CITTÁ DI PINEROLO
CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
O
GGETTO:
L’anno 2018, addi ventisette, del mese di Dicembre, alle ore 18:18, in Pinerolo, nella sala delle adunanze consiliari del palazzo comunale.
Convocato dal presidente mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, come risulta dalle attestazioni agli atti, e previa pubblicazione, nel termine indicato dal regolamento del consiglio comunale, dell’ordine del giorno all’albo pretorio, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione composto da:
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019.
DELL’IMPOSTA
DETRAZIONI
E
ALIQUOTE
APPROVAZIONE
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 89 del 27/12/2018 18:18:00.
Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Pinerolo, 18/03/2019 .
N° 89 del 27/12/2018
ORIGINALE
Provv. In. | Cat. cls. | F.A. | Int. | I. | L. |
89 CC 18 | 05/03.01 | 26/18 |
Presenza | Presenza | ||||
1 | XXXXXX XXXX | PRES. | 14 | XXXXXXX XXXXXX XXXXX | XXXX. |
2 | FAGHERAZZI AMABILE | PRES. | 15 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | XXXX. |
3 | XXXXXX XXXXXXXXX | XXXX. | 16 | XXXXXXXXX XXXXXXX | XXXX. |
4 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | ASS.G. | 17 | XXXXX XXXX XXXXX | XXX. |
5 | XXXXXX XXXX | PRES. | 18 | ALA XXXXXXXX | XXXX. |
6 | XXXXXXXXX XXXXX | XXXX. | 19 | XXXXXX RAMI | PRES. |
7 | XXXXXX XXXXXXX | XXXX. | 20 | XXXXX XXXXXXXXXX | PRES. |
8 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX | XXX. | 21 | XXXXXXX XXXX | XXXX. |
9 | LENTA XXXXXX | XXXX. | 22 | XXXXXXX XXXXX | ASS.G. |
10 | XXXXX XXXXXXXX | XXXX. | 23 | XXXXXXXXXX XXXX | XXXX. |
11 | XXXXX XXXXXXX | PRES. | 24 | XXXXX XXXX | PRES. |
12 | XXXXXXXXX XXXXXXX | XXXX. | 25 | XXXXXXX XXXXXX | XXXX. |
13 | XXXXXX XXXXX | XXXX. |
Totale Presenti: 21 Totale Assenti: 4
Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOLuigi CARIGNANO.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Xxxx.ssa Xxxxxxxxx XXXXXXXXX.
Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: BACHSTADT MALAN XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, PROIETTI XXXXXX.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a procedere all’esame delle pratiche iscritte all’ordine del giorno.
N. 89 /CC del 27/12/2018
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019.
DELL’IMPOSTA
DETRAZIONI
E
ALIQUOTE
APPROVAZIONE
OGGETTO:
Il presidente sig. Xxxxx XXXXXXXXX, cede la parola al sindaco sig. Xxxx XXXXXX per l’illustrazione della proposta in oggetto.
Indi il presidente cede la parola ai consiglieri sig.ri: Xxxx XXXXX, Xxxxxxxxxx XXXXX e al sindaco sig.
Xxxx XXXXXX.
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Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Pinerolo, 18/03/2019 .
Durante l’intervento del consigliere sig. Xxxxxxxxxx XXXXX, entra in aula la consigliera sig.ra Xxxxxxxxx XXXXXXXXX: i presenti sono 22.
A questo punto il presidente cede la parola al consigliere sig. Xxxxxxx XXXXXX per la dichiarazione di
voto.
Non si procede alla redazione della trascrizione degli interventi in conformità all’art. 62, comma 5 e 6, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
I testi relativi sono stati registrati su DVD e conservati in archivio comunale idoneamente custoditi.
Non essendoci altri consiglieri che intendono intervenire, il presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione.
A relazione del Sindaco
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) e s.m.e i., istituisce, a decorrere dall’1/01/2014, l’Imposta Unica Comunale basata su due presupposti impositivi, il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali. Tale imposta si compone, in relazione a tali presupposti impositivi, da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Atteso che l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 stabilisce che “L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”, come disciplinata dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, e s.m.e i.
Richiamati:
- l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, e sue modifiche e integrazioni;
- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
- le norme contenute dell’art. 91-bis del D.L. 1/2012, nell’art. 4 del D.L. 16/2012, e nell’art. 1, commi 707- 728, della L. 147/2013;
- tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, nonché dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;
- l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;
- l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria;
- l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito in L. 124/2013, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l’art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, contenente nuove disposizioni relative ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;
- la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), con la quale sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina dell’IMU.
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Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 23/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:
1) vennero determinate, per l’anno 2016, con efficacia dal 1° gennaio, le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale propria, il cui gettito é di competenza esclusiva del Comune:
TIPOLOGIA IMPONIBILE | ALIQUOTA 2016 | |
I | IMMOBILI NON COMPRESI NELLE SUCCESSIVE CATEGORIE - ALIQUOTA ORDINARIA | 1,02 % |
II | ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO AGEVOLATO: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l’abitazione principale, interamente locate alle condizioni definite dall’Accordo territoriale locale sui contratti di affitto agevolati, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, depositato presso il Comune di Pinerolo in data 28/06/2007. | 0,57 % |
III | ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO AGEVOLATO: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l’abitazione principale, interamente locate alle condizioni definite dall’Accordo territoriale locale sui contratti di affitto agevolati, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, depositato presso il Comune di Pinerolo in data 30/03/2015. | 0,48% |
IV | ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l’abitazione principale, concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che la occupano a titolo di abitazione principale. | 0,76 % |
V | ALLOGGI SFITTI: unità immobiliari ad uso abitativo non locate e non soggette alla TARI in base alle vigenti disposizioni regolamentari, da almeno un anno. Tale aliquota va applicata pertanto dal mese successivo al dodicesimo mese consecutivo di sussistenza di tali condizioni. | 1,06 % |
VI | ABITAZIONE PRINCIPALE (E RELATIVE ASSIMILAZIONI) CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9: unità immobiliare, e relative pertinenze ammesse per legge, nella quale il possessore ed il suo nucleo famigliare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. | 0,6 % Oltre detrazione di € 200,00 |
VII | IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ATC): alloggi di proprietà degli enti di edilizia residenziale pubblica (A.T.C.) aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., regolarmente assegnati. | 0,4 % Oltre detrazione di € 200,00 |
VIII | TERRENI AGRICOLI | 1,02% |
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2) venne determinata per l’anno 2016, con efficacia dal 1° gennaio, la seguente aliquota dell’Imposta Municipale propria, il cui gettito non é di competenza esclusiva del Comune in quanto é riservata allo Stato la quota di imposta ad aliquota base dello 0,76%:
TIPOLOGIA IMPONIBILE | ALIQUOTA 2016 | ||
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D | 1,02 % |
I
Dato atto che tali aliquote, in assenza di specifiche ulteriori deliberazioni, hanno avuto validità anche per gli anni successivi sino al 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006.
Richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 ed alle relative pertinenze, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria.
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Richiamati altresì in particolare:
- l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:
- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
- l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dall’1/01/2014:
- l’esclusione dall’imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l’esclusione dal tributo, altresì:
delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- l’esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell’IMU, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);
- l’art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, in base al quale a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che pertanto tale tipologia non è soggetta ad IMU in quanto assimilata all’abitazione principale;
- l’art. 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha previsto l’esenzione IMU dei terreni agricoli per i seguenti casi:
- in riferimento alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (aree montane e di collina), si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
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Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Pinerolo, 18/03/2019 .
Considerato che:
- al fine della determinazione delle aliquote I.M.U. si deve tener conto di quanto disposto dall’art. 1, commi 640 e 677 della L. 147/2013, così come quest’ultimo modificato dall’art. 1, comma 679 della Legge 190/2014 (Finanziaria 2015), che dispone che la somma delle aliquote IMU e TASI non deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il comma 26 dell’art.1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) aveva previsto il blocco degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali per l’anno 2016, ad eccezione della Tassa sui rifiuti, rispetto ai livelli deliberati per il 2015; tale blocco era stato esteso anche agli anni 2017 e 2018 con rispettive Leggi di Xxxxxxxx;
- per l’anno 2019, al momento non sono previsti interventi normativi di ulteriore blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi locali.
Visto l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013.
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 13/03/2018 avente ad oggetto “ Imposta Unica Comunale (IUC): modificazioni ed integrazioni al regolamento per la disciplina dell’ IMU approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 12/04/2016”, che ha introdotto il comma 8) dell’art. 11, che recita: “Ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con la Legge 11 novembre 2014, n. 164, per le unità immobiliari ad uso commerciale già locate a "canone libero", per le quali venga definita una riduzione pari almeno al 15% dell’importo del canone di locazione al 1° gennaio 2018, è applicata l’aliquota agevolata del 4,8 per mille. Tale aliquota agevolata vale anche per gli anni successivi, salva la possibilità di rideterminarla con deliberazione del Consiglio Comunale di cui al succitato art. 11, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Qualora si susseguano nel corso degli anni più accordi di riduzione del canone di locazione pattuito, nella determinazione dell’aliquota da applicare si fa riferimento alla riduzione complessivamente riconosciuta rispetto al canone applicato al 1° gennaio 2018. L’agevolazione viene riconosciuta dal mese in cui è intervenuta la riduzione del canone di locazione, tenuto conto del criterio di cui all’art. 14, comma 1 del presente Regolamento. Per poter beneficiare dell’applicazione di tale aliquota agevolata deve essere presentata, entro la data stabilita per il versamento a saldo dell’imposta, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante compilazione di modulo appositamente predisposto dall’ufficio tributi, corredata di copia del contratto di locazione dal quale risulti la riduzione del canone per la rimanente durata del contratto.”; e dal quale si desume che é considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Richiamato l’art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento».
Ritenuto, nell’ambito della propria autonomia, alla luce dei vincoli applicativi posti dalla legge nella determinazione delle aliquote IMU e TASI, per l’anno 2019, di modificare le aliquote dell’Imposta Municipale
propria approvate per l’anno 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 23/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, come segue:
- di precisare che l’aliquota agevolata dello 0,48% per le unità immobiliari ad uso commerciale già locate a "canone libero", per le quali venga definita una riduzione pari almeno al 15% dell’importo del canone di locazione al 1° gennaio 2018, introdotta a partire dall’anno 2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 13/03/18 - art.11, comma 8 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’ IMU - si applica esclusivamente agli immobili ad uso non abitativo classificati in categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) C/3 (laboratori per arti e mestieri) - A10 (uffici e studi privati);
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Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Pinerolo, 18/03/2019 .
- di estendere anche agli immobili ad uso non abitativo, classificati in categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) C/3 (laboratori per arti e mestieri) - A10 (uffici e studi privati), l’aliquota dell’1,06 % già prevista sino all’anno 2018 per le sole unità immobiliari ad uso abitativo non locate e non soggette alla TARI in base alle vigenti disposizioni regolamentari, da almeno un anno.
Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, nonché dall’art. 1, comma 10, lettera e) della Legge n. 208/2015, il quale stabilisce che: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.
Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”.
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale.
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della 5^ Commissione Consiliare nelle sedute del 12.12.2018 e 17.12.2018.
Visti l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e l’art. 7, comma 3, dello Statuto comunale. Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.
Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente del settore Finanze, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx.
Con 15 voti favorevoli e 1 voto contrario della consigliera sig.ra Xxxx XXXXX espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti e con l’astensione dalla votazione dei consiglieri sig.ri: Xxxxxx XXXXXXX, Xxxx XXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXXXX, Xxxxxxxxx XXXXXX, Xxxx XXXXXXXXXX e Xxxxxxxxxx XXXXX,
D E L I B E R A
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 89 del 27/12/2018 18:18:00.
Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Pinerolo, 18/03/2019 .
1) Di approvare per l’anno 2019, con efficacia dal 1° gennaio, per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale propria, il cui gettito è di competenza esclusiva del Comune:
TIPOLOGIA IMPONIBILE | ALIQUOTA 2019 | |
I | IMMOBILI NON COMPRESI NELLE SUCCESSIVE CATEGORIE - ALIQUOTA ORDINARIA | 1,02 % |
II | ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO AGEVOLATO: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l’abitazione principale, interamente locate alle condizioni definite dall’Accordo territoriale locale sui contratti di affitto agevolati, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, depositato presso il Comune di Pinerolo in data 28/06/2007. | 0,57 % |
III | ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO AGEVOLATO: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l’abitazione principale, interamente locate alle condizioni definite dall’Accordo territoriale locale sui contratti di affitto agevolati, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, depositato presso il Comune di Pinerolo in data 30/03/2015. | 0,48% |
IV | ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l’abitazione principale, concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che la occupano a titolo di abitazione principale. | 0,76 % |
V | ALLOGGI ed IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO CLASSIFICATI IN CATEGORIA CATASTALE C/1 (NEGOZI E BOTTEGHE) C/3 (LABORATORI PER ARTI E MESTIERI) - A10 (UFFICI E STUDI PRIVATI), SFITTI e non soggetti alla TARI in base alle vigenti disposizioni regolamentari, da ALMENO UN ANNO. Tale aliquota va applicata pertanto dal mese successivo al dodicesimo mese consecutivo di sussistenza di tali condizioni. | 1,06 % |
VI | IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO CLASSIFICATI IN CATEGORIA CATASTALE C/1 (NEGOZI E BOTTEGHE) C/3 (LABORATORI PER ARTI E MESTIERI) - A10 (UFFICI E STUDI PRIVATI) CON CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE LIBERO IN CORSO, PER I QUALI SIA STATA RIDEFINITA UNA RIDUZIONE PARI ALMENO AL 15% DELL’IMPORTO DEL CANONE DI LOCAZIONE AL 1° GENNAIO 2018 | 0,48% |
VII | ABITAZIONE PRINCIPALE (E RELATIVE ASSIMILAZIONI) CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9: unità immobiliare, e relative pertinenze ammesse per legge, nella quale il possessore ed il suo nucleo famigliare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. | 0,6 % Oltre detrazione di € 200,00 |
VIII | IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ATC): alloggi di proprietà degli enti di edilizia residenziale pubblica (A.T.C.) aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., regolarmente assegnati. | 0,4 % Oltre detrazione di € 200,00 |
IX | TERRENI AGRICOLI | 1,02% |
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Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Pinerolo, 18/03/2019 .
2) Di approvare per l’anno 2019, con efficacia dal 1° gennaio, per le motivazioni espresse in narrativa, la seguente aliquota dell’Imposta Municipale propria, il cui gettito non é di competenza esclusiva del Comune in quanto é riservata allo Stato la quota di imposta ad aliquota base dello 0,76%:
TIPOLOGIA IMPONIBILE | ALIQUOTA 2016 | |
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D | 1,02 % |
I
3) Di disporre, in applicazione al disposto dell’art. 11 del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 13/03/2018, che:
a) per poter beneficiare dell’applicazione delle aliquote agevolate di cui al punto 1) - numeri II, III, IV dovrà essere rispettivamente presentata, entro la data stabilita per il versamento a saldo dell’imposta:
- per le “Abitazioni locate con contratto agevolato” stipulato ai sensi dell’accordo territoriale locale depositato in data 28/06/2007: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante compilazione di modulo appositamente predisposto dall’ufficio tributi o copia del contratto di locazione registrato (qualora non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi già dichiarati per gli anni precedenti ai fini IMU o ai fini ICI cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta, non occorre presentare alcuna dichiarazione/documentazione);
- per le “Abitazioni locate con contratto agevolato” stipulato ai sensi dell’accordo territoriale locale depositato in data 30/03/2015: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante compilazione di modulo appositamente predisposto dall’ufficio tributi attestante, in ottemperanza a quanto disposto dal suddetto accordo, l’avvenuta certificazione del contratto di locazione (della quale va allegata copia);
- per le “Abitazioni, e relative pertinenze ammesse per legge, concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado”, copia del contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato o relativa dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi D.P.R. 445/2000 riportante la decorrenza e gli estremi di registrazione,
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Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Pinerolo, 18/03/2019 .
(qualora non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi già dichiarati per gli anni precedenti ai fini IMU cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta, non occorre presentare alcuna dichiarazione/documentazione);
b) per poter beneficiare dell’assimilazione all’abitazione principale per le unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge, possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, dovrà essere presentata, entro la data stabilita per il versamento a saldo dell’imposta, dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi D.P.R. 445/2000 attestante i requisiti richiesti (qualora non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi già dichiarati per gli anni precedenti ai fini IMU cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta, non occorre presentare alcuna dichiarazione/documentazione).
4) Di disporre che, ai fini dell’equiparazione ad abitazione principale di una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato ed iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, è necessario presentare, entro il 30 giugno dell’anno successivo, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando il modulo appositamente predisposto dall’ufficio tributi.
5) Di dare atto che:
- l’art. 1, comma 10 - lettera b) della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
A) il contratto di comodato deve essere registrato;
B) il comodante deve risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
C) il comodante non deve possedere altri immobili (ad uso abitativo - vedasi punto 3. Risoluzione n. 1/DF del 17/2/16 del Ministero dell’Economia e della Finanze) in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il medesimo comma stabilisce altresì che, ai fini dell’applicazione di tale riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo;
- l’art.1, comma 53 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), ha introdotto la riduzione al 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune.
6) Di determinare in € 200,00 la detrazione d’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (e relative assimilazioni) classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare.
7) Di prendere atto che è riservata allo Stato la quota d’imposta determinata applicando l’aliquota standard alla base imponibile degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. La quota d’imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria.
8) Di dare atto che le aliquote approvate con il presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006.
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9) Di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - entro il termine di trenta giorni dalla sua esecutività o comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 89 del 27/12/2018 18:18:00.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL XXXXXXXXX
Xxxxx XXXXXXXXX
(Sottoscritto digitalmente)
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Xxxxxxxxx XXXXXXXXX
(Sottoscritto digitalmente)
Pag. 12
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