CONTRATTO/CONVENZIONE
CONTRATTO/CONVENZIONE
Per la disciplina dell’esecuzione dell’Iniziativa [titolo] e AID [ ] per l’importo complessivo di euro [ ]
TRA
L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata AICS), xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, codice fiscale 97871890584, nella persona del Direttore ……………
E
(da precompilare a cura del Soggetto/dell’Ente Esecutore nelle parti evidenziate in grigio)
[Per ET]: [Denominazione Ente Esecutore, CF dell’Ente] (da qui in avanti “Ente Esecutore”), avente sede legale a [*], via [*], [CAP], rappresentata da [*], in qualità di Rappresentante legale o altro soggetto cui è attribuito il potere di firma dell’Ente,
[Per OSC]: [Nome, eventuale sigla, CF del Soggetto Esecutore] (da qui in avanti “Soggetto Esecutore”), iscritto all’Elenco dei soggetti senza finalità di lucro con decreto n. [*] del [*], avente sede legale a [*], via [*], [CAP], rappresentata da [*], in qualità di Rappresentante legale o Procuratore generale/speciale* del Rappresentante Legale,
d’ora innanzi, per brevità, le Parti
PREMESSO CHE
la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, e in particolare l’art. 1, comma 2, elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;
l’articolo 17 della legge n. 125/2014 istituisce l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
[Per ET]: l’art. 4, comma 1 lett. e) della legge n.125/2014 concernente gli “Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo” prevede che l’insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo sia finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e che si articoli in “iniziative di partenariato territoriale”;
[Per ET]: l’articolo 25 della legge n. 125/2014 rubricato “Le Regioni e gli enti locali” dispone che nel rispetto dell’articolo 17, comma 2, l’Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo attuate da Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali di cui all’articolo 2 del D.lgs. n. 267/2000;
[Per ET]: sulla base della modifica del sopra citato articolo 25 intervenuta con l'art. 27-bis, comma 1, lettera d) del D.L. n. 162/2019 (xxxx.xx in L. n. 8/2020), i contributi possono essere erogati in forma anticipata;
[Per ET]: il DM 22 luglio 2015, n. 113, recante lo “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”, prevede, all’articolo 15, comma 1, che la collaborazione dell’Agenzia con altre Amministrazioni Pubbliche è regolata da apposite convenzioni che “determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e dei risultati”;
[Per OSC]: l’articolo 26 della legge n. 125/2014, ai commi 2, 3 e 4, definisce le organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro, cui l’AICS può concedere contributi o affidare l’esecuzione di iniziative di cooperazione allo sviluppo;
[Per OSC]: il DM 22 luglio 2015, n. 113, recante lo “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”, definisce, agli articoli 17 e 18, i requisiti per l’iscrizione all’ Elenco e le modalità per la concessione dei contributi ai soggetti di cui all’articolo 26, comma 2 della legge n. 125/2014;
ai sensi della normativa sopracitata, il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo ha approvato:
−
- con Delibera n. 71 del 31/07/2020 le “Procedure Generali per la concessione di contributi e la gestione e rendicontazione di Iniziative promosse da Soggetti di Cooperazione di cui al Capo VI della legge n.125/2014 e fondate su approccio RBM” (d’ora in poi “Procedure Generali”);
con Delibera n. …… del ………. il “Bando 2023 per la concessione di contributi a Iniziative promosse da Enti Territoriali (Soggetti di cui all’articolo 25 della legge n. 125/2014) e dalle Organizzazioni della Società Civile (e altri Soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco di cui al comma 3, dell’art. 26 della legge n.125/2014) – Dotazione finanziaria pluriennale di 180 milioni di euro” e che lo stesso è stato pubblicato sulla GURI n. …. del 2023.
la graduatoria nella quale è compresa, in posizione utile per l’ottenimento del contributo AICS, l’iniziativa [titolo] (da qui in avanti “Iniziativa”), codice AID [ ], proposta dal Xxxxxxxx/Ente Esecutore, è stata approvata dal Direttore dell’AICS con Delibera n. … del …., che sarà portata a conoscenza del Comitato Congiunto alla prima riunione utile;
TUTTO CIO’ PREMESSO
fra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Oggetto
1. Il Soggetto/L’Ente Esecutore realizzerà l’Iniziativa AID [ ] in [indicare il Paese di realizzazione dell’iniziativa] attendendosi agli obiettivi, risultati e indicatori contenuti nel Documento Unico di Progetto e al Piano Finanziario di cui all’articolo 22 del presente Contratto.
2. Il Soggetto/L’Ente Esecutore sarà l’unico responsabile nei confronti dell’AICS per la realizzazione dell’Iniziativa, sia dal punto di vista operativo, tecnico, finanziario-amministrativo-contabile che in riferimento a quanto concordato con la propria rete di partenariato.
Art. 2
Entrata in vigore e durata
1. Il presente Contratto/La presente Convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione dello stesso/della stessa da parte di entrambe le Parti.
2. L’avvio dell’Iniziativa e dell’ammissibilità delle relative attività e spese è dato dalla: (scegliere un’opzione tra le tre proposte di seguito ed eliminare le altre due)
- data di stipula del presente Contratto/della presente Convenzione;
- data di accredito sul conto corrente del Soggetto/dell’Ente Esecutore del contributo AICS erogato in anticipazione da comunicare formalmente via PEC all’AICS;
- la seguente data (fissata comunque entro e non oltre 4 mesi dalla firma del presente Contratto/della presente Convenzione): gg/mese/anno.
3. [Per ET]: La durata ordinaria della Convenzione di cui all’art.3.1, comma 3 delle Procedure Generali decorre dalla data prevista dal precedente comma 1 fino a formale approvazione del rendiconto da parte di AICS, ai sensi di quanto previsto all’articolo 10.3 delle Procedure Generali.
3. [Per OSC]: La durata ordinaria del Contratto di cui all’art.3.1, comma 3 delle Procedure Generali decorre dalla data prevista dal precedente comma 1 fino a formale approvazione del rendiconto finale e svincolo della garanzia fideiussoria da parte dell’AICS, ai sensi di quanto previsto all’articolo 10.3 delle Procedure Generali.
4. Il Soggetto/L’Ente Esecutore potrà beneficiare di proroghe convenzionali di cui agli artt. 3.1, 11.3 e
11.5 delle Procedure Generali, se richieste dal Soggetto/Ente Esecutore nei rapporti intermedi, utilizzando il modello Allegato al Contratto/Convenzione “Modello Lettera di Trasmissione Rapporto
Intermedio e Finale”, e approvate dall’AICS utilizzando il modello Allegato “Lettera di risposta AICS al Rapporto Intermedio e Finale”, che diverrà parte integrante del presente Contratto/della presente Convenzione.
Art. 3
Costo e finanziamento dell’Iniziativa
1. Il costo totale dell’Iniziativa AID [] è di euro [ ].
2. Il Soggetto Esecutore/L’Ente Esecutore contribuirà con un apporto monetario di euro [ ], pari al[ ]
% del costo totale.
3. L’AICS erogherà per l’Iniziativa un contributo di euro [ ], pari al [ ]% del costo totale.
4. Il Soggetto/L’Ente Esecutore sarà unico responsabile, nei confronti di AICS, della totalità dei costi e dell’apporto di cui al precedente comma 2.
5. Il contributo AICS è esente da IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR del 26 ottobre 1972 n. 633 e xx.xx. e ii.
6. Eventuali guadagni dovuti al tasso di cambio o a interessi maturati sui conti correnti vanno reinvestiti nell’Iniziativa secondo quanto previsto dall’art. 4.2.23 delle Procedure Generali.
Art. 4
Modalità di erogazione del contributo
1. Il Soggetto/L’Ente Esecutore opta per l’erogazione delle rate per [stato d’avanzamento o in alternativa: anticipazione], ai sensi dell’articolo 26, comma 4 della legge n.125/2014/ ai sensi dell’articolo 25 della legge n.125/2014. Le rate di contributo sono erogate secondo le modalità descritte nel presente articolo e ai sensi dell’articolo 3.3 delle Procedure Generali e dell’articolo 14 del Bando.
2. L’AICS erogherà al Soggetto/all’Ente Esecutore il contributo deliberato con la seguente modalità: (Scegliere un’opzione tra le due proposte di seguito ed eliminare l’altra)
Erogazione per SAL:
[Per ET] [Per OSC]:
Prima rata: pari al 40% del contributo AICS al raggiunto speso del 30% del costo totale dell’Iniziativa, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell’AICS.
Seconda rata: pari al 40% del contributo AICS al raggiunto speso del 70% del costo totale dell’Iniziativa, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell’AICS
Saldo: pari al 20% del contributo dell’AICS ad approvazione definitiva del Rapporto e della rendicontazione finale, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell’AICS.
Erogazione per anticipazione:
[Per ET]:
Prima rata: pari al 70% del contributo dell’AICS alla firma della Convenzione e comunque non oltre il termine di cui all’articolo 3.3.2.1 delle Procedure Generali;
Seconda rata: pari al 20% del contributo dell’AICS al raggiunto speso dell’80% della prima rata di contributo erogato, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell’AICS.
Saldo: pari al 10% del contributo dell’AICS in seguito all’approvazione del Rapporto finale da parte dell’AICS, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell’AICS.
[Per OSC]:
Prima rata: pari al 70% del contributo dell’AICS alla firma del Contratto e comunque non oltre il termine di cui all’articolo 3.3.2.1 delle Procedure Generali;
Seconda rata: pari al 30% del contributo dell’AICS al raggiunto speso dell’80% della prima rata di contributo erogato, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell’AICS.
3. L’erogazione delle rate per anticipazione avviene nei tempi stabiliti dagli articoli 3.3.2.1, 3.3.2.2. e
3.3.2.3 delle Procedure Generali.
4. I suddetti termini per l’erogazione delle rate iniziano a decorrere dalla presentazione della documentazione da parte del Soggetto/Ente Esecutore, ovvero, secondo i termini previsti dall’articolo
3.3.2.2.7 delle Procedure Generali, dall’ultima comunicazione intercorsa tra le Parti qualora tale documentazione necessiti di integrazioni, chiarimenti, modifiche.
5. In considerazione di quanto previsto dagli articoli 10.2, 10.3, 13.1, 13.2 delle Procedure Generali, da quanto rilevato dalla relazione del Revisore esterno di cui al successivo articolo 7, l’AICS si riserva di decurtare eventuali spese inammissibili, determinate dal Revisore esterno e confermate come tali dall’ AICS, nonché quelle eventualmente rilevate in qualunque momento direttamente dall’AICS, anche nel corso di missioni di Audit di cui al successivo articolo 13, ovvero di richiederne il rimborso.
[Per OSC]: Art. 5 Garanzia fideiussoria
1. Il Soggetto Esecutore, avendo optato per un’erogazione per anticipazione del contributo AICS, ha stipulato idonea garanzia ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13.1.b) e c) del Bando e dall’articolo
3.2 delle Procedure Generali.
2. La garanzia fideiussoria, n. [inserire n. polizza], emessa in [data] da:
[nome Istituto/Ente bancario /assicurativo]
[Via, CAP, Città] [PEC]
è di importo pari a euro [importo in cifre e lettere].
3. La garanzia fideiussoria deve avere una durata di 13 mesi superiore alla durata massima convenzionale dell’Iniziativa e comunque deve essere tale da coprire il tempo necessario all’AICS per l’approvazione del rapporto finale. Pertanto, la garanzia di cui al comma precedente ha una durata di n. 61 mesi, a partire da [data].
4. La garanzia resta in essere fino a formale comunicazione di svincolo da parte dell’AICS. Qualora necessario, il Soggetto Esecutore si impegna a prorogare la garanzia fino a formale approvazione del rapporto finale da parte dell’AICS. Eventuali premi della polizza oltre la scadenza massima saranno a carico del Soggetto Esecutore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3.2.1 delle Procedure Generali.
5. Il Soggetto Esecutore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all’ AICS, tramite PEC, qualsiasi cambiamento intervenuto in merito alla garanzia fideiussoria e/o all’ Istituto bancario/assicurativo emittente.
Art. 6
Ammissibilità delle spese e rendiconti
1. Le spese sostenute dovranno essere pertinenti, ammissibili, documentate, comprovabili e contabilizzate. Per essere considerate ammissibili le spese dell’Iniziativa devono essere coerenti con i criteri e i principi di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 delle Procedure Generali, e rendicontate secondo le modalità previste agli articoli 9, 10 e 13 delle medesime Procedure Generali, utilizzando i modelli allegati al Bando, alla Domanda di Partecipazione, al Documento Unico di Progetto e al Contratto/alla Convenzione come elencati nel successivo articolo 22.
2. In base all’articolo 4.2.1 delle Procedure Generali, le spese rendicontabili sono al netto di IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) o di imposta equivalente vigente nel Paese di realizzazione dell’Iniziativa qualora il Soggetto/l’Ente Esecutore ne sia esente oppure abbia diritto al suo rimborso. Nei casi in cui l’IVA (o l’imposta equivalente) non sia recuperabile, essa va invece inclusa fra le spese sostenute e nei rapporti. Nel caso in cui l’imposta non sia recuperabile, va allegata al presente Contratto/alla presente Convenzione la “Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà” (in formato libero e in PDF), conformemente a quanto previsto dall’articolo 13.1.f del Bando. In assenza di tale dichiarazione, l’IVA non rappresenterà un costo ammissibile per l’Iniziativa. È, in ogni caso, escluso un qualsiasi maggiore onere finanziario a carico di AICS.
3. Qualora per l’apporto monetario, il Soggetto/Ente Esecutore impieghi risorse finanziarie provenienti da altre iniziative progettuali, come dichiarato nella Sezione 9.4 del Documento Unico di Progetto, i relativi documenti di spesa devono identificare inequivocabilmente il progetto dal quale provengono le risorse utilizzate, il relativo soggetto finanziatore, il codice dell’Iniziativa AID […] e la relativa quota- parte a beneficio dell’Iniziativa. L'eventuale assenza del codice AID dell'Iniziativa nel documento di spesa e/o la mancata tracciabilità nel pagamento (es. assenza codice AID nella causale del bonifico)
renderà/renderanno inammissibile l’eventuale fonte di co-finanziamento. In ogni caso, spetterà al Revisore esterno controllare la corretta imputazione dell'apporto monetario del Soggetto/Ente Esecutore, laddove proveniente anche da altri finanziamenti pubblici, ovvero controllare che non vi siano casi di double funding.
4. Il Soggetto /L’Ente Esecutore si impegna a presentare i rapporti previsti dalle Procedure Generali, nei modi e nei tempi di cui agli articoli 3, 9, 10, 12 e 13 delle Procedure medesime.
5. L’AICS monitora lo svolgimento dell’Iniziativa e verifica la progressione degli obiettivi e dei risultati, misurandoli attraverso il raggiungimento dei valori target degli Indicatori contenuti nel DUP e suoi sub- allegati, ai sensi dell’art. 18 comma 2 lettera g) del DM n.113/2015 e secondo le modalità previste dalle Procedure Generali (articoli 9, 10, 11, 12, 13, 20 e 21).
Art. 7 Revisore esterno
1.[Per ET]: Per le attività di revisione dell’Iniziativa l’Ente Esecutore, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 13.2 delle Procedure Generali, si impegna a comunicare all’AICS entro 120 giorni dalla stipula della Convenzione, tramite PEC, i dati [nome e cognome, recapito e PEC] del Revisore esterno iscritto al Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss. mm. e ii. dal [...] con numero [...] e/o iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal [...] con numero [...].
1.[Per OSC]: Per le attività di revisione dell’Iniziativa, il Soggetto Esecutore dichiara di avere individuato, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 13.2 delle Procedure Generali, il seguente Revisore esterno: [nome e cognome, recapito e PEC], iscritto al Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss. mm. e ii. dal [...] con numero [...] e/o iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal [...] con numero [...].
2. [Per ET]: L’Ente Esecutore allegherà alla comunicazione di cui al precedente comma la “Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità” (modello Allegato al Contratto/alla Convenzione) debitamente sottoscritta da parte del Revisore esterno.
2. [Per OSC]: Il Soggetto Esecutore allega al presente Contratto la “Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità” (modello Allegato 7 del Bando) debitamente sottoscritta da parte del Revisore esterno.
3. Il Soggetto Esecutore/L’Ente Esecutore si impegna altresì a comunicare tempestivamente ad AICS, tramite PEC, qualsiasi cambiamento intervenuto in merito alle dichiarazioni di cui ai precedenti commi, prima dell’avvio o durante le attività di revisione.
4. Il Revisore esterno deve garantire gli oneri di controllo e verifica previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera d) del Bando e dalle Procedure Generali all’articolo 13.2, certificando tutta la documentazione contabile-amministrativa contenuta nel rendiconto predisposto dal Soggetto Esecutore. Se richiesto da AICS, il Soggetto Esecutore/ l’Ente Esecutore invierà copia dell’accordo con il Revisore esterno individuato per l’Iniziativa.
5. Ai fini della certificazione contabile, il Revisore esterno utilizzerà il modello Allegato “Relazione del Revisore esterno sulla rendicontazione” e il modello “Allegato 1 della relazione del Revisore esterno”, entrambi allegati al Contratto/Convenzione, garantendo le verifiche, anche documentali, previste nelle Procedure Generali e, in particolare, nell’Allegato al Contratto/Convenzione “Vademecum del Revisore esterno”.
6. Successivamente alla presentazione della reportistica di cui al successivo articolo 8 e della certificazione del Revisore esterno, AICS si riserva la possibilità di richiedere in qualsiasi momento nel corso della durata dell’Iniziativa, secondo modalità a campione o integralmente, la documentazione di spesa/contabile/amministrativa del Soggetto/dell’Ente Esecutore certificata dal Revisore esterno.
Art. 8
Altri obblighi del Soggetto/dell’Ente Esecutore
0.Xx Soggetto/ L’Ente Esecutore assicura l’adozione di misure adeguate a prevenire rischi di riciclaggio, di finanziamento al terrorismo, elusione, frode ed evasione fiscale in termini di assetto organizzativo, procedure, controlli e diffusione di flussi informativi interni;
2. Il Soggetto/L’Ente Esecutore deve garantire che il contributo dell'Agenzia non vada in ogni caso a beneficio di terzi che risultino iscritti negli elenchi dei soggetti sottoposti a misure restrittive, consultabili al seguente link xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. A tal fine il Soggetto / Ente Esecutore terrà conto di quanto previsto dall'‘Understanding EU counter-terrorism policy’1.
3. Il Soggetto/L’Ente Esecutore si impegna ad assicurare il corretto svolgimento dell’Iniziativa e a presentare all’AICS lo stato di avanzamento delle attività tramite rapporti intermedi e finali utilizzando il “Documento Unico di Progetto” e suoi Allegati approvati dall’ AICS, unitamente al rapporto del Revisore esterno nei modi e tempi stabiliti nel presente Contratto/nella presente Convenzione e dalle Procedure Generali. Nelle comunicazioni da inviare all’ AICS tramite PEC, di cui ai seguenti commi 4, 5 e 6, il Soggetto/l’Ente Esecutore utilizzerà unicamente il modello Allegato al Contratto/alla Convenzione “Lettera di trasmissione del Rapporto Intermedio / Finale”. L’AICS potrà richiedere, se necessario, la trasmissione della documentazione cartacea.
4. Le tempistiche e le modalità della rendicontazione devono avvenire secondo le disposizioni dell’articolo
9.3 delle Procedure Generali e dell’articolo 14, comma 2, lett. b) del Bando.
rate per anticipazione
Il primo rapporto intermedio va presentato, via PEC, dal Soggetto/dall’Ente Esecutore entro 15 mesi dalla data di inizio dell’Iniziativa, dando riscontro di quanto realizzato e raggiunto nei primi 12 mesi dell’Iniziativa, unitamente alla relazione del Revisore esterno secondo le modalità previste dalle Procedure Generali e dal Vademecum del Revisore esterno.
Il secondo rapporto intermedio va presentato dal Xxxxxxxx/dall’Ente Esecutore al raggiunto speso dell’80% della prima rata di contributo erogata da AICS.
Tale rapporto sarà accompagnato dalla relazione del Revisore esterno secondo le modalità previste dalle Procedure Generali e dal Vademecum del Revisore esterno.
rate per SAL
1 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxx.xx/XxxXxxx/xxxxxx/XXXX/0000/000000/XXXX_XXX(0000)000000_XX.xxx
Il primo rapporto intermedio va presentato, via PEC, dal Soggetto/dall’Ente Esecutore al raggiunto speso del 30% del costo totale dell’Iniziativa, unitamente alla relazione del Revisore esterno secondo le modalità previste dalle Procedure Generali e dal Vademecum del Revisore esterno.
Il secondo rapporto intermedio va presentato dal Xxxxxxxx/dall’Ente Esecutore al raggiunto speso del 70% del costo totale dell’Iniziativa. Tale rapporto sarà accompagnato dalla relazione del Revisore esterno secondo le modalità previste dalle Procedure Generali e dal Vademecum del Revisore esterno, al netto di quanto già rendicontato nel primo rapporto.
5. Il rapporto finale dell’Iniziativa va presentato dal Soggetto/dall’Ente Esecutore via PEC all’AICS entro sei mesi dal completamento delle attività e dalla chiusura dell’Iniziativa. Tale rapporto sarà accompagnato dalla relazione del Revisore esterno secondo le modalità previste dalle Procedure Generali. Allo stesso sarà aggiunto un rapporto di riconciliazione tra gli importi, i cofinanziamenti, le percentuali ed eventuali spese inammissibili rispetto a tutto il periodo dell’Iniziativa.
6. L’AICS comunicherà, utilizzando il modello Allegato al Contratto/alla Convenzione “Lettera di risposta AICS alla trasmissione del Rapporto intermedio / finale”, via PEC al Soggetto/all’Ente Esecutore e al Revisore esterno, l’esito del controllo e della verifica di ogni rapporto intermedio / finale, ovvero in seguito a controlli a campione eseguiti in ogni momento in riferimento agli articoli 10.2 e 16 delle Procedure Generali.
7. La “Lettera di risposta AICS alla trasmissione del Rapporto intermedio / finale” e suoi Allegati, inviata via PEC al Soggetto Esecutore/all’Ente Esecutore, unitamente a copia del Piano Finanziario per il rapporto intermedio contenente le colonne compilate e approvate da AICS, oltre a determinare la data di approvazione del rapporto intermedio/finale, sarà da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto/della presente Convenzione.
8. Il Soggetto Esecutore/ L’Ente Esecutore e il Revisore esterno, preso atto delle decisioni di AICS, integreranno e modificheranno il Documento Unico di Progetto, i suoi allegati compreso il Piano Finanziario, per allinearlo alle decisioni assunte dall’ AICS, in modo che siano applicate per il prosieguo dell’Iniziativa e di riferimento per il rapporto successivo.
9. I contenuti dei Rapporti Intermedi, nonché quelli del Rapporto Finale devono considerare la relativa competenza temporale, senza ripetere nel DUP i contenuti narrativi della Proposta Iniziale o del precedente Rapporto Intermedio, riportando ciò che è stato concretamente realizzato nel periodo interessato dal Rapporto per raggiungere Risultati e Obiettivi dell’Iniziativa, rendendoli misurabili attraverso esplicitazione chiara degli Indicatori quantitativi, qualitativi, del numero dei beneficiari, dello speso per risultato, il tutto tramite fonti di verifica oggettive, attendibili e credibili.
10. Il Soggetto Esecutore/ L’Ente Esecutore garantisce il rispetto dell’articolo 7 delle Procedure Generali, relativo alle modalità di acquisizione di forniture, lavori e servizi effettuate nell’ambito dell’iniziativa. In particolare, al fine di preservare e valorizzare il fattore qualitativo nella comparazione delle offerte, è indispensabile che nella definizione dei termini di riferimento o del capitolato di gara tale aspetto sia dettagliato il più possibile.
11. [Per ET]: Per le procedure di scelta del contraente, ai sensi dell’articolo 7 delle Procedure Generali, nel rispetto della normativa cui l’Ente deve attenersi, sarà responsabilità dell’Ente Esecutore applicare in Italia il “Codice dei Contratti Pubblici” in vigore alla data di stipula del presente contratto e xx.xx. e ii., ovvero nel [Paese di realizzazione dell’Iniziativa] le procedure europee per aggiudicazione previste dalla “Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions” (PRAG), nella versione in vigore alla firma della presente Convenzione.
11. [Per OSC]: Per le procedure di scelta del contraente, ai sensi dell’articolo 7 delle Procedure Generali, il Soggetto Esecutore applicherà, indipendentemente dal Paese di realizzazione dell’Iniziativa, dalla residenza fiscale del Soggetto Esecutore e dal luogo di acquisizione, le procedure europee per aggiudicazione previste dalla “Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions” (PRAG), nella versione in vigore alla firma del presente Contratto.
12. Il Soggetto/ L’Ente Esecutore e il /i Partner delegato/i agli acquisti, come da Accordo/i di partenariato, nel caso di acquisizione di beni e servizi ricorrenti, ove possibile, stipulerà appositi Contratti Quadro con gli operatori fornitori di beni e/o servizi necessari per l'esecuzione dell’Iniziativa, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 12.
13. Il Soggetto/L’Ente Esecutore si impegna ad assicurare il rispetto della normativa applicabile nella scelta del contraente ed è l’unico responsabile nei confronti dell’AICS del rispetto dei sopra richiamati principi e procedure. A tal fine, il Soggetto/l’Ente Esecutore predispone un “Piano acquisti” per la durata dell’Iniziativa, utilizzando il relativo modello allegato al Bando, da sottoporre a previa validazione da parte del Revisore. Ogni eventuale modifica del “Piano acquisti” dovrà essere sottoposta a validazione da parte del Revisore ed evidenziata nella sezione 9.3 del DUP.
14. Sarà cura del Revisore esterno incaricato della certificazione dei Rapporti intermedi e finale verificare, comprovare ed accertare la corretta applicazione delle procedure di acquisizione di beni, servizi, lavori adottate dal Soggetto/dall’Ente Esecutore e dai Partner delegati agli acquisti.
15. L’AICS si riserva di effettuare controlli sul “Piano acquisti”, in particolare riguardo le procedure di acquisizione adottate dal Soggetto/dall’Ente Esecutore/dai Partner, e di considerare ineleggibili le spese effettuate, anche se certificate dal Revisore esterno, nel caso in cui si rilevino irregolarità o mancato rispetto dell’articolo 7 delle Procedure Generali, della PRAG/ del Codice dei Contratti Pubblici, oltreché del formato del “Piano acquisti” allegato al Bando.
16. L’AICS avrà la facoltà di risolvere il Contratto/la Convenzione, in qualsiasi momento nel corso della durata convenzionale dell’Iniziativa, in caso di comprovato grave inadempimento da parte del Soggetto/dell’Ente Esecutore di principi e obblighi in riferimento alle procedure applicabili per l’acquisizione di beni, servizi e lavori.
17. Nel caso in cui l’Iniziativa preveda la realizzazione di opere civili, impianti, infrastrutture, ecc., il Soggetto/l’Ente Esecutore deve ottenere, ai fini del riconoscimento finale della spesa, le certificazioni di avvenuta e corretta esecuzione previste dalla normativa vigente in [Paese di realizzazione dell’iniziativa], inclusi gli eventuali obblighi di collaudo di beni, impianti, infrastrutture le cui risultanze e documentazione dovranno essere allegate al Rapporto Finale. Qualora il Soggetto/l’Ente Esecutore non dovesse ottenere le suddette certificazioni e/o i collaudi non andassero a buon fine, l’AICS valuterà se e quanto riconoscere della spesa effettuata.
18. I beni e gli equipaggiamenti acquistati dal Soggetto/dall’Ente Esecutore per l’Iniziativa con il contributo dell’AICS, saranno, a conclusione della stessa, trasferiti ai Partner e/o ai beneficiari del Progetto, ai sensi dell’articolo 8 delle Procedure Generali, utilizzando il modello Allegato al Contratto/alla Convenzione “Modello per processo verbale di consegna dei beni”.
19. Nelle more della realizzazione e operatività della Piattaforma Gestionale SiStake, al Soggetto Esecutore/all’Ente Esecutore sarà richiesto di importare progressivamente i contenuti narrativi e finanziari delle Iniziative nei formati digitali in uso alla Piattaforma SiStake, secondo le modalità che saranno impartite dall’AICS, ai sensi all’articolo 14, comma 5 del Bando.
Art. 9 Personale
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16-ter del D.lgs.165 del 2001 e dell’articolo 17 del Bando, il Soggetto/l’Ente Esecutore non può avvalersi, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto lavorativo, di personale che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia esercitato per conto dell’AICS poteri autoritativi o negoziali riguardanti iniziative di cooperazione, finanziate o cofinanziate dall’Agenzia in favore del Soggetto/Ente Esecutore.
La violazione delle prescrizioni di cui al precedente comma comporta la risoluzione di diritto del Contratto/Convenzione con obbligo per il Soggetto/l’Ente Esecutore di provvedere all’immediata restituzione del contributo erogato.
2. Per il personale locale impiegato nell’Iniziativa, il Soggetto/l’Ente Esecutore si impegna ad osservare la normativa in vigore in [Paese destinatario dell’Iniziativa] e ad applicare quanto previsto dagli articoli 2.4, 3.1, 4, 9 e 18 delle Procedure Generali in merito a contrattazione, gestione, operato e comportamento delle Risorse Umane impiegate nell’Iniziativa.
3. Il Soggetto/L’Ente Esecutore è responsabile della sicurezza del personale espatriato impiegato nella realizzazione dell’Iniziativa e si impegna a rispettare le misure di sicurezza che verranno indicate dalla Rappresentanza Diplomatica competente.
4. L’AICS si riserva la possibilità di sospendere l’Iniziativa o revocare il finanziamento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2.3 delle Procedure Generali, nel caso di mancato rispetto da parte del Soggetto/dell’Ente Esecutore delle misure di sicurezza indicate dalla competente Rappresentanza Diplomatica.
Art. 10
Condizioni Specifiche applicabili all’Iniziativa
1. Le “Condizioni specifiche” che integrano e/o derogano quanto previsto dalle Procedure Generali, dal Bando e/o dal presente Contratto/dalla presente Convenzione considerate già applicabili all’Iniziativa sono riportate nel relativo Allegato al presente Contratto/alla presente Convenzione (Sezione A).
2. Le “Condizioni specifiche” che integrano e/o derogano quanto previsto dalle Procedure Generali, dal Bando e/o dal presente Contratto/dalla presente Convenzione richieste dal Soggetto/dall’Ente Esecutore, nella sezione 14 del DUP, e valutate ammissibili dall’AICS, ai sensi dell’articolo 12, comma 11 del Bando, sono incluse nel relativo Allegato al presente Contratto/alla presente Convenzione (Sezione B).
Art. 11
Modifiche dell’Iniziativa e del Contratto
1. Ogni eventuale successiva modifica dell’Iniziativa sarà ammissibile qualora sia effettuata nel rispetto degli articoli 3, 10, 11 e 12 delle Procedure Generali in materia di modifiche, varianti e proroghe.
2. Non sarà ammessa alcuna modifica all’Iniziativa effettuata senza presentazione del Rapporto Intermedio utilizzando il modello Allegato al Contratto/alla Convenzione “Lettera di Trasmissione del Rapporto Intermedio / Finale” per le richieste da parte del Soggetto/dell’Ente Esecutore, e il modello Allegato al Contratto/alla Convenzione “Lettera di Risposta AICS alla Trasmissione del Rapporto Intermedio
/ Finale” per la risposta di approvazione da parte dell’AICS. Quest’ultima Lettera, per quanto approvato e in riferimento alla data di approvazione, costituirà parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Non saranno comunque ammissibili richieste di modifica degli Obiettivi generale e specifico e dei Risultati dell’Iniziativa, se non per cause di forza maggiore.
3. Non sarà ammessa nessuna modifica dell’Iniziativa e/o del Contratto/della Convenzione che possa comportare un onere finanziario aggiuntivo per l’AICS e qualsiasi ulteriore spesa sarà a carico del Soggetto /dell’Ente Esecutore.
4. Sono ammissibili, in qualunque momento, modifiche dei dati identificativi riportati nel presente Contratto/nella presente Convenzione (denominazione del Soggetto/Ente Esecutore, rappresentante legale, IBAN, referenti per l’Iniziativa, revisore esterno, etc.) che ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all’altra, tramite PEC.
5. Non è, in ogni caso, consentita la modifica dei requisiti essenziali del Contratto (ex art. 1325 c.c.).
Art. 12
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. [Per ET]: L’Ente Esecutore si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii. A tal fine, ai sensi dell’articolo 3 comma 1, della Legge n. 136/2010, rende noto che il conto in Italia, dedicato anche in via non esclusiva all’Iniziativa AID […], è il seguente:
Conto di tesoreria unica […], Tabella [... ] intestato a [ ...] presso Banca d’Italia IBAN [...]
Soggetti delegati ad operare sul conto: [nome e cognome], codice fiscale [... ], funzione [... ].
1. [Per OSC]: Il Soggetto Esecutore si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii. A tal fine, rende noto che il conto corrente bancario/postale in Italia, ai sensi dell’articolo 3 comma 1, della legge n. 136/2010, è dedicato anche in via non esclusiva ai contributi pubblici e all’Iniziativa AID […], ed è il seguente:
X/X x. [...] xxxxxxxxx x [... ] xxxxxx Xxxxx/Xxxxxxx [...] IBAN [ ... ]
Soggetti delegati ad operare sul conto: [nome e cognome], codice fiscale [...], funzione [... ].
2. Per il conto corrente bancario in Italia restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 6 della legge n. 136/2010.
3. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ed in applicazione dell’art. 3, comma 8 della legge del 13 agosto 2010 n. 136, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell’AICS, da inviarsi con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento. Sarà sufficiente che, nella comunicazione, l’AICS dichiari la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. Tale clausola non trova applicazione qualora i pagamenti nei Paesi di realizzazione non possano essere disposti attraverso Istituti Finanziari per motivi oggettivi e indipendenti dalla condotta e gestione del Soggetto/Ente Esecutore, in quanto determinati da peculiari condizioni del contesto locale o internazionale, specificate nell’Allegato “Condizioni specifiche” al presente Contratto/alla presente Convenzione.
4. In applicazione di quanto previsto all’art 3.3 delle Procedure Generali, altri eventuali conti correnti bancari accesi o utilizzati in Italia e/o in [Paese di realizzazione dell’iniziativa], anche se in via non esclusiva per l’Iniziativa, dovranno essere intestati al Soggetto/Ente Esecutore o ad uno dei suoi Partner e comunicati all’AICS via PEC.
Art. 13
Audit e controllo dell’AICS
1. L’AICS si riserva il diritto di realizzare proprie missioni in loco, di monitoraggio delle attività relative all’Iniziativa, di verifica dei risultati in corso di raggiungimento o raggiunti, e di controllo della documentazione amministrativo-contabile, nonché di realizzare visite di controllo, anche di secondo livello, presso la sede del Soggetto/Ente Esecutore in Italia.
2. L’AICS comunica al Soggetto/l’Ente Esecutore, per iscritto entro 20 giorni dalla data d’inizio della missione in loco o della visita di controllo in Italia, l’oggetto e il programma di lavoro, in modo che il Soggetto/l’Ente Esecutore assicuri la presenza del personale in grado di prestare la necessaria collaborazione. È fatta salva la facoltà dell’AICS di richiedere in loco di esaminare attività, progetti, documenti, lavori, di incontrare beneficiari, diversi e/o aggiuntivi rispetto al programma di massima elaborato in Italia.
3. L’AICS elabora un apposito rapporto a conclusione di ogni missione di monitoraggio, verifica e controllo. L’AICS, sulla base delle verifiche effettuate, potrà richiedere il rimborso del contributo erogato ed eventualmente non speso, ovvero speso per costi non ammissibili. Tali missioni sono in ogni caso svolte all’insegna della collaborazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Il Soggetto/l’Ente Esecutore, applicando quanto previsto dalle Procedure Generali, ha l’obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile originale, relativa all’Iniziativa presso la propria sede per un periodo di almeno 5 anni successivi alla presentazione del rapporto finale. A tal fine il Soggetto/l’Ente Esecutore dichiara che la documentazione amministrativa e contabile originale dell’Iniziativa è conservata presso la sede di [città, indirizzo, Paese].
(Se applicabile, in caso di necessità, aggiungere la seguente postilla)
“Ad eccezione della documentazione originale relativa a [specificare eccezione], che secondo la legislazione locale deve essere conservata presso la sede di [città, indirizzo, Paese]. In questo caso il Soggetto/l’Ente
Esecutore si impegna a conservare presso la propria sede in Italia la copia della suddetta documentazione”.
5. Entro i 5 anni successivi alla data di presentazione del Rapporto finale e della scheda di chiusura, l’AICS ha facoltà di effettuare visite di controllo, anche di secondo livello, presso la sede del Soggetto Esecutore/dell’Ente Esecutore e nel Paese in cui si è realizzata l’Iniziativa.
Art. 14
Forza maggiore e sospensione
1. Per tutte le ipotesi e le conseguenze relative a eccezionali cause di forza maggiore, si rinvia al rispetto degli articoli 3, 9, 10, 11 e 12 delle Procedure Generali. In particolare, nel caso in cui si verifichino eventi di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento, anche parziale, delle attività di progetto, ovvero in presenza di una grave minaccia di sicurezza per il personale dell’Iniziativa, per il/i Partner e/o per i beneficiari, il Soggetto/l’Ente Esecutore notificherà tempestivamente all’ AICS, utilizzando il modello Allegato al Contratto “Lettera di Xxxxxxxxx di Sospensione”, la fattispecie di evento e avvierà l’eventuale procedura di sospensione, parziale o totale, secondo quanto previsto dalle Procedure Generali.
2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 12.3 delle Procedure Generali, durante il periodo di sospensione, anche parziale, dell’Iniziativa, non possono essere effettuate spese a carico dell’Iniziativa medesima o della parte di essa oggetto di sospensione, ad eccezione delle spese che assolvano ad obblighi di legge in Italia e in loco.
Art. 15
Rapporti AICS – Soggetto/Ente Esecutore
1. L’AICS non risponde di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste dall’Iniziativa di cui al presente Contratto/della presente Convenzione, per i rapporti giuridici contrattuali ed extra- contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per eventi di forza maggiore. È attribuita al Soggetto/all’Ente Esecutore, in via esclusiva, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose appartenenti a terzi, che si dovessero verificare nell’esecuzione dell’Iniziativa di cui al presente Contratto/alla presente Convenzione.
2. I referenti per l’Iniziativa, cui inviare ogni comunicazione, sono i seguenti:
per l’AICS: Unità organizzativa competente, ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 241/90: Ufficio VII Referente per l’Iniziativa: [nome e cognome dei referenti tecnico e amministrativo] indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxx.xxx.xx;
per l’Esecutore: Referente per l’iniziativa: [nome e cognome], recapito telefonico: [...], indirizzo di posta elettronica certificata: [...].
Art. 16 Visibilità
1. Per ogni attività di informazione e comunicazione, il Soggetto/l’Ente Esecutore dovrà fare riferimento alle Linee Guida Comunicazione e Identità visiva (d’ora in poi “Linee Guida Comunicazione”) dell’AICS pubblicate sul sito dell’Agenzia e a quanto espressamente previsto dall’articolo 19 delle Procedure Generali e nel presente articolo.
2. Il Soggetto/L’Ente Esecutore si impegna a garantire un’adeguata visibilità all’Iniziativa e all’ AICS, in Italia e nel Paese di realizzazione, presso le Autorità locali e le Agenzie internazionali, eventualmente presenti nell’area, in conformità con quanto previsto nelle “Linee Guida Comunicazione”. Ogni forma di pubblicazione ed evento in cui si faccia riferimento all’Iniziativa dovrà assicurare un chiaro riferimento al cofinanziamento AICS, riportando il logo dell’Agenzia e nelle altre forme che l’AICS comunicherà al Soggetto/all’Ente Esecutore.
3. Il Soggetto/L’Ente Esecutore assume analogo impegno in relazione alle eventuali opere di riabilitazione e ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento ricevuto dall’ AICS.
4. Nelle attività di visibilità e comunicazione, il Soggetto/l’Ente Esecutore si impegna ad applicare l’art. 19 delle Procedure Generali e inserire la seguente dichiarazione di non responsabilità da parte dell’AICS: “Le opinioni espresse nel presente documento/nella presente pubblicazione/… non impegnano in alcun modo l’AICS, che non è responsabile per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in esso/in essa contenute"
5. Nelle attività di visibilità e comunicazione, il Soggetto/l’Ente Esecutore provvederà ad evidenziare l’efficacia dell’Iniziativa, nonché il rispetto dei principi di efficienza e responsabilità nella gestione della medesima. Il Soggetto/L’Ente Esecutore assume analogo impegno in relazione alle eventuali opere di riabilitazione e ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento in oggetto.
6. Constatato il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, le spese effettuate per Comunicazione e visibilità saranno considerate inammissibili, ai sensi dell’articolo 4 delle Procedure Generali.
Art. 17 Risoluzione del Contratto
1 Al presente Contratto/Alla presente Convenzione si applicano tutte le ipotesi di risoluzione previste dagli articoli 20 e 21 delle Procedure Generali, dal venir meno dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 5 del Bando nonché, nel caso di oggettiva impossibilità ad adempiere e nei casi di estinzione del rapporto tra le Parti, in particolare le ipotesi di risoluzione contrattuale di cui agli artt. 1463 e 1467 e seguenti C.C., di rescissione e recesso di cui rispettivamente agli artt. 1448 e 1373 C.C.
Art. 18 Restituzione dei Fondi
1. Nelle ipotesi di risoluzione del presente Contratto/della presente Convenzione ai sensi del precedente articolo, ovvero in caso di realizzazione parziale, insufficiente o tardiva dell’Iniziativa secondo quanto previsto dall’articolo 20 delle Procedure Generali e per gravi mancanze di rispetto dei termini e/o delle condizioni delle Procedure medesime, il Soggetto/l’Ente Esecutore ha l’obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo contrattuale o in modo illegittimo e/o gli importi non conformemente rendicontati. L’AICS potrà procedere al recupero degli stessi anche mediante compensazione, qualora siano in corso altre iniziative con il Soggetto/l’Ente Esecutore [Per OSC]: e/o mediante escussione della garanzia fideiussoria.
[Per OSC]: La mancata restituzione dei fondi potrà determinare la cancellazione del Soggetto Esecutore dall’Elenco, di cui all’articolo 26 comma 3 della legge n.125/2014, nonché l’inammissibilità del Soggetto Esecutore per almeno un triennio a partecipare in qualunque forma a future iniziative di cooperazione finanziate dall’AICS.
2. In caso di risoluzione per causa non imputabile al Soggetto/all’Ente Esecutore, l’AICS rimborserà le attività e le relative spese già correttamente effettuate dal Soggetto/dall’Ente Esecutore, descritte in un apposito rapporto in cui il conteggio consuntivo sia raffrontato con quanto inizialmente previsto e approvato dall’ AICS, accompagnato dalla relazione del Revisore esterno.
Art. 19 Risoluzione delle controversie
1 Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Contratto/della presente Convenzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 21, comma 6 delle Procedure Generali e dall’articolo 19 del Bando.
Art. 20 Tutela della Privacy
1. I dati personali e altri dati forniti dal Soggetto/dall’Ente Esecutore all’Agenzia, saranno trattati esclusivamente ai fini del presente Contratto/della presente Convenzione o per scopi istituzionali, in modo lecito e secondo correttezza, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 15 del Bando e dell’Allegato 19 “Tutela della Privacy: informativa”.
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Art. 21
Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli e nelle Procedure Generali, valgono e si osservano le disposizioni e i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.
Art.22
Parti integranti e allegati del Contratto
1 Le Premesse, unitamente ai seguenti documenti approvati dall’ AICS prima della stipula del presente Contratto/della presente Convenzione (lettere A e B) e ai modelli allegati al Contratto/alla Convenzione (lettera C), formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
A. Documenti approvati dall’ AICS nel corso della procedura di valutazione: Documento Unico di Progetto e suoi seguenti sub-allegati:
Quadro Logico
Cronogramma Piano Finanziario
Accordi di Partenariato
[Per ET]: Documentazione attestante l’approvazione dell’Iniziativa da parte dell’Organo deliberante dell’Ente o l’inserimento dell’Iniziativa nella programmazione dell’Ente
[Per OSC]: Accordo istitutivo dell’ATS (se applicabile)
[Per ET]: B. Documentazione precedente alla stipula della Convenzione
Condizioni specifiche
[Per OSC]: B. Documentazione precedente alla stipula del Contratto
Condizioni specifiche Garanzia fideiussoria
Dichiarazione di insussistenza di cause d’incompatibilità del Revisore esterno Dichiarazione del Revisore esterno in merito alle Procedure Interne
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà per l’IVA Pacchetto di Procedure Interne certificato dal Revisore
[Per ET]: C. Modelli Allegati alla Convenzione
Allegato 1 - Modello Lettera di Trasmissione Rapporto Intermedio e Finale
Allegato 2 - Modello Lettera di Risposta AICS alla trasmissione del Rapporto Intermedio e Finale
Allegato 3 - Vademecum Revisore Esterno Allegato 4 - Modello Relazione Revisore Esterno
Allegato 5 - Allegato 1 Relazione del Revisore Esterno Allegato 6 - Modello Lettera Richiesta di Sospensione Allegato 7 - Modello per processo verbale di consegna di beni
Dichiarazione di insussistenza di cause d’incompatibilità del Revisore esterno Dichiarazione del Revisore esterno in merito alle Procedure Interne
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà per l’IVA
Pacchetto di Procedure Interne dei Partner (privati) certificato dal Revisore
[Per OSC]: C. Modelli Allegati al Contratto
Allegato 12 - Modello Lettera di Trasmissione Rapporto Intermedio e Finale
Allegato 13 - Modello Lettera di Risposta AICS alla trasmissione del Rapporto Intermedio e Finale Allegato 14 - Vademecum Revisore Esterno
Allegato 15 - Modello Relazione Revisore Esterno Allegato 16 - Allegato 1 Relazione del Revisore Esterno Allegato 17 - Modello Lettera Richiesta di Sospensione
Allegato 18 - Modello per processo verbale di consegna di beni Allegato 19 – Tutela della privacy: informativa
Allegato 21 – Modello Piano Acquisti
Art.23 Domiciliazione
1. Le comunicazioni e i Rapporti concernenti il presente Contratto/la presente Convenzione dovranno essere inviate – tramite posta elettronica certificata – ai seguenti indirizzi PEC:
per l’AICS: xxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxx.xxx.xx; per il Soggetto/Ente Esecutore: […]
2. In caso di trasmissione di documentazione cartacea, le Parti dichiarano di eleggere domicilio, ai fini del presente Contratto/della presente Convenzione presso:
AICS: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Soggetto/Ente Esecutore […]
Per l’Agenzia Italiana Per il Soggetto/l’Ente Esecutore per la Cooperazione allo Sviluppo
Direttore
[Per ET]
Il Rappresentante Legale
o altro soggetto dell’Ente cui è attribuito il
potere di firma [Per OSC]
Il Rappresentante Legale