SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI DI VIA GARIBALDI N. 114 – PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2024
COMUNE di CANEGRATE
Città Metropolitana di Milano
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE E POLITICHE SOCIALI
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI DI VIA GARIBALDI N. 114 – PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2024
L’anno , il giorno del mese di nella residenza municipale sita in xxx Xxxxxxx 0,
XXX
XXXXXX XXXXXXXXX (XX), d’ora in avanti denominato “Comune", nella persona del Xxxx. XXXX XXXXX XXXXXXX, nato a Legnano il 04.09.1963, C.F. CLMGPR63P04E514N, in
qualità di Responsabile dell’Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali (Decreto sindacale n. 18 del 29/12/2020),
e
l’ENTE DEL TERZO SETTORE , d’ora in avanti denominato “ETS”,
con sede in xxx ………….., 00000 Canegrate, nella persona del suo Presidente pro-tempore
………………….., nato a …………... (...) il ………………... e residente a via
…………., ……... C.F ;
PREMESSO CHE:
Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell’associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia" e ne
favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);
il Codice del Terzo Settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del D.Lgs. 117/2017);
l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte;
l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
il Comune e l’ETS, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, hanno svolto un percorso di co-progettazione, a seguito della Manifestazione di Interesse approvata dalla Giunta Comunale con Delibera n. 176 del 01/12/2021, e sulla base degli esiti di tale procedura il Comune intende avvalersi dell’apporto dell’ETS ……………………..., apporto
avente natura integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal Comune;
l’ETS ………………. è regolarmente costituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, è iscritto al Registro , opera nei settori in cui rientrano le attività previste dalla presente
Convenzione ed è in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi tecnici e umani necessari allo svolgimento delle attività convenzionate.
Tanto richiamato e premesso, il Comune e l’ETS convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Oggetto della convenzione
In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’art. 56 del Codice del Terzo Settore, il Comune si avvale dell’attività dell’ETS denominato …………………………….. per la gestione del Centro Anziani comunale, struttura situata in via Garibaldi n. 114 e collocata all’interno di un’ampia area polifunzionale attualmente concessa in uso all’Associazione “Contrada Baggina”, come meglio indicato nella planimetria allegata.
In particolare la gestione del Centro Anziani deve perseguire le seguenti finalità:
promuovere l’invecchiamento attivo e una nuova cultura della terza età, stimolando una diversa concezione della vecchiaia intesa come una condizione di “tempo liberato” in grado di offrire professionalità, competenze ed opportunità di crescita;
proporre agli anziani un proficuo impiego del tempo libero attraverso iniziative di natura culturale, ricreativa, sociale ed assistenziale, anche attraverso l’offerta di momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva, con particolare attenzione a persone in situazioni svantaggiate;
favorire il buon andamento della vita associativa, considerando l’importanza di un ambiente che offra occasioni d’incontro per reciproci scambi d’idee e conoscenze;
favorire contatti intergenerazionali tra coloro che hanno in comune specifici interessi sociali, culturali, ricreativi, mediante la costituzione di gruppi per le attività di maggiore rilievo, in collegamento con le altre realtà del territorio con particolare riferimento alle nuove generazioni e alle scuole di ogni ordine e grado.
Art. 2 – Responsabili
I responsabili della gestione delle attività/servizi previsti dalla presente convenzione, nominati rispettivamente dal Comune e dall’ETS, sono il Xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx e il Sig. …….. ……....
Essi vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità corrette e nel rispetto delle normative vigenti.
I responsabili verificano i risultati delle attività attraverso incontri periodici con gli uffici competenti.
Art. 3 - Impegni dell’Associazione
L’ETS dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria del Centro Anziani, garantendo le attività di seguito specificate a titolo esemplificativo:
- la manutenzione di ogni rubinetteria e scarico – ivi compresi i servizi - nonché della rete fognaria interna fino all’allacciamento con la rete pubblica;
- la sostituzione delle lampade di illuminazione, sia interna alla struttura che sull’area a verde;
- la manutenzione ordinaria dei serramenti, ivi compresa la lubrificazione di cerniere e serrature;
- la corretta tenuta degli arredi;
- le pulizie dei locali e degli spazi esterni.
E’ fatto divieto all’ETS di svolgere qualsiasi attività che si configuri come attività commerciale. Qualora l’ETS intenda organizzare un servizio di ristori e/o qualsiasi attività di somministrazione, lo stesso dovrà procurarsi i necessari titoli legittimanti sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.
Gli spazi del Centro non possono essere concessi a terzi dall’ETS né a titolo oneroso né a titolo gratuito. Gli eventuali accessi e la fruibilità degli spazi da parte di altre Associazioni dovranno essere concordati con l’Amministrazione Comunale.
Si dà atto che in occasione delle manifestazioni organizzate dalla Contrada Xxxxxxx la cittadinanza potrà utilizzare i servizi igienici del Centro.
Art. 4 – Impegni del Comune
Il Comune di Canegrate provvederà a proprie spese alla manutenzione straordinaria della struttura ed al pagamento delle utenze e delle tasse/tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti.
Il Comune potrà inoltre sostenere la gestione del Centro attraverso:
- esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali;
- forme di riconoscimento per le attività realizzate e loro pubblicazione per garantirne la visibilità;
- facilitazioni di carattere procedurale in relazione alle iniziative concordate.
Il Comune si riserva la possibilità di fruire degli spazi e delle attrezzature del Centro compatibilmente con le esigenze legate alle sue specifiche attività.
Inoltre il Comune si riserva la facoltà di destinare alcuni spazi a sede di associazioni ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento per la disciplina dell’uso di beni immobili comunali.
Il Comune si impegna a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall’ETS ogni evento che possa incidere sull’attuazione delle attività/servizi e sulla validità della presente convenzione.
Art. 5 – Risorse umane, formazione, obblighi dei volontari impiegati
La gestione del Centro sarà realizzata mediante l’utilizzo di personale volontario dell’Ente. L’eventuale utilizzo di personale non volontario deve comunque rientrare nel rispetto assoluto dei termini previsti dalla vigente normativa.
L’Ente si impegna a dotare i propri operatori di strumenti di riconoscimento; si impegna altresì ad assicurare l’aggiornamento dei propri operatori, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di sicurezza.
I volontari dell’Ente sono tenuti nello specifico:
• al rispetto della persona nella sua globalità (fabbisogni, tempi, abitudini);
• ad avere un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione nei riguardi dei frequentatori del Centro e degli altri volontari.
E’ facoltà del Comune chiedere l’allontanamento dal Centro dei volontari che durante lo svolgimento delle attività abbiano evidenziato negligenza o incapacità ad eseguire i compiti assegnati ovvero abbiano dato comprovati motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono al contesto e alla particolare tipologia dell’utenza.
Art. 6 – Coperture assicurative
Gli utenti e tutti i volontari che opereranno nel Centro sono assicurati a cura dell’Ente ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da ……………………………………. Agenzia di
………………………Numero ………………………… in data ……………………. con scadenza
………………….. la cui copia è stata presentata al Comune.
L’Associazione, relativamente alle proprie manifestazioni/eventi nonché alle proprie attività, risponderà direttamente dei danni alle persone o cose provocati sia dai volontari che dagli utenti del Centro e dagli stessi cagionati anche ai terzi durante lo svolgimento delle attività, qualunque sia la natura o la causa, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi forma di risarcimento, senza diritto di rivalsa e comunque senza alcun coinvolgimento da parte dell’Amministrazione.
Art. 7 - Durata
La presente convenzione ha validità triennale, con decorrenza 01/01/2022 fino al 31/12/2024. L’ETS potrà comunque recedere dalla Convenzione, decorso il primo anno, per qualunque motivo, con un preavviso non inferiore a 3 mesi, o chiedere, con il medesimo preavviso, modifiche organizzative. In tal caso, si procederà in accordo tra le parti.
Art. 8 - Risoluzione
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall’ETS.
Inoltre, il Comune può risolvere la presente:
qualora l’ETS violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
qualora l’ETS venga sciolto e posto in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica dell’assetto associativo tale da far venire meno il rapporto fiduciario con il Comune o uno dei presupposti indicati nella Manifestazione di Interesse di cui in premessa.
La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.
Art. 9 – Controversie
I rapporti tra Comune ed ETS si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile), buona fede (artt.1337 e 1366 del Codice Civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l’applicazione della presente convenzione, verrà esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.
Art. 10 – Rinvio
Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed ETS rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.
Art. 11 - Rinnovo
Alla scadenza della convenzione sarà possibile procedere alla predisposizione di un nuovo testo convenzionale in accordo fra le parti.
Art. 12 – Spese contrattuali
La stipula della presente Convenzione non comporta spese contrattuali e la stessa è esente da imposta di bollo e di registro, ex art. 8 legge quadro sul volontariato n. 266/91 e circolare n.38/2011 dell'Agenzia delle Entrate. Il Comune e l’ETS provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d’uso (art. 6 del DPR 131/1986).
Il Comune e l’ETS hanno letto la presente e l’hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.
Canegrate, ………………………………...
PER L’ETS
…………………………….
Il Presidente
……………………..
PER IL COMUNE
Il Responsabile Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali
Xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx