ACCORDO DI FORNITURA – ANNO 2019
ACCORDO DI FORNITURA – ANNO 2019
II presente contratto viene stipulato fra:
l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, con sede legale a Ferrara, xxx Xxxxxxx x. 00 ,
X.X. x X. XXX 00000000000, nella persona del Direttore dell’U.O. Programmazione, Controllo della Gestione e della Mobilità Sanitaria e Comunicazione Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, così come da provvedimento di delega n.228 del 13/12/2018
e
la Società CIEMME s.r.l. con sede legale in Xxx Xxxxxxx, 00 00000 - Xxxxxxx - C.F./P.L 03835350376,nella persona dell'Amministratore Unico Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, che agisce in qualità di legale rappresentante
e sarà valevole per l’anno 2019, riguardando la fornitura di prestazioni specialistiche per le discipline di Recupero e Riabilitazione, Dermatologia e Ortopedia, rivolte a cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi presso il Poliambulatorio di Mesola (FE), presso il Poliambulatorio Vitalis di Ferrara e presso il Poliambulatorio di X. Xxxxxxxx (FE).
PREMESSA
La definizione del presente Accordo è finalizzata al miglioramento del governo della domanda di prestazioni specialistiche, in relazione a quanto previsto dalle DD.GG.RR. n. 1035/2009 “Strategia regionale per il miglioramento dell'accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR 1532/2006“, n. 167/2019 “Accordo quadro Regione-ANISAP”, n. 1056/2015 “Riduzione delle liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie” e n. 603/2019 “Piano regionale di governo delle liste di attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021”.
Le strutture Ciemme operano in regime di accreditamento istituzionale sulla base dei seguenti documenti:
• Vitalis: Determina RER n. 13019 del 7/12/2009, determina RER n. 14159 del 23/10/2015 e determina RER n. 17647 del 30/09/19 di rinnovo;
• Mesola: Determina RER n. 5529 del 20/05/2013 (accreditamento provvisorio), conferma accreditamento provvisorio con nota RER 64878 del 3/11/15 e determina RER n. 17647 del 30/09/19 di rinnovo;
• Sant'Xxxxxxxx: Determina n. 16655 del 23/10/17.
Per quanto riguarda il miglioramento dell'appropriatezza di erogazione delle prestazioni specialistiche nella disciplina di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale, che costituisce l’attività prevalente della Società Ciemme, è opportuno prendere in considerazione i seguenti aspetti:
• è necessario consolidare il consumo di prestazioni di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale (d'ora in poi RRF) da parte di residenti nella provincia di Ferrara presso le strutture provinciali, con particolare attenzione al regime ambulatoriale;
• la Società CIEMME s.r.l. è soggetto istituzionalmente accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale all'esercizio delle funzioni relative alla branca di Fisiochinesiterapia e
Rieducazione Funzionale, possiede professionalità e strutture adeguate, idonee attrezzature ed i margini operativi necessari per garantire la messa in atto di progetti speciali mirati al recupero/contenimento della mobilità passiva, anche in considerazione dell’ubicazione delle strutture;
• la Società CIEMME s.r.l. garantisce il perseguimento degli obiettivi di appropriatezza clinico assistenziale previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (d'ora in poi LEA) e dalle linee guida proposte dalle principali Società Scientifiche nazionali nell’ambito delle discipline trattate, con particolare riferimento al concetto assolutamente centrale della "presa in carico del paziente" e del conseguente adeguamento del piano terapeutico.
Il presente Accordo è redatto in conformità alle indicazioni di cui:
1. all'art. 8 quinquies - comma 2° del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N° 419" e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;
2. alla Delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";
3. all'Accordo Quadro tra la Regione Xxxxxx-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Quadriennio 2018-2021 – recepito con DGR 167 del 4/2/19;
4. alla Delibera di Giunta Regionale n. 977 del 18 giugno 2019 “LINEE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2019”;
5. alla Delibera di Giunta Regionale n. 603 del 15 aprile 2019 “PIANO REGIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA (PRGLA) PER IL TRIENNIO 2019-2021”.
Le parti firmatarie del presente Accordo condividono i seguenti obiettivi:
• sviluppo della collaborazione pubblico-privato nell'ambito della pianificazione sanitaria territoriale, per favorire un rapporto sinergico volto a migliorare modalità e tempi di risposta alla domanda di prestazioni sanitarie;
• rispetto dei limiti di spesa programmati dalla Regione;
• garanzia dei livelli essenziali di assistenza (DPCM 29 Novembre 2011);
• salvaguardia del principio di libera scelta del luogo di cura;
• appropriatezza e razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili;
• recupero dei flussi di mobilità passiva per le prestazioni oggetto dell’accordo.
Si ritiene pertanto che si possa definire la committenza oggetto del presente accordo per l’anno 2019 così come indicato nei seguenti articoli.
ART. 1 - PRESTAZIONI
Le prestazioni oggetto del presente accordo sono quelle descritte nell’allegato “COMMITTENZA 2019 – DETTAGLIO PRESTAZIONI”, che dovranno essere programmate in maniera uniforme nel corso dell’anno e fornite con garanzia di continuità assistenziale mediante la "presa in carico del paziente".
I volumi indicati nell’allegato sopracitato sono da considerarsi indicativi; l’offerta di prestazioni dovrà rispondere a requisiti di flessibilità per il perseguimento dell’obiettivo del contenimento dei tempi di attesa di cui alla DGR 1056/2015. A tal fine potrà essere richiesta una rimodulazione temporanea delle agende di prenotazione con una variazione di +/- 10% per tipologia di prestazione, in base agli indici di performance monitorati dal livello regionale.
Con riferimento alla disciplina di RRF, le prestazioni che verranno fornite dalla società Ciemme sono quelle indicate dall'All. 2/a e 2/b del DPCM 29/11/2001 e dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1365 del 02/08/2002 che indicano le modalità di appropriatezza e le possibilità di associazione delle prestazioni riabilitative, nonché la regolamentazione dei relativi tempi di erogazione.
Qualora gli utenti richiedano alla società Ciemme prestazioni non ricomprese fra quelle accreditate precedentemente considerate, è facoltà di Ciemme poterle fornire a carico degli utenti stessi attraverso oneri economici che esulano dal presente accordo.
ART. 2 - ACCESSO ALLE STRUTTURE
L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Ferrara, potrà avvenire nei seguenti casi:
a) attraverso CUP, previa prescrizione di visita specialistica o di controllo da parte del medico di medicina generale;
b) in caso di piano terapeutico individuale, attraverso la prescrizione da parte di specialisti ambulatoriali accreditati pubblici o privati operanti presso le Strutture CIEMME nelle discipline di fisiatria, ortopedia/traumatologia (come nel caso di invio post operatorio secondo protocollo già condiviso oppure come nel caso di invio da altra struttura pubblica).
Si precisa inoltre che il primo accesso alle prestazioni anche da parte di cittadini residenti in altre Usl della Regione o fuori Regione, dovranno avvenire tramite CUP, come esplicitato dalla Nota RER n.510035 del 5/6/19 “Chiarimenti Accordo stipulato tra la Regione ed ANISAP Xxxxxx Xxxxxxx (DGR 167/2019)”.
ART. 3 – ADEGUAMENTI INFORMATICI
La Società Ciemme s'impegna a realizzare con oneri a carico della stessa, le seguenti attività:
- implementazione di tutte le funzionalità necessarie all’ingresso nella rete sole in particolare finalizzate alla erogazione delle ricette SSN e l’invio del referto al Fascicolo Sanitario Elettronico;
- verifica dell’operatività di tutte le funzionalità necessarie alla visualizzazione ed erogazione delle ricette dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale;
Esclusivamente per il periodo di vigenza del contratto di fornitura, l’Azienda USL consentirà alle Strutture della Società Ciemme la consultazione attraverso il servizio applicativo SAIA/RER, delle informazioni anagrafiche utili ai fini della prenotazione ed erogazione.
Entrambe le parti si impegnano inoltre a concordare l’integrazione degli applicativi o altre modalità operative per consentire la consultazione delle informazioni relative al pagamento del ticket e la gestione della riscossione dei ticket riferiti a doppi appuntamenti in strutture diverse ma facenti capo a un’unica ricetta.
ART. 4 - VALORIZZAZIONE DELL’ACCORDO
Il tetto di spesa dedicata ai residenti in provincia di Ferrara complessivo viene fissato in Euro 510.000,00 al netto dei ticket incassati dalla Società CIEMME.
Le prestazioni dovranno essere fatturate secondo le tariffe previste dal nomenclatore tariffario della Regione Xxxxxx-Romagna.
ART. 5 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il soggetto contraente si impegna ad assolvere l'obbligo informativo nei confronti della Regione E-R, così come previsto dalle Circolari regionali n° 9 del 28/11/2008 e n° 2 del 16/2/2011 e s.m.i.
Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti.
Il controllo e la successiva liquidazione delle prestazioni avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, fatto salvo l’accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale).
Flussi finanziari connessi alla mobilità interregionale
Per quanto riguarda la mobilità attiva interregionale l’Azienda Usl di Ferrara liquiderà in anticipazione le relative fatture, fatta salva la garanzia di compensazione di tali prestazioni nei flussi di mobilità che verranno successivamente validati a livello interregionale.
ART. 6 - MODALITÀ DI CONTROLLO
L’Azienda Usl si riserva di effettuare i controlli sulla qualità, la congruenza e l’appropriatezza delle prestazioni rese, in relazione alle indicazioni regionali in materia, nonché la corretta tenuta della documentazione sanitaria ed amministrativa, comprendendo la verifica della modalità di firma e la corretta conservazione dei referti.
Al fine di consentire la verifica della congruenza tra le prestazioni rese e il flusso informativo prodotto, la società Ciemme si impegna a rendere disponibile presso le proprie sedi la
documentazione sanitaria (referto ed eventuale programma terapeutico) e amministrativa riferita a ciascun caso trattato.
Il personale autorizzato dell’U.O. Committenza, Mobilità Sanitaria e Controllo Produzione verifica periodicamente il rispetto di quanto concordato attraverso valutazioni su un campione di casi trattati. Si ricorda che il referto medico, che consiste nella relazione scritta dal medico sullo stato clinico del paziente, è considerato secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato “atto pubblico di fede privilegiata” proveniente da un pubblico ufficiale o da un pubblico dipendente incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni.
Per l’ordinamento giuridico è pertanto indispensabile individuare la responsabilità delle azioni e la firma costituisce elemento essenziale per la rintracciabilità dell’esecutore dell’azione stessa.
In caso di carenze relative alla corretta tenuta della documentazione sanitaria e amministrativa, come la mancanza della firma (digitale se previsto o autografa), presenza di firma autografa illeggibile e non riconducibile al professionista o mancanza del timbro del professionista (quando previsto), dopo due segnalazioni consecutive tramite verbale scritto, l’Azienda si riserva la facoltà di prevedere un abbattimento dell’importo tariffato.
ARTICOLO 7 – ASSICURAZIONE
La struttura privata accreditata garantisce di aver sottoscritto un 'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività. L'Azienda è esonerata da qualsia si tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
ART. 8 – NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato “Regolamento”), designa il soggetto contraente Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.
In particolare la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di natura particolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo.
Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento, al Codice e al presente Atto.
Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l’attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di:
- attenersi la riservatezza delle informazioni e dei documenti dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione;
- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti l’attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all’articolo 5 del Regolamento;
- verificare l’esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell’Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III
del Regolamento, impegnandosi a riscontrare direttamente dette richieste nell’osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento ed informando il Titolare;
- autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in Convenzione, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.
Le parti danno atto che, in ogni caso, gli obblighi di fornire le informazioni di cui all’art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e di acquisire il consenso al trattamento dei dati, laddove necessario, competono all’Azienda Sanitaria.
Il Responsabile ha l’obbligo di attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento gli stessi obblighi di segretezza e riservatezza gravanti sul personale del Titolare e di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i predetti soggetti alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto del Regolamento, del Codice e, in genere, delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.
L’Azienda USL, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di designare altri responsabili del trattamento, purché stabiliti nell’Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale.
In tal caso il Responsabile è tenuto a darne avviso all’Azienda AUSL, anche ai sensi e ai fini dell’art. 28, comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nella presente convenzione a carico del Fornitore. Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla predetta designazione.
In ogni caso non è consentito al Responsabile, salvo diverso accordo e/o autorizzazione, il trasferimento dei dati personali trattati verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo e tale impedimento deve essere imposto anche ai Responsabili designati dal soggetto contraente.
Il Responsabile è tenuto compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti che, in caso di richiesta, dovrà essere condiviso con il Titolare, limitatamente ai trattamenti di dati oggetto della presente designazione.
Il Responsabile ha l’onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali e, comunque, relativamente ai trattamenti per i quali è stato designato, di assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.
Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi ipotesi di violazione dei dati personali (quali, a mero tiolo esemplificativo e non esaustivo: distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati) che faccia sorgere l’obbligo del Titolare di procedere agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. Il Responsabile è altresì tenuto a collaborare tempestivamente con il Titolare ai fini degli adempimenti di notifica e comunicazione di cui ai predetti articoli 33 e 34 del Regolamento, anche compilando formulari e questionari che il Titolare intenda sottoporgli per le vie brevi.
La designazione a Responsabile sarà valida per la durata della Convenzione e si considererà revocata a completamento dell’incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, dell’Accordo. I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore. All’atto della cessazione delle operazioni di trattamento o su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto al Titolare.
Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari, fornendo la documentazione eventualmente richiesta nonché consentendo l’accesso ai propri locali e sistemi al Titolare, anche per il tramite di un incaricato.
Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da violazioni dalle clausole contrattuali previste nella presente nomina poste in essere dal Responsabile.
Art. 9 – NORMATIVA ANTIMAFIA, ANTICORRUZIONE, INCOMPATIBILITA’ E CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi del DLgs n.159 del 6/9/2011, modificato dal DLgs n.218 del 15/11/2012, è richiesto che al
momento della sottoscrizione del contratto, e per la durata dello stesso, l'Azienda USL sia in possesso di valida documentazione antimafia.
Agli atti dell'Azienda risulta presente valida certificazione attestante la non sussistenza a carico della Società e dei soggetti individuati ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs 159/2011, di cause di decadenza, di sospensione e di divieto previste dall’art. 67 e dagli artt. 84 C.4 e 91 C.6 del medesimo Decreto.
La Società Ciemme è tenuta a fornire all’Azienda USL di Ferrara la documentazione strumentale al rinnovo della certificazione sopracitata, nonché a comunicare tempestivamente all'Azienda USL di Ferrara ogni modifica che dovesse intervenire negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi (art. 10 sexies, punto 11, L. n. 5 75/65).
Dovrà inoltre attenersi agli obblighi di cui alla L.165/2001 e dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti della AUSL che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell’Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro.
L’onere della verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro, è in capo alla Società al fine di non i incorrere in responsabilità.
Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successive norme, in particolare dell'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture Private Accreditate.
Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Le Società Ciemme si impegna all’invio invio annuale, all’Azienda USL, dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la struttura privata accreditata, specificando le
qualifiche, le specializzazioni conseguite e l’attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico.
Si impegna inoltre a trasmettere, successivamente, anche eventuali modifiche o integrazioni che dovessero subentrare in corso d'anno.
Il soggetto contraente, consapevole delle conseguenze sanzionatorie previste in caso di violazione
degli obblighi ivi previsti, si impegna infine alla diffusione al proprio personale del Codice di Comportamento dell’Azienda Usl di Ferrara, scaricabile al link:
disciplinare-codice-condotta/copy_of_allegato2codiceconindice.pdf
aggiornamenti.
e
di eventuali successivi
ART. 10 - CONTROVERSIE
La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti del presente contratto sarà rimessa all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
A tal fine le parti individuano quale Xxxx competente quello di Ferrara.
ART. 11 - DURATA
Il presente Accordo ha validità ed efficacia per il periodo 1/1/2019 – 31/12/2019.
ART. 12 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI
Il presente Accordo, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del
D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R.
L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx- Romagna.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Ferrara, lì
L’Amministratore Unico Società CIEMME s.r.l. (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx)
_
Il Direttore dell’U.O. Programmazione, Controllo della Gestione e della Mobilità Sanitaria e Comunicazione
Dell’Azienda USL di Ferrara
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxx)
_ __ __ ___ __ ___
8
U.O. C
ommittenza, Mobilità Sanitaria e Controllo Produzione
COMMITTENZA 2019 - DETTAGLIO PRESTAZIONI
CIEMME MESOLA | |
056 - RECUPERO E RIABILITAZIONE | |
81.92 iniez. sost. terapeutiche in art. o leg. | 1.795 |
81.01.W visita di controllo | 61 |
89.7B.2 prima visita | 1.200 |
93.26 risoluz. Manuale aderenze articolari | 217 |
93.35.2 irradiaz. infrarossa | 732 |
93.39.7 elettrotrp | 873 |
sedute di riabilitazione | 9.416 |
14.294 | |
CIEMME SANT'XXXXXXXX | |
056 - RECUPERO E RIABILITAZIONE | |
81.92 iniez. sost. terapeutiche in art. o leg. | 454 |
81.01.W visita di controllo | 10 |
89.7B.2 prima visita | 1.250 |
93.26 risoluz. Manuale aderenze articolari | 504 |
93.39.7 elettrotrp | 780 |
sedute di riabilitazione | 10.186 |
13.184 | |
CIEMME VITALIS | |
036 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | |
89.7 visita generale 052 - DERMATOLOGIA | 1.500 |
89.7A.7 prima visita 056 - RECUPERO E RIABILITAZIONE | 2.000 |
81.92 iniez. sost. terapeutiche in art. o leg. | 1.021 |
81.01.W visita di controllo | 14 |
89.7B.2 prima visita | 2.637 |
93.26 risoluz. Manuale aderenze articolari | 1.156 |
93.35.2 irradiaz. infrarossa | 538 |
93.39.7 elettrotrp | 658 |
sedute di riabilitazione | 17.181 |
26.705 |