A DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE COMUNI
Condizioni generali per i contratti d’appalto nel settore informatico e la manutenzione di software individuali
A DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE COMUNI
1 Oggetto e campo d’applicazione
1.1 Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano la conclusione, il contenuto e l’esecuzione dei contratti d’appalto nel settore informatico nonché la manutenzione di software individuali. (1)
1.2 Con la presentazione di un’offerta al committente, il fornitore accetta le presenti CG, sempre che nella richiesta d’offerta non siano previste deroghe. Le modifiche e le aggiunte relative alle presenti CG devono essere convenute per scritto.
1.3 Sempre che nel documento contrattuale non sia disciplinato diversamente in modo esplicito, le disposizioni concernenti la fornitura, il collaudo e la garanzia di cui al numero 24 si riferiscono in maniera autonoma e indipendente al contratto d’appalto e alla manutenzione di software individuali. I diritti per difetti derivanti dal contratto di manutenzione non pregiudicano quelli derivanti dal contratto d’appalto.
2 Offerta
2.1 L’offerta e la dimostrazione sono a titolo gratuito, sempre che nella richiesta d’offerta non sia stabilito diversamente.
2.2 L’offerta è elaborata sulla base della richiesta d’offerta del committente. Eventuali difformità rispetto alla richiesta d’offerta o alle CG del committente devono essere espressamente menzionate nell’offerta.
2.3 Nell’offerta il fornitore indica separatamente l’imposta sul valore aggiunto.
2.4 L’offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta d’offerta. In mancanza di un’indicazione, si applica un termine di tre mesi dal ricevimento dell’offerta.
3 Impiego di collaboratori
3.1 Per la fornitura delle prestazioni il fornitore impiega soltanto collaboratori scelti accuratamente e con una buona formazione. Sostituisce i collaboratori che non possiedono le conoscenze specialistiche necessarie o che in altro modo ostacolano o compromettono l’esecuzione del contratto. A tal fine tiene conto in particolare dell’interesse del committente alla continuità della fornitura.
3.2 Il fornitore impiega soltanto collaboratori che dispongono delle autorizzazioni necessarie per la fornitura delle prestazioni.
3.3 Il fornitore osserva le prescrizioni aziendali del committente, in particolare le disposizioni in materia di sicurezza e il regolamento interno. Il committente comunica tempestivamente le informazioni necessarie. Il fornitore trasferisce questi obblighi ai suoi collaboratori, subappaltatori, subfornitori e ai terzi incaricati.
3.4 Le disposizioni del presente numero 3 si applicano a qualsiasi altra persona impiegata dal fornitore per l’esecuzione del contratto, in particolare ai collaboratori indipendenti.
4 Ricorso a terzi
4.1 Per la fornitura di prestazioni essenziali e di prestazioni presso le sedi del committente il fornitore può ricorrere a terzi (ad es. subfornitori, subappaltatori) unicamente con il preventivo consenso scritto del committente. Il fornitore è responsabile della fornitura delle prestazioni conforme al contratto da parte dei terzi incaricati.
4.2 Salvo deroghe espressamente convenute, è esclusa qualsiasi sostituzione.
4.3 Le parti trasferiscono ai terzi incaricati (ad es. subfornitori, subappaltatori, sostituti) gli obblighi di cui ai numeri 3 (impiego di collaboratori), 5 (disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo), 22 (tutela del segreto) e 23 (protezione e sicurezza dei dati).
5 Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo
5.1 Il fornitore con sede o succursale in Svizzera osserva le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro vigenti in Svizzera nonché il principio della parità salariale tra donna e uomo. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione. Il fornitore con sede all’estero osserva le disposizioni vigenti nel luogo di fornitura delle prestazioni all’estero, ma almeno le convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro. (2)
5.2 Se per eseguire la prestazione distacca in Svizzera lavoratori provenienti dall’estero, il fornitore è tenuto a osservare le disposizioni della legge dell’8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati. (3)
5.3 Se viola gli obblighi di cui al presente numero 5, il fornitore deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione essa ammonta al 10 per cento della retribuzione annua o della retribuzione totale se è stata convenuta una retribuzione unica, ma al massimo a 50 000 franchi.
1 Per l’acquisto e la manutenzione di software standard si applicano le
«Condizioni generali per l’acquisto e la manutenzione di software standard».
2 Convenzioni OIL: n. 29 del 28.6.1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9), n. 87 del 9.7.1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS 0.822.719.7), n. 98 dell’1.7.1949 concernente l’applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9), n. 100 del 29.6.1951 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0), n. 105 del 25.6.1957 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5), n. 111 del 25.6.1958 concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione (RS 0.822.721.1), n. 138 del 26.6.1973 concernente l’età minima di ammissione all’impiego (RS 0.822.723.8), n. 182 del 17.6.1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2).
3 RS 823.20
6 Definizioni
6.1 Per contratto si intende la totalità dei documenti dell’accordo (ossia il documento principale, compresi tutti i suoi elementi integranti come le CG e altri allegati).
6.2 Per documento contrattuale si intende il documento principale dell’accordo (ossia senza gli elementi integranti come le CG e altri allegati).
6.3 Per software individuale si intende il software che viene sviluppato, su richiesta del committente, per un utilizzo specifico, nonché le relative modifiche e lo sviluppo ulteriore.
6.4 Per software standard si intende il software prodotto per numerosi clienti senza tenere conto delle richieste del committente in materia di codici. (4)
6.5 Per «incident» si intende un guasto che limita od ostacola l’utilizzazione o la disponibilità del software convenute nel contratto. Sono compresi anche i guasti causati da terzi, in particolare dall’interazione con l’hardware o con altri software.
6.6 Per «patch» si intende una modifica di modesta entità apportata a un software, nella maggior parte dei casi per eliminare un errore o risolvere un problema di sicurezza del software.
B REALIZZAZIONE DELL’OPERA
7 Esecuzione e documentazione
7.1 Il committente definisce nel contratto l’opera che il fornitore deve realizzare (ad es. un software individuale). Comunica tempestivamente al fornitore tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione del contratto. Altri eventuali obblighi di collaborazione del committente sono definiti di comune accordo in modo esaustivo nel documento contrattuale.
7.2 Il fornitore si impegna a realizzare l’opera secondo le disposizioni e le specifiche contrattuali, lo stato attuale della tecnica come pure le prescrizioni legali.
7.3 Alla consegna dell’opera il fornitore fornisce al committente, in forma elettronica o cartacea, una documentazione completa e fotocopiabile nelle lingue e nel numero di esemplari convenuti. Tale documentazione comprende, in particolare, un manuale d’installazione e un manuale d’uso, nonché il codice sorgente del software individuale, ivi comprese le informazioni e la documentazione necessarie per la sua elaborazione.
7.4 Le parti si comunicano per scritto i nomi e le funzioni delle persone chiave impiegate nella realizzazione dell’opera.
7.5 Il fornitore sostituisce le persone chiave impiegate unicamente con il consenso scritto del committente. Quest’ultimo nega il consenso soltanto per motivi gravi.
8 Modifiche delle prestazioni
8.1 Le parti possono richiedere per scritto in qualsiasi momento modifiche delle prestazioni.
8.2 Se il committente desidera una modifica, il fornitore gli comunica per scritto entro 10 giorni lavorativi se la modifica è possibile e quali ripercussioni comporta per le prestazioni da fornire, la retribuzione e i termini. Il fornitore non può respingere una richiesta di modifica del committente, se la
modifica è oggettivamente possibile e il carattere generale delle prestazioni da fornire è mantenuto. Il committente decide entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione se la modifica deve essere attuata.
8.3 Se il fornitore desidera una modifica, il committente può accettare o rifiutare la rispettiva richiesta entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.
8.4 Le modifiche, in particolare quelle che riguardano l’estensione delle prestazioni, la retribuzione e i termini, devono essere stabilite per scritto in un’aggiunta al contratto prima della loro attuazione.
8.5 Durante la verifica delle richieste di modifica, il fornitore prosegue i lavori in conformità al contratto, a meno che il committente non impartisca altre istruzioni.
9 Istruzione e informazione
9.1 Il fornitore fornisce, dietro corresponsione di una retribuzione separata, un’istruzione iniziale da definire in funzione dei contenuti e della cerchia di destinatari, se ciò è stato convenuto.
9.2 Il fornitore informa regolarmente il committente dell’andamento dei lavori e gli notifica immediatamente tutte le circostanze che ostacolano l’esecuzione del contratto.
10 Prescrizioni in materia d’importazione
Il fornitore garantisce, in conformità a quanto stabilito nel contratto, l’osservanza di eventuali restrizioni all’esportazione e prescrizioni in materia d’importazione nel trasporto dal luogo di provenienza a quello di fornitura. Egli informa il committente per scritto su eventuali restrizioni all’esportazione del Paese di provenienza.
11 Procedura di collaudo
11.1 Il fornitore si impegna a collaudare unicamente opere o software individuali testati. Su richiesta, il committente può consultare i verbali dei test.
11.2 Le parti concordano i criteri di collaudo, il calendario della procedura di collaudo e la data del collaudo.
11.3 Il fornitore invita tempestivamente il committente al collaudo. Riguardo al risultato è redatto un verbale, che è firmato dalle parti.
11.4 Se è convenuto per scritto, è possibile procedere anche a collaudi parziali, su riserva dell’esito positivo del collaudo globale.
11.5 Se in occasione della verifica non si riscontrano difetti, l’opera è considerata collaudata con la firma del verbale.
11.6 Se in occasione della verifica si riscontrano esclusivamente difetti di lieve entità, la prestazione è comunque considerata collaudata con la firma del verbale. Il fornitore elimina i difetti riscontrati nei limiti delle prestazioni di garanzia.
4 Per l’acquisto e la manutenzione di software standard si applicano le
«Condizioni generali per l’acquisto e la manutenzione di software standard».
11.7 Se si riscontrano gravi difetti, il collaudo è rinviato. Il fornitore elimina immediatamente i difetti riscontrati e invita tempestivamente il committente a effettuare una nuova verifica. Se anche in questo caso si riscontrano gravi difetti e le parti non si accordano sulla prosecuzione dei lavori, si pone fine al contratto e tutte le prestazioni fornite vengono rimborsate. Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.
11.8 Se, nonostante diffida, il committente non esegue la verifica entro un congruo termine supplementare, la prestazione è considerata collaudata.
C MANUTENZIONE E SUPPORTO
12 Manutenzione e supporto per software individuali
12.1 Se è convenuto contrattualmente, il fornitore effettua la manutenzione dei software individuali al fine di garantire la loro utilizzazione. Il tipo e l’estensione della prestazione devono essere stabiliti nel contratto.
12.2 Se è convenuto contrattualmente, il fornitore fornisce supporto al committente sotto forma di consulenza e assistenza nell’utilizzazione dei software individuali oggetto di manutenzione. Il tipo di supporto e l’estensione delle prestazioni previste devono essere stabiliti nel contratto.
13 Accesso remoto
Se fornisce le prestazioni mediante accesso remoto, il fornitore deve adottare tutte le misure economicamente ragionevoli e possibili dal punto di vista tecnico e organizzativo affinché i dati siano protetti dall’accesso da parte di persone non autorizzate e siano osservati gli obblighi di cui ai numeri 22 e 23.
14 Documentazione
Se necessario, il fornitore aggiorna la documentazione dei software individuali secondo il numero 7.3.
15 Risoluzione di «incident» causati da terzi
Su richiesta del committente, il fornitore partecipa alla ricerca della causa degli «incident» e alla loro risoluzione, anche se uno o più «incident» potrebbero essere stati causati dall’interazione di diversi sistemi o componenti. Le parti stabiliscono previamente come saranno indennizzate queste prestazioni nel caso in cui fosse dimostrato che il guasto non è stato causato dai software oggetto di manutenzione da parte del fornitore.
16 Tempi di reperibilità, di reazione e di eliminazione del guasto
16.1 Tempo di reperibilità
Durante l’orario di reperibilità stabilito contrattualmente per la manutenzione, il fornitore riceve le segnalazioni degli «incident» e le richieste del committente tramite i canali di comunicazione convenuti. Il tipo e l’estensione delle prestazioni da fornire durante l’orario di reperibilità devono essere convenuti nel contratto.
16.2 Tempo di reazione
Il tempo di reazione corrisponde al lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento della segnalazione dell’«incident» e il momento in cui il fornitore inizia la relativa analisi e risoluzione. Il tempo di reazione dipende dalla priorità attribuita a un «incident» e deve essere convenuto contrattualmente. Le parti concordano l’attribuzione delle priorità sulla base delle esigenze tecniche ed economiche del committente.
16.3 Tempo di eliminazione del guasto
Il tempo di eliminazione del guasto corrisponde al lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento della segnalazione dell’«incident» da parte del fornitore e la sua risoluzione. Deve essere convenuto contrattualmente.
16.4 Il fornitore comunica al committente la risoluzione dell’«incident».
16.5 Inosservanza dei tempi convenuti
Se non osserva uno dei tempi convenuti secondo i numeri 16.1–16.3, il fornitore deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. L’ammontare della pena convenzionale è stabilito nel contratto in funzione del caso concreto.
Nei suddetti casi la pena convenzionale è dovuta anche quando le prestazioni sono accettate con riserva. Il pagamento della pena convenzionale non esonera le parti dall’osservanza degli obblighi contrattuali; la pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento dei danni.
17 Inizio e durata
17.1 Il contratto decorre dall’apposizione della firma delle parti, a meno che nel documento contrattuale non sia specificata una diversa data d’inizio. Il contratto è concluso per una durata determinata o indeterminata.
17.2 Se il contratto è concluso per una durata indeterminata, salvo accordo contrario il committente lo può disdire per scritto e per la fine del mese, mentre il fornitore lo può disdire per la prima volta dopo un periodo di cinque anni. La disdetta può riguardare anche singole parti del contratto. Salvo accordo contrario, il termine di disdetta è di 12 mesi per il fornitore e di tre mesi per il committente.
17.3 Le parti possono disdire in qualsiasi momento il contratto con effetto immediato per motivi gravi. Sono considerati motivi gravi in particolare:
• eventi o circostanze che non permettono più di pretendere dalla parte che dà la disdetta la continuazione del rapporto contrattuale, in particolare la violazione protratta o ripetuta di obblighi contrattuali essenziali;
• la pubblicazione ufficiale della dichiarazione di fallimento o della moratoria concordataria concessa a una delle parti.
18 Conseguenze della fine del contratto
Le parti disciplinano nel contratto quali mezzi d’esercizio, dati e documenti messi a disposizione nel quadro del rapporto contrattuale devono essere restituiti all’altra parte o distrutti in caso di fine del rapporto contrattuale ed entro quale termine.
D DISPOSIZIONI FINALI COMUNI
19 Luogo di esecuzione e passaggio di utili e rischi
19.1 Il committente designa il luogo di esecuzione. Se non è stato convenuto diversamente, il luogo dell’installazione dell’opera è il luogo di esecuzione.
19.2 Gli utili e i rischi passano al committente a seguito dell’esito positivo del collaudo.
20 Mora
20.1 Se non rispettano i termini convenuti (giorno per l’adempimento dell’obbligazione), le parti sono costituite in mora; negli altri casi la costituzione in mora avviene tramite diffida.
20.2 Se è costituito in mora, il fornitore deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. La pena convenzionale ammonta all’1 per mille per ogni giorno di ritardo, ma per ogni contratto al massimo al 10 per cento della retribuzione totale in caso di prestazioni uniche o della retribuzione annua in caso di prestazioni periodiche. Essa è dovuta anche quando le prestazioni sono accettate con riserva. ll pagamento della pena convenzionale non esonera il fornitore dall’osservanza degli obblighi contrattuali. La pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento dei danni.
21 Retribuzione
21.1 Per le prestazioni fornite il fornitore è retribuito:
a. secondo un prezzo fisso; o
b. secondo il tempo impiegato. Per la retribuzione è fissato un limite massimo (importo massimo dei costi).
21.2 La retribuzione stabilita contrattualmente indennizza tutte le prestazioni necessarie alla perfetta esecuzione del contratto. La retribuzione comprende in particolare la concessione di tutti i diritti di utilizzazione convenuti nel contratto, le prestazioni di manutenzione e supporto eventualmente concordate, tutti i costi per la documentazione e l’assicurazione nonché le spese e i tributi pubblici (ad es. imposta sul valore aggiunto, dazi). I singoli elementi di costo devono essere indicati separatamente nell’offerta.
21.3 La retribuzione è esigibile secondo il piano dei pagamenti oppure dopo la consegna o l’installazione dell’opera. Il fornitore fa valere la retribuzione mediante l’emissione di una fattura. L’esigibilità della retribuzione e la periodicità della fatturazione delle prestazioni di manutenzione sono disciplinate nel contratto. L’imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente.
21.4 Il committente effettua i pagamenti esigibili entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
21.5 Fatti salvi accordi contrattuali di diverso tenore, il fornitore può richiedere, osservando un preavviso di tre mesi, un adeguamento motivato della retribuzione periodica per l’inizio dell’anno civile successivo, ma al massimo entro i limiti dell’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.
22 Tutela del segreto
22.1 Le parti trattano in modo confidenziale tutti i fatti e tutte le informazioni che non sono notori né generalmente accessibili. In caso di dubbio i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure economicamente ragionevoli e possibili dal punto di vista tecnico e organizzativo affinché i fatti e le informazioni confidenziali siano efficacemente protetti dall’accesso da parte di persone non autorizzate e non giungano a conoscenza di dette persone.
22.2 L’obbligo del segreto sussiste già prima della conclusione del contratto e permane anche dopo la fine del rapporto contrattuale.
22.3 L’obbligo del segreto non si applica per il committente tenuto a pubblicare i fatti e le informazioni seguenti: nome e sede del fornitore, oggetto e valore della commessa, tipo di procedura di aggiudicazione svolta, data di conclusione del contratto e periodo di esecuzione della commessa. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicità imperativi previsti dal diritto svizzero (ad es. dalla LTras (5) o dalla LAPub (6)).
22.4 Il committente non viola l’obbligo del segreto se comunica informazioni confidenziali all’interno della propria impresa (o all’interno dell’Amministrazione federale) o a terzi incaricati. Ciò vale anche per il fornitore se tale comunicazione è necessaria per l’esecuzione del contratto o se disposizioni del contratto sono comunicate all’interno dell’impresa.
22.5 Senza il consenso scritto del committente, il fornitore non può farsi pubblicità appellandosi a una collaborazione in corso o conclusa con il committente né indicare quest’ultimo come referenza.
22.6 Le parti trasferiscono l’obbligo del segreto ai propri collaboratori, subappaltatori, subfornitori nonché ad altri terzi incaricati.
22.7 La parte che viola gli obblighi del segreto di cui sopra deve pagare all’altra parte una pena convenzionale, a meno che non provi che non le è imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione essa ammonta al 10 per cento della retribuzione annua o della retribuzione totale se è stata convenuta una retribuzione unica, ma al massimo a 50 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non esonera le parti dall’osservanza degli obblighi del segreto. La pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento dei danni.
23 Protezione e sicurezza dei dati
23.1 Le parti si impegnano a osservare le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati. Si impegnano ad adottare tutte le misure economicamente ragionevoli e possibili dal punto di vista tecnico e organizzativo affinché i dati utilizzati nel quadro dell’esecuzione del contratto siano efficacemente protetti e non giungano a conoscenza di persone non autorizzate.
23.2 I dati personali possono essere elaborati soltanto ove ciò sia necessario per l’esecuzione e l’applicazione del contratto e nei limiti fissati contrattualmente. A tale scopo e nei limiti citati i dati personali possono essere trasmessi anche a un’impresa in Svizzera o all’estero legata a una delle parti, purché siano osservate le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati.
5 RS 152.3
6 RS 172.056.1
23.3 Le parti trasferiscono questi obblighi ai propri collaboratori, subappaltatori, subfornitori nonché ad altri terzi incaricati dell’esecuzione del contratto.
24 Garanzia
24.1 Il fornitore garantisce che l’opera realizzata presenta tutte le caratteristiche convenute, promesse e attese in buona fede per l’utilizzazione prevista dell’opera e che quest’ultima è conforme alle pertinenti prescrizioni legali. Garantisce inoltre che le prestazioni fornite presentano le caratteristiche convenute e promesse nonché le caratteristiche che il committente può aspettarsi in buona fede anche senza accordo particolare. Il fornitore fornisce una garanzia di 12 mesi dal collaudo globale dell’opera realizzata. Durante il periodo di garanzia è possibile segnalare in qualsiasi momento eventuali difetti. Anche dopo la scadenza del periodo di garanzia il fornitore è tenuto a soddisfare le pretese che il committente fa valere in virtù dei suoi diritti per difetti, purché questi ultimi siano stati segnalati per scritto durante il periodo di garanzia.
24.2 Il fornitore garantisce che egli stesso e i terzi da lui incaricati dispongono di tutti i diritti necessari per fornire le prestazioni conformemente al contratto. È in particolare autorizzato a concedere al committente i diritti di utilizzazione dell’opera nei limiti fissati dal contratto.
24.3 Tutti i documenti che il committente mette a disposizione del fornitore, compresi quelli in forma elettronica, possono essere utilizzati e copiati esclusivamente ai fini della fornitura delle prestazioni. Il committente garantisce pertanto che l’utilizzazione dei documenti da parte del fornitore non viola alcun diritto di protezione di terzi.
24.4 In caso di difetti, il committente può chiedere una miglioria oppure detrarre dalla retribuzione un importo corrispondente al minor valore. In caso di gravi difetti, il committente può recedere dal contratto. Se il difetto riguarda il supporto elettronico o la documentazione forniti dal fornitore, il committente ha altresì diritto alla loro sostituzione con altri privi di difetti.
24.5 Se il committente esige una miglioria o una sostituzione, il fornitore elimina il difetto entro il termine impartito dal committente e si assume i relativi costi. Qualora l’eliminazione del difetto sia possibile soltanto con la realizzazione di una nuova opera, il diritto alla miglioria comprende anche il diritto alla realizzazione di tale opera.
24.6 Se il fornitore non ha eseguito la migliora o la sostituzione richiesta o se questi rimedi non sono andati a buon fine, il committente ha la possibilità di:
a. detrarre dalla retribuzione un importo corrispondente al minor valore;
b. esigere i documenti necessari (in particolare il codice sorgente nonché le informazioni e la documentazione necessarie per la sua elaborazione) – sempre che il fornitore sia autorizzato a consegnarli – e adottare egli stesso le misure necessarie a spese e rischio del fornitore o far adottare queste misure da terzi; o
c. recedere dal contratto.
24.7 In caso di danni causati da un difetto, il fornitore risponde anche del risarcimento di tali danni conformemente al numero 27.
25 Diritti di protezione
25.1 Salvo disposizioni contrattuali contrarie, tutti i diritti di protezione (diritti immateriali e diritti affini acquisiti o in corso di acquisizione) sull’opera che sorgono nel quadro della sua realizzazione e manutenzione (in particolare relativi al codice sorgente e alla documentazione) sono di proprietà del committente. Sono fatti salvi i diritti della personalità derivanti dai diritti immateriali, se tali diritti non sono trasferibili per legge.
25.2 Il committente può disporre dell’opera senza limitazioni relativamente al tempo, allo spazio e al contenuto. La facoltà di disporre dell’opera si estende a tutti i possibili diritti di utilizzazione attuali e futuri, segnatamente allo sfruttamento, alla pubblicazione, all’alienazione e alla trasformazione. La trasformazione comprende in particolare la modifica, l’ulteriore elaborazione e l’utilizzazione finalizzata a produrre nuovi risultati. Il committente può su base contrattuale concedere al fornitore i diritti di utilizzazione di tali risultati.
25.3 Il committente dispone di un diritto di utilizzazione dei diritti di protezione preesistenti relativi a parti dell’opera che è trasferibile, non esclusivo, illimitato nel tempo, nello spazio e nel contenuto e che gli permette di utilizzare e di disporre dell’opera ai sensi del numero 25.2. Il fornitore si impegna a non costituire alcun diritto su questi diritti di protezione preesistenti che sia opponibile alle possibilità di utilizzazione accordate al committente. In particolare si impegna a trasferire o a concedere in licenza questi diritti di protezione soltanto su riserva dei diritti di utilizzazione del committente.
25.4 Le parti sono autorizzate a utilizzare e a disporre delle idee, delle procedure e dei metodi non protetti dalla legge.
26 Violazione dei diritti di protezione
26.1 Il fornitore respinge senza indugio, a proprie spese e a proprio rischio, le pretese di terzi per violazione dei diritti di protezione. Qualora un terzo dovesse avviare un procedimento giudiziario contro il fornitore, quest’ultimo deve informare senza indugio e per scritto il committente. Se un terzo fa valere pretese direttamente nei confronti del committente, il fornitore si costituisce parte in causa alla prima richiesta del committente, conformemente alle possibilità offerte dalle disposizioni procedurali applicabili. Il fornitore si impegna ad assumere tutti i costi (compresi eventuali importi versati a titolo di risarcimento dei danni) sostenuti dal committente in relazione alla conduzione della causa e a un’eventuale composizione extragiudiziale della controversia. In caso di composizione extragiudiziale, il fornitore è tenuto ad effettuare a favore di terzi il pagamento convenuto soltanto se vi ha preventivamente dato il suo consenso.
26.2 Se a causa delle pretese fatte valere per la violazione dei diritti di protezione il committente non può usufruire o può usufruire solo parzialmente delle prestazioni dovute contrattualmente, il fornitore può modificare le sue prestazioni in modo che queste non violino i diritti di terzi e corrispondano comunque alle prestazioni dovute contrattualmente oppure acquistare a proprie spese una licenza da terzi. Se il fornitore non opta per una di queste possibilità entro un congruo termine, il committente può recedere dal contratto con effetto immediato. Il fornitore preserva il committente da qualsiasi danno ai sensi del numero 27. Se la violazione dei diritti di protezione è imputabile al committente, le pretese nei confronti del fornitore sono escluse.
27 Responsabilità
27.1 Le parti rispondono di tutti i danni che causano all’altra parte, a meno che non provino che non è loro imputabile alcuna colpa. La responsabilità per danni alle persone è illimitata. In ogni caso la responsabilità è limitata ai danni effettivamente verificatisi e comprovati. Salvo disposizioni contrattuali contrarie, in caso di responsabilità per lieve negligenza è dovuto un importo di al massimo 1 milione di franchi per ogni contratto. È esclusa la responsabilità per perdita di guadagno.
27.2 Le parti rispondono nei limiti del numero 27.1 del comportamento dei propri collaboratori e di altre persone ausiliarie nonché di terzi incaricati in vista dell’esecuzione del contratto (ad es. subfornitori, subappaltatori, sostituti) come pure del proprio comportamento.
28 Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale
28.1 Le modifiche e le aggiunte relative al contratto e la sua risoluzione necessitano della forma scritta.
28.2 In caso di disposizioni contraddittorie è determinante il seguente ordine di priorità: documento contrattuale, CG, richiesta d’offerta, offerta.
28.3 Se singole disposizioni del contratto risultano nulle o contrarie alla legge, la validità del contratto non ne è pregiudicata. In questo caso la disposizione in questione deve essere sostituita con una disposizione efficace e per quanto possibile equivalente dal punto di vista economico.
29 Cessione e costituzione in pegno
Il fornitore può costituire in pegno o cedere pretese nei confronti del committente previo consenso scritto di quest’ultimo. Il committente può negare il suo consenso soltanto in casi motivati.
30 Diritto applicabile e foro competente
30.1 È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.
30.2 Il foro esclusivo è quello di Berna.
31 Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita
Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna) (7) non sono applicabili.
Edizione: ottobre 2010
Stato: giugno 2019
7 RS 0.221.211.1