ARS
ARS
Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’ARS
Art. 1 – Oggetto e definizioni
1. Il presente capitolato (di seguito “Capitolato”) ha per oggetto il servizio di Tesoreria e Cassa dell’A.R.S., Agenzia Regionale di Sanità della Toscana (di seguito: “ARS”).
2. Lo svolgimento del servizio di Tesoreria e Cassa (di seguito “Cassa”) consiste nel complesso di operazioni relative sia alla contabilità speciale presso la sezione provinciale di Firenze della Banca d’Italia che al c/c aperto presso l’Istituto bancario,connesse:
a) alla riscossione delle entrate di cui all’art. 17,
b) al pagamento delle spese di cui all’art. 18,
c) all’amministrazione e alla custodia dei titoli e valori di cui all’art. 10;
d) all’esecuzione di ogni altro servizio bancario ad esso occorrente ed accessorio
ed, in generale, agli adempimenti previsti da disposizioni legislative e convenzionali ed è regolato dalle norme, modalità e condizioni riportate nello schema di contratto per l’esecuzione del servizio di Cassa dell’ARS (di seguito “Contratto”), da integrarsi con le condizioni d’offerta dell’Istituto aggiudicatario del servizio medesimo (di seguito “Cassiere”), nonché dalle disposizioni del presente Capitolato.
Nelle transazioni di cui ai precedenti punti deve essere assicurata la corretta gestione di eventuali dati richiesti dalle normative in materia (codici SIOPE, CIG, CUP, etc.)
Art. 2 - Scopo, materia e limiti dell’appalto
1. L’aggiudicatario s’impegna a rispettare le norme in vigore in materia di gestione finanziaria e di contabilità degli enti pubblici, le disposizioni contenute nel presente Capitolato e nel regolamento di contabilità e amministrazione dell’ARS e a fornire il servizio richiesto alle condizioni indicate nell’offerta tecnica ed economica.
2. I rapporti tra l’ARS e il Cassiere saranno disciplinati da apposito Contratto, di cui il presente Capitolato costituirà parte integrante.
3. Le operazioni relative alle riscossioni e ai pagamenti sono accentrate presso il Cassiere, al quale compete l’onere della resa del conto di cassa, che va trasmesso all’ARS, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o suo delegato, secondo quanto stabilito dal successivo art. 15.
4. Il Cassiere è tenuto ad eseguire, per conto e nell’interesse dell’ARS, oltre all’ordinario servizio di Cassa, ogni altro servizio bancario richiesto da ARS alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni, anche con riferimento ad operazioni con l’estero.
5. Il Cassiere è tenuto ad attrezzarsi tempestivamente, e con oneri a proprio carico, per garantire una ordinata organizzazione ed una adeguata qualità del servizio, provvedendo al suo espletamento con personale qualificato ed in possesso di idonea esperienza nell’espletamento del servizio di Xxxxx, destinando a tal fine un numero di addetti adeguato ai volumi di attività dell’ARS.
6. L’ARS potrà in ogni momento richiedere modifiche alle modalità di esecuzione del servizio. Tali modifiche saranno realizzate di comune accordo tra le parti. Il Cassiere si obbliga comunque ad uniformare la gestione del servizio ai sistemi contabili e alle procedure informatizzate che l’ARS metterà in atto durante la durata di affidamento del servizio.
Art. 3 – Durata del contratto ed importo stimato dell’appalto
1. Il servizio oggetto del Contratto avrà durata dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015. Nel rispetto di quanto previsto all’art. 29, comma 1, del D. Lgs.12 aprile 2006, n. 163, l’ARS si riserva la facoltà di esercitare in maniera espressa la facoltà del rinnovo del Contratto per un massimo di ulteriori 3 (tre) anni. L’ARS si riserva inoltre la facoltà della proroga tecnica per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, qualora al momento della scadenza del Contratto del servizio di Cassa non siano concluse le procedure di aggiudicazione al nuovo affidatario.
2. Con la cessazione del servizio, il Cassiere è tenuto a garantire l’effettuazione di tutte le operazioni contabili necessarie al fine di pervenire alla resa del conto, come disposto dal successivo
art. 15 del presente Capitolato, ed alla conciliazione contabile con le scritture dell’ARS, nonché depositare presso l’ARS tutta la documentazione inerente la gestione del servizio medesimo, ivi compresi i titoli ed i valori in deposito, ovvero, su disposizione dell’ARS, a trasferire detta documentazione al Cassiere subentrante.
3. Il valore contrattuale attribuibile al servizio di cassa per il periodo comprensivo del possibile rinnovo è di € 35.910,00 risultante dai costi dell’anticipazione massima di cassa di € 665.000,00 annui ed un tasso annuo passivo pari al 0,9% (media Euribor 360 3 mesi degli ultimi 12 mesi)
Art. 4 - Requisiti di idoneita’ tecnico-professionale
1. Possono partecipare, a pena di esclusione, le imprese in possesso di:
- requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs.
163/2006;
- iscrizione, per attività inerente all’oggetto dell’appalto, nel registro delle Imprese o registri professionali/commerciali dello Stato di residenza, se Stato dell’U.E., ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
- possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.
385;
- aver svolto attività di gestione di Tesoreria e Cassa per Enti pubblici negli ultimi 3 anni alla data di pubblicazione del presente capitolato: almeno 1 servizio di Tesoreria o di cassa deve essere stato svolto per Comuni, Province o Regioni.
Art. 5 - Criteri di aggiudicazione
1. L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto partecipante che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
1 - Merito tecnico – punteggio max. 30:
Saranno presi in esame i seguenti parametri:
A. Servizio di “home banking” con funzioni informative per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di cassa a cura e spese del Cassiere per tutta la durata del contratto (max. punti 5)
B. Impegno ad attivare tutte le procedure che si rendessero necessarie per la trasmissione di ogni documento afferente il servizio di cassa con firma digitale entro i termini offerti in sede di gara (max. punti 15)
C. Predisposizione di sportello esclusivamente adibito al servizio di cassa di cui al presente Capitolato (max. punti 10)
2- Parametri economici – punteggio max. 70:
Saranno presi in esame i seguenti parametri:
X. Xxxxx debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa (max. punti 15)
B. Tasso a favore dell’ARS sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Cassiere (max. punti 20) . In tema di regime di tesoreria, si fa presente che per gli anni 2013 e 2014 vige quanto disposto dall’art. 35 del D.L. n. 1 del 24/01/2012 convertito in L. del 24/03/2012, n. 27
C. Addebito commissioni bancarie (max. punti 20)
D. Costo dell’utilizzo di carta di credito aziendale (max. punti 3)
X. Xxxxx del rilascio di fideiussioni (max. punti 2)
F. Messa a disposizione di sale per eventi convegnistici (max. punti 5)
X. Xxxxxxxxxx contributo da destinare ad attività istituzionali (max. punti 5)
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più offerte l’aggiudicazione provvisoria è attribuita all’offerta che presenta il punteggio più alto per gli elementi tecnici
Art. 6 - Punteggi
Per l’attribuzione dei punteggi verranno considerate le cifre a due decimali (se la terza cifra dopo la virgola è pari o inferiore a cinque, la seconda cifra decimale resta immutata; se invece la terza cifra è superiore a cinque, la seconda cifra decimale è aumentata di una unità).
1 - Merito tecnico – punteggio max. 30
A. Servizio di “home banking” con funzioni informative sia per Tesoreria che per Cassa per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di cassa a cura e spese del Cassiere per tutta la durata del contratto (max. punti 5) .
In relazione ai tempi indicati in cui si impegna ad attivare il servizio dalla decorrenza del contratto, il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente tabella:
tempi di attivazione servizio | ||
Da giorni | A giorni | coefficiente |
<10 | 1 | |
10 | 20 | 0,9 |
20 | 30 | 0,7 |
31 | 90 | 0,4 |
91 | 120 | 0,3 |
121 | 150 | 0,2 |
160 | 180 | 0,1 |
> 180 | 0 |
e calcolato in base alla seguente formula:
P = massimo punti attribuibili x coefficiente
in cui P indica il punteggio da attribuire all’offerta in esame
Si evidenza che per tempi superiori a 210 giorni (7 mesi) l’offerta è carente del requisito obbligatorio di cui all’art. 7
B. Impegno ad attivare tutte le procedure che si rendessero necessarie per la trasmissione di ogni documento afferente il servizio di Cassa con firma digitale, secondo le normative vigenti in tema di documento elettronico con validità legale, senza spese di gestione per l'ARS (max. punti 15).
In relazione ai tempi indicati in cui si impegna ad attivare il servizio dalla comunicazione del documento informatico di cui all’art. 26 da parte dell’ARS; il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente tabella:
tempi di attivazione servizio | ||
Da giorni | A giorni | coefficiente |
<10 | 1 | |
10 | 20 | 0,9 |
20 | 30 | 0,7 |
31 | 60 | 0,5 |
61 | 90 | 0,4 |
91 | 120 | 0,3 |
121 | 150 | 0,2 |
160 | 180 | 0,1 |
> 180 | 0 |
e calcolato in base alla seguente formula:
P = massimo punti attribuibili x coefficiente
in cui P indica il punteggio da attribuire all’offerta in esame
Si evidenza che per tempi superiori a 210 giorni (7 mesi) l’offerta è carente del requisito obbligatorio di cui all’art. 7
C. Predisposizione di sportello esclusivamente adibito al servizio di Cassa di cui al presente Capitolato (max. punti 10)
In relazione ai tempi indicati in cui si impegna a predisporre lo sportello dalla decorrenza del contratto, il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente tabella:
tempi di predisposizione sportello | ||
Da giorni | A giorni | coefficiente |
<1 | 1 | |
1 | 5 | 0,7 |
6 | 10 | 0,5 |
11 | 15 | 0,3 |
16 | 20 | 0,2 |
21 | 25 | 0,1 |
26 | 30 | 0 |
e calcolato in base alla seguente formula:
P = massimo punti attribuibili x coefficiente
in cui P indica il punteggio da attribuire all’offerta in esame
Si evidenza che per tempi superiori a 30 giorni l’offerta è carente del requisito obbligatorio di cui all’art. 12
2 - Parametri economici – punteggio max. 70
Il punteggio complessivo dell’offerta economica verrà attribuito sulla base dei seguenti sub- elementi ed in relazione ai sub-pesi a questi attribuiti:
X. Xxxxx di interesse passivo sull’anticipazione di cassa (max. punti 15): L’offerta deve essere formulata con 2 (due) decimali indicando lo spread di aumento/diminuzione, espresso in punti base (p.b.), rispetto al parametro di riferimento (Euribor 3 mesi 360 media mese precedente - rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale) pro tempore vigente.
Nel periodo di validità del contratto, e comunque fino alla individuazione del nuovo Cassiere, l’effetto dell’andamento del tasso Euribor 3 mesi (base 360 gg) di riferimento non potrà portare il tasso passivo a valori negativi. Qualora ciò accada al tasso passivo sarà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0.
Il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente tabella:
SPREAD SU TASSO DEBITORE (aumento/diminuzione su EURIBOR) | ||
da | a | coefficiente |
< -0,30 | 1 | |
-0,30 | -0,20 | 0,975 |
-0,19 | -0,10 | 0,950 |
-0,09 | 0,00 | 0,925 |
0,01 | 0,10 | 0,900 |
0,11 | 0,20 | 0,875 |
0,21 | 0,30 | 0,850 |
0,31 | 0,40 | 0,825 |
0,41 | 0,50 | 0,800 |
0,51 | 0,60 | 0,775 |
0,61 | 0,70 | 0,750 |
0,71 | 0,80 | 0,725 |
0,81 | 0,90 | 0,700 |
0,91 | 1,00 | 0,675 |
1,01 | 1,10 | 0,650 |
1,11 | 1,20 | 0,625 |
1,21 | 1,30 | 0,600 |
1,31 | 1,40 | 0,575 |
1,41 | 1,50 | 0,550 |
1,51 | 1,60 | 0,525 |
1,61 | 1,70 | 0,500 |
1,71 | 1,80 | 0,475 |
1,81 | 1,90 | 0,450 |
1,91 | 2,00 | 0,425 |
2,01 | 2,10 | 0,400 |
2,11 | 2,20 | 0,375 |
2,21 | 2,30 | 0,350 |
2,31 | 2,40 | 0,325 |
2,41 | 2,50 | 0,300 |
2,51 | 2,60 | 0,275 |
2,61 | 2,70 | 0,250 |
2,71 | 2,80 | 0,225 |
2,81 | 2,90 | 0,200 |
2,91 | 3,00 | 0,175 |
3,01 | 3,10 | 0,150 |
3,11 | 3,20 | 0,125 |
3,21 | 3,30 | 0,100 |
3,31 | 3,40 | 0,075 |
3,41 | 3,50 | 0,050 |
3,51 | 3,60 | 0,025 |
> 3,50 | 0,000 |
e calcolato in base alla seguente formula:
P = massimo punti attribuibili x coefficiente
in cui P indica il punteggio da attribuire all’offerta in esame
B. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Cassiere (max. punti 20): L’offerta deve essere formulata con 2 (due) decimali indicando lo spread di aumento/diminuzione, espresso in punti base (p.b.), rispetto al parametro di riferimento (Euribor 3 mesi 360 media mese precedente - rilevabile sul quotidiano politico-economico- finanziario a maggiore diffusione nazionale) pro tempore vigente
Nel periodo di validità del contratto e comunque fino alla individuazione del nuovo Cassiere, l’effetto dell’andamento del tasso Euribor 3 mesi (base 360 gg) di riferimento non potrà portare il tasso attivo a valori negativi. Qualora ciò accada al tasso attivo sarà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0.
Il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente tabella:
SPREAD SU TASSO CREDITORE (aumento/diminuzione su EURIBOR) | ||
da | a | coefficiente |
> 0,30 | 1 | |
0,30 | 0,25 | 0,95 |
0,24 | 0,20 | 0,90 |
0,19 | 0,15 | 0,85 |
0,14 | 0,10 | 0,80 |
0,09 | 0,05 | 0,75 |
0,04 | 0,00 | 0,70 |
-0,01 | -0,05 | 0,65 |
-0,06 | -0,10 | 0,60 |
-0,11 | -0,15 | 0,50 |
-0,16 | -0,20 | 0,45 |
-0,21 | -0,25 | 0,40 |
-0,26 | -0,30 | ,035 |
-0,31 | -0,35 | 0,30 |
-0,36 | -0,40 | 0,25 |
-0,41 | -0,45 | 0,20 |
-0,46 | -0,50 | 0,15 |
-0,51 | -0,55 | 0,10 |
-0,56 | -0,60 | 0,05 |
< -0,60 | 0 |
e calcolato in base alla seguente formula:
P = massimo punti attribuibili x coefficiente
in cui P indica il punteggio da attribuire all’offerta in esame
In tema di regime di tesoreria, si fa presente che per gli anni 2013 e 2014 vige quanto disposto dall’art. 35 del D.L. n. 1 del 24/01/2012 convertito in L. del 24/03/2012, n. 27
C. - Addebito commissioni bancarie (max. punti 20)
Livello della commissione espressa in € con due decimali applicata ad ogni singolo pagamento superiore a € 100,00. La commissione non dovrà essere superiore a € 3,00 (tre/00) .
Il punteggio massimo sarà attribuito alla offerta più bassa; le restanti offerte saranno valutate in base alla seguente formula:
P = massimo punti attribuibili x Offerta più bassa / offerta in esame
in cui P indica il punteggio da attribuire all’offerta in esame
D. Costo dell’utilizzo di carta di credito aziendale (max. punti 3)
Il punteggio massimo sarà attribuito alla offerta con costo complessivo forfetario annuo (comprendente quota annuale associativa, commissioni per gli acquisti di beni e servizi, spesa per l’invio dell’estratto conto, spese addebitate dal gestore del circuito delle carte di credito e ogni altro eventuale costo) pari a zero e le restanti offerte saranno valutate in base alla seguente formula:
P : massimo punti attribuibili = (costo massimo – costo in esame) : costo massimo
in cui P indica il punteggio da attribuire all’offerta in esame
X. Xxxxx del rilascio di fideiussioni (max. punti 2)
Il punteggio massimo sarà attribuito alla offerta (espresse in rapporto percentuale sull’importo garantito, ogni altro costo incluso) con costo pari a zero e le restanti offerte saranno valutate in base alla seguente formula:
P : massimo punti attribuibili = (percentuale più alta – percentuale in esame) : percentuale più alta
in cui P indica il punteggio da attribuire all’offerta in esame
F. Messa a disposizione di sale ubicate nel Comune di Firenze e adeguate per ospitare almeno 70 partecipanti per eventi convegnistici (max. punti 5)
Il punteggio massimo sarà attribuito alla offerta con il numero più alto di sale e le restanti offerte saranno valutate in base alla seguente formula:
P = massimo punti attribuibili x numero sale offerte / sale max offerte
in cui P indica il punteggio da attribuire all’offerta in esame
X. Xxxxxxxxxx contributo da destinare ad attività istituzionali (max. punti 5)
Il punteggio massimo sarà attribuito alle offerta più alta e le restanti offerte saranno valutate in base alla seguente formula:
P = massimo punti attribuibili x valore offerto / valore max offerto
in cui P indica il punteggio da attribuire all’offerta in esame
3. Il punteggio finale, ai fini dell’aggiudicazione, sarà uguale alla somma dei punteggi totali rispettivamente ottenuti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica.
Art. 7 – Condizioni economiche dell’espletamento del servizio di Cassa
1. Il servizio di Xxxxx, comprensivo del servizio di cui al successivo art. 10, è reso dal Cassiere senza diritto ad alcun compenso, neppure per maggiori spese di qualunque natura che dovesse
sostenere durante il periodo di affidamento, in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti e che potrebbero anche dipendere da modificazioni della normativa vigente. I servizi di cui al successivo art. 9 ed il rilascio di fideiussioni sono resi al costo offerto in sede di gara, secondo quanto stabilito al precedente art. 6 punto D e punto E.
2. L’ARS si impegna a rimborsare al Cassiere i bolli, le imposte e le tasse gravanti gli ordinativi d’incasso ed i titoli e gli ordinativi di pagamento, qualora detti oneri siano a carico dell’ARS per legge o contratto, nonché le spese postali per l’estinzione dei titoli di spesa nelle forme di pagamento previste dall’ordinamento contabile dell’ARS e le spese e commissioni bancarie per i bonifici esteri.
3. Per i bonifici disposti a favore di banche italiane, le commissioni bancarie, se previste, devono essere addebitate al beneficiario, salvo diversa indicazione dell’ARS apposta sul mandato di pagamento, in conformità con le condizioni espresse in sede di offerta (lettera C dei parametri economici), fermo restando quanto stabilito all’art. 18, comma 5, del presente Capitolato.
4. Il rimborso delle suddette spese e commissioni bancarie avviene trimestralmente su presentazione di distinta documentata e l’addebito relativo viene effettuato previo riscontro da parte di ARS.
5. Il conto corrente di cassa è esente da spese di tenuta, da spese accessorie e da commissioni di massimo scoperto, fatti salvi gli oneri tributari imposti per legge.
6. Il Cassiere garantisce all’ARS a titolo gratuito i seguenti particolari servizi:
a) il servizio di “home banking” con collegamenti telematici che consentano all’ARS l’accesso diretto, in tempo reale, agli archivi contabili del Cassiere, entro i termini di cui all’offerta economica (lettera A del merito tecnico) o comunque non oltre 7 mesi dalla data di decorrenza del contratto regolante il servizio di cassa;
b) l’attivazione di tutte le procedure che si rendessero necessarie per la trasmissione di ogni documento afferente il servizio di cassa con firma digitale, secondo le normative vigenti in tema di documento elettronico con validità legale, entro i termini di cui all’offerta economica (lettera B del merito tecnico) o comunque non oltre 7 mesi dalla comunicazione del documento informatico da parte dell’ARS;
c) servizio di ritiro documenti cartacei (mandati, reversali di incasso, etc.) con cadenza almeno 2 volte al mese fino alla messa a completo regime della trasmissione con firma digitale; successivamente solo in caso di dover produrre per l’effettuazione dei pagamenti documentazione cartacea non altrimenti sostituibile
Art. 8 - Responsabilità del Cassiere
1. Il Cassiere risponde con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell’ARS che nei confronti di terzi, della regolarità e tempestività delle prestazioni eseguite in adempimento del contratto, degli eventuali danni causati, nonché di tutte le somme e di tutti i titoli ed i valori di cui è depositario in nome e per conto dell’ARS.
Art. 9 - Carte di credito aziendali
0.Xx servizio di gestione delle carte di credito aziendali consiste:
a) nella fornitura, ed eventualmente nella riemissione e nel rinnovo, di un numero massimo di 8 carte di credito aziendali, nominative, da utilizzare quale sistema di pagamento delle spese connesse alle missioni effettuate dal personale e dagli amministratori dell’ARS, delle spese di rappresentanza e delle spese di funzionamento dell’ARS. Le carte di credito devono essere dotate di copertura assicurativa che garantisca l’ARS nei casi di furto, clonazione o smarrimento delle carte. Le carte fornite devono essere abilitate a sostenere spese sia in Italia che all’estero e devono consentire, nei casi espressamente autorizzati dall’ARS, il prelievo in contante.
b) nella gestione contabile-finanziaria delle carte di credito fornite;
c) nella emissione e nell’invio degli estratti conto delle spese sostenute da ciascun responsabile; il Settore Amministrazione di ARS deve ricevere copia od avere possibilità di accesso via internet a tutti gli estratti conto
Gli estratti conti, di cui al punto c) devono contenere almeno i seguenti dati:
▪ mese di riferimento;
▪ codice della carta e nome del Titolare;
▪ denominazione ed identificazione merceologica, dell’esercizio convenzionato presso il quale è stata effettuata l’operazione;
▪ data e luogo dell’operazione;
▪ importo dell’operazione;
▪ saldo finale di ogni carta;
▪ saldo finale collettivo per tutte le carte.
L’estratto conto vale a tutti gli effetti come comunicazione delle spese effettuate. Gli estratti conto sono cointestati al titolare della carta di credito ed all’ARS – Cod. Fisc. 04992010480 e sono indirizzati ai titolari della carta di credito presso la loro sede di lavoro, comunicata dall’ARS al momento della richiesta. Gli estratti conto sono inviati entro la metà del mese successivo a quello a cui si riferiscono le spese addebitate e il pagamento viene effettuato con addebito l’ultimo giorno lavorativo del mese. Qualora l’estratto conto pervenga in data successiva, il pagamento avviene con l’estratto conto del mese successivo. In caso di reclami, inoltrati ai sensi del comma 2 del presente articolo, il pagamento delle spese contestate avviene con riserva di recupero di quanto risulti indebitamente pagato.
2. Le carte di credito aziendali sono consegnate all’ARS unitamente al PIN, entro 60 giorni dalla data di richiesta effettuata da parte del Servizio Attività amministrative e finanziarie dell’ARS. La consegna, sia delle carte di credito che degli estratti conto, viene effettuata a rischio del Cassiere che assume a suo carico le relative spese, di qualsiasi natura, comprese in particolare quelle di confezione e trasporto. Il titolare della carta comunica per iscritto al Cassiere e per conoscenza al Settore Amministrazione di ARS, eventuali reclami relativi alle spese risultanti dagli estratti conto. Tale comunicazione deve essere inviata entro 20 giorni dalla data di ricevimento dell’estratto conto. Decorso tale termine gli estratti conto si intendono integralmente approvati.
0.Xx servizio di gestione delle carte di credito aziendali sarà fornito al costo complessivo forfetario annuo indicato in sede di offerta (lettera D dei parametri economici), ogni altro costo incluso in esso.
Art. 10 - Amministrazione titoli e valori in deposito
1. Il Cassiere si obbliga a custodire e ad amministrare i titoli ed i valori di proprietà dell’ARS, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore di ARS, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. I depositi saranno ricevuti dal Cassiere in base ad appositi ordini emessi da ARS, ovvero anche senza ordinativi qualora trattasi di depositi provvisori in denaro, assegni o in titoli effettuati da terzi per la partecipazioni a gare d’appalto. La restituzione dei depositi potrà avvenire soltanto a seguito di ordini emessi da ARS.
3. Non compete al Cassiere alcun compenso o commissione per l’amministrazione e la custodia dei titoli, nonché per le attività di gestione e consulenza in materia di valori mobiliari, fatti salvi gli oneri tributari previsti per legge. Il Cassiere provvederà altresì, qualora l’ARS ne ravvisasse l’esigenza, al trasporto gratuito di titoli e valori.
Art. 11 - Altri servizi bancari
1. Se richiesto da ARS, il Cassiere ha l’obbligo di garantire, alla data di inizio del servizio, l’operatività della modalità di pagamento mediante il modello F24 ed F24EP telematico e del modello 124T.
2. Se richiesto da ARS, il Cassiere ha, inoltre, l’obbligo di garantire, alla data di inizio del servizio, l’operatività della trasmissione all’Agenzia delle Entrate, mediante canale telematico ENTRATEL, del modello di versamento “F24” ed “F24EP”, secondo le modalità previste dalla normativa in materia.
3. Nell'espletamento del servizio, il Cassiere è tenuto altresì a fornire al sistema informatico dell’ARS l'aggiornamento tempestivo dei codici ABI e dei codici CAB eventualmente introdotti o modificati dal sistema bancario italiano.
Art. 12 - Sede, orario e organizzazione del servizio di Cassa.
1. Il servizio sarà disimpegnato dal Cassiere nei propri locali, nei giorni lavorativi per le Aziende di credito e con il medesimo orario vigente sulla piazza per le Aziende di credito stesse.
2. Il Cassiere tiene distinto da ogni altro servizio quello di Cassa dell’ARS, che sarà gestito in locali adibiti allo scopo i quali devono avere tutti i requisiti per garantire la regolarità del servizio.
3. Il Cassiere si impegna ad effettuare eventuali operazioni di riscossione e di pagamento presso tutti i propri sportelli operativi dislocati sul territorio nazionale.
4. Tutte le operazioni di riscossione e di pagamento nonché ogni altra operazione connessa con il servizio effettuate presso qualsiasi sportello del Cassiere, ovunque ubicato, sono considerate effettuate “su piazza”.
5. La sede del servizio di Cassa è stabilita entro i confini del Comune di Firenze nell’ubicazione del Cassiere dichiarata idonea dall’ARS: tale sede comunque non deve essere distante più di 6 (sei) km dalla sede di ARS come rilevabile da “Google maps”, prima ricorrenza. In tale sede dovrà essere presente uno sportello esclusivamente adibito al servizio di Cassa, nei termini espressi in sede di offerta (lettera C del merito tecnico).
6. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 5 del presente articolo non sia soddisfatto al momento della partecipazione alla gara, il partecipante si impegna a provvedere a tale mancanza, senza spese od oneri per ARS, ed a rendere operativo lo sportello entro i tempi indicati in offerta; in caso di inadempienza si applicano le penali di cui al’art. 32; decorsi 60 (sessanta) giorni oltre alla reiterazione della penale è fatta salva la possibilità di rescissione immediata del contratto.
7. Il personale adibito al servizio di Xxxxx deve essere in numero costantemente adeguato alle esigenze del servizio. Il Cassiere deve individuare e comunicare almeno una persona quale referente unico del servizio, al quale l’ARS farà costante riferimento.
Art. 13 - Spese di stipulazione e registrazione
1. Il Contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/72 per quanto concerne l’I.V.A., al
D.P.R. n. 131/86 per quanto concerne l’imposta di registro e al D.P.R. n. 642/72 per quanto riguarda l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche e integrazioni. L’I.V.A. è a carico dell’ARS. L’imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico del soggetto aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.
Art. 14 - Esercizio finanziario e regole contabili
1. L’esercizio finanziario dell’ARS ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Dopo il 31 dicembre di ciascun anno non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’esercizio finanziario precedente, fatta salva l’ipotesi della mera registrazione di operazioni di regolazione contabile.
3. Il Cassiere si obbliga a rendere il servizio nel pieno rispetto delle norme dell’ordinamento contabile dell’ARS e delle norme nazionali di contabilità in vigore tempo per tempo durante l’esecuzione del contratto, impegnandosi in particolare ad adeguare l’organizzazione del servizio alle eventuali modifiche che l’ARS e il legislatore nazionale decidessero di apportare alle stesse.
Art. 15 - Resa del conto del Cassiere
1. Il rendiconto della gestione annuale è compilato dal Cassiere avendo riguardo all’ordinamento contabile dell’ARS e alle norme di contabilità vigenti. La resa del conto di ciascun anno deve essere presentata all’ARS entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Il Cassiere resta responsabile di tutte le operazioni compiute e di quelle omesse fino all’approvazione del bilancio di esercizio dell’ARS da parte dei competenti organi della Regione Toscana, ai sensi di quanto disposto all’art. 82-septies decies della L.R. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante l’ordinamento dell’ARS.
2. Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Cassiere presenterà all’ARS il conto giudiziale secondo le norme contenute negli articoli 44 e seguenti del Testo Unico n. 1214/1934 e negli articoli 27 e seguenti del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti n. 1038/1933. I documenti da allegare al conto giudiziale debbono essere idonei a dimostrare “il carico, il discarico e i resti da esigere, l’introito, l’esito e la rimanenza” (art. 616 del reg. n. 827/1924).
Art. 16 - Condizioni di accredito e di addebito
1. Le operazioni di riscossione e pagamento saranno portate a credito e a debito dell’ARS nei seguenti termini:
• sulle riscossioni, lo stesso giorno della riscossione;
• sui pagamenti, stesso giorno del pagamento, salvo quanto diversamente previsto ai commi successivi;
• sui giri contabili, stesso giorno dell’operazione di riscossione e pagamento.
2. I pagamenti ordinati dall’ARS si estinguono con addebito sul conto corrente intestato allo stesso in data pari al giorno del pagamento.
3. Nel caso in cui il beneficiario di un titolo di spesa intrattenga un conto corrente, anche di cassa, con il Cassiere, la data di accredito al beneficiario deve essere la stessa riconosciuta all’ARS.
4. Ai beneficiari di accredito su un conto corrente bancario acceso presso un Istituto diverso da quello del Cassiere la data di accredito deve essere quella di addebito all’ARS, posticipata di non più di 2 (due) giorni lavorativi.
5. Per i pagamenti previsti al successivo art. 18, comma 5, la data di accredito al beneficiario è quella di volta in volta comunicata dall’ARS nell’ordinativo di pagamento.
6. Allo scopo di assicurare il puntuale pagamento delle obbligazioni pecuniarie assunte dall’ARS, comprese quelle da estinguersi a mezzo di bonifico bancario su estero, il Cassiere concorda in via preventiva con l’ARS il numero di giorni che intercorrono tra la data del pagamento da lui effettuato e la data di accredito riconosciuta all’Istituto percettore, garantendo, anche nei confronti di terzi, l’esatto adempimento degli ordini di bonifico disposti dall’ARS nel rispetto di tali termini.
7. Le condizioni di cui al presente articolo vigono in quanto compatibili con quanto stabilito dalla Direttiva Europea sui Sistemi di Pagamento di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. Eventuali modifiche di tali condizioni saranno concordate tra ARS e Cassiere in conformità con la normativa in materia vigente nel tempo.
Art. 17 - Riscossioni
1. Il Cassiere provvede ad incassare tutte le somme spettanti all’ARS a qualsiasi titolo e causa, con facoltà di rilasciare in suo nome e per suo conto quietanza liberatoria numerata progressivamente per anno finanziario. In qualsiasi momento, su richiesta dell’ARS, il Cassiere è obbligato a fornire la prova documentale degli incassi effettuati.
2. Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordini di riscossione (reversali), anche cumulativi, emessi dalla struttura competente dell’ARS e trasmessi al Cassiere, secondo quanto stabilito dall’ordinamento contabile dell’ARS e dal presente Capitolato.
3. Il Cassiere deve accettare, anche senza la preventiva autorizzazione dell’ARS, salvo che ARS non l’abbia espressamente diffidato di rifiutarle, le somme e i valori che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l’indicazione della causale del versamento, nonché la riserva “salvo conferma di accettazione da parte dell’ARS”.
4. Il Cassiere segnalerà immediatamente all’ARS i versamenti di cui ai commi precedenti, e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi, richiedendo l’emissione dei relativi ordini di riscossione.
5. Le operazioni di incasso comunicate all’ARS dovranno chiaramente indicare i seguenti dati:
a) numero progressivo dell’incasso;
b) cognome e nome e domicilio del versante, con indicazione delle persone giuridiche o persone fisiche per cui si esegue l’operazione;
c) data, causale e ammontare del versamento;
d) data di accreditamento.
Art. 18 - Pagamenti
1. Il Cassiere esegue i pagamenti in qualunque località dello Stato ed anche all’estero, disposti con mandati di pagamento sia individuali che collettivi, sospesi di cassa (carte contabili) e ordini di domiciliazione, emessi dalla struttura competente dell’ARS, firmati dal Direttore o dal dirigente Settore Amministrazione o dalle persone delegate ed autorizzate alla firma ai sensi del successivo art. 25 e trasmessi al Cassiere.
2. Salvo casi di urgenza, per i quali l’ARS può chiedere al Cassiere di provvedere all’immediato pagamento, i mandati sono estinti entro il secondo giorno lavorativo per le aziende di credito successivo a quello della ricezione degli stessi. I mandati forniti su supporto magnetico o flusso informatico ai sensi dell’art. 26 sono estinti entro il primo giorno lavorativo per le aziende di credito successivo a quello della ricezione degli stessi.
3. L’estinzione dei mandati di pagamento ha luogo nel rispetto delle condizioni previste dal presente capitolato e secondo le disposizione di cui all’art. 20.
4. Il Cassiere non ha diritto ad alcun rimborso di commissioni bancarie da parte dell’ARS, ad eccezione di quanto previsto dal precedente art. 7, comma 2 e comma 3, anche qualora i pagamenti siano effettuati a mezzo di soggetti corrispondenti. L’ARS si riserva la facoltà di indicare sul mandato, per particolari tipologie di pagamento, l’eventuale addebito all’ARS stesso delle commissioni bancarie, come previsto dall’articolo 7, comma 3.
5. Per quanto attiene al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed ai collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto dell’ARS, ai componenti gli organi dell’ARS (Direttore, Presidente e componenti il Comitato di Indirizzo, membri del Collegio dei revisori dei conti), delle quote sindacali o associative, dei contributi obbligatori, di somme a favore di altri Enti pubblici, di gestori di utenze e di Compagnie di assicurazione, disposto mediante accredito su conto corrente bancario, tenuto presso qualsiasi banca, o su conto corrente postale, questo verrà effettuato senza addebito di commissioni e spese sia per i beneficiari del pagamento che per l’Ente.
6. Per più mandati di pagamento riferiti alla stessa distinta, ma con stesso beneficiario, il Cassiere si impegna ad applicare una sola commissione.
7. I pagamenti sono effettuati dal Cassiere che, a proprio rischio, si avvale per le piazze ove non è presente con propri sportelli di Aziende di Credito corrispondenti. Sulle piazze sprovviste di sportelli bancari, il Cassiere si avvale di altri tramiti, al fine di assicurare la regolare esecuzione delle operazioni in qualsiasi località dell’Italia e dell’estero. I pagamenti di mandati o stipendi da effettuarsi mediante quietanza diretta devono essere garantiti in tutte le Filiali del Cassiere, il quale dovrà conservare la quietanza rilasciata dal beneficiario. Il Cassiere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all’ARS secondo le modalità di cui all’art. 30, comma 5. Su richiesta dell’ARS il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale. Sui mandati di pagamento dovrà risultare, in ogni caso, il timbro datario del Cassiere, a dimostrazione della regolarità dell’avvenuto pagamento.
8. Il Cassiere non dovrà dare corso al pagamento di titoli non completi o sui quali risultino abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre.
9. Il Cassiere risponderà in proprio della regolarità dei pagamenti effettuati ai creditori, secondo le indicazioni riportate nei titoli di pagamento. Il Cassiere non darà corso ad alcun titolo di pagamento di spesa del bilancio del ARS che non sia munito delle firme indicate nel primo comma del presente articolo.
10. Gli ordinativi, in carico al Cassiere cessante, sono trasferiti al Cassiere subentrante all’atto del trasferimento del servizio.
11. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre categorie di beneficiari, per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Cassiere è esonerato da ogni responsabilità in merito all’applicazione delle norme di legge, essendo compito del Cassiere provvedere ai pagamenti nell’esatta misura risultante dai relativi mandati.
12. Per gli ordinativi di pagamento effettuati mediante allegato apposito modello di versamento (quali es: F23, F24EP, F24, bollettino di c.c.p., 124T) il Cassiere si impegna alla restituzione all’ARS della ricevuta di pagamento entro il giorno successivo al pagamento.
13. Il Cassiere redige e presenta per conto dell’ARS tutta la documentazione necessaria ed indispensabile per l’esecuzione dei pagamenti recanti modalità di accredito sulle contabilità speciali aperte dai soggetti beneficiari presso tutte le sezioni provinciali della Tesoreria dello Stato gestite dalla Banca d’Italia o dalle sue dipendenze territoriali.
Art. 19 - Pagamento stipendi personale dipendente dell’ARS
1. Il pagamento degli emolumenti al personale dipendente dell’ARS dovrà essere effettuato il 26 di ciascun mese e, se festivo, il giorno precedente lavorativo per il Cassiere. Gli accrediti ai beneficiari tramite bonifico saranno effettuati nella data di effettivo pagamento ed esentati da qualsiasi spesa o commissione.. Almeno 4 (quattro) giorni lavorativi prima di quello fissato per il pagamento degli emolumenti, l’ARS trasmette al Cassiere, su supporto cartaceo e/o magnetico, i mandati e le reversali correlati al pagamento degli emolumenti, con l’elenco analitico dei percipienti e l’indicazione, a fianco di ciascuno, dell’importo da pagare; è fatta salva la possibilità di comune accordo fra le parti di ridurre detti tempi in relazione a pagamenti gestiti con metodologie e criteri informatici con collegamento telematico a mezzo di flussi elettronici.
Art. 20 - Estinzione dei mandati di pagamento
1. I mandati di pagamento sono estinti dal Cassiere mediante:
a) pagamento in contanti presso il tutte le filiali del Cassiere, con rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi, sulla base di documentazione idonea a comprovare tali qualità;
b) versamento su conto corrente postale o bancario intestato ai beneficiari o ai relativi rappresentanti legali, ovvero ai soggetti mandatari o formalmente delegati, specificando l’intestatario del conto da accreditare; per questi pagamenti la scrittura informatica apposta dal Cassiere attestante l’esecuzione del titolo costituisce quietanza;
c) emissione, a richiesta del creditore e con assunzione a suo carico di rischio e spese, di assegno circolare o altro titolo equivalente non trasferibile da emettersi a favore del richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata con spese a suo carico; la dichiarazione di emissione è apposta dal Cassiere con le stesse modalità di cui alla lettera b);
d) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi di incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute da effettuare a qualsiasi titolo sui pagamenti.
2. Le disposizioni di pagamento di cui al comma 1 si intendono eseguite:
a) alla data dell'effettivo pagamento al creditore nel caso di pagamento in contanti;
b) alla data del pagamento del bollettino di conto corrente postale, nel caso di pagamento con bollettino di conto corrente postale;
c) alla data della emissione dell’assegno circolare, in caso di pagamento con assegno circolare non trasferibile;
c) alla data di disposizione del bonifico da parte del Cassiere, nel caso di versamento su conto corrente bancario o postale; qualora l'accredito debba effettuarsi in data certa prestabilita lo stesso si intende eseguito a quest'ultima data.
3. Cinque giorni lavorativi prima della chiusura dell’esercizio finanziario il Cassiere comunicherà gli ordinativi rimasti inestinti, onde consentire l’emissione di altrettanti titoli per il loro annullamento.
4. Entro il giorno 10 del mese di gennaio, il Cassiere restituirà gli ordinativi rimasti eccezionalmente inevasi accompagnati da una distinta in duplice copia, una delle quali verrà restituita debitamente firmata.
Art. 21 - Contabilizzazione e limiti dei pagamenti
1. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili sul conto intestato ad ARS.
2. In caso di carenza temporanea di disponibilità di cassa, il pagamento dei titoli di spesa già consegnati al Cassiere avverrà secondo il seguente ordine di priorità:
- stipendi del personale e corresponsione di emolumenti a questi assimilati;
- imposte e tasse;
- rate di ammortamento dei mutui, prestiti ed altre forme di indebitamento;
- obbligazioni il cui mancato adempimento comporti penalità.
Art. 22 - Adempimenti fiscali sui pagamenti
1. Il Cassiere è tenuto a provvedere agli adempimenti di natura fiscale, cui sono soggetti i pagamenti ordinatigli, con regolarità e nei termini prescritti, secondo le disposizioni che allo scopo ARS fornisce per i diversi ordinativi di pagamento.
Art. 22 bis Contributi all’attività dell’ARS
1. Al fine di stabilire un rapporto di massima collaborazione con l’ARS e nell’ambito delle rispettive competenze ed autonomie il Cassiere potrà offrire di mettere a disposizione sale e spazi convegnistici e concedere contributi economici da destinare ad iniziative istituzionali dell’ARS.
2. Inoltre il Cassiere potrà offrire la messa a disposizione di sale per eventi convegnisitici.
3. Quanto offerto relativamente al presente articolo è oggetto di valutazione secondo i punteggi di cui al art. 6, c. 2, lett. F) e G).
Art. 23 - Anticipazioni di cassa
1. In caso di temporanea deficienza di cassa, il Cassiere, direttamente o tramite gli Istituti associati, assicura all’ARS la concessione di anticipazioni di cassa per dare normale corso ai titoli di spesa.
2. Le anticipazioni che a richiesta dell’ARS il Cassiere è tenuto a concedere per fronteggiare temporanee deficienze di cassa vengono annualmente contenute entro il limite di 2/12 (due dodicesimi) del contributo annuale della Regione Toscana, di cui al comma 1, lett. a), dell’art. 82- octies decies della L.R. 40/2005, e successive modifiche ed integrazioni, recante l’ordinamento dell’ARS.
3. All’assunzione dell’anticipazione provvede il Direttore; la relativa concessione non è subordinata ad alcuna formalità particolare, essa si intende richiesta con l’inoltro dei titoli di pagamento ed accordata con l’accettazione da parte del Cassiere dei titoli stessi.
4. Gli interessi sulle anticipazioni, calcolati al tasso indicato nell’offerta, saranno addebitati all’ARS trimestralmente senza l’applicazione di commissioni sul massimo scoperto.
5. Le anticipazioni stesse dovranno essere estinte entro la fine dell’esercizio finanziario in cui le medesime sono state contratte, salvo specifici accordi.
6. In caso di cessazione del servizio di Cassa, ARS assume l’obbligo di accollare al Cassiere subentrante, all’atto dell’assunzione del servizio, ogni esposizione derivante dalla suddetta anticipazione.
7. Il Cassiere è tenuto a dare tempestivamente avviso all’ARS dell’impossibilità di dare esecuzione ai pagamenti per insufficienza di disponibilità liquide sul conto di cassa.
Art. 24 - Tasso debitore e tasso creditore
1. Sulle anticipazioni di cassa di cui all’art. 23 e sui depositi di somme di spettanza dell’ARS vengono applicati tassi di interesse nella misura indicata nel contratto, in conformità all’offerta formulata dal Cassiere in sede di gara.
2. L’ARS deve procedere alla liquidazione degli interessi passivi con capitalizzazione trimestrale e in seguito al riscontro dei dati risultanti dall’apposito riassunto scalare.
3. Il Cassiere accredita gli eventuali interessi attivi in favore dell’ARS con capitalizzazione trimestrale.
Art. 25 - Firme autorizzate
1. L’ARS provvede a comunicare preventivamente al Cassiere le generalità ed eventualmente altri elementi identificativi delle persone autorizzate a validare gli ordini di riscossione, gli ordinativi di
pagamento, gli ordini di accreditamento, i sospesi di cassa e gli ordini di domiciliazione, nonché le disposizioni che movimentano i dossier dei titoli in custodia e amministrazione, sia di proprietà che di terzi, e le eventuali variazioni, corredando le stesse dei relativi esemplari di firma.
2. Il Cassiere non darà esecuzione a ordinativi di pagamento non muniti delle firme di cui al comma precedente.
Art. 26 - Sistemi informatici
1. Il servizio di Xxxxx dovrà essere gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra l’ARS ed il Cassiere, al fine di consentire l’interscambio informatico e materiale dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio.
2. Il Cassiere deve attivare il collegamento con il Settore Amministrazione dell’ARS, garantendo la totale compatibilità, presente e futura, dei propri strumenti informatici dedicati alla gestione del servizio di cassa con quelli che l’ARS utilizza o potrà utilizzare nello stesso ambito.
3. Il Cassiere si impegna ad organizzare, a totale suo carico, e presso di sé, tutte quelle attività informatiche di recepimento, controllo, aggiornamento e restituzione dei dati inerenti la gestione del servizio ritenute necessarie, nonché a fornire qualsivoglia dato o insieme di dati di cui l’ARS faccia richiesta, da erogare di norma in tempo reale.
4. Il Cassiere si impegna ad attrezzarsi, tempestivamente ed a proprie spese, per tutto quanto concerne l’organizzazione del servizio, attivando con gli uffici dell’ARS il collegamento di “home banking” e “internet banking (con protocollo HTTPS aggiornato all’ultima versione).
5. Gli ordinativi di incasso e di pagamento verranno generati e trasmessi dall’ARS al Cassiere in veste cartacea. In alternativa, ARS potrà generare e trasmettere gli ordinativi di pagamento e di incasso in veste elettronica (ordinativi informatici) secondo le specifiche previste dalla legislazione nazionale vigente in materia.
6. L’apposizione della firma digitale ai documenti informatici e le attività di gestione, trasmissione e conservazione degli stessi dovranno rispettare la normativa vigente in materia.
7. L’applicazione dell’ordinativo informatico con firma digitale prevede modalità diverse nell’esecuzione degli obblighi del Cassiere di cui al presente Capitolato.
8. Separatamente verranno disciplinate le procedure da applicarsi alla trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione dei documenti informatici.
9. Il Cassiere, con oneri a proprio carico, adegua entro i termini offerti in sede di gara i propri sistemi informativi per la ricezione ed esecuzione degli ordinativi di pagamento e d’incasso a firma digitale prodotti dall’ARS e trasmessi per via telematica al Cassiere. ARS si farà carico solo di allineare i flussi informatici dei mandati di pagamento / reversali di incasso del proprio programma al tracciato record fornito dal cassiere all’inizio del servizio; qualsiasi successiva variazione che comporterà spese di modifica di tale tracciato, tali spese saranno a carico del Cassiere.
Art. 27 - Trasmissione dei titoli
1. Le reversali di incasso ed i mandati di pagamento, fino alla completa messa a regime dei flussi telematici con firma digitale saranno consegnati al Cassiere tramite flusso cartaceo accompagnati da una distinta numerata progressivamente in duplice esemplare, una delle quali verrà restituita per ricevuta.
Art. 28 - Conto riassuntivo del movimento di cassa, bollettari e registri
1. II Cassiere ha l'obbligo di tenere al corrente, custodire e mettere a disposizione telematicamente in via principale e, in subordine, in altra forma:
a) il conto giornaliero del movimento di cassa, costituito dal normale partitario di conto corrente ordinario;
b) il conto mensile del movimento di cassa;
c) il bollettario delle riscossioni di cui all’art. 17;
d) il conto dei movimenti dei titoli e valori ricevuti in custodia, amministrazione o deposito, con il relativo partitario dei depositanti;
e) altre eventuali evidenze previste dalla legge a carico del Cassiere.
Art. 29 - Riscontro reciproco della contabilità
1. L’ARS consente che il Cassiere possa procedere con una periodicità non inferiore al trimestre, ovvero su richiesta quando lo ritenga opportuno, al riscontro delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell’ARS. Copia del quadro di riscontro compilato dal Cassiere, nonché l’elenco degli ordinativi ineseguiti dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARS.
2. L’ARS dovrà dare benestare al Cassiere dell’avvenuto riscontro delle risultanze di cui al comma 1, oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate.
Art. 30 - Comunicazioni periodiche, chiusure dei conti, reclami
1. Il Cassiere è tenuto a trasmettere giornalmente all’ARS, telematicamente in via principale e, in subordine, in altra forma, l’elenco delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti sul conto di deposito di ARS (giornale di cassa).
2. A chiusura trimestrale, il Cassiere trasmette l’estratto conto scalare regolato per capitale ed interessi.
3. ARS si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessi e a darne benestare oppure a segnalare tempestivamente le osservazioni o discordanze eventualmente rilevate.
4. Il Cassiere è tenuto a fornire tutti i dati statistici inerenti al servizio di Cassa che ARS intendesse richiedere.
5. Il Cassiere con cadenza mensile invia al Settore Amministrazione dell’ARS i titoli di pagamento estinti.
6. L’ARS ed il Cassiere si segnalano reciprocamente e tempestivamente gli eventuali reclami, inconvenienti e suggerimenti in ordine allo svolgimento del servizio.
Art. 31 - Modifiche ed aggiornamenti delle parti tecniche del Capitolato
1. L’ARS, in relazione all’evolversi degli strumenti informatici e tecnici e della normativa, si riserva il diritto di apportare aggiornamenti e modifiche al presente Capitolato unitamente al contratto di cassa in essere.
2. Tutti i suddetti aggiornamenti e/o modifiche, prima di entrare in vigore, dovranno essere approvati congiuntamente tra le parti in un apposito atto integrativo.
Art. 32 - Penale
1. In caso di ritardo negli obblighi facenti capo al Cassiere, previsti nel Contratto e nel presente Capitolato, salvo il risarcimento del maggior danno, verranno applicate giornalmente, dopo apposito richiamo effettuato con lettera raccomandata a/r, le seguenti penali:
- ritardo nella resa del conto di cui all’articolo 15: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- pagamenti e valuta accredito in ritardo: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
2. In caso di inadempimento agli altri obblighi facenti capo al Cassiere, previsti nel Contratto e nel presente Capitolato, verrà applicata, a titolo di penale, dopo apposito richiamo effettuato con lettera raccomandata a/r, la somma di Euro 500,00.
Art. 33 - Risoluzione anticipata del Contratto e recesso
1. L’ARS si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi degli artt.1456 e seguenti del C.C., nei seguenti casi:
a) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
b) applicazione di almeno 5 (cinque) penalità in un semestre;
c) mancata regolarizzazione da parte del Cassiere a seguito della violazione degli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi e assicurativi del personale;
d) mancata reintegrazione nei termini della cauzione parzialmente escussa;
e) inottemperanza alle norme per la sicurezza dell’ambiente di lavoro;
f) cessione totale o parziale del contratto, ovvero subappalto in quanto non previsto;
g) fallimento, avvio della procedura per il concordato preventivo o di altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere il Cassiere;
h) nei casi previsti all’art. 12, c. 6;
i) ai sensi degli artt. da 135 a 139 del DLgs 163/2006.
2. La risoluzione anticipata diventerà efficace a seguito della comunicazione scritta che ARS trasmetterà al Cassiere presso la sede legale da questi indicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione anticipata consente ad ARS di affidare a terzi il servizio di cassa e di escutere la cauzione definitiva, fermo restando la richiesta di risarcimento per il maggior danno subito. In caso di risoluzione anticipata, al Cassiere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio.
3. Il Cassiere dovrà comunque garantire un’attiva collaborazione in funzione della fase di transizione dell’affidamento del servizio ad altro soggetto indicato da ARS.
4. In caso di recesso per giusta causa, il Cassiere rinuncia espressamente, secondo la formula ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria o indennizzo o rimborso delle spese sostenute.
5. ARS si riserva altresì la risoluzione del contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno 90 giorni
Art. 34 - Controversie e Foro competente
1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti in relazione al Contratto, comprese quelle attinenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Firenze.
Art. 35 - Trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dall’appalto in oggetto, l’ARS nella persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di titolare, nominerà l’Istituto Cassiere Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell’art. 29 del citato decreto.
2. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento del contratto.
3. L’Istituto, in quanto responsabile esterno, sarà tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D. Lgs 196/2003. In particolare si impegna a:
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- non portare a conoscenza di xxxxx, per nessuna ragione ed in nessun momento, le notizie ed i dati pervenuti a sua conoscenza, se non previa espressa autorizzazione scritta dell’ARS;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, secondo quanto previsto dall’art.
13 del D.Lgs. 196/2003, sulle finalità della rilevazione e relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati;
- predisporre e trasmettere una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario;
- trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante; consentire al personale autorizzato dell’ARS di effettuare controlli sul rispetto delle istruzioni impartite nonché delle misure di sicurezza adottate. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei dati trattati dall’Istituto per conto di altri titolari, detti controlli saranno preventivamente concordati.
Art. 36 - Garanzia a corredo dell’offerta provvisoria e cauzione definitiva
1. Il soggetto partecipante è tenuto a costituire, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, garanzia a corredo dell’offerta per l’importo di € 720,00 (2% dell’importo stimato dell’appalto di cui all’art. 3).
2. La garanzia è costituita secondo le forme, la decorrenza e la durata prevista nel D.Lgs. 163/2006
3. Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire apposita garanzia definitiva al momento della stipula del contratto, in applicazione dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, a titolo di garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, pari al 10% del valore stimato del presente appalto. Si precisa che l’istituto di credito affidatario del servizio di Xxxxx non potrà garantire per se stesso, ma dovrà farsi rilasciare idonea fideiussione da altro Istituto di credito o da uno dei soggetti individuati all’art. 75 del d.lgs. 163/2006.
4. Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 163/2006 la garanzia fideiussoria è ridotta del 50% qualora l’esecutore sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alel norme europee.
Art. 37 - Rinvio a norme vigenti
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si intendono richiamate le norme del disciplinare dell’ARS di contabilità ed amministrazione (decreto direttore n. 38 del 09/08/2012), disciplinare dell’ARS per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi (decreto direttore n. 17 del 20/03/2012);, e, in quanto compatibili, le norme nazionali, regionali e comunitarie in materia, sia vigenti sia che vengano emanate nel corso della gestione, anche se più onerose per il Cassiere.
Art. 38 - Informazioni
1. Sede attuale del Agenzia Regionale di Sanità: presso Villa La Quiete alle Montalve, xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxxx.
2. A puro titolo indicativo si forniscono di seguito alcune informazioni in merito al servizio di Xxxxx erogato ad ARS .
1. numero bonifici bancari anno 2011, escluso quelli per pagamento stipendi: n. 536 (valore di 1,7 milioni circa)
2. numero bonifici su estero mediamente fra 3 e 8 l’anno;
3. numero carte di credito aziendali in essere ad oggi: 4;
4. numero di carte di credito prepagate in essere ad oggi: 0;
5. numero mandati di pagamento emessi anno 2011: n. 709;
6. Totale uscite anno 2011: € 5.098.795,46
7. numero reversali d’incasso emesse anno 2011: n. 40;
8. Totale entrate anno 2011: € 5.226.238,44
9. giacenza media di cassa dell’anno 2011: € 2.700.000,00;
10. ARS dal 1999 ad oggi non ha mai ricorso all’anticipazione di cassa; sulla base dell’attuale importo del contributo annuale della Regione Toscana - di cui al comma 1, lett. a), dell’art. 82-octies decies della L.R. 40/2005, e successive modifiche ed integrazioni, recante l’ordinamento dell’ARS - l’ammontare massimo stimato dell’anticipazione di cassa è pari in ciascun anno ad euro 665.000,00.
11. Personale e amministratori dell’ARS: attualmente 65.
12. Il bilancio di esercizio 2011 (decreto direttore n. 34 del 18/07/2012) ed il bilancio di previsione 2012 (decreto direttore n. 15 del 31/10/2011) sono reperibili sul sito dell’ARS, xxx.xxx.xxxxxxx.xx, nella sezione “Trasparenza” / “Atti amministrativi”
13. Il disciplinare di contabilità ed amministrazione e il disciplinare per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi sono reperibili sul medesimo sito, nella sezione “Lavora con noi” / “Profilo del committente.
14. L’ARS è stata istituita con legge regionale del 1998 ed ha iniziato la propria attività nel 1999: l’ordinamento attuale è contenuto nella l.r. 40/2005 e xx.xx., negli artt. da 82 a 82- novies decies
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