ACCORDO
ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA FEDERAZIONE RUSSA
SULLA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLE ADOZIONI Dl MINORI
La Repubblica Italiana e la Federazione Russa, di seguito denominati "Parti contraenti",
convinte che, per assicurare uno sviluppo armonioso della sua personalità, il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di serenità, di amore e di comprensione,
riconoscendo che ognuna delle Parti contraenti deve adottare le misure adeguate per permettere al minore di rimanere nella propria famiglia naturale e, nel caso che non sia possibile, per collocarlo in una famiglia sostitutiva nel proprio Stato, con il fine di educarlo,
considerato che l'adozione internazionale pub offrire al minore i benefici di una famiglia stabile qualora non sia stato possibile reperire una famiglia adeguata nel paese di origine,
riconoscendo che al minore adottato in conformità al presente Accordo devono essere assicurati da ognuna delle Parti contraenti gli stessi benefici e gli stessi diritti che gli sarebbero riconosciuti in quanto cittadino dello Stato di accoglienza o che vi abbia la residenza abituale,
hanno concordato quanto segue:
I. DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1
I termini utilizzati nel presente Accordo hanno il seguente significato:
"Stato di accoglienza": la Parte contraente nel cui territorio si trasferito, si trasferirà o si deve trasferire il minore dopo la sua adozione da parte di coniugi o di un singolo individuo;
"Stato di origine": la Parte contraente di cui il minore cittadino e ivi stabilmente risiede o ha risieduto fino alla sua adozione;
"Autoritå Centrale":
- da parte italiana, la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana;
- da parte russa, il Ministero dell'Educazione e della Scienza della Federazione
Russa;
Le Parti contraenti si informeranno reciprocamente attraverso i canali diplomatici sulle variazioni dell 'Autorità Centrale.
"Autorità regionale":
- da parte italiana, il servizio pubblico socio-assistenziale del luogo di residenza del minore adottato;
- da parte russa, I 'organo del potere esecutivo del soggetto della Federazione Russa al quale sono attribuite le competenze di gestore regionale della banca dati statale sui minori rimasti privi della potestà genitoriale;
"Ente autorizzato": ente pubblico o organizzazione senza scopo di lucro, autorizzata dall'Autorità Centrale di una delle Parti contraenti e titolare di un'analoga autorizzazione dell'Autorità Centrale dell'altra Parte contraente e che svolge le attività relative alle adozioni di minori in conformità con gli articoli 5, 10, 12 e 13 del presente Accordo;
"Autorità competente all'emissione del provvedimento sulle condizioni di vita e sulla idoneità ad adottare":
- da pane italiana, il Tribunale per Minorenni o la Corte d'Appello, Sezione minorenni, territorialmente competente per il luogo di residenza dei candidati adottanti;
- da parte russa, l'organo di tutela e curatela del luogo di residenza dei candidati adottanti;
"Autorità competente ad emettere la sentenza di adozione":
- da parte italiana, il Tribunale per i minorenni o la Corte d'Appello, Sezione minorenni, territorialmente competente per il luogo di residenza del minore adottando;
- da parte russa, la Corte Suprema della Repubblica, il Tribunale di Territorio, il Tribunale di Regione, il Tribunale della Città Federale, il Tribunale della Regione Autonoma od il Tribunale del Distretto Autonomo del luogo di residenza del minore adottando;
"Autorità competente ad effettuare il controllo sulle condizioni di vita e di educazione del minore adottato":
- da parte italiana, il servizio pubblico socio-assistenziale del luogo di residenza degli adottanti o I'ente autorizzato che ha collaborato nello svolgimento della procedura di adozione;
- da parte russa, l'organo di tutela e curatela territorialmente competente per il luogo di residenza degli adottanti e del minore adottato.
ARTICOLO 2
1. I minori adottati in conformità con il presente Accordo ed i loro successori in relazione agli adottanti ed alla loro parentela, e gli adottanti e la loro parentela in relazione ai minori adottati ed ai loro successori sono considerati uguali nei diritti patrimoniali e non patrimoniali e negli obblighi nei confronti della parentela di origine.
2. Il presente Accordo si applica nei casi in cui il minore, che non abbia raggiunto l'età di diciotto anni, che sia cittadino e risieda stabilmente nel territorio di una delle Parti contraenti, sia adottato da coniugi che risiedono stabilmente nel territorio dell'altra Parte contraente, della quale almeno uno dei coniugi sia cittadino, o da un singolo individuo che risieda stabilmente nel territorio dell 'altra Parte contraente e ne abbia la cittadinanza (in seguito detti "candidati adottanti"), se tale adozione è consentita dalla legge delle Parti contraenti.
ARTICOLO 3
1. Il presente Accordo è concluso al fine di tutelare in ogni aspetto i diritti ed i legittimi interessi del minore adottando.
2. Le Parti contraenti collaborano al fine di garantire che l'adozione di minori sia manifestazione di libera volontà dei soggetti che la effettuano, in spirito di solidarietà umana e nell'osservanza delle leggi delle Parti contraenti e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.
3. Le Parti contraenti assumono ogni misura prevista dalla loro legislazione al fine di prevenire e sanzionare le attività illecite nei confronti dei minori adottandi, quali quelle connesse con il ricavo di profitti illeciti derivanti dall'adozione, con la sottrazione, con la sostituzione, con il traffico di minori, con lo sfruttamento del lavoro minorile, con gli abusi sessuali sui minori, nonché ogni altra attività contraria agli scopi del presente Accordo.
4. L'adozione di un minore in conformità al presente Accordo può realizzarsi solo nel caso in cui non sia risultato possibile affidarlo per la sua educazione o collocarlo in una famiglia che possa assicurare la sua educazione o la sua adozione nello Stato di origine in conformità alla legislazione del predetto Stato.
5. L'adozione di un minore in conformità al presente Accordo può realizzarsi solo con l'assistenza di un ente autorizzato, se tale procedura è prevista dalla legislazione dello Stato di accoglienza.
6. L'adozione di un minore da parte di persone che hanno con il medesimo un rapporto di parentela, riconosciuto tale in conformità alla legislazione dello Stato di origine, può avere luogo senza l'assistenza di un ente autorizzato, in base alla procedura stabilita dalla legislazione dello Stato di accoglienza.
ARTICOLO 4
l. Le Autorità Centrali collaborano tra loro e promuovono la collaborazione tra Autorità ed organizzazioni delle Parti contraenti, competenti per la difesa dei diritti e dei legittimi interessi dei minori.
2. Per realizzare le attività previste dal presente Accordo, le Autorità Centrali delle Parti contraenti hanno il diritto di attribuire specifiche competenze ad enti autorizzati in base alle procedura stabilita dalle rispettive legislazioni delle Parti contraenti.
3. Le Autorità Centrali effettuano il controllo sull'attività degli enti autorizzati e si informano reciprocamente sulle violazioni che risultino essere compiute dai suddetti enti.
4. I documenti trasmessi tra Autorità Centrali sono scritti nella lingua della Parte contraente cui essi sono richiesti ovvero sono corredati di traduzione nella suddetta lingua.
ARTICOLO 5
1. L'Autorità Centrale di ciascuna Parte contraente può autorizzare a svolgere le procedure di adozione di minori nel territorio dell'altra Parte contraente esclusivamente enti autorizzati senza scopo di lucro e tali riconosciuti dalla legislazione delle Parti contraenti, diretti da persone di provate qualità morali e professionali ed impegnati nell'altro Stato in attività di assistenza e di promozione dei diritti dell'infanzia. Tali enti autorizzati dovranno in particolare dimostrare di disporre di strutture e professionalità adeguate per operare nel territorio dell'altra Parte contraente.
2. L'ente autorizzato di una delle Parti contraenti potrà operare nel territorio dell'altra Parte contraente solo se riceve una specifica autorizzazione da parte delle Autorità Centrali di entrambe le Parti contraenti. L'autorizzazione rilasciata è valida fino alla revoca.
L'ente autorizzato che presenta domanda nello Stato di origine per ottenere tale autorizzazione deve avere i requisiti previsti dalla legislazione di questo Stato. I concreti diritti ed obblighi dell'ente autorizzato e le sue modalità operative nello Stato di origine sono quelli stabiliti dalla legislazione di questo Stato.
Le Parti contraenti possono regolare, su base di reciprocità, il numero degli enti autorizzati che prestano assistenza all'adozione di minori nel territorio dello Stato
di origine.
3. Gli enti autorizzati operano sotto la vigilanza delle Autorità Centrali di entrambe le Parti contraenti.
4. Gli enti autorizzati devono rispettare le leggi in vigore nello Stato in cui sono
autorizzati ad operare. Nel caso in cui si verifichino delle irregolarità nelle attività svolte dagli enti autorizzati, l'Autorità Centrale dello Stato di origine potrà richiedere all'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza provvedimenti limitativi delle attività dell'ente che ha commesso le irregolarità, che potranno anche giungere alla revoca dell'autorizzazione concessagli.
5. Con l'accordo delle Parti contraenti e sulla base dell'autorizzazione rilasciata in forma scritta dall'Autorità Centrale dello Stato di origine, un ente autorizzato presta ai candidati adottanti assistenza nello svolgimento delle procedure di adozione di minori in conformità agli articoli 10, 12 e 13 del presente Accordo.
II. LEGGE APPLICABILE ARTICOLO 6
l. Lo stato di adottabilità di un minore e, in particolare, la constatazione del fatto che il minore è rimasto senza la tutela dei genitori e che non è stato possibile affidarlo per la Sua educazione o collocarlo presso una famiglia che possa assicurare la sua educazione o la sua adozione nello Stato di origine, vengono stabiliti dalla legislazione dello Stato di origine.
La legislazione dello Stato di origine stabilisce, inoltre, quali persone fisiche o quali organi debbano dare il consenso all'adozione, la necessità del consenso del minore, nonché la forma di tale consenso.
2. I candidati adottanti devono rispondere ai requisiti previsti dalla legislazione di entrambe le Parti contraenti e dal presente Accordo.
ARTICOLO 7
1. I candidati adottanti che intendono avviare una procedura di adozione in conformità con il presente Accordo rivolgono alle Autorità dello Stato di accoglienza, competenti per il rilascio del provvedimento sulle condizioni di vita e sull'idoneità ad adottare, richiesta di rilascio di tale provvedimento secondo la legislazione vigente nello Stato di accoglienza.
2. L'autorità dello Stato di accoglienza competente per il rilascio delle decisioni sulle condizioni di vita e sull'idoneità ad adottare accerta che gli aspiranti all'adozione che ad essa si sono rivolti rispondano ai requisiti richiesti ai candidati adottanti.
3. Il provvedimento sulle condizioni di vita e sull'idoneità ad adottare, rilasciato conformemente alla legislazione dello Stato di accoglienza, ha efficacia per tutta la durata della procedura di adozione, che dovrà essere avviata entro un anno dalla data di ricezione della notifica ai candidati adottanti del rilascio dello stesso provvedimento di idoneità.
III. PROCEDURA Dl ADOZIONE ARTICOLO 8
l. La procedura di adozione deve essere svolta nel rispetto della legislazione delle Parti contraenti e in conformità al presente Accordo.
2. La sentenza di adozione del minore è pronunciata dall'Autorità dello Stato di origine competente ad emettere la sentenza di adozione.
ARTICOLO 9
1. L'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza:
a) certifica che i candidati adottanti sono in possesso dei requisiti per adottare previsti dal presente Accordo e dalla legislazione dello Stato di accoglienza;
b) certifica che gli adottanti hanno effettuato un adeguato percorso formativo e che hanno ricevuto le informazioni necessarie per l'adozione, in particolare quelle relative all'educazione dei minori rimasti privi della tutela dei genitori, alla religione, alla cultura ed alla situazione familiare e sociale del Paese di origine del minore;
c) autorizza i candidati adottanti a proseguire la procedura di adozione del minore e si impegna formalmente a far entrare il minore adottato nel territorio dello Stato di accoglienza nel quale sarà autorizzato a risiedere permanentemente, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di adozione emessa dallo Stato di origine;
d) vigila sul rispetto da parte dell'ente autorizzato degli obblighi di verifica delle condizioni di vita e di educazione dei minori adottati e di presentazione delle relazioni periodiche e di informazioni sui minori;
e) sospende temporaneamente, in relazione all'assunzione di nuovi incarichi da parte di candidati adottanti, l'autorizzazione concessa all'ente autorizzato che non rispetta gli obblighi di verifica delle condizioni di vita e di educazione di minori adottati e di presentazione delle relazioni periodiche e di informazioni sui minori o che abbia commesso altre violazioni;
f) nel caso di interruzione dell'attività dell'ente autorizzato, dopo averne preventivamente informato l'Autorità Centrale dello Stato di origine, assicura il controllo sulle condizioni di vita e di educazione dei minori adottati con l'assistenza del predetto ente, presenta le relazioni periodiche e le informazioni sui minori e presta la collaborazione necessaria al completamento delle procedure di adozione avviate con l'assistenza del suddetto ente autorizzato, in conformità con la legislazione dello Stato di origine, ovvero affida tali compiti ad un altro ente autorizzato.
2, Gli incarichi di cui al comma 1 del presente Articolo possono essere eseguiti dall'Autorità regionale dello Stato di accoglienza se ciò è previsto dalla legislazione dello Stato di accoglienza.
ARTICOLO 10
I. L’ente autorizzato dello Stato di accoglienza trasmette all'Autorità regionale dello Stato di origine, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente in quest'ultimo, la seguente documentazione e le informazioni riguardanti i candidati adottanti:
a) la dichiarazione dei candidati adottanti di voler adottare un minore, con la richiesta di accedere ad informazioni sul minore;
b) le informazioni riguardanti i dati anagrafici (nome e cognome, sesso, data di nascita, numero ed altri elementi del passaporto, luogo di residenza), i dati dello stato civile, nonché le fotografie dei candidati adottanti;
c) il provvedimento sulle condizioni di vita e sull'idoneità ad adottare, emesso dall'Autorità dello Stato di accoglienza competente all'emissione del provvedimento sulle condizioni di vita e sull'idoneità ad adottare;
d) la relazione psico-sociale sui candidati adottanti rilasciata dall'organo competente al rilascio di tale documento in base alla legislazione dello Stato di accoglienza, se il rilascio di tale relazione è previsto dalla legislazione dello Stato di accoglienza;
e) i documenti che attestano, in conformità alla legislazione dello Stato di origine, le condizioni sociali ed economiche dei candidati adottanti e, in particolare, le condizioni di salute, il reddito annuo, la disponibilità dell'alloggio, l'attività lavorativa, informazioni sull'ambiente sociale che confermino la possibilità di adottare uno o più minori;
2. L'ente autorizzato dello Stato di accoglienza presenta all'Autorità dello Stato di origine competente ad emettere la sentenza di adozione la richiesta di adozione corredata della documentazione indicata al comma 1 del presente Articolo, nonché la documentazione prevista dalle leggi dello Stato di origine, inclusa la certificazione medica dei candidati adottanti, redatta nella forma prevista dalla legge dello Stato di accoglienza, attestante l'assenza di patologie che, secondo quanto previsto dalla normativa dello Stato di origine, impediscono l'adozione di minori.
3. Tutti i documenti attinenti la procedura di adozione dovranno essere apostillati e la loro traduzione dalla lingua originale all'altra lingua dovrà essere legalizzata secondo la procedura stabilita dalla legislazione delle Parti contraenti.
ARTICOLO 11
1. L'Autorità dello Stato di origine competente ad emettere la sentenza di adozione accerta che:
a) il minore è privo della tutela dei genitori e in conformità con la legislazione dello Stato di origine può essere affidato per la sua educazione o collocato presso una famiglia che possa assicurare la sua educazione o adozione;
b) il minore non può essere affidato per la sua educazione o collocato in una famiglia che possa assicurare la sua educazione o adozione nel territorio dello Stato di origine secondo la procedura prevista dalla legislazione di questo Stato, ed in relazione a ciò l'adozione prevista nell'Articolo 2, comma 2 del presente Accordo può essere considerata quale un'alternativa per provvedere alla tutela del minore che corrisponda al suo interesse;
c) le persone e le autorità, il cui consenso è necessario ai fini dell'adozione, sono al corrente delle conseguenze giuridiche dell'adozione nello Stato di accoglienza e hanno liberamente prestato il proprio consenso nelle forme stabilite dalla legge;
d) il consenso all'adozione non è stato ottenuto dietro compenso o mediante la concessione di vantaggi di qualsiasi tipo;
e) il consenso all'adozione da parte dei genitori o dell'unico genitore, se è richiesto, è stato ottenuto dopo la nascita del minore;
f) il minore, qualora abbia raggiunto l'età alla quale, secondo la legge dello Stato di origine, è previsto il suo consenso all'adozione, ha prestato tale consenso secondo la procedura prevista dalla legge dello Stato di origine;
g) il minore, qualora abbia raggiunto l'età alla quale, secondo la legge dello Stato di origine, è previsto il suo consenso all'acquisto della cittadinanza dello Stato di accoglienza, ha prestato tale consenso secondo la procedura prevista dalla legge dello Stato di origine.
ARTICOLO 12
1. L'Autorità regionale dello Stato di origine, in conformità con la legislazione di detto Stato, individua i candidati adottanti più adatti per il minore, in relazione al quale sono rispettate tutte le condizioni previste nei commi da a) a g) dell'Articolo 11 del presente Accordo, tenendo in considerazione i dati riportati nel provvedimento sulle condizioni di vita e sulla idoneità ad adottare e negli altri documenti di cui all'Articolo 10 del presente Accordo.
2. L'Autorità regionale dello Stato di origine trasmette all'ente autorizzato, che abbia assunto l'impegno di seguire la procedura di adozione, le seguenti informazioni e documentazione sul minore proposto per l'adozione:
a) nome e cognome, sesso, data e luogo di nascita, fotografia al momento dell 'inizio della procedura di adozione, luogo di stabile residenza;
b) informazioni sulla situazione familiare e sull'ambiente sociale;
c) informazioni sulle esigenze e sulle caratteristiche personali del minore;
d) documenti che confermano la circostanza della perdita della tutela dei genitori da parte del minore;
e) certificazione medica sullo stato di salute del minore.
3. L'ente autorizzato comunica in forma scritta e nel più breve termine possibile all'Autorità regionale dello Stato di origine, dopo l'incontro diretto tra i candidati adottanti e il minore da adottare, il loro consenso ad adottare il minore proposto e trasmette la documentazione necessaria all'Autorità dello Stato di origine competente ad emettere la sentenza di adozione.
ARTICOLO 13
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di adozione pronunciata dall'Autorità dello Stato di origine competente ad emettere la sentenza di adozione, i genitori adottivi, in attesa del visto di ingresso per lo Stato di accoglienza, sono tenuti a prendere con sé il minore adottato dall'istituto in cui si trova.
ARTICOLO 14
l. La sentenza di adozione del minore, pronunciata dall'Autorità dello Stato di origine competente ad emettere la sentenza di adozione, in conformità al presente Accordo è riconosciuta nello Stato di accoglienza.
2. Il minore acquista la cittadinanza dello Stato di accoglienza con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di adozione nello Stato di origine e conserva la cittadinanza dello Stato di origine.
ARTICOLO 15
l. Le Autorità dello Stato di accoglienza competenti ad effettuare il controllo sulle condizioni di vita e di educazione del minore adottato assicurano il controllo sulle sue condizioni di vita e di educazione e la presentazione di relazioni che ne attestino lo sviluppo psico-fisico, il suo adattamento al nuovo ambiente familiare e sociale e forniscano altre informazioni sul minore; assicurano altresì la registrazione del minore presso l'Ufficio consolare dello Stato di origine secondo la legislazione di quest'ultimo.
2. Le questioni relative alla revoca dell'adozione e/o al trasferimento del minore presso un'altra famiglia si risolvono in base alla legislazione delle Parti contraenti tenendo conto delle esigenze di cui al comma 3 del presente Articolo.
3. Nel caso in cui la permanenza del minore nella famiglia dei genitori adottivi non risponda più al suo interesse, l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza è tenuta a:
a) assumere tutte le misure necessarie per la tutela del minore, trasferendolo in un altro ambiente adatto al suo armonioso sviluppo e informandone contestualmente l 'Autorità Centrale dello Stato di origine;
b) in accordo con l'Autorità Centrale dello Stato di origine ed insieme con le Autorità regionali dello Stato di accoglienza, assicurare il collocamento del minore ad un'altra famiglia con il fine dell'adozione; l'adozione non potrà avere luogo fino a quando l'Autorità Centrale dello Stato di origine non sarà stata informata con le forme dovute sui nuovi candidati adottanti, di cui ai punti da "b" ad "e" del punto 1 e di cui al punto 2 dell'Articolo 10 del presente Accordo e non avrà dato il proprio consenso all' adozione.
La sentenza sull'adozione del minore è pronunciata dall'Autorità competente dello Stato di accoglienza in conformità con la legislazione di questo Stato.
Nel caso di trasferimento del minore in un'altra famiglia e di sua adozione, i nuovi adottanti assumono l'obbligo di registrare il minore presso l'Ufficio consolare dello Stato di origine e di garantire il controllo sulle condizioni di vita e di educazione, ai sensi della legislazione dello Stato di origine.
Al termine della procedura di adozione, l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza informa la competente Autorità regionale dello Stato di origine sulle condizioni di vita e di educazione dell'adottato secondo le procedure ed i tempi previsti dalla legislazione dello Stato di origine;
c) assicurare il rientro del minore nello Stato di origine, nel caso in cui l'interesse del minore lo richieda, in accordo con l'Autorità Centrale e la competente Autorità regionale dello Stato di origine, sostenendo tutti i relativi costi.
4. Nel caso in cui le Autorità dello Stato di accoglienza competenti ad effettuare il controllo sulle condizioni di vita e di educazione del minore adottato non adempiano agli obblighi di controllo sulle condizioni di vita e di educazione dei minori adottati e di presentazione delle relazioni e delle altre informazioni sui minori alle competenti Autorità dello Stato di origine, stabiliti dalla legislazione dello Stato di origine e dal presente Accordo, l'Autorità Centrale dello Stato di origine, dopo averne informato l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza, può assumere la decisione di sospendere temporaneamente l'accettazione di documentazione dei candidati adottanti dello Stato di accoglienza, fino all'adempimento dei suddetti obblighi.
IV. COOPERAZIONE E SCAMBIO Dl INFORMAZIONI ARTICOLO 16
Lo Stato di accoglienza si impegna a:
a) assumere misure appropriate al fine di tutelare i minori adottati in conformità al presente Accordo e ad assicurare loro la stessa tutela e gli stessi diritti di cui godono i minori che hanno la cittadinanza dello Stato di accoglienza o che in esso risiedono stabilmente;
b) adoperarsi affinché i genitori adottivi:
- adempiano agli obblighi da loro assunti, conformemente alla legislazione dello Stato di origine, di registrare i minori adottati presso gli uffici consolari dello Stato di origine, di. garantire la possibilità del controllo sulle loro condizioni di vita e di educazione;
- assicurino la propria collaborazione agli enti autorizzati ed alle Autorità regionali dello Stato di accoglienza, nonché agli uffici consolari dello Stato di origine, nel fornire informazioni sul minore adottato;
- collaborare con le autorità dello Stato di origine nel fornire le informazioni sulle condizioni di vita e di educazione del minore adottato anche nei casi di revoca dell'adozione oppure di trasferimento del minore in un'altra famiglia.
ARTICOLO 17
1. Le Autorità Centrali delle Parti contraenti si scambiano le informazioni di interesse reciproco sulle rispettive normative che disciplinano l'istituto dell'adozione, in particolare sui requisiti degli adottanti e dei minori adottabili, nonché i dati statistici ed altre informazioni necessarie ai fini dell'adozione. Le Autorità Centrali delle Parti contraenti si informano reciprocamente sul funzionamento del presente Accordo e assumono le misure necessarie per eliminare le difficoltà riscontrate nella sua applicazione.
2. L'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza, nel rispetto della propria legislazione, si impegna a fornire all'Autorità Centrale dello Stato di origine, su richiesta scritta, informazioni su casi concreti di adozione, compresi i casi di revoca di adozione oppure di trasferimento del minore in un'altra famiglia. L'Autorità Centrale dello Stato di origine assicura la riservatezza delle informazioni ricevute ed il loro utilizzo a fini della tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei minori adottati.
V. DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 18
Il presente Accordo non interferisce con i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti assunti in forza di altri accordi internazionali cui hanno aderito le Parti contraenti.
ARTICOLO 19
1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data dello scambio delle notifiche con le quali le Parti contraenti avranno confermato l'avvenuta ratifica dell' Accordo.
2. Il presente Accordo avrà la validità di cinque anni. Esso si intende tacitamente rinnovato per periodi di cinque anni qualora nessuna delle Parti contraenti riceva dall'altra Parte contraente, non oltre 6 mesi dalla scadenza di ogni periodo quinquennale di validità, notifica scritta di cessazione di validità.
3. Le Parti contraenti possono apportare modifiche al presente Accordo mediante intesa scritta.
4. Qualsiasi controversia connessa all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo verrà risolta mediante negoziati tra le Autorità Centrali delle Parti contraenti. Se le Autorità Centrali non raggiungono un accordo, la controversia sarà risolta per le vie diplomatiche.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente muniti dei pieni poteri, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Mosca il 6 novembre 2008 in due originali in lingua italiana e in lingua russa, entrambi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica Italiana Per la Federazione Russa