AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA
AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA
CONTRATTO ATTUATIVO
DELL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI LENTINE INTRAOCULARI PER LE NECESSITÀ DELL’AREA VASTA N. 4 DI FERMO
GARA N.6842927
Lotto n. 1 - CIG (DERIVATO): 7743908B08 Lotto n. 2 - CIG (DERIVATO): 7744044B43 Lotto n. 7 - CIG (DERIVATO): Z602673128 Lotto n. 11 - CIG (DERIVATO): Z91267319E
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Azienda Sanitaria Unica Regionale
Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 8 bis della Legge Regionale n.13/2003 e s.m.i.
Sede legale: via Xxxxxxxxx Xxxxxxx 2 - 60122 Ancona - C.F. e P.IVA 02175860424
INDICE
ART. 1. NORME REGOLATRICI 5
ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO 5
ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO ATTUATIVO 6
ART. 4. IMPORTO E CORRISPETTIVI 6
ART. 5. EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI E CONSEGNA DELLE FORNITURE 7
ART. 6. VERIFICHE DELLA FORNITURA 7
ART. 7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 8
ART. 8. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 8
ART. 9. PATTO DI INTEGRITÀ 8
ART. 10. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 9
ART. 11. RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE 9
ART. 12. GARANZIA DEFINITIVA 9
ART. 13. SUBAPPALTO 10
ART.14. RECESSO 10
ART.15 CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 10
ART. 16. REFERENTE DEL FORNITORE 10
ART. 17. FORO COMPETENTE 11
ART. 18. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO 11
ART. 19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 12
ART. 20. DOMICILIO DELLE PARTI 12
ART. 21. XXXXXXXX XXXXXX 00
CONTRATTO ATTUATIVO TRA
1. L’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE, AREA VASTA N. 4 DI FERMO, C.F. e P.I. n. 02175860424, con sede legale in Ancona, Via Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 2, e sede dell’Area Vasta n. 4 di Fermo a Fermo, in Xxx Xxxxxxxx, 00, legalmente rappresentata dal Dott. Xxxxx Xxxxxx, nato a Fermo, il 09.09.1955, che interviene nella sua qualità di Direttore dell'Area Vasta n. 4 di Fermo, in quanto delegato alla sottoscrizione del presente atto con determina del Direttore Generale Asur n. 207 del 13.04.2018 (in seguito indicato per brevità "Amministrazione")
E
2. TEC MED MARCHE S.R.L.,C.F. e Partita IVA n. 01153330426, con sede legale in via A. Merloni n.1, Ancona (AN) (in seguito indicato per brevità "Fornitore") rappresentata da XXXXXXX XXXX, nato il 03-10-1964, ad Ancona (AN), C.F. CROSRG64R03A271H, in qualità di Legale Rappresentante;
PREMESSO CHE
a) con determina del Direttore Generale n.660 del 28/10/2016, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (di seguito, per brevità, anche “ASUR”), ha approvato il programma delle procedure di acquisizione dei beni e dei servizi per il biennio 2017-2018, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma 505, della L. n. 208/2015, non comprese nella pianificazione delle attività del soggetto aggregatore regionale (SUAM);
b) tra le procedure indicate è stata compresa anche la fornitura di “lentine intraoculari”;
c) con nota prot. 34322 del 01/12/2016, inviata all’AOU Ospedali Riuniti di Ancona, all’AO Marche Nord, l’ASUR, nell’ottica della centralizzazione delle procedure di acquisto, e visto quanto previsto dall’art. 8bis della L.R. n. 13/2003 e s.m.i., si è dichiarata disponibile ad operare anche per la suddetta fornitura come centrale di committenza regionale;
d) le Aziende Ospedaliere sopra indicate hanno conferito apposita delega nei confronti di ASUR per lo svolgimento della presente procedura;
e) in esecuzione di quanto precede, l’ASUR, con determina del Direttore Generale n. 557 del 27/09/2017, ha espletato una gara, a procedura aperta, per la stipula di Accordi Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice, per la fornitura di lentine intraoculari in n.11 lotti, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale riportati alla precedente lettera c) (di seguito anche solo “Amministrazioni”), per un valore presunto della procedura di affidamento pari a complessivi euro 8.050.800,00, oltre IVA
f) con determina di aggiudicazione del Direttore Generale dell’ASUR n. 206 del 13.04.2018 il Fornitore TEC MED MARCHE S.R.L. è risultato aggiudicatario dei seguenti lotti posti a base di gara:
Lotto n. 1, C.I.G. 719971833F Lotto n. 2, C.I.G. 7199734074 Lotto n. 6, C.I.G. 7199786B5A Lotto n. 7, C.I.G. 71997952CA Lotto n. 8, C.I.G. 71998017BC
Lotto n. 11, C.I.G. 7199829ED5
e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nell’Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti Attuativi;
g) a seguito della verifica del possesso dei requisiti a norma di legge e decorsi i termini di cui all’art.32, comma 9, del Codice, in data 18-07-2018, l’ASUR ha stipulato con il Fornitore un
«Accordo Quadro per la fornitura di lentine intraoculari per le necessità dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, dell’azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti di Ancona”, dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” – Lotti 1, 2, 6, 7, 8, 11» (di seguito anche “Accordo”);
h) con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro il Fornitore ha accettato tutte le condizioni e patti in essa contenuti e relativi Allegati, obbligandosi altresì a stipulare i Contratti Attuativi con le Amministrazioni in esecuzione dell’Accordo medesimo;
i) con un’apposita determina questa Area Vasta, in qualità di Amministrazione legittimata ad utilizzare il predetto Accordo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) dell’Accordo medesimo, aderisce all’Accordo Quadro per la fornitura di lentine intraoculari – Lotti n. 1, n. 2, n. 7, n. 11;
j) ai sensi dell’art.26, comma 3-bis, del D.Lgs. n.81/2008, considerato che la procedura ha ad oggetto la mera fornitura di beni, non è stato redatto il Documento di valutazione dei Rischi da interferenza;
k) con la medesima determina di cui alla precedente lettera i), viene nominato il Responsabile
Unico del Procedimento nella persona del Dott. Xxxxxx Xx Xxxxx ed il Direttore dell’esecuzione nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx;
l) i CIG derivati del presente Contratto sono di seguito riportati:
i. Lotto n. 1 - CIG (DERIVATO): 7743908B08;
ii. Lotto n. 2 - CIG (DERIVATO): 7744044B43;
iii. Lotto n. 7 - CIG (DERIVATO): Z602673128;
iv. Lotto n. 11 - CIG (DERIVATO): Z91267319E
m) l’Asur, con nota protocollo n. 20856 del 20-07-2018, ha comunicato:
-la trasmissione, a mezzo Banca Dati Nazionale Antimafia, dell’informazione antimafia protocollo BDNA n. 58716 del 12.06.2018 per la stipula dell’Accordo Quadro;
-il decorso del termine previsto dall’art.92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, con possibilità di stipula dei contratti in assenza di liberatoria, salvo recesso dai medesimi in caso di sopraggiunta interdittiva antimafia;
-il decorso del termine di cui all’art. art. 88, comma 4bis del D.lgs. 159/2011, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto medesimo, resa con il DGUE in sede di gara, con possibilità di stipula dei contratti in assenza di liberatoria, salvo recesso dai medesimi in caso di sopraggiunta interdittiva antimafia;
n) il DURC è stato acquisito agli atti ed è regolare;
o) sussistono le condizioni per stipulare il presente Contratto;
p) ai sensi degli artt. 98 e 73 del Codice e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, sarà altresì pubblicato l'avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni ivi previste;
q) le spese di pubblicazione di cui alla precedente lettera s), dovranno essere rimborsate secondo quanto previsto all’art.5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016 sopra richiamato;
r) il presente Contratto deve intendersi regolato dalle condizioni, modalità e termini stabiliti nel predetto Accordo, intendendosi qui richiamate le premesse e le disposizioni tutte degli articoli dell’Accordo Quadro e suoi allegati di cui il presente atto costituisce Contratto Attuativo;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1. NORME REGOLATRICI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo:
a) l’Accordo Quadro;
b) il Capitolato Tecnico;
c) l’Offerta Tecnica del Fornitore;
d) l’Offerta Economica del Fornitore;
3. Il presente Contratto Attuativo è regolato e disciplinato secondo quanto stabilito nell’articolo 1 dell’Accordo Quadro.
4. Le definizioni dei termini maggiormente usati nel corpo del presente Contratto Attuativo sono stabilite all’articolo 2 dell’Accordo Quadro.
ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Relativamente all’oggetto dell’Accordo di cui alle premesse, il presente Contratto attuativo ha ad oggetto i quantitativi massimi presunti di approvvigionamento riportati in dettaglio nella tabella di cui all’art. 3 dell’Accordo Quadro, limitatamente a quelli in quota all’Area Vasta n. 4 di Fermo, come segue:
Lotto n. | Quantitativo massimo quadriennale AV4 |
1 | 1.200 |
2 | 2.800 |
7 | 200 |
11 | 40 |
2. La fornitura dei prodotti dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel del Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica; i servizi connessi alla consegna dei prodotti, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio (scarico a terra), rimozione e asporto dell’imballaggio, dovranno essere necessariamente prestati dal Fornitore in ragione degli
ordinativi che saranno emessi da questa Amministrazione, sino a concorrenza del quantitativo massimo di prodotti richiesti, con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta tecnica oltre che nel presente documento.
3. Resta espressamente inteso che l’ASUR non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività legate al presente atto; parimenti, questa Amministrazione potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dalla stipula del presente Contratto.
ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO ATTUATIVO
1. Il presente Contratto ha una durata di 04 (quattro) anni a decorrere dal giorno successivo alla stipula del Contratto stesso e, comunque, fino all’esaurimento dei quantitativi previsti al precedente art. 2 del Contratto, eventualmente incrementati di un quinto ai sensi del successivo art. 4 del presente Contratto.
2. Gli Ordinativi a valere sul presente Contratto possono essere emessi per tutto il periodo di vigenza dello stesso.
ART. 4. IMPORTO E CORRISPETTIVI
1. L’importo massimo del presente Contratto è pari ad Euro € 559.344,00 (cinquecentocinquantanovemilatrecentoquarantaquattro/00), corrispondente a:
i) la somma dei prezzi unitari offerti dal Fornitore per le quantità presunte dei prodotti del lotti 1, 2, 7, 11 indicati al precedente articolo 2;
ii) eventuali incrementi del quinto d’obbligo che saranno richiesti da questa Amministrazione come meglio indicato al successivo comma 5;
tutto come meglio indicato nella tabella seguente:
Area Vasta n. 4 di Fermo | ||||||||
Lotto | Prezzo unitario offerto | Quantità quadriennale | Importo netto fornitura | IVA 4% | Eventuale incremento quinto €. | IVA 4% quinto | Totale fornitura | Totale ivato, compreso quinto |
1 | € 117,00 | 1200 | € 140.400,00 | € 5.616,00 | € 28.080,00 | € 1.123,20 | € 168.480,00 | € 175.219,20 |
2 | € 105,00 | 2800 | € 294.000,00 | € 11.760,00 | € 58.800,00 | € 2.352,00 | € 352.800,00 | € 366.912,00 |
7 | € 147,00 | 200 | € 29.400,00 | € 1.176,00 | € 5.880,00 | € 235,20 | € 35.280,00 | € 36.691,20 |
11 | € 58,00 | 40 | € 2.320,00 | € 92,80 | € 464,00 | € 18,56 | € 2.784,00 | € 2.895,36 |
€ 559.344,00 | € 581.717,76 |
2. Ai sensi dell’art.26 del D.lgs. 81/2008, per l’appalto di fornitura in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza e pertanto i costi della sicurezza sono pari a € 0,00.
3. I corrispettivi contrattuali si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e devono intendersi pertanto comprensivi, oltre che della fornitura dei Prodotti, compresi anche quelli complementari, anche dei servizi relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio
(scarico a terra), rimozione e asporto dell’imballaggio, come meglio descritti nel Capitolato Tecnico, paragrafo 3.
4. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione ai Contratti Attuativi e relativi Ordinativi sino a concorrenza dell’importo contrattuale di cui al precedente comma 1, eventualmente incrementato di un quinto come indicato al successivo comma 5.
5. Entro il termine di durata del presente Contratto, questa Amministrazione si riserva di richiedere al Fornitore, che ha l’obbligo di accettare, l’incremento dell’importo contrattuale per i lotti per i quali è stipulato fino a concorrenza di un quinto, alle stesse condizioni, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice. In tal caso questa Amministrazione comunicherà al Fornitore il relativo atto di sottomissione.
6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Atto si richiama quanto previsto nell’Accordo Quadro.
ART. 5. EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI E CONSEGNA DELLE FORNITURE
1. Questa Amministrazione, tramite le proprie Unità Richiedenti, comunica di volta in volta, al Fornitore le quantità e la tipologia prodotti che devono essere consegnate, attraverso l’emissione di Ordinativi redatti secondo le modalità indicate al par. 3 del Capitolato tecnico.
2. L’elenco delle Unità Richiedenti legittimate all’utilizzo del presente atto è allegato al presente documento e ne costituisce parte integrante.
3. A seguito della ricezione dell’Ordinativo, il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna dei prodotti e la prestazione dei servizi oggetto dell’Accordo in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi emessi da ciascuna Unità Richiedente, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nell’Accordo e rispettando le modalità e i tempi stabiliti nel Capitolato Tecnico.
4. La sede di consegna delle forniture per l’ASUR Area Vasta n. 4 di Fermo è: Magazzino
U.O.C. Farmacia Area Vasta n. 4 di Fermo, Xxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxx (XX); orario 8.00-13.00.
5. L’Amministrazione si riserva di comunicare al Fornitore, con un preavviso di 03 (tre) giorni lavorativi, variazioni all’elenco delle Unità richiedenti e/o delle sedi e/o uffici di consegna che il Fornitore ha l’obbligo di accettare.
6. Il Fornitore è tenuto, relativamente ai lotti n. 1, n. 2 alla gestione della fornitura secondo le modalità del conto deposito, senza oneri aggiuntivi, come specificato al paragrafo 3.3., lettera a) del Capitolato Tecnico.
7. Il suddetto conto deposito dovrà essere costituito all’atto del primo ordinativo, previa stipula del contratto estimatorio secondo lo schema approvato con la determina di indizione richiamata in premessa.
8. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Atto si richiama quanto previsto nell’Accordo Quadro.
ART. 6. VERIFICHE DELLA FORNITURA
1. Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto e ai sensi di quanto stabilito all’art. 101 del Codice, il Direttore dell’esecuzione è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
2. Il Responsabile del Procedimento indicato in premessa, in coordinamento con il Direttore dell’esecuzione, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione al presente
Contratto, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico.
3. Le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione della fornitura (certificati di regolare esecuzione o di verifica di conformità) relativi al presente Contratto sono trasmessi ad ASUR e al Fornitore entro 10 giorni dalla relativa emissione secondo le modalità e termini di cui all’art. 102 del Codice.
ART. 7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Con riferimento al presente Contratto, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 3 aprile 2013, n.55, in base alle seguenti indicazioni:
a) CODICE UNIVOCO: 0TXQBM
2. In merito alle ulteriori modalità, termini di pagamento si richiama quanto previsto nell’Accordo Quadro.
ART. 8. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e dalle relative disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3, della legge citata.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si riporta quanto segue:
- Lotto n. 1 - CIG (DERIVATO): 7743908B08;
- Lotto n. 2 - CIG (DERIVATO): 7744044B43;
- Lotto n. 7 - CIG (DERIVATO): Z602673128;
- Lotto n. 11 - CIG (DERIVATO): Z91267319E
a) Conto corrente x/x x. 0000 x/x Xxxxx XXX XXXXX X.x.X. Xxxxxx, via Grandi – IBAN: IT 20 A 03111 02604 000 000 008796;
3. Per tutto quanto non espressamente indicato si richiama quanto previsto nell’Accordo Quadro.
ART. 9. PATTO DI INTEGRITÀ
1. Il Fornitore si obbliga ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e si impegna a contrastare i fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere la corretta esecuzione del presente Contratto, assumendo tutti gli obblighi previsti dal Patto di Integrità approvato con Determina del Direttore Generale Asur Marche n. 697 del 21.11.2016, che viene allegato e sottoscritto unitamente al presente Contratto.
2. Il mancato adempimento dell’obbligo come sopra assunto da parte del Fornitore darà facoltà a questa Amministrazione di avvalersi della risoluzione di diritto del presente Contratto come previsto all’art.17 dell’Accordo Quadro.
ART. 10. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI
1. In ragione di quanto stabilito nell’Accordo, il Fornitore è obbligato al rispetto dei termini e dei Livelli di servizio nella consegna delle forniture nonché in ogni altra attività contrattuale stabilita nell’Accordo, pena l’applicazione delle penali in esso indicate.
2. In ogni caso di ritardo e/o di inadempimento relativo ai livelli di servizio stabiliti nell’Accordo e relativi allegati, non imputabile a questa Amministrazione ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, rispetto alle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell’Accordo e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, sono applicate le penali stabilite all’art. 15 dell’Accordo.
3. Con riferimento alle modalità di contestazione dell’inadempimento, di esecuzione in danno, di compensazione di quanto dovuto dal Fornitore per l’applicazione delle penali ed i corrispettivi contrattuali e di risarcimento del maggior danno, si richiama quanto stabilito all’art.15 dell’Accordo.
ART. 11. RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
1. Il presente contratto può essere risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’articolo 17 dell’Accordo.
2. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n.136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. La risoluzione e/o le clausole risolutive espresse di cui al precedente comma 1 per inadempimenti circoscritti ad uno specifico lotto producono i loro effetti limitatamente al lotto a cui afferiscono.
ART. 12. GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti di questa Amministrazione con la stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato garanzia fideiussoria in favore di ASUR e delle cinque articolazione di Area Vasta, per un importo complessivo pari ad
€158.390,37, dato dalla somma della cauzione calcolata ai sensi dell’art.103, comma 1, del Codice, a valere sull’importo contrattuale dei cinque contratti attuativi relativi ai singoli lotti, mediante polizza fideiussoria n. 15916190, emessa in data 27-06-2018 da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., con sede legale in xxx Xxxxxxxxxxx, 00, 00000, Xxxxxxx, sottoscritta dal procuratore speciale Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Giulianova (TE), Agenzia di Ancona, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegata.
2. Detta polizza viene conservata agli atti presso l’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’Asur, xxx X. Xxxxxxx x. 0, Xxxxxx.
3. Con riferimento alle condizioni di efficacia, operatività, copertura e svincolo della predetta garanzia, nonché alle modalità di rivalsa da parte dei questa Amministrazione si richiama quanto stabilito all’art.16 dell’Accordo.
ART. 13. SUBAPPALTO
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.
ART.14. RECESSO
1. Per la disciplina della facoltà di recesso, le parti rinviano espressamente a quanto previsto all’art. 18 dell’Accordo Quadro richiamato in premessa.
2. In ogni caso, è previsto il recesso dal contratto in caso di sopraggiunta interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 88, c.4bis, e 92, c.3, del D.lgs. 159/2011.
ART.15 CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Per la disciplina della cessione del credito e per il divieto di cessione del contratto, le parti rinviano espressamente a quanto previsto all’art. 18 dell’Accordo Quadro.
ART. 16. REFERENTE DEL FORNITORE
1. Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, il Fornitore ha nominato il Sig. Xxxxxxx Xxxx, nato ad Ancona (AN) il 03.10.1964, ivi residente in Via Toti n. 24 – C.F. CROCRD64R03A271O, Amministratore Unico e Legale rappresentante, quale Responsabile della fornitura e referente nei confronti dell’Amministrazione.
2. Il Responsabile della fornitura ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore e ha l’obbligo di assicurare la corretta esecuzione della fornitura nei confronti dell’Amministrazione.
3. In particolare, il Responsabile della fornitura si impegna a:
a) informare l’Amministrazione circa qualsiasi evento di carattere non ordinario concernente i prodotti relativi agli ordinativi di fornitura o ogni altro aspetto concernente gli adempimenti contrattuali;
b) comunicare all’Amministrazione gli eventuali riferimenti aggiornati della propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) e di chi effettuerà le consegne (depositario) e relative modalità di contatto (recapiti, orari, ecc.);
c) gestire eventuali reclami/ segnalazioni di disservizi da parte dell’Amministrazione;
d) implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle azioni richieste.
4. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne comunicazione all’Amministrazione con un preavviso minimo di 30 giorni dalla data di prevista sostituzione.
ART. 17. FORO COMPETENTE
1. In caso di contestazione fra questa Amministrazione e il Fornitore, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è in via esclusiva il Foro di Fermo.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione del presente Contratto, il Fornitore è, comunque, tenuto a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione della fornitura.
ART. 18. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO
1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle norme e misure di sicurezza previste dal Codice Privacy, del regolamento UE 2016/679, del nuovo “Regolamento organizzativo aziendale privacy” approvato con determina Asur DG n.349 del 30 maggio 2018, consultabile sul sito internet dell’Asur, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Atti Generali”, voci “Atti Amministrativi Generali”, “Regolamenti”, “Asur”.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore autorizza, ai sensi del regolamento UE 2016/679, l’Asur Marche ad inserire e conservare in archivio elettronico e/o cartaceo i dati personali conferiti per la stipula e l’esecuzione del presente contratto.
3. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che:
• i dati verranno trattati dall’ASUR per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e i dati relativi ai monitoraggi di spesa potranno essere utilizzati per fini di studio e statistici ed, in particolare, per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili;
• i dati saranno conservati fino al momento in cui acquisterà carattere definitivo il certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione relativo all’ultimo contratto attuativo discendente dall’Accordo Quadro stipulato da ASUR o, in caso di contenzioso in fase di esecuzione, fino alla esecuzione del provvedimento definitivo dell’autorità giurisdizionale;
• il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario alla esecuzione e gestione dell’appalto;
• in relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
• potranno venire a conoscenza dei dati personali, i dipendenti e/o i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad esempio, servizi tecnici); i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda ovvero di provvedimento dell’autorità giudiziaria;
• all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di dati personali e, in particolare, tutti quelli elencati nella parte seconda del regolamento organizzativo aziendale privacy di cui al precedente primo comma;
• il Titolare del trattamento è l’Asur Marche nella persona del Direttore Generale in qualità di Legale Rappresentate;
• Delegati al Trattamento dei dati personali con funzioni di coordinamento e controllo sono, per la sede centrale, il Direttore Amministrativo, per le Aree Vaste, i direttori di Area Vasta in relazione alla propria competenza territoriale;
• Il Data Protection Officer è Morolabs S.r.l. di Montemarciano (AN);
• I diritti in materia di dati personali potranno essere esercitati inviando apposita nota all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Asur Marche e/o dell’Area Vasta di riferimento, all’attenzione dei responsabili del trattamento dei dati personali e del delegato al Trattamento con funzioni di coordinamento e controllo (Direttore Amministrativo per sede centrale, Direttori di Area Vasta).
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto attuativo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato previsti dalla vigente normativa.
ART. 19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Contratto, compresi quelli relativi all’eventuale registrazione, sono a carico del Fornitore.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
ART. 20. DOMICILIO DELLE PARTI
1. Per gli effetti del presente Contratto e per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art.52 del Codice, il Fornitore elegge il proprio domicilio digitale presso la seguente casella di posta certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:
- PEC: xxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xx
ART. 21. CLAUSOLA FINALE
1. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Per ogni condizione, modalità e termine della fornitura che non sia espressamente regolata nel presente Contratto, vale quanto previsto nell’Accordo e relativi allegati, con i quali devono intendersi regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti. In particolare il Fornitore, nella persona del procuratore legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Xxxxxxxxx e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 7 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 9 (Patto di Integrità), Articolo 10 (Livelli di servizio e penali), Articolo 11 (Risoluzione e clausole risolutive espresse), Articolo
14 (Recesso), Articolo 15 (Cessione del credito e divieto di cessione del contratto), Articolo 17 (Foro competente).
Il presente contratto pubblico, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 32 del Codice, è soggetto a imposta di bollo a carico dell’operatore economico aggiudicatario, secondo le norme vigenti.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell’autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Ancona n.43010 del 16/09/2014: importo € 144,00 (righe 802, compreso allegato = n. 09 marche da bollo da € 16,00).
Per il Fornitore
TEC MED MARCHE SRL
sottoscritto con firma digitale da Xxxxxxx Xxxx
Per l’Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta n. 4
sottoscritto con firma digitale dal Dott. Xxxxx Xxxxxx
PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO BENI E SERVIZI DELL’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE
Sommario
ART. 1 OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA’ ART. 2 OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO
ART. 3 OBBLIGHI DELL’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE ART.4 VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA’
ART.5 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITA’
ART. 1 OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA’
1. Il presente Patto d’Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (di seguito «ASUR») e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto.
2. Il Patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e/o dei contratti stipulati dall’ASUR a seguito di procedura di affidamento di beni e servizi.
3. L’accettazione espressa del Patto di integrità del titolare o legale rappresentante del concorrente, unitamente all’offerta o alla domanda di ammissione, ove prevista, costituisce condizione di ammissione alla procedura di affidamento ed avviene per tutte le procedure mediante richiamo espresso al patto medesimo e all’obbligo del rispetto dello stesso contenuto negli atti di gara posti a base delle procedure.
4. Per i consorzi ordinari e per i raggruppamenti temporanei, l’obbligo riguarda tutti gli operatori economici consorziati o partecipanti al raggruppamento.
5. Per le procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria ovvero per le procedure per le quali è prevista la stipulazione di un contratto con scrittura privata semplice, in forma pubblica amministrativa o con atto notarile informatico, il patto di integrità dovrà essere anche espressamente sottoscritto dall’aggiudicatario.
ART. 2 OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO
Con l’accettazione del presente patto di integrità, l’operatore economico:
a) dichiara di non avere illegittimamente influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’ASUR e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
b) dichiara di impegnarsi altresì a non corrispondere né a promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
c) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata a facilitare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
d) s’impegna a segnalare eventuali situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, dichiarando che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, formulando autonomamente l’offerta e fornendo giustificazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
e) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, e che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi nell’ambito della stessa, finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
f) s’impegna a dichiarare, in fase di formulazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n.165/2001, l’insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti di ex dipendenti dell’ASUR che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali con riferimento alla procedura di affidamento in atto;
g) s’impegna, altresì, a non stipulare tali rapporti di lavoro, di cui al punto precedente, nel periodo di durata dell’eventuale contratto stipulato a conclusione della procedura di affidamento in atto, per il periodo di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti ex dipendenti;
h) s’impegna a comunicare eventuali rapporti di lavoro o di collaborazione, anche a titolo gratuito, ovvero relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugio o situazioni di convivenza e frequentazione abituale, gravi inimicizie ovvero rapporti di credito o debito tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'operatore economico con i seguenti soggetti : progettista/i, responsabile unico del procedimento, dirigente titolare del budget, Presidente del
seggio di gara o membri della Commissione di aggiudicazione, incaricati della verifica di conformità, direttore/i dell’esecuzione e assistenti dell’esecuzione;
i) s’impegna a segnalare all’ASUR, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di espletamento della procedura di affidamento o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell’ASUR stessa;
j) s’impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento adottato da ASUR di cui dà atto di aver preso visione e piena conoscenza sul sito internet dell’Ente – sezione –“Amministrazione Trasparente”-sottosezione “Atti Generali” , “Codice disciplinare e di condotta”;
k) s’impegna, in caso di aggiudicazione, a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del d.lgs. n. 50/2016;
l) s’impegna a comunicare, in qualunque momento della procedura, qualsiasi variazione relativa alle dichiarazioni rese mediante Documento di Gara Unico Europeo o altra documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento;
m) s’impegna, altresì, a riferire all’ASUR fenomeni di corruzione e, comunque, il compimento di atti che possano influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto commessi dai subappaltatori o subcontraenti e/o da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione, compresi gli operatori economici che eseguono le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo che non costituiscono subappalto ai sensi dell’art.105, comma 2, del D.lgs. 50/2016, e di cui lo stesso venga a conoscenza;
n) s’impegna a rendere noti, su richiesta del committente, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione definitiva, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario che, a sua volta, avrà l’obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, impegnandosi ad inserire nei relativi sub-contratti le clausole del Patto di integrità.
ART. 3 OBBLIGHI DELL’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
1. L’ASUR si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale, a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 4 “Regali, compensi e altre utilità”, dell’art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”, dell’art. 7 “Obbligo di astensione”, dell’art. 8 “Prevenzione della Corruzione”, dell’art. 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti” e dell’art. 14 “Contratti e altri atti negoziali” del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 concernente: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.”
2. In particolare, l’ASUR si impegna:
• a richiamare i propri dipendenti e collaboratori, a qualunque titolo, all’obbligo di non offrire, non accettare e non richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento dell’appalto e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione del contratto;
• a diffondere ampiamente l’esatta conoscenza del Patto d’integrità tra il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo impiegati nell’espletamento delle procedure di affidamento e nell’esecuzione dei relativi contratti, perché siano consapevoli degli obblighi che ne derivano, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto;
• a prevedere , ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 50/2016, misure adeguate per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, compresa:
a) l’acquisizione di idonea dichiarazione resa dai commissari interni o esterni della Commissione di aggiudicazione attestante l’assenza di cause di conflitto di interessi, di incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 77 e 78 del D.lgs. 50/2016;
b) l’acquisizione di una dichiarazione resa dai dirigenti, funzionari, dipendenti che partecipano alla procedura di affidamento di beni e servizi in cui si attesta l’assenza di cause di conflitto di interessi, di incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente nei confronti dei concorrenti o dell’aggiudicatario definitivo;
c) a menzionare nei verbali di gara le specifiche cautele adottate per la custodia delle offerte.
ART. 4 VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA’
1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica, in cui deve essere garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento;
b) la revoca dell’aggiudicazione;
c) la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, e l’escussione della cauzione definitiva;
d) responsabilità per danno arrecato all’ASUR, a causa del mancato rispetto del Patto di integrità, nella misura del 3% (tre per cento) dell’importo del contratto, IVA esclusa, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno;
e) esclusione dalle procedure di affidamento di appalti indette dall’ASUR per una durata fino a 3 anni, a decorrere dalla data del provvedimento sanzionatorio.
3. L’ASUR può non avvalersi della risoluzione del contratto, qualora la ritenga pregiudizievole degli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010.
4. In ogni caso, la risoluzione del contratto sarà attivata dall’ASUR a seguito di preventiva necessaria intesa con l’ANAC, per la valutazione, in alternativa all’applicazione della clausola risolutiva, della sussistenza dei presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014.
L’Asur terrà conto della violazione degli impegni assunti con l’accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all’esclusione degli operatori economici delle procedure di affidamento previste dall’art. 80, punto 5, lett.c) “gravi illeciti professionali” del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 5 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITA’
1. Il Patto di integrità e le sanzioni applicabili sono in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito della procedura di affidamento.
Per il Fornitore
TEC MED MARCHE SRL
sottoscritto con firma digitale da Xxxxxxx Xxxx
Per l’Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta n. 4
sottoscritto con firma digitale dal Dott. Xxxxx Xxxxxx