CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DELL’AREA VERDE
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DELL’AREA VERDE
Tra il Comune di Grado, codice fiscale 00064240310, rappresentato da ,
p.o. del Servizio Manutenzioni, domiciliato per effetto della sua carica in Grado – piazza X. Xxxxx 4
-che interviene al presente atto in rappresentanza e nell’interesse del Comune stesso ex
art. n. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dello Statuto del Comune di Grado, esclusa, quindi qualsiasi sua personale responsabilità;
E
soggetto privato/società/associazione (da qui innanzi denominati Sponsor), con sede in
– via. .. - C.F. e P.I. rappresentata dal
Dott./Sig che interviene in qualità di Amministratore Delegato/Legale
Rappresentante e che elegge domicilio fiscale presso la suddetta sede legale
PREMESSO CHE
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 181/2016 sono state approvate le bozze di documenti per la pubblicazione dell’avviso pubblico finalizzato alla ricerca di sponsor per la manutenzione delle aree verdi pubbliche cittadine ed il presente Schema di Contratto di Sponsorizzazione Tecnica; Con Determinazione Dirigenziale n. è stato approvato l’Avviso per la
Ricerca di Sponsor;
A partire da è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni finanziarie sul sito del Comune di Grado;
In data P.G. la soc./Sig. ha presentato la proposta relativa alla riqualificazione e manutenzione, realizzazione area gioco, area attrezzata e in via , valida per il periodo ;
le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) Oggetto
Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di sponsorizzazione tecnica per la riqualificazione e manutenzione dell’area verde sita in , per il periodo
, così come rappresentato e definito nell’allegato progetto che costituisce parte integrante del presente contratto.
Art. 2) Obblighi a carico dello Sponsor
Lo Sponsor si impegna:
a) ad eseguire i lavori di riqualificazione dell’area verde sita via. , in conformità
al progetto approvato ed allegato al presente contratto, fornendo a tal fine tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere. L’esecuzione dei lavori/servizi dovrà essere affidata ad imprese qualificate ai sensi della normativa vigente. L’ultimazione dei lavori/servizi dovrà essere formalmente comunicata al Servizio manutenzioni.
b) ad eseguire i successivi lavori di manutenzione compresa la pulizia dell’area verde sita in
……........................................... in conformità al progetto approvato ed allegato al presente contratto, fornendo a tal fine tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere. L’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata ad imprese qualificate ai sensi della normativa vigente;
c) a conservare costantemente le aree verdi nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune di Grado;
d) a consentire l’effettuazione di interventi di manutenzione di impianti o servizi a cura dell’Amministrazione Comunale, di Aziende Comunali o di altri Enti interessati a lavori a carattere di interesse pubblico. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate;
e) a mantenere e garantire le funzioni ad uso pubblico dell’area verde in base alle destinazioni impressevi dagli strumenti urbanistici vigenti;
f) a regolarizzare gli obblighi relativi al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità
Art. 3) Obblighi dell’Amministrazione
a) Il Comune di Grado è unico e solo responsabile delle alberature eventualmente presenti sull’area oggetto della sistemazione/manutenzione. Gli interventi ordinari e straordinari di potatura degli alberi, la rimozione dei rami secchi e l’abbattimento di alberi morti ed eventuale loro sostituzione saranno eseguiti a cura del Comune di Grado o, previ specifici accordi, a cura e spese dello Sponsor;
b) Il Comune per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell’area e si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione dei lavori ritenuti necessari alla corretta
manutenzione dell’area, in base al progetto di riferimento ed alle prescrizioni stabilite, definendo tempi e modalità da rispettare nell’adempimento;
c) Il Comune di Grado concede, nei confronti dello Sponsor, in relazione a quanto indicato
all’art. 1, di rendere nota la sponsorizzazione attraverso l’apposizione del marchio dello sponsor su n…..cartelli informativi collocati all’interno dei/l Giardini/Parco… /attraverso i
propri canali istituzionali (sito internet), restando espressamente inteso che tale attività dovrà essere concordata preventivamente tra le parti. Le caratteristiche tecniche/estetiche e le dimensioni di tale cartello saranno concordate con l’Amministrazione. Le spese relative alla realizzazione a
all’installazione e le spese di imposta comunale sulla pubblicità saranno a carico dello sponsor.
Art. 4) Personale impiegato nel servizio
Il personale impiegato e/o gli incaricati a svolgere gli interventi di manutenzione dovranno essere specializzati in relazione al servizio da svolgere. Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato per realizzare gli interventi agronomici previsti dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al
lavoro dei disabili, l’esercizio della attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008.
Il Comune resta estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e lo Sponsor.
Art. 5) Obblighi Fiscali
Salvo successive disposizioni normative a riguardo, lo Sponsor al momento della sottoscrizione del contratto si impegna a fatturare al Comune di Grado, l’importo preventivato in progetto, contemporaneamente il Comune di Grado provvederà ad emettere fattura per uguale importo a titolo di sponsorizzazione. I costi a carico sono relativi alla marca da bollo da apporre sul contratto e gli eventuali costi di registrazione dello stesso.
Per effetto della normativa sulla scissione dei pagamenti, Art 17-ter, D.P.R. 633/1972, lo Sponsor dovrà versare al Comune di Grado l’importo relativo all’I.V.A. evidenziato sulla fattura emessa dal Comune stesso .
Art. 6) Durata del contratto
Il presente accordo ha validità
La consegna dell’area da parte del Comune di Grado avverrà . Da tale data lo Sponsor è autorizzato ad effettuare gli interventi sull’area verde in conformità al progetto presentato e alla tempistica prevista dall’art. 2 comma a).
Alla scadenza del contratto, nonché nei casi di risoluzione o recesso dello stesso, gli obblighi contrattuali rimangono a carico dello Sponsor fino alla sottoscrizione congiunta di un verbale di riconsegna dell’area che verrà predisposto dall’Amministrazione comunale previa verifica dello stato dell’area verde.
In caso di rilievo negativo, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere allo Sponsor tutti gli interventi dovuti e necessari alla corretta manutenzione dell’area, prima di procedere alla firma del verbale di riconsegna.
Art. 7) Politiche Ambientali
Ai sensi del D. Lgs 152/06 “ Testo Unico sull’Ambiente” lo Sponsor si impegna a condividerne i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell’ambiente e
l’utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.
In particolare lo Sponsor dovrà osservare le norme in materia di trasporto e smaltimento rifiuti, di riduzione delle emissioni in atmosfera ( protocollo di Kyoto) e di salvaguardia delle acque e del suolo.
Art. 8) Responsabilità
1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di manutenzione delle aree concesse in sponsorizzazione e delle eventuali strutture, richiedendo, se del caso, gli interventi ed i lavori ritenuti necessari.
2. Qualora venga rilevata l’abusiva alterazione dei luoghi, l’incuria e la mancata manutenzione in generale il Comune assegnerà, ove l’abuso possa essere rimosso, un congruo termine per il ripristino e, nel caso di perdurante inosservanza ed inadempienza, la sponsorizzazione tecnica verrà revocata ed il Comune provvederà alla esecuzione dei lavori ed opere di ripristino, con onere a totale carico dell’assegnatario.
3. Qualora l’adottante risultasse ripetutamente inadempiente per quanto riportato al precedente comma 2, l’Amministrazione Comunale, per mezzo degli uffici competenti, si riserva la facoltà di rescindere definitivamente il contratto dandone opportuna comunicazione allo sponsor.
4. Sono fatte salve tutte quelle responsabilità previste in materia dalle vigenti normative Urbanistiche, Edilizie, del Codice della Strada e riguardanti la tutela del verde pubblico in generale.
5. l’Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di recedere dal presente contratto, qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi progettuali sull’area oggetto della sponsorizzazione.
6. Lo Sponsor risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte, di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti del presente contratto. Lo Sponsor si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune di Grado da ogni richiesta di risarcimento.
7. Il presente contratto non esonera lo Sponsor dall’ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie (ivi comprese quelle riguardanti l’occupazione del suolo pubblico), rilasciate dai Settori interessati e/o dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze.
Art. 9) Risoluzione, Esecuzione in danno
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile a tutto danno e rischio dello Sponsor, con riserva altresì di risarcimento dei danni accertati qualora venga inoltre accertato:
a) grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali che disciplinano questa convenzione;
b) inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (legge D.lgs 81/08).
In ogni caso l’Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di provvedere alla quantificazione degli oneri sostenuti per eseguire le operazioni di ripristino dell’area e richiederne il risarcimento alla parte negligente.
Art. 10) Annullamento del contratto
Qualora trascorsi 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, lo Sponsor non avesse provveduto ad eseguire i lavori/servizi di sistemazione del verde sulla base del progetto presentato, approvato ed allegato al presente contratto, per cause di forza maggiore non imputabili alla Parte stessa che, quindi, potrà giustificare la propria inadempienza con motivazioni che la sollevano da responsabilità proprie, l’Amministrazione avrà facoltà di annullare il presente contratto e riprendere in carico l’area a verde.
Nel frattempo lo Sponsor è comunque obbligato a mantenere l’area assegnata in modo decoroso, eseguendo la manutenzione necessaria.
Art. 11) Penali
L’amministrazione si riserva la facoltà di applicare senza alcuna formalità una penale pari al 10% del valore del contratto stesso, calcolato in €. 0.000,00 qualora, per cause imputabili allo Sponsor, non siano rispettate le condizioni contrattuali per la sistemazione e manutenzione dell’area oggetto del contratto di sponsorizzazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno che fosse accertato per il ripristino della stessa alle condizioni originarie.
Art. 12) Divieto di cessione del contratto
E’ vietata la cessione, anche parziale dell’accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui lo Sponsor sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui la Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
L’inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell’art. 1456
C.C. .
Art. 13) Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 il prestatore è designato quale Responsabile del
trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle prestazioni e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività. Il Prestatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del
trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Art. 14) Condizioni e disposizioni generali di contratto.
La sottoscrizione del contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture.
Lo Sponsor con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti. Lo Sponsor si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13.08.2010.
Art. 15) Recesso unilaterale
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del C.C., entro 90 giorni dalla scadenza della convenzione.
Di tale informazione ne sono a conoscenza entrambe le Parti impegnate nel presente contratto che, pertanto, si assoggetta a quanto previsto dall’art. 1353 C.C.
Pertanto ai sensi del precedente articolo e dell’art. 1373 C.C. l’Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di recedere dal presente contratto, qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi progettuali sull’area oggetto della convenzione.
Art. 16) Controversie
Eventuali controversie che potranno insorgere, relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse
l’impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Gorizia.
Art. 17) Spese contrattuali, Imposte e Tasse
Tutti gli adempimenti, le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al contratto sono a carico dello Sponsor.
Il presente contratto è assoggettato ad IVA: pertanto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
Art. 18) Disposizioni Generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, composto da n. … fogli oltre il progetto e redatto in 2 originali, è fatto rinvio alle leggi e Regolamenti vigenti.
Letto, approvato e sottoscritto. Grado, ……………….
Per il Comune di Grado
Per lo sponsor