ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE DELL'ETIOPIA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI
testo in vigore dal: 1-2-2008
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE DELL'ETIOPIA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Federale dell'Etiopia, di seguito denominati Parti Contraenti,
CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Paesi nonché il commercio legittimo; CONVINTI CHE l'azione di contrasto alle violazioni doganali può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro amministrazioni doganali;
CONSIDERANDO l'importanza di assicurare l'esatta determinazione dei dazi doganali e delle tasse all'importazione o all'esportazione delle merci, nonché la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica e dei diritti sulla proprietà intellettuale;
TENUTO CONTO della Convenzione internazionale relativa alla mutua assistenza amministrativa per prevenire, accertare e reprimere le violazioni doganali adottata a Nairobi il 9 giugno 1977 sotto gli auspici del Consiglio di Cooperazione doganale, che definisce un ambito destinato a facilitare la mutua assistenza amministrativa in campo doganale;
RICONOSCENDO le preoccupazioni crescenti in materia di sicurezza e di facilitazione della catena logistica internazionale e considerando, in proposito, la Risoluzione del Consiglio di Cooperazione doganale di giugno 2002;
RICONOSCENDO la necessità di stabilire un equilibrio tra la facilitazione ed il controllo per garantire la libera circolazione del commercio legittimo e per soddisfare le esigenze dei governi per la protezione della società e dei gettiti;
CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;
TENUTO CONTO ANCHE delle disposizioni della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 modificata dal Protocollo del 1972 e della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971 redatta sotto gli auspici dell'ONU nonché della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 1988;
Hanno convenuto quanto segue:
Definizioni Articolo 1
Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) «legislazione doganale», l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due amministrazioni doganali e relative:
- all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;
- alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;
- alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
- alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
- alla lotta contro la contraffazione;
b) «Amministrazioni doganali», per la Repubblica italiana l'Agenzia delle Dogane italiana che si avvale del supporto tecnico del Corpo della Guardia di Finanza per taluni adempimenti, e l'Autorità doganale etiopica per la Repubblica Federale dell'Etiopia;
c) «infrazione doganale», ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
d) «diritti e tasse all'importazione e all'esportazione», i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
e) «consegna controllata», il metodo che consente il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente di merci conosciute o sospettate di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope sotto la supervisione delle Autorità competenti delle Parti Contraenti, allo scopo di identificare le persone coinvolte nell'infrazione;
f) «persona» ogni persona fisica o giuridica;
g) «dati personali», ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;
h) «informazioni» dati, documenti, rapporti ed altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, o loro copie autenticate;
i) «stupefacenti e sostanze psicotrope», le sostanze o i prodotti che contengono tali sostanze elencate nella Convenzione Unica sulle Sostanze Stupefacenti del 1961 emendata dal Protocollo del 1972 e nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971, nonché nel paragrafo (n) e (r) dell'Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;
j) «sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione di stupefacenti (definite precursori)» le sostanze elencate nella Tabella I e nella Tabella II allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del
20 dicembre 1988;
k) «Amministrazione doganale richiedente», l'Amministrazione doganale che richiede l'assistenza;
l) «Amministrazione doganale adita», l'Amministrazione doganale cui si richiede l'assistenza.
Campo di applicazione dell'accordo Articolo 2
1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e di prevenire, accertare e reprimere le violazioni doganali, ivi comprese le violazioni alla normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica,
dei diritti sulla proprietà intellettuale nonché le violazioni alla normativa mirata a contrastare il traffico illecito di stupefacenti.
2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legislative del proprio Stato e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana quale Stato membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione europea.
4. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti, e non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione del presente Accordo non pregiudica gli obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle Parti Contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altra Convenzione o Accordo internazionale.
Casi di assistenza Articolo 3
Le amministrazioni doganali, su richiesta, si forniscono reciprocamente ogni informazione che provi che:
a) le merci importate nel territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state regolarmente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
b) le merci esportate dal territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state regolarmente importate nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, e il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente vincolate;
c) le merci che godano di regime preferenziale all'esportazione dal territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state regolarmente importate nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, nell'intesa che vengano parimenti fornite informazioni sulle misure di controllo doganale a cui le merci siano state eventualmente assoggettate.
Articolo 4
Nel rispetto delle proprie disposizioni normative nazionali, le amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano - su richiesta e previa indagine, ove necessario - tutte le informazioni che contribuiscono ad assicurare correttamente:
a) la riscossione di dazi doganali, imposte, tasse e tributi riscossi dalle Amministrazioni doganali e, in particolare, quelle informazioni utili a determinarne l'origine, il valore in dogana delle merci e a stabilirne la loro classificazione tariffaria;
b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli;
c) il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica e dei diritti sulla proprietà intellettuale;
d) le azioni di contrasto al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
Casi speciali di assistenza Articolo 5
1. Le amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le transazioni, effettuate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. In casi di estrema serietà che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale dello Stato di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, laddove possibile, fornisce specifiche informazioni di propria iniziativa.
Articolo 6
1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulle norme doganali e le procedure applicabili nel territorio del suo Stato e pertinenti per le indagini relative ad un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazione relative a:
a) modifiche sostanziali delle loro legislazioni doganali;
b) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
c) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
Assistenza tecnica Articolo 7
Le amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali comprendente:
a) scambio di visite di funzionari doganali, qualora sia di reciproco beneficio, per incrementare la comprensione delle rispettive tecniche doganali;
b) formazione ed assistenza nello sviluppo di capacità specialistiche dei funzionari doganali;
c) scambio di informazioni e di esperienze nell'impiego di attrezzature di ricerca;
d) scambio di visite di esperti in materie doganali;
e) scambio di dati professionali, scientifici e tecnici relativi a norme e procedure doganali.
Sorveglianza speciale Articolo 8
Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:
a) le persone conosciute per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale dello Stato della Parte Contraente adita;
b) le merci in transito o in deposito sospettate di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal territorio doganale del suo Stato;
c) i mezzi di trasporto sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dello Stato dell'una o dell'altra Parte Contraente;
d) i locali sospettati di essere impiegati per commettere infrazioni doganali.
Consegna controllata Articolo 9
1. Le amministrazioni doganali possono, d'intesa e nel rispetto delle proprie competenze determinate dalla legislazione nazionale, ricorrere allo strumento della consegna controllata in caso di violazioni doganali relative a merci doganali di cui al paragrafo i) e j) dell'Articolo 1 del presente Accordo allo scopo di identificare le persone coinvolte in una infrazione doganale.
2. Le decisioni di ricorrere all'uso della consegna controllata devono essere prese caso per caso.
Comunicazione ed esecuzione delle richieste Articolo 10
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente in inglese. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
a) il nome dell'Amministrazione doganale richiedente;
b) l'oggetto ed i motivi della richiesta;
c) una sintetica descrizione della materia, gli elementi legali e la natura del procedimento;
d) i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte nel procedimento, se conosciute.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una o dall'altra Amministrazione doganale, viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative applicabili nello Stato della Parte Contraente adita.
5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari che sono all'uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari così designati viene comunicata dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente in conformità con il paragrafo 2 dell'articolo 19 del presente Accordo.
Files e documenti Articolo 11
1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, elementi di prova o copie autenticate di documenti che danno tutte le informazioni disponibili su attività, ultimate o pianificate, che costituiscono o appaiono costituire un'infrazione doganale nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale.
2. I documenti forniti ai sensi del presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale relativo all'interpretazione o all'impiego delle informazioni e dei documenti deve essere fornito nello stesso tempo.
3. Xxxxx e documenti originali vengono richiesti solo nei casi in cui le copie autenticate siano insufficienti.
4. Files e documenti originali ricevuti ai sensi del presente Accordo saranno restituiti alla prima occasione.
Utilizzazione delle informazioni e dei documenti Articolo 12
1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti investigativi, giudiziari ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche in vigore, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti da questo Accordo solamente se, l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsenta espressamente e a condizione che le disposizioni legislative dello Stato dell'Amministrazione che li riceve non vietino tale comunicazione.
3. Le restrizioni previste nei paragrafi 1 e 2 di questo Articolo non sono applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni relative agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope.
4. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti disponibili per l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente godono, ai sensi del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalle leggi dello Stato di questa Parte Contraente ai documenti ed informazioni della stessa natura.
5. In ragione degli obblighi derivanti all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del comma 2 non ostano a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano essere, ove necessario, trasmessi alla Commissione Europea e ad altri Stati membri dell'Unione stessa.
Indagini Articolo 13
1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alle leggi doganali in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, e comunica a quest'ultima i risultati di tali indagini.
2. Le indagini sono condotte ai sensi delle leggi in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per conto proprio.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.
Articolo 14
1. Con l'autorizzazione ed alle condizioni dell'Amministrazione doganale adita, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente possono, in
particolari casi, essere presenti, con compiti consultivi, sul territorio dello Stato della prima qualora si indaghi su infrazioni alla legislazione in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente. In tali occasioni i detti funzionari possono fornire e ricevere informazioni, ivi incluse quelle a carattere documentale, od assistenza con riferimento alla richiesta effettuata.
2. Quando, nelle circostanze previste dal presente Accordo, i funzionari di un'Amministrazione doganale sono presenti sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale, essi devono in qualsiasi momento essere in grado di fornire prova del loro mandato. Essi beneficiano, sul posto, della stessa protezione accordata a funzionari doganali dell'altra Parte Contraente, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti sul menzionato territorio, e sono responsabili di ogni violazione commessa. Essi inoltre non possono indossare uniformi né portare armi.
Esperti e testimoni Articolo 15
1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale adita può, ove possibile, autorizzare i propri funzionari a testimoniare davanti alle competenti autorità della Parte Contraente richiedente, relativamente ad un'infrazione doganale, in qualità di esperti o testimoni, circa fatti da essi accertati durante il loro servizio ed a produrre i relativi elementi di prova. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente, in quale caso ed in quale veste il funzionario deve comparire.
2. L'Amministrazione doganale adita, precisa, qualora richiesto, nell'autorizzazione rilasciata, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.
Protezione dati personali Articolo 16
1. Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo, il quale costituisce parte integrante di quest'ultimo.
2. Lo scambio dei dati personali svolto con l'ausilio di mezzi elettronici è soggetto alla medesima disciplina prevista dal comma 1 del presente articolo.
Eccezioni Articolo 17
1. Qualora l'Amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi essenziali dello Stato della Parte Contraente adita, o potrebbe comportare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale o qualsiasi altro segreto protetto dalle leggi nel territorio dello Stato di quella Parte Contraente, o potrebbe essere in contrasto con le sue disposizioni legislative ed amministrative nazionali, essa può rifiutarsi di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla a determinate condizioni o requisiti.
2. Se un'Amministrazione doganale richiede assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire qualora le fosse richiesta dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, essa ne dà menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita nei termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.
Costi Articolo 18
1. Ciascuna Amministrazione doganale rinuncia a tutte le rivendicazione per il rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo.
2. Le spese per gli esperti, testimoni e per gli interpreti, che non siano funzionari governativi, saranno sostenute dall'Amministrazione doganale richiedente.
Attuazione dell'Accordo Articolo 19
1. Le amministrazioni doganali possono adottare misure affinché i loro funzionari responsabili dell'accertamento o repressione delle infrazioni doganali mantengono rapporti diretti tra di loro.
2. Le amministrazioni doganali concordano intese dettagliate per agevolare l'attuazione del presente Accordo.
3. Viene istituita una Commissione mista italo-etiopica composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore Generale dell'Autorità Doganale etiopica, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.
4. Le controversie per le quali la Commissione mista italo-etiopica non trovi soluzione vengono sanate per via diplomatica.
Ambito territoriale Articolo 20
Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali degli Stati di entrambe le Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni nazionali legislative ed amministrative.
Entrata in vigore e denuncia Articolo 21
(3) Il Ministero degli affari esteri, con Comunicato 13 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 37), ha reso noto che il giorno 27 dicembre 2007 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l’entrata in vigore dell’Accordo che, di conseguenza, a norma del presente articolo, è entrato in vigore il 1° febbraio 2008.
Articolo 22
Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può farlo cessare in qualsiasi momento per via diplomatica. La denuncia del presente Accordo avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO A Roma il 26 settembre 2006 in due originali, nelle lingue Italiana ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
(Seguono le firme)
Allegato
Principi fondamentali sulla protezione dei dati
1. I dati personali vengono comunicati esclusivamente all'Amministrazione doganale. La comunicazione di dati personali ad altre autorità è ammessa solo previo consenso dell'Amministrazione doganale che li ha forniti.
2. Su richiesta, l'Amministrazione doganale che riceve i dati personali informa l'Amministrazione doganale che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.
3. I dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati solo per una durata che non superi quella necessaria alla realizzazione degli obiettivi per cui i dati sono stati forniti.
4. L'Amministrazione doganale che fornisce dati personali si assicura che tali dati siano stati raccolti in maniera corretta e legittima, che siano esatti e aggiornati, e che non siano eccessivi rispetto ai fini per cui vengono forniti.
Tutti i divieti imposti dalle disposizioni legislative e amministrative sulla raccolta di dati personali vigenti nel territorio delle Parti contraenti che forniscono o ricevono dati personali devono essere rispettati.
5. Se si scopre che sono stati trasmessi dati personali errati o che alcuni dati non avrebbero dovuto essere forniti, questa informazione viene subito notificata. L'Amministrazione doganale che ha ricevuto i dati in questione li modifica o li cancella.
6. Le Amministrazioni doganali registrano la comunicazione o il ricevimento dei dati personali scambiati in virtù del presente Accordo.
7. Le Amministrazioni doganali adottano le necessarie misure di sicurezza per garantire che i dati personali scambiati in base al presente Accordo non siano consultati, modificati o diffusi senza autorizzazione.
8. Se i dati personali scambiati nel quadro del presente Accordo danneggiano una persona, l'Amministrazione doganale che ha utilizzato tali dati personali è responsabile del danno arrecato in conformità con le disposizioni legislative ed amministrative in vigore sul territorio di
questa Parte contraente. L'Amministrazione doganale non può negare la propria responsabilità facendo valere che il danno in questione è causato dall'Amministrazione doganale che ha comunicato i dati.