SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI AI SENSI
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI AI SENSI
DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – TRIENNIO 2016-2018
In data 30 marzo 2021 alle ore 13:00, ha avuto luogo l’incontro per la firma dell’Ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni tra
la SISAC nella persona del Coordinatore xxxx. Xxxxx Xxxx Xxxxxx firmato
E LE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
SUMAI firmato
Federazione CISL Medici firmato
FESPA firmato
UIL FPL firmato
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l’art. 4, comma 9, Legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive integrazioni e modificazioni; Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione della Repubblica Italiana;
Visto l’articolo 52, comma 27, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la Legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto il Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 di cui all’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Rep. 82/CSR del 10 luglio 2014);
Visto l’Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero della Salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’articolo 52, comma 27 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, del 5 dicembre 2013 (Rep. 164/CSR);
Visto l’art. 2-nonies della Legge 26 maggio 2004, n. 138;
Visto l’accordo Stato-Regioni nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 29 luglio 2004;
Visto l’articolo 1, comma 178 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto l’articolo 1, comma 470 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Visto l’articolo 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Visto il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 settembre 2015, n. 178 recante regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico (FSE);
Visto l'articolo 9-quater del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125;
Visto il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 gennaio 2017, Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 febbraio 2017;
Vista l'Intesa Stato-Regioni, n. 227/CSR del 17 dicembre 2015, Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, psicologi e chimici);
Vista l’Intesa Stato-Regioni, n. 114/CSR del 21 giugno 2018, Intesa ai sensi dell’Accordo Stato- Regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull’ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) triennio 2016-2018;
Vista l’Intesa Stato-Regioni, n. 49/CSR del 31 marzo 2020, Intesa ai sensi dell’Accordo Stato- Regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull’ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali – Triennio 2016-2018;
Vista l'Intesa Stato-Regioni, n. 28/CSR del 21 febbraio 2019, Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019- 2021, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Vista l'Intesa Stato-Regioni, n. 10/CSR del 19 gennaio 2017, Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019»;
Visto l'Accordo Stato-Regioni, n. 160/CSR del 15 settembre 2016, Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento “Piano nazionale della cronicità” di cui all’art. 5, comma 21, dell’Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016";
Vista l’Intesa Stato-Regioni, n. 188/CSR del 2 novembre 2017, Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico- Resistenza (PNCAR) 2017-2020”;
Visto l'Accordo Stato-Regioni, n. 14/CSR del 2 febbraio 2017, Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "La formazione continua nel settore salute".
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l’allegato Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.
INDICE
CAPO I – MODIFICHE ALL’ACN 31 MARZO 2020 5
Articolo 1 – Modifiche all’Art. 1 – Quadro di riferimento. 5
Articolo 2 – Modifiche all’Art. 3 – Livelli di contrattazione 6
Articolo 3 – Modifiche all’Art. 6 – Istituzione delle forme organizzative (AFT e UCCP) 7
Articolo 4 – Modifiche all’Art. 12 – Monitoraggio dell’applicazione dell’ACN. 8
Articolo 5 – Modifiche all’Art. 13 – Rappresentanza sindacale 9
Articolo 6 – Modifiche all’Art. 14 – Rappresentatività. 10
Articolo 7 – Modifiche all’Art. 19 - Requisiti, domande, graduatorie e compiti dell’Azienda sede del Comitato zonale 11
Articolo 8 – Modifiche all’Art. 20 – Pubblicazione degli incarichi. 12
Articolo 9 – Modifiche all’Art. 30 – Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità. 13
Articolo 10 – Modifiche all’Art. 34 – Assenze per malattia e gravidanza 14
Articolo 11 – Modifiche all’Art. 45 – Indennità di disponibilità 15
Articolo 12 – Modifiche all’Art. 54 – Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP) 16
Articolo 13 – Modifiche alle Norme finali. 17
Articolo 14 – Modifiche all’Allegato 2 – Elenco branche specialistiche e specializzazioni professionali. 18
CAPO I – MODIFICHE ALL’ACN 31 MARZO 2020
ARTICOLO 1 – MODIFICHE ALL’ART. 1 – QUADRO DI RIFERIMENTO.
1. Al termine dell’art. 1 dell’ACN 31 marzo 2020, dopo il comma 5, sono eliminate le seguenti
parole: “6.”.
ARTICOLO 2 – MODIFICHE ALL’ART. 3 – LIVELLI DI CONTRATTAZIONE.
1. All’art. 3, comma 7, dell’ACN 31 marzo 2020, dopo le parole “deliberate in sede aziendale” sono inserite le seguenti: “nonché le risorse resesi disponibili”.
2. Nell’ultimo periodo dello stesso xxxxx, dopo le parole “ore disponibili per cessazione”, sono inserite le seguenti: “, revoca o decadenza”.
ARTICOLO 3 – MODIFICHE ALL’ART. 6 – ISTITUZIONE DELLE FORME ORGANIZZATIVE
(AFT E UCCP).
1. All’art. 6, comma 2, dell’ACN 31 marzo 2020, dopo le parole “denominate a livello regionale”, sono inserite le seguenti: “, prevedendone l’inserimento negli atti aziendali”.
ARTICOLO 4 – MODIFICHE ALL’ART. 12 – MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DELL’ACN.
1. All’art. 12 dell’ACN 31 marzo 2020 è inserito un punto alla fine del comma 3.
ARTICOLO 5 – MODIFICHE ALL’ART. 13 – RAPPRESENTANZA SINDACALE.
1. All’Art. 13, comma 1, dell’ACN 31 marzo 2020, dopo le parole “deve essere effettiva”, sono inserite le seguenti: “, unica e diretta”.
2. Al comma 3 del medesimo articolo, dopo le parole “delle deleghe di cui è” sono inserite le seguenti: “unicamente e”.
3. Al comma 4 del medesimo articolo, dopo le parole “un’unica organizzazione sindacale”, sono inserite le seguenti “e non possono essere dirigenti di altre organizzazioni sindacali”.
ARTICOLO 6 – MODIFICHE ALL’ART. 14 – RAPPRESENTATIVITÀ.
1. All’Art. 14, comma 1, dell’ACN 31 marzo 2020, dopo le parole “X.Xxx. 30 marzo 2001, n. 165”, sono inserite le seguenti: “e del precedente articolo 13”.
2. Al comma 5 del medesimo articolo, dopo le parole “I rappresentanti sindacali”, sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 13, comma 4,”.
ARTICOLO 7 – MODIFICHE ALL’ART. 19 - REQUISITI, DOMANDE, GRADUATORIE E COMPITI DELL’AZIENDA XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX.
0. All’art. 19, comma 4, lettera d), III capoverso, dell’ACN 31 marzo 2020, dopo le parole “30 dicembre 2018, n. 145” sono inserite le seguenti: “e s.m.i.”.
ARTICOLO 8 – MODIFICHE ALL’ART. 20 – PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI.
1. All’Art. 20, comma 1, dell’ACN 31 marzo 2020, dopo le parole “già titolari a tempo
indeterminato“, sono inserite le seguenti “, anche durante il periodo di prova, “.
2. Nello stesso comma, dopo il primo capoverso e precisamente successivamente alle parole “disponibilità sul proprio sito istituzionale.” è inserito un secondo capoverso composto dalle seguenti parole: “L’Azienda verifica la possibilità di completamento orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti titolari a tempo indeterminato valutati idonei da parte della commissione tecnica aziendale o di coloro che già esercitino gli stessi compiti e funzioni nell’Azienda qualora si rendano disponibili ore in precedenza conferite previa valutazione del possesso delle stesse particolari capacità professionali ovvero nuove ore attivate dall’Azienda con le medesime caratteristiche.”.
3. Al comma 2 del medesimo articolo, dopo le parole “completamento di cui al comma precedente”, sono inserite le seguenti: “, offerto nell’ambito provinciale in cui opera,”.
4. Nello stesso xxxxx, dopo le parole “all’accettazione di ampliamento orario”, sono inserite le
seguenti: “, ai sensi del presente articolo o all’assegnazione di cui all’articolo 21”.
5. Al successivo comma 3 del citato articolo, dopo le parole “dal giorno 1 al giorno 15 dello stesso mese”, sono inserite le seguenti: “, avuto riguardo anche a quanto previsto alla Norma finale n. 7”.
ARTICOLO 9 – MODIFICHE ALL’ART. 30 – FLESSIBILITÀ OPERATIVA, RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI E MOBILITÀ.
1. All’Art. 30, comma 5, dell’ACN 31 marzo 2020, dopo le parole “di non agibilità”, sono inserite le
seguenti: “, o indisponibilità”.
ARTICOLO 10 – MODIFICHE ALL’ART. 34 – ASSENZE PER MALATTIA E GRAVIDANZA.
1. All’art. 34, comma 7, dell’ACN 31 marzo 2020, dopo le parole “portatori di handicap” è inserita la seguente: “grave”.
ARTICOLO 11 – MODIFICHE ALL’ART. 45 – INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ.
1. All’Art. 45, comma 9, dell’ACN 31 marzo 2020, dopo le parole “del presente Accordo”, sono inserite le seguenti: “e sino ad un eventuale successivo incremento orario, come previsto dall’articolo 20, comma 2,”.
ARTICOLO 12 – MODIFICHE ALL’ART. 54 – ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE (APP).
1. All’Art. 54, comma 1, dell’ACN 31 marzo 2020, dopo le parole “graduatoria di cui all’articolo 19,” sono eliminate le seguenti: “che non abbiano compiuto il 43° anno di età,”.
2. Al comma 2 del citato articolo, dopo le parole “riduzione del numero di ore”, sono eliminate le seguenti: “di incarico”; contestualmente dopo le parole “ambulatoriali a tempo indeterminato” sono inserite le seguenti: “titolari di incarico”.
ARTICOLO 13 – MODIFICHE ALLE NORME FINALI.
1) Dopo la Norma finale n. 6 dell’ACN 31 marzo 2020 è inserita la seguente: “Norma finale n. 7
Fermo restando il necessario possesso del diploma di specializzazione per l’assegnazione di incarichi di specialista odontoiatra, tenendo conto dell’esiguo numero di medici ed odontoiatri in possesso del titolo di specializzazione ed al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni, nel caso in cui sia stata accertata l’indisponibilità di specialisti iscritti nella graduatoria o in possesso dei requisiti di cui all’articolo 19, è consentita l’assegnazione di incarichi di specialista odontoiatra a tempo indeterminato, determinato o l’affidamento di sostituzione, ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria e ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti all’albo degli odontoiatri che abbiano svolto almeno tre anni di attività convenzionale ai sensi del presente Accordo.
L’incarico a tempo indeterminato è affidato in subordine ai criteri di priorità di cui all’articolo
21, comma 2 ed eventualmente alla procedura di cui al successivo comma 4.
In caso di ulteriore indisponibilità dei soggetti sopraindicati, e per le medesime finalità, le Aziende assegnano gli incarichi vacanti ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria e ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti all’albo degli odontoiatri.
Gli aspiranti di cui alla presente Xxxxx sono in ogni caso graduati secondo l’anzianità di incarico di odontoiatra a tempo determinato, incarico provvisorio o affidamento di sostituzione ai sensi del presente Accordo; in caso di pari anzianità prevale la minore età, l’anzianità di laurea e infine il voto di laurea.
La presente Xxxxx si applica per la pubblicazione degli incarichi ai sensi dell’articolo 21 e per gli avvisi di cui all’articolo 19, comma 12, a decorrere dal 1 gennaio 2022.”.
ARTICOLO 14 – MODIFICHE ALL’ALLEGATO 2 – ELENCO BRANCHE SPECIALISTICHE E SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI.
1. Nella branca specialistica di Cure Palliative, di cui all’Allegato 2 dell’ACN 31 marzo 2020, è inserita al punto 8), dopo “Malattie infettive e tropicali”, la seguente specializzazione: “Medicina di comunità e delle cure primarie”, con conseguente progressione numerica delle specializzazioni già presenti.