Contract
ACCORDO FRA L’ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E L’AZIENDA USL DI BOLOGNA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI UNIVERSITARI E OSPEDALIERI NEI LUOGHI DI LAVORO ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DELL’AUSL BOLOGNA.
tra
l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – di seguito “Università” -, Xxx Xxxxxxx, 00, C.F. 80007010376, in persona del Rettore pro-tempore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la sua carica presso l’Università medesima, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29/01/2014
e
l’Azienda USL di Bologna –- di seguito “Azienda”-, Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, C.F. 02406911202, in persona del Direttore Generale Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxx, domiciliato per la sua carica presso l’Azienda medesima
Premesso
• che l’art. 10 del D.M. 363/98 prevede che “al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso Enti esterni, così come di quelli di enti esterni che prestano la propria opera presso le Università, (…) i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole Università, attraverso specifici accordi”;
• che il rinvio contenuto nell’art. 10 del citato D.M. n. 363/98 deve ora intendersi riferito alle corrispondenti norme del D.Lgs. n. 81/2008, secondo quanto dispone l’art. 304, comma 3, dello stesso decreto legislativo;
• che l’art. 3 comma 6 secondo periodo del D.Lgs. 81/08 prevede che “per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante;
• che presso gli spazi dell’Azienda svolgono la loro attività persone legate all’Ateneo da un rapporto di dipendenza, collaborazione, formazione
Visti:
- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n.517;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- il protocollo d’intesa tra Regione e Università dell’Xxxxxx-Romagna, sottoscritto il 14 febbraio 2005, in
attuazione dell’art. 9, comma 3, della legge regionale 23/12/2004, n. 29, “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale”;
Convengono quanto segue:
1. Ambito di Applicazione
Il presente accordo si applica indifferente a tutto il personale che opera all’interno dell’Azienda, indipendentemente dalla tipologia contrattuale o dall’ente di afferenza se non diversamente specificato; esso disciplina i rapporti fra l’Azienda e l’Università in tema di prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro all’interno degli spazi aziendali, e ha altresì funzione di regolamento, al rispetto delle cui prescrizioni il personale è quindi tenuto.
2. La figura del DATORE DI LAVORO è individuata
- nel Direttore Generale dell’Azienda e nei suoi delegati, come da delibera aziendale 264/2008, allegata al presente accordo;
- nel Rettore dell’Università per gli spazi destinati ad esclusivo uso universitario. Tali spazi sono evidenziati nelle planimetrie allegate al presente accordo quale sua parte integrante e sostanziale. L’elenco è tassativo, qualsiasi variazione deve essere concordata congiuntamente.
3. Le figure dei DIRIGENTI sono individuate:
a) nei Direttori di Struttura Complessa e nel referente Sater di Dipartimento/Istituto, come indicate nell’allegata delibera Aziendale 264/2008, contenente l’ organigramma aziendale di Sicurezza
b) nei Direttori dei Dipartimenti Universitari, relativamente agli spazi destinati ad esclusivo uso universitario.
4. Le figure dei PREPOSTI che collaborano con i Dirigenti delle Strutture di cui al punto 3) sono individuate in relazione al ruolo e alle funzioni svolte nell’organizzazione ospedaliera o universitaria, secondo le attività cui sovrintendono e i relativi provvedimenti dei due Enti.
5. I LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE D’EMERGENZA (di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dai luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza) di cui al D. Lgs. 81/08 art. 18 c.1 l.b, vengono individuati tra quelli in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in servizio nella struttura, sia tra il personale AUSL che Universitario, integrandone le attività e le funzioni.
L’Azienda provvederà a dare adeguata informazione riguardo alla programmazione ed organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento cui i lavoratori, in quanto addetti alle squadre d’emergenza, devono partecipare. Gli oneri relativi alla formazione ed aggiornamento saranno preventivamente determinati e comunicati all’Università di Bologna che, per il proprio personale se operante nelle zone ad uso esclusivo universitario, ne sosterrà il costo per persona formata; per il personale in assistenza i costi saranno comunque a carico dell’Azienda.
Il PIANO DI EMERGENZA INCENDIO a cui gli incaricati si devono attenere, è quello predisposto a cura dell’Azienda che lo metterà a disposizione dell’ Università.
6. Il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE è individuato in quello dell’Azienda, fatta eccezione per i locali ad uso esclusivo universitario, per i quali il Servizio di Prevenzione e Protezione è quello
dell’Università. I rispettivi Responsabili si organizzeranno per attuare coordinamenti periodici per valutare aspetti di sicurezza relativi ad attività integrate.
7. L’ESPERTO QUALIFICATO è individuato in quello dell’Azienda, designato dal Direttore Generale.
8. Il MEDICO COMPETENTE (MEDICI COMPETENTI) e il MEDICO AUTORIZZATO ( MEDICI AUTORIZZATI) sono individuati in quelli dell’Azienda.
E’ a carico dell’Azienda la Sorveglianza Sanitaria per
- il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo in convenzione con l’Azienda per lo svolgimento di attività assistenziale;
- i ricercatori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca autorizzati dall’Azienda allo svolgimento di attività assistenziale;
- gli iscritti ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica (Sezione Formativa di Bologna 2) Tecnico di Neurofisiopatologia
- i Medici in Formazione Specialistica
- ulteriori categorie previste da futuri eventuali accordi
Per tali categorie il protocollo sanitario per la sorveglianza sarà definito dal Medico Competente dell’Azienda il quale assumerà la qualifica di Medico Competente anche per tali categorie.
Per altre categorie non ricomprese nell’elenco precedente e che svolgano la propria attività all’interno dei locali dell’Azienda in ragione di un rapporto di lavoro, di studio, di collaborazione o altro intercorrente con l’Università, la Sorveglianza Sanitaria potrà essere effettuata dal Medico Competente e/o Autorizzato dell’Azienda ma gli oneri saranno a carico dell’Università; tali oneri saranno valorizzati secondo il tariffario regionale. In tal caso, il Medico Competente dell’Azienda assumerà la qualifica di Medico Competente anche per tali categorie.
9. L’Università si impegna a far proprie le determinazioni adottate in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dal “Datore di Lavoro” dell’Azienda, e suoi collaboratori (Medici Competenti, Medici Autorizzati, Responsabili della Prevenzione e Protezione, Esperti Qualificati) e ottempera alle disposizioni impartite da questi ultimi, che riguardino la tutela della salute nei luoghi di lavoro di pertinenza dell’Azienda. Le deleghe di funzioni e l’organigramma dei ruoli dell’organizzazione dell’Azienda, responsabili per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e per l’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione, sono quelle in essere alla data del presente accordo. Ogni variazione all’organigramma o alle deleghe del Datore di Lavoro dell’Azienda in tema di tutela della salute dei lavoratori, che si dovesse verificare nel corso della vigenza del presente accordo, verrà tempestivamente comunicata dal “Datore di Lavoro” stesso al Rettore dell’Ateneo. Parimenti l’Azienda si impegna a far proprie le determinazioni adottate in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dal “Datore di Lavoro” dell’Ateneo e ottempera alle disposizioni impartite da questo ultimo che riguardino la tutela della salute negli spazi a uso esclusivo universitario; per quanto riguarda la prevenzione incendi e i rischi legati alla struttura e agli impianti, valgono le disposizioni e le procedure Aziendali.
L’Università si impegna a segnalare tempestivamente, attraverso i Direttori dei Dipartimenti universitari, al Servizio di Prevenzione, al Medico Competente e all’Esperto Qualificato, le attività che vengono svolte in tali spazi a uso esclusivo, le persone e le attrezzature coinvolte in tali attività, al solo fine del rispetto della normativa in tema di sicurezza degli ambienti di lavoro.
10. Tutti i LAVORATORI dell’Azienda e dell’Università e le categorie ad essi equiparate secondo la disposizione del decreto 5 agosto 1998, n. 363, art. 2, co. 4, hanno il diritto di ricevere lo stesso livello di protezione indipendentemente dal Datore di Lavoro individuato. Di essi si deve tener conto nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi nei luoghi di lavoro (DVR) e nella programmazione della sorveglianza sanitaria, nonché della informazione, formazione e addestramento previsti dal citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Le persone da equiparare ai lavoratori sono individuate a cura dell’Università, tramite i propri Dirigenti e Direttori delle strutture. L’Università, tramite i propri Dirigenti e Direttori delle strutture, si impegna a trasmettere formalmente e tempestivamente all’Azienda gli elenchi dei soggetti interessati, e a mantenerli aggiornati nel tempo. L’Università dovrà altresì comunicare al Medico Competente dell’Azienda i nominativi dei Dirigenti responsabili dell’individuazione delle persone da assoggettare a sorveglianza sanitaria. L’iter di tali comunicazioni sarà concordato e definito in un protocollo tecnico attuativo.
Il Medico Competente dell’Azienda fornirà all’Università ogni informazione e notizia relative alle modalità e all’andamento della sorveglianza sanitaria. La tempistica e l’iter di tali comunicazioni saranno definiti nel citato protocollo tecnico attuativo.
11. I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. Ai sensi del Titolo I, Capo II, Sez. VII, art. 47, co. 4, del D.lgs. 9.04.2008, n. 81 e s.m.i., gli RLS sono eletti o designati dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali dell’Azienda e dell’Università, secondo le modalità proprie di ciascuno dei due Enti.
Alla riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dell’Azienda partecipano anche i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza dell’Ateneo.
12. I Servizi di Prevenzione e Protezione dell'Azienda e dell'Università si impegnano a trasmettersi reciprocamente, non appena disponibili, i risultati dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR), rispettivamente redatti per le aree ad uso aziendale e a uso esclusivo universitario, allo scopo di condividerne le informazioni e i piani di adeguamento.
13. Allo scopo di garantire identica tutela a tutti i lavoratori operanti negli spazi dell’Azienda, le parti concordano le seguenti modalità operative di gestione della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro:
a) il piano di emergenza incendio dell’Azienda si applica in via esclusiva in tutte le strutture nelle quali sono presenti sia attività aziendali sia attività universitarie; per gli spazi ad uso esclusivo dell’Università si rimanda a quanto previsto nell’art.9.
b) al fine di garantire adeguata informazione anche all’utenza e per esigenze di uniformità, la segnaletica di sicurezza e informativa che deve essere adottata indistintamente è quella aziendale.
c) I dispositivi di protezione individuale (DPI), a parità di esposizione o valutazione del rischio, devono avere le medesime caratteristiche, a prescindere dal produttore o dall’acquirente. Nel casi in cui, negli spazi riservati integralmente all’Università, siano richiesti o utilizzati DPI disponibili in Azienda, l’Università provvede al rimborso dei costi.
d) L’Azienda, tenuto conto delle proprie e specifiche caratteristiche organizzative e di organizzazione del lavoro, favorisce la conoscenza delle iniziative formative e informative e la partecipazione del personale dell’Università alle azioni di formazione e informazione programmate ed organizzate dall’Azienda stessa sui temi della sicurezza per il proprio personale. L'Università da parte sua coinvolgerà tutto il personale operante nelle aree di propria pertinenza per una adeguata formazione e addestramento alle attività che in esse si svolgono.
e) L’Azienda e l’Università (entrambi i Datori di Lavoro) garantiscono reciprocamente pari disponibilità di accesso alle procedure di sicurezza da parte dei lavoratori impiegati nei propri ambiti di competenza.
f) Attrezzature e apparecchiature
L’Azienda garantisce, con i suoi servizi, la rispondenza alle norme di apparecchiature, impianti, strutture utilizzate e ne fornisce documentazione su richiesta all’Università.
Il dirigente universitario di cui al punto 3) lettera b) si impegna a fornire copia della documentazione in proprio possesso, relativamente ad attrezzature acquistate, o ad attrezzature sulle quali sia stata effettuata manutenzione a proprio carico, anche parziale.
Per quanto riguarda la gestione delle apparecchiature biomediche valgono le disposizioni e le procedure Aziendali.
Ogni attrezzatura deve essere corredata di manuale d’uso, e rispondente alla normativa ad essa applicabile; per ogni attrezzatura devono essere svolte le verifiche di sicurezza, dove previsto, con la periodicità prevista dalla norma o dalle procedure Aziendali e le attività di manutenzione preventiva previste dal costruttore nel manuale d’uso o dall’Azienda nelle proprie procedure.
- g) Sostanze Pericolose
I Dirigenti universitario di cui al punto 3) si impegnano ad informare in via preventiva il Datore di Lavoro, il SPP e il Medico Competente dell’Azienda circa le sostanze chimiche pericolose utilizzate. Il SPP dell’Azienda integrerà tali informazione nel relativo documento di valutazione dei rischi, individuando le misure di prevenzione e protezione più idonee e rendendolo disponibile ai Dirigenti medesimi.
14. Formazione ed Informazione dei lavoratori
La formazione e informazione dei lavoratori sui rischi coerentemente ai contenuti del D. Lgs. 81/08 artt. 36-37 e l’aggiornamento periodico sarà a cura dell’Azienda con modalità integrate per tutto il personale. La formazione specifica per gli RLS ed il loro aggiornamento sarà a cura dell’ente di riferimento. L’Università si impegna a fornire all’Azienda l’elenco dei lavoratori partecipanti ed i contenuti dei corsi di formazione attuati negli ultimi cinque anni per le valutazioni di pertinenza.
Tutti gli operatori si impegnano ad attuare e rispettare le indicazioni e le raccomandazioni ed i regolamenti in materia di sicurezza e di gestione delle emergenze in vigore nell’Azienda, collaborando con essa. Sarà compito
dei Dirigenti e dei Preposti, ciascuno secondo le proprie prerogative, vigilare e controllare sulla loro applicazione come previsto dal D. Lgs. 81/08.
15. Coordinamento in materia di sicurezza e riunione periodica
L’Università e l’Azienda e i rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione si impegnano a consultarsi reciprocamente ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario da una delle parti, al fine del miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Alla riunione periodica dell’Azienda di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08, vengono invitati anche il Rettore o un suo rappresentante, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Responsabile dei Medici Competenti e dei Medici Autorizzati dell’Università, il Responsabile degli Esperti Qualificati dell’Università e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di riferimento.
16. Il presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ed avrà la durata di cinque anni. Potrà essere rinnovato per un uguale periodo, previa conferma con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della data di scadenza dello stesso. Eventuali modifiche ed integrazioni dell’accordo – che non necessitino di approvazione preventiva da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo - potranno essere apportate previa conferma data dalle parti mediante scambio di corrispondenza.
17. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione ed attuazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo, il Foro competente sarà quello di Bologna.
18. Il presente atto è da registrarsi solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986; è soggetto altresì all’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa Parte I art. 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992 con onere a carico delle parti.
Bologna,
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna | Azienda USL di Bologna |
IL RETTORE | IL DIRETTORE GENERALE |
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx | Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx di Meana |