Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i
DIRIGENTI
delle imprese dei servizi di pubblica utilità
Redazionale a cura della segreteria di Confservizi: Xxxxxx Xxxxxxxx
INDICE
Premessa pag. 7
Osservatorio bilaterale permanente ” 7
PARTE PRIMA
Costituzione del rapporto
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Art. 1 Applicabilità del contratto - Qualifica del dirigente e suo riconoscimento
Art. 2 Costituzione del rapporto - Periodo di prova
PARTE SECONDA
Svolgimento del rapporto
Art. 3 I. Struttura della retribuzione
II. Trattamento minimo complessivo di garanzia
III. Disciplina transitoria
IV. Clausola compromissoria Art. 4 Retribuzione alla persona
Art. 5 Trattamento retributivo del direttore
Art. 6 Elemento di maggiorazione della retribuzione Art. 7 Elemento aggiuntivo della retribuzione
Art. 8 Nuovo elemento aggiuntivo della retribuzione Art. 9 Livelli funzionali aziendali
Art. 10 Aumenti periodici di anzianità
Art. 11 Meccanismo per l’adeguamento automatico delle retribuzioni Art. 12 Retribuzione variabile incentivante
Art. 13 Benemerenze nazionali Art. 14 Ferie
Art. 15 Aspettativa
Art. 16 Trasferte e missioni
Art. 17 Trattamento di malattia e maternità
Art. 18 Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio – Copertura assicurativa
Art. 19 Trasferimento di azienda
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Art. 20 Ristrutturazioni di azienda
Art. 21 Mutamento provvisorio di funzioni Art. 22 Mutamenti di funzioni
Art. 23 Trasferimento del dirigente
Art. 24 Formazione e aggiornamento culturale e professionale
I. Accordo 7 luglio 2004
II. Accordo 21 dicembre 2004 Art. 25 Incompatibilità
Art. 26 Responsabilità civile e penale connessa alla prestazione Accordo Confservizi - Federmanager 22 dicembre 2009 Nota a verbale agli artt. 19, 22, 23 e 26
PARTE TERZA
Xxxxxx assistenziali e previdenziali
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Art. 27 Previdenza
Previdenza complementare:
I. Accordo Confservizi – Federmanager 22 dicembre 2009 relativo al Previndai
Art. 28 Assistenza sanitaria
Assistenza sanitaria integrativa
I. Accordo Confservizi – Federmanager 22 dicembre 2009 relativo al Previndai
Art. 28 bis Fondo di sostegno al reddito; incontro domanda e offerta di lavoro per dirigenti disoccupati
PARTE QUARTA
Tutele sindacali del rapporto
Art. 29 Collegio arbitrale
Art. 30 Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 31 Partecipazione alle scelte e alla gestione dei servizi Art. 32 Controversie
Art. 33 Contributi sindacali
PARTE QUINTA
Risoluzione del rapporto
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Art. 34 Risoluzione del rapporto di lavoro Art. 35 Preavviso
Art. 36 Trattamento di fine rapporto Art. 37 Indennità in caso di morte Art. 38 Anzianità
PARTE SESTA
Disposizioni generali
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Art. 39 Condizioni di miglior favore Art. 40 Disposizioni finali
Art. 41 Permessi ai componenti le Commissioni Confservizi - Federmanager Art. 42 Decorrenza e durata
PARTE SETTIMA
Direttori di aziende speciali ai sensi della legge 142/1990
Art. 43 Trattamento retributivo del direttore ” 57
Art. 44 Preavviso del direttore ” 57
ALLEGATI
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I - Accordo Confservizi (Asstra, Federambiente, Federutility) - Federmanager 22 dicembre 2009 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 dicembre 2004 per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali
II - Accordo 19 luglio 1978 Cispel - Fndai per la compensazione delle festività soppresse
III - Protocollo di intesa 14 dicembre 1988
IV - Accordo 7 luglio 2004 per l’adesione dei Dirigenti delle Imprese dei Servizi Pubblici al Fondo per la Formazione Professionale Continua “Fondirigenti”
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X - Xxxxxxx 0 maggio 2010 per la costituzione del collegio arbitrale nazionale previsto dall’art. 29 del vigente contratto nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese aderenti alle Associazioni della Confservizi
VI - Modello di Retribuzione Variabile Incentivante (RVI)
STATUTI
ASSIDAI
Sezione I Norme generali Sezione II Norme e regolamenti
FASI
Regolamento I - Fasi gestione dirigenti Allegato tecnico del regolamento
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PREVINDAI
Parte I - Identificazione e scopo del fondo
Parte II - Caratteristiche del fondo e modalità di investimento Parte III - Contribuzioni e prestazioni
Parte IV - Profili organizzativi Parte V - Rapporti con gli iscritti Parte VI - Norme finali
PREMESSA
Le Parti ribadiscono la valenza strategica del ruolo manageriale quale fattore di ac- crescimento competitivo per affrontare le sfide della concorrenza e del mercato, nonché di crescita attenta ai valori dell’etica e della responsabilità sociale dell’impresa, in parti- colare nell’attuale fase evolutiva delle imprese dei servizi pubblici.
Le Parti confermano pertanto l’esigenza di promuovere un modello di relazioni in- dustriali coerente con il ruolo strategico del Dirigente e di favorire la diffusione di modelli gestionali e retributivi che valorizzino le risorse dirigenziali, dando effettiva attuazione alle previsioni contrattuali in materia di retribuzione variabile incentivante.
Nell’ambito dell’affermazione di tale modello innovativo di relazioni industriali, in ordine alle politiche retributive e ai sistemi retributivi incentivanti e premianti, ai piani azien- dali di formazione continua anche con il finanziamento di Fondirigenti e, più in generale, alle strategie e agli assetti organizzativi aziendali, le imprese, sempre nel rispetto dei re- ciproci ruoli e prerogative, consulteranno la rappresentanza aziendale o territoriale dei dirigenti nelle forme e modalità che verranno ritenute più idonee.
Osservatorio bilaterale permanente
Art. 1
1. L’Osservatorio bilaterale permanente, istituito dalle Parti nel CCNL 21.12.2004, composto da tre rappresentanti per ciascuna delle parti, assistiti, rispettivamente, dal re- sponsabile dell’area lavoro di Confservizi e dal Direttore Generale di Federmanager.
Art. 2
1. Le Parti affidano all’Osservatorio bilaterale permanente il compito di:
a) monitorare il livello di presenza e funzionamento delle forme di retribuzione va- riabile sulla base di quanto stabilito dall’apposita disposizione contrattuale;
b) verificare i criteri e le modalità di attuazione delle forme di retribuzione variabile collegate a obiettivi collettivi e individuali;
c) rilevare ogni utile indicazione che dovesse emergere in relazione alla complessiva applicazione del contratto collettivo, al fine di trarne valutazioni circa il rapporto impresa-dirigente.
2. In particolare, in relazione al monitoraggio di cui al precedente comma 1, è compito dell’Osservatorio:
– monitorare l’effettiva attivazione nelle aziende di sistemi retributivi incentivanti col-
8 PREMESSA
legati al raggiungimento di obiettivi e la conseguente introduzione di trattamenti economici aggiuntivi nei confronti dei dirigenti;
– verificare l’effettiva rispondenza delle azioni attuate a livello aziendale al dettato contrattuale in materia di trasparenza della valutazione, condivisione degli obiet- tivi, loro formalizzazione, commisurazione dei compensi al raggiungimento dei risultati, adozione di parametri oggettivamente misurabili;
– verificare il rispetto delle norme procedurali previste nel contratto;
– monitorare i casi di mancata attivazione o non coerente attuazione di tali sistemi retributivi incentivanti e premianti e le relative iniziative assunte dalle parti;
– adottare iniziative formative congiunte per promuovere l’applicazione di tali si- stemi di cui sopra nelle realtà in cui non sono presenti;
– favorire la diffusione di “best practice” di attuazione dei sistemi di cui sopra, ri- servando particolare attenzione alle iniziative rivolte al sistema delle piccole e medie imprese, anche attraverso appositi progetti sperimentali in ambito di Fon- dirigenti. A tal proposito, all’art. 12 comma 9, le Parti hanno deciso di adottare modelli attuativi di retribuzione variabile incentivante che, adattandosi alle diverse tipologie aziendali, potranno essere utilizzati dalle aziende per una corretta at- tuazione di tali sistemi.
3. E’ oggetto di particolare attenzione, anche per la portata innovativa della relativa previsione contrattuale, la consultazione delle RSA o, in mancanza, del sindacato territo- riale Federmanager, sia nella definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dei si- stemi retributivi incentivanti e premianti, sia nella realizzazione delle politiche retributive.
4. Confservizi e Federmanager possono avvalersi del contributo tecnico dell’Osser- vatorio in occasione dell’avvio di procedure di “esame congiunto” ai sensi del comma 8 dell’art. 12 “retribuzione variabile incentivante” del presente CCNL.
5. L’Osservatorio monitora il grado di attuazione delle previsioni contenute nella Premessa, nel presente articolo e nel 5° comma dell’art. 30 del presente CCNL, ovvero le forme e le modalità con cui le aziende si avvalgono del contributo delle RSA e della rap- presentanza territoriale Federmanager per affermare un modello innovativo di relazioni industriali.
6. Le Parti si impegnano a promuovere riunioni annuali delle Delegazioni plenarie per riferire circa i risultati dell’attività condotte onde assumere ogni conseguente determi- nazione per il raggiungimento degli obiettivi condivisi
Art. 3
1. I componenti l’Osservatorio durano in carica per tutta la vigenza contrattuale e decadono dopo tre assenze consecutive ingiustificate nell’arco di 12 mesi. L’incarico è a titolo gratuito.
2. Federmanager e Confservizi possono sostituire i rappresentanti dalle stesse no- minati, mediante comunicazione scritta all’osservatorio.
3. I componenti l’Osservatorio nella seduta di insediamento nominano un coordi- natore tra i rappresentanti designati da Xxxxxxxxxxxx ed un vice coordinatore tra i rap- presentanti designati da Confservizi.
4. Compete al coordinatore o, in sua assenza, al vice coordinatore, convocare le riunioni e stabilire l’ordine del giorno con almeno 15 giorni di anticipo e redigere un ver- bale delle stesse.
5. Tali incarichi durano un anno procedendosi, di anno in anno, secondo il criterio dell’alternanza nella nomina del coordinatore e del vice coordinatore.
6. Fatte salve esigenze particolari, l’Osservatorio si riunisce con cadenza bimestrale, di norma presso Federmanager che ne cura anche le attività di segreteria.
7. I componenti l’Osservatorio porranno a carico delle rispettive associazioni o aziende di appartenenza le spese di partecipazione ai lavori dell’Osservatorio.
8. Per la validità delle riunioni dell’Osservatorio bilaterale permanente è richiesta la presenza di almeno 2 componenti per ciascuna delle parti.
9. Le deliberazioni dell’Osservatorio sono assunte all’unanimità.
10. Per la propria attività l’Osservatorio bilaterale permanente utilizza le informa- zioni e i dati raccolti in sede territoriale mediante un adeguato coinvolgimento delle asso- ciazioni territoriali di Confservizi e di Federmanager, ovvero, laddove non possibile, direttamente da Confservizi e da Federmanager, nelle forme e nei modi che saranno de- finiti dall’Osservatorio stesso.
11. I dati così raccolti sono elaborati con l’ausilio delle strutture tecniche delle parti ovvero – se concordemente ritenuto – di strutture specializzate esterne, in modo da con- sentire opportune analisi e valutazioni nonché la formulazione di proposte per la realiz- zazione delle iniziative di cui al punto 2 del precedente art. 2.
12. Eventuali oneri economici connessi alla elaborazione dei dati raccolti sono pre- ventivamente approvati dall’Osservatorio e dalle parti Confservizi e Federmanager e sud- divisi pariteticamente tra le parti stesse.
13. Dopo sei mesi dalla effettuazione della prima riunione formale dell’Osservatorio bilaterale permanente, le parti promuovono una riunione a delegazioni plenarie, al fine di riferire circa i risultati dell’attività dell’Osservatorio, con particolare riguardo alle inizia- tive di cui all’ultimo comma del precedente punto 2, e di assumere ogni opportuna e con- seguente determinazione volta al raggiungimento degli obiettivi condivisi ed indicati nella premessa del presente CCNL.
14. Ulteriori riunioni a delegazioni plenarie sono programmate con cadenza an- nuale, allo scopo di presentare le proposte e di riferire sulle attività dell’Osservatorio.
15. Partecipano alle riunioni a delegazioni plenarie i componenti le rispettive dele- gazioni incaricate della stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
16. Eventuali oneri economici connessi all’organizzazione ed allo svolgimento delle riunioni a delegazioni plenarie, sono esaminati preventivamente dalle parti Confservizi e Federmanager ed una volta approvati sono ripartiti pariteticamente.
PARTE PRIMA
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 1
Applicabilità del contratto - Qualifica del dirigente e suo riconoscimento
1. Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subor- dinazione di cui all’art. 2094 del Codice Civile e che ricoprono nell’azienda un ruolo ca- ratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa.
2. Il presente contratto, pertanto, si applica a tutti i dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali ai quali, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma, l’azienda at- tribuisca con atto formale la relativa qualifica. Il contratto si applica altresì dal 1° gennaio 1994 ai direttori, ai sensi del T.U. 2578/1925 e della legge 142/90, di aziende farma- ceutiche degli enti locali che gestiscono più di due farmacie e ai dirigenti delle stesse aziende nei cui confronti ricorrano le condizioni innanzi precisate.
3. Per quanto concerne i direttori il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dalle norme di legge sulla municipalizzazione valgono altresì le disposizioni contenute nei suc- cessivi articoli, che a tali figure dirigenziali fanno riferimento.
4. La sussistenza delle condizioni di cui al 1° comma comporta il riconoscimento formale della qualifica di dirigente da parte dell’azienda.
Art. 2
Costituzione del rapporto – Periodo di prova
1. Le assunzioni dei dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali si effettuano nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
2. Al momento dell’assunzione in servizio l’azienda comunica al dirigente per iscritto:
a. la decorrenza dell’assunzione;
b. le funzioni attribuite;
c. il trattamento economico;
d. la tutela assistenziale e previdenziale.
3. Analoga comunicazione scritta l’azienda invia ai dipendenti in servizio, ai quali venga riconosciuta la qualifica di dirigente. L’azienda invia analoga comunicazione scritta al dirigente anche in occasione di mutamenti di funzioni.
4. Per le particolari caratteristiche delle funzioni dirigenziali l’eventuale fissazione di un periodo di prova, per una durata massima di mesi 6 (sei), può essere convenuta soltanto per i dirigenti di nuova assunzione, con esclusione dei promossi e degli assunti per chiamata che abbiano già ricoperto la qualifica di dirigente presso altre aziende di servizi pubblici.
PARTE SECONDA
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
Art. 3
I. Struttura della retribuzione
1. La retribuzione si definisce in:
a) Retribuzione base, fissa e continuativa costituita dalla sommatoria di:
a1) retribuzione minima mensile come stabilita dall’Accordo 7 maggio 2003 pari ad € 3.436,54;
a2) superminimo, emolumento a carattere fisso e continuativo, nel quale conflui- scono: la retribuzione costituita dall’importo non conglobato per adegua- mento automatico della retribuzione, dall’ex elemento di maggiorazione della retribuzione e dagli elementi aggiuntivi di cui agli artt. 7 e 8 del CCNL 31 dicembre 1996, pari a € 102,26; l’ex elemento di maggiorazione della retribuzione, nell’importo mensile stabilito per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 30 giugno 1990, pari a € 158,04; gli importi eccedenti rispettivamente € 102,26 ed € 158,04, spettanti in riferimento agli stessi elementi e stabiliti dai medesimi accordi e/o comunque consolidati nella re- tribuzione mensile; ogni altro importo retributivo riconosciuto e/o consolidato in base ai precedenti accordi di rinnovo del CCNL, compreso quello corre- lato alla posizione; l’importo mensile eventualmente spettante a titolo di ade- guamento al trattamento minimo complessivo di garanzia di cui all’ultimo periodo del comma 4 della parte II “Trattamento minimo complessivo di ga- ranzia”.
b) Aumenti periodici di anzianità, limitatamente ai dirigenti in servizio alla data del 21 dicembre 2004, nell’importo mensile in cifra fissa pari a € 129,11 al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso1;
c) Retribuzione variabile incentivante, costituita dal trattamento economico come regolato al successivo specifico articolo 12 del presente contratto;
2. La retribuzione di cui al precedente comma, lettere a) e b), costituisce la retribu- zione mensile e viene erogata per tredici mensilità ovvero per il maggior numero di men- silità previsto da accordi collettivi, anche aziendali.
3. Le voci retributive previste dal CCNL sono definite sulla base della struttura retri- butiva prevista dal presente articolo; le altre eventuali voci presenti nella retribuzione del singolo dirigente conservano la denominazione già in atto.
II. Trattamento minimo complessivo di garanzia
1. Il “trattamento minimo complessivo di garanzia”, come stabilito al successivo
1 Vedi parte III “Disciplina transitoria”, comma 1, lett. b).
comma 2, è il parametro retributivo annuo lordo con il quale confrontare il trattamento economico annuo lordo così come definito al successivo comma 3, complessivamente ri- conosciuto al dirigente.
2. Il “trattamento minimo complessivo di garanzia” è determinato in ragione d’anno ed è assunto come parametro di riferimento al 31 dicembre di ogni anno.
Il “trattamento minimo complessivo di garanzia” da assumere come parametro al 31 dicembre 2010, a valere dall’anno 2010, è stabilito:
A. in 57.000,00 (cinquantasettemila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni;
B. in 72.000,00 (settantaduemila/00) euro con riferimento ai dirigenti con an- zianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti.
Il “trattamento minimo complessivo di garanzia” da assumere come parametro al 31 dicembre 2012, a valere dall’anno 2012, è stabilito:
A. in 61.000,00 (sessantunomila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni;
B. in 76.000,00 (settantaseimila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti.
Il “trattamento minimo complessivo di garanzia” da assumere come parametro al 31 dicembre 2013, a valere dall’anno 2013, è stabilito:
A. in 63.000,00 (sessantatremila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni;
B. in 80.000,00 (ottantamila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni com- piuti.
L’adeguamento del “trattamento minimo complessivo di garanzia” non ha effetto sugli importi riconosciuti a titolo di incentivazione all’esodo nell’ambito di risoluzioni con- sensuali definite prima della data del Verbale di Accordo 22.12.2009 con riguardo a di- rigenti ancora in servizio alla stessa data.
Il “trattamento minimo complessivo di garanzia” sarà adeguato in applicazione di criteri che le parti definiranno in sede di rinnovo del presente contratto collettivo.
3. Ai fini del confronto tra il “trattamento minimo complessivo di garanzia” e il trat- tamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente si prendono in considerazione
I. la retribuzione base di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) di cui al presente CCNL;
II. gli aumenti di anzianità di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) di cui al presente accordo;
III. nonché tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, nella misura con cui vengono valorizzati ai fini fiscali e/o contributivi, ad eccezione della retribuzione variabile incentivante di cui al- l’art. 12 del presente Contratto, delle gratifiche una tantum, nonché dell’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili e del trattamento aggiuntivo
previsto per i direttori di aziende speciali o consortili ai sensi della L. 142/90 dall’art. 5 del CCNL 15 novembre 20002.
Esclusivamente per il personale dirigente impegnato in attività direttamente connesse alle vendite e la cui retribuzione sia collegata, per accordi collettivi o individuali, a com- pensi di natura variabile denominati “Piani Vendita” di durata annuale o semestrale con anticipazioni corrisposte su base mensile, ai fini del confronto di cui al presente comma vengono prese in considerazione anche le somme corrisposte a seguito dei medesimi Piani Vendita.
4. Il confronto fra il trattamento economico annuo lordo, come definito al precedente comma 3, riconosciuto al dirigente ed il “trattamento minimo complessivo di garanzia”, deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno. Eventuali differenze sono ricono- sciute al dirigente fino a concorrenza con il livello di trattamento minimo complessivo di garanzia, attraverso la corresponsione di un importo una tantum da erogare a titolo di “adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia”, con la retribuzione affe- rente il mese di dicembre. Tale importo è considerato utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Inoltre, a partire dall’anno successivo, il trattamento economico annuo del diri- gente viene incrementato di un importo pari all’una tantum erogata nel mese di dicembre a titolo di “adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia” che, suddiviso per il numero delle mensilità normalmente spettanti, confluisce nella voce “superminimo” della retribuzione base di cui all’art. 3, comma 1, lettera a2) del presente Contratto.
5. Per i dirigenti assunti, promossi o il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d’anno, il trattamento minimo complessivo di garanzia spettante nell’anno di inizio o ces- sazione del rapporto di lavoro, viene riproporzionato in relazione ai mesi di servizio pre- stato nell’anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, con corresponsione, se dovuto, del relativo importo che è utile, in caso di ri- soluzione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell’eventuale indennità sostitutiva del pre- avviso.
III. Disciplina transitoria
1. Le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue:
a) in via transitoria e per la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, al dirigente già in servizio alla data del 21 dicembre 2004 e che non abbia già maturato il numero massimo di dieci aumenti di anzianità, continuerà ad essere cor- risposto un importo mensile lordo in cifra fissa pari a 129,11 (centoventinove/11) euro al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso.
A tal fine è considerata utile l’anzianità di servizio maturata nel corso dell’anno 2009 per i dirigenti in servizio alla data del 22 dicembre 2009. Pertanto per i dirigenti che abbiano maturato un biennio nel corso del 2009, verranno corrisposti gli arretrati in unica soluzione unitamente alla prima mensilità utile.
Il numero di aumenti di anzianità maturabili non può, in ogni caso, superare il nu-
2 Oggi art. 43 “Trattamento retributivo del direttore”.
mero massimo di dieci ivi compresi gli aumenti di anzianità maturati nella vigenza dei precedenti contratti collettivi.
A tal fine nel prospetto delle competenze mensili sarà evidenziato, in apposita ca- sella, il numero degli aumenti di anzianità maturati da ciascun dirigente.
b) gli importi spettanti a titolo di aumenti di anzianità, ai sensi della disciplina che precede, in considerazione della specifica natura degli stessi, possono essere as- sorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendale a partire dal 1° gennaio 2009.
2. In sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro compete alle parti stipulanti ogni determinazione circa il regime transitorio qui definito.
IV. Clausola compromissoria
1. Ogni eventuale controversia individuale, plurima o collettiva relativa all’interpre- tazione della disciplina che regola il “Trattamento minimo complessivo di garanzia”, è esaminata direttamente fra le parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di la- voro nel corso di apposite riunioni che hanno luogo su richiesta di una delle parti e se- condo procedure da definire.
Art. 4
Retribuzione alla persona
L’art. 4 del CCNL del 15 novembre 2000 è stato abrogato dall’art. 4 dell’Accordo 21 dicembre 2004.
Art. 5
Trattamento retributivo del direttore (di azienda speciale)
Ora art. 43 “Trattamento retributivo del direttore”
Art. 6
Elemento di maggiorazione della retribuzione
L’art. 6 del CCNL del 15 novembre 2000 è stato abrogato dall’art. 6 dell’Accordo 21 dicembre 2004.
Art. 7
Elemento aggiuntivo della retribuzione
L’art. 7 del CCNL del 15 novembre 2000 è stato abrogato dall’art. 7 dell’Accordo 21 dicembre 2004.
Art. 8
Nuovo elemento aggiuntivo della retribuzione
L’art. 8 del CCNL del 15 novembre 2000 è stato abrogato dall’art. 8 dell’Accordo 21 dicembre 2004.
Art. 9
Livelli funzionali aziendali
L’art. 9 del CCNL del 15 novembre 2000 è stato abrogato dall’art. 9 dell’Accordo 21 dicembre 2004.
Art. 10
Aumenti periodici di anzianità
L’art. 10 del CCNL del 15 novembre 2000 è stato abrogato dall’art. 10 dell’Ac- cordo 21 dicembre 2004. Con l’Accordo del 22 dicembre 2009, è stata concordata la disciplina transitoria riportata in calce al precedente art. 3
Art. 11
Meccanismo per l’adeguamento automatico delle retribuzioni
L’art. 11 del CCNL del 15 novembre 2000 è stato abrogato dall’art. 11 dell’Ac- cordo 21 dicembre 2004.
Art. 12
Retribuzione variabile incentivante
1. In coerenza con l’esigenza di introdurre nelle aziende dei pubblici servizi locali un modello retributivo maggiormente rispondente alle caratteristiche richieste alla figura del dirigente ed alle sfide della competizione, della concorrenza e del mercato dei servizi stessi, considerate anche le modifiche della struttura della retribuzione introdotte dal pre- sente CCNL, le aziende attivano sistemi retributivi incentivanti, nei confronti di ciascun di- rigente, collegati al raggiungimento di obiettivi con conseguente introduzione di trattamenti economici aggiuntivi.
2. I sistemi retributivi di cui al comma 1 si articolano sulla base di un processo di valutazione trasparente che vede ciascun dirigente, a qualunque livello, condividere l’iden- tificazione e la definizione degli obiettivi in termini di risultati nell’anno di riferimento. Tali obiettivi e i relativi importi retributivi, commisurati alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi stessi, devono essere formalizzati, anno per anno, con apposita lettera del- l’azienda, entro il mese di febbraio dell’anno di riferimento e devono essere basati il più possibile su parametri oggettivamente misurabili.
3. Gli obiettivi possono essere di tipo quantitativo e/o qualitativo.
4. Gli obiettivi di tipo quantitativo, di carattere generale, sono collegati al conse- guimento o al miglioramento di risultati economici aziendali correlati al ruolo svolto dal dirigente; gli obiettivi specifici sono collegati al conseguimento o al miglioramento di risul- tati dell’area o della divisione funzionale cui appartiene il dirigente, del team di cui esso è responsabile, nonché dello stesso dirigente.
5. Gli obiettivi di tipo qualitativo specifici di ruolo sono collegati, invece, alle com- petenze professionali e alle capacità di leadership del dirigente, ai miglioramenti orga- nizzativi, allo sviluppo e alla integrazione delle risorse gestite.
6. La determinazione degli importi retributivi da erogarsi nel mese di giugno, salvo diversa prassi aziendale già in atto, deve essere preceduta da almeno una verifica con- giunta in corso d’anno, al fine di rilevare eventuali scostamenti e relative cause e conse- guentemente attivare le idonee azioni correttive, nonché da un confronto con il dirigente sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi definiti.
7. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dei sistemi incentivanti e premianti di cui al presente articolo, unitamente alla realizzazione in azienda di politiche retributive forma oggetto di consultazione con le RSA o, in mancanza, con la sede Feder- manager territorialmente competente, con cadenza almeno annuale. In tali incontri sono esaminate e discusse anche le risultanze delle iniziative adottate dalle aziende.
8. I casi in cui non dovessero essere attivati o coerentemente attuati gli strumenti qui previsti, su istanza del dirigente, sono oggetto di esame congiunto tra le parti firmatarie del presente CCNL, che deve esaurirsi entro il termine di 60 giorni. Le conclusioni formano oggetto di apposito verbale che viene trasmesso alle Parti interessate ai fini del rispetto della presente disciplina.
9. In coerenza con l’esigenza di favorire la diffusione nelle imprese di modelli retri- butivi rispondenti alle caratteristiche richieste alla figura del dirigente ed alle sfide della competitività e tenuto conto dell’innovazione della struttura della retribuzione introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro 21 dicembre 2004 - vengono allegati al pre- sente contratto modelli di RVI che possono essere di riferimento per le aziende che non avessero predisposto propri piani aziendali.
Art. 13
Benemerenze nazionali
1. Ai dirigenti cui si applica il presente contratto sono riconosciuti i benefici di cui alle leggi vigenti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 39 “Condizioni di miglior favore”.
Art. 14
Ferie
1. Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con de- correnza della retribuzione, non inferiore a giorni 31 in caso di anzianità di servizio fino a 5 anni e di giorni 35 per anzianità di servizio superiori. Tale spettanza assorbe i per- messi di cui all’art. 24 del CCNL 15 novembre 2000 ed all’Accordo nazionale CISPEL/FNDAI del 19 luglio 1978 (Allegato III)3.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 del codice civile, il predetto pe- riodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del di- rigente, nel corso dell’anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
3. Nel calcolo del predetto periodo di ferie sono escluse le domeniche e i giorni fe- stivi infrasettimanali considerati tali dalla legge.
3 Comma così sostituito dall’Accordo 21 dicembre 2004.
4. In ogni caso il dirigente conserva il diritto a beneficiare dell’eventuale maggior periodo di ferie maturato come impiegato presso la stessa azienda.
5. Fermo restando il principio dell’irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezional- mente il periodo eccedente le 4 settimane di cui al precedente comma 2, non risulti co- munque fruito, in tutto o in parte, entro il primo semestre dell’anno successivo, viene corrisposta per il periodo non goduto un’indennità pari alla retribuzione spettante da li- quidarsi entro il mese di luglio dello stesso anno e pari, per ogni giornata di ferie non fruita, a 1/26 della retribuzione mensile4.
6. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese di viaggio sostenute dal dirigente sono a carico dell’azienda.
7. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell’anno, il dirigente ha diritto alle ferie in pro- porzione ai mesi di servizio prestati.
8. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Per- tanto, in caso di preavviso lavorato, si dà luogo al pagamento dell’indennità sostitutiva.
Verbale di interpretazione autentica
Confservizi - Federmanager 31 ottobre 2006
Le parti firmatarie del CCNL per i Dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali, si danno atto con il presente verbale che l’anzianità utile ai fini delle spettanze di ferie di cui all’art. 14, comma 1 del CCNL 21 dicembre 2004 è quella maturata in azienda anche in altra qualifica.
Art. 15
Aspettativa
1. Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi l’azienda può concedere un periodo di aspettativa.
2. La durata massima dell’aspettativa è stabilita dall’azienda, tenuto conto delle ra- gioni per cui l’aspettativa è stata richiesta e dei problemi funzionali che si determinano per l’azienda.
3. Durante tale periodo, il dirigente non avrà diritto ad alcuna corresponsione eco- nomica, ma decorrerà l’anzianità agli effetti dell’indennità di preavviso.
4. I dirigenti che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee re- gionali, ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.
5. La medesima disposizione si applica ai dirigenti chiamati a ricoprire cariche sin- dacali provinciali, regionali o nazionali.
4 Comma così sostituito dall’Accordo 21 dicembre 2004.
6. I periodi di aspettativa di cui ai due precedenti commi sono computati agli effetti dell’anzianità; sono considerati inoltre utili, a richiesta dell’interessato, ai fini del ricono- scimento del diritto e della determinazione della misura della pensione.
7. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora a favore dei dirigenti siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione in relazione all’attività espletata durante l’aspettativa.
Art. 16
Trasferte e missioni
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al dirigente in missione o in trasferta per periodi non inferiori a 16 ore e non superiori a 2 settimane è dovuto, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità, un importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili pari a € 80,00 (ottanta/00 euro), per ogni periodo di 24 ore di trasferta. A decorrere dal 1° gennaio 2012 tale importo è elevato a € 85,00 (ottantacinque/00 euro). Il suddetto importo sarà adeguato in sede di rinnovo del CCNL.
2. A decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 2010, per missioni o trasferte di durata superiore alle 8 e inferiore alle 16 ore, con destinazione località fuori del territorio del comune in cui ha sede l’azienda, l’importo aggiuntivo per il rimborso delle spese non documentabili è stabilito in cifra fissa nell’importo pari alla metà degli importi di cui al comma precedente.
3. Per missioni o trasferte di durata inferiore alle 8 ore, anche per località esterne al comune della residenza aziendale, spetterà al dirigente il solo rimborso delle spese do- cumentabili.
4. Ove in sede aziendale si convenga di mantenere o di regolare il trattamento di trasferta mediante una indennità giornaliera, questa non può essere inferiore ad un tren- tesimo della retribuzione base, depurata dell’importo conglobato per adeguamento auto- matico, per ogni trasferta di durata pari o superiore a 24 ore, oltre al rimborso delle spese di viaggio.
5. In caso di trasferta di durata superiore a 2 settimane o di missione all’estero, vengono presi accordi diretti tra azienda e dirigente.
6. Gli importi erogati per il titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente Contratto.
Art. 17
Trattamento di malattia e maternità
1. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non di- pendente da causa di servizio l’azienda conserverà al dirigente non in prova il posto, con corresponsione dell’intera retribuzione, per un massimo di 12 mesi in un periodo di 30 mesi continuativi comunque calcolati.
2. E’ facoltà dell’azienda elevare il periodo di conservazione del posto con corre- sponsione dell’intera retribuzione a 18 mesi, sempre in un periodo di 30 mesi continuativi comunque calcolati, in caso di gravi malattie.
3. Nel caso di prosecuzione della malattia oltre i termini di cui ai commi precedenti al dirigente che ne faccia domanda è concesso un periodo di aspettativa fino ad un mas- simo di 6 mesi, durante il quale non è dovuta alcuna retribuzione, ma decorre l’anzianità agli effetti del preavviso.
4. Alla scadenza dei termini sopra indicati ove, per il perdurare dello stato di ma- lattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, è dovuto al dirigente il trattamento di licenziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
5. Se, scaduto il periodo di conservazione del posto, il dirigente non chiede la ri- soluzione del rapporto e l’azienda non procede al licenziamento, il rapporto rimane so- speso, salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
6. Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti dalle vi- genti disposizioni legislative, l’azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall’Isti- tuto previdenziale e provvede all’integrazione della stessa in modo da corrispondere l’intera retribuzione mensile netta5.
7. Per i congedi, i riposi, i permessi disciplinati dai capi V, VI e VII del decreto le- gislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), l’azienda anticipa le relative prestazioni economiche dovute dall’Isti- tuto previdenziale6.
Art. 18
Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio – Copertura assicurativa
1. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infor- tunio avvenuto in occasione di lavoro, l’azienda conserverà al dirigente il posto e gli cor- risponderà l’intera retribuzione, integrando quanto erogato dall’INAIL a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta, fino ad accertata guarigione o fino a quando sia ac- certata una invalidità permanente totale o parziale. Eguale trattamento verrà applicato nei confronti del dirigente non in prova nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale. In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare due anni e sei mesi dal giorno in cui è sorta la ma- lattia o si è verificato l’infortunio.
2. L’indennità per inabilità temporanea assoluta a carico dell’INAIL è anticipata al dirigente dall’azienda, che ne recupera il relativo importo mediante accredito diretto da parte dell’Istituto.
L’azienda inoltre deve stipulare, nell’interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia pro- fessionale:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità perma- nente causata dai predetti eventi, tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto. Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l’avvenuto ri-
5 Comma così modificato dall’accordo del 14 aprile 2006.
6 Comma aggiunto dall’accordo del 14 aprile 2006.
conoscimento dello stato di invalidità, la somma assicurata dalla polizza è corri- sposta contestualmente all’esito di tale riconoscimento;
b) in caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi una somma che, riferita all’importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzio- nale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. ap- provato con X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 0000 x xx xxxxxx fino al 24 luglio 2000;
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata dai predetti eventi, che non sia preceduta da una invalidità permanente indennizzata ai sensi della precedente lettera a) e causata dal medesimo evento che ha suc- cessivamente determinato la morte, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.
3. Agli effetti dei precedenti commi si considera:
a) infortunio sul lavoro, l’evento che, come tale, è previsto dalla normativa sull’assi- curazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
b) professionale, la malattia che sia compresa tra quelle indicate nella tabella an- nessa al citato D.P.R. n. 1124;
c) retribuzione, il coacervo dei compensi di cui al comma 2 dell’art. 36.
4. In relazione al decreto legislativo n. 38/2000 che, a decorrere dal 16 marzo 2000, estende ai dirigenti l’obbligo di iscrizione all’INAIL, l’azienda inserirà nella polizza di cui al precedente secondo comma una clausola che, per i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, preveda:
a) la riduzione dell’indennizzo, dovuto al dirigente o ai suoi aventi causa sulla base dei massimali come sopra indicati, in misura corrispondente alla prestazione in capitale o in rendita capitalizzata riconosciuta dall’INAIL all’assicurato a titolo di invalidità permanente ovvero, in caso di morte, alla prestazione in rendita ca- pitalizzata riconosciuta dallo stesso Ente agli aventi causa dell’assicurato;
b) la subordinazione del diritto all’indennizzo, alla preventiva comunicazione, da parte del dirigente o dei suoi aventi causa, dell’importo della prestazione liqui- data dall’INAIL;
c) la natura vincolante per la Compagnia di assicurazione dell’accertamento della malattia professionale effettuato dall’INAIL o dal Giudice, ferma restando, in que- st’ultimo caso, la necessaria informativa da parte del dirigente al fine di consentire la partecipazione al processo della Compagnia;
d) l’erogazione dell’intero capitale assicurato qualora, in caso di infortunio, l’INAIL ne contesti il collegamento con il rapporto di lavoro; il dirigente, su richiesta della Compagnia e con ogni onere, ivi compresa la scelta del difensore, a carico della stessa, avrà l’obbligo di proporre causa all’INAIL.
In caso di esito favorevole, il dirigente deve restituire alla Compagnia la somma che la predetta avrà versato in eccedenza rispetto alla previsione di cui alla precedente lettera a) del presente comma.
5. L’azienda provvede altresì a stipulare, nell’interesse del dirigente, una polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso di morte o in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell’infortunio comunque determinato e da malattia professio- nale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari a €
116.202,80 quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge. La predetta somma sarà pari a € 162.683,92 quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti com- posto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge.
Le somme di cui sopra sono incrementate, con decorrenza dal 1° luglio 2010, ri- spettivamente a 150.000,00 (centocinquantamila/00) e 220.000,00 (duecentoventi- mila/00) euro.
Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l’importo di 139,44 (cento- trentanove/44) euro annui, elevati a 150,00 (centocinquanta/00) euro annui, che saranno trattenuti dall’azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità.
Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l’avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità, la somma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all’esito di tale riconoscimento.
6. Le somme rispettivamente assicurate ai sensi del comma precedente, nonché l’en- tità del concorso economico del dirigente ivi stabilita, operano a decorrere dalle date in- dicate.
7. Sono fatte salve, e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite dal pre- sente articolo, specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in atto con contenuto almeno equivalente a quello di cui al presente articolo.
8. Sono, altresì, fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite al secondo comma, relativamente all’infortunio occorso non in occasione di lavoro, e al quinto comma, relativamente alla malattia non professionale, eventuali intese, attuali o fu- ture, definite fra azienda e dirigente che prevedano l’assunzione diretta da parte del- l’azienda, al verificarsi dei predetti eventi, dell’obbligo del pagamento delle somme di cui ai richiamati secondo e quinto comma, rimanendo in facoltà dell’azienda stessa di assicu- rare tale obbligo.
Dichiarazione a verbale
1. Le parti si danno reciprocamente atto che, relativamente alla ipotesi in cui il rap- porto di lavoro prosegua dopo l’avvenuto riconoscimento al dirigente di uno stato di inva- lidità tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa, i commi 2, lett. a), e 5 dell’art. 18 si interpretano nel senso che la somma assicurata dalla polizza è corrispo- sta contestualmente all’esito di detto riconoscimento.
2. Le parti convengono altresì che, in ogni caso, ai fini della erogazione delle somme assicurate ai sensi dei commi 2, lett. a) e b), 5 e 8 dell’art. 18, le Società stipulanti le polizze assicurative ed i loro riassicuratori assumeranno come valido il giudizio sullo stato di invalidità del dirigente così come formulato:
a) dall’INPS o altro Ente previdenziale, all’atto del riconoscimento della pensione di inabilità ovvero del primo riconoscimento dell’assegno di invalidità;
b) dall’INAIL, in caso di invalidità di origine professionale e sempreché non ricorra l’ipotesi precedente.
3. Le parti concordano che in caso di morte del dirigente, i beneficiari delle somme assicurate ai sensi dei commi 2, lett. c), 5 e 8 dell’art. 18, sono individuati nei soggetti
formalmente indicati dallo stesso dirigente. In mancanza di tale indicazione, i beneficiari delle somme assicurate sono individuati ai sensi dell’art. 2122 del codice civile.
4. Infine, resta inteso tra le parti che, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con il dirigente al quale sia riconosciuto uno stato di invalidità determinato da malattia non professionale e tale da ridurre la capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3, la polizza di cui al comma 5 dell’art. 18 cessa di produrre effetti dal momento della eroga- zione della somma ivi prevista per l’assicurazione contro tale evento.
Art. 19
Trasferimento di azienda
1. Le norme di legge in vigore per il caso di trasferimento di azienda si intendono estese ai casi di cessione, cessazione o trasformazione in qualsiasi forma dell’azienda, ivi incluse le fusioni, concentrazioni e scorpori.
2. In particolare, il dirigente che, in caso di cessione parziale o totale o di trasfor- mazione dell’azienda, venisse a subire pregiudizio della sua posizione funzionale ai sensi dell’art. 2103 del Codice Civile, modificato dall’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nell’azienda subentrante, può risolvere, non oltre centottanta giorni dal passaggio, il rapporto di lavoro con diritto oltre al trattamento di fine rapporto, all’indennità sostitutiva del preavviso e ad 1/3 della indennità supplementare massima di cui all’art. 29.
3. Il dirigente, sempre entro il termine di centottanta giorni dal passaggio ed anche senza che sussistano i motivi di cui al 2° comma, può, ove non intenda accettare il pas- saggio alle dipendenze dell’azienda subentrante, risolvere il rapporto con diritto, in tale caso, alla sola indennità sostitutiva del preavviso, oltre al trattamento di fine rapporto.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che la trasformazione dell’azienda pubblica in società persona giuridica privata non costituisce, di per se stessa, pregiudizio della po- sizione funzionale del dirigente che mantenga inalterata la posizione.
Art. 20
Ristrutturazioni d’azienda
1. L’Azienda che risolva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato motivandolo con la ricorrenza di un comprovato processo di ristrutturazione e riorganizzazione azien- dale nonché di dismissione di servizi aziendali o liquidazione dell’azienda eroga al diri- gente, oltre alle spettanze di fine lavoro, una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato.
2. Detta indennità è automaticamente incrementata, in relazione all’età del dirigente in ragione di:
– 5 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto,
– 4 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto,
– 3 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto,
– 2 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto,
– 1 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto.
3. L’accettazione del trattamento come sopra determinato comporta automatica- mente la rinuncia del dirigente a ricorrere al collegio arbitrale previsto dal contratto collet- tivo di categoria.
Art. 21
Mutamento provvisorio di funzioni
1. Nel caso di attribuzione di funzioni superiori ai sensi dell’art. 2103 Cod. Civ., al dirigente, dopo che sia trascorso il periodo di un mese e con effetto dall’inizio dello svolgimento di dette funzioni, deve essere corrisposta in aggiunta alla sua retribuzione, una indennità non inferiore a €/mese 131,70.
Tale indennità, in caso di sostituzione del direttore dell’azienda, è dovuta in misura non inferiore a €/mese 395,09. Tale indennità non compete in caso di sostituzione di un dirigente in ferie e comunque verrà a cessare in caso di assegnazione definitiva alle fun- zioni superiori.
2. Trascorso un periodo continuativo di tre mesi nel disimpegno di funzioni superiori, salvo quanto stabilito dalle norme di legge per la nomina a direttore e salvo concorso in atto bandito a norma di regolamento, l’assegnazione alle funzioni superiori diviene definitiva.
3. La sostituzione di un dirigente assente per malattia o infortunio, per chiamata op- pure richiamo alle armi o per aspettativa, non da diritto al passaggio alle funzioni superiori per tutta la durata dell’assenza. Il passaggio avverrà qualora il dirigente investito della sostituzione continui a svolgere le funzioni del sostituito anche dopo la scadenza del pe- riodo di conservazione del posto spettante a quest’ultimo.
4. Ove l’azienda con propria deliberazione disponga, per vacanza o impedimento del titolare, il cumulo integrale delle relative funzioni in capo ad altro dirigente, compete a quest’ultimo una integrazione del trattamento retributivo.
Art. 22
Mutamenti di funzioni
1. Il dirigente che, a seguito di mutamento delle proprie funzioni incidente sostan- zialmente sulla posizione rivestita, risolva entro 60 giorni, ma con un preavviso di almeno 15 giorni, il rapporto di lavoro, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trat- tamento pari all’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento, in- crementata di un ulteriore importo pari a un terzo dell’indennità supplementare massima di cui all’art. 29.
Art. 23
Trasferimento del dirigente
1. Il dirigente può essere trasferito con adeguato preavviso da una sede o stabili- mento ad altra sede o stabilimento della stessa azienda in altro comune. Il trasferimento deve essere motivato da ragioni tecniche, organizzative o produttive e non deve pregiu- dicare le funzioni acquisite.
2. Al dirigente trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese cui andrà
incontro, per sè e per la sua famiglia, per effetto del trasferimento (viaggi, trasporto, assi- curazioni, maggiore spesa di alloggio, ecc.), oltre ad una indennità “una tantum” non in- feriore alla retribuzione corrente di tre mesi.
3. In caso di mancata accettazione del trasferimento e qualora il dirigente non possa essere mantenuto in servizio, gli spetta il trattamento previsto in caso di licenziamento.
4. Qualora il trasferimento di cui al primo comma non risponda ad obiettive ragioni tecniche, organizzative o produttive della azienda, compete al dirigente, che risolve il rap- porto di lavoro entro il termine di due mesi dalla comunicazione di cui al primo comma, oltre al trattamento previsto in caso di licenziamento, una integrazione delle spettanze con- trattuali di fine lavoro pari ad un terzo di quanto dovutogli per indennità sostitutiva del preavviso.
5. Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento non può essere di- sposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto rispettivamente il 60° anno di età, se uomo, ed il 55° anno di età, se donna.
Art. 24
Formazione e aggiornamento culturale e professionale
1. Allo scopo di realizzare, in maniera continua e permanente, la formazione e l’aggiornamento culturale-professionale dei dirigenti, le Parti, in relazione agli impegni as- sunti con gli Accordi 7 luglio 2004 e 21 dicembre 2004, hanno valutato che il Fondo per la formazione continua dei dirigenti costituito ai sensi e per gli effetti di cui lal’art. 118, 1°, terzo periodo della Legge 22 dicembre 2000, n. 388, denominato “Fondirigenti Giu- seppe Xxxxxxxxx”, sia rispondente alle esigenze di fabbisogno formativo dei dirigenti delle aziende di servizi pubblici. Gli Accordi allegati fanno parte integrante del presente CCNL.
2. Per quanto riguarda lo Statuto ed il Regolamento di “Fondirigenti Xxxxxxxx Xx- liercio”, le Parti fanno espresso rinvio alle intese di cui al punto 1.
Art. 25
Incompatibilità
1. Il dirigente non può assumere alcun incarico o ufficio o svolgere altra attività, co- munque compensati, al di fuori dell’azienda senza il preventivo assenso della stessa.
Art. 26
Responsabilità civile e penale connessa alla prestazione
1. La responsabilità civile verso terzi per fatti compiuti dal dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni è a carico dell’azienda, che provvede a propria cura e spese attra- verso polizze assicurative RCT e RCO.
2. È altresì a carico dell’azienda la responsabilità patrimoniale per fatti compiuti dal dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni, con esclusione dei casi di dolo e colpa grave. L’azienda provvede a sua cura e spese a stipulare idoneo contratto assicurativo a copertura dei danni da essa subiti in conseguenza dei predetti fatti, nei limiti su esposti, salvo migliorie offerte dal mercato assicurativo con costo a carico del dirigente.
3. Entrambe le coperture di cui ai commi 1 e 2 prevedono la rinuncia alla rivalsa sul dirigente responsabile.
4. Sono a carico dell’azienda le spese legali, per ogni grado di giudizio, che il di- rigente dovesse sostenere per procedimenti civili promossi da terzi nei suoi confronti per le fattispecie di cui ai commi precedenti.
5. Xxx si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli, il dirigente che risolva il rapporto di lavoro motivando il proprio recesso con l’avvenuto rinvio a giudizio ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato.
6. Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell’azienda. L’azienda fa assistere il dirigente da un legale che sia di gradimento de dirigente stesso.
7. Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all’esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per se giustificato motivo di licenziamento. In caso di privazione della libertà personale il dirigente ha diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione.
8. Le garanzie e le tutele di cui ai precedenti commi dall’1 al 6 si applicano al di- rigente anche successivamente all’estinzione del rapporto di lavoro, sempre che si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
9. Le garanzie e le tutele di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 sono escluse nei casi di dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato. In tali casi l’azienda conserva piena la facoltà di rivalsa sulle retribuzioni, sulle indennità di fine lavoro ed in ogni altra forma consentita dalla legge.
10. Le coperture assicurative per le responsabilità del dirigente che non sono poste in capo all’azienda dalle clausole del presente contratto collettivo di lavoro nonché per le fattispecie in cui la legge dichiara nulli i contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro a favore di dirigenti o amministratori (1) sono a carico del dirigente. L’Azienda è tenuta in ogni caso ad informare per iscritto il dirigente circa la possibilità di accedere ad una polizza assicurativa, individuata dalle Parti stipulanti il presente CCNL per la copertura dei rischi di cui sopra, indicando le condizioni contrattuali e l’importo del premio. Le Parti sono impegnate ad individuare una polizza assicurativa che includa anche i casi di colpa grave e che copra anche le spese legali a carico del dirigente, in ogni grado di giudizio ed in qualsiasi sede penale, civile, amministrativa o tributaria, per procedimenti promossi in relazione alle responsabilità contemplate nel presente comma.
(1) Vedi legge 24 dicembre 2007 n. 244 art. 3 comma 59.
Nota a verbale all’art. 26
La disciplina contrattuale prevista nel presente articolo con le modifiche ad esso ap- portate ha effetto dal 1° gennaio 2012.
Accordo Confservizi - Federmanager 22 dicembre 2009
Visti gli accordo 21 dicembre 2004 e 7 maggio 2003 con i quali le parti hanno valutato che il ruolo, la natura e lo status del dirigente devono trovare nella disciplina col- lettiva approntata dal contratto nazionale di lavoro, la garanzia di specifiche tutele inte- grative;
considerato che sussiste l’esigenza di salvaguardare l’applicazione delle tutele con- tenute nell’art. 26 del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per procedimenti civili e penali che vengano attivati a distanza di tempo e con riferimento a funzioni svolte dal dirigente nell’ambito di un’azienda non più in grado di sostenere le coperture previste dal medesimo articolo;
convengono
1. di costituire un Gruppo di lavoro paritetico che, entro il 30 giugno 2012, fornisca alle parti ogni utile elemento di valutazione, con particolare riferimento ai costi, all’entità degli interventi e alla reperibilità delle risorse, ai fini della costituzione di un Fondo o di uno strumento contrattuale equivalente, alimentato con uno specifico contributo a carico delle aziende che, con riguardo ai procedimenti civili e penali relativi a fatti direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuite al dirigente e limitatamente ai casi in cui l’azienda di appartenenza venga a cessare, ovvero sia incorsa in una procedura concor- suale, oppure non sia esperibile, nei confronti della stessa azienda la procedura esecutiva, in quanto irreperibile o, comunque, detta procedura si sia conclusa negativamente:
a) copra ogni spesa per tutti i gradi di giudizio relativamente ai suddetti procedi- menti civili e penali;
b) copra ogni responsabilità civile e patrimoniale del dirigente verso terzi per i me- desimi fatti.
2. Una volta approvato il progetto di fattibilità, le parti affideranno al medesimo Gruppo di lavoro paritetico il compito di definire la relativa normativa;
3. il Gruppo di lavoro potrà proporre alle parti altre forme di finanziamento alter- native al contributo aziendale o integrative ad esso.
Nota a verbale agli artt. 19, 22, 23 e 26
1. Il preavviso dovuto dal dirigente in caso di dimissioni di cui ai predetti articoli, è di 15 giorni.
PARTE TERZA
XXXXXX ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
TUTELE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 35
Art. 27
Previdenza
1. Per il trattamento di previdenza valgono le speciali norme di legge e contrattuali che disciplinano i singoli regimi previdenziali applicabili ai dirigenti.
Verbale di Accordo Confservizi – Federmanager 22 dicembre 2009 relativo al Previndai
L’allegato Accordo fa parte integrante del presente CCNL
Art. 28
Assistenza sanitaria
1. L’assistenza di malattia ai dirigenti è assicurata dal Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Interventi integrativi di tutela della salute e di assistenza di malattia sono assicurati dal 1° ottobre 1996 mediante l’iscrizione al FASI il quale, secondo le norme del proprio statuto, erogherà prestazioni integrative dell’assistenza fornita dal SSN con onere contri- butivo a carico degli iscritti e delle imprese di servizi pubblici locali.
3. L’iscrizione al FASI va richiesta dal dirigente interessato; i dirigenti in servizio de- vono notificare alla propria azienda la loro iscrizione al Fondo e comunicare contestual- mente al FASI l’azienda di appartenenza, tenuta alle incombenze successive.
4. Il contributo dovuto dalle imprese e dai dirigenti in servizio iscritti al FASI è de- terminato e adeguato mediante accordi tra le Organizzazioni che hanno costituito il Fondo. Le imprese e i dirigenti vi si attengono dalla data e per l’importo comunicato dal FASI.
Verbale di Accordo Confservizi – Federmanager 22 dicembre 2009 relativo al FASI
L’allegato Accordo fa parte integrante del presente CCNL
Art. 28 bis
Sostegno del Reddito dei dirigenti disoccupati e Bilancio delle Competenze
Le parti si impegnano a costituire un Gruppo di studio che esamini la possibilità co- stituire un sistema per il sostegno del reddito dei dirigenti disoccupati.
36 TUTELE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
1. Bilancio delle Competenze
Le parti convengono di promuovere lo strumento del bilancio delle competenze a favore dei dirigenti in servizio per i quali potrà costituire il presupposto per successivi corsi di formazione da realizzare in merito alle aree e ai contenuti individuati dai risultati del- l’assessment. Il bilancio delle competenze potrà essere richiesto dai dirigenti con almeno 3 anni di anzianità nella qualifica nella stessa azienda e non più di una volta ogni 5 anni.
PARTE QUARTA
TUTELE SINDACALI DEL RAPPORTO
Art. 29
Collegio Arbitrale
1. E’ istituito, a cura delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, un Collegio Arbitrale nazionale cui è demandato il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli sono sot- toposti ai sensi dell’art. 34 (i)
2. Il Collegio è composto da 5 membri, di cui 2 designati dalla Confservizi, 2 dalla Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali ed 1, con funzioni di presidente, scelto di comune accordo. In caso di mancato accordo sulla designazione del presidente, quest’ultimo sarà sorteggiato fra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non supe- riori a 6, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale di Roma.
3. Alla designazione del supplente del presidente si procederà con gli stessi criteri sopra indicati per la scelta di quest’ultimo.
4. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta per ogni singolo procedimento.
5. Il Collegio ha sede presso la Federmanager, la quale svolge anche le funzioni di segreteria.
6. Il Collegio Arbitrale sarà investito della vertenza su istanza, a mezzo raccoman- data A.R., della Federmanager, che trasmetterà al Collegio il ricorso, sottoscritto dal diri- gente, entro 30 giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso ai sensi dell’art. 34.
7. Copia dell’istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata A.R., essere trasmessi contemporaneamente, a cura della Federmanager, alla Confservizi e, per conoscenza, all’azienda interessata.
8. Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall’avvenuto ricevimento dell’istanza di cui sopra da parte della Confservizi.
9. Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, loro rappresentanti, espe- rirà in via preliminare, alla prima riunione, il tentativo di conciliazione. Ove l’azienda ri- manga contumace il licenziamento sarà ritenuto senz’altro ingiustificato.
10. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, emetterà il proprio lodo entro 60 giorni dalla data di riunione di cui al nono comma, salva la facoltà del presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento delle procedure.
(i) Vedi Allegato V “Accordo 5 maggio 2010 per la costituzione del Collegio Arbitrale Nazionale”.
11. L’eventuale istruttoria dovrà essere improntata al principio del rispetto del con- traddittorio, verificando che le parti si scambino le rispettive difese e produzioni documen- tali; sarà tenuta una sintetica verbalizzazione delle riunioni arbitrali, con indicazione dei presenti e delle attività svolte; le dichiarazioni dei testi saranno riassunte sommariamente, salvo diversa decisione del Collegio.
12. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, non- ché quello di cui all’art. 34.
13. Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiu- stificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, a termini dell’art. 34 disporrà conte- stualmente, a carico dell’azienda, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, graduabile, in relazione alle valutazioni del Collegio circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, fra:
– un minimo, pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato;
– un massimo, pari al corrispettivo di 20 mesi di preavviso.
14. L’indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all’età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa tra i 50 e i 59 anni, nelle seguenti mi- sure, calcolate con i criteri di cui al comma precedente:
- 7 mensilità in corrispondenza del 54° e 55° anno compiuto;
- 6 mensilità in corrispondenza del 53° e 56° anno compiuto;
- 5 mensilità in corrispondenza del 52° e 57° anno compiuto;
- 4 mensilità in corrispondenza del 51° e 58° anno compiuto;
- 3 mensilità in corrispondenza del 50° e 59° anno compiuto;
15. In conformità all’art. 412-ter, lett. e), c.p.c., il compenso del Presidente, ripartito al 50% fra le parti in causa, è determinato secondo i criteri pattuiti dalle parti stipulanti.
16. Il compenso degli altri componenti del Collegio sarà a carico delle rispettive parti in causa.
Dichiarazione a verbale
1. Le Parti confermano la permanente validità della disciplina contrattuale di cui al presente articolo volta, in via principale, a favorire la conciliazione tra azienda e dirigente in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, contemperando e componendo i rispet- tivi interessi in maniera non litigiosa; ovvero, qualora ciò risulti impossibile, volta a una rapida decisione della controversia senza dover ricorrere a procedimenti giudiziari.
2. Pertanto, le parti si impegnano a svolgere nei confronti dei rispettivi rappresentati ogni opportuna e utile iniziativa e azione affinché, nel caso di cui sopra, si avvalgano della disciplina prevista dal presente articolo e affinché, comunque, azienda e dirigente, in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c., anche al di fuori, quindi, del tentativo di conciliazione disciplinato dal presente articolo, realizzino la con- ciliazione medesima.
3. Le Parti, inoltre, auspicano, e, in questo senso, svolgeranno ogni opportuna e utile iniziativa e azione nei confronti dei rispettivi rappresentati, che, tenuto conto della
peculiarità del rapporto di lavoro del dirigente, l’eventuale risoluzione di tale rapporto av- venga preferenzialmente in maniera consensuale, su basi eque e adeguate, cosicché il li- cenziamento possa diventare una fattispecie del tutto residuale ed eccezionale di risoluzione del predetto rapporto.
4. Le Parti, infine, costituiranno un gruppo di lavoro paritetico che, tenuto conto degli approfondimenti già sviluppati in occasione del presente rinnovo, esamini ogni pos- sibile fattispecie di risoluzione del rapporto lavorativo del dirigente, predisponendo, per ciascuna di esse e complessivamente, valutazioni e proposte da sottoporre alle Parti stesse entro il 31 dicembre 2000.
Art. 30
Informazione e consultazione dei dirigenti
1. I Sindacati dei dirigenti, competenti per territorio e aderenti alla Federmanager, possono istituire Rappresentanze sindacali nelle aziende.
2. In tal caso gli stessi Xxxxxxxxx provvederanno a comunicare i nominativi dei diri- genti investiti di tale rappresentanza, oltre che alla Federmanager, alle aziende interessate e alla Confservizi.
3. Le rappresentanze sindacali aziendali tutelano gli interessi dei dirigenti al livello aziendale.
4. In particolare intervengono:
a) nella determinazione dei criteri riguardanti le procedure di nomina dei dirigenti;
b) nelle decisioni riguardanti lo sviluppo delle carriere;
c) nelle politiche generali per la dirigenza ivi comprese le politiche retributive;
d) per controllare la corretta applicazione delle norme di legge e di contratto;
e) su ogni altra materia espressamente demandata al livello aziendale dalle dispo- sizioni del presente contratto.
5. Le imprese e le RSA si incontreranno, almeno due volte l’anno, per discutere sull’andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’impresa, nonché la sua si- tuazione economica con riferimento ai più significativi indicatori di bilancio ed alle po- litiche degli investimenti. Nella stessa occasione formeranno oggetto di informazione le politiche sulla dirigenza con particolare riferimento ai criteri ed alle modalità attuative delle politiche retributive ed ai sistemi di retribuzione variabile: questo anche in attua- zione di quanto previsto nella “Premessa” del presente contratto. Saranno altresì oggetto di informazione le decisioni dell’impresa che possano comportare sostanziali modifiche dell’organizzazione del lavoro anche se non direttamente incidenti sulle funzioni della dirigenza.
6. Le informazioni rese alle RSA e qualificate come riservate dalle imprese, non po- tranno essere divulgate a terzi ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 25/2007.
7. Le parti concordano che le imprese non avranno alcun obbligo di preventiva con- sultazione qualora la divulgazione delle informazioni riservate possa recare danno all’im- presa e/o creare notevoli difficoltà.
8. Entro il primo semestre di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
22 dicembre 2009, sarà costituita fra le parti una commissione di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. n. 25/2007.
9. Per quanto non espressamente disciplinato valgono le norme di cui al d.lgs. n. 25/2007.
10. Un rappresentante del sindacato dei dirigenti può presenziare, quale osserva- tore esterno, ai lavori delle Commissioni di concorso pubblico per dirigenti e per direttore di azienda. La designazione è di competenza del Sindacato territoriale.
Nota transitoria
Quanto previsto ai punti a) e b) del comma 4 e al comma 10 non si applica alle aziende trasformate in società persone giuridiche private.
Art. 31
Partecipazione alle scelte e alla gestione dei servizi
1. Tenuto conto del ruolo che le imprese di servizi pubblici locali esercitano per la crescita armonica e ordinata del territorio e della funzione che la componente dirigenziale svolge in azienda tesa ad assolvere un compito di collaborazione partecipativa per lo svi- luppo dell’attività di impresa e per la realizzazione dei fini ed il rispetto dei vincoli posti dall’interesse generale della collettività, le Parti convengono che:
a) in occasione dell’elaborazione dei piani di sviluppo o di piani di ampliamento o potenziamento dei servizi, i dirigenti, tramite le loro Rappresentanze sindacali aziendali, saranno preventivamente consultati;
b) quando le aziende affrontino le problematiche attinenti la gestione aziendale, le Rappresentanze sindacali dei dirigenti saranno chiamate a responsabilmente par- tecipare ad ogni fase formativa delle decisioni in materia.
2. Per le aziende presso le quali non esistano rappresentanze sindacali aziendali, la normativa di cui sopra viene riferita ai dirigenti in servizio presso l’azienda.
Art. 32
Controversie (*)
1. Le eventuali controversie riguardanti l’interpretazione del presente contratto sa- ranno esaminate dalle parti stipulanti il contratto stesso.
2. Le questioni che dovessero sorgere circa l’applicazione di norme di legge, di clausole del contratto collettivo o di pattuizioni individuali, saranno demandate, ai fini dell’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalle vigenti norme di legge, all’esame congiunto tra l’azienda e la Rappresentanza sindacale aziendale.
(*) La procedura per la rinnovazione dei CCNL e degli Accordi Nazionali è definita dal Protocollo d’in- tesa del 14 dicembre 1988 riportato nell’allegato III.
3. Laddove non siano state istituite dai dirigenti, ai sensi dell’art. 30, rappresentanze sindacali aziendali, le questioni di cui al 2° comma saranno esaminate tra l’azienda e il sindacato territorialmente competente.
4. Analoga procedura dovrà essere seguita qualora sia interessato un dirigente membro della rappresentanza sindacale aziendale.
5. Tale esame deve esaurirsi, salvo motivato impedimento, entro il termine di 60 giorni; le conclusioni formeranno oggetto di apposito verbale.
6. Qualora la controversia non trovi soluzione nel termine che precede, l’azienda e la R.S.A. dei dirigenti o, in mancanza di quest’ultima, il Sindacato locale dei dirigenti, ne informeranno le rispettive Organizzazioni nazionali, fornendo loro tutta la documenta- zione per la delibazione del caso.
7. Nei 15 giorni successivi al ricevimento della documentazione, Confservizi e Fe- dermanager si incontreranno per un ulteriore tentativo di definizione della controversia.
8. Se nei 20 giorni successivi all’incontro la controversia non sia risolta, le parti in- teressate riprendono la loro libertà di azione.
Art. 33
Contributi sindacali
1. Le aziende opereranno la trattenuta dei contributi sindacali dovuti dai dirigenti al Sindacato dirigenti industriali della Federmanager, territorialmente competente, previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati, deleghe che saranno valide fino a revoca scritta.
PARTE QUINTA
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 34
Risoluzione del rapporto di lavoro
1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all’altra parte.
2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell’azienda, quest’ultima è tenuta a speci- ficarne contestualmente la motivazione, in difetto di che il licenziamento sarà ritenuto senz’altro ingiustificato.
3. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall’azienda, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all’art. 29.
4. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla Federmanager, a mezzo raccomandata A.R. che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal ricevimento della comuni- cazione scritta del licenziamento.
5. Il ricorso al Collegio non costituisce di per sè motivo per sospendere la corre- sponsione al dirigente delle indennità di cui agli articoli 35 e 36.
6. Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto di cui al 1° comma, non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro effettuata nei confronti di dirigente che allo scadere del periodo di preavviso maturi i requisiti per acce- dere al trattamento della pensione di vecchiaia.
Art. 35
Preavviso7
1. Salvo il disposto dell’art. 2119 del Codice Civile il contratto a tempo indetermi- nato non potrà essere risolto, dal datore di lavoro, senza preavviso, i cui termini sono sta- biliti come segue:
a) mesi 8 di preavviso se il dirigente ha una anzianità di servizio non superiore a due anni;
b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri 4 mesi.
2. In conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come sopra dovuto, non dovrà, comunque, essere superiore a 12 mesi.
3. Il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso i cui termini saranno pari a un terzo di quelli sopra indicati.
7 I commi da 11 a 16 del testo coordinato 15 novembre 2000 sono confluiti in articolo ad hoc vedi Parte VII, art. 44.
48 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
4. In caso di inosservanza dei termini suddetti è dovuta dalla parte inadempiente all’altra parte, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo suddetto.
5. E’ in facoltà del dirigente che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all’ini- zio, sia durante il preavviso, senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
6. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità sarà computato nell’anzianità.
7. Qualora l’azienda non intenda far trascorrere in servizio il preavviso al dirigente dimissionario, dovrà corrispondergli l’indennità sostitutiva per il periodo di preavviso non compiuto.
8. Compatibilmente con la legislazione vigente l’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali; i contributi predetti saranno versati agli enti previdenziali e assistenziali di categoria con l’indicazione separata e distinta dei mesi di competenza nei quali avrebbero dovuto essere pagati.
9. Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio, senza il suo consenso, alle dipendenze del dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire.
10. Agli effetti di cui alla lettera b) del 1° comma viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.
11. Per i dirigenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato, in virtù di regolamenti aziendali o di patti individuali, da contratto a termine, il periodo di preavviso per la riso- luzione del rapporto stesso sarà quello previsto dal relativo regolamento o patto indivi- duale.
12. Le norme di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 44, valgono anche per i dirigenti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma con riferimento al periodo di preavviso previsto, per il loro contratto a termine, dai rispettivi regolamenti o patti indivi- duali.
Art. 36
Trattamento di fine rapporto
1. In caso di risoluzione del rapporto spetterà al dirigente, a parte quanto previsto dall’art. 29, un trattamento di fine rapporto da calcolarsi in base a quanto disposto dal- l’art. 2120 del Codice Civile, così come sostituito dall’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
2. Ai fini che precedono si considerano come retribuzione tutti gli elementi costitutivi della stessa aventi carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rim- borso spese, di emolumenti a carattere eccezionale e di erogazione a termini dell’art. 12.
3. Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio eventual- mente dovuti al dirigente nella misura convenzionalmente concordata.
Art. 37
Indennità in caso di morte
1. In caso di morte del dirigente l’azienda corrisponderà agli aventi diritto in base all’art. 2122 del Codice Civile, oltre all’indennità sostitutiva del preavviso nella misura do- vuta in caso di licenziamento, il trattamento di fine rapporto di cui al precedente art. 36; ciò indipendentemente da quanto possa spettare per fondi di previdenza, per assicurazioni infortuni e per ogni altra causa.
Art. 38
Anzianità
1. A tutti gli effetti del presente contratto l’anzianità si computa comprendendovi il periodo di appartenenza all’azienda quale dirigente, anche se l’azienda era prima gestita in economia o da privati, salvo che siano intervenute la risoluzione del precedente rapporto e la liquidazione delle indennità stabilite al riguardo.
2. Eccetto quanto disposto dall’art. 10 l’anzianità si computa comprendendo tutto il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell’azienda, anche in altra categoria, salvo che, all’atto della nomina a dirigente, sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro in conseguenza di una effettiva e sostanziale novazione del rapporto stesso8.
3. Per i dirigenti per i quali sia intervenuta la risoluzione del precedente rapporto di lavoro con la stessa azienda si terrà conto, tuttavia, ai soli effetti delle ferie e del tratta- mento di malattia o di infortunio non derivanti da causa di servizio, della intera anzianità maturata presso l’azienda.
4. Qualora l’azienda deliberi di riconoscere al dirigente, per la sua preparazione ed esperienza professionale, una anticipazione di anzianità, tale anzianità sarà utile uni- camente agli effetti degli aumenti di anzianità e delle ferie, fermi restando i limiti massimi previsti dal presente contratto per tali istituti, e non concorre in nessun modo ad incremen- tare gli anni di effettivo servizio utili ai fini del preavviso e della liquidazione del trattamento di fine rapporto.
5. Agli effetti dell’anzianità, salvo il disposto dell’art. 35, 10° comma e dell’art. 10, il semestre iniziato si computa come compiuto.
8 vedi verbale di interpretazione Confservizi - Federmanager 31 ottobre 2006 in calce all’art. 14 “Ferie”.
PARTE SESTA
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 39
Condizioni di miglior favore
1. Le condizioni di miglior favore stabilite eventualmente da accordi individuali, aziendali o territoriali e non assorbite o consolidate in cifra a norma dei precedenti articoli, si intendono mantenute ad personam.
Art. 40
Disposizioni finali
1. Le norme del presente contratto sono tra loro correlate e inscindibili e costituiscono nel loro complesso un trattamento unitario.
2. Ogni altro trattamento individuale, non direttamente contemplato dalle norme del presente contratto, non spiega effetti sugli istituti contrattuali né può essere da questi in- fluenzato.
Art. 41
Permessi ai componenti le Commissioni Confservizi – Federmanager
1. Ai dirigenti componenti di Commissioni paritetiche tra Confservizi e Federmana- ger, le aziende di appartenenza assicureranno il permesso retribuito per partecipare alle riunioni della Commissione di cui fanno parte, sempre che non ostino inderogabili esigenze tecnico-aziendali.
Art. 42
Decorrenza e durata
1. Il presente contratto decorre dal 22 dicembre 2009, salve le particolari decor- renze specificate nei singoli articoli, ed ha scadenza il 31 dicembre 2013.
2. In caso di mancata disdetta, da comunicare con lettera raccomandata A.R. al- meno 2 mesi prima di ciascuna delle scadenze sopra indicate, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
PARTE SETTIMA
DIRETTORI DI AZIENDE SPECIALI AI SENSI DELLA LEGGE 142/1990
Art. 43
Trattamento retributivo del direttore
(*)
1. Fermo restando il rispetto della retribuzione minima di cui all’art. 3 lett. a1) e di anzianità, il trattamento retributivo del Direttore dell’impresa di servizi pubblici locali è stabilito dall’Azienda avuto riguardo alla natura del rapporto ed alle funzioni da espletare ed è suscettibile di revisione per accordo diretto tra le parti.
2. Al Direttore dell’impresa è comunque assicurato a far data dal 1° luglio 1996 un trattamento aggiuntivo alla persona non inferiore all’importo di € 568,10 (cinquecen- tosessantotto/10 euro) mensili per le mensilità contrattuali.
3. Detto trattamento assorbe, fino a concorrenza, quello di fatto percepito per lo stesso titolo e per trattamento di livello funzionale. Il trattamento medesimo non compete, salvo diverso accordo tra le parti, ai direttori dei consorzi trasformati ai sensi della legge n. 142/90.
4. Il trattamento retributivo del Direttore dell’impresa deve caratterizzarsi, oltre che per gli elementi sopra indicati, anche per la quota variabile correlata al raggiungimento di obiettivi e risultati di gestione connessi con la redditività dell’impresa e qualità del ser- vizio, fissati e verificati dall’azienda.
(*) Nota della Confservizi: Per il Direttore di cui all’art. 5 si intende il Direttore di aziende consortili o speciali, ai sensi della Legge 142/90.
Art. 44
Preavviso del direttore
1. Per i direttori di azienda, nominati ai sensi dell’art. 4 del X.X. 00 ottobre 1925,
n. 2578, il periodo di preavviso per la risoluzione del rapporto di lavoro è quello previsto all’art. 35, primo comma, del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 9029.
2. Tuttavia l’azienda può comunicare al direttore la propria volontà di risolvere il rapporto al termine del triennio con un preavviso pari a quello che gli sarebbe spettato, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 35 del presente CCNL, se il suo contratto fosse stato a tempo indeterminato.
9 “1. Qualora tre mesi prima della scadenza del triennio la commissione amministratrice non abbia de- liberato circa la cessazione o la conferma in carica del direttore, questi si intenderà confermata tacitamente per un altro triennio. 2. La deliberazione di mancata conferma dev’essere congruamente motivata ed immediata- mente comunicata al direttore.” (art. 35 D.P.R. 902/1986).
58 DIRETTORI DI AZIENDE SPECIALI AI SENSI DELLA LEGGE 142/1990
3. Xxx l’azienda non provveda a preavvisare il direttore della sua volontà di non rinnovare il triennio nei termini indicati al comma precedente, è dovuta al direttore stesso, in aggiunta al normale trattamento economico, una indennità pari alla retribuzione spet- tantegli nel periodo intercorrente tra la data di inizio del preavviso a tempo indeterminato e la data di inizio del preavviso trimestrale previsto dall’art. 35 primo comma del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.
4. Qualora la data di comunicazione del recesso sia posteriore a quella di inizio del preavviso a tempo indeterminato ma anteriore all’inizio del trimestre precedente al compimento del triennio, l’indennità di cui al comma precedente è corrisposta per il pe- riodo intercorrente tra la data di inizio del preavviso a tempo indeterminato e la data di comunicazione.
5. Il direttore dell’azienda, nominato ai sensi dell’art. 4 del T.U. 2578 del 1925, che intenda risolvere il rapporto di lavoro al termine del triennio, deve dare all’azienda un preavviso non inferiore a sei mesi.
6. In caso di inosservanza del suddetto termine si applica la disposizione del quarto comma dell’articolo 35 del presente CCNL.
ALLEGATI
Allegato I
Accordo Confservizi (Asstra, Federambiente, Federutility) - Federmanager 22 dicembre 2009 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 dicembre 2004 per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali
Allegato II
Accordo 19 luglio 1978 Cispel - Fndai per la compensazione delle festività soppresse
Allegato III
Protocollo di intesa 14 dicembre 1988
Allegato IV
Accordo 7 luglio 2004 per l’adesione dei Dirigenti delle Imprese dei Servizi Pubblici al Fondo per la Formazione Professionale Continua “Fondirigenti“
Allegato V
Accordo 5 maggio 2010 per la costituzione del collegio arbitrale nazionale previsto dall’art. 29 del vigente contratto nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese aderenti alle Associazioni della Confservizi
Allegato VI
Modello di Retribuzione Variabile Incentivante (RVI)
ALL. I
ACCORDO CONFSERVIZI (ASSTRA, FEDERAMBIENTE, FEDERUTILITY) - FEDERMANAGER PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 21 DICEMBRE 2004 PER I DIRIGENTI
DELLE IMPRESE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Addì, 22 dicembre 2009, in Roma
tra
CONFSERVIZI (Asstra, Federambiente, Federutility) e
FEDERMANAGER
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 dicembre 2004 per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali:
Nota: tutte le modifiche al testo contrattuale sono riferite al “Testo coordinato” 16 luglio 2007. Le Parti provvederanno alla redazione di un nuovo Testo coordinato e ove necessario alla nuova numerazione degli articoli.
Premessa
La Premessa all’accordo 21 dicembre 2004 è sostituita dalla seguente:
Le Parti ribadiscono la valenza strategica del ruolo manageriale quale fattore di ac- crescimento competitivo per affrontare le sfide della concorrenza e del mercato, nonché di crescita attenta ai valori dell’etica e della responsabilità sociale dell’impresa, in parti- colare nell’attuale fase evolutiva delle imprese dei servizi pubblici.
Le Parti confermano pertanto l’esigenza di promuovere un modello di relazioni in- dustriali coerente con il ruolo strategico del Dirigente e di favorire la diffusione di modelli gestionali e retributivi che valorizzino le risorse dirigenziali, dando effettiva attuazione alle previsioni contrattuali in materia di retribuzione variabile incentivante.
Nell’ambito dell’affermazione di tale modello innovativo di relazioni industriali, in ordine alle politiche retributive e ai sistemi retributivi incentivanti e premianti, ai piani azien- dali di formazione continua anche con il finanziamento di Fondirigenti e, più in generale,
alle strategie e agli assetti organizzativi aziendali, le imprese, sempre nel rispetto dei re- ciproci ruoli e prerogative, consulteranno la rappresentanza aziendale o territoriale dei dirigenti nelle forme e modalità che verranno ritenute più idonee.
Le Parti affidano all’Osservatorio bilaterale permanente il compito di monitorare il livello di presenza e funzionamento delle forme di retribuzione variabile sulla base di quanto stabilito dall’apposita disposizione contrattuale, nonché di adottare iniziative for- mative congiunte per promuovere l’applicazione di tali sistemi nelle realtà in cui non sono presenti, favorendo la diffusione di “buone pratiche” di attuazione dei modelli di cui sopra, riservando particolare attenzione alle iniziative rivolte al sistema delle piccole e medie im- prese, anche attraverso appositi progetti sperimentali in ambito di Fondirigenti.
Le Parti concordano inoltre di promuovere riunioni annuali delle Delegazioni plena- rie per riferire circa i risultati dell’attività dell’Osservatorio onde assumere ogni conseguente determinazione per il raggiungimento degli obiettivi condivisi.
Art. 3, II paragrafo
Trattamento minimo complessivo di garanzia
All’art. 3, II paragrafo, comma 2, il secondo ed il terzo capoverso sono sostituiti dai seguenti tre capoversi:
Il “trattamento minimo complessivo di garanzia” da assumere come parametro al 31 dicembre 2010, a valere dall’anno 2010, è stabilito:
• in 57.000,00 (cinquantasettemila/00) euro con riferimento ai dirigenti con an- zianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni;
• in 72.000,00 (settantaduemila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni com- piuti.
Il “trattamento minimo complessivo di garanzia” da assumere come parametro al 31 dicembre 2012, a valere dall’anno 2012, è stabilito:
• in 61.000,00 (sessantunomila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni;
• in 76.000,00 (settantaseimila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni com- piuti.
Il “trattamento minimo complessivo di garanzia” da assumere come parametro al 31 dicembre 2013, a valere dall’anno 2013, è stabilito:
a) in 63.000,00 (sessantatremila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni;
b) in 80.000,00 (ottantamila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni com- piuti.
All’art. 3, II paragrafo, comma 2, dopo il terzo nuovo capoverso se ne aggiunge un quarto:
L’adeguamento del “trattamento minimo complessivo di garanzia” non ha effetto sugli importi riconosciuti a titolo di incentivazione all’esodo nell’ambito di risoluzioni
consensuali definite prima della data odierna con riguardo a dirigenti ancora in servizio alla stessa data.
All’art. 3, II paragrafo, comma 2, il precedente terzo capoverso è confermato e diventa il quinto.
All’art. 3, II paragrafo, comma 3, è aggiunto un capoverso:
Esclusivamente per il personale dirigente impegnato in attività direttamente con- nesse alle vendite e la cui retribuzione sia collegata, per accordi collettivi o individuali, a compensi di natura variabile denominati “Piani Vendita” di durata annuale o seme- strale con anticipazioni corrisposte su base mensile ai fini del confronto di cui al pre- sente comma verranno prese in considerazione anche le somme corrisposte a seguito dei medesimi Piani Vendita.
Il paragrafo III dell’art. 3 “Disciplina transitoria” è così sostituito:
III. Disciplina transitoria
1. Le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue:
a) in via transitoria e per la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, al dirigente già in servizio alla data del 21 dicembre 2004 e che non abbia già maturato il numero massimo di dieci aumenti di anzianità, continuerà ad essere corrisposto un importo mensile lordo in cifra fissa pari a 129,11 (cen- toventinove/11) euro al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso.
A tal fine è considerata utile l’anzianità di servizio maturata nel corso dell’anno 2009 per i dirigenti in servizio alla data del 25 novembre 2009. Pertanto per i dirigenti che abbiano maturato un biennio nel corso del 2009, verranno corrisposti gli arretrati in unica soluzione unitamente alla prima mensilità utile.
Il numero di aumenti di anzianità maturabili non può, in ogni caso, superare il nu- mero massimo di dieci ivi compresi gli aumenti di anzianità maturati nella vigenza dei precedenti contratti collettivi.
A tal fine nel prospetto delle competenze mensili sarà evidenziato, in apposita ca- sella, il numero degli aumenti di anzianità maturati da ciascun dirigente.
b) gli importi spettanti a titolo di aumenti di anzianità, ai sensi della disciplina che precede, in considerazione della specifica natura degli stessi, possono essere assorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente in sede azien- dale a partire dal 1° gennaio 2009.
2. In sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro compete alle parti stipulanti ogni determinazione circa il regime transitorio qui definito.
Gli art. 4 – Retribuzione alla persona, 6 – Elemento di maggiorazione della retribu- zione, 7 – Elemento aggiuntivo della retribuzione, 8 – Nuovo elemento aggiuntivo della retribuzione, 9 – Livelli funzionali aziendali, 10 – Aumenti periodici di anzianità e 11 – Meccanismo per l’adeguamento automatico della retribuzione, sono cancellati.
L’art. 5 – Trattamento retributivo del direttore (di azienda speciale) è sostituito dal- l’art. 43 della Parte VII
All’art. 12 - Retribuzione variabile incentivante – è aggiunto il seguente comma 9:
9. Le parti si impegnano ad elaborare entro il 31 marzo 2010 alcuni modelli alter- nativi di retribuzione variabile incentivante che, adattandosi alle diverse tipologie azien- dali, potranno essere utilizzati dalle aziende per una corretta attuazione di questo istituto contrattuale.
Art. 16
Trasferte e missioni
All’art. 16, al comma 1, dopo il secondo periodo, si aggiunge un terzo periodo: Lo stesso importo è elevato ad 80 (ottanta/00) euro a decorrere dal 1° gennaio
2010 e ad 85 (ottantacinque/00) euro a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Art. 18
Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio – Copertura assicurativa All’art. 18, comma 5, dopo il terzo periodo si aggiunge un quarto:
Gli stessi importi, a decorrere dal 1° luglio 2010 saranno pari rispettivamente a 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro ed a 220.000,00 (duecentoventimila/00) euro.
All’art. 18, comma 5, dopo il nuovo quarto periodo, il successivo è così sostituito:
Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l’importo di 150,00 (cento- cinquanta/00) euro annui che saranno trattenuti dall’azienda sulla sua retribuzione se- condo apposite modalità.
Art. 26
Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Disposizione transitoria
Le parti convengono di istituire un Gruppo di lavoro che verifiche la possibilità di attivare delle coperture assicurative, con particolare riguardo alla responsabilità patrimo- niale personale e alle spese legali, con specifico riferimento ai profili di responsabilità tipici delle attività di servizio pubblico, nel rispetto delle normative vigenti. Le risultanze di tale verifica dovranno essere presentate alle Delegazioni entro il 31 marzo 2010.
Art. 29
Collegio arbitrale All’art. 29, il comma 14 è sostituito dal seguente:
L’indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all’età del di- rigente licenziato, ove questa risulti compresa tra i 50 e i 59 anni, nelle seguenti misure, calcolate con i criteri di cui al comma precedente:
– 7 mensilità in corrispondenza del 54° e 55° anno compiuto;
– 6 mensilità in corrispondenza del 53° e 56° anno compiuto;
– 5 mensilità in corrispondenza del 52° e 57° anno compiuto;
– 4 mensilità in corrispondenza del 51° e 58° anno compiuto;
– 3 mensilità in corrispondenza del 50° e 59° anno compiuto.
L’art. 30 – Rappresentanze sindacali aziendali – è sostituito dal seguente:
Art. 30
Informazione e consultazione dei dirigenti
Al comma 4, lett. c), dopo la parola “dirigenza”, aggiungere “, ivi comprese le politiche retributive”.
Nuovi commi 5., 6., 7., 8. e 9.:
5. Le imprese e le RSA si incontreranno, almeno due volte l’anno, per discutere sul- l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’impresa, nonché la sua situazione economica con riferimento ai più significativi indicatori di bilancio ed alle politiche degli investimenti. Nella stessa occasione formeranno oggetto di informazione le politiche sulla dirigenza con particolare riferimento ai criteri ed alle modalità attuative delle politiche re- tributive ed ai sistemi di retribuzione variabile: questo anche in attuazione di quanto pre- visto nella “Premessa” del presente contratto. Saranno altresì oggetto di informazione le decisioni dell’impresa che possano comportare sostanziali modifiche dell’organizzazione del lavoro anche se non direttamente incidenti sulle funzioni della dirigenza.
6. Le informazioni rese alle RSA e qualificate come riservate dalle imprese, non po- tranno essere divulgate a terzi ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 25/2007.
7. Le parti concordano che le imprese non avranno alcun obbligo di preventiva con- sultazione qualora la divulgazione delle informazioni riservate possa recare danno all’im- presa e/o creare notevoli difficoltà.
8. Entro il primo semestre di applicazione del contratto collettivo nazionale di la- voro.. dicembre 2009, sarà costituita fra le parti una commissione di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. n. 25/2007.
9. Per quanto non espressamente disciplinato valgono le norme di cui al d.lgs. n. 25/2007.
Il precedente comma 5. diventa il comma 10. Nota transitoria
Le parole “comma 5.” sono sostituite da “comma 10.”.
Art. 42
Decorrenza e durata L’art. 42, primo comma, è sostituito dal seguente:
Il presente contratto decorre dal 22 dicembre 2009, salve le particolari decor- renze specificate nei singoli articoli, ed avrà scadenza il 31 dicembre 2013.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE - PREVINDAI
Le Parti, preso atto di quanto stabilito da Xxxxxxxxxxxx e Confindustria con accordo 25 novembre 2009, concordano quanto segue:
a. con decorrenza dal 1° gennaio 2010, per tutti i dirigenti iscritti al Previndai - o che vi aderiranno - con versamento anche della quota a proprio carico, la con- tribuzione dovuta al Fondo è così stabilita:
a.1. a carico dell’impresa, nella misura minima del 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro annui;
a.2. a carico dei dirigenti, nella misura minima pari a quella dovuta dalle im- prese ai sensi del precedente punto a.1.;
b. la contribuzione dovuta al Fondo ai sensi del precedente punto a. è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita; per la determinazione di quest’ultima si fa riferimento a tutti gli elementi considerati utili, per disposi- zione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera;
c. la contribuzione di cui al precedente punto a.1. corrisponde alla misura minima a carico del datore di lavoro. È facoltà di quest’ultimo versare ulteriore contribu- zione, senza limite di massimale, a favore di ciascun dirigente per il quale con- tribuisce al Previndai, anche in assenza di contributo superiore al minimo a carico del dirigente;
d. sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2010, per tutti i dirigenti iscritti al Fondo
- o che vi aderiranno - con versamento anche della quota a proprio carico e che abbiano un’anzianità dirigenziale presso l’impresa superiore a sei anni compiuti, il contributo annuo a carico dell’azienda di cui al precedente punto a.1. non può risultare inferiore a 4.000,00 (quattromila/00) euro. Tale livello minimo è stabilito in 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) euro per il 2012 e in 4.800,00 (quattromilaottocento/00) euro a decorrere dal 2013;
e. per i dirigenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d’anno, il contri- buto minimo a carico dell’azienda dovuto ai sensi del comma c. sarà ripropor- zionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell’anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni;
f. il confronto fra il contributo minimo come definito al precedente punto c. e la contribuzione come determinata al precedente punto a.1. deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno o all’atto della cessazione del rapporto di la- voro, se precedente, a condizione che, a tale data, il dirigente abbia maturato un’anzianità superiore ai 6 anni nella qualifica presso la stessa azienda. Le even- tuali differenze dovranno essere versate al Fondo unitamente alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione, se precedente;
g. la contribuzione di cui al punto a.2. corrisponde alla misura minima a carico del dirigente; rimane sua facoltà versare ulteriore contribuzione al Fondo, senza li- mite di massimale;
h. le modalità di versamento della contribuzione aggiuntiva di cui ai punti c. e g. sono fissate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;
i. il presente accordo si applica ai dirigenti in servizio al 1° gennaio 2010 nonché ai dirigenti assunti o nominati successivamente a tale data;
x. si confermano tutte le altre disposizioni previste dai precedenti accordi in materia non modificate dal presente accordo.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA - FASI
Le Parti, preso atto di quanto stabilito da Xxxxxxxxxxxx e Confindustria con accordo 25 novembre 2009, concordano quanto segue:
(valori in euro) | |||
2010 | 2011 | 2012 | |
Impresa per dirigente in servizio | 1.576,00 | 1.664,00 | 1.740,00 |
Impresa per solidarietà | 1.064,00 | 1.124,00 | 1.176,00 |
Dirigente in servizio | 800,00 | 844,00 | 880,00 |
Pensionato post 88 | 960,00 | 1.012,00 | 1.056,00 |
Pensionato ante 88 | 880,00 | 928,00 | 972,00 |
Nel mese di giugno 2012 le parti procederanno alla verifica circa gli equilibri di bilancio per assumere ogni conseguente decisione.
BILANCIO DELLE COMPETENZE
Le parti, preso atto di quanto stabilito da Xxxxxxxxxxxx e Confindustria con accordo del 25 novembre 2009, convengono di promuovere lo strumento del bilancio delle com- petenze a favore dei dirigenti in servizio per i quali potrà costituire il presupposto per suc- cessivi corsi di formazione da realizzare in merito alle aree e ai contenuti individuati dai risultati dell’assessment.
Il bilancio delle competenze potrà essere richiesto dai dirigenti con almeno 3 anni di anzianità nella qualifica nella stessa azienda e non più di una volta ogni 5 anni.
Il percorso potrà essere utilizzato anche dai dirigenti disoccupati.
SOSTEGNO DEL REDDITO DEI DIRIGENTI DISOCCUPATI - GESTIONE SEPARATA FASI (GSR-FASI)
Le parti si impegnano a costituire un Gruppo di studio che esamini la possibilità di aderire alla Gestione separata Fasi per il sostegno al reddito dei dirigenti disoccupati.
All. II
ACCORDO CISPEL - FNDAI PER LA COMPENSAZIONE DELLE FESTIVITÀ SOPPRESSE
Addì 19 luglio 1978 in Roma
La Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici Locali (CISPEL) e
La Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI)
vista la legge 5 marzo 1977, n. 54, considerate le finalità dalla medesima legge e tenuto conto dei fini cui sono rivolti i pubblici servizi gestiti dalle imprese pubbliche degli enti locali
convengono quanto segue:
1. a compensazione ed in luogo delle festività nazionali e religiose nonchè delle solennità civili soppresse o comunque differite dalla legge citata in premessa, è attribuita annualmente al dirigente una settimana di calendario di permesso retribuito per l’aggior- namento culturale e professionale previsto dall’art. 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 luglio 1975.
2. Le modalità di attuazione della normativa di cui sopra sono concordate dal- l’azienda con il dirigente compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Nei casi in cui, in relazione alle dimensioni dell’azienda, sussistano difficoltà per la realizzazione della normativa medesima e, comunque, in tutti gli altri casi nei quali sor- gano divergenze in materia, la definizione delle questioni sarà rimessa all’esame congiunto delle Organizzazioni stipulanti che potranno deferirla alle rispettive articolazioni territo- riali.
4. I permessi di cui sopra, ove non possano essere usufruiti nel corso dell’anno, per comprovate esigenze di servizio riconosciute dalla Commissione amministratrice del- l’azienda, verranno indennizzati fino ad una massimo di 5 giornate con le modalità ed i criteri previsti dal Contratto nazionale per le ferie non godute.
5. Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 1978. Per l’anno 1977 si procederà al recupero delle giornate non fruite a titolo di festività soppresse cumulandole con i pre- messi spettanti come sopra per gli anni 1978 e 1979.
CISPEL FNDAI
All. III
PROTOCOLLO DI INTESA 14 DICEMBRE 1988
Procedura per la rinnovazione dei CCNL e degli accordi nazionali:
• 30 giorni prima della scadenza degli Accordi collettivi la FNDAI farà pervenire alla CISPEL le richieste per la rinnovazione o l’adeguamento degli stessi.
• Le parti si obbligano a tenere il primo incontro di trattativa entro e non oltre i 90 giorni successivi alla data della suddetta comunicazione.
• Ai componenti la delegazione negoziale della FNDAI le aziende di appartenenza assicureranno il permesso retribuito per partecipare agli incontri di trattativa e, compatibilmente con inderogabili esigenze tecniche aziendali, alle riunioni a li- vello nazionale connesse con la trattativa.
• Le parti si impegnano a definire la rinnovazione degli accordi collettivi nei 70 giorni successivi alla data del primo incontro di trattativa. Trascorso questo termine senza che le delegazioni negoziali siano pervenute alla rinnovazione, le parti ri- prenderanno la propria libertà di azione, sospesa nel corso dei periodi sopra in- dicati, dopo aver esperito entro i successivi 20 giorni un ulteriore tentativo a livello dei massimi responsabili delle Organizzazioni volto a superare le difficoltà che si frappongono alla prosecuzione del negoziato.
CISPEL FNDAI
All. IV
ACCORDO PER L’ADESIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE
DEI SERVIZI PUBBLICI AL FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA “FONDIRIGENTI”
Addì, 7 luglio 2004 tra Confservizi (Confederazione Nazionale dei Servizi) e Federma- nager (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali)
visto l’art. 24 del CCNL del 15 novembre 2000;
visto l’Accordo di rinnovo del biennio economico 7 maggio 2003; visto l’art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
visto l’art. 118, primo comma, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che ha reso disponibile attraverso l’aliquota dello 0,30 per cento contenuta nell’ali- quota dell’1,61 per cento destinata al finanziamento dell’indennità ordinaria di disoccu- pazione erogata dall’INPS, le risorse per il finanziamento della formazione continua professionale attraverso l’istituzione di Fondi paritetici interprofessionali nazionali gestiti dalle parti sociali;
considerata l’esigenza di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua dei dirigenti delle imprese dei servizi pubblici in un’ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei dirigenti;
valutato che le limitate dimensioni del settore non consentono di promuovere la co- stituzione di uno specifico Fondo per i soli dirigenti del settore medesimo;
considerato che tra i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua oggi esistenti è presente Fondirigenti, costituito tra Confindustria e Federmanager in forma di Fondazione ed autorizzato ad operare ai sensi delle leggi sopra richiamate in data 18 marzo 2003 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
visto che l’adesione al Fondo deve essere comunicata da parte dell’Azienda diret- tamente all’INPS attraverso la denuncia contributiva mensile (DM 10/2) relativa al mese di giugno per poter produrre effetti finanziari e contributivi dal 1° gennaio dell’anno suc- cessivo
convengono quanto segue
1. Confservizi e Federmanager valutano che Fondirigenti sia rispondente alle esi- genze di fabbisogno formativo dei dirigenti delle aziende di servizi pubblici:
2. Confservizi invita le Aziende Associate ad aderire per i propri dirigenti a Fondi- rigenti, raccomandando che ciò avvenga attraverso il DM 10/2 del corrente mese di giu- gno, per consentire l’afflusso al Fondo dei contributi a partire dal 2005.
3. Confservizi e Xxxxxxxxxxxx si adopereranno affinché le esigenze formative dei dirigenti delle Aziende del settore trovino adeguata risposta nell’ambito dei progetti for- mativi finanziati da Fondirigenti; in particolare si attiveranno perché, d’intesa con Confin- dustria, si costituisca un coordinamento a livello centrale relativo al settore.
4. Confservizi e Federmanager promuoveranno nelle diverse realtà regionali l’indi- viduazione di referenti territoriali, presso le rispettive Associazioni, il cui compito sarà quello di promuovere e coordinare a livello territoriale le iniziative delle imprese aderenti
a Confservizi e dei dirigenti che in esse operano, favorendo le iniziative comuni tra imprese pubbliche locali anche di settori diversi o di diverse aree territoriali, così come la parteci- pazione delle imprese stesse a progetti formativi promossi da imprese di altri settori; i re- ferenti territoriali presso le Associazioni Regionali Confservizi potranno operare d’intesa con i referenti delle sedi territoriali di Federmanager e delle Associazioni Industriali;
5. Confservizi e Federmanager promuoveranno gruppi di lavoro per la definizione dei servizi per il riorientamento e la ricollocazione dei dirigenti.
6. D’intesa con Fondirigenti, Confservizi e Xxxxxxxxxxxx promuoveranno le oppor- tune azioni di informazione nei confronti delle imprese e dei dirigenti del settore nonché di formazione dei referenti destinati ad operare sul territorio.
CONFSERVIZI FEDERMANAGER
All. V
ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE NAZIONALE PREVISTO DALL’ART. 29 DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE ADERENTI
ALLE ASSOCIAZIONI DELLA CONFSERVIZI
Roma, 5 maggio 2010
La CONFSERVIZI – Confederazione dei servizi pubblici locali (Asstra, Federam- biente e Federutility), rappresentata dal Presidente, Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
e
la FEDERMANAGER – Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Produttrici di Beni e Servizi, rappresentata dal Presidente xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
dovendo procedersi all’applicazione dell’art. 29 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti delle imprese aderenti alle Associazioni CONFSER- VIZI;
si è convenuto quanto segue:
1) Viene costituito un Collegio Arbitrale avente la durata prevista dall’art. 29 del vi- gente CCNL per decidere sui ricorsi presentati dai dirigenti delle imprese dei servizi pub- blici locali aderenti a Confservizi avverso il proprio licenziamento nei termini e con le modalità stabiliti dal citato art. 29.
2) Il Collegio Arbitrale ha sede in Roma, Via Ravenna n. 14 presso un ufficio messo a disposizione da Federmanager, che svolgerà anche le funzioni di Segreteria, assumendo a proprio carico le relative spese ed usando, per tutti gli atti ed adempimenti relativi, carta intestata in modo seguente: “Collegio Arbitrale Nazionale costituito ex art. 29 del vigente CCNL per i Dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali tra la Confservizi e la Feder- manager”.
3) Viene concordemente nominato Presidente del Collegio Arbitrale il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx.
4) Vengono nominati membri permanenti del Collegio, Arbitri di parte:
- per i Dirigenti il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx e l’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx;
- per la parte imprenditoriale il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx ed il Dr. Xxxxx Xxxxxxx.
5) Gli arbitri di parte potranno essere sostituiti di volta in volta, ai sensi del 4° comma dell’art. 29, con altri nominativi indicati dalle Organizzazioni sindacali interessate mediante comunicazione da rinviare alla Segreteria del Collegio, per il tramite della ri- spettiva organizzazione, entro il termine massimo della data fissata per la prima riunione. Il compenso per il Presidente del Collegio Arbitrale viene fissato in € 1.500,00, più oneri accessori di legge, per procedure che richiedano fino a tre riunioni aggiungendosi un get-
tone di presenza di € 250,00 per ogni riunione successiva alla terza fino ad un massimo di ulteriori quattro riunioni.
6) Ciascuna delle parti, contestualmente alla prima riunione del Collegio Arbitrale, è tenuta al pagamento delle somme relative al compenso per il Presidente dell’Organo in- dicato al precedente punto 5) per le prime 3 riunioni, il cui importo verrà indicato dalla Segreteria del Collegio nella comunicazione con la quale sarà convocata la prima riunione dell’Organo. Ai sensi del penultimo comma del citato art. 29 il compenso per il Presidente sarà in ogni caso ripartito al 50% tra le parti in causa.
7) Le parti convengono che, salvo loro diversa volontà, il presente Xxxxxxxx rimarrà in carica anche a seguito del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, doven- dosi considerare la clausola che prevede la costituzione del Collegio, meramente ripetitiva di quella attualmente in vigore.
Gli arbitri di parte saranno compensati rispettivamente dai singoli dirigenti e dalle Aziende interessate.
Letto, confermato e sottoscritto
CONFSERVIZI FEDERMANAGER
All. VI
74
ALLEGATI
STATUTI:
ASSIDAI
Assemblea Straordinaria del 7 marzo 2011
SEZIONE I NORME GENERALI
Art. 1
Costituzione - Sede - Durata
È costituito il Fondo di Assistenza per i dirigenti di aziende industriali, denominato Assidai, con la forma prevista dagli Artt.36 ss. del Codice Xxxxxx.Xx Fondo non ha fini di lucro, ha sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxx x. 00. La sua durata è illimitata, salvo quanto è pre- visto dall’Art.15 del presente Statuto.
Art. 2
Scopo
Il Fondo ha esclusive finalità assistenziali, nel cui ambito assicura agli iscritti le pre- stazioni previste dal presente Statuto, nonché ogni altra prestazione deliberata dal Consi- glio di Amministrazione. È compito di quest’ultimo stabilire i criteri per l’applicazione del livello di solidarietà e mutualità cui sono informate le singole prestazioni. All’adempimento dei propri fini istituzionali l’Assidai provvede normalmente tramite ricorso al sistema assi- curativo, al quale potrà essere anche delegato lo svolgimento di determinate attività, se- condo le decisioni che saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione. L’Assidai potrà altresì svolgere ogni attività ritenuta utile per il conseguimento dei propri scopi, ivi com- presa la costituzione e partecipazione ad associazioni e/o società di capitali.
Art. 3
Soci e iscritti
1).Sono soci del Fondo i firmatari dell’atto costitutivo.
La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o ri- valutazione economica o patrimoniale. La posizione associativa è intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo del- l’Organismo aderente e di devoluzione del suo patrimonio o di suoi diritti e obblighi a terzi. Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell’Organismo aderente in altre strutture, di scissione anche parziale dello stesso, di con- ferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e di ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modifica- zione soggettiva dell’Ente aderente.
2).Sono iscritti al Fondo i soggetti indicati negli Artt. 16, 17 e 23 Sub 3, lettera A).
Art. 4
Prestazioni
Le prestazioni erogate dall’Assidai ai propri iscritti sono: 1).prestazioni medico - sanitarie;
2).prestazioni socio - sanitarie;
3). prestazioni di assistenza (invalidità e/o morte per malattia e/o infortunio).
Tipologia, condizioni e limiti delle prestazioni sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 5
Organi sociali
Gli Organi dell’Assidai sono:
• L’Assemblea
• Il Consiglio di Amministrazione
• Il Presidente
• Il Collegio dei Revisori
Art. 6
Assemblea
• L’Assemblea è formata da tre rappresentanti, dei quali due nominati dalla Feder- manager ed uno dal Sindacato Romano Dirigenti Aziende Industriali.
• I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
• Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte dell’Organizzazione di appartenenza.
• Ogni rappresentante ha diritto ad un voto.
• Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l’Organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto.
• L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.
• L’Assemblea ordinaria delibera in materia di:
a) approvazione del Rendiconto annuale e della Relazione generale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
b) nomina dei Consiglieri di Amministrazione, del Presidente del Collegio dei Revi- sori nonché dei componenti di quest’ultimo;
c) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di in- dirizzi generali sull’attività dell’Associazione, salvo quanto di competenza dell’Assemblea straordinaria.
• L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, su convocazione del Consiglio di Amministrazione per
l’adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma.
• La convocazione, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno, con l’indi- cazione dell’ora, del luogo e dell’eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata a.r. da spedire ai rappresentanti l’Assemblea, ai membri del Con- siglio di Amministrazione ed ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori al- meno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o fax, contenente in ogni caso l’ordine del giorno, da spedire almeno sette giorni prima della riunione.
• L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei rappresentanti di cui al I comma, o dei loro delegati, e delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.
• Qualora l’Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma o fax, conte- nente l’ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni prima della data di riu- nione. Valgono i quorum di cui al comma precedente.
• L’Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di Ammi- nistrazione quando lo richiedano almeno due dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero almeno due dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare.
• L’Assemblea straordinaria delibera in materia di:
a) modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
b) procedure di liquidazione dell’Associazione, relative modalità e nomina dei liquidatori.
• L’Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell’Assemblea ordinaria. Valgono gli stessi quorum di cui al decimo comma.
• Qualora l’Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione; per quest’ultima valgono le disposi- zioni previste al precedente undicesimo comma per la seconda convocazione dell’Assemblea ordinaria.
• L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede dell’Assidai, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua as- senza, dal Consigliere più anziano di età.
• Chi presiede l’Assemblea ne constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.
• Il verbale di riunione dell’Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, anche non rappresentante, nominato dall’Assemblea, ed è sottoscritto, oltre che da quest’ultimo, da chi presiede l’Assemblea.
• Le Assemblee possono tenersi anche a mezzo teleconferenza, conferenza telefo- nica o a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti vengano identificati dal Presidente o dal Segretario e sia consentito ai partecipanti di iden- tificarsi reciprocamente, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, come dovrà risultare da verbale della riunione sotto- scritto dal Presidente e dal Segretario. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
• Il verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
Art. 7
Consiglio di amministrazione
• Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre componenti, di cui due nominati dalla Federmanager ed uno nominato dal Sindacato Romano Dirigenti Aziende Industriali.
• Il Consiglio ha il compito di amministrare l’Assidai ed è investito dei più ampi po- xxxx per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. In particolare:
a) elegge nel proprio ambito il Presidente;
b) predispone e presenta all’approvazione dell’Assemblea ordinaria il rendiconto annuale, nonché la Relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni eserci- zio ed alle attività svolte;
c) con la maggioranza dei due terzi dei componenti, sottopone all’Assemblea ri- spettivamente ordinaria e straordinaria eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali dell’Associazione, alle modifiche dello Statuto, nonché alla procedura di liquidazione dell’Associazione medesima;
d) sempre con la maggioranza dei due terzi dei componenti, determina annual- mente, in relazione alle presumibili esigenze dell’Associazione, l’ammontare della quota parte dei contributi di cui all’Art.12 da destinare alle spese di gestione dell’Associazione medesima, ai sensi del successivo Art.13;
e) con la maggioranza dei due terzi dei componenti, decide gli investimenti di even- tuali fondi riserva ordinari e straordinari;
f) definisce l’organizzazione dell’ Associazione e ne cura la gestione;
g) ricerca e definisce accordi quadro con le Organizzazioni rappresentative del comparto assicurativo nazionale e/o internazionale;
h) approva le opzioni, indicandone i destinatari, l’elenco delle prestazioni ed i re- lativi limiti e massimali;
i) con la maggioranza dei due terzi dei componenti, delibera la stipulazione di con- tratti assicurativi con le Società assicuratrici prescelte e provvede alla definizione delle mo- dalità di pagamento dei relativi premi;
j) stabilisce le modalità di iscrizione all’Associazione;
k) stabilisce l’entità e le modalità di versamento dei contributi di cui al successivo Art.12;
l) stabilisce le modalità per la presentazione della richiesta di prestazione e ne ap- prova il modulo;
m) decide sugli eventuali ricorsi degli iscritti.
• I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e pos- sono essere rieletti, con il limite di un solo mandato consecutivo. Il Consigliere, che nel corso del mandato cessi dalla carica per qualsiasi motivo, è sostituito per il periodo residuo su designazione dell’Organizzazione di appartenenza.
• La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la posizione di dipendente dell’Associazione.
• Il Consiglio si riunisce di norma quattro volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo, ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo ri- chieda.
• Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’even- tuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata a.r., da spedire ai com-
ponenti il Consiglio ed al Presidente del Collegio dei Revisori almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione.
• In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o fax con- tenente l’ordine del giorno, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione.
• Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Consigliere più anziano di età.
• Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.
• Il Consiglio può tenersi anche a mezzo teleconferenza, conferenza telefonica o a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti vengano identificati dal Presidente o dal Segretario e sia consentito ai partecipanti di identificarsi re- ciprocamente, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, come dovrà risultare da verbale della riunione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il Segretario della riu- nione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
• Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti, salvo quanto sopra indicato per i casi nei quali è richiesta la maggioranza colà specificata.
• I componenti il Consiglio di Amministrazione hanno il diritto di assistere alle riu- nioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie.
Art. 8
Presidente
• Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo ambito.
• Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell’Associazione per la quale sta in giudizio. Per determinati atti può conferire deleghe ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.
• Sovrintende al funzionamento dell’Associazione, convoca e presiede le sedute dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, provvede all’esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal pre- sente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.
• Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto.
• In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Consigliere più anziano di età.
Art. 9
Collegio dei revisori
• Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due componenti effettivi e due supplenti, i quali sono nominati dall’Assemblea.
• Di essi, due componenti effettivi ed un supplente sono nominati in rappresentanza della Federmanager ed un componente effettivo ed un supplente in rappresentanza del Sindacato Romano Dirigenti Aziende Industriali.
• Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata dall’As- semblea ai sensi del precedente Art.6, VII, lettera b).
• Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall’Art.2403 e seguenti del Codice Civile. Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità del- l’attività dell’Assidai con il suo scopo istituzionale.
• I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti, con il limite di un solo mandato consecutivo. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive Or- ganizzazioni di appartenenza.
• La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la posizione di dipendente dell’Associazione.
• Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza.
• I componenti effettivi del Collegio dei Revisori hanno il diritto di assistere alle riu- nioni dell’Assemblea ed il Presidente, o altro Revisore da Lui delegato, anche alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 10
Direttore
Agli Uffici del Fondo è preposto un Direttore che, alle dipendenze del Presidente, esegue le deliberazioni degli Organi Sociali del Fondo, dirigendo, coordinando e con- trollando l’attività operativa degli Uffici stessi.
Il Direttore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea ordinaria e straordinaria del Fondo.
Art. 11
Rendiconti annuali
• L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.
• Per ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea, ai sensi dell’Art.6 dello Statuto, lo schema di Bilancio consuntivo, com- prensivo dello stato patrimoniale, del Rendiconto economico e del Rendiconto finanziario, nonché la Relazione del Consiglio stesso e quella del Collegio dei Revisori. Lo schema di Xxxxxxxx dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni an- tecedenti la data di approvazione dell’Assemblea.
Il Bilancio dovrà essere approvato dall’Assemblea entro sei mesi dalla data di chiu- sura dell’esercizio. In tal caso, i motivi che
suggeriscono lo spostamento della data di approvazione del Bilancio dovranno essere in- dicati in sede di Relazione del Consiglio di Amministrazione e l’approvazione dovrà co- munque avvenire entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.
• Il Rendiconto e le Relazioni che l’accompagnano verranno trasmesse, entro il mese di luglio di ciascun anno, alle Organizzazioni promotrici.
• Le prestazioni medico-sanitarie, le prestazioni socio sanitarie e le prestazioni di
assistenza saranno oggetto di separata gestione contabile - amministrativa.
• L’Assidai non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo in- diretto, di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.
Art. 12
Entrate - Patrimonio - Contributi
Le entrate dell’Assidai sono costituite da:
a) i contributi ed eventuali penalità versate dagli iscritti;
b) gli interessi ed i rendimenti delle eventuali disponibilità finanziarie;
c) ogni altro provento che spetti o affluisca all’Assidai a qualsiasi titolo.
Il patrimonio dell’Assidai è costituito da ogni bene mobile ed immobile di cui, a qualsiasi titolo, esso divenga proprietario o titolare. I contributi sono annualmente deter- minati dal Consiglio di Amministrazione dell’Assidai con riferimento alle tipologie di assi- stiti e/o prestazioni, sulla base dell’andamento di gestione e delle condizioni praticate dal mercato assicurativo.
Art. 13
Spese di gestione
Alle spese di gestione dell’Associazione si provvede tramite una quota parte delle entrate previste dal precedente Art.12.
Art. 14
Controversie
L’iscritto all’Assidai, quale soggetto assicurato tramite le polizze collettive stipulate dall’Assidai in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’Art.2 dello Statuto, potrà ricorrere alla clausola arbitrale inserita nella polizza stessa per definire la contro- versia sulla indennizzabilità della malattia o dell’infortunio, nonché sulla misura e/o liqui- dabilità dei rimborsi e delle indennità. L’Assidai concorre agli oneri del giudizio arbitrale, entro i limiti stabiliti dal suo Consiglio di Amministrazione.
Eventuali controversie tra l’Assidai e l’iscritto saranno definite da un Collegio arbi- trale di tre membri, di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Pre- sidente, nominato di comune accordo dai due arbitri oppure, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma, città sede del Collegio. Le spese relative al Presidente saranno ripartite al 50% fra le parti. Le spese relative agli arbitri di parte saranno, rispettivamente, a carico di ciascuna di esse.
Art. 15
Scioglimento
L’Assidai sarà sciolta e messa in liquidazione in caso di:
• conforme accordo tra i firmatari dell’atto costitutivo;
• sopravvenienza di situazioni che rendano impossibile il perseguimento degli scopi istituzionali. In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Assidai, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero, in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall’Assemblea straordinaria, la quale procederà a nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso.
SEZIONE II NORME E REGOLAMENTI
Art. 16
Aventi diritto all’iscrizione
Possono iscriversi all’Assidai, senza limite di età, e sempreché siano residenti in Italia all’atto dell’iscrizione:
a) Gli associati alle Organizzazioni nazionali e territoriali che aderiscono a Feder- manager. La mancanza del requisito associativo, o lo stato di morosità nel pagamento delle quote associative alle predette Organizzazioni, comporta, salvo la regolarizzazione della posizione presso queste ultime:
1) la cessazione del rapporto al 31 dicembre dell’anno per il quale Assidai abbia già accettato il contributo di iscrizione;
2) il pagamento di una penale di € 350,00 per ogni anno di carenza del requisito associativo;
3) la sospensione delle prestazioni sino al pagamento della suddetta penale. L’iscri- zione prosegue senza soluzione di continuità anche con il pensionamento, sempreché l’in- teressato risulti iscritto all’Assidai da almeno cinque anni. In caso di cessazione dell’iscrizione, una nuova adesione ad Assidai potrà avvenire soltanto con le modalità previste nel successivo capoverso.
I pensionati, per i quali non ricorrano le condizioni di cui sopra, potranno essere iscritti esclusivamente alle opzioni per essi approvate dal Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero degli iscritti non scenda al di sotto delle 300 unità. L’anno del pen- sionamento viene considerato come anno di servizio, nel caso in cui la decorrenza della pensione sia successiva al 30 giugno.
b) Gli iscritti, in servizio e in pensione, alle altre Federazioni aderenti, al 30.06.2004, alla Confederazione Nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità (CIDA). Valgono le stesse condizioni di cui al precedente punto a).
c) Il coniuge superstite, o, in alternativa, il convivente more uxorio che lo abbia so- stituito ai sensi dell’Art.22, I comma dello Statuto, limitatamente alla/alle opzioni indivi- duali alle quali avrebbe potuto iscriversi il loro dante causa, sempreché il de cuius fosse
iscritto all’Assidai all’atto del decesso, e la richiesta, a pena di decadenza, sia avanzata entro un anno.
d) Non ricorrendo il caso sub c), i figli conviventi di genitore iscritto all’Assidai al- l’atto del decesso, a condizione che la richiesta, a pena di decadenza, sia inoltrata entro 30 giorni, e riguardi tutti i figli che si trovino nelle predette condizioni, fermo restando che l’iscrizione viene meno in caso di matrimonio o con il compimento del 55° anno di età, al termine dell’anno in cui detti eventi si siano verificati. Essi possono aderire esclusivamente alla opzione che espressamente preveda tale possibilità.
In caso di decesso dell’iscritto permane il diritto dei suoi familiari di fruire delle pre- stazioni fino al 31 dicembre dell’anno in corso.
Art. 17
Iscrizione in forma collettiva
L’iscrizione in forma collettiva è quella effettuata per la medesima opzione ed in un unico contesto, da:
1) tutti i dirigenti di una stessa azienda, il cui numero non sia inferiore a due. E’, al- tresì, ammessa l’iscrizione di un solo dirigente, purché questo sia l’unico in organico.
2) tutti i quadri di una stessa azienda il cui numero non sia inferiore a due. In caso di iscrizione ai sensi dei sopraindicati punti 1) o 2) sarà facoltà dell’azienda iscrivere i propri consulenti a condizione che il loro numero non sia inferiore a due. Qualora l’azienda subordini l’iscrizione o la permanenza al Fondo dei dirigenti e dei quadri al- l’iscrizione di altre categorie di lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare di estendere l’iscrizione anche in favore di quest’ultime.
Eccezioni al principio di totalità potranno essere deliberate dal Consiglio di Ammi- nistrazione, in riferimento a casi del tutto particolari. Agli iscritti in forma collettiva sono ri- servate le specifiche opzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in vigore per le iscrizioni individuali, tranne il I comma dell’Art.23,sub 1, punto 1) dello Statuto, e il requisito della residenza in Italia di cui al- l’Art.16, I comma. In caso di cambio di azienda o di cessazione dell’iscrizione in forma collettiva, gli iscritti potranno accedere alle opzioni in forma individuale, ricorrendone le rispettive condizioni.
Quanto stabilito al comma precedente vale anche in caso di pensionamento, salvo specifici accordi intervenuti all’atto dell’iscrizione. La mancanza delle condizioni per l’iscri- zione in forma collettiva, comporta la cessazione del rapporto al 31 dicembre dell’anno per il quale Assidai abbia già accettato il contributo di iscrizione, ferma restando la pos- sibilità per gli iscritti di accedere alle opzioni in forma individuale, ricorrendone le rispettive condizioni. Alle condizioni del presente Articolo, il Consiglio di Amministrazione avrà fa- coltà di accettare, quale iscritto in forma collettiva, anche Fondi aziendali o di Gruppo aventi finalità analoghe ad Assidai, a condizione che la richiesta di iscrizione si riferisca alla totalità dei destinatari delle prestazioni dei suddetti Fondi, e che gli interessati appar- tengano alle categorie di cui all’Art. 16 dello Statuto.
Art. 18
Modalità dell’iscrizione
L’iscrizione in forma individuale avviene mediante invio all’Assidai, per raccoman- data a.r. o fax, entro e nonoltre il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’iscrizione, del modulo e dei relativiallegati che saranno rispettivamente predisposti e in- dicati a cura del Consiglio di Amministrazione. In caso di promozione a quadro o diri- gente, o instaurazione del rapporto di lavoro dopo il 1° gennaio l’iscrizione può essere effettuata, con le modalità sopra specificate, entro e non oltre 60 giorni dai suddetti eventi; l’importo dei contributi è ridotto del 40% nel caso di iscrizione dopo il 30 giugno. Gli effetti dell’iscrizione decorrono dal 1° gennaio, oppure, qualora il relativo modulo sia stato inviato dopo tale data, dalle ore 0 del giorno successivo a quello di spedizione, ferma re- stando l’unitarietà del contributo dovuto. In caso di cessazione del rapporto con Assidai, la reiscrizione è consentita soltanto per i soggetti di cui all’Art.16, I comma, lettere a) e b) dello Statuto, subordinatamente alla valutazione discrezionale del Consiglio di Ammini- strazione, nonché al versamento di un contributo di reingresso nella misura stabilita dal Consiglio stesso.
Quanto sopra vale anche per le iscrizioni in forma collettiva tranne quelle relative ad un solo dirigente, per le quali il termine massimo di iscrizione è, comunque, fissato al 31 gennaio.
Art. 19
Variazioni di opzioni
Art. 20
Decorrenza e durata
Il periodo di iscrizione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il rap- porto si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato dal- l’iscritto, per raccomandata a.r. o fax, entro il 31 ottobre.
La mancata disdetta entro il termine di cui sopra comporta accettazione della nuova misura del contributo relativo all’anno successivo, sempreché non superi di oltre il 10% quella relativa al periodo scaduto.
Nel caso di superamento di tale misura è escluso il rinnovo tacito e l’iscrizione cessa di avere effetto con la fine dell’anno. In ogni caso, il pagamento del contributo dovuto per l’anno successivo determinerà il rinnovo dell’iscrizione, ancorché disdettata o cessata ai sensi dei precedenti commi.
Art. 21
Contributi
I contributi, determinati ai sensi dell’Art.12 dello Statuto, devono essere versati con- testualmente alla domanda di iscrizione, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione; in caso di rinnovo tacito, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In caso di ritardo nel versamento dei contributi sono escluse dal rimborso le spese sostenute nel periodo di ritardo, e in ogni caso, in deroga all’Art. 23, sub 1, punto 1) dello Statuto, restano escluse quelle relative a malattie manifestatesi e/o infortuni intervenuti durante il periodo di morosità. Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà, persistendo la morosità, di procedere alla risoluzione del rapporto per colpa dell’iscritto, con diritto al contributo maturato e agli interessi di mora nella misura del 5%.
Art. 22
Assistiti
Gli assistiti sono i componenti l’intero nucleo familiare dell’iscritto. Per nucleo si in- tendono, oltre all’iscritto, il coniuge, o in assenza di questo, il convivente more uxorio, e i figli risultanti dallo stato di famiglia; in caso di separazione legale, l’iscritto potrà chiedere, previa autocertificazione del fatto, che del nucleo familiare venga ammesso a far parte, in alternativa al coniuge, il convivente more uxorio. I figli perdono il diritto all’assistenza con il 31 dicembre dell’anno di compimento del 26° anno di età; la perdita del diritto non si applica nei confronti dei figli che versino in uno stato di invalidità superiore ai due terzi della loro capacità lavorativa specifica o, qualora non abbiano mai lavorato, superiore al 50% della capacità lavorativa generica. Al coniuge, anche se legalmente separato o di- vorziato, al convivente more-uxorio, ai figli infracinquantacinquenni, i quali tutti siano privi di assistenza, Fasi o di altre Forme analoghe, è riservata una specifica opzione, applica- bile a richiesta degli iscritti ai sensi del- l’Art.16 dello Statuto. La richiesta deve essere inol- trata:
a) per i figli - a condizione che la stessa riguardi tutti gli interessati – contestualmente all’iscrizione di cui all’Art.16 dello Statuto nel caso in cui questi abbiano già superato i 26 anni di età, ovvero si sia già verificata la perdita dell’assistenza del Fasi o di altre forme assistenziali, ovvero, entro 30 giorni dalla perdita di detta assistenza;
b) per il coniuge separato e/o divorziato, entro 90 giorni dal momento in cui il provvedimento di separazione o di divorzio diventa definitivo;
c) per il convivente more uxorio, entro 90 giorni dall’inizio della convivenza. Le ri- chieste di iscrizione potranno essere accolte anche successivamente alla scadenza dei pre- detti termini; in tal caso, ai soggetti di cui alle lettere a), b), c) si applicherà ex novo il periodo di 730 giorni di esclusione dal rimborso per le spese relative a malattie manife- statesi e/o infortuni intervenuti prima dell’iscrizione. Detta esclusione si applicherà, altresì, qualora il coniuge divorziato non sia stato già iscritto in regime di coniuge separato. Il fi- glio, assistito da Assidai, in caso di matrimonio o convivenza more uxorio, ed a condizione che ciò sia comunicato entro 90 giorni, potrà mantenere l’assistenza per il nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia, come inteso al primo comma del presente articolo, esclu- sivamente ai sensi del III comma del presente articolo; la decorrenza dell’estensione delle prestazioni al nucleo familiare, determinato ai sensi del I comma del presente articolo,
nonché del nuovo contributo, avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Qualora tutti gli altri componenti il nucleo familiare risultino già essere assistiti da altra analoga forma di assistenza sanitaria, il figlio sposato potrà mantenere la sua posizione di origine. In caso di separazione legale o divorzio del figlio sposato, dal nucleo familiare è escluso il coniuge; a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo il figlio potrà scegliere tra la posizione di figlio sposato o quella di figlio singolo di cui alla precedente lettera a). In caso di decesso del dirigente, quadro o consulente, iscritto principale, gli assistiti ai sensi della predetta opzione, potranno chiederne il mantenimento ad personam, a condizione che la richiesta sia avanzata entro il termine di decadenza di un anno.
Art. 23
Prestazioni
Di seguito sono elencate le prestazioni erogate da Assidai ai propri iscritti: Sub) 1 - Prestazioni medico-sanitarie;
Sub) 2 - Prestazioni socio sanitarie;
Sub) 3 - Prestazioni di assistenza (invalidità e/o morte per malattia e/o infortunio).
Sub 1 – Prestazioni medico-sanitarie
Per l’erogazione delle prestazioni previste all’art. 4 punto 1), Assidai ha stipulato apposite polizze assicurative che prevedono il rimborso delle spese sostenute dall’iscritto e dai familiari assistibili, anche all’estero, a seguito di malattia e/o infortunio; le prestazioni sono quelle previste e regolate dalle specifiche opzioni approvate dal Consiglio di Ammi- nistrazione, con i relativi limiti e massimali di rimborso. I suddetti limiti e massimali si rife- riscono anche alle spese dell’anno successivo, nel caso in cui dette spese riguardino un evento dell’anno precedente, e non vi sia stata interruzione clinica.
La richiesta di prestazioni dovrà essere inviata, a pena di decadenza, entro il ter- mine di 90 giorni dal rimborso ricevuto dal Fasi o da altri Fondi e forme aziendali, nonché Compagnie di Assicurazione, ovvero da quando l’iscritto abbia avuto formale notizia del mancato rimborso. Per gli iscritti Assidai, che non aderiscono al Fasi o ad altro Fondo o forme aziendali, nonché Compagnie di Assicurazione, il suddetto termine di 90 giorni de- corre dal momento in cui le spese sono state sostenute. La documentazione di spesa dovrà essere inviata:
• in copia semplice, qualora vi sia stato il rimborso del Fasi o di altro soggetto in- dicato al comma precedente;
• in originale, qualora l’interessato non abbia fruito di alcuno di detti rimborsi. In ogni caso dovrà essere inviata:
a) copia della documentazione attestante l’entità dei rimborsi ricevuti dal Fasi, dal Servizio Sanitario Nazionale o da altri Fondi ed iniziative aziendali, nonché da polizze individuali;
b) certificazione medica (se in lingua estera, con relativa traduzione) attestante la diagnosi della patologia certa o presunta per la quale si richiede la prestazione, e la data di prima manifestazione della patologia stessa;
c) in caso di ricovero, copia della cartella clinica (se in lingua estera, con relativa traduzione) completa di anamnesi.
d) in caso di cure dentarie ed ortodontiche, dettaglio delle prestazioni sostenute.
La documentazione relativa alle spese per prestazioni odontoiatriche sarà inviata secondo le modalità ed i termini che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo; il termine di 60 giorni di cui al comma successivo decorrerà dalla data di rice- vimento della suddetta documentazione. Le prestazioni medico-sanitarie saranno liquidate entro il termine di 60 giorni da quando è pervenuta all’Assidai l’intera documentazione. In caso di decesso dell’iscritto il rimborso a questi dovuto verrà erogato agli eredi legittimi. Per le spese sostenute nei Paesi esterni all’ ”area Euro” i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'iscritto, ri- cavato dalle quotazioni ufficiali. Ai fini delle prestazioni medico-sanitarie, si intende quanto segue:
• Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
• Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
• Ricovero ospedaliero: la degenza, comportante almeno un pernottamento, in Ospedale pubblico, Clinica o Casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale sia privati, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque Stabilimenti termali, Case di convalescenza e di soggiorno.
• Day-Hospital: la degenza negli Istituti di cui sopra, in esclusivo regime diurno.
• Assistenza infermieristica: quella prestata da personale fornito di specifico di- ploma.
• Convalescenza: il periodo dopo la dimissione dall’Istituto di cura che comporti una inabilità temporanea totale e conseguente degenza domiciliare.
• Intervento chirurgico ambulatoriale: l’intervento di chirurgia, effettuato senza ri- covero, anche comportante suture, diatermocoagulazioni, crioterapia, biopsia, endoscopia con biopsia.
• Massimale per nucleo familiare: la spesa massima indicata in ciascuna opzione, rimborsabile per tutti i componenti il medesimo nucleo familiare che fa capo all’iscritto, per una o più malattie e/o infortuni che danno diritto al rimborso nell’anno assicurativo.
• Manifestazione della malattia: momento in cui la forma morbosa è accertata e diagnosticata, per la prima volta, come da documentazione medica allegata alla richiesta di prestazione.
Esclusioni:
Sono escluse dal rimborso le spese relative a malattie manifestatesi e/o ad infortuni intervenuti prima dell’iscrizione, così come regolata dall’Art.18 dello Statuto, sostenute nei 730 giorni successivi a detto termine. In caso di reiscrizione, il predetto termine inizierà a decorrere ex-novo. Qualora la spesa sostenuta non rientri tra le prestazioni del Fasi, essa sarà riconosciuta dall’Assidai, sempreché sia compresa nell’opzione prescelta dall’iscritto. Quanto sopra, peraltro, non si applica per le prestazioni che il predetto Fondo ha eliminato dal proprio tariffario successivamente all’1.1.1997, per le quali il Consiglio di Ammini- strazione stabilirà l’entità del rimborso. Sono escluse dal diritto alle prestazioni le persone affette da alcolismo e tossicodipendenza. Assidai non rimborsa le spese per prestazioni previste nelle singole opzioni se relative a:
• intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
• chirurgia plastica a scopo estetico salvo per i neonati che non abbiano compiuto il 3° anno d’età e quella a scopo ricostruttivo da infortunio;
• agopuntura non effettuata da medico;
• infortuni sofferti sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o simili (non assunte a scopo terapeutico);
• infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose;
• protesi e cure dentarie e paradentarie (salvo deroghe previste dalle singole op-
zioni);
• conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure
di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
• spese per parto nonché per le malattie della gravidanza e del puerperio, interve- nuto o manifestatesi entro i duecentosettanta giorni successivi alla data di iscrizione, salvo che risulti provato che la gravidanza è insorta successivamente alla suddetta data.
• tutti gli interventi e le procedure finalizzati al trattamento dell’infertilità e all’inse- minazione artificiale, compresi gli accertamenti propedeutici agli stessi.
Sub 2 – Prestazioni socio sanitarie
Per l’erogazione delle prestazioni previste all’art. 4 punto 2), Assidai ha stipulato apposite polizze assicurative che prevedono l’erogazione delle prestazioni regolate dalle specifiche opzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione, con i relativi limiti e mas- simali di rimborso, qualora il capo nucleo (assicurato) risulti non autosufficiente durante il periodo di vigenza della polizza:
A) Per gli iscritti aventi un’età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 (età compiuta al 1° gennaio di ogni anno)
Qualora il capo nucleo (assicurato) risulti non autosufficiente in base alla definizione di seguito riportata, è garantito il pagamento di una rendita annua vitalizia immediata, ri- valutabile a ciascuna ricorrenza annuale, secondo quanto previsto nella clausola di riva- lutazione di cui alla successiva lettera A.1). Tale rendita è erogata in rate mensili di €
1.000 fintanto che l’iscritto è in vita.
A.1) Misura della rivalutazione:I
Il rendimento attribuito a ciascuna rendita si ottiene riducendo il rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata Gesav, "Gestione Speciali Assicurati Vita" di Assicu- razioni Generali (nell’esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese ante- riore a quello della ricorrenza annuale della rendita, che corrisponde all’anniversario della data di decorrenza) del rendimento trattenuto dalla Società. Tale rendimento trattenuto è pari a 1,0 punti percentuali assoluti. Qualora il rendimento della Gestione separata sia pari o superiore al 7% ed inferiore all’8% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto sopra indicato è incrementato di un decimo di punto. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un punto percentuale tale valore si incrementa nella stessa misura. La mi- sura di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse del 2% (già conteggiato nel calcolo iniziale della rendita) la differenza, se positiva, fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso di interesse.
A.2) Definizione: la perdita di autosufficienza avviene quando l’iscritto è inca- pace di compiere in modo totale, e presumibilmente permanente, almeno quattro delle at- tività elementari della vita quotidiana e necessita di assistenza continuativa da parte di una terza persona per lo svolgimento delle stesse. Le attività elementari della vita quoti- xxxxx sono così definite:
1. lavarsi: capacità di lavarsi nella vasca o nella doccia (anche di entrare e di uscire dalla vasca e dalla doccia) o lavarsi in modo soddisfacente.
2. vestirsi e/o svestirsi: capacità di indossare, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento ed eventualmente anche bretelle, arti artificiali o altri apparecchi protesici;
3. mobilità: capacità di muoversi in casa da una stanza all'altra;
4. spostarsi: capacità di passare dal letto ad una sedia a rotelle e viceversa;
5. andare in bagno: capacità di andare in bagno o comunque di mingere ed xxx- xxxxx in modo da mantenere il livello di igiene personale soddisfacente;
6. bere e/o mangiare: capacità di ingerire senza aiuto il cibo preparato da altri.
A.3) Riconoscimento e rivedibilità: verificatasi la perdita di autosufficienza permanente dell'iscritto, l'iscritto stesso o altra persona che lo rappresenti deve richiedere per iscritto, attraverso Assidai, il riconoscimento alla Compagnia di Assicurazione, alle- gando alla richiesta:
a) certificato del medico curante che comprovi la perdita di autosufficienza, o un suo aggravamento rispetto a precedenti richieste non riconosciute dalla Compagnia;
b) relazione medica del medico curante e/o del medico di base che certifichi le cause della perdita di autosufficienza di cui al punto a) o, nel caso di precedenti richieste non riconosciute dalla Compagnia, le sopravvenute cause di un suo aggravamento. Le predette certificazioni dovranno essere redatte su appositi modelli forniti da Assidai ed in- viati a mezzo lettera. Dalla data di ricevimento di tale documentazione – data di denuncia
– decorre il periodo di accertamento da parte della Compagnia che, in ogni caso, non potrà superare i sei mesi. La Compagnia si riserva di richiedere all’iscritto informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Ultimati i controlli medici, la Compagnia comunica per iscritto al Fondo o all’iscritto stesso, entro e non oltre il periodo di accertamento, se riconosce o meno lo stato di non autosufficienza. Nel periodo di erogazione della rendita, la Compa- gnia ha il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosuffi- cienza dell'iscritto, non più di una volta ogni tre anni. In tale occasione sarà richiesta almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza. Se dagli eventuali accertamenti risultasse che all’iscritto non fosse confermata la perdita di autosufficienza secondo le modalità riportate, l’eroga- zione della prestazione per la perdita di autosufficienza cessa immediatamente.
A.4) Esclusioni: il rischio di non autosufficienza è coperto qualunque possa es- serne la causa, senza limiti territoriali, ad eccezione dei seguenti casi:
• attività dolosa del Beneficiario;
• partecipazione dell’iscritto a delitti dolosi;
• partecipazione dell’iscritto a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso l’assicurazione può essere presentata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero e su richiesta del Contraente;
• partecipazione attiva dell’iscritto a tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurre- zioni, colpi di Stato;
• malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso non terapeutico di psicofar- maci e stupefacenti o abuso di farmaci;
• negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si in- tende che la prestazione di rendita non viene erogata se è comprovato che l’iscritto di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;
• incidente di volo, se l’iscritto viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al
volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
• guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’iscritto non sia regolarmente abi- litato a norma delle disposizioni in vigore;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo - naturali o provocati – e ac- celerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.). La perdita di autosufficienza non verrà riconosciuta a coloro che, al momento dell’iscrizione, o precedentemente al 1° gennaio 2011 per gli iscritti ante tale data, risultassero già affetti da invalidità e/o non autosufficienza o avessero già in corso accertamenti a tale scopo. Nella valutazione dello stato di non autosufficienza verrà esclusa l’eventuale perdita di autosufficienza dell’iscritto negli atti elementari della vita quotidiana in modo permanente nei casi in cui siffatta incapacità sia conseguenza diretta di gravi malattie organiche o lesioni fisiche già riconosciute o in essere al momento del- l’iscrizione, o precedentemente al 1° gennaio 2011 per gli iscritti ante tale data. Nel caso in cui si verifichi la perdita di autosufficienza dovuta alla sindrome da immunodeficienza- acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, nei primi cinque anni, la Compagnia ha la facoltà di risolvere il contratto.
B) Per gli iscritti aventi un’età dal 66° anno in poi (età compiuta al 1° gennaio di ogni anno) Qualora il capo nucleo (assicurato) risulti non autosufficiente in base alla defi- nizione di seguito riportata e necessiti di assistenza professionale domiciliare, la Compa- gnia di Assicurazione provvederà a reperire ed inviare direttamente al domicilio, un infermiere professionale. La Compagnia di Assicurazione terrà a proprio carico le spese fino alla concorrenza di € 1.000 IVA inclusa, per ciascun mese di assistenza, fino ad un massimo di 270 giorni per anno assicurativo e per iscritto. Qualora l’iscritto provveda di- rettamente a reperire un infermiere di sua conoscenza, previa autorizzazione della Struttura Organizzativa della Compagnia e dell’esistenza dello stato di non autosufficienza, potrà ottenere il rimborso della spesa sostenuta fino alla concorrenza di € 1.000 IVA inclusa, per ciascun mese di assistenza, fino ad un massimo di 270 giorni per anno assicurativo e per iscritto. Qualora l’iscritto, al superamento dei massimali previsti dalla prestazione di Assistenza infermieristica, necessiti di un ulteriore assistenza professionale presso il proprio domicilio, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa della Compagnia di usufruire di tali prestazioni a tariffe convenzionate.
B.1) Definizione: la perdita di autosufficienza avviene quando l’iscritto è inca- pace di compiere in modo totale, e presumibilmente permanente, almeno tre delle attività elementari della vita quotidiana e necessita di assistenza continuativa da parte di una terza persona per lo svolgimento delle stesse. Le attività elementari della vita quotidiana sono così definite:
1. lavarsi: capacità di lavarsi nella vasca o nella doccia (anche di entrare e di uscire dalla vasca e dalla doccia) o lavarsi in modo soddisfacente;
2. vestirsi e/o svestirsi: capacità di indossare, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento ed eventualmente anche bretelle, arti artificiali o altri apparecchi protesici;
3. mobilità: capacità di muoversi in casa da una stanza all'altra;
4. spostarsi: capacità di passare dal letto ad una sedia a rotelle e viceversa;
5. andare in bagno: capacità di andare in bagno o comunque di mingere ed xxx- xxxxx in modo da mantenere il livello di igiene personale soddisfacente;
6. bere e/o mangiare: capacità di ingerire senza aiuto il cibo preparato da altri.
B.2) Riconoscimento: lo stato di non autosufficienza viene riconosciuto ad insin-
dacabile giudizio dei medici della Centrale Operativa Fasi che si riserva di effettuare even- tuali controlli medici per appurare lo stato di salute dell’assistito. In caso di assistiti non iscritti al Fasi il riconoscimento dello stato di non autosufficienza viene effettuato dalla Com- pagnia di Assicurazione, su presentazione dell’apposita documentazione prevista.
B.3) Esclusioni: le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
• guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
• scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
• dolo dell'iscritto;
• suicidio o tentato suicidio;
• infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di gui- doslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonau- tiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
• malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio;
• malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
Sub 3 – Prestazioni di assistenza (invalidità e/o morte per malattia e/o infor- tunio) L’erogazione delle prestazioni previste all’art. 4 punto 3), attuate tramite ricorso al sistema assicurativo e previo pagamento dei contributi stabiliti dal Consiglio di Ammini- strazione, consistono nei trattamenti previsti dall’Art.12 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali sottoscritto il 21.11.2004 da Federmanager e Confindustria, da intendersi in questa sede ripetuto e trascritto in ogni sua parte. Le prestazioni saranno, comunque, ero- gate nei limiti ed alle condizioni indicate nelle Convenzioni assicurative che saranno sti- pulate dal Consiglio di Amministrazione.
A) Iscrizione:
L’iscrizione, aperta anche ai soggetti di cui all’Art.16, lettera b) del presente Statuto, viene effettuata dall’azienda di appartenenza, alla quale compete l’adempimento degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva. Detta iscrizione è altresì convenzionalmente aperta, sempre tramite le aziende, ai quadri e consulenti di una stessa azienda, in cui il numero complessivo dei quadri non sia inferiore a due. Ferma restando la natura delle tu- tele indicate nella contrattazione collettiva, l’ammontare del premio e la misura delle in- dennità saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Eccezioni al principio di totalità potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, in riferimento a casi del tutto particolari. A tal fine le aziende comunicano all’Assidai, utilizzando la modulistica che sarà inviata da quest’ultima, i nominativi per i quali si richiede l’iscrizione ai fini delle pre- stazioni previste dal paragrafo sub 3 dello Statuto. I nominativi dovranno essere corredati di tutti i dati personali indicati nel modulo di iscrizione. Il periodo di iscrizione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre; in caso di iscrizione in corso d’anno, ferma la scadenza di cui sopra, si ridurrà in proporzione l’onere contributivo. L’azienda è altresì tenuta ad osservare rigorosamente ogni altro adempimento disposto dal Consiglio di Am- ministrazione.
B) Versamento dei contributi
Il versamento dei contributi all’Assidai, con le modalità e nella misura determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’Art.12 dello Statuto, deve es- sere effettuato dall’azienda, anche per la parte a carico dell’interessato e previa trattenuta sulla sua retribuzione, entro il 15 gennaio dell’anno cui il contributo si riferisce. Entro il 15 gennaio dell’anno successivo dovranno essere versati gli eventuali conguagli, per i quali Assidai è sin d’ora autorizzata ad effettuare la corrispondente trattenuta, ove neces- sario, sulle somme versate dall’azienda per l’anno in corso.
Per le iscrizioni in corso d’anno, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato contestualmente. In caso di mancato versamento dei contributi, il Fondo non darà luogo ad alcuna prestazione; in caso di pagamento parziale, la prestazione sarà proporzional- mente ridotta.
Il pagamento potrà essere effettuato successivamente al 15 gennaio e comunque non oltre il 30 aprile di ciascun anno. In tal caso sarà dovuta una penalità, la cui misura sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, determinando in tal modo il diritto alla prestazione relativamente agli eventi intervenuti nel periodo di morosità. Scaduto il predetto termine, il rapporto si intenderà risolto con il 31 dicembre dell’anno precedente, oppure, in caso di pagamento parziale, modificato sui conseguenti minori valori di corrispettività. In ogni caso, ogni e qualsiasi danno subìto dall’iscritto per effetto del mancato versamento dei contributi all’Assidai, graverà sull’azienda inadempiente.
C) Aspettativa.
Nel caso in cui, per qualsiasi causa, il rapporto di lavoro entri in una fase di so- spensiva contrattuale, l’iscrizione potrà essere mantenuta per gli esercizi successivi, calco- lando il contributo sulla stessa base retributiva in essere al 31 dicembre precedente.
D) Decorrenza e durata
Con il versamento del contributo entro il termine stabilito dal Consiglio di Ammini- strazione, si rinnova annualmente il rapporto tra datore di lavoro ed Assidai relativamente all’/agli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente, salvo variazioni rese note all’atto del versamento. In caso di mancato pagamento del contributo entro il 30 aprile, il rapporto si estingue con effetto dal 31 dicembre precedente. In caso di pagamento parziale del contributo, il rapporto prosegue ai sensi dell’Art.23, sub3, lettera b, III comma del presente Statuto. La cessazione del rapporto tra datore di lavoro ed iscritto determina la risoluzione ipso iure del rapporto con Assidai, con diritto alla restituzione della quota parte di contri- buzione che risulterà versata in eccesso.
Art. 24
Responsabilità civile di terzi
Nel caso in cui le prestazioni riguardino spese relative ad eventi per i quali si possa configurare la responsabilità di terzi, il rimborso è subordinato al rilascio, da parte del- l’iscritto, di una dichiarazione nella quale egli si impegni a:
a) perseguire il responsabile;
b) versare all’Assidai, sino a concorrenza della prestazione ricevuta, gli importi ver- sati dal/dai responsabile/i e/o loro assicuratori, qualsiasi sia il titolo del versamento.
STATUTI:
FASI
Art. 1
Ordinamento e scopo
1. Il Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa – FASI, associazione non riconosciuta di secondo grado, costituita a seguito del protocollo del 13 aprile 1981 e dell’accordo del 9 dicembre 1981 e successive modifiche intercorse tra Confindustria e Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali – Federmanager (d’ora in poi “le Parti”), opera
- esclusivamente ai fini assistenziali, nell’ambito di un sistema di mutualità e secondo un principio di non selezione del rischio – in base al presente Statuto, ai Regolamenti, al Tariffario e ai Piani Sanitari.
2. Lo scopo del FASI è di erogare ai dirigenti in servizio o in pensione aventi i re- quisiti di cui al successivo art. 2, prestazioni integrative di assistenza socio-sanitaria.
Per quanto riguarda i dirigenti di cui al successivo art. 2, dette prestazioni sono estese anche al nucleo familiare, come individuato dal Regolamento 1 (FASI Gestione Dirigenti), all’art. A.
3. Nell’ambito del FASI, inoltre, sono istituite le seguenti gestioni separate:
- la GSR (Gestione Sostegno Reddito), regolata esclusivamente dal successivo art. 13 e dal Regolamento 2 (GSR), gestisce ed eroga prestazioni di sostegno al reddito per dirigenti involontariamente disoccupati, in attuazione dell’accordo siglato da Confindu- stria e Federmanager in data 27 luglio 2006 e del successivo accordo 25 novembre 2009. Con quest’ultimo accordo, in via sperimentale per la durata del medesimo ac- cordo, l’accesso alle prestazioni di sostegno al reddito viene esteso anche ai dirigenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro a seguito di risoluzione consensuale. Nell’am- bito di tale Gestione Separata è contenuta una specifica Sezione Speciale “Tutele ex art. 15 del c.c.n.l.”;
- il FasiOpen, regolato esclusivamente dal successivo art. 14 e dal Regolamento 3 (FasiOpen), gestisce ed eroga prestazioni integrative di assistenza socio-sanitaria a favore di collettività di lavoratori non appartenenti alla categoria giuridica dei dirigenti che hanno titolo ad iscriversi al FASI ai sensi del successivo art. 2, le cui aziende di ap- partenenza, in base a disposizioni derivanti da regolamento o accordo aziendale o con- tratto collettivo di lavoro, decidano di avvalersi dell’assistenza integrativa erogata dal FasiOpen.
E’ ammessa l’iscrizione al FasiOpen nei termini del sopra citato art. 14 di Fondi/Casse che abbiano autonomamente stabilito di realizzare, tramite terzi, le coper- ture sanitarie per i propri iscritti.
Le prestazioni sono estensibili anche al nucleo familiare nei casi previsti dal Re- golamento 3 (FasiOpen).
4. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 2 lettera e), destinatari dei diritti ed obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti sono oltre ai datori di lavoro (d’ora in poi “aziende”) e i dirigenti in servizio o in pensione, il cui rapporto di lavoro sia, o sia stato, disciplinato dalle norme collettive per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi stipulate dalle Parti, anche i soggetti indicati negli artt. 13 e 14 del pre- sente Statuto.
5. La gestione economica del FASI, nonché quelle relative alle Gestioni separate di cui al comma 3 del presente articolo, sono distintamente improntate ad un equilibrio fra risorse disponibili e le uscite per prestazioni e per spese di gestione.
6. Il FASI ha sede in Roma.
Art. 2
Iscrizioni
Possono iscriversi al Fondo, con diritto alla assistenza anche per il nucleo familiare:
a) I dirigenti in servizio presso aziende che versano i contributi stabiliti a loro carico dalle Parti tramite accordi collettivi.
b) I dirigenti pensionati il cui ultimo rapporto di lavoro, purché risolto in data non anteriore a 8 anni dalla decorrenza del pensionamento, sia intercorso con qualifica di di- rigente e con durata non inferiore ad 1 anno, con aziende che abbiano versato per almeno 4 anni il contributo previsto a loro carico dagli accordi collettivi per l’assistenza sanitaria integrativa in favore dei dirigenti pensionati e abbiano regolarmente in essere il versamento di detto contributo. Tuttavia, ferma restando la condizione che l’ultimo rapporto di lavoro con la qualifica di dirigente prima del pensionamento abbia avuto una durata non inferiore ad un anno, si farà riferimento al presente articolo 2 lettera b):
1. qualora l’ultimo rapporto di lavoro prima del pensionamento sia intercorso con una azienda che non abbia completato il periodo di versamento di almeno 4 anni, ed il dirigente abbia maturato – con una o più aziende versanti al FASI i contribuiti di cui all’art. G del Regolamento 1 – una iscrizione al FASI stesso in qualità di dirigente in servizio per almeno 8 anni;
2. il dirigente in pensione, ancorché la data di pensionamento abbia decorrenza trascorsi oltre 8 anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso in cui abbia mantenuto l’iscrizione al Fondo senza soluzione di continuità o si sia iscritto nei termini previsti dall’articolo C del Regolamento 1 entro un anno dalla data di cessazione del rap- porto di lavoro, in via convenzionale ai sensi del successivo articolo 2 lettere c) o d).
Il differimento temporale del pensionamento, determinato da norme imperative, non inciderà né ai fini del diritto all’iscrizione né ai fini dell’eventuale superamento del periodo di 8 anni sopra indicato. Il venir meno dell’obbligo contributivo dell’azienda consente co- munque il mantenimento dell’iscrizione a sensi della successiva lettera c). In ogni caso si prescinde dal solo requisito del versamento dei contributi correnti, qualora l’azienda non abbia dirigenti alle dipendenze, oppure abbia cessato l’attività, anche se a seguito di pro- cedure concorsuali.
b-bis) I dirigenti di aziende, in servizio o pensionati, per i quali fosse operante, a sensi dell’accordo 9 dicembre 1981 e di quelli successivi, una forma sostitutiva dell’assi- stenza sanitaria gestita dal Fondo, ove tale forma cessi ovvero ove per singole aziende vengano meno i requisiti e le condizioni di partecipazione alla forma stessa. In tali casi l’azienda interessata – ove non provveda con nuova forma sostitutiva a sensi degli accordi sopra richiamati – dovrà presentare al FASI una domanda di confluenza collettiva, secondo le seguenti condizioni:
1. presentazione della domanda - a mezzo lettera raccomandata - da parte del- l’azienda interessata almeno 60 giorni prima della data di confluenza richiesta - che dovrà comunque decorrere dal primo giorno del mese - con allegati gli elenchi nominativi, com- pleti dei dati richiesti dal Fondo, rispettivamente dei dirigenti in servizio e di quelli in pen- sione assistiti con la forma sostitutiva alla data di inoltro della domanda;
2. impegno di versamento al Fondo da parte dell’azienda di un contributo d’in- gresso una tantum calcolato secondo i criteri e le modalità indicate all’art. O e nell’Allegato Tecnico del Regolamento. Detto contributo d’ingresso non potrà essere comunque inferiore ad un importo pari a tre trimestri del contributo previsto dall’art. G del Regolamento nella
misura in atto al momento della data della confluenza, calcolato per il numero di dirigenti in servizio e pensionati aventi diritto all’iscrizione stessa. A tal fine l’azienda dovrà con- fermare espressamente gli elenchi nominativi già forniti, ovvero, in caso di sopravvenute variazioni, presentare gli elenchi aggiornati, riferiti ai dirigenti in servizio ed in pensione aventi diritto all’iscrizione al FASI alla data della confluenza. Le domande di iscrizione dei dirigenti pensionati compresi nella confluenza, dovranno essere raccolte e presentate dal- l’azienda entro la data della confluenza, ferma la decorrenza dell’iscrizione dalla data della confluenza stessa. L’inadempimento riconosciuto dall’azienda o accertato in via giu- diziale, in merito a quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 2., non in- cide sul diritto del dirigente pensionato ad iscriversi al FASI e sui sopra indicati obblighi contributivi a carico dell’azienda medesima;
3. per le confluenze collettive da forme sostitutive che non includano tra gli assistiti dirigenti pensionati si applicheranno i criteri previsti per i dirigenti delle aziende di nuova costituzione. I medesimi criteri verranno applicati anche per le confluenze collettive riguar- danti dirigenti di aziende che assicurino, mediante apposite forme sostitutive, prestazioni per l’assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti pensionati già assistiti dalla previgente forma sostitutiva. Tuttavia, ove fosse successivamente richiesta da parte dell’azienda l’iscri- zione di uno o più dirigenti il cui pensionamento abbia avuto decorrenza anteriore alla confluenza collettiva, l’accoglimento di detta richiesta comporterà l’applicazione dei criteri e oneri fissati al precedente punto 2., facendo riferimento – quanto al numero dei dirigenti in forza e pensionati – alla situazione risultante al momento della confluenza stessa.
c) I dirigenti in servizio o pensionati, per i quali manchi il requisito del contributo previsto a carico delle aziende, nonché i dirigenti in aspettativa già iscritti al FASI, nonché i dirigenti in servizio, già iscritti al FASI medesimo, che continuino a mantenere la qualifica dirigente, ancorché con applicazione di un CCNL diverso da quello per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, dovranno corrispondere un contributo pari alla somma del contributo previsto, rispettivamente, a carico del dirigente (art. H del Regolamento) e dell’Azienda (art. F del Regolamento). Per i dirigenti pensionati vale altresì ogni altra con- dizione e limitazione richiamata alla precedente lettera b).
d) Gli ex-dirigenti non pensionati, con lo stesso contributo stabilito dalla precedente lettera c) per i dirigenti in servizio, nei casi sotto specificati:
d0) limitatamente al periodo coperto da indennità sostitutiva del preavviso, con ini- zio dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo co- perto dall’indennità, sempreché alla data della risoluzione del rapporto di lavoro il diri- gente risulti iscritto al FASI. Gli ex dirigenti non pensionati, di cui alla presente lettera d0), nel solo caso in cui abbiano risolto l’ultimo rapporto di lavoro con una azienda versante al FASI, ai fini degli obblighi contributivi fanno riferimento agli articoli F ed H del Regola- mento;
d1) limitatamente ad un periodo di 6 mesi dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, senza preavviso né lavorato né sostituito dalla corrispondente indennità, sempreché alla data della risoluzione del rapporto di la- voro il dirigente risulti iscritto al FASI;
d2) previa autorizzazione dell’Istituto di previdenza obbligatoria ad effettuare il ver- samento volontario dei contributi previdenziali, e sempreché permanga il diritto a tale ver- samento. Gli iscritti a questo titolo, qualora conseguano il trattamento pensionistico senza soluzione di continuità di iscrizione al Fondo, manterranno il diritto all’iscrizione stessa
con corresponsione del contributo previsto alla precedente lettera b), sempreché ricorrano i requisiti in essa previsti. Diversamente, ferma restando la condizione di iscrizione al Fondo senza soluzione di continuità, l’iscrizione sarà mantenuta con corresponsione del contributo previsto alla lettera c), pari alla somma del contributo a carico del dirigente (art. H del Regolamento) e della azienda (art. F del Regolamento).
e) I dirigenti in servizio:
- dipendenti da aziende che applichino un CCNL diverso da quello sottoscritto dalle Parti, ma comunque stipulato da almeno una di esse, o da una Organizzazione nazionale aderente ad una di esse, a condizione che detto CCNL preveda la possibilità di iscrizione al Fondo stesso dei dirigenti in servizio;
- dipendenti da aziende associate a Confindustria ai quali venga applicato un CCNL diverso da quello sottoscritto dalle Parti. Nei predetti casi, tale possibilità resterà subordi- nata al previo consenso delle Parti, che ne daranno comunicazione al Fondo. Le domande di iscrizione saranno presentate tramite le aziende interessate, a mezzo lettera raccoman- data, alla Commissione Autorizzazioni e Ricorsi che verificherà, ai fini del loro accogli- mento, la sussistenza delle condizioni previste.
f) Il dirigente di azienda contribuente al FASI, che vada ad operare alle dipendenze di una azienda estera controllata/controllante o collegata all’azienda contribuente, o che comunque risulti appartenere, come controllata o collegata, allo stesso gruppo di cui fa parte l’azienda contribuente al FASI, può, previa richiesta corredata da una dichiarazione aziendale attestante quanto sopra, chiedere di mantenere la propria iscrizione al FASI ov- vero di iscriversi al FASI per tutto il suddetto periodo di lavoro all’estero, con le seguenti opzioni:
- versando un contributo figurativo pari al contributo di cui all’art. G del Regola- mento, senza diritto alle prestazioni, con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o di messa in aspettativa dalla azienda contribuente al FASI. Il versamento del contributo figurativo non costituisce titolo per l’anzianità di iscrizione al FASI ai fini dell’in- dividuazione della fascia di contribuzione del dirigente pensionato;
- versando il contributo previsto per gli iscritti a sensi della precedente lettera c), con diritto alle prestazioni.
g) I titolari di pensione di reversibilità o superstiti di dirigente iscritto alla data del decesso, alle stesse condizioni del loro dante causa e con obbligo di contribuzione dalla data del decesso. Sono, altresì, iscrivibili i titolari di pensione ai superstiti di dirigenti che, al momento del decesso, erano già iscritti ad altro Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa diversa dal FASI, limitatamente ai casi in cui l’ultima azienda di appartenenza versi rego- larmente al FASI medesimo il contributo per i dirigenti in pensione, a termini dell’art. G del Regolamento 1. Per quest’ultima fattispecie, la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla data di decesso del dirigente. In caso di più contitolari ex matrimonio, il diritto all’iscrizione è riservato all’ultimo contraente di matrimonio e non è trasferibile.
NORMA TRANSITORIA
La norma prevista per la fattispecie di cui alla lettera d) sottolettera d0), secondo xxxxx, si applicherà ai dirigenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro con il ricono- scimento dell’indennità sostitutiva del preavviso avente decorrenza in data successiva al 31 dicembre 2006. Le norme previste per le fattispecie di cui alla lettera b), punti 1. e 2., avranno effetto a decorrere dall’1.1.2012 e, dalla medesima data, saranno applicate anche ai dirigenti pensionati che risulteranno già iscritti al Fondo.
Art. 3
Entrate
A) Per la gestione Dirigenti, il FASI provvede con:
1. i contributi previsti a carico delle aziende, dei dirigenti o comunque degli iscritti ai sensi del precedente art. 2;
2. gli interessi di mora, legali e convenzionali;
3. gli importi versati a titolo di quota di ingresso o comunque di una tantum;
4. gli interessi ed i rendimenti delle risorse amministrate;
5. ogni altro provento che spetti od affluisca al Fondo a qualsiasi titolo anche per lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa allo scopo sociale.
B) Le Gestioni Separate di cui ai successivi artt. 13 e 14 provvedono ai rispettivi scopi con i contributi dei propri aderenti o iscritti o destinatari/beneficiari delle prestazioni, nonché con ogni altro provento che spetti od affluisca alle medesime a qualsivoglia titolo.
NORMA TRANSITORIA
Il FasiOpen utilizzerà una quota della riserva da avanzi di gestione esclusivamente per consentire l’avvio e il consolidamento della propria attività, nei limiti stabiliti con deli- xxxx xxxxxxx dal Consiglio di Amministrazione, previo assenso delle Parti.
Art. 4
Prestazioni
Le prestazioni riguardano, nei limiti ed alle condizioni previste dal Tariffario in vigore e con le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti aree:
- gli interventi chirurgici;
- i ricoveri con degenza con o senza intervento per forme morbose acute;
- i ricoveri con degenza per patologie croniche in residenze sanitarie assistenziali, pubbliche o private, munite della prescritta autorizzazione per l’attività sanitaria;
- le cure e le protesi odontoiatriche;
- le visite specialistiche;
- le analisi e gli accertamenti diagnostici;
- le terapie fisiche;
- i presidi;
- le cure termali;
- i medicinali somministrati in corso di ricovero con degenza;
- l’assistenza infermieristica domiciliare.
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, su indicazione congiunta delle Parti, può eliminare, aggiungere o modificare le aree delle prestazioni sopra indicate.
Sono tassativamente escluse tutte le prestazioni di medicina preventiva - fatte salve quelle ricomprese negli specifici piani di prevenzione deliberati di volta in volta dal Con- siglio di Amministrazione - nonché le cure e/o gli interventi di natura estetica e tutte le pre- stazioni ad essa collegabili.
Il rimborso delle spese avviene con riferimento agli importi effettivamente sostenuti dall’assistito.
Art. 5
Organi del fondo
Sono Organi del Fondo:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Comitato di Presidenza;
- la Commissione per Autorizzazioni e Ricorsi;
- il Collegio Sindacale.
Art. 6
Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 16 membri, dei quali 8 nominati da Federmanager e 8 nominati da Confindustria.
Il Consiglio, in applicazione della contrattazione collettiva sottoscritta dalle Parti, ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri per l’attuazione di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti 1 (FASI Gestione Dirigenti) e 3 (FasiO- pen).
corsi;
1. In particolare, il Consiglio:
- nomina il Presidente ed il Vice Presidente;
. elegge tra i suoi componenti i membri della Commissione per Autorizzazioni e Ri-
- stabilisce l’entità del contributo aggiuntivo previsto per i genitori iscritti;
- determina su indicazione delle Parti i compensi del Presidente, del Vice Presidente,
dei Consiglieri, del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci;
- approva, entro il 30 di gennaio, il piano annuale delle spese di funzionamento, predisposto dal Comitato di Presidenza, che verrà successivamente assorbito nel conto di previsione, con evidenziazione, per i costi del personale, di quelli conseguenti a variazione di organico e/o a politica meritocratica;
- approva entro il 30 giugno, con il voto favorevole di almeno dodici componenti, il conto di previsione ed il rendiconto annuale, predisposti dal Comitato di Presidenza;
- approva entro il 30 giugno il rapporto annuale, predisposto dal Comitato di Pre- sidenza, sull’attività di monitoraggio e controllo dei dati di entrata e di uscita relativi sia ai dirigenti in servizio sia ai dirigenti pensionati, proponendo alle Parti i provvedimenti che si dovessero rendere necessari in ordine agli eventuali squilibri fra risorse disponibili e uscite per prestazioni, salvaguardando il principio della solidarietà;
- decide, insindacabilmente e inappellabilmente in secondo grado, eventuali ricorsi degli iscritti e delle imprese;
- propone alle Parti le modifiche statutarie.
2. Su proposta del Comitato di Presidenza, il Consiglio:
- nomina o revoca il Direttore del Fondo, con il voto favorevole di almeno dodici componenti;
- delibera le modifiche del Tariffario nell’ambito delle aree di prestazioni indicate all’articolo 4, con il voto favorevole di almeno dodici componenti;
- delibera le modifiche dei Regolamenti 1 (FASI Gestione Dirigenti) e 3 (FasiOpen),
con voto favorevole di almeno dodici componenti; delibera le modalità di versamento dei contributi; delibera i criteri generali e le modalità di rimborso delle prestazioni;
- delibera le politiche di gestione delle risorse umane e la nomina, l’assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti del Fondo;
- approva, entro il 30 gennaio, il piano annuale degli investimenti in beni materiali ed immateriali;
- delibera eventuali investimenti immobiliari strumentali del Fondo;
- determina i criteri per gli investimenti finanziari;
- approva l’eventuale aggiornamento dei parametri per il calcolo del contributo di ingresso una tantum per le confluenze collettive (art. 2 b-bis comma 2 Statuto; Allegato Tecnico al Regolamento 1 (FASI Gestione Dirigenti)).
3. Il Consiglio sovraintende alla gestione di FasiOpen.
Al fine di garantirne la gestione, potrà individuare al suo interno una specifica Com- missione costituita pariteticamente fra i Consiglieri nominati da Federmanager e quelli no- minati da Confindustria.
Della Commissione fanno parte il Presidente ed il Vice Presidente.
In assenza della Commissione, la gestione è affidata al Comitato di Presidenza. Il Consiglio in ogni caso:
- approva i bilanci consuntivo e preventivo di XxxxXxxx;
- decide in ordine alla iscrivibilità a FasiOpen dei soggetti di cui al successivo art. 14, con possibilità di delega anche permanente al Presidente e al Vice Presidente (i quali decidono congiuntamente), salvo i casi di non iscrivibilità di cui al successivo art. 14 comma 3.
Il Presidente, il Vice Presidente del Fondo ed i membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di cessazione del Presidente o del Vice Pre- sidente ovvero di un Consigliere nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione della rispettiva Organizzazione di appartenenza.
Il Consiglio si riunisce almeno sei volte l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno ⅓ dei suoi componenti.
Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’o.d.g. e degli eventuali documenti istruttori, sono effettuate ai componenti e ai sindaci a mezzo raccomandata da inviarsi al- meno 15 giorni prima della riunione, ovvero a mezzo telefax, o posta elettronica da in- viarsi almeno dieci giorni prima. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma o fax, contenente in ogni caso l’o.d.g., da spedire almeno cinque giorni prima della riunione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente e sono validamente costituite purché siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto sopra indi-
cato per i casi nei quali è richiesta la maggioranza ivi specificata.
Art. 7
Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono nominati dal Consiglio di Ammi- nistrazione nel suo ambito.
Il Presidente è nominato nella persona designata da Federmanager e il Vice Presi- dente nella persona designata da Confindustria fra i propri rappresentanti in seno al Con- siglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale del Fondo, sovraintende alla sua gestione e assicura l’attuazione delle direttive degli Organi Collegiali. Congiun- tamente al Vice Presidente, attua le deliberazioni relative al FasiOpen e decide, su delega del Consiglio di Amministrazione, in ordine alla iscrivibilità al FasiOpen delle aziende che ne fanno richiesta, con informativa allo stesso Consiglio di Amministrazione.
Per determinati atti può conferire deleghe al Vice Presidente.
In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
Nel caso in cui concorra l’assenza o l’impedimento temporanei anche del Vice Pre- sidente, questi è sostituito dal Consigliere più anziano in carica ovvero, a parità anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.
Il Vice Presidente, garantendo il previo raccordo informativo con il Presidente, indi- rizza e controlla i progetti di sviluppo e razionalizzazione dell’area odontoiatrica, del- l’area della assistenza infermieristica domiciliare e delle relative politiche di convenzionamento con strutture e professionisti medici o sanitari, nonché l’area dei servizi di assistenza agli iscritti affidati a terzi in convenzione. Inoltre, congiuntamente al Presi- dente, attua le deliberazioni relative al FasiOpen e decide, su delega del Consiglio di Am- ministrazione, in ordine alla iscrivibilità al FasiOpen delle aziende che ne fanno richiesta, con informativa allo stesso Consiglio di Amministrazione.
Art. 8
Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente ed è l’or- gano preposto a garantire una gestione collegiale nell’attuazione delle linee strategiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato di Presidenza:
- predispone, sulla base delle proposte del Direttore del Fondo, il piano an- nuale delle spese di funzionamento, degli investimenti in beni materiali e immateriali, il conto di previsione, il rendiconto annuale ed il rapporto annuale di cui al prece- dente art. 6;
- controlla l’esecuzione del piano annuale delle spese di funzionamento e degli in- vestimenti in beni materiali ed immateriali;
- definisce, su proposta del Direttore, la struttura organizzativa del Fondo, dandone informazione al Consiglio di Amministrazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione, su indicazioni del Direttore, le politiche di gestione delle risorse umane e la nomina, l’assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti del Fondo;
- dispone, sulla base dei criteri decisi dal Consiglio di Amministrazione, gli investi- menti finanziari;
- adotta i provvedimenti relativi allo stato di morosità e può concedere dilazioni e rateizzazioni nel versamento dei contributi;