con i miglioramenti economici. Tale operazione dovrà essere effettuata in occasione dell’attribuzione degli incrementi stipendiali relativi al triennio contrattuale 2022-2024.
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