Appendice 1 – Condizioni generali
Appendice 1 – Condizioni generali
Accordo operativo per centrali elettriche direttamente allacciate alla rete di trasmissione
Indice
1 Ambito di applicazione 2
2 Obblighi d’informazione 2
3 Corrispettivi e condizioni di pagamento 2
3.1 Corrispettivi 2
3.2 Condizioni di pagamento (importo della fattura / importo dell’accredito) 2
4 Durata, rinnovo e disdetta del contratto 2
5 Disdetta straordinaria 3
6 Modifiche delle Condizioni generali dell’Accordo operativo stipulato con GCE 3
7 Responsabilità e pretese di terzi 3
7.1 Responsabilità 3
7.2 Diritti di terzi 3
8 Riservatezza 4
9 Successione nei rapporti giuridici 4
10 Forma scritta, modifiche e aggiunte 4
11 Clausola liberatoria 4
1 Ambito di applicazione
Le presenti Condizioni generali si applicano all’utilizzazione della rete di trasmissione. Esse sono parte integrante dell’Accordo operativo per centrali elettriche direttamente allacciate alla rete di trasmissione.
2 Obblighi d’informazione
Ciascuna parte contraente è tenuta a comunicare subito alla controparte (tramite il competente punto di contatto) fatti emersi di recente nonché guasti imminenti o già verificatisi, eventi straordinari e misure adottate che rivestono importanza per la stipulazione e l’attuazione dell’Accordo di cui la presente Appendice è parte integrante.
Ciascuna parte contraente deve fornire tempestivamente alla controparte le informazioni necessarie per l’adempimento dei compiti e degli obblighi.
Le parti contraenti hanno l’obbligo di scambiarsi a vicenda le informazioni richieste nelle Appendici e di provvedere alla reciproca notifica di eventuali cambiamenti.
I dispositivi tecnici utilizzati e i formati per lo scambio di dati e informazioni devono essere conformi agli standard del settore. Swissgrid concorda preliminarmente con addetti del settore i formati da usare e li comunica con un congruo preavviso al GCE.
3 Corrispettivi e condizioni di pagamento
3.1 Corrispettivi
Le tariffe/I corrispettivi applicabili vengono pubblicate/i al netto, IVA esclusa, sul sito web di Swissgrid (xxx.xxxxxxxxx.xx).
Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete deve essere versato dai consumatori finali per ogni punto di prelievo (art. 14 cpv. 2 LAEl). Il GCE non ha quindi l’obbligo di versare un simile corrispettivo.
3.2 Condizioni di pagamento (importo della fattura / importo dell’accredito)
L’importo della fattura diviene esigibile dopo 30 giorni dalla ricezione del rispettivo conteggio da parte del GCE. Determinante per la puntualità del pagamento è la data di ricezione dello stesso (valuta). Trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni dalla ricezione della fattura, il GCE diviene automaticamente moroso e debitore, con tale decorrenza, di un interesse di mora del 5% p.a.
Gli importi dovuti vanno corrisposti senza trattenute né altri generi di oneri.
Swissgrid invia fatture e accrediti unicamente per via elettronica, sotto forma di file PDF.
Gli errori di fatturazione e di pagamento possono essere rettificati entro il termine legale di prescrizione. Occorre dare seguito ad eventuali adeguamenti (anche retroattivi) delle fatture richiesti dalle competenti autorità (ad es. dalla ElCom dopo una verifica).
4 Xxxxxx, rinnovo e disdetta del contratto
La durata contrattuale e i termini di disdetta sono disciplinati dall’Accordo operativo.
Nell’eventualità di modifiche delle condizioni quadro legali e/o economiche con importanti ripercussioni sulla sostanza dell’Accordo operativo, le parti contraenti s’impegnano a concordare un adeguamento di tale accordo.
5 Disdetta straordinaria
Se una parte contraente non ottempera ai propri obblighi contrattuali, la controparte – previo sollecito scritto e preliminare impartizione di un congruo termine per rimediare alla violazione contrattuale – ha la facoltà di sciogliere per iscritto l’Accordo operativo per fine mese con un preavviso di 30 giorni. Se dalle circostanze o dal comportamento della parte inadempiente risulta che la stessa non darà seguito a un sollecito scritto o non sarà in grado di onorare i propri obblighi, l’Accordo operativo può essere sciolto con effetto immediato.
Se nei confronti di una parte viene aperta una procedura di fallimento o un’altra procedura di insolvenza, in particolare se vengono concessi una moratoria concordataria o un differimento della dichiarazione di fallimento oppure se la parte si dichiara insolvente, l’altra parte è autorizzata a sciogliere l’Accordo operativo con effetto immediato.
6 Modifiche delle Condizioni generali dell’Accordo operativo stipulato con GCE
Swissgrid ha la facoltà di adeguare unilateralmente le Condizioni generali dell’Accordo operativo stipulato con GCE. Essa comunica tali modifiche all’utente della rete per posta elettronica o tradizionale 7 mesi prima dell’entrata in vigore dei previsti emendamenti, fornendogli nel contempo la nuova versione delle Condizioni generali.
7 Responsabilità e pretese di terzi
7.1 Responsabilità
La responsabilità è retta dalle pertinenti disposizioni legali. Salvo esplicito accordo contrattuale d’altro tenore, è esclusa ogni ulteriore responsabilità.
Le parti non hanno alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti subiti a causa di oscillazioni della tensione e della frequenza o di perturbazioni dovute a reazioni della rete nonché in seguito a interruzioni o limitazioni nell’esercizio della rete o nella consegna di energia elettrica risultanti da guasti o dalla gestione di congestioni, a meno che i danni non siano stati provocati dalla controparte intenzionalmente o per grave negligenza.
7.2 Diritti di terzi
Se terzi avanzano una richiesta di risarcimento, le parti contraenti si forniscono reciprocamente tutte le informazioni e il sostegno necessari alla valutazione e all’impugnazione della pretesa.
La parte chiamata in causa da terzi deve immediatamente informare la controparte per iscritto sul diritto di regresso rivendicato e consentirle di partecipare al procedimento d’impugnazione della pretesa. Eventuali danni derivanti dall’inosservanza di tali obblighi sono a carico della parte chiamata in causa da terzi.
Anche nell’ambito di eventuali procedimenti derivanti da tali pretese di risarcimento (ad es. procedimento giudiziario), le parti contraenti devono sostenersi a vicenda, per quanto necessario e ragionevolmente esigibile, nonché tenersi indenni nei limiti del possibile.
I costi che ne derivano (spese processuali e oneri sostenuti dalle parti contraenti) devono essere da queste assunti in misura proporzionale alle responsabilità loro ascrivibili nel reciproco rapporto d’affari al quale sono vincolate.
La parte contraente dell’Accordo che riceve una richiesta di risarcimento da terzi vanta un diritto di regresso verso la controparte per l’ammontare della legittima pretesa, se il danno è imputabile a quest’ultima.
8 Riservatezza
Le parti contraenti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni e documentazioni ottenute in relazione all’Accordo che non sono divulgate né accessibili pubblicamente. Le parti contraenti devono provvedere affinché suddetto obbligo del segreto sia rispettato anche da tutti i loro collaboratori e dal loro personale ausiliario.
È escluso dalla presente disposizione l’inoltro di informazioni ad autorità in seguito a un obbligo legale.
Le parti contraenti riconoscono espressamente che l’obbligo di riservatezza resterà in vigore per altri cinque anni dopo la rescissione dell’Accordo.
Durante l’elaborazione dei dati, le parti contraenti devono rispettare le disposizioni della Legge svizzera sulla protezione dei dati.
Ambo le parti sono autorizzate a utilizzare dati per l’adempimento dei propri compiti ai sensi di LAEl / OAEl / LEne / OEn nonché per l’evasione di mandati loro assegnati da autorità.
Le parti contraenti si informano subito reciprocamente qualora dovessero divulgare informazioni riservate alle autorità.
9 Successione nei rapporti giuridici
Entrambe le parti contraenti hanno l’obbligo di cedere a un eventuale successore legale l’Accordo con tutti i diritti e doveri. La controparte deve essere informata in anticipo per iscritto in merito alla cessione.
Le parti contraenti sono sollevate dagli obblighi che derivano loro dall’Accordo di cui la presente Appendice è parte integrante soltanto se il successore legale dichiara per iscritto il suo subentro nell’Accordo e se la controparte acconsente alla cessione dell’Accordo stesso. Ogni parte contraente ha la facoltà di rifiutare il proprio consenso se il successore legale non è in grado di adempiere agli obblighi derivanti dall’Accordo.
Se un successore legale rifiuta di subentrare nell’Accordo, ne verrà stipulato con lui uno nuovo che sostituirà quello vigente sino a quel momento. La sottoscrizione del nuovo accordo solleva la parte contraente dell’Accordo di cui la presente Appendice è parte integrante da ogni obbligo derivante da quest’ultimo.
10 Forma scritta, modifiche e aggiunte
Per eventuali emendamenti e aggiunte all’Accordo (inclusa questa disposizione e le Appendici del medesimo) è necessaria la forma scritta.
Se gli impianti, i dati e le informazioni subiscono cambiamenti, le Appendici sono adeguate di conseguenza, senza tuttavia implicare una modifica contrattuale. In questo caso la correttezza dei dati e delle informazioni è convalidata dalla firma che le parti appongono alle Appendici aggiornate.
11 Clausola liberatoria
L’eventuale nullità o inefficacia di singole norme dell’Accordo di cui la presente Appendice è parte integrante non inficia la validità delle rimanenti disposizioni dello stesso. Le parti contraenti si impegnano a definire immediatamente una nuova norma, in sostituzione di quella nulla o inefficace, che sia il più possibile corrispondente, dal profilo dell’efficacia giuridica, al tenore e allo scopo di quella sostituita.
Qualora dovessero emergere delle lacune, occorrerà completare adeguatamente il tenore e lo scopo dell’Accordo.