DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
Servizio Edilizia Pubblica
OGGETTO: Lavori di riqualificazione di Xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x. 0 (Codice Opera n. 21097). Affidamento di un servizio di ingegneria ed architettura ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera d) del X.Xxx. 50/2016 per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008).
Spesa complessiva di Euro
CUP: F99J21009320002 CIG:
SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO
Premesso che:
Con Deliberazione Giuntale n. 43 dd. 21.02.2022, il Comune di Trieste ha approvato il Progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera in oggetto,
Con Determinazione Dirigenziale n. dd. è stato assegnato al professionista/studio/società l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera nonché il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione a seguito di gara ad evidenza pubblica svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lettera b, del Codice dei Contratti, ed in data è stato stipulato con il medesimo soggetto il contratto.
Che all'art. 4 del contratto medesimo era previsto che la S.A. si riservava di affidare diretta- mente con successivo provvedimento al progettista/studio/società incaricato, le prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva riguardo alla totalità dei lavori previsti e di direzione dei lavori, ai sensi dell’art. 63 e dell'art. 157 comma 1 del Codice, alle medesime condizioni di cui al contratto sopra citato, applicando sul corrispettivo relativo alle prestazioni opzionali il ribasso d'asta del % offerto dal progettista/studio/società incaricato in sede di gara per il servizio principale (progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento sicurezza in progettazione).
Che il progetto di cui all'incarico precedente è stato redatto ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. dd. , mentre in vista dell'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante, con Determinazione Dirigenziale n. dd. ha determinato di avvalersi della possibilità contemplata all'art. 4 del contratto ovvero di affidare le prestazioni professionali in oggetto al medesimo soggetto affidatario della progettazione;
tutto ciò premesso e considerato,
Tra
il Comune di Trieste , con sede legale a Trieste in Piazza dell'Unità, 4 (codice fiscale e partita IVA 00210240321), nella persona del Direttore ,
, in qualità di soggetto competente alla stipula del contratti, di seguito denominata semplicemente «Amministrazione committente», o «Stazione Appaltante»
e
il , iscritto all’Ordine de
della provincia di al n. , libero
professionista, con studio / sede in (provincia di
), via/piazza
,
(codice fiscale
, partita IVA ) di seguito denominato semplicemente «Professionista incaricato», il quale agisce per conto:
(scegliere la fattispecie pertinente)
proprio, in quanto libero professionista individuale, titolare dello studio (codice fiscale , partita IVA );
(oppure)
dell’associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale
, partita IVA ) costituita da sé stesso e dai signori
, i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d’incarico;
(oppure)
della società di di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, denominata “ ”, con sede in
(provincia di ), via/piazza , n. (codice fiscale
, partita IVA ), nella sua qualità di
;
(oppure)
del consorzio stabile di società di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, denominato “ ”, con sede in (provincia
di ), via/piazza , n. (codice fiscale
, partita IVA ), nella sua qualità di
;
quale operatore economico (scegliere la fattispecie pertinente) singolo
(oppure)
mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi dell’articolo 46 del
X.Xxx. 50/2016, con atto notaio
.
Si conviene e si stipula quanto segue:
rep.
in data
Art. 1. (Oggetto dell’incarico)
1. L’oggetto dell’incarico consiste nell'assunzione del ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 92, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i, relativamente ai lavori di riqualificazione di Xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x. 0, il tutto come meglio specificati al successivo art. 3).
2. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al D.Lgs. 50/2016, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», per la parte applicabile al presente incarico, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento.
3. Anche ai fini dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 22 del presente contratto, il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’affidamento è il seguente:
.
Art. 2. (Obblighi legali)
1. Il Professionista incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico.
2. Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell’Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dai referenti dell’amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
3. Il Professionista incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il Professionista incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994.
Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)
1. L'incarico comprenderà le seguenti prestazioni professionali:
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
In esecuzione dell'incarico, il Professionista dovrà mantenere una sede operativa, munita di recapito telefonico (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati), PEC, posta elettronica ordinaria, adeguatamente presidiata, durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori fino alla conclusione dell'incarico come specificato al successivo art. 7.
Il Professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti al Coordinamento per l’Esecuzione dei lavori, alle seguenti prescrizioni:
a. assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione dell’art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni e integrazioni, con l’obbligo di informare la propria attività ad eventuali normative non citate o nuove e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico;
b. dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l’assistenza relativamente agli adempimenti imposti all’ente committente da norme cogenti; in particolare, sarà cura del Coordinatore proporre in bozza al Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei Lavori la comunicazione per la notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni ed integrazioni per l’inoltro agli organi competenti. Inoltre, sarà preciso obbligo del Coordinatore disporre il Coordinamento tra il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i Piani Operativi di
Sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori. In tale ambito e nel rispetto della piena autonomia e responsabilità operativa del Coordinatore della sicurezza, il Professionista incaricato potrà utilizzare lo stanziamento per il coordinamento in oggetto previsto nel Quadro Economico dell’opera, mediante contestuale e dettagliata relazione motivata delle circostanze che giustificano l’utilizzo dello stanziamento medesimo e verso rendicontazione documentata, da prodursi entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi del fatto; il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti della successiva lettera “q” del presente articolo;
c. dovrà predisporre tempestivamente ogni integrazione o modifica al piano di Coordinamento della Sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali variazioni delle modalità di lavoro o alla redazione di Perizie di Variante;
d. dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del Direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di sicurezza e coordinamento in ogni fase di prosieguo dell’attività di cantiere, impartendo all’impresa le necessarie disposizioni quando ragioni di sicurezza non consentano alla Direzione Lavori di intervenire, informando immediatamente la stessa. Il mancato adempimento da parte dell’impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento;
e. sarà tenuto, ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii., a convocare prima dell’avvio dei lavori di ciascuna attività specifica una riunione di coordinamento con gli addetti alle singole operazioni al fine di valutare tutte le possibili interferenze tra le attività di cantiere previste. Di tale riunione dovrà redigere opportuno verbale da inviare successivamente al Responsabile dei Lavori. Tale verbale è propedeutico all’adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento precedentemente redatto, cui è tenuto il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
f. dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza giornaliera in cantiere, relativamente ai periodi di attività, e il rilascio di un report giornaliero che evidenzi la presenza in cantiere di personale e attrezzature, le condizioni climatiche particolari, le principali lavorazioni svolte, l'esame delle condizioni e dei presidi di sicurezza nello svolgimento delle lavorazioni, le disposizioni impartite a favore della sicurezza; dovrà garantire in ogni caso la personale presenza in cantiere ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Responsabile dei Lavori e/o il Responsabile Unico del Procedimento; il coordinatore provvederà personalmente alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui alla successiva lettera “g”;
g. dovrà essere compilato giornalmente uno specifico registro da conservarsi in cantiere, che affiancherà il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente indicati e aggiornati e puntualmente sottoscritti, dal coordinatore della sicurezza e dal “capocantiere” presente, i sopralluoghi effettuati, le disposizioni impartite nell’espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa;
h. dovrà verificare la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Xxxxx Xxxxx in relazione ai contenuti del Libro Unico tenuto dalla ditta esecutrice, dandone atto dell’avvenuto controllo nel registro di cui alla precedente lettera “g” del presente comma. L’impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile dei Lavori. Dovrà verificare, nell’ambito del cantiere, l’osservanza delle norme di cui all’art.36-bis del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n.248 “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
i. dovrà in ogni caso inviare al Responsabile dei Lavori una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, comunque almeno settimanale, con l’obbligo, per il coordinatore stesso, di segnalare le inadempienze dell’impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all’art. 92 del D.Lgs. 9 aprile
2008 n° 81 e successive modificazioni ed integrazioni; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti della successiva lettera “q” del presente articolo;
l. dovrà, altresì, garantire l’assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento e/o Responsabile dei Lavori, tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di eventuali riserve dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza;
m. è tenuto a tutte le incombenze previste dalla vigente legislazione sulla sicurezza del lavoro e dei cantieri, ivi compresa la verifica preliminare e l’adattamento alle effettive condizioni e programmi operativi di lavoro, del piano di sicurezza e coordinamento generale e del fascicolo di cui all’art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, sia prima dell’inizio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi secondo la normativa vigente, nonché all’effettuazione di tutte le operazioni prescritte dalla normativa in vigore in materia di sicurezza ed antinfortunistica. Il professionista è tenuto a verificare la tempestiva ottemperanza da parte dell’Impresa a tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dai piani di sicurezza e di coordinamento, che incidono sulla sicurezza del cantiere; in particolare è tenuto a vigilare sul rispetto delle misure inserite nel piano di sicurezza e coordinamento specifico in merito alle interferenze tra le attività del cantiere e di quelle di eventuali cantieri limitrofi, così come valutate nel corso della riunione di coordinamento di cui al precedente punto “e”;
n. sarà tenuto ad eseguire le annotazioni e le prescrizioni impartite in merito alle misure di prevenzione e coordinamento della sicurezza le quali dovranno essere controfirmate per ricevuta ed adempimento dall’impresa appaltatrice, dai subappaltatori e dalle imprese con contratti di fornitura;
o. sarà tenuto ad esprimere parere, per iscritto, in merito agli obblighi del Committente di cui al comma 14 dell’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016;
p. sarà tenuto ad osservare “L’Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste. Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste” di cui alla Deliberazione Consiliare n. 55 del 3 luglio 2008, ed il documento conseguente, denominato “Attuazione dell’Atto di Intesa per la sicurezza nei cantieri” controfirmato dalle parti in data 16 dicembre 2008 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. 45 del 29 dicembre 2008;
q. Il Committente, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile dei Lavori si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati, anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e, comunque, delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Per quanto non puntualmente descritto si fa comunque riferimento a quanto previsto da: X.Xxx. 81/08, D.Lgs. 50/2016, DPR 207/10 ultravigente in virtù dell'art. 216 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 4. (collaborazioni)
1. Il Professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 2.
2. In caso di assenze limitate per motivi personali (non superiori ai 15 giorni naturali e consecutivi) e/o per motivi di salute comprovati, il professionista potrà delegare, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei lavori, le funzioni di cui all’art. 3 del presente contratto ad un suo collaboratore con uguale idoneità e qualificazione professionale, in grado di sostenere temporaneamente le responsabilità del presente incarico.
3. Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed
esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
4. L’Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.
5. Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l’espressione del relativo gradimento.
6. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 12.
7. Per quanto riguarda il costo dell’assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il Professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto nello schema di parcella.
Art. 5 (Varianti)
1. Nel caso di redazione ed approvazione di una Perizia di Variante suppletiva, sarà corrisposto al Professionista l’onorario, secondo le medesime condizioni dell’offerta economica iniziale, ricalcolato sul nuovo importo lordo equivalente.
2. L'onorario non potrà subire alcuna variazione od incremento a causa del solo prolungamento del periodo di lavori conseguente a proroghe, o periodi accordati per opere di finitura e per ripristini prescritti dal Direttore dei Lavori o dall'organo di collaudo, secondo quanto previsto dall'art. 7, ultimo capoverso, del presente atto.
Art. 6 (Altre condizioni disciplinanti l’incarico)
1. Il Professionista incaricato rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell’Amministrazione committente.
2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei servizi tec- nici, il Professionista incaricato si impegna a:
a. produrre un numero minimo di 3 copie cartacee di ogni elaborato che dovesse rendersi necessario durante il corso dei lavori e di ogni altro atto connesso o allegato oltre a tutte le copie necessarie all'ottenimento di tutti i pareri previsti per normativa
b. a produrre, unitamente agli elaborati di cui alla lettere a), una copia dei medesimi su supporto informatico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo PDF e una copia in formato editabile compatibile con i programmi utilizzati dal Comune di Trieste per la progettazione/gestione degli appalti di lavori (STR Vision CPM, Microstation, OpenOffice).
3. In relazione alla proprietà intellettuale di tutti gli elaborati prodotti dal Professionista incaricato, l’Amministrazione committente ne diviene proprietaria ed è autorizzata alla utilizzazione piena degli stessi;
4. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Professionista incaricato, convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, come da parcella di cui al DM 17.6.2016 delle prestazioni e offerta economica di gara e con ciò il Professionista/studio/società incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;
Art. 7 (Durata dell’incarico e termini)
1. Il termine di inizio delle prestazioni decorrerà dalla comunicazione del RUP di avvio del Servizio, anche prima della stipula del contratto in caso di necessità; l'incarico si riterrà concluso, previa produzione, da parte del Coordinatore per l’esecuzione, di idonea certificazione sulla corretta applicazione da parte delle Imprese esecutrici delle norme inerenti la sicurezza, e che asseveri che i lavori si sono svolti regolarmente per quanto attiene alla sicurezza dei lavoratori, con la menzione di eventuali eventi rilevanti in merito (infortuni, sanzioni, ecc.) e delle relative procedure di risoluzione, con l'approvazione da parte del Comune degli elaborati di Collaudo tecnico-amministrativo dell'opera.
2. Potrà essere disposta la sospensione delle prestazioni per sole esigenze non imputabili al Professionista.
3. I lavori che ricadranno nell'ambito di competenza e responsabilità del coordinatore comprenderanno eventuali opere di finitura, anche eseguite in periodo successivo all'ultimazione dei lavori, nonché tutti i ripristini che dovessero venir ordinati all'Appaltatore in sede di accettazione dei lavori da parte della Direzione Lavori ed in sede di collaudo da parte dell'organo incaricato del collaudo stesso, indipendentemente dal periodo di esecuzione degli stessi.
Art. 9 (Coordinamento con la Direzione Lavori)
1. Nel corso della prestazione, il Professionista si impegna a partecipare periodicamente, alla presenza del RUP e dell'Ufficio di Direzione Lavori, alle riunioni di coordinamento allargate ai soggetti interessati, o ad ogni altra riunione/evento nel quale la presenza del professionista incaricato sia ritenuta necessaria dal RUP.
Art. 10 (Penali)
1. In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base all’art. 12 (risoluzione del contratto), l'Ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:
• nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto: la percentuale dello 0,5 ‰ (zerovirgolacinque per mille) dell'onorario per ciascun giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.
• nell’ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto: da un minimo di 500,00 (cinquecento/00) Euro ed un massimo di 5.000,00 (cinquemila/00) Euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.
2. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione fino alla cessazione dei motivi di applicazione delle stesse.
3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni og- getto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi o dalla mancata esecuzione, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell’uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l’inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata dall’Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento.
4. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti,
esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l’Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Professionista incaricato.
Art.11 (Riservatezza, coordinamento, astensione)
1. Il Professionista incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull’andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016.
2. Il Professionista incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l’autorizzazione scritta dell’Amministrazione committente è preclusa al Professionista incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione di elaborati tecnici od amministrativi e contabili in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall’Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell’Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Il Professionista incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all’Amministrazione committente tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l’andamento degli uffici e degli organi dell’Amministrazione committente; il Professionista incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all’espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all’oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all’Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del Contratto il Professionista incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione del contratto medesimo siano trattati dal Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 12. (Risoluzione del contratto)
1. Oltre a quanto stabilito all’ultimo comma dell’art. 25 (Tracciabilità dei pagamenti), il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:
x. xxxxxxx non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.
2. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.
3. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.
4. Il committente si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso, qualora il Professionista incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni.
5. E’ facoltà inoltre del Committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente all' Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all’art. 3.
6. In particolare, Il contratto può essere risolto in danno all'incaricato in uno dei seguenti casi:
a. accertamento della violazione prescrizioni dell’ art. 11 (Riservatezza, coordinamento, astensione), commi 1, 2, 3 o 4;
b. revoca o decadenza dell’iscrizione all’Ordine Professionale di appartenenza; in caso di Professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
x. xxxxxxx o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
d. applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità or- ganizzata;
e. violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, op- pure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
f. accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’art. 21 (Subappalto);
g. accertamento della violazione del regime di incompatibilità previsto dal D.Lgs. 50/2016;
h. superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell’ art. 10 (Penali);
i. nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
7. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
8. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.
Art. 13(Recesso)
1. Il Committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.
2. In tale caso il Professionista incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.
3. Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita.
4. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli artt. 88, comma 4 bis, e 92, comma 3, della norma sopra indicata, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4 bis e 4 ter, e 92, commi 3 e 4, del citato decreto.
5. Il Professionista incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
6. In tal caso, l'Affidatario ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.
Art. 14 (Incompatibilità)
1. Per il Professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'Ordine professionale di appartenenza.
2. Al riguardo il Professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il Committente.
3. Qualora il Professionista fosse dipendente pubblico, dovrà ottemperare a quanto richiesto dal
D. Lgs 30.3.2001 n. 165 con particolare riguardo all'art. 53, commi 7-8, relativo al provvedimento autorizzativo dell’Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegato al presente contratto.
4. Qualora il Professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al Committente ed ottemperare immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cui al capoverso precedente, relativamente al provvedimento autorizzativo dell’Amministrazione di appartenenza, che dovrà essere richiesto dal Professionista e consegnato all’Amministrazione comunale.
5. Il Professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.
Art. 15. (Determinazione dei corrispettivi)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’ art. 16 (Adeguamento dei corrispettivi), i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Professionista incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.
2. E’ stabilito un corrispettivo per onorari e spese per tutte le prestazioni descritte al precedente art. 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili direttamente ed indirettamente, pari ad euro (lettere/00), comprensivo di spese conglobate forfetarie.
3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a seguito dell'offerta formulata in sede di gara (all. sub ), sulla base del prospetto di determinazione dei corrispettivi per i servizi oggetto di affidamento (calcolo dei compensi per le prestazioni professionali) di cui al DM 17/06/2016;
4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’ I.V.A., alle aliquote di legge.
5. La quota delle spese forfetarie è ripartita tra le singole prestazioni liquidate.
Art. 16 (Adeguamento dei corrispettivi)
1. Qualora nel caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell’incarico per un motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno calcolati utilizzando i coefficienti previsti dalle rispettive disposizioni normative vigenti, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
Art. 17 (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)
1. Il corrispettivi, così come stabiliti all’art. 15. (determinazione dei corrispettivi), eventualmente adeguati ai sensi dell’art. 16 (Adeguamento dei corrispettivi) e diminuiti delle penali di cui all’ art. 10 (Penali), sono corrisposti con le seguenti modalità:
2. La liquidazione del compenso professionale di cui trattasi sarà effettuata contestualmente ad ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura di 8/10 (ottodecimi) dell’importo maturato. Il saldo del residuo 20% verrà liquidato all'atto dell'approvazione del Collaudo tecnico-amministrativo dell'opera.
3. in occasione di ogni versamento di acconto verrà operata una trattenuta pari al 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016.
4. I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa in formato elettronico, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni eseguite previo accertamento della regolarità contributiva, con accredito sul conto corrente indicato al successivo all’art. 25 (Tracciabilità dei pagamenti); con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.
5. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell’articolo 5, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
6. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell’efficacia temporale dell’assicurazione di cui all’art. 18 (Garanzie e Assicurazioni) ed all’accertamento dell’assenza di inadempienze erariali/contributive.
7. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi della normativa vigente di riferimento.
Art. 18 (Garanzie e Assicurazioni)
1. Il Professionista incaricato ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 1 e 9, del D.Lgs. 50/2016, apposita cauzione a garanzia delle prestazioni contenute nel presente contratto pari al 10% del valore del servizio appaltato emessa da
- filiale di , num. polizza . per l'importo garantito di euro .
2. Ogni successiva variazione della polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 137/2012.
3. Tale polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definito all’ art. 7 (Durata dell’incarico e termini).
4. Il Professionista consegna, ai sensi degli artt. 24 comma 4 e 106, commi 9 e 10, del D.Lgs 50/16, visto il punto 4.1 delle Linee Guida n. 1/2018, al momento della stipula del presente contratto, copia autentica della polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, che dovrà avere efficacia dalla data della stipula del presente contratto sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori realizzati.
5. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore ad euro 1.622.400,00.- (Unmilioneseicentoventiduemilaquattrocento/00) per sinistro e per periodo di assicurazione, pari al 20 % del valore dell'opera.
6. La polizza si estende alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
7. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
8. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148, della Legge n. 124/2017.
9. La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione di eventuali variazioni dei Piani della Sicurezza che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Art. 19 (Coordinamento e vigilanza)
1. La sorveglianza sull'esecuzione del servizio affidato sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Edilizia Pubblica il cui Dirigente, che potrà essere coadiuvato anche da soggetti esterni a supporto della vigilanza sulla progettazione, svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.
Art. 20 (Adempimenti legali)
1. Il Professionista incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare:
a. non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
b. non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’Ordine professionale.
2. Il Professionista incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza.
Art. 21 (Subappalto)
1. Ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto è ammesso esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dal medesimo articolo 105, nonché dall'art. 31, comma 8, e dagli atti di gara.
Art. 22(Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici)
1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il Professionista incaricato e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.5.2018, in vigore dal 13.6.2018 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione “amministrazione trasparente” al link “codice disciplinare e codici di comportamento”; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.
2. Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte del professionista la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).
Art. 23 (Definizione delle controversie)
1. Ai sensi degli articoli 205 e 206, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora vi siano contestazioni scritte circa l’importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente dal presente contratto, e qualora ricorrano le condizioni e limiti imposti dalla stessa normativa, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l’eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo xxxxxxx e la trasmette contemporaneamente al Professionista incaricato e all’Amministrazione committente entro i termini fissati.
2. Il Professionista incaricato e l’Amministrazione committente devono pronunciarsi entro i termini fissati dai citati artt. 205 e 206; la pronuncia dell’Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.
3. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, se diverso dal responsabile del procedimento e sentito questo, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000,00.- euro, è necessario il parere dell'Avvocatura che difende l’Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
4. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie, il Professionista incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Amministrazione committente.
6. La decisione sulla controversia è estesa all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
7. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dall’Amministrazione committente, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
8. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trieste; ai sensi dell’articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007, è esclusa la competenza arbitrale.
Art. 24 (Domicilio, rappresentanza delle parti)
1. Il Professionista incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso . Qualunque comunicazione effettuata dall’Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista incaricato.
2. Il Professionista incaricato individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto.
3. L’Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall’Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2, si intende effettuato al Professionista incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista incaricato intenda far pervenire all’Amministrazione committente, è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.
Art. 25 (Tracciabilità dei pagamenti)
1. Qualora tali adempimenti non siano stati assolti in sede di stipula del presente contratto, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli
eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente art. 24 (Domicilio, rappresentanza delle parti), devono comunicare all’Amministrazione committente, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l’Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente art. 17 (modalità di corresponsione dei corrispettivi).
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
3. per pagamenti a favore del Professionista incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1;
4. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento;
5. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00.- euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
6. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.
7. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4, comporta l’annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
8. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione committente e la Prefettura- Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Art. 26 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, xxx comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall’I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Professionista incaricato.
2. Il presente atto è sottoscritto in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce.
Trieste, lì
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXXXX XXXXX
CODICE FISCALE: *********** DATA FIRMA: 02/05/2022 13:44:49
Atto n. 929 del 02/05/2022