PROTOCOLLO D’INTESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE.
PROTOCOLLO D’INTESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE.
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE n. 34/1997
L'anno Duemiladiciasette, il giorno ------ del mese di -------, presso la sede del Comune di Albano Laziale in via Xxxxxx Xx Xxxxxxx n. 64,
tra
Il Comune di Albano Laziale (di seguito “il Comune”) – P.IVA 02144461007 - con sede in Albano Laziale, Piazza Costituente n. 1, nella persona del Dirigente del IV Settore Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx domiciliato per la carica in Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x. 0, la quale interviene ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta,
e
il --------------------, nato a -------- il -------, nella qualità di Legale Rappresentante
dell’Associazione senza fini di lucro ------------, con sede a ---, via ----, C.F. ----, iscritta al n° ---
-- della sezione "--" dell'Albo delle Associazioni per la protezione degli animali, di cui all’art. 23 della X.X. x. 00/0000
XXXXXXXXX QUANTO SEGUE
Art. 1. Premesse
i. che la Legge n. 281 del 14/8/1991 e ss.mm.ii: “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” disciplina l e competenze delle Regioni e dei Comuni in materia di animali di affezione e lotta al randagismo;
ii. che l’art. 4 della L. 281/91 definisce l e competenze dei Comuni ed in particolare il comma
1) prevede: "…omississ… i Comuni, singoli o associati e le comunità montane provvedono a gestire i canili e i gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con l e associazioni animaliste zoofile o con soggetti privati che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposte alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti;
iii. che la L.R. n. 34 del 21 ottobre 1997 e il D.G.R. n. 43 del 29 gennaio 2010 definiscono in modo puntale l e competenze delle Regioni, delle Provincie, delle Aziende Sanitarie Locali e dei Comuni in materia di animali di affezione e lotta al randagismo;
iv. che le leggi: n. 281/91, L.R. 34/97, n. 244/2007, DGR. 43/2010, definiscono in maniera puntuale il ruolo della Associazioni di Volontariato in materia di animali di affezione e lotta al randagismo e la loro presenza nei canili Sanitario e Rifugio;
v. che la L. 266/91 “legge quadro sul volontariato”, il legislatore ha definito l’attività di volontariato;
vi. che la protezione degli animali che vivono in stato di libertà comporta interventi costanti e coordinati di tutela e di cura, e ciò anche a protezione della salute pubblica;
vii. che si rende necessario effettuare un incisivo controllo delle nascite, attraverso campagne continue di sterilizzazione dei randagi, al fine di prevenire la proliferazione di animali liberi e incontrollabili;
Art. 2 – Oggetto del Protocollo d’Intesa
Il Comune di Albano Laziale, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 34/1997, si accorda con l'Associazione -------------------, con sede in ----- (----), per la realizzazione di tutte le attività finalizzate alla cura, sterilizzazione, affidamento temporaneo,
adozione e/o eventuale mantenimento in strada dei cani vaganti nel territorio e sprovvisti di proprietario, a garanzia della loro salute e del loro benessere, allo scopo di evitare le riproduzioni naturali e così fronteggiare il fenomeno del randagismo canino.
Art. 3 – Obblighi a carico dell’Associazione
Le Associazioni, nella realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione e fermo restando il rispetto della normativa vigente, sono obbligate a:
a. attraverso i suoi volontari verificare che i canili, sanitario e rifugio, affidatari del servizio ricovero e mantenimento animali rispettino le disposizioni previste nel contratto di affidamento, tesi all’osservanza da parte delle strutture dello stato di salute e di benessere dei cani custoditi, nel rispetto degli standards previsti da leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali;
b. Presentare all’Ufficio comunale preposto i piani operativi di intervento, con programma trimestrale enucleando i risultati raggiunti e le attività svolte, indicando le anomalie riscontrate, fatti salvi i casi di urgenza che dovranno essere comunicati tempestivamente;
c. organizzare almeno un evento pubblico all’anno per promuovere la conoscenza e la sensibilizzazione della popolazione sulle attività di contrasto al randagismo organizzate nell’ambito della presente Convenzione;
d. si impegna a partecipare alle iniziative del Comune cui venga invitata, a partecipare e/o organizzare corsi di sensibilizzazione su animali e volontariato nelle scuole di ogni ordine e grado, a studiare e proporre eventuali soluzioni innovative del problema, tipo la realizzazione di un micro-canile comunale, che vadano nella direzione dell’aumento del benessere degli animali e la riduzione dei costi;
e. Redigere per gli animali dati in adozione a privati cittadini, la necessaria documentazione da cui si evincono i dati anagrafici e l’assunzione di responsabilità del nuovo possessore; tale documentazione si produrrà in duplice copia: una copia sarà trasmessa all’Asl Roma H Servizio Veterinario, per la conversione dell’animale da cane senza possessore a cane con possessore, mentre l’altra copia sarà sempre allegata alla scheda anagrafica e trasmessa a questo Comune, per la costituzione dell’anagrafe canina dei randagi comunali; da quel momento in poi cessa la responsabilità legale del Comune;
f. Fornire al Comune ogni tipo di consulenza riguardo il benessere degli animali;
g. Per i servizi e le attività oggetto di convenzione verranno utilizzati i mezzi privati dell’Associazione;
h. garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
Art. 4 – Assicurazione degli associati
Le Associazioni garantiscono che i volontari che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento di tali attività e per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 5 – Obblighi a carico dell’Amministrazione Comunale
Il Comune di Albano Laziale si impegna a:
1. fornire tutti i supporti tecnico - amministrativi necessari alla realizzazione del presente accordo, identificando e designando un dipendente con il compito di curare i rapporti con l’Associazione;
2 corrispondere, a presentazione di apposita richiesta, il rimborso delle spese sostenute
dall’Associazione per la realizzazione del presente accordo, fino alla concorrenza della somma a questo scopo destinata e prevista al successivo punto 4;
3. vigilare sullo svolgimento a norma di legge delle attività a carico dell’Associazione;
4. impegnare, nel capitolo di spesa “Interventi a tutela di animali randagi con proventi CDS”, la somma omnicomprensiva di € 4.000,00 (quattromila/00) a garanzia delle attività previste dall’art. 3 della presente convenzione;
Art. 6 – Modalità operative e responsabilità
L’Associazione si impegna a dotarsi di una sede operativa nel territorio comunale e a svolgere le attività oggetto della convenzione con continuità per tutto il periodo stabilito dalla stessa. Si impegnano, inoltre, a comunicare al Comune eventuali interruzioni nello svolgimento delle attività che per giustificato motivo dovessero intervenire.
Per la esecuzione della convenzione l’Associazione nomina, quale responsabile e garante del presente accordo nei confronti dell’Amministrazione comunale, la persona sotto generalizzata:
1) per l’Associazione …………………. il sig. ………….…………………., nato a
…..……………. il ………… e residente in ……………., C.F ,
telefono ;
Art. 7 – Durata e risoluzione del contratto di convenzione
Il presente accordo decorre dalla data della sua firma ed ha la durata di un anno. Alla sua scadenza l’accordo si riterrà risolto senza ulteriore necessità di un atto formale.
Il Comune di Albano Laziale potrà recedere in ogni momento da tale accordo, dopo avere comunque diffidato l’Associazione con lettera scritta, se saranno comprovate delle irregolarità nella esecuzione delle attività concordate o per qualsiasi altro motivo di natura civile ed amministrativa.
L’Associazione firmataria del presente accordo, potrà a sua volta recedere dall’accordo qualora il comune non ottemperasse agli obblighi previsti dal precedente art. 5.
Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Velletri.
Art. 8 – Liquidazione delle spese
Il Comune rimborserà le spese sostenute dall’Associazione a presentazione della richiesta di rimborso spese, che verrà liquidata previa attestazione dell’effettivo svolgimento delle previste attività corredata dalle note spese o fatture di acquisto e dei pagamenti che l’Associazione effettuerà per lo svolgimento delle attività concordate. In particolare saranno oggetto di rimborso, fino alla concorrenza della somma prevista al punto 4 dell’art. 5 del presente accordo.
Entro la data di scadenza della convenzione l’Associazione dovrà redigere un’apposita e dettagliata relazione tecnica riportante tutte le principali notizie circa l’esecuzione dell’attività ed i risultati ottenuti.
Art. 9 – Esenzione fiscale del Protocollo d’Intesa.
Il presente Protocollo d’Intesa è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1° della L. 266/91.
Il superiore atto viene letto dalle parti, le quali dichiarano di accettarlo e concordano di ritenerne essenziale l’approvazione di ciascuna clausola.
Letto confermato e sottoscritto dalle parti.
Per l’Associazione Per il Comune di Albano Laziale
Il Responsabile Legale Il Dirigente