Pavia, 1 marzo 2022
Pavia, 1 marzo 2022
AIRI - Proposta di modifica del contratto tipo
Articolato vigente | Proposta AIRI | Commenti |
1. Condizioni del contratto Il contratto, per non essere sanzionabile, deve riportare: a. Il luogo in cui viene sottoscritto e la data; in mancanza dell’indicazione del luogo il contratto si intende sottoscritto presso la Camera di Commercio che ha adottato il presente contratto tipo e territorialmente più vicina alla sede operativa del venditore; b. gli estremi dei contraenti; c. la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto; d. il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento; e. la firma dei contraenti; l’espressione di volontà delle parti può essere acquisita in un momento non contestuale, purché in forma scritta anche trasmessa elettronicamente o a mezzo telefax o con modalità equipollenti ma idonee a dimostrare in modo inequivocabile il riferimento alle parti stesse. Il contratto si intende valido se, dopo 24 ore dal suo invio, con le modalità precedentemente indicate, non c’è una manifestazione di volontà contraria. | 1. Condizioni del contratto Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 8 novembre 2021 n.198 il contratto è concluso obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna del prodotto e deve riportare: a. il logo della Camera di Commercio che ha adottato il presente contratto tipo e presso la quale si intende sottoscritto; b. gli estremi dei contraenti; c. la data; d. la durata; e. la quantità oggetto della compravendita f. le caratteristiche qualitative del prodotto venduto; g. il numero di lotto ai sensi dell’art. 18 e segg. del Regolamento (CE) n. 178/2002; h. il prezzo; i. le modalità di ritiro/consegna; j. la firma del venditore, del compratore e del mediatore ove presente. Il contratto può riportare k. Il luogo di sottoscrizione, se si intende stabilito in luogo diverso da quello ove ha sede la Camera di Commercio; l. le modalità di pagamento se diverse dal bonifico bancario |
In deroga all’art. 3 comma 4 del Dlgs 8 novembre 2021 n.198, se le parti convengono una durata del contratto inferiore a 12 mesi lo fanno in ragione del reciproco interesse commerciale a che le prestazioni vengano eseguite nei termini concordati nel contratto e tenuto in considerazione che la volatilità dei prezzi nel settore non consente la definizione di un prezzo oltre gli stessi termini concordati. | ||
2. Caratteristiche del prodotto venduto Il prodotto deve essere “sano, leale e mercantile”. Il venditore è tenuto alla identificazione del lotto ai sensi dell’art. 18 e segg. del Regolamento (CE) n. 178/2002, in modo tale da consentirne la rintracciabilità. In mancanza di indicazioni sul contratto circa la presenza di contaminanti, si applicano i limiti massimi previsti dalle norme vigenti per il riso. Le analisi per verificare il rispetto di tali limiti sono effettuate in conformità al D.P.R. 26/3/1980 n. 327, in materia di disciplina igienica della produzione delle sostanze alimentari. L’umidità del risone non deve eccedere il 14,50%. Per umidità superiori, l’acquirente ha diritto di rifiutare la merce. Ai sensi dell’art. 5 L 283/62 non è tollerato prodotto insudiciato, invaso da parassiti, in stato di alterazione, o sottoposto a trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione, con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati o, se autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. L’eventuale presenza di contaminanti o di difetti eccedenti le caratteristiche qualitative di legge o contrattate nei limiti definiti dal contratto tipo per la compravendita del risone della Camera di Commercio | 2. Caratteristiche del prodotto venduto a. Il prodotto deve essere “sano leale e mercantile” e conforme agli standard di qualità, igiene e sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente. b. Il prodotto deve essere conforme ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti per il riso in materia di fitofarmaci e contaminanti. I contraenti possono stabilire limiti inferiori; Non sono tollerate contaminazioni da fitofarmaci il cui utilizzo nella campagna agraria di riferimento non sia autorizzato per il riso c. Ai sensi dell’art. 5 L 283/62 non è tollerato prodotto insudiciato, invaso da parassiti, in stato di alterazione, o sottoposto a trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione, con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati o, se autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego; d. Il prodotto si intende privo di contaminazioni da allergeni, anche se in tracce. Il venditore garantisce di aver effettuato le operazioni di raccolta, trasporto e magazzinaggio in conformità al Regolamento (CE) n. 852/2004 e successive modifiche. e. Qualora il risone oggetto del presente contratto sia ottenuto con operazioni di reimpiego del seme aziendale di una varietà che benefici di una privativa comunitaria |
territorialmente competente e la presenza di odori non conformi o di insetti vivi, consentono al compratore di rifiutare il prodotto o di concordare un adeguamento del prezzo. L’accertamento delle caratteristiche del risone di cui al presente articolo viene effettuato dal compratore per ogni ritiro. | per ritrovati vegetali, il venditore garantisce al compratore di aver corrisposto l’equa remunerazione spettante al titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali come disposto dal Regolamento (CE) n.2100/94. f. L’umidità del risone non deve eccedere il 13 %. Per umidità superiori, il compratore ha diritto di rifiutare la merce. Qualora in sede di controlli ufficiali si rilevino residui di fitofarmaci oltre i limiti di legge o anche nei limiti di legge se relativi a fitofarmaci non autorizzati, il venditore ha l’obbligo di fornire entro 24 ore la documentazione comprovante il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari e le informazioni richieste dalle Autorità di vigilanza. All’atto del ritiro il compratore può richiedere un adeguamento del prezzo o rifiutare il prodotto in presenza di - odori non conformi, - materie estranee commestibili, - materie estranee non commestibili - insetti vivi o morti - valori eccedenti le caratteristiche qualitative contrattate. Per l’accertamento di odori non conformi, materie estranee commestibili, materie estranee non commestibili e di insetti vivi o morti fa fede la merce riscontrata sul mezzo di trasporto al ricevimento in riseria. |
Su richiesta del compratore, il venditore deve fornire al compratore un’analisi1 , emessa da un laboratorio certificato, relativa alla varietà e al silos o magazzino da cui il prodotto oggetto di compravendita è derivato e che attesti la conformità del prodotto ai limiti di legge o quelli eventualmente contrattati relativamente a cadmio, piombo e arsenico inorganico. Per il prodotto biologico il venditore deve fornire per ogni lotto una analisi multi residuale e una analisi relativa a cadmio, piombo e arsenico inorganico. Inosservanza dei limiti di legge. Qualora contestualmente al ritiro/consegna o in un momento successivo il compratore o l’Autorità di controllo rilevasse una presenza di fitofarmaci e/o contaminanti eccedente i limiti di legge o qualsiasi altro vizio occulto, il compratore ha diritto al risarcimento del danno oltre ad applicare le relative disposizioni di legge, fatto comunque salvo il diritto di rifiutare il lotto. Inosservanza dei limiti inferiori alla legge stabiliti contrattualmente. Qualora, contestualmente al ritiro/consegna o successivamente, il compratore rilevasse una presenza di fitofarmaci e/o contaminanti eccedenti gli eventuali limiti inferiori stabiliti contrattualmente, può rifiutare il lotto o richiedere un adeguamento del prezzo, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente subito. |
1 cfr. lettera Ministero Salute prot. 32425 del 17/09/2020 nella quale il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxx afferma che “sarebbe auspicabile disporre all’atto dell’acquisto del prodotto da lavorare, da parte delle industrie del settore, di un certificato che ne attesti le caratteristiche qualitative derivanti da eventuali trattamenti effettuati e delle modalità di produzione”
3. Resa alla lavorazione La resa in grani interi è il valore espresso in percentuale dei grani interi lavorati ottenuti dal risone. La resa globale è il valore espresso in percentuale dei grani lavorati, sia interi che rotti, ottenuti dal risone. Qualora si riscontri una resa in grani interi o globale, media dell’intero quantitativo, o frazione di esso espressamente specificata in contratto, inferiore a quanto contrattato, le parti concordano un adeguamento del prezzo. Non si applicano riduzioni di prezzo se la differenza di resa in grani interi o globale è inferiore o uguale a 1 punto. Per differenze uguali o superiori a 6 punti della resa in grani interi o globale, il compratore ha facoltà di rifiutare il prodotto. La resa in grani interi e globale è determinata dal compratore per ogni ritiro. Nel caso di rifiuto del prodotto, il danno subito e le spese sono a carico del venditore. | 3. Resa alla lavorazione La resa in grani interi è il valore espresso in percentuale dei grani interi lavorati ottenuti dal risone. La resa globale è il valore espresso in percentuale dei grani lavorati, sia interi che rotti, compresi i grani immaturi e difettati ottenuti dal risone. Qualora si riscontri una resa in grani interi o globale, media dell’intero quantitativo, o frazione di esso espressamente specificata in contratto, inferiore a quanto contrattato, le parti concordano un adeguamento del prezzo. Non si applicano riduzioni di prezzo se la differenza di resa in grani interi o globale è inferiore o uguale a 1 punto. Per differenze uguali o superiori a 6 punti della resa in grani interi o globale, il compratore ha facoltà di rifiutare il prodotto. La resa in grani interi e globale è determinata dal compratore per ogni ritiro/consegna. Nel caso di rifiuto del prodotto, il danno subito e le spese sono a carico del venditore. | |
4. Peso e tolleranza La quantità oggetto di consegna è quella stabilita alla pesa pubblica validata annualmente dall’Ufficio Metrico più vicina al luogo di carico, salvo diverso accordo tra le parti specificato in contratto. Per la quantità ritirata/consegnata è consentita una tolleranza rispetto al contrattato non superiore al 10% fino a 15 tonnellate, non superiore al 7% tra 15 e 90 tonnellate e non superiore al 5% oltre 90 tonnellate. In ogni caso, la tolleranza non potrà essere superiore a 10 tonnellate. Nel caso di apposizione sul contratto della dicitura “fine magazzino” le tolleranze aumentano al 10% fino a 90 tonnellate, al 7% da 90 a 210 tonnellate, e non | 4. Quantità e tolleranza La quantità oggetto di consegna è quella stabilita alla pesa pubblica validata annualmente dall’Ufficio Metrico più vicina al luogo di carico, salvo diverso accordo tra le parti specificato in contratto. Per la quantità ritirata/consegnata è consentita una tolleranza rispetto al contrattato non superiore al 10% fino a 15 tonnellate, non superiore al 7% tra 15 e 90 tonnellate e non superiore al 5% oltre 90 tonnellate. In ogni caso, la tolleranza non potrà essere superiore a 10 tonnellate. Nel caso di apposizione sul contratto della dicitura “fine magazzino” le tolleranze aumentano al 10% fino a 90 tonnellate, al 7% da 90 a 210 tonnellate, e non superiore al 5% oltre le 210 tonnellate. Con la condizione “fine magazzino” la |
superiore al 5% oltre le 210 tonnellate. Con la condizione “fine magazzino” la tolleranza non potrà essere comunque superiore a 20 tonnellate. Differenze di quantità ritirata o consegnata in difetto od eccesso rispetto al tollerato consentono alla parte interessata di richiedere il risarcimento dei danni subiti. | tolleranza non potrà essere comunque superiore a 20 tonnellate. Differenze di quantità ritirata o consegnata in difetto od eccesso rispetto al tollerato consentono alla parte interessata di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti. | |
5. Campionamento Per ogni ritiro è disposto un campionamento rappresentativo eseguito in contraddittorio. Le spese del campionamento sono a carico del compratore. Il campionamento è effettuato nel luogo del ritiro. Salvo diversamente disposto e all’atto del campionamento/ritiro, il vettore rappresenta a tutti gli effetti l’acquirente. Sono prelevati almeno quattro campioni, di cui almeno due per il venditore e almeno due per il compratore. I campioni, del peso minimo di 500 grammi ciascuno, devono essere confezionati ben chiusi e sigillati in contenitori impermeabili non manomettibili (tipo “debasafe”) e devono riportare le seguenti indicazioni: a) estremi del certificato di trasferimento risone ENR; b) codice identificativo del lotto; c) data del campionamento; d) varietà; e) dati del venditore e del compratore, con relativa firma; f) targa dell’automezzo utilizzato per il trasporto; g) quantità del carico. | 5. Campionamento Per ogni ritiro è disposto un campionamento rappresentativo eseguito in contraddittorio. Le spese del campionamento sono a carico del compratore. Il campionamento è effettuato nel luogo del ritiro. Salvo diversamente disposto e all’atto del ritiro/campionamento, il vettore rappresenta a tutti gli effetti il compratore. Sono prelevati almeno quattro campioni, di cui almeno due per il venditore e almeno due per il compratore. I campioni, del peso minimo di 500 grammi ciascuno, devono essere confezionati ben chiusi e sigillati in contenitori impermeabili non manomettibili, da conservarsi per almeno tre anni e devono riportare le seguenti indicazioni: a) estremi del certificato di trasferimento risone ENR; b) numero di lotto; c) data del campionamento; d) varietà; e) dati del venditore e del compratore, con relativa firma; f) targa dell’automezzo utilizzato per il trasporto; g) quantità del carico. | |
6. Pagamento Ove non diversamente specificato, il pagamento avviene nei termini di legge e a mezzo bonifico bancario. | 6. Pagamento Il pagamento avviene nei termini concordati nel presente contratto ma non oltre sessanta giorni dalla data della |
Qualora venga concordato il pagamento a mezzo assegno, la consegna del titolo al mediatore o al rappresentante del venditore avrà effetto liberatorio per il compratore. Il venditore non potrà cedere il credito derivante dal presente contratto, salvo deroga scritta dell’acquirente. | consegna, oppure non oltre sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva; Nel caso in cui il contratto preveda consegne ripetute, il periodo di consegna non può essere superiore a un mese. Il venditore non potrà cedere il credito derivante dal presente contratto, salvo deroga scritta del compratore. | |
7. Contestazione per vizi apparenti I vizi apparenti sono quelli determinabili al momento del ricevimento in riseria. Se il prodotto non risponde alle caratteristiche contrattate, l’acquirente comunica al venditore la volontà di contestare o rifiutare il prodotto entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento mediante raccomandata, o altro mezzo a valore legale e, in caso di rifiuto, mette a disposizione del venditore il prodotto. In caso di rifiuto, le parti concordano il luogo di deposito della merce. In mancanza di accordo il compratore comunica al venditore l’ubicazione della merce. Entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione, le parti depositano i campioni presso il laboratorio scelto di comune accordo. In mancanza di accordo, il laboratorio è quello della Camera di Commercio territorialmente competente o, in assenza, quello dell’Ente Nazionale Risi più vicino al luogo di deposito della merce contestata. Le parti possono concordare di eseguire le analisi su un solo campione. Le stesse devono essere effettuate in contraddittorio. Se ad analisi effettuate, le parti non raggiungono un | 7. Contestazione per vizi apparenti I vizi apparenti sono quelli determinabili al momento del ricevimento in riseria. Se il prodotto non risponde alle caratteristiche contrattate, il compratore comunica al venditore la volontà di contestare o rifiutare il prodotto entro due giorni lavorativi dal ricevimento mediante raccomandata, o altro mezzo a valore legale e, in caso di rifiuto, mette a disposizione del venditore il prodotto. In caso di rifiuto, le parti concordano il luogo di deposito della merce. In mancanza di accordo il compratore comunica al venditore l’ubicazione della merce. Entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione, le parti depositano i campioni presso il laboratorio scelto di comune accordo. In mancanza di accordo, il laboratorio è quello della Camera di Commercio di Vercelli. Le parti possono concordare di eseguire le analisi su un solo campione. Le stesse devono essere effettuate in contraddittorio. Se ad analisi effettuate, le parti non raggiungono un accordo dirimente la controversia sono attivate le procedure previste dal successivo articolo 9 relativo alle controversie. Nel caso che il compratore contesti la merce all’atto del ritiro presso il magazzino in partenza, si dovrà comunque procedere al campionamento nelle forme e nei modi di cui all’articolo 5. |
accordo dirimente la controversia sono attivate le procedure previste dal successivo articolo 9 relativo alle controversie. Nel caso che l’acquirente contesti la merce all’atto del ritiro presso il magazzino in partenza, si dovrà comunque procedere al campionamento nelle forme e nei modi di cui all’articolo 5. | ||
8. Contestazione per vizi occulti I vizi occulti sono quelli non determinabili al momento del ricevimento in riseria. La disciplina dettata dall’art. 7 non sarà applicabile in presenza di vizi occulti del risone. In tale eventualità, si dovrà applicare la disciplina di legge al riguardo, sempre che dal risone oggetto di questo contratto possa essere ricavato un prodotto idoneo all’alimentazione. | ||
9. Controversie Tutte le controversie che dovessero nascere in ordine alla validità e/o alla interpretazione e/o alla esecuzione del presente contratto, non risolte da un accordo amichevole che il mediatore ha l’obbligo di favorire, devono essere obbligatoriamente sottoposte al giudizio del competente organo camerale secondo le norme previste dal contratto tipo per la compravendita del risone ed il regolamento arbitrale vigenti presso la Camera di Commercio territorialmente competente. La richiesta di arbitrato deve essere inoltrata dalla parte diligente entro trenta giorni dalla data della prima contestazione scritta, pena la decadenza. | 8. Controversie Tutte le controversie che dovessero nascere in ordine alla validità e/o alla interpretazione e/o alla esecuzione del presente contratto, devono essere sottoposte al giudizio del competente organo arbitrale della Camera di Commercio che ha adottato il presente contratto tipo, salvo diverso accordo delle parti. La richiesta di arbitrato deve essere inoltrata dalla parte diligente entro trenta giorni dalla data della prima contestazione scritta, pena la decadenza. | |
Art.10 Termini di ritiro/consegna. | Art. 9 Modalità di ritiro/consegna. Luogo di consegna o di ritiro: località nella quale il venditore si obbliga a consegnare la merce al compratore. |
Luogo di consegna o di ritiro: località nella quale il venditore si obbliga a consegnare la merce all’acquirente. Le modalità di consegna o di ritiro possono essere: “franco partenza”: il venditore rende disponibile il risone sfuso sul veicolo del compratore presso i propri magazzini. “franco destino”: il trasporto del risone avviene a spese del venditore fino al luogo concordato. Xxx non indicata la modalità di consegna si intende “franco partenza”. Termini di consegna o di ritiro: I termini di consegna o di ritiro sono indicati nel contratto mediante una data fissa, oppure sono espressi in giorni e decorrono dal secondo giorno lavorativo successivo alla data del contratto, previo preavviso di 24 ore. La mancata osservanza dei termini di consegna da parte del venditore, o di ritiro della merce da parte dell’acquirente, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di quest’ultimo per il ritiro della merce, danno facoltà all’altro contraente di ritenere risolto il contratto, previa diffida ad adempiere (messa in mora) entro 48 ore (due giorni esclusi i sabati ed i festivi). La diffida deve essere inviata tramite lettera raccomandata a.r. o altro mezzo a valore legale. Per l’adempimento della diffida, si stabilisce una cadenza di ritiro giornaliera minima di 60 tonnellate al giorno. La risoluzione del contratto dà diritto al risarcimento dei danni, secondo quanto previsto dall’art.11. | Le modalità di consegna o di ritiro possono essere: “franco partenza”: il venditore rende disponibile il risone sfuso sul veicolo del compratore presso i propri magazzini. “franco destino”: il trasporto del risone avviene a spese del venditore fino al luogo concordato. Xxx non indicata la modalità di consegna si intende “franco partenza”. Termini di consegna o di ritiro: I termini di consegna o di ritiro sono indicati nel contratto mediante una data fissa, oppure sono espressi in giorni e decorrono dal secondo giorno lavorativo successivo alla data del contratto, previo preavviso di 24 ore. La mancata osservanza dei termini di consegna da parte del venditore, o di ritiro della merce da parte del compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di quest’ultimo per il ritiro della merce, danno facoltà all’altro contraente di ritenere risolto il contratto, previa diffida ad adempiere (messa in mora) entro 48 ore (due giorni esclusi i sabati ed i festivi). La diffida deve essere inviata tramite lettera raccomandata a.r. o altro mezzo a valore legale. Per l’adempimento della diffida, si stabilisce una cadenza di ritiro giornaliera minima di 60 tonnellate al giorno. La risoluzione del contratto dà diritto al risarcimento dei danni, secondo quanto previsto dall’art.10. | |
11. Valutazione dei danni da inadempimenti Qualora si riscontri una resa in grani interi media dell’intero quantitativo oggetto del contratto inferiore a quanto dichiarato nel contratto stesso, per ogni | 10. Valutazione dei danni da inadempimenti Qualora si riscontri una resa in grani interi media dell’intero quantitativo oggetto del contratto inferiore a quanto dichiarato nel contratto stesso, per ogni punto mancante, si |
punto mancante, si applica una riduzione di prezzo dell’1% al punto. In caso di riduzioni di prezzo per qualità della merce inferiore a quella contrattata, il minor valore dovrà essere riconosciuto all’ Se alla scadenza del pagamento la controversia sulla qualità non è risolta, l’importo della nota di accredito sarà indicato dall’acquirente in funzione della propria valutazione di deprezzamento della merce. All’emissione del lodo arbitrale, la parte soccombente è tenuta a corrispondere immediatamente il conguaglio stabilito dagli arbitri, integrato dagli interessi di legge. La seguente tabella (allegata in calce) indica le condizioni a cui il contratto si riferisce, ove non siano indicate diverse condizioni in deroga, il valore dei difetti ai fini delle detrazioni di prezzo e i limiti di ritirabilità oltre i quali l’acquirente ha diritto di rifiutare il prodotto. L’acquirente ha diritto a una riduzione di prezzo quando la media di ogni difetto per l’intero quantitativo oggetto di contratto oltrepassa le condizioni contrattuali indicate. L’acquirente ha diritto al rifiuto di ogni carico il cui valore di uno dei difetti superi il limite di ritirabilità. Qualora nel contratto siano specificati difetti con limiti inferiori a quanto previsto dalle condizioni di ritirabilità di cui sopra, il limite di ritirabilità è pari al limite | applica una riduzione di prezzo dell’1% al punto. In caso di riduzioni di prezzo per qualità della merce inferiore a quella contrattata, il minor valore dovrà essere riconosciuto al compratore tramite una nota di accredito emessa dal venditore contestualmente al pagamento, o abbuono in fattura. Il compratore, alla data di scadenza pattuita, emetterà bonifico pari alla differenza tra il valore di contratto e quello della nota di accredito. Se alla scadenza del pagamento la controversia sulla qualità non è risolta, l’importo della nota di accredito sarà indicato dal compratore in funzione della propria valutazione di deprezzamento della merce. All’emissione del lodo arbitrale, la parte soccombente è tenuta a corrispondere immediatamente il conguaglio stabilito dagli arbitri, integrato dagli interessi di legge. L’allegato elenca: a. caratteristiche qualitative b. limiti contrattuali c. detrazioni in caso di ritiro oltre i limiti contrattuali d. limiti di ritirabilità Le parti possono stabilire limiti contrattuali in deroga. Il compratore ha diritto a una riduzione di prezzo quando è superato il limite contrattuale dell’intero quantitativo oggetto di contratto. Il compratore ha diritto al rifiuto di ciascun ritiro/consegna i cui limiti di ritirabilità siano superati. Qualora nel contratto siano specificati limiti inferiori, il limite di ritirabilità è pari al limite contrattato aumentato dello 0,5%, ad eccezione dei grani danneggiati da calore il cui limite resta fissato a 0,05%. Qualora nel contratto siano specificati limiti superiori, il limite di ritirabilità è pari al limite contrattato aumentato del 2%, ad |
contrattato aumentato dello 0,5%, ad eccezione dei grani danneggiati da calore il cui limite resta fissato a 0,05%. Qualora nel contratto siano specificati difetti con limiti superiori a quanto previsto dalle condizioni di ritirabilità di cui sopra, il limite di ritirabilità è pari alla tolleranza contrattata aumentata del 2%, ad eccezione dei grani danneggiati da calore per cui non è prevista tolleranza oltre l’eventuale limite contrattato in deroga. Qualora si rendesse necessario per la valutazione dei danni, le parti e/o gli arbitri dovranno fare riferimento alla rilevazione dei prezzi vigenti alla data del contratto presso la Camera di Commercio territorialmente competente, ed ai parametri di correzione del prezzo per caratteristiche qualitative differenti dal contrattato purché entro i limiti massimi indicati. Per il risarcimento dei danni che implicano una valutazione dei prodotti oggetto di contestazione o rifiuto o mancata consegna/ritiro, si fa riferimento alle eventuali differenze di prezzo dei listini della Camera di Commercio territorialmente competente, vigenti al momento del contratto e al momento del verificarsi dell’inadempienza. In alternativa, la parte adempiente, direttamente o tramite mediatore professionale su merci, può proporre, entro 5 giorni dalla scadenza della diffida, tre preventivi di acquisto/vendita di una partita analoga per caratteristiche a quelle contrattuali, e per quantità pari a quella non eseguita o comunque oggetto di controversia. La parte inadempiente dovrà, entro 48 ore dal ricevimento delle proposte, indicare quella di sua | eccezione dei grani danneggiati da calore il cui limite resta fissato a 0,05%. Qualora si rendesse necessario per la valutazione dei danni, le parti e/o gli arbitri dovranno fare riferimento alla rilevazione dei prezzi vigenti alla data del contratto presso la Camera di Commercio competente, ed ai parametri di correzione del prezzo per caratteristiche qualitative differenti dal contrattato purché entro i limiti massimi indicati. Per il risarcimento dei danni che implicano una valutazione dei prodotti oggetto di contestazione o rifiuto o mancata consegna/ritiro, si fa riferimento alle eventuali differenze di prezzo dei listini della Camera di Commercio competente, vigenti al momento del contratto e al momento del verificarsi dell’inadempienza. In alternativa, la parte adempiente , può proporre, entro 5 giorni dalla scadenza della diffida, tre preventivi di acquisto/vendita di un lotto analogo per caratteristiche a quelle contrattuali, e per quantità pari a quella non eseguita o comunque oggetto di controversia. La parte inadempiente dovrà, entro 48 ore dal ricevimento delle proposte, indicare quella di sua scelta. In difetto, la parte adempiente sceglierà la proposta più favorevole alla parte inadempiente. In seguito a questa procedura, il danno viene determinato dalla differenza tra il prezzo stabilito nel contratto non eseguito, e quello del lotto acquistato/venduto in sostituzione. |
scelta. In difetto, la parte adempiente sceglierà la proposta più favorevole alla parte inadempiente. In seguito a questa procedura, il danno viene determinato dalla differenza tra il prezzo stabilito nel contratto non eseguito, e quello della partita acquistata/venduta in sostituzione. | ||
11. il mediatore Il mediatore è colui che mette in relazione venditore e compratore per la conclusione della compravendita oggetto del contratto, senza essere legato alle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ove presente, il mediatore appone la sua firma sul contratto e: a. Raccoglie l’espressione di volontà delle parti anche in un momento non contestuale, purché in forma scritta ai sensi dell’art.3 del D.lgs 8 novembre 2021 n.198 anche trasmessa elettronicamente o a mezzo telefax o con modalità equipollenti ma idonee a dimostrare in modo inequivocabile il riferimento ai contraenti; b. in caso di controversie ai sensi dell’art.9, favorisce un accordo amichevole tra le parti prima che quest’ultime eventualmente ricorrano al competente organo arbitrale; c. l’eventuale pagamento al mediatore, ha effetto liberatorio per il compratore. | ||
12. Privacy Le parti si impegnano a trattare le informazioni contenute nel presente contratto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, adottando tutte le misure idonee a tutelare la controparte in particolare con riferimento ai dati identificativi e ai dati relativi alla fatturazione e al pagamento. |
Tabella (testo attuale)
Difetti | condizioni contrattuali | Detrazioni | limiti di ritirabilità |
grani striati rossi | 2,00% | 1% al punto | 4,00% |
disformità naturali | 3,00% | 1% al punto | 5,00% |
impurità varietali | 4,00% | 1% al punto | 6,00% |
grani gessati | 3,50% | 1% al punto | 5,50% |
grani danneggiati | 2,00% | 1% ogni ½ punto | 4,00% |
grani danneggiati da calore | 0,05% | - | 0,05% |
Allegato (nuova proposta AIRI)
Caratteristiche qualitative | limiti contrattuali | Detrazioni | Limiti di ritirabilità (2) |
Grani rossi (1) | 2,00% | 1% al punto | 3,00% |
Grani pigmentati (1) | 0,50% | 2% al punto | 1,00% |
disformità naturali | 3,00% | 1% al punto | 5.00% |
impurità varietali | 4,00% | 1% al punto | 5.00% |
grani gessati | 3,50% | 1% al punto | 4,50% |
grani danneggiati | 2,00% | 1% ogni ½ punto | 2,50% |
sommatoria massima caratteristiche precedenti | 10,00% | 1% al punto | 15,00% |
grani danneggiati da calore | 0,05% | - | 0,05% |
(1)L’accertamento dei grani rossi e pigmentati deve essere effettuato sul riso semigreggio.
(2) i limiti di ritirabilità coincidono con i limiti massimi ammessi per il riso lavorato in Italia ai sensi del D.lgs n. 131 del 2017