Contract
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELL’INSUBRIA E L’ENTE XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX X.X.X. (X.XXX/X.X. 00000000000) XX XXXXXX (XX) PER LA STRUTTURA ACCREDITATA CMC SPORT DI CANTU’ PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE, IVI COMPRESA MEDICINA DELLO SPORT, FINALIZZATE AL RECUPERO DELLE LISTE D’ATTESA ANNO 2022, SECONDO SEMESTRE, A FAVORE DI ASSISTITI LOMBARDI, COD. REG. 322045328.
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PREMESSO che:
- l’art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- in particolare, ai sensi dell’art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l’erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;
- l’art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e in coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivano con le ATS competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti analoghi a quelli previsti per le ASST;
- l’art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 prevede l’accreditamento quale condizione necessaria ma non sufficiente per l’assunzione a carico del fondo
sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L’assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all’accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all’osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;
- il soggetto erogatore Ente “Centro di Medicina Sportiva s.r.l. ” (di seguito Ente), iscritto nel registro regionale delle Strutture accreditate, eroga le prestazioni secondo l’assetto organizzativo e funzionale presente nell’applicativo ASAN;
- la stipula del presente accordo contrattuale da parte dei privati è subordinata, come da normativa vigente, all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- la stipula dell’accordo contrattuale è altresì subordinata all’assenza in capo al soggetto erogatore di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l’ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva
(DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d’Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l’attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- prima della stipula dell’accordo contrattuale il soggetto erogatore deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell’organo di amministrazione, attestante l’insussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all’articolo 80 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;
- il soggetto erogatore, prima della sottoscrizione dell’accordo contrattuale, trasmette all’ATS la relazione sull’ultimo bilancio approvato e la relazione sull’ultimo bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell’affidabilità della struttura e dell’eventuale gruppo, rilasciato nel rispetto dei limiti di quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;
- il soggetto erogatore con fatturato a carico del Fondo Sanitario Regionale lombardo pari o superiore a € 800.000 annui, adotta un codice etico comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso;
- un sintetico estratto della relazione annuale dell’organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l’efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l’assenza/evidenza di criticità;
- la D.G.R. n. XI/6002 del 21.02.2022, avente ad oggetto “Determinazioni in merito al piano di recupero delle liste d’attesa 2022”, ha previsto di destinare l’importo massimo di Euro 83.899.340,00 indicato nella tabella B dell’allegato 4 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 per l’attuazione del piano per le liste d’attesa 2022, di cui Euro 40.027.695,00 come importo massimo da destinare al coinvolgimento delle strutture private accreditate per l’attuazione del piano per le liste d’attesa 2022;
- con nota prot. G1.2022.0022600 del 24.05.2022 “Esecuzione della D.G.R. n.
XI/6002 del 21.04.2022 – Determinazioni in merito al piano per le liste d’attesa 2022 - partecipazione delle strutture private accreditate” D.G. Welfare ha destinato ad ATS Insubria una quota pari a Euro 3.080.000,00, specificando altresì che tale quota rappresenta una modalità di acquisizione di prestazioni di ricovero chirurgico e ambulatoriali a favore di residenti lombardi aggiuntiva e quindi soggetta alla predisposizione e stipula di accordi/contratti addendum distinti dai contratti stipulati sulla base delle regole di sistema di cui alla X.X.X. XX/0000 del 16.05.2022 e sottoscritti con gli Enti erogatori a contratto in data 27 e 28.06.2022;
- sulla base della predetta D.G.R. l’accesso al finanziamento è stato consentito, in via prioritaria, agli Enti privati accreditati a contratto e in subordine agli Enti privati accreditati erogatori di prestazioni sanitarie non a contratto, in caso di parziale saturazione dei fabbisogni da parte della rete
d’offerta a contratto;
- l’ATS dell’Insubria in ottemperanza alla precitata D.G.R. ha predisposto, con deliberazione n. 336 del 01.06.2022, un avviso per la manifestazione di interesse da parte degli Enti privati accreditati erogatori di prestazioni di ricovero per acuti e ambulatoriali, per la sottoscrizione di accordi/addendum contrattuali per l’acquisizione di prestazioni aggiuntive finalizzate al recupero delle liste d’attesa, declinando i criteri previsti per l’accesso alle risorse aggiuntive;
- l’Ente ha comunicato la propria adesione nel rispetto delle procedure previste dall’avviso sopracitato;
- la Commissione esaminatrice, istituita con medesima deliberazione n. 336 del 01.06.2022, valutata la congruità con quanto richiesto nell’avviso, ha provveduto ad assegnare i volumi di prestazioni e i conseguenti valori di budget, suddivisi per tipologia di prestazioni aggiuntive contrattabili come da deliberazione di assegnazione ATS Insubria n. 389 del 23.06.2022;
Tutto ciò premesso
Tra
l’Agenzia di Tutela della Salute ATS dell’Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Varese in via Xxxxxxxx Xxxxx n. 9, codice fiscale e partita IVA 03510140126, nella persona del Direttore Generale, Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Portovaltravaglia (VA) il 19/12/1957, domiciliato per la carica presso la sede dell’ATS
e
il soggetto erogatore Ente “Centro di Medicina Sportiva s.r.l.” con sede legale nel Comune di Dervio (LC) in Xxx Xxxxxx, 00 C.F. / P.IVA 01620970135 per la
Struttura CMC Sport (COD. n. 322045328), sita nel Comune di Cantu’, via al Monte 4, nella persona del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx nato a Bellano (LC), il 08.12.1977, C.F. CRGDVD77T08A745O, in qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto
Le presenti disposizioni riguardano prestazioni di specialistica ambulatoriale/medicina dello sport da erogare a favore di assistiti lombardi, così come previsto dalla D.G.R. n. XI/6002 del 21.02.2022, aggiuntive rispetto a quelle sottoscritte con gli Enti erogatori a contratto ed erogate nel corso del secondo semestre 2022;
Art. 2 - Risorse aggiuntive
All’Ente, nel rispetto delle condizioni previste nel successivo art. 3, viene assegnata una quota di risorse per l’erogazione delle prestazioni aggiuntive di specialistica ambulatoriale/medicina dello sport, come specificato al seguente art. 3, e di cui all’allegata scheda di budget, parte integrante del presente atto.
Le prestazioni erogate saranno remunerate sulla base delle tariffe previste dal nomenclatore tariffario vigente di Regione Lombardia;
Le risorse aggiuntive assegnate sono state valorizzate stimando l’erogazione di prestazioni totalmente esenti, pertanto i volumi di prestazioni aggiuntive indicate nell’allegata scheda di budget sono da intendersi quali numeri minimi ed indicativi, fermo restando il limite delle risorse assegnate per ciascuna prestazione.
Le risorse assegnate con il presente atto non potranno essere storicizzate per
l’esercizio 2023.
La quota aggiuntiva potrà essere rimodulata ed eventualmente riassegnata ad altro Ente, qualora, attraverso i dati di monitoraggio, si evidenziasse che le prestazioni erogate risultassero non congrue rispetto alla numerosità attesa.
Nulla spetterà al soggetto erogatore per le prestazioni eccedentarie il budget assegnato di cui all’allegata scheda budget. Parimenti nulla è dovuto al soggetto erogatore per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento, inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.
Art. 3 - Condizioni ed obblighi
Il soggetto erogatore con la sottoscrizione del presente accordo si impegna:
- ad accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l’osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia e a mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;
- ad erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della l. 412/1991;
- a condividere con l’ATS le proprie agende di prenotazione nei termini e con le modalità definite dalla Regione;
- a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria. In particolare, la Struttura
codifica, registra e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;
- ad erogare – nei limiti del budget assegnato – le tipologie e i volumi di prestazioni così come specificate;
- ad erogare le prestazioni aggiuntive presso il territorio di ATS Insubria e solo per cittadini lombardi;
L’accesso alle risorse aggiuntive definite all’art. 2 sarà subordinato alle seguenti condizioni:
- in caso di mancato raggiungimento del tetto di risorse assegnate nel presente Accordo, si procederà al pagamento delle prestazioni effettivamente erogate e rendicontate;
- ad erogare e rendicontare fin dal primo mese di attività le prestazioni ambulatoriali, secondo le indicazioni regionali di cui alla Circolare 28/san e s.m.i., mentre per le prestazioni di ricovero secondo il flusso SDO;
- per tutte le singole prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, a rispettare le tempistiche definite dalla classe di priorità riportata sulla prescrizione.
- a rispettare gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo previsti dalla regolamentazione vigente. In particolare, se il soggetto erogatore soddisfa i requisiti di cui all’art. 2 bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle
attività di pubblico interesse. Il soggetto erogatore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.
- a non cedere il contratto a terzi, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o di cambiamento di ragione sociale, subordinatamente all’adozione degli atti di competenza regionale e dell’ATS. Eventuale cessione del credito deve essere espressamente accettata da parte dell’ATS.
Art. 4 - Controllo dell’applicazione dei contenuti dell’accordo L’Ente si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni di cui al presente Accordo contrattuale nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di qualità già adottati per l’abituale attività ordinaria. Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell’ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente Accordo contrattuale.
Le Parti concordano, inoltre, che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno, riducendolo, sul valore delle prestazioni sanitarie erogate in base al presente Addendum contrattuale;
All’ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto erogatore dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. In particolare, l’ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio e, nel merito, verificare:
- che dall’estratto sintetico della relazione annuale dell’organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l’efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l’assenza/evidenza di criticità;
- che dalla relazione sull’ultimo bilancio approvato (della singola struttura e/o consolidato) redatta da primaria società di revisione contabile risultino, in modo esplicito ed inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell’affidabilità della struttura e dell’eventuale gruppo e l’assenza
/evidenza di criticità connesse alla gestione;
- l’ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
Art.5 Durata
Le presenti disposizioni integrative hanno validità dal 01.07.2022 e sino al 31.12.2022, fatta salva la facoltà di recesso di cui all’art. 10 del presente accordo contrattuale;
Articolo 6 Sicurezza dei lavoratori
Il soggetto erogatore è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle diposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e xx.xx. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
Il soggetto erogatore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti
sulla prevenzione degli infortuni e sull’igiene del lavoro.
Il soggetto erogatore si impegna altresì ad adottare, nell’esecuzione del presente accordo, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell’ambiente con particolare riferimento all’inquinamento delle acque e dell’aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.
Articolo 7 Eventi modificativi, sospensione e risoluzione dell’accordo Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale risoluzione dell’accordo contrattuale, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale sospensione dell’efficacia del accordo contrattuale.
In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
Costituisce causa di risoluzione del presente accordo contrattuale la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del Codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto erogatore, laddove il soggetto erogatore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione
dell’accordo contrattuale le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il accordo contrattuale si intende automaticamente risolto.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all’ art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n.101/2018.
L’ATS e il soggetto erogatore, per le finalità proprie del presente accordo contrattuale, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente accordo contrattuale osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
- utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all’instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto erogatore e l’Agenzia ovvero Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente accordo contrattuale e dalla disciplina in materia;
- assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Xxxxx, né vengano utilizzati
per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente accordo contrattuale;
- osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all’attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
- assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l’identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell’art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell’art. 32 del Regolamento UE;
- verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.
Il soggetto erogatore inoltre:
- raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell’interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente accordo contrattuale, anche per conto
di ATS;
- prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente accordo contrattuale, anche per conto di ATS, fornisce l’informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all’adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all’Autorità di Controllo (art. 33).
Art. 9 Imposta di bollo
L’imposta di bollo prevista per il presente accordo contrattuale dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente ed è a carico dell’Ente erogatore;
Art. 10 Norma di rinvio e adeguamento
Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente accordo contrattuale, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.
In tali casi il soggetto erogatore ha facoltà, di recedere dall’accordo contrattuale, a mezzo di formale comunicazione da notificare all’ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.
Il presente accordo si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l’ATS dalla necessità del soggetto erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. Anche in tal caso il soggetto erogatore può recedere dall’accordo contrattuale nei termini di cui al comma 3.
Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze dell’emergenza Covid-19, i servizi oggetto del presente accordo contrattuale potranno essere assicurati attraverso forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall’evolversi del quadro epidemiologico.
Art. 11 Foro competente
Per le sole controversie derivanti dall’interpretazione del presente accordo contrattuale è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell’ATS. Previa lettura il presente accordo contrattuale, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto con firma digitale.
Varese, 26 luglio 2022
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Per Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
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Per l’Ente Centro di Medicina Sportiva s.r.l. Il Legale Rappresentante
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Il presente accordo contrattuale è soggetto all’imposta di bollo, ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, di euro 64,00, pari a n. 4 marche da bollo da 16 € cad., assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 1700/2016 del 11/01/2016.
322045328 | ||||||
CMC SPORT | ||||||
CODICE BANDO | CODICE PRESTAZIONE | DESCRIZIONE PRESTAZIONE | QTA prestaz. residue a bando | QTA prestaz. richieste | QTA prestaz. assegnate | Importo assegnato € |
1 | 31.42 | LARINGOSCOPIA E ALTRA TRACHEOSCOPIA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 45.16 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 45.25 | COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 87.12.1 | TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 87.22 | RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 87.23 | RADIOGRAFIA DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 87.24 | RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 87.37.1 | MAMMOGRAFIA BILATERALE | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 87.41 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 87.41.1 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 87.43.2 | RADIOGRAFIA MONOLATERALE DI COSTE, STERNO, CLAVICOLA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 87.44.1 | RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 88.01.6 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 88.21 | RADIOGRAFIA DI XXXXXX, BRACCIO, TORACO-BRACHIALE | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | 88.26 | RADIOGRAFIA DI XXXXXX, ANCA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | 88.27 | RADIOGRAFIA DI XXXXXX, XXXXXXXXX, GAMBA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | 88.28 | RADIOGRAFIA DI CAVIGLIA, PIEDE | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
18 | 88.29.2 | RADIOGRAFIA ASSIALE DELLA ROTULA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
19 | 88.71.4 | DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
20 | 88.72.1 | ECOGRAFIA CARDIACA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
21 | 88.73.1 | ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
22 | 88.73.5 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
23 | 88.74.1 | ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
24 | 88.76.1 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
25 | 88.79.3 | ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
26 | 88.79.8 | ECOGRAFIA TRANSRETTALE | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
27 | 88.93 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
28 | 88.93.1 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
29 | 88.94.4 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) ARTICOLARE EFFETTUATA CON APPARECCHIATURA DEDICATA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
30 | 89.13 | PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA] | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
31 | 89.24 | UROFLUSSOMETRIA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
32 | 89.26.1 | PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 30 | 0 | 0 | 0,00 |
33 | 89.37.2 | SPIROMETRIA GLOBALE | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
34 | 89.43 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
35 | 89.52 | ELETTROCARDIOGRAMMA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
36 | 89.7A.1 | PRIMA VISITA ANESTESIOLOGICA | 35 | 0 | 0 | 0,00 |
37 | 89.7A.2 | PRIMA VISITA ANGIOLOGICA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
38 | 89.7A.3 | PRMA VISITA CARDIOLOGICA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
39 | 89.7A.4 | PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE | 1272 | 0 | 0 | 0,00 |
40 | 89.7A.5 | PRIMA VISITA CHIRURGICA PLASTICA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
41 | 89.7A.6 | PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
42 | 89.7A.7 | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA | 65 | 0 | 0 | 0,00 |
43 | 89.7A.8 | PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
44 | 89.7A.9 | PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
45 | 89.7B.4 | PRIMA VISITA NEFROLOGICA | 55 | 0 | 0 | 0,00 |
46 | 89.7B.6 | PRIMA VISITA ONCOLOGICA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
47 | 89.7B.7 | PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
48 | 89.7B.8 | PRIMA VISITA ORL | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
49 | 89.7B.9 | PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA | 200 | 0 | 0 | 0,00 |
50 | 89.7C.1 | PRIMA VISITA DI RADIOTERAPIA | 70 | 0 | 0 | 0,00 |
51 | 89.7C.2 | PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
52 | 91.90.5 | TEST EPICUTANEI A LETTURA RITARDATA [PATCH TEST] (fino a 20 allergeni) (per singolo allergene) | 50 | 0 | 0 | 0,00 |
53 | 91.90.6 | TEST PERCUTANEI E INTRACUTANEI A LETTURA IMMEDIATA (Fino a 12 allergeni) | 1490 | 0 | 0 | 0,00 |
54 | 93.39.5 | ELETTROTERAPIA ANTALGICA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
55 | 94.19.1 | PRIMA VISITA PSICHIATRICA | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
56 | 95.02 | PRIMA VISITA OCULISTICA | 720 | 0 | 0 | 0,00 |
57 | 95.09.1 | ESAME DEL FUNDUS OCULI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
58 | 95.26 | TONOGRAFIA, TEST DI PROVOCAZIONE E ALTRI TEST PER IL GLAUCOMA | 300 | 0 | 0 | 0,00 |
59 | 87.11.3 | XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
60 | 96.54.1 | ABLAZIONE TARTARO | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
61 | 23.20.1 | RICOSTRUZIONE DI DENTE MEDIANTE OTTURAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
62 | 23.01 | ESTRAZIONE DI DENTE DECIDUO | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
63 | 24.39.1 | LEVIGATURA DELLE RADICI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
64 | 96.54.2 | SIGILLATURA DEI SOLCHI E DELLE FOSSETTE | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
65 | 89.7B.5 | PRIMA VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA o MAXILLO-FACCIALE | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
66 | 93.11.4 | RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTALE SEMPLICE | 800 | 0 | 0 | 0,00 |
67 | 93.19.1 | ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
68 | 93.01.2 | VALUTAZIONE FUNZIONALE SEGMENTARIA | 85 | 0 | 0 | 0,00 |
69 | 93.11.3 | RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTALE STRUMENTALE COMPLESSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
70 | 93.01.1 | VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE | 40 | 0 | 0 | 0,00 |
71 | 93.04.2 | VALUTAZIONE MANUALE DI FUNZIONE MUSCOLARE | 80 | 0 | 0 | 0,00 |
72 | 93.11.2 | RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO GRAVE SEMPLICE | 200 | 0 | 0 | 0,00 |
73 | 89.7B.2 | PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 930 | 0 | 0 | 0,00 |
74 | 89.52 | ELETTROCARDIOGRAMMA | 3290 | 2.000 | 2.000 | 23.200,00 |
75 | 89.37.1 | SPIROMETRIA SEMPLICE | 1920 | 2.000 | 1.920 | 45.600,00 |
76 | 89.42 | TEST DA SFORZO DEI DUE GRADINI DI MASTERS | 2150 | 2.000 | 2.000 | 38.000,00 |
77 | 89.7 | PRIMA VISITA (SOLO PER MEDICINA SPORTIVA) | 1920 | 2.000 | 1.920 | 43.200,00 |
78 | 89.43 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO | 570 | 200 | 200 | 11.402,00 |
Totale complessivo | 161.402,00 |