REGOLAMENTO SUI CRITERI, LE MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO
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REGOLAMENTO SUI CRITERI, LE MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO
INDICE
CAPO I - OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
Art. 1 – Servizi Regolamentati
CAPO II - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Art. 2 – Finalità
Art. 3 – Modalità di gestione Art. 4 – Destinatari del servizio Art.. 5 – Casi particolari
Art. 6 – Alunni diversamente abili
Art. 7 – Accompagnamento sugli scuolabus Art.. 8 – Modalità di accesso al servizio
Art.. 9 – Costo del servizio e modalità di pagamento Art. 10 – Esoneri
Art. 11 – Piano annuale di trasporto scolastico Art. 12 – Comportamento degli utenti
Art. 13 – Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio Art. 14 – Organizzazioni in caso di uscite anticipate
Art. 15 – Organizzazione delle uscite didattiche Art. 16 – Organizzazione dei servizi estivi
Art. 17 – Assicurazione degli utenti trasportati
CAPO III – SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Art. 18 – Finalità del servizio Art. 19 – Modalità di gestione Art. 20 – Commissione mensa Art. 21 - Destinatari del servizio Art. 22 – Altri destinatari
Art. 23 – Modalità di accesso al servizio Art. 24 – Costo del servizio
Art. 25 - Esoneri
Art. 26 – Comportamento degli utenti
Art. 27 – Comportamento e responsabilità del personale Art. 28 – Uscite anticipate
Art. 29 – Organizzazione uscite didattiche Art. 30 - Accordi tra Comuni
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Art. 31 - Valutazione del servizio
Art. 32 – Servizi educativi e ricreativi estivi
CAPO IV – SUSSIDI E AGEVOLAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 33 – Finalità
Art. 34 – Scuola elementare
Art. 35 – Libri gratuiti e semigratuiti Art. 36 – Borse di studio
Art. 37 – Erogazione dei sussidi agli istituti scolastici
Art. 38 – Interventi a favore di studenti meritevoli in condizioni di disagio economico frequentanti corsi di studio oltre l’obbligo scolastico (Scuole Superiori)
Art. 39 – Borse di studio universitarie per studenti meritevoli
Art. 40 – Borse di studio per iscritti al conservatorio “Xxxxxx Xxxxxxxx”
Art. 41 – Borse di studio in favore si studenti universitari per lavori di tesi concernenti il territorio di Francavilla sul Sinni
CAPO V – COMMISSIONE COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 42 – Composizione
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REGOLAMENTO SUI CRITERI, LE MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO
CAPO I - OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
ART. 1 – SERVIZI REGOLAMENTATI
Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del diritto allo studio e secondo le modalità stabilite dalla L.R. del 20.06.79 n° 21 e ss.mm.ii., i seguenti interventi nei diversi settori della pubblica istruzione:
▪ Servizio di trasporto scolastico
▪ Servizio di refezione scolastica
▪ Interventi di sussidio e/o agevolazione per il diritto allo studio
▪ Commissione per il Diritto allo Studio
CAPO II - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ART. 2 – FINALITA’
Il trasporto scolastico rientra tra i servizi che concorrono a supportare il più complesso sistema del "diritto allo studio". Esso deve essere improntato a criteri di qualità e di efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalle normative nazionali e regionali in materia.
Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio, oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa, viene fornito anche alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal decreto ministeriale del 31 gennaio 1997 (art. 3, comma 2).
Il trasporto scolastico è erogato nei modi e nelle forme stabilite sulla base della presente normativa, compatibilmente con i percorsi stabiliti all’inizio di ogni anno scolastico.
ART. 3 – MODALITA’ DI GESTIONE
Il servizio di trasporto scolastico potrà essere gestito:
- in economia, mediante l’utilizzo di scuolabus comunali con personale dell’Amministrazione;
- in convenzione con il servizio di trasporto pubblico urbano, se istituito;
- in appalto, mediante gara ad evidenza pubblica da esperire tra ditte specializzate e cooperative di servizio in possesso dei requisiti di legge;
I mezzi utilizzati dovranno essere coperti da assicurazione per tutti gli utenti e il personale addetto.
Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico sono prelevati e riportati dal personale incaricato dall’Amministrazione Comunale, o ditta aggiudicataria, nei punti di fermata e negli orari stabiliti dal piano annuale di trasporto scolastico.
Durante il trasporto scolastico, dovrà essere assicurato il servizio di accompagnamento e vigilanza per i bambini della scuola dell’infanzia e per gli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell’obbligo.
È esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione Comunale per fatti dannosi che possono verificarsi prima della salita sugli scuolabus e successivamente alla discesa dei medesimi.
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Le famiglie degli utenti si impegnano a garantire il rispetto dei criteri organizzativi fissati dal piano annuale di cui al successivo art. 10 (orari, localizzazione fermata di salita e discesa) ed a garantire la presenza di persona maggiorenne autorizzata per permettere la salita del bambino e per accogliere il ritorno del bambino non appena disceso dallo scuolabus.
La responsabilità dell’autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata, nell’orario previsto, l’attraversamento della strada non può costituire onere a suo carico.
Nelle zone urbane, i ragazzi saranno prelevati e rilasciati in punti di raccolta stabiliti annualmente nel Piano Annuale di Trasporto scolastico.
La fermata individuale e l’orario dovranno essere categoricamente rispettati da parte degli utenti e del servizio.
Nelle zone di campagna i ragazzi verranno prelevati e rilasciati sulla strada comunale o provinciale principale che si incrocia con la strada privata di residenza, a meno che non si raggiunga il capolinea e, quindi, la necessità dell’inversione di marcia.
I ragazzi potranno anche essere prelevati in strade private, previa valutazione a autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
I mezzi di trasporto sono utilizzabili anche per attività didattiche esterne con finalità educative, in base alla disponibilità di mezzi e alla loro idoneità a raggiungere le sedi di destinazione.
ART. 4 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto scolastico, in via prioritaria, è destinato agli alunni residenti nel territorio di Francavilla sul Sinni e frequentanti le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I grado istituite sul territorio comunale;
L’Amministrazione Comunale organizza il servizio di trasporto scolastico, per gli alunni delle scuole elementari e medie, finalizzato soprattutto ai cittadini residenti al di fuori dell’area urbana e/o che frequentano plessi scolastici distanti oltre 300 metri dalla propria abitazione e/o dai centri di raccolta istituiti dall’Amministrazione Comunale. Nessuna limitazione di distanza è prevista per le scuole dell’Infanzia.
Il percorso degli scuolabus viene annualmente istituito sulla base delle richieste degli utenti che avranno fatto domanda per usufruire del servizio di trasporto scolastico.
Potranno essere ammessi al servizio anche alunni, frequentanti le scuole elementari e medie, che distano meno di 300 metri dalla sede scolastica purché sia rispettato il percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza e i tempi di permanenza sul pulmino dei bambini aventi diritto;
ART. 5 – CASI PARTICOLARI
Sentita la Commissione per il Diritto allo studio, la Giunta Comunale, con proprio atto di ammissione al servizio, valuterà singolarmente eventuali casi particolari, di seguito elencati:
In particolare, potranno accedere al servizio di trasporto:
A) Alunni residenti in Comuni limitrofi che, per contiguità territoriale e vicinanza alle sedi scolastiche, frequentino le scuole di ogni ordine e grado istituite sul territorio del Comune di Francavilla sul Sinni, previa stipula di apposite convenzioni con i Comuni interessati;
B) Studenti frequentanti le scuole superiori con sede in altri Comuni che necessitano di raggiungere i punti di raccolta per i servizi di trasporto scolastico di linea, privi di altri mezzi e a condizione che il loro trasporto non arrechi disagi agli aventi diritto come individuati dall’art. 4;
Per razionalizzare questo servizio aggiuntivo, l’Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità di risorse, potrà destinare appositi fondi per integrare il costo di tale servizio, come contributo a favore della società di trasporto o come contributo alle famiglie interessate;
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Annualmente verranno fissati appositi criteri per l’individuazione degli utenti beneficiari del servizio, le modalità di svolgimento dello stesso ed eventuali contribuzioni a carico dell’Amministrazione.
ART. 6 – ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni diversamente abili, provvisti di certificazione ASL, nel rispetto dei principi di cui alla legge 104 del 5 febbraio 1992 e ss.mm.ii. con le seguenti modalità:
- tramite mezzi comunali quali scuolabus attrezzati e altri mezzi idonei;
- tramite compartecipazione alla spesa, qualora le famiglie provvedessero autonomamente al trasporto; in tal caso, la spesa forfetaria sarà determinata dalla Giunta Municipale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sentiti gli uffici interessati e previo accertamento dei requisiti;
- tramite convenzione con soggetti autorizzati al trasporto, dotati di adeguate attrezzature;
- in appalto mediante gara ad evidenza pubblica da esperire tra ditte specializzate e/o cooperative di servizio o associazioni in possesso dei requisiti di legge.
Il trasporto si effettua dalla residenza alla sede scolastica con l’ausilio di un assistente/accompagnatore;
In casi di particolare gravità e/o specificità dell’Handicap, l’Amministrazione Comunale potrà richiedere l’organizzazione dell’accompagnamento scolastico alla famiglia stessa, erogando un contributo a concorso della spesa sostenuta, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, stabilito in misura forfetaria dalla Giunta Comunale, sentiti gli uffici interessati e previo accertamento dei requisiti.
Tale servizio potrà essere eventualmente esteso a studenti frequentanti le scuole secondarie superiori, previo accordo con l’Ente Provincia cui compete tale tipo di trasporto.
Annualmente, prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’Ufficio competente predispone il Piano annuale di trasporto per alunni diversamente abili, sentite le dirigenze scolastiche e le famiglie interessate, nel quale saranno definiti orari, percorsi e modalità di effettuazione del servizio.
Gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell’infanzia e la scuola dell’obbligo, usufruiscono gratuitamente del trasporto scolastico.
Annualmente, con l’approvazione del Piano Annuale Comunale di Diritto allo Studio, verranno stanziati appositi fondi, compatibilmente con le risorse finanziarie dell’Ente.
I criteri da seguire per l’utilizzo di tali fondi saranno stabiliti dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione per il Diritto allo Studio.
ART. 7 – ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS
Il servizio di accompagnamento è previsto per gli alunni della scuola dell’infanzia e gli alunni diversamente abili ove possibile.
Nel caso di gestione diretta, potrà essere adibito a tale servizio:
- Personale comunale;
- Personale delle istituzioni scolastiche in convenzione mediante funzioni miste;
- Personale a convenzione;
- Personale anziani;
- Personale volontario;
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- Volontari del Servizio Civile Nazionale;
- Altro personale con specifica qualificazione;
Nel caso di gestione affidata a terzi, sarà cura delle ditta affidataria provvedere a tale compito, salvo diverse specificazioni nel bando di gara e nel relativo capitolato;
ART. 8 – MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Prima dell’inizio di ciascun anno scolastico, e comunque non oltre il 30 giugno, l’Ufficio comunale interessato predisporrà un modulo di domanda da inviare alle scuole;
Il modello conterrà in maniera sintetica le regole cui dovranno attenersi gli utenti del servizio, i costi e le modalità di funzionamento del servizio previsti dal presente regolamento.
Il modello dovrà essere compilato e sottoscritto dai genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico e dovrà essere consegnato al Comune entro il 31 luglio di ciascun anno.
I genitori dovranno prendere atto e sottoscrivere, unitamente alla domanda di iscrizione, la clausola di accettazione dell’eventuale emanazione di provvedimenti amministrativi per il recupero coattivo delle somme dovute, in caso di inadempienza nei pagamenti o di dichiarazioni concernenti la propria condizione socio-economica non veritiere. In difetto di tale accettazione la domanda non verrà accolta.
L’Amministrazione Comunale, entro l’inizio dell’anno scolastico, provvederà all’individuazione degli utenti ammessi al servizio di trasporto scolastico e predisporrà il piano annuale di trasporto scolastico di cui all’articolo 10.
Non saranno accettate le richieste presentate da utenti che non risultino in regola con i pagamenti relativi all’anno scolastico precedente, fatti salvi i casi in cui l’irregolarità sia collegabile a situazioni di grave disagio socio-economico, accertate dal Servizio Sociale, nelle quali la non ammissione al servizio costituisca pregiudizio per l’alunno.
Agli alunni ammessi ad usufruire del servizio di trasporto scolastico verrà rilasciata apposita tessera valida per l’intero anno scolastico corrispondente.
Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori da inoltrare, per iscritto al Comune, con la riconsegna della tessera di trasporto.
La disdetta ai fini del pagamento avrà effetto per la quota di abbonamento non ancora pagata, che si intende non più dovuta con possibilità di rimborso della quota non dovuta.
La presentazione della domanda di ammissione al servizio di trasporto scolastico comporta l’accettazione delle norme contenute nel presente regolamento.
ART. 9 – COSTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il metodo di pagamento si basa sul sistema delle fasce di contribuzione, alle quali corrispondono le tariffe che vengono annualmente determinate dall’Amministrazione Comunale. Per l’attribuzione della fascia di competenza dovrà essere presentata la dichiarazione ISEE, con le modalità di presentazione e le scadenze fissate annualmente dall’ufficio competente. Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni saranno effettuate con la collaborazione della Guardia di Finanza. A chi non presenterà la dichiarazione ISEE, verrà applicata la tariffa più elevata.
La quota di partecipazione alla spesa richiesta alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio del trasporto scolastico viene stabilita annualmente dall’Amministrazione Comunale con apposita Deliberazione, sentita la Commissione per il Diritto allo Studio, nell’ambito della determinazione delle tariffe e per i servizi a domanda individuale.
La quota di compartecipazione è corrisposta in una rata annuale, da pagare entro la scadenza del 31
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ottobre, tramite apposito bollettino di C.C.P. L’attestazione di pagamento dovrà essere presentata all’Ufficio Comunale competente per il rilascio e/o vidimazione della tessera di trasporto.
A coloro che non provvederanno a pagare la quota di compartecipazione richiesta entro 10 giorni dalla data di scadenza della relativa rata, verrà inviato un avviso di riscossione con il quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento del medesimo. Decorso tale termine si procederà secondo quanto stabilito dal comma 4 del precedente articolo 8.
Le quote di cui al comma 2 dovranno essere pagate per intero, indipendentemente dall’utilizzazione totale o parziale del servizio.
Coloro che intendono ottenere l’esonero dal pagamento del servizio di trasporto scolastico per motivi inerenti particolari situazioni di disagio economico e/o sociale, devono presentare apposita domanda al Sindaco, tramite l’Assistente Sociale, entro il 30 agosto di ogni anno, o comunque al manifestarsi della situazione di disagio. Esperiti i dovuti accertamenti e le dovute verifiche, l’Amministrazione adotterà i provvedimenti conseguenti.
ART. 00 - XXXXXXX
Xx richieste di esonero totale o parziale del pagamento del servizio di trasporto scolastico, per comprovate gravi indigenze e/o per fatti eccezionali riconducibili allo stato di salute dei richiedenti, saranno oggetto di valutazione se inoltrate da soggetti privi di reddito o ricadenti nella prima fascia reddituale.
Per le famiglie con almeno tre figli frequentanti contemporaneamente il servizio di trasporto scolastico, e con Attestato Isee inferiore al limite stabilito per l’erogazione dei benefici di cui alla legge 62/2000 e art. 27 della Legge n. 448/98, si applica l’esonero dal pagamento del ticket mensa dal terzo figlio in poi;
ART. 11 – PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il Piano annuale per il servizio di trasporto scolastico tramite scuolabus contiene:
a. l’indicazione dei percorsi degli scuolabus;
b. l’indicazione degli orari di inizio dei percorsi;
c. l’ubicazione delle fermate dove verranno prelevati gli utenti del servizio;
Per gli alunni diversamente abili non si applica il piano di cui al presente articolo, in quanto il trasporto deve essere effettuato dal domicilio dell’utente.
Il piano viene redatto dall’Amministrazione Comunale all’inizio di ciascun anno, tenendo conto delle richieste pervenute e dei posti disponibili sui mezzi di trasporto, e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale.
ART.12 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
Gli alunni della scuola materna e della scuola elementare devono essere consegnati, alle fermate, a persone adulte (genitori o persone autorizzate dalla famiglia).
Nel caso di ripetute assenze delle persone adulte alle fermate, previa ammonizione scritta, l’alunno non verrà più trasportato..
La consegna dell’alunni avverrà di norma al genitore/tutore che, in caso di impossibilità, con delega scritta, indicherà l’adulto incaricato di tale compito.
Nel caso che l’alunno sia in grado di ritornare alla propria abitazione in maniera autonoma, il genitore/tutore lo indicherà per iscritto sollevando da qualsiasi responsabilità gli addetti al servizio.
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Gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto tra di loro, verso gli autisti ed accompagnatori e non recare danni ai mezzi. In particolare dovranno:
- rimanere seduti per tutto il percorso;
- non recare disturbo al personale di servizio e/o ai compagni;
- non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi;
- non danneggiare i mezzi.
Gli autisti e/o gli accompagnatori sono tenuti a segnalare per iscritto al competente ufficio comunale ogni inosservanza compiuta e l’eventuale identificazione di responsabilità dei danni arrecati.
In caso di comportamento scorretto e secondo il criterio della correlazione alla gravità dell’infrazione, l’Amministrazione Comunale adotterà le seguenti sanzioni:
- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione del servizio temporanea;
- sospensione del servizio definitiva.
Tali provvedimenti saranno notificati ai genitori/tutori dell’utente e, per conoscenza, alla scuola di appartenenza. L’utente escluso non avrà diritto al rimborso della quota tariffaria già versata, né saranno ammesse compensazioni per i danni arrecati.
I danni eventualmente arrecati ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori del bambino che li ha provocati, previa quantificazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
ART. 13 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Gli autisti e il personale preposto all’accompagnamento e sorveglianza dei minori sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati;
Gli addetti sono tenuti, inoltre, ad avere la massima cura dell’automezzo, degli strumenti e delle attrezzature affidategli.
Il conducente dovrà usare la necessaria prudenza e diligenza nella guida e dovrà prestare particolare attenzione – se presente in collaborazione con l’assistente accompagnatore – nelle fasi di salita e discesa degli utenti.
In caso di sinistri, il conducente dovrà dettagliatamente relazionare per iscritto all’Amministrazione.
Il conducente risponderà del proprio comportamento, secondo le disposizioni di legge e regole comportamentali vigenti, in caso di situazioni di pericolo o danni causati all’utenza che egli, con la propria condotta colposa e/o dolosa, avrà contribuito a creare.
Il conducente non risponderà, invece, di quelle situazioni di pericolo o danni all’utenza, per tutta la fase precedente e/o successiva al trasporto dell’utenza o che siano determinate dal comportamento colposo e/o doloso di terzi.
I conducenti, inoltre, dovranno segnalare all’Amministrazione Comunale, per iscritto immediatamente, le eventuali anomalie di funzionamento riscontrate al mezzo di trasporto provvedendo anche a portare lo stesso all’officina delegata alla manutenzione ed al suo ritiro dopo gli interventi manutentivi.
Gli stessi conducenti dovranno assicurare le proprie prestazioni nella fase di collaudo dei mezzi.
ART. 14 – ORGANIZZAZIONI IN CASO DI USCITE ANTICIPATE
In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi, anche parziali, del
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personale docente, non potrà essere assicurato il normale servizio.
Ove l’entità delle uscite anticipate lo consenta e solo se in possesso di una informazione preventiva di almeno 48 ore da parte dei dirigenti scolastici, il servizio potrà essere effettuato parzialmente o completamente, dando la priorità alle scuole dell’infanzia e primarie.
In mancanza di informazione preventiva, il servizio di trasporto scolastico verrà erogato secondo la priorità di arrivo delle richieste dei dirigenti scolastici e fino alla capienza dei mezzi.
In caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari e urgenti (es. caso di formazione di ghiaccio sulle strade o di improvvise e abbondanti nevicate in orario scolastico) non potrà essere assicurato il normale servizio.
Per il rientro anticipato a casa, pertanto, ci si atterrà alle indicazioni che la famiglia dovrà indicare nell’apposito modulo che dovrà essere compilato all’inizio dell’anno e consegnato alla scuola di competenza.
In tale modulo le famiglie dovranno indicare se, al verificarsi di tale evenienza, preferiscano che il proprio figlio resti a scuola fino al termine dell’orario scolastico o venga riaccompagnato a casa prima dell’orario ufficiale.
Nel primo caso, la famiglia deve impegnarsi a riprendere il proprio figlio a scuola al termine delle lezioni; nel secondo caso, la famiglia si assume la responsabilità dell’assistenza al minore in orario anticipato rispetto a quello ufficiale.
Soltanto nel caso di bambini della scuola materna, qualora non fosse assicurata la presenza di un familiare adulto a casa, si può indicare un secondo recapito che deve, però, trovarsi lungo il tragitto che lo scuolabus effettua ordinariamente.
Si deve, inoltre, indicare nome e cognome della persona di età superiore ai 18 anni a cui il bambino può essere affidato.
ART. 15 – ORGANIZZAZIONE DELLE USCITE DIDATTICHE
All’inizio di ogni anno scolastico, i dirigenti scolastici dovranno comunicare all’Amministrazione Comunale le uscite didattiche che si intende effettuare durante l’anno scolastico.
In caso di uscite didattiche non programmate all’inizio dell’anno, esse dovranno essere comunicate all’Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima della data fissata.
In ogni caso le singole uscite dovranno essere autorizzate dall’Amministrazione Comunale che provvederà anche a disciplinarne le relative modalità e orari al fine di non interferire sul normale funzionamento del servizio di trasporto scolastico.
ART. 16 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ESTIVI
Nei mesi di luglio e agosto, gli scuolabus potranno essere utilizzati per il trasporto dei bambini frequentanti attività estive gestite direttamente dal Comune o in collaborazione con privati. Le tariffe per tali servizi verranno determinate annualmente con specifico atto deliberativo.
ART. 17 – ASSICURAZIONE DEGLI UTENTI TRASPORTATI
L’Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori siano coperti da polizza assicurativa. L’Amministrazione Comunale è responsabile di tutti i trasportati dal momento della salita sul pullman fino alla discesa.
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CAPO III – SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
ART. 18 – FINALITA’ DEL SERVIZIO
Le mense scolastiche sono un servizio a domanda individuale per gli alunni iscritti nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie e scuole secondarie di primo grado.
Il servizio di refezione scolastica è finalizzato ad assicurare lo svolgimento dell’attività scolastica anche in orario pomeridiano.
L’articolazione settimanale del servizio dovrà tener conto delle indicazione delle Istituzioni scolastiche, nei limiti delle disponibilità di bilancio dell’Ente e delle esigenze organizzative del servizio.
Il servizio di refezione scolastica viene realizzato dal Comune, nell’ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente, per l’attuazione degli interventi rivolti a promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio.
Il Servizio deve essere improntato su criteri di qualità, efficienza ed efficacia e si propone di somministrare agli utenti i pasti perseguendo, nel contempo, obiettivi di educazione alimentare e sanitaria, in accordo con i servizi socio-sanitari territoriali, al fine di diffondere corretti criteri nutrizionali e di prevenzione.
ART. 19 – MODALITA’ DI GESTIONE
Il servizio di refezione scolastico può essere erogato tramite:
- gestione diretta;
- gestione in appalto;
In caso di appalto verrà predisposto un capitolato speciale al quale la ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente attenersi, nel rispetto della normativa vigente e del piano di autocontrollo e sistema
H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points).
Il periodo di funzionamento della refezione scolastica coincide, di norma, con il calendario scolastico stabilito dalle competenti autorità. L’inizio del servizio, per ogni anno scolastico, deve tenere conto delle indicazioni fornite dalle Istituzioni scolastiche, nel limite delle esigenze dello servizio stesso.
Il servizio di refezione scolastica, per quanto riguarda gli aspetti nutrizionali e la predisposizione dei menù, dovrà attenersi ai seguenti criteri:
- L’elaborazione del menù dovrà essere affidata a personale specializzato in modo che vengano applicate le tabelle dei fabbisogni nutrizionali elaborate dall’Istituto Nazionale della Nutrizione ed approvato dal Servizio Nutrizionale dell’ASL n. 3. Tale tabella dietetica viene elaborata nel rispetto dei LARN (livelli di assunzione di energie nutrienti) raccomandati per la popolazione italiana elaborati dalla Società Italiana Nutrizione Umana.
- I criteri di composizione delle tabelle nutrizionali devono essere basati sulla varietà degli alimenti in modo da permettere una completezza dei principi alimentari.
- La predisposizione di un menù estivo ed invernale in modo da consentire una maggiore varietà di alimenti freschi ed una rotazione flessibile per le scuole che usufruiscono di alcuni giorni fissi settimanali.
Le tabelle dietetiche ed i menù predisposti dagli organi competenti dovranno essere annualmente affissi ai refettori dei singoli plessi scolastici e devono essere rigorosamente rispettati. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata.
L’Amministrazione Comunale può avvalersi anche della collaborazione di personale esterno all’Ente, per i controlli di carattere dietetico-nutrizionale.
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Nei refettori scolastici non è consentito consumare cibi diversi da quelli forniti dal servizio mensa. Previa richiesta e accordo tra utenza e Amministrazione Comunale è consentita l’erogazione di cibi diversi da quelli indicati nel menù solo nei casi necessari per ragioni di ordine medico, religioso, etnico o etico.
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, assume iniziative al fine di rendere consapevoli i genitori degli alunni dei criteri dietetici del pasto scolastico con quello di casa, in modo da evitare ripetizioni e garantire varietà nella giornata.
Tutto il personale addetto alla preparazione, distribuzione, somministrazione e porzionatura della refezione scolastica deve essere in regola con le disposizioni di legge vigenti in materia.
Il personale addetto provvede quotidianamente a prendere nota delle presenze dei bambini ed a trasmetterne il numero alla cucina che provvederà a preparare i pasti necessari e l’invio presso le sedi scolastiche ove avverrà la distribuzione.
Con cadenza mensile il numero di pasti relativo a ciascun utente sarà comunicato all’ufficio comunale competente.
L’Amministrazione Comunale effettuerà dei controlli periodici sulla corretta applicazione dei piani di autocontrollo e delle eventuali difformità anche con la collaborazione di esperti nel settore.
ART. 20 – COMMISSIONE MENSA
Per consentire una maggiore partecipazione ed informazione dei genitori rispetto ai problemi dell’alimentazione dei figli, nell’ottica di un continuo miglioramento della qualità del servizio ed allo scopo di diffondere una maggiore educazione nelle scuole è istituita la Commissione Mensa.
La Commissione Mensa è composta da:
- due rappresentanti scelti dai genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado;
- due rappresentanti del corpo docenti delle scuole secondarie di I grado e scuole primarie;
- il funzionario comunale responsabile del servizio;
- Sindaco o suo delegato.
La Commissione Mensa :
- svolge un ruolo consultivo del monitoraggio continuo del servizio allo scopo di segnalare al Funzionario Responsabile le problematiche eventualmente rilevate;
- agisce da stimolo per la sorveglianza igienico nutrizionale (ruolo comunque spettante all’Azienza ASL n. 3)
- promuove iniziative volte alla diffusione di una corretta educazione alimentare che, a partire dalla scuola, diventi patrimonio delle famiglie e degli alunni.
I membri della Commissione Mensa possono effettuare le seguenti attività:
a. nei locali adibiti alla somministrazione:
- effettuare il monitoraggio dell’accettabilità dei pasti utilizzando la scheda di valutazione allegata al presente regolamento e segnalando tempestivamente al Funzionario Responsabile del servizio criticità e problematiche eventualmente rilevate, anche in relazione ai requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature;
- effettuare assaggi degli alimenti somministrati, verificandone anche la rispondenza al menù del giorno;
a. nei locali adibiti a centri di cottura:
- verificare, all’inizio dell’anno scolastico, lo stato igienico sanitario e di manutenzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature. Le visite potranno, a fronte di particolari
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problematiche, essere effettuate anche durante l’anno scolastico purché concordate con il funzionario responsabile del servizio e realizzate comunque in modo da non creare ostacolo alcuno allo svolgimento delle attività, né rischio igienico sanitario per la produzione dei pasti.
In occasione dei sopralluoghi presso i plessi scolastici, i membri della Commissione Mensa sono tenuti ad osservare le vigenti disposizioni di carattere igienico e sanitario.
L’Amministrazione Comunale, a fronte delle segnalazioni ricevute, verifica la sussistenza delle problematiche rilevate attivandosi, per gli aspetti di propria competenza, al fine di risolvere le criticità esistenti informando la Commissione Mensa in merito ai provvedimenti eventualmente assunti.
ART. 21 - DESTINATARI DEL SERVIZIO
I destinatari del servizio sono gli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado di Francavilla sul Sinni che abbiano programmato, d’intesa con l’Amministrazione Comunale e con le autorità scolastiche territoriali, il proseguimento delle attività scolastiche ed educative in orario pomeridiano.
ART. 22 – ALTRI DESTINATARI
Possono usufruire del servizio di refezione scolastica:
- il personale insegnante statale impegnato nell’attività scolastica, con funzioni di vigilanza secondo quanto previsto dalla legge 68 del 1993 e ss.mm.ii., nonché delle circolari esplicative in materia, salvo diverse disposizioni di legge;
ART. 23 – MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
L’Amministrazione Comunale, annualmente prima dell’inizio dell’anno scolastico e, comunque, entro il 31 luglio, renderà note le modalità di iscrizione per coloro che intendono usufruire del servizio di refezione per l’anno scolastico successivo;
I genitori che intendono fare usufruire i loro figli del servizio di refezione scolastica devono presentare domanda sugli appositi moduli distribuiti dall’Amministrazione Comunale, entro i termini stabiliti e, comunque, non oltre l’inizio dell’anno scolastico di riferimento.
Nella domanda di richiesta di ammissione al servizio dovranno essere dichiarate da parte dei genitori richiedenti anche eventuali allergie e/o intolleranze alimentari dell’alunno allegando la relativa certificazione medica rilasciata dai competenti organi sanitari.
In caso di alunni non residenti, l’Amministrazione Comunale stipulerà apposite convenzioni con i Comuni di loro residenza al fine di consentire le stesse agevolazioni tariffarie previste per gli alunni residenti, in assenza delle quali verrà applicata la quota massima di pagamento, salvo diverso orientamento del Comune di Francavilla sul Sinni.
Eventuali domande, inoltrate dopo il termine stabilito o nel corso dell’anno scolastico potranno essere accolte solo per particolari e documentate necessità.
Non saranno accettate richieste presentate da utenti non in regola con i pagamenti relativi all’anno precedente, fatti salvi i casi in cui l’irregolarità sia collegabile a situazioni di grave e conclamato disagio socio-economico, accertate dal servizio sociale comunale, nelle quali la non ammissione al servizio costituisca pregiudizio per l’alunno.
I genitori dovranno sottoscrivere, unitamente alla domanda di iscrizione al servizio la clausola di accettazione dell’eventuale emanazione di provvedimenti amministrativi per il recupero coattivo delle somme dovute in caso di inadempienza del pagamento o di dichiarazioni concernenti la propria condizione socio-economica non veritiere. In difetto di tale accettazione la domanda non verrà accolta.
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ART. 24 – COSTO DEL SERVIZIO
Il metodo di pagamento si basa sul sistema delle fasce di contribuzione, alle quali corrispondono le tariffe che vengono annualmente determinate dall’Amministrazione Comunale. Per l’attribuzione della fascia di competenza dovrà essere presentata la dichiarazione ISEE, con le modalità e le scadenze fissate annualmente dall’ufficio competente. Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni saranno effettuate con la collaborazione della Guardia di Finanza. A chi non presenterà la dichiarazione ISEE, verrà applicata la tariffa più elevata.
I genitori degli alunni frequentanti le scuole materne, elementari e medie che volessero usufruire del servizio di refezione scolastica, dovranno impegnarsi al pagamento di una quota di contribuzione del pasto, determinata annualmente dalla Giunta Comunale, nell’ambito delle determinazioni delle tariffe per i servizi a domanda individuale.
Tale quota di contribuzione sarà materialmente pagata al momento dell’acquisto dei Buoni Mensa da effettuarsi presso l’Ufficio Comunale competente, previa esibizione dell’attestazione rilasciata dalla stessa Amministrazione che determina il costo dei blocchetti mensa, per fasce di reddito.
Sarà cura del personale di servizio ritirare quotidianamente i buoni pasto e segnalare al personale addetto alla cucina il numero reale di pasti da fornire.
Nel caso l’alunno sia sprovvisto del buono mensa, il pasto verrà comunque erogato e sarà cura dello stesso personale in servizio segnalare all’Ufficio comunale competente le inadempienze degli utenti. Nel caso del protrarsi dell’inadempienza, l’ufficio competente dovrà sollecitare la famiglia dell’alunno la riscossione dei buoni mensa mancanti, inviando un avviso con il quale verrà richiesto di regolarizzare la posizione entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento del medesimo. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto alla regolarizzazione, si procederà al recupero della quota non corrisposta maggiorata degli interessi di mora maturati ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. 43/88, mediante l’iscrizione nei ruoli delle tasse.
Nel determinare le tariffe, l’Amministrazione Comunale terrà conto delle disposizioni nazionali sui costi dei servizi a domanda individuale e delle indicazioni contenute nella normativa regionale, nonché delle esigenze di bilancio, salvaguardando in ogni caso l’effettivo esercizio del diritto allo studio dei minori.
Le quote di contribuzione al servizio di refezione scolastica possono essere variate nel corso dell’anno scolastico a seguito di variazioni significative dell’indice ISTAT sul costo della vita rispetto a quello accertato all’inizio dell’anno scolastico, mediante l’adozione di atti deliberativi adeguatamente motivati.
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì, di variare annualmente il costo del buono pasto in relazioni a particolari esigenze e/o fenomeni non dipendenti dalla propria volontà (variazione indice ISTAT del costo della vita, variazione del costo del pasto a seguito di nuove procedure di gara, ecc.) o di modificare le fasce di contribuzione. Tale variazione dovrà comunque avvenire con atto deliberativo della Giunta Comunale, sentita la Commissione per il Diritto allo Studio.
Per ciascun alunno che usufruisce della servizio mensa si potrà acquistare un solo blocchetto al mese. L’Amministrazione Comunale monitorerà il rispetto del presente comma.
Nel caso di buoni mensa avanzati dall’anno precedente, potranno essere utilizzati dagli utenti, previa integrazione, se necessario, del relativo costo. Analogamente, nel caso di variazione del costo durante l’anno, occorrerà integrare il costo del buoni mensa, secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale.
Nel caso di buoni mensa non utilizzati nell’anno scolastico e nel caso che non si intenda utilizzarli nell’anno successivo, l’utente potrà richiederne il rimborso all’Amministrazione Comunale (numero minimo di buoni mensa rimborsabili n. 5)
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ART. 00 - XXXXXXX
Xx richieste di esonero totale o parziale del pagamento del servizio di refezione scolastica, per comprovate gravi indigenze e/o per fatti eccezionali riconducibili allo stato di salute dei richiedenti, saranno oggetto di valutazione se inoltrate da soggetti privi di reddito o ricadenti nella prima fascia reddituale.
Per le famiglie con almeno tre figli frequentanti contemporaneamente il servizio di refezione scolastica, e con Attestato ISEE inferiore al limite, stabilito nel Piano per il Diritto allo Studio Regionale di competenza, per l’erogazione dei benefici di cui alla legge 62/2000 (Borse di Studio) e art. 27 della Legge n. 448/98 (libri gratuiti e semigratuiti), si applica l’esonero dal pagamento del buono mensa dal terzo figlio in poi;
ART. 26 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
Gli utenti sono tenuti a mantenere, durante la distribuzione e la consumazione dei pasti, un comportamento corretto tra di loro, verso il personale addetto, verso i locali, i mobili, le attrezzature, ed evitare schiamazzi e intralci allo svolgimento del servizio.
Il personale addetto alla refezione scolastica è tenuto a segnalare eventuali comportamenti non corretti, identificandone i responsabili.
Qualora detti comportamento perdurino, si procederà, con atto del Responsabile del Servizio alla ammonizione scritta, alla sospensione, fino alla radiazione del servizio. In particolare, in caso di danni arrecati ai locali e alle attrezzature, è previsto il risarcimento da parte dei genitori del minore, previa quantificazione degli stessi.
ART. 27 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE
Il personale dipendente dell’Amministrazione Comunale o dell’eventuale ditta appaltatrice del servizio, addetto alla sorveglianza e somministrazione dei pasti è tenuto ad un comportamento educato e corretto verso i colleghi e verso tutti gli utenti.
Il personale suddetto è, altresì, tenuto ad avere la massima cura dei locali, delle attrezzature e della propria persona. Inoltre, è fatto obbligo al personale di indossare le divise previste dalle vigenti normative in materia.
Qualora pervengano all’Amministrazione Comunale segnalazioni di comportamenti scorretti da parte del personale addetto al servizio, si procederà secondo quanto previsto dal contratto di lavoro e dal regolamento di disciplina per il personale dipendente al richiamo verbale, scritto, diffida ed eventualmente sospensione dal servizio del dipendente o, nel caso di ditte appaltatrici, dalla revoca dell’incarico.
ART. 28 – USCITE ANTICIPATE
Nel caso di uscite anticipate, esse devono essere comunicate tempestivamente agli uffici comunali e agli incaricati della refezione scolastica.
ART. 29 – ORGANIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE
Nel caso di uscite didattiche che prevedano la consumazione di pasti all’esterno, il pasto può essere sostituito da pranzo a sacco, se previsto nel contratto di appalto relativo alla refezione scolastica.
ART. 30 - ACCORDI TRA COMUNI
Al fine di migliorare la qualità, l’efficacia e l’efficienza del servizio di refezione scolastica,
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l’Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni o accordi di programma con i Comuni limitrofi, ai sensi di quanto disposto dalla Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;
ART. 31 - VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Al termine di ogni anno scolastico e, comunque, non oltre il 31 agosto, l’Ufficio Comunale competente redige una relazione sull’efficienza, l’efficacia e l’economicità del servizio, attraverso una valutazione dei livelli di qualità del servizio e della sua organizzazione raggiunti in rapporto ai costi ed alle risorse impegnate, nonché agli obiettivi prefissati dal piano organizzativo annuale.
ART. 32 – SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI ESTIVI
Nei mesi estivi il servizio di refezione potrà essere esteso – con le stesse modalità e, comunque, in analogia al presente regolamento – ai ragazzi che partecipino ad iniziative ricreative ed educative organizzate dell’Amministrazione Comunale e/o dalle Istituzioni Scolastiche.
Nello stesso periodo, nei limiti delle possibilità di finanziamento dell’Ente, il servizio mensa potrà, essere concesso ad analoghe iniziative organizzate da altri enti o associazioni socio culturali che si facessero promotori, assieme al Comune stesso, di attività di pubblico interesse.
CAPO IV – SUSSIDI E AGEVOLAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ART. 33 – FINALITA’
La presente normativa definisce le modalità con cui vengono attuati gli interventi volti a garantire l’effettivo esercizio del diritto allo studio;
Tali interventi concorrono all’effettiva attuazione del diritto allo studio tramite erogazione di servizi e contributi alle scuole e a studenti capaci e meritevoli in condizioni di disagio economico.
ART. 34 – SCUOLA ELEMENTARE
L’Amministrazione Comunale provvede all’erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola elementare tramite il rimborso alle librerie delle cedole librarie consegnate dai genitori al momento dell’acquisto dei libri;
Qualora il genitore o chi ne fa le veci rinunci all’erogazione gratuita dei libri di testo, la somma equivalente ai libri stessi è posta a disposizione del Consiglio di Circolo per gli interventi relativi ad altre agevolazioni per studenti in condizioni di disagio socio-economico.
ART. 35 – LIBRI GRATUITI E SEMIGRATUITI
L’Amministrazione Comunale, nei limiti dei fondi assegnati dalla Regione, e in applicazione dell’art. 27, comma 1, della Legge n. 448/98 e successivi atti normativi, provvede alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico (inclusi gli studenti della prima classe delle Scuole Superiori), nonché la fornitura dei libri di testo in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore.
La procedura è quella indicata dagli organi regionali competenti, i quali annualmente fissano i limiti di reddito per l’erogazione del beneficio, le modalità e i termini di presentazione delle istanze da parte dei genitori.
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ART. 36 – BORSE DI STUDIO
L’Amministrazione Comunale, nei limiti dei fondi assegnati dalla Regione, in applicazione della legge 62/2000, provvede alla erogazione di borse di studio per gli alunni delle scuole elementari, medie e superiori.
La procedura è quella indicata dagli organi regionali competenti, i quali annualmente fissano i limiti di reddito per l’erogazione del beneficio, le modalità e i termini di presentazione delle istanze da parte dei genitori.
ART. 37 – EROGAZIONE DEI SUSSIDI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
L.’Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può erogare contributi per l’acquisto di attrezzature e materiale didattico di uso collettivo, sulla base di richieste scritte e documentate, inoltrate dai competenti Istituti Scolastici che operano sul territorio comunale.
L’Amministrazione Comunale, fornisce i mezzi finanziari, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per l’attuazione di progetti di carattere didattico ed educativo.
Le istanze di cui ai punti 1 e 2 devono pervenire all’Amministrazione Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno.
I progetti devono essere approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto, pena la decadenza della istanza stessa.
L’Istituto scolastico è tenuto a rendicontare l’utilizzazione di contributi concessi, pena la revoca degli stessi.
ART. 38 – INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO FREQUENTANTI CORSI DI STUDIO OLTRE
L’OBBLIGO SCOLASTICO (Scuole Superiori)
L’Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può istituire delle forme di agevolazione per gli studenti meritevoli frequentanti scuole oltre l’obbligo scolastico, che si trovino in condizioni di disagio economico, accertato dal Servizio Sociale del Comune.
Sarà compito degli organi amministrativi prevedere le forme di agevolazioni che saranno rese pubbliche, con l’indicazione dei criteri e dei requisiti necessari per usufruire del beneficio.
ART. 39 – BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE PER STUDENTI MERITEVOLI
L’Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità di Bilancio, può istituire delle Borse di Studio per studenti meritevoli che si iscrivono al I anno di Corso di Laurea presso l’Università degli Studi della Basilicata o altro Ateneo, con priorità a parità di merito ai primi.
Le Borse di Studio saranno assegnate a coloro che avranno conseguito la maturità con il massimo dei voti. A parità di merito, precederà lo studente il cui nucleo familiare di origine ha il reddito ISEE più basso ed in caso di ulteriore parità allo studente più giovane d’età.
L’erogazione della borsa di studio avverrà alla fine del I° Anno del Corso di laurea, previa presentazione da parte dello studente beneficiario di idonea attestazione rilasciata dall’Università del superamento di almeno la metà degli insegnamenti previsti per l’anno di corso.
ART. 40 – BORSE DI STUDIO PER ISCRITTI AL CONSERVATORIO “Xxxxxx Xxxxxxxx”
L’Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità di Bilancio, può istituire delle Borse di Studio per studenti meritevoli che si iscrivono al I anno Del Conservatorio di Musica.
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Le Borse di Studio saranno assegnate a coloro che avranno conseguito il titolo di studio idoneo per l’iscrizione al Conservatorio, con il massimo dei voti. A parità di merito precederà lo studente il cui nucleo familiare originario ha il reddito (attestato ISEE) più basso e in caso di ulteriore parità, lo studente più giovane d’età.
L’erogazione della borsa di studio avverrà alla fine del I° Anno di Conservatorio, previa presentazione da parte dello studente beneficiario dell’attestato di promozione, rilasciato dall’Istituto frequentato.
ART. 41 – BORSE DI STUDIO IN FAVORE SI STUDENTI UNIVERSITARI PER LAVORI DI TESI CONCERNENTI IL TERRITORIO DI FRANCAVILLA SUL SINNI
L’Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità di Bilancio, può istituire delle Borse di Studio per studenti meritevoli che realizzino tesi di laurea con oggetto il territorio di Francavilla sul Sinni.
Il numero e l’importo delle Borse di Studio finalizzate alla realizzazione di tesi riguardanti il territorio di Francavilla sul Sinni, sarà determinato annualmente dall’Amministrazione Comunale, specificandone altresì criteri e requisiti necessari per usufruire del beneficio.
CAPO V – COMMISSIONE COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ART. 42 – COMPOSIZIONE
La Commissione Comunale per il Diritto allo Studio è istituita in conformità a quanto disposto dall’art. 5 della L.R. 21/79;
Essa risulta così composta:
1. Il Sindaco (o suo delegato) che la presiede;
2. Il Dirigente Scolastico o suo delegato;
3. Un Consigliere di Maggioranza;
4. Un Consigliere di Minoranza;
5. Un membro del Consiglio d’Istituto;
6. Un Rappresentante delle forze sociali;
7. Un Rappresentante dei genitori;
8. Due Rappresentanti dei docenti, nominato dal collegio docenti scuola primaria e secondaria di I° grado;
La Commissione si intende validamente costituita con la presenza della metà dei componenti più uno;
Essa delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.