TESTO COORDINATO E MODIFICATIVO DEGLI ACCORDI AZIENDALI PER GLI IMPIEGATI AGRICOLI DELL’ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL’ADIGE
TESTO COORDINATO E MODIFICATIVO DEGLI ACCORDI AZIENDALI PER GLI IMPIEGATI AGRICOLI DELL’ISTITUTO AGRARIO DI SAN XXXXXXX ALL’ADIGE
Il giorno 20 dicembre 2007 presso la sede dell’Istituto agrario di San Xxxxxxx all’Adige,
tra
le rappresentanze sindacali del settore:
Xxxxxxx Xxxx FAI-CISL
e
l’Istituto agrario di San Xxxxxxx all’Adige, rappresentato dal Direttore generale xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxx,
− visto l’accordo integrativo di lavoro per gli operai e gli impiegati agricoli dell’Istituto agrario di San Xxxxxxx all’Adige del 23 aprile 1997;
− visto l’atto aggiuntivo di data 12 giugno 2001 al predetto accordo;
− visto l’atto aggiuntivo di lavoro per gli impiegati agricoli di data 25 luglio 2002;
− visto l’atto integrativo di lavoro per gli impiegati agricoli del 19 aprile 2004;
− visto l’accordo integrativo di lavoro per gli impiegati agricoli del 2 gennaio 2006;
− visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli relativo al periodo 1 gennaio 2004-31 dicembre 2007 sottoscritto il 27 maggio 2004;
− visto il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto territoriale di lavoro per quadri e impiegati agricoli della provincia di Trento sottoscritto in data 22 giugno 2006;
− ravvisata l’opportunità di redigere un testo unico che costituisce novazione dei predetti accordi;
− tenuto conto altresì delle richieste di parte sindacale; è stipulato il seguente testo unico:
Art. 1
Campo d’applicazione
Il presente accordo si applica, salvo diversamente disposto, agli impiegati agricoli assunti a tempo indeterminato presso l’Azienda agricola dell’Istituto agrario di San Xxxxxxx all’Adige con il contratto collettivo nazionale del comparto agricolo.
Art. 2
Tabelle di equiparazione
Al fine di perequare il trattamento economico degli impiegati agricoli di cui all'art. 1 con il personale tecnico/amministrativo ed operaio del comparto Autonomie locali, è definita la seguente tabella di equiparazione tra i due contratti:
Impiegati agricoli
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli | Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomie locali della PAT |
VI categoria (Uscieri-fattorini-commessi) | Categoria A |
1^ posizione retributiva | |
con almeno 5 anni di anzianità di ruolo nella stessa categoria | 2^ posizione retributiva |
V categoria (Stenografi-dattilografi-addetti a semplici mansioni di segreteria, ecc.) | Categoria B livello base |
1^ posizione retributiva | |
con almeno 5 anni di anzianità di ruolo nella stessa categoria | 2^ posizione retributiva |
IV categoria (Addetti a servizi amministrativi, commerciali o ai reparti, ecc.) | Categoria B livello evoluto |
1^ posizione retributiva | |
con almeno 5 anni di anzianità di ruolo nella stessa categoria | 2^ posizione retributiva |
III categoria (Sottoagenti-contabili-impegati amministrativi o commerciali, ecc.) | Categoria C livello base |
1^ posizione retributiva | |
con almeno 5 anni di anzianità di ruolo nella stessa categoria | 2^ posizione retributiva |
II categoria (Capo reparto-capo ufficio tecnico, commerciale, ammnistrativo, ecc.) | Categoria C livello evoluto |
1^ posizione retributiva | |
con almeno 5 anni di anzianità di ruolo nella stessa categoria | 2^ posizione retributiva |
I categoria (Direttori tecnici, ammninistrativi, commerciali, ecc.) | Categoria D livello base |
1^ posizione retributiva | |
con almeno 5 anni di anzianità di ruolo nella stessa categoria | 2^ posizione retributiva |
Art. 3 Assegno integrativo
Al personale di cui all’art. 1 è attribuito un assegno integrativo che consente il percepimento di una retribuzione netta (dedotti gli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente) pari a quella del contratto del comparto Autonomie locali, per ciascuna categoria, come equiparata con l’art. 2.
Tale assegno integrativo è determinato, per qualifica, con cadenza biennale, con riferimento ai bienni economici dei contratti di cui alla tabella dell’art. 2.
L’assegno integrativo è determinato, raffrontando singolarmente, per ciascun dipendente, alla data del 1° gennaio del secondo anno di ogni biennio economico, il trattamento economico, al netto delle ritenute, del contratto del comparto agricolo con il trattamento economico del contratto collettivo provinciale di lavoro del Personale dell’area del comparto autonomie locali. L’assegno così determinato viene erogato, in via provvisoria e salvo riassorbimenti, anche per il biennio economico successivo a quello di riferimento, ovvero fino alla definizione specifica dell’assegno integrativo in conseguenza ai rinnovi dei contratti collettivi di riferimento.
Art. 4 Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito, per le categorie dalla VI alla II, in 36 ore settimanali articolato di norma su cinque giornate lavorative. In relazione alle esigenze aziendali potrà essere articolato in 40 ore settimanali, per un massimo di 6 settimane annue, elevabile fino a 20 settimane annue d’intesa con l’interessato, con recupero delle ore nel periodo invernale.
Art. 5 Lavoro straordinario
Gli impiegati agricoli possono effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 240 ore annue.
In alternativa alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, il dipendente può chiedere il recupero corrispondente alle ore di lavoro straordinario effettuate, secondo quanto previsto dal CCPL autonomie locali, nel limite massimo di 150 ore annue, ferma restando la maggiorazione economica per lavoro festivo o notturno prevista dalla contrattazione del comparto agricolo.
Art. 6 Ferie
Agli impiegati agricoli spetta, per ogni anno di servizio prestato, un periodo di ferie retribuito pari a 32 giornate lavorative.
Il periodo di ferie di cui al comma 1) comporta l’assorbimento delle festività soppresse e delle festività la cui celebrazione è stata spostata alla domenica, nonché la non applicazione dell’art. 5 della L. 27 maggio 1949, n. 260 e
s.m. e corrispondente disposizione dell’art. 20 del Contratto integrativo provinciale di lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Trento.
Art. 7
Fondo produttività
Per il personale impiegato del comparto agricolo, ad esclusione del personale per il quale è prevista la cointeressenza, è costituito un fondo per il miglioramento della produttività.
Il fondo viene costituito utilizzando gli importi annui di cui all’allegato A).
Detto fondo è destinato nella quota del 50% ad incentivare la continuatività e regolarità della prestazione del personale tenendo conto della presenza secondo quanto previsto dal CCPL del personale del comparto autonomie locali e viene erogato entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento al personale impiegato assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata del rapporto di lavoro non inferiore a sei mesi, anche non continuativi.
La restante quota del 50% è destinata alla valutazione delle prestazioni del personale e viene erogata, in proporzione al punteggio complessivo attribuito rispetto al massimo teorico di 50 punti, entro il mese di aprile di ogni anno relativamente all’anno solare precedente, secondo quanto previsto nella scheda di cui all’allegato B). Tale quota è ridotta in caso di assenze (escluse le ferie e gli infortuni) superiori a 30 giorni continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito.
Le valutazioni vengono effettuate dal Responsabile dell’Azienda agricola entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Art. 8 Indennità di reperibilità
La reperibilità comporta per il dipendente l’obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente nel luogo di lavoro in caso di chiamata.
Ai dipendenti comandati in servizio di reperibilità compete un’indennità di € 25,00 giornaliere per 24 ore e, di norma, per non più di sette giorni al mese e di due fine settimana.
Tale indennità non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a 12 ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10%.
Le prestazioni effettuate durante il turno di reperibilità sono considerate lavoro straordinario, considerando a tali effetti il tempo di andata ed il rientro nell’abitazione per il tempo massimo di un’ora.
Art. 9
Indennità per attività disagiate
L’indennità giornaliera per attività disagiate viene corrisposta nella misura di € 4,55 ai dipendenti che abbiano svolto, prestazione lavorativa in maniera continuativa, nelle seguenti attività:
− operazioni che richiedono sospensione nel vuoto (operazioni su piloni, scale, ponteggi o tetti);
− attività connesse a lavori su terreni impervi, con movimentazione materiali, nell’esecuzione di scavi e di barriere di controllo di declivi e frane;
− impiego di fitofarmaci;
− impiego di altri prodotti e/o materiali tossici e nocivi (solventi, vernici, acidi, reagenti, detergenti, prodotti enologici, ecc.);
− utilizzo di attrezzi con organi rotanti in forte movimento (pacciamatrici, rotanti, frese, rototiller, rasaerba, ecc) anche su terreni pianeggianti;
− utilizzo del carrello elevatore e del trattore con elevatore idraulico;
− utilizzo del trattore con pala e/o con escavatore;
− utilizzo di attrezzi quali: circolari, decespugliatori, motoseghe, falciatrice, forbici pneumatiche;
− utilizzo del camion;
− trasporto di persone con furgoni e automezzi;
− utilizzo del trattore con rimorchio con carichi consistenti;
− lavori di officina comportanti l’utilizzo di attrezzi quali: saldatrice, fiamma ossidrica, sega a nastro, tornio e trapano a colonna;
− pulizia della concimaia, gestione del letame e del liquame;
− operazioni di imbottigliamento, etichettatura, tiraggio e sboccatura;
− impiego delle principali macchine enologiche (diraspatrice, pressa, filtri, pompe, ecc.);
− impiego dell’impianto di distillazione;
− operazioni manuali eseguite durante la stagione vegetativa (sfogliatura, cimatura, spollonatura, diradamento e altre operazioni a verde) con esclusione della raccolta delle mele e della vendemmia;
− potatura manuale eseguita nel mese di gennaio.
Art. 10
Indennità immediato intervento
Al personale impiegato, individuato dal Responsabile dell’Azienda, al quale siano affidati compiti che prevedono l’intervento immediato per irrigazione, irrigazione anti-brina, sgombero neve, ghiaccio e altre emergenze, viene corrisposto per ogni intervento un’indennità aggiuntiva al salario normale o straordinario pari a € 25,00 lordi giornalieri.
Art. 11
Dispositivi di protezione individuale
Agli impiegati agricoli è garantita la fornitura di dispositivi di protezione individuale necessari e sufficienti per operare in sicurezza. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il detto personale è tenuto alla restituzione del vestiario eventualmente non utilizzato.
Art. 12 Rimborso spese
Al personale impiegato, in caso di trasferta, compete il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento sostenute. Spetta inoltre l’indennità chilometrica ed il rimborso spese sostenute per l’utilizzo del proprio automezzo nella misura e con le modalità previste per il personale del comparto Autonomie locali.
Art. 13 Accesso alla mensa
Agli impiegati agricoli è consentito l’accesso al servizio mensa o servizio alternativo secondo quanto previsto per il personale del comparto Autonomie locali.
Art. 14 Decorrenze
Gli artt. 5, 6, 7 e 9 trovano applicazione con decorrenza 01/01/2006.
L’art. 10 trova applicazione con decorrenza dall’inizio dell’annata agraria 2005/2006.
Art. 15
Impiegati a tempo determinato
Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 trovano applicazione anche nei confronti degli impiegati agricoli a tempo determinato.
Art. 16 Abrogazioni
Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto cessano di avere efficacia tutti i precedenti accordi.
Per la FAI-CISL: Per l’Amministrazione:
Xxxxxxx Xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx
ALLEGATO A
FONDO PRODUTTIVITÀ IMPIEGATI AGRICOLI
VI categoria (Uscieri-fattorini- commessi); | (categoria A) | 560,71 |
V categoria (Stenografi-dattilografi- addetti a semplici mansioni di segreteria ecc. come da CCNL) | (categoria B livello base) | 645,53 |
IV categoria (Addetti a servizi amministrativi, commerciali o ai reparti ecc. come da CCNL) | (categoria B livello evoluto) | 705,56 |
III categoria (Sottoagenti- contabili-impiegati amministrativi o commerciali ecc. come da CCNL) | (categoria C livello base) | 805,33 |
II categoria (Capo reparto e capo ufficio tecnico, commerciale e amministrativo) | (categoria C livello evoluto) | 936,78 |
I categoria (direttori tecnici, amministrativi, commerciali ecc. come da CCNL) | (categoria D livello base) | 1.124,82 |
ALLEGATO B
AZIENDA AGRICOLA
Operai e impiegati agricoli
Scheda di valutazione individuale Anno di riferimento ……….
Istituto agrario di
S. Xxxxxxx all’Adige
VALUTATO | |
Cognome: | Nome: |
Data di nascita: | N°matricola: |
Data di assunzione: | Data di licenziamento: |
Figura professionale: | |
Struttura di assegnazione: |
RESPONSABILE DELL’AZIENDA AGRICOLA - VALUTATORE | |
Cognome: | Nome: |
Qualifica: | Firma: |
PERSONALE DI COORDINAMENTO SENTITO | |
Cognome: | Nome: |
Periodo di valutazione da a
Operai e impiegati agricoli
Scheda di valutazione individuale Anno di riferimento ………
Istituto agrario di
S. Xxxxxxx all’Adige
SCHEDA DI VALUTAZIONE DI .........................................................................
PRESTAZIONE E RISULTATI QUALI-QUANTITATIVI | CAPACITA' TECNICO- PROFESSIONALI (si intende la capacità espressa nell’esecuzione dei compiti previsti dal proprio ruolo professionale anche in relazione agli obiettivi previsti dall’Azienda) | PUNTEGGIO (max 20 punti) | T O T A L E | |||||||||
Competenze tecnico-pratiche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Risoluzione dei problemi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Totale indicatori relativi alle capacità tecnico-professionali | ||||||||||||
COMPORTAMENTI (si intende la capacità di costruire e mantenere le condizioni ambientali e psicologiche che promuovono un clima di lavoro positivo e orientato ai risultati) | PUNTEGGIO (max 30 punti) | T O T A L E | ||||||||||
Collaborazione e cooperazione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Autonomia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Flessibilità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Totale indicatori relativi ai comportamenti | ||||||||||||
TOTALE PRESTAZIONE |
Data / /
_
Firma del valutatore
_
Firma del valutato
Operai e impiegati agricoli
Scheda di valutazione individuale Anno di riferimento ………….
Istituto agrario di
S. Xxxxxxx all’Adige
Possibili azioni per il miglioramento della prestazione
1. Interventi formativi
2. Modifica delle condizioni organizzative
3. Modifica dei compiti assegnati
4. Affiancamento di altri colleghi o superiori
5. Altri interventi
Data / /
_
Firma del valutatore
_
Firma del valutato
PRESTAZIONE
La prestazione lavorativa di ciascun dipendente viene valutata in sintesi, attribuendo annualmente un punteggio da 1 a 10 a ciascuno dei cinque indicatori relativi alle capacità tecnico-professionali e ai comportamenti sotto riportati. Il punteggio totale è dato dalla somma algebrica dei punteggi conseguiti per i singoli indicatori e, rapportato a 50, rappresenta la quota del premio di produttività destinata alla valutazione da liquidare annualmente a ciascun dipendente.
XXXXXXXX' TECNICO-PROFESSIONALI
COMPETENZE TECNICO-PRATICHE
Capacità di padroneggiare un corpo di conoscenze tecniche e metodologiche e di applicarle nel modo più appropriato rispetto al ruolo professionale ricoperto. E' la competenza espressa nella realizzazione e nell'esecuzione dei lavori affidati.
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Capacità di focalizzare i problemi, di analizzarli raccogliendo i dati di riferimento, di risolverli, generando soluzioni alternative e di impegnarsi, successivamente, per una adeguata attuazione della soluzione prescelta.
COMPORTAMENTI
COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE
Capacità di offrire ed ottenere collaborazione ai/dai colleghi condividendo progetti, informazioni e risorse. In particolare capacità di contribuire ai risultati dei gruppi di lavoro. Comprende anche la capacità di promuovere un clima di lavoro cooperativo e la capacità di individuare e alimentare le opportunità di collaborazione. Indica inoltre, ove previsto, la capacità di guidare individui o gruppi nello svolgimento dei compiti assegnati.
AUTONOMIA
Capacità di iniziativa nell'assolvimento dei compiti assegnati nel rispetto dei tempi previsti; di individuazione delle priorità, delle tecniche e degli strumenti idonei alla realizzazione delle mansioni del proprio ruolo. Indica inoltre la motivazione, l'impegno, la responsabilizzazione, la disponibilità e la voglia di fare. Significa anche predisposizione all'autosviluppo e all'autoapprendimento tecnico anche utilizzando l'attività di tutti i giorni come fonte di conoscenza continua.
FLESSIBILITA'
Capacità di sentirsi a proprio agio e di avere un atteggiamento aperto di fronte a idee, approcci e innovazioni inerenti il proprio lavoro. Comprende l'adattabilità, intesa come la capacità di operare in circostanze complesse, incerte ed ambigue.