PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE
[All. 1a] Protocollo di intesa per attività di valutazione immobiliare
PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE
TRA
Agenzia delle Entrate (di seguito “Agenzia”), nella persona di_ in qualità di _ , giusta delega del Vicedirettore - Territorio dell’Agenzia, prot. n.2012/62838 del 11 dicembre 2012
E
Comune di Siliqua (di seguito “Comune”), nella persona di _ in qualità di _ _[indicare l’atto di conferimento dei poteri].
PREMESSO
A. che l’art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall’art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che “l’Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali […] mediante accordi secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall’agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all’articolo 59”;
B. che, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l’azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
D. che il Comune, nell’ambito delle proprie attività, ha la necessità di procedere alla valutazione di parte del proprio patrimonio immobiliare, nonché di disporre dei servizi estimativi connessi alla compravendita, locazione o concessione di beni immobiliari e dei servizi di consulenza tecnico - specialistica;
E. che l’Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale (Direzioni Regionali e Uffici Provinciali - Territorio);
F. che l’Agenzia si rende disponibile all’espletamento delle suddette attività;
G. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2012-2014, sottoscritta il 30 luglio 2012 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Territorio - oggi Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all’esecuzione degli
accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;
H. che il protocollo prevede il rimborso dei costi sostenuti per l’espletamento delle attività che saranno richieste.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
tra l’Agenzia e il Comune si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli
ART. 1
VALORE DELLE PREMESSE
1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
ART. 2 OGGETTO
2.1 Oggetto del presente accordo è l’espletamento dei servizi, da svolgersi limitatamente all’ambito territoriale di competenza della struttura dell’Agenzia che lo sottoscrive, consistenti in:
a) Perizie di stima particolareggiata (full valuation) per compravendita o per altre finalità.
b) Perizie di stima particolareggiata (full valuation) per locazioni o concessioni.
c) Pareri di congruità tecnico-economica su relazioni di stima redatte da terzi.
d) Perizie di stima sommaria per scopi diversi, ad esclusione della compravendita.
e) Perizie di stima indicativa e di larga massima (desk valuation).
f) Aggiornamenti di stima.
g) Attività di preventiva verifica della corretta intestazione catastale dei beni patrimoniali da stimare.
ART. 3
ENTITA’ ECONOMICA DELLE OPERAZIONI
3.1 Per l’espletamento delle attività di cui all’art. 2, Il Comune riconosce all’Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l’importo di euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) per il numero dei giorni–uomo strettamente necessari all’espletamento delle prestazioni richieste, che devono essere definiti all’atto della specifica richiesta di prestazione nell’ambito di successivi accordi.
3.2 I servizi saranno richiesti direttamente all’Ufficio provinciale dell’Agenzia competente per territorio, il quale proporrà a il Comune la sottoscrizione per accettazione di un apposito accordo, conforme allo schema-tipo allegato al presente protocollo. Con tali accordi saranno disciplinati gli aspetti relativi allo specifico rapporto di collaborazione e, in particolare, quelli riguardanti l’oggetto della prestazione richiesta all’Agenzia, le modalità e i termini di esecuzione della stessa, il numero dei giorni uomo ritenuto strettamente necessario per l’espletamento delle attività connesse, le modalità di pagamento, la data di consegna dei prodotti erogati.
ART. 4
DURATA DELL’ACCORDO
4.1 Il presente atto ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
ART. 5 RINVIO
5.1 Ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l’art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.
ART. 6
CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
6.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
7.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del presente Protocollo.
7.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.
7.3 Il Comune, aderendo al Protocollo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all’invio da parte dell’Agenzia dei dati connessi all’esecuzione del Protocollo.
7.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione del Protocollo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
7.5 Le Parti danno atto di quanto segue:
• ciascuna Parte riconosce ed accetta che l’altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente accordo;
• ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
• ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n.
196/2003.
ART. 8 CONTROVERSIE
8.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.
ART. 9 COMUNICAZIONI
Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Protocollo deve essere inviata ai seguenti recapiti:
a) per il Comune:
b) per l’Agenzia delle Entrate:
lì
Comune di Siliqua Agenzia delle Entrate ( ) ( )
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:
- art. 3, entità economica delle operazioni;
- art. 6, clausola di riservatezza;
- art. 8, controversie
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