IPOTESI PROTOCOLLO D’INTESA SUI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE NEL CASO IN CUI LE CONDIZIONI DI MALTEMPO IMPEDISCANO L’INIZIO O LA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA NEI PRESIDI FORESTALI DELL’AGENZIA FORESTAS
IPOTESI PROTOCOLLO D’INTESA SUI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE NEL CASO IN CUI LE CONDIZIONI DI MALTEMPO IMPEDISCANO L’INIZIO O LA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA NEI PRESIDI FORESTALI DELL’AGENZIA FORESTAS
IL GIORNO 08 / 11/ 2021
Presso la sede dell’Agenzia Forestas, posta in Xxxxx Xxxxxxx 00 - Xxxxxxxx, sono riunite le XX.XX. in calce indicate, per la contrattazione integrativa successiva al contratto collettivo regionale sottoscritto in data 19 - 20 e 21 luglio 2021:
Visti il CCRL 2016/2018 del 4 dicembre 2017 e l’accordo per l’attuazione della delibera della giunta regionale 28/1 del 26/7/2019 avente per oggetto “indirizzi al CORAN ai sensi dell’art. 63 della L.R. n.31/1998 per l’attuazione della L.R. n. 6 del 2019 e n.43 del 2018 Agenzia Forestas” del 19-20 e 21 luglio 2021;
Le parti come sopra rappresentate, ai sensi dell’articolo 12 del CCRL vigente, sottoscrivono il seguente contratto integrativo inerente il protocollo maltempo per il personale dell’Agenzia Forestas.
Obiettivi
In conformità al disposto dell’art. 122 del CCRL, l’Agenzia si prefigge di individuare attività e mansioni equivalenti, eseguibili in sicurezza, alle quali destinare il personale che opera in generale nei cantieri forestali.
Nelle more del raggiungimento di tale importante obiettivo, si rende necessario disciplinare in maniera univoca i criteri e i comportamenti da adottare nel caso in cui le condizioni di maltempo impediscano l’inizio o la continuazione dell’attività lavorativa in tutti i presidi dell’Agenzia Forestas della Sardegna.
Sono fatti salvi i casi di evidente impossibilità a raggiungere il posto di lavoro a causa di eventi metereologici estremi, nei quali il personale è autorizzato a non lasciare la propria abitazione.
1) Individuazione di un punto di verifica delle condizioni meteo
Ai fini dell’applicazione del presente protocollo per ogni presidio dovrà essere individuato un unico punto di verifica ricadente nel territorio del Comune ove è ubicato il presidio; qualora lo stesso P.F. insista sul territorio di più Comuni (sezioni), l’individuazione avverrà in uno dei territori dei Comuni (o di più comuni) avuto conto dello stato della viabilità esistente per raggiungerlo, e in linea di massima, baricentrica rispetto alle distanze da percorrere.
Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo l’Agenzia trasmetterà alle XX.XX. firmatarie ed a tutti i dipendenti l’elenco dei punti di verifica relativi a ciascun presidio o sezione.
2) Comportamento da tenere in caso di neve, ghiaccio o di pioggia incessante prima dell’inizio
dell’attività lavorativa.
Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx – x00 000 00000 – fax x000000000000 CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03669190922 e mail xxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xx
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Nel caso di neve, ghiaccio esteso e stratificato o pioggia incessante, tutti gli operai, dovranno recarsi nel punto di verifica stabilito nell’orario previsto per l’inizio delle attività lavorative.
I dipendenti individuati quali responsabili di presidio, o loro delegati/preposti, comunicheranno con il proprio responsabile di complesso, o suo delegato, per riferire in merito alle condizioni climatiche, fornendo tutte le informazioni necessarie per permettere la valutazione in merito alla procedibilità in sicurezza delle attività lavorative.
Fatte queste consultazioni, entro i successivi 30 minuti ciascun Direttore del Servizio, in cui ricadono i presidi interessati da maltempo, comunica ai dipendenti, per il tramite dei Responsabili di Complesso, di Presidio, o dei loro delegati/preposti, la decisione assunta in merito alla procedibilità dei lavori.
In caso i lavori siano ritenuti procedibili, i lavoratori si recano nel “punto di incontro” stabilito ed iniziano le attività, fermo restando che va considerato come inizio della attività lavorativa l’orario in cui il lavoratore si è presentato nel “punto di verifica”.
2.1) Garanzie per i lavoratori
In caso di impossibilità dell’inizio dell’attività lavorativa, stabilita nei tempi e nei modi sopraindicati, ai sensi dell’art. 122 del CCRL, i lavoratori vengono indirizzati ad attività alternative e mansioni equivalenti – precedentemente individuate – eseguibili in sicurezza con le condizioni meteo esistenti, ivi comprese attività di formazione, informazione ed addestramento, ove vi siano adeguati fabbricati o manufatti in grado di accogliere il suddetto personale e siano garantite le adeguate condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza.
Qualora entro il termine dell’orario di lavoro dovessero ricrearsi condizioni di sicurezza, in qualunque momento, il personale sarà comandato alla ripresa delle attività in cantiere.
Nelle more dell’adeguamento dell’organizzazione del lavoro alla assegnazione a mansioni alternative equivalenti, il datore di lavoro dovrà chiedere, nei casi previsti dalla normativa vigente, la cassa integrazione per gli operai (Art. 8 L 457/1972).
L’Agenzia si impegna comunque ad anticipare l’importo della cassa integrazione ai propri dipendenti, così come disciplinato dall’Art. 122 comma 2 dell’Accordo del 19-21 luglio 2021, con le integrazioni economiche già previste nella contrattazione previgente fino alla concorrenza del 90% della retribuzione giornaliera. Eventuali condizioni ulteriormente migliorative saranno oggetto di contrattazione di primo livello.
3) Comportamento da tenere nel caso in cui il maltempo non consenta la prosecuzione
dell’attività lavorativa
Nel caso in cui l’attività lavorativa sia stata avviata, e condizioni metereologiche intervenute non consentano la prosecuzione delle attività in sicurezza, il responsabile di Presidio o un suo preposto (in ottemperanza agli obblighi sanciti dall’art. 19 del d.lgs 81/08) dà notizia ai propri superiori in merito all’impossibilità della prosecuzione dell’attività lavorativa.
Il personale quindi, su disposizione del Responsabile di Xxxxxxxx o suo preposto, si reca nelle strutture di appoggio individuate, ove i dipendenti sono tenuti a permanere in servizio fino al termine dell’orario per cui è erogata la retribuzione, impegnandosi in attività informative/formative in merito alla sicurezza sul lavoro ed alle buone tecniche selvicolturali o di lavoro in generale.
Qualora possibile, i dipendenti potranno essere adibiti ad attività da espletare in luoghi riparati.
In ogni caso, qualora durante la permanenza in luogo sicuro dovessero ripristinarsi le condizioni di sicurezza, l’attività lavorativa dovrà essere prontamente ripresa.
3.1) Garanzie per i lavoratori
Nel caso in cui non sia possibile operare come indicato nel precedente articolo, ovvero non siano disponibili sufficienti e idonee strutture di appoggio, adeguate rispetto alla tipologia di attività alternative da svolgere, il lavoratore dovrà essere autorizzato a lasciare il posto di lavoro ed il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’intera retribuzione giornaliera. Non sono considerati luoghi di rifugio le auto personali ed i mezzi di servizio.
Qualora fosse necessario soffermarsi per l’eventuale verifica di un miglioramento delle condizioni che possa consentire la ripresa delle attività, il tempo di attesa non dovrà superare i 30 minuti, durante i quali il responsabile di Presidio o un suo preposto comunicherà ai superiori gerarchici l’evolversi delle condizioni. Trascorso detto termine il dirigente, per il tramite del responsabile di complesso o suoi delegati, comunicherà la definitiva decisione in merito alla prosecuzione ovvero all’interruzione dell’attività.
L’Agenzia si impegna, entro il 31/12/2021 a presentare un piano pluriennale per l’acquisizione di strutture temporanee, nelle zone sprovviste di strutture fisse o mobili.
4) Elenco indicativo delle condizioni per l’interruzione delle attività lavorative
Pioggia/Neve uguale o superiore ai 3 mm
In ogni caso devono essere prese in considerazione le precipitazioni che si verificano anche nel periodo immediatamente precedente a quello in esame, in quanto alcune attività sono sicuramente impedite (in sicurezza) non solo dalla pioggia, ma anche dalla presenza di suolo saturo e/o scivoloso.
Gelo
Temperature al di sotto degli zero gradi centigradi: possono essere considerate tali da determinare condizioni di sicurezza precaria in relazione al tipo di attività svolta, alla fase di lavoro in atto al momento della rilevazione della temperatura nonché all’altitudine del cantiere. In particolare non si ritiene sicuro operare in presenza di ghiaccio persistente, e nel caso in cui i bollettini meteo registrino temperature pari o inferiori allo zero per più ore nella mattinata di lavoro.
Temperature elevate
Temperature eccezionalmente elevate (superiori ai 35°): possono costituire evento che pone i lavoratori nella impossibilità di eseguire i lavori in piena sicurezza, qualora impediscano lo svolgimento di lavorazioni in luoghi non proteggibili dal sole.
Vento
Velocità pari o superiore ai 30 nodi (oltre i 50 km/h): può essere considerata idonea a incidere negativamente sulla sicurezza delle lavorazioni e quindi a dare luogo alle procedure indicate nei precedenti articoli.
Norma di chiusura
Il presente accordo troverà applicazione per l’anno 2021 e 2022. Le parti si impegnano a incontrarsi nel mese di dicembre 2022 per confermare o modificare i contenuti dell’accordo.
Cagliari, 08/11/2021
Letto, Confermato e sottoscritto
CGIL Funzione Pubblica [ FIRMATO ]
CISL Funzione Pubblica
FAI CISL [ FIRMATO ]
UIL Funzione Pubblica [ FIRMATO ]
UILA UIL [ FIRMATO ]
SNAF [ FIRMATO ]
CISAL [ FIRMATO ]
SADIRS FORESTAS [ FIRMATO ]
SADIRS Regione
SIAD [ FIRMATO ]
CONFSAL [ FIRMATO ]
FEDRO
Xxxxxxx XxXxXXXX [ FIRMATO ]