CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, DEPOSITO E CUSTODIA VEICOLI
comune di trieste piazza Unità d’Italia 4 34121 Trieste
tel 000 0000 xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx partita iva 00210240321
Area Polizia Locale e Sicurezza Servizio Ammnistrativo
CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, DEPOSITO E CUSTODIA VEICOLI
1) OGGETTO
Concessione del servizio di rimozione, deposito e custodia ai sensi dell’art 159 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, dei veicoli che sostano in violazione alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione ovvero quando ciò si renda necessario con riferimento alle vigenti disposizioni normative, solo su espressa attivazione di volta in volta da parte della Polizia Locale o degli altri organi di polizia stradale previsti dall’art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285.
Il presente servizio comprende inoltre il trasporto gratuito dei mezzi dell’Amministrazione Comunale in avaria (successivo punto 8) e tutte le tipologie di rimozione di cui al successivo punto 7).
Gli interventi effettuati per soccorso stradale anche su richiesta degli organi di polizia (qualificabile come “gestione della cosa altrui” ai sensi della Circolare Ministero dell’Interno 300/A/2/52841/10 del 13.05.2002 e per gli effetti degli artt. 2028 e seguenti del Codice Civile) non rientrano nella presente concessione.
Gli interventi per recupero di veicoli oggetto di furto, su richiesta degli organi di polizia in caso di assenza o impossibilità dell’avente diritto, vengono assimilati alla “gestione della cosa altrui”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2028 e seguenti del Codice Civile e pertanto non rientrano nella presente concessione.
Tutti i servizi oggetto del presente disciplinare sono ad ogni effetto servizi pubblici e, per tale motivo, non potranno essere rifiutati, differiti, sospesi o abbandonati. In tali casi si potrà procedere alla immediata e temporanea sostituzione del concessionario, ponendo a carico di quest’ultimo ogni eventuale spesa sostenuta.
2) CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE
Al concessionario, per ogni rimozione o intervento di cui al successivo punto 6) lettere A), B) e C) sarà riconosciuto quale corrispettivo l’importo delle tariffe di cui al predetto punto 6), da considerare quale base imponibile. Il pagamento del corrispettivo è posto a carico del trasgressore o dell’obbligato in solido. Nessun credito, in nessun caso, potrà essere vantato nei confronti dell’Amministrazione concedente.
Alla fine di ogni bimestre, al concessionario verrà richiesto, con lettera raccomandata
a.r. o PEC, il versamento del canone concessorio, stabilito come quota percentuale calcolata sull’imponibile di ogni singolo intervento evaso (intendendosi per tale l’intervento concluso con il pagamento da parte dell’utente); la quota percentuale che si assume quale canone concessorio è quella definita in sede di aggiudicazione.
Il concessionario dovrà provvedere al versamento del canone concessorio entro i trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta, mediante bonifico bancario; entro i cinque giorni successivi dovrà trasmettere al competente ufficio dell’Amministrazione (tramite fax o mail) la quietanza del pagamento effettuato.
Il concessionario dovrà consentire il controllo da parte della Polizia Locale dei dati relativi ai veicoli restituiti agli aventi diritto e di quelli ancora ricoverati in deposito, nonché l’accesso ai relativi registri contabili.
3) DURATA, VALORE ED ALEA.
La concessione, decorrente dal giorno successivo a quello della stipula del contratto per il formale affidamento del servizio, avrà durata di anni due, e potrà essere rinnovata per un ulteriore biennio ai sensi dell’art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. mod. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). Il rinnovo avverrà mantenendo ferme le condizioni previste dal presente capitolato e dal contratto di cui sopra, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
Al termine del primo biennio l’Amministrazione concedente si riserva la possibilità di non dar luogo al rinnovo, qualora con provvedimento motivato venga formalizzata una valutazione non positiva dei risultati fino ad allora conseguiti, o qualora lo richiedano preminenti motivi di pubblico interesse.
Il valore del presente atto, comprensivo del periodo di rinnovo, è stimato in Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00) al netto dell’IVA. Il valore stimato per il primo biennio del periodo di concessione risulta essere pari a Euro 475.000,00 (quattrocentosettantacinquemila/00).
Il presente contratto ha carattere aleatorio, ai sensi dell’art. 1469 del Codice Civile.
4) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
a) il concessionario è tenuto a disporre in modo esclusivo, per tutto il periodo di vigenza della concessione, di almeno quattro autoveicoli immatricolati ad uso speciale e classificati nella categoria N2, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, aventi le caratteristiche tecniche definite nell’art. 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. mod. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) nonché di idonea area di deposito nel territorio del Comune di Trieste che permetta il normale accesso delle tipologie di veicoli previste dall’art. 47 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, comma 2 lett. a), b), c), e d) e il ricovero di almeno 55 autoveicoli (categoria M1), e che risponda alle caratteristiche di cui al successivo art. 5.2.
I carri rimotori devono possedere tutte quelle particolari caratteristiche ed accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose. A tal fine l’Amministrazione potrà richiedere, con congruo preavviso non inferiore a mesi tre, adeguamenti ed innovazioni in ordine alle caratteristiche dei carri rimotori. In particolare questi ultimi devono possedere apposite attrezzature che consentano la rimozione dei veicoli aventi gli organi di movimento bloccati. I mezzi di cui sopra devono risultare conformi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente per il peculiare servizio e devono essere uniformemente colorati.
Tutti i carri rimotori devono risultare veicoli ad uso speciale soccorso stradale ai sensi del citato art. 12 D.P.R. 495/92, muniti permanentemente di speciali attrezzature tali da consentire la rimozione di qualsiasi tipo di autovettura e motoveicolo con massa a pieno carico fino ad almeno Kg 3.500 compresi.
Almeno due carri rimotori, conformemente omologati ed idonei per operare in strade con larghezza particolarmente ridotta, devono essere allestiti con braccio gru che consenta di effettuare il trasporto del veicolo mediante il traino dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso.
I carri rimotori devono altresì consentire il più tempestivo intervento nell’esecuzione delle operazioni di rimozione e disporre di idonee apparecchiature di segnalazione luminosa dei veicoli stessi, ai sensi dell’art 151, comma 1, lettera p-septies del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, e di illuminazione della zona di intervento per le operazioni in ore serali e notturne.
Gli stessi devono inoltre essere dotati di idonea apparecchiatura di comunicazione al fine di garantire l’immediato collegamento con la centrale operativa del Corpo della Polizia Locale.
Il concessionario si impegna altresì, qualora se ne presenti la necessità, a reperire direttamente o tramite terzi, mezzi idonei alla rimozione di veicoli con massa a pieno carico superiore a Kg 3.500.
b) il concessionario assicura la continuità del servizio con tutti i veicoli, dando la propria reperibilità, sia feriale che festiva ed in qualsiasi orario, assicurando l’operatività degli stessi con un numero di addetti idoneo a garantire la piena funzionalità di almeno 2 carri nei giorni feriali durante l’orario 07,00 – 21,00 ed almeno 1 carro nelle giornate festive e durante l’orario notturno 21,00 – 07,00. Per esigenze particolari l’Amministrazione concedente potrà richiedere l’operatività di più di due carri nelle giornate feriali, nelle giornate festive e durante l’orario notturno dando preavviso di almeno 12 ore al concessionario. Il concessionario deve inoltre garantire l’apertura della depositeria, per consentire il ritiro dei veicoli rimossi da parte degli utenti, tutti i giorni sia feriali che festivi, con orario 07,00 – 21,00 ed istituire un servizio di
pronta reperibilità durante l’orario di chiusura per i casi urgenti valutati tali da parte del Corpo della Polizia Locale;
c) il concessionario dovrà intervenire su semplice chiamata degli organi di polizia stradale, sia per effettuare le rimozioni coatte in caso di violazione al C.d.S., sia per effettuare le rimozioni o gli spostamenti di cui ai successivi punti 7) e 8). In ogni caso dovrà intervenire con il carro rimotore più idoneo al tipo di intervento segnalato, e dovrà raggiungere la località indicata nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 minuti, salvo imprevisti che dovranno essere tempestivamente comunicati e giustificati ai Comandi interessati, che saranno così posti in grado di disporre diversamente;
d) il concessionario provvederà in ogni caso alla rimozione coatta dei veicoli solo su richiesta ed alla presenza degli organi preposti alla vigilanza a norma di legge (Polizia Locale o altri organi di polizia stradale previsti dall’art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285);
e) il concessionario non potrà in nessun caso agire di propria iniziativa, né vantare diritti o avanzare alcun tipo di pretesa in relazione alla scelta della tipologia o quantità degli interventi da effettuare, i quali rimangono circoscritti nell’ambito dei poteri discrezionali connessi alle esigenze di servizio degli organi di polizia stradale;
f) effettuata la rimozione, l’impresa concessionaria provvederà al trasporto del veicolo ed al relativo deposito e custodia all’interno dell’area di cui al successivo punto 5.2, che abbia i requisiti previsti dalle attuali normative. Ai sensi dell'art. 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 il concessionario responsabile del deposito assume la veste giuridica del custode e i relativi obblighi;
g) il concessionario provvederà a comunicare giornalmente alla Sala Operativa del Corpo della Polizia Locale l’elenco dei veicoli rimossi e di tutti gli interventi effettuati; la comunicazione dovrà avvenire in via informatica, con l’obbligo di dotarsi dei necessari strumenti compatibili con il sistema informatico utilizzato dal Corpo della Polizia Locale;
h) per ogni veicolo rimosso e non ancora riconsegnato, il concessionario dovrà provvedere entro 3 (tre) giorni, a proprie spese, alla comunicazione dell’avvenuta rimozione al proprietario mediante telegramma/raccomandata/PEC sulla base dei dati forniti dal Comando della Polizia Locale previa richiesta con sistema informatizzato al competente ufficio. L’attestazione della notifica della comunicazione di cui trattasi dovrà essere esibita su richiesta del competente ufficio dell’Amministrazione.
i) il concessionario provvederà inoltre a comunicare al competente ufficio dell’Amministrazione, con cadenza quindicinale, l’elenco dei veicoli ritirati dai proprietari, con l’indicazione della data della rimozione e del ritiro, la targa della vettura, il numero della fattura, la somma fatturata (scorporando l’importo dovuto per la rimozione e l’importo dovuto per i giorni di custodia) con l’evidenza dell’imponibile;
j) nel caso di veicoli rimossi per i quali, decorsi 30 giorni dalla data della rimozione, nessuno abbia provveduto al ritiro degli stessi, il concessionario dovrà comunicare l'elenco dei veicoli giacenti al competente Ufficio dell'Amministrazione al fine dell'attivazione delle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189. Anche in tal caso nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario;
k) nel caso di interventi non conclusi con la rimozione del veicolo e per i quali l’utente non abbia già versato l’importo derivante dalle spese di intervento, il concessionario dovrà attivarsi per il recupero del credito vantato nei confronti del proprietario del veicolo. Decorsi trenta giorni dalla data dell’intervento senza che il concessionario si sia attivato per l’avvio della procedura di recupero, lo stesso perderà titolo al recupero del credito, che rimarrà integralmente in capo all’Amministrazione concedente. Anche in questo caso, il concessionario non potrà più vantare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione concedente.
l) Il concessionario, quale sostituto dell’Amministrazione concedente, nei rapporti con gli utenti interessati è tenuto ad osservare rigorosamente gli obblighi derivanti dalla normativa di cui all’art. 1766 c.c. e ss., salvo quanto diversamente stabilito dal presente capitolato. Per il medesimo motivo, il concessionario è tenuto ad applicare le tariffe che, con il presente atto, il
concedente stabilisce per ogni intervento e per ogni giorno di custodia come da prospetto più avanti riportato.
m) ai sensi dell’art. 1771 c.c. il concessionario non potrà richiedere all’Amministrazione concedente il ritiro dei veicoli in custodia, prima della scadenza della presente concessione. Al termine della presente concessione il concessionario è tenuto alla consegna dei veicoli non ritirati dai proprietari, all’Amministrazione o al nuovo concessionario. Nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario;
n) nel caso di veicoli rimossi per i quali emerga successivamente la provenienza furtiva, gli stessi dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari, previo nulla osta da parte del competente ufficio, senza alcun addebito di spesa laddove la denuncia di furto sia anteriore alla data della rimozione. Anche in questo caso nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario;
o) al concessionario è fatto obbligo di dotarsi dei mezzi e degli strumenti necessari a norma di legge per la conservazione dei dati personali trasmessi dall’Amministrazione concedente per motivi connessi agli adempimenti previsti dal presente atto. Al concessionario è fatto altresì obbligo di rispettare quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali di cui al successivo punto 23);
p) il concessionario si impegna a versare il corrispettivo di concessione attenendosi alle indicazioni di cui al punto 2), sulla base della relativa nota compilata e trasmessa con lettera raccomandata o PEC a cura del competente ufficio dell’Amministrazione;
q) il concessionario rinuncia ad ogni compenso quando trattasi di mezzi sottratti all’applicazione della sanzione accessoria della rimozione, nei casi indicati nell’art. 354 del DPR 495/92;
r) Il nuovo concessionario si impegna al ritiro a titolo gratuito, presso il deposito attualmente in uso da parte dell’Amministrazione, dei veicoli non ritirati dai proprietari per il trasporto nell’area di cui al succ.vo punto 5.2 , divenendone così depositario ai sensi dell’art. 1766 c.c. e seguenti.
5) REQUISITI MINIMI DEL CONCESSIONARIO E SOGGETTI AMMESSI
l servizio di rimozione dei veicoli (ai sensi dell'art. 354 del Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della Strada D.P.R. 495/1992 e dell’art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163) sarà affidato in concessione a soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
5.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (lettere a-x):
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Europea;
b) età non inferiore ad anni 21;
c) iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti l’oggetto della concessione;
d) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
e) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
f) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell’esercizio di attività di autoriparazione;
g) non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
h) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
i) assenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
j) assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
k) assenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, xxxxx, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
l) non violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
m) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
n) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
o) che l’Impresa non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
p) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
q) assenza di falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.
r) assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
s) che l’Impresa è in regola con le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
t) assenza di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
u) che, nel caso sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono stati denunciati i fatti all’autorità giudiziaria;
v) che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto e che l’offerta è stata formulata autonomamente; ovvero non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e che l’offerta è stata formulata autonomamente; ovvero è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e che l’offerta è stata formulata autonomamente;
w) che l’Impresa si impegna ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza sul lavoro, secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 81/08 ivi compresi gli adempimenti di formazione/informazione degli addetti in ordine all’utilizzo degli strumenti di lavoro;
x) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni (nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 12 comma 1), secondo la legislazione vigente ed il contratto collettivo applicato.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (di seguito RTI) i requisiti di cui ai punti precedenti da a) a x) devono essere posseduti da tutte le imprese; nel caso di consorzi di cui all’art. 34 del D. Lgs. n° 163/2006, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dal consorziato individuato in sede di offerta quale esecutore del servizio.
5.2) REQUISITI TECNICI (lettere y-aa):
y) avere la disponibilità esclusiva di almeno quattro (4) autoveicoli immatricolati ad uso speciale e classificati nella categoria N2, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, aventi le caratteristiche tecniche definite nell’art. 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; tutti i carri rimotori devono avere caratteristiche tali da consentire la rimozione di qualsiasi tipo di autovettura e motoveicolo con massa a pieno carico fino ad almeno Kg 3.500 compresi. Almeno due carri rimotori, conformemente omologati ed idonei per operare in strade con larghezza particolarmente ridotta, devono essere allestiti con braccio gru che consenta di effettuare il trasporto del veicolo mediante il traino dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso.
z) essere in possesso della licenza di autorimessa ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. e dell’art. 19 del DPR 24.07.77. n. 616, ovvero di D.I.A. presentata successivamente al 13 febbraio 2002, riferita all’area di deposito di cui al punto aa);
aa) avere la disponibilità esclusiva di un’idonea area di deposito che permetta il normale accesso di tutte le tipologie di veicoli previste dall’art. 47, comma 2 lett. a), b), c), e d) del
D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 e il ricovero di almeno 55 autoveicoli (categoria M1); l’area dovrà essere ubicata nel centro abitato di Trieste individuato con Deliberazione Giuntale n° 2350 del 19.07.1993 ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285;
5.3) GARANZIE (lettera ab):
ab) essere forniti delle polizze assicurative contro la responsabilità civile verso terzi, rispondenti alle caratteristiche di cui al successivo punto 10).
Nel caso di RTI o di consorzi i requisiti tecnici di cui ai punti z) e aa) dovranno essere posseduti congiuntamente da una ditta appartenente al RTI o al consorzio. I requisiti tecnici e le garanzie di cui ai punti y) e ab) dovranno essere posseduti da almeno una ditta appartenente al RTI o al consorzio. L’impresa mandataria dovrà avere una percentuale di partecipazione al contratto in misura maggioritaria.
I concorrenti riuniti in RTI devono eseguire la prestazione nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
5.4) VERIFICA DEI REQUISITI:
I requisiti da a) a x) nonché il requisito di cui al punto y) dovranno essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta di gara e mantenuti validi per tutto il tempo di vigenza della concessione.
I requisiti di cui ai punti z), aa) e ab) dovranno essere posseduti entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva; gli stessi dovranno essere mantenuti validi per tutto il tempo di vigenza della concessione. Al fine della verifica dei requisiti di ordine tecnico e di garanzia, la ditta aggiudicataria dovrà produrre copia dei libretti di circolazione, la documentazione inerente i requisiti di cui ai punti z), aa) e ab) nonché l’elenco del personale di cui al punto 12).
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163. Il contratto di avvalimento dovrà, a pena d’esclusione, indicare dettagliatamente le risorse messe a disposizione al concorrente dall’impresa ausiliaria.
Sono ammessi a partecipare alla gara:
• imprese singole, purché in possesso di tutti i requisiti, sia di ordine personale (lettere a-x) sia di ordine tecnico e di garanzia (lettere y-ab);
• Raggruppamenti Temporanei di Imprese e consorzi, purché tutte le imprese temporaneamente raggruppate attestino il possesso dei requisiti di ordine generale (lettere a-x), e il RTI/consorzio nel suo complesso sia in possesso dei requisiti di ordine tecnico e di garanzia (lettere y-ab).
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora la ditta abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti pena l’esclusione di tutte le offerte presentate. Ai RTI ed ai consorzi ordinari si applicano le disposizioni dell’art. 37 del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163. E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella indicata in sede di offerta. I consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
6) TARIFFE
Per ogni intervento di rimozione di auto/motoveicoli e ciclomotori, il concessionario dovrà richiedere all’utente le tariffe indicate nel Foglio di Rimozione, che si intendono al netto dell’I.V.A, risultanti dai conteggi di cui al D.M. n. 401/98 operati secondo le modalità indicate dalla deliberazione giuntale n. 131 dd. 21 dicembre 1998 e modificate secondo l’indice Istat di rivalutazione monetaria con Determina Dirigenziale n. 4712 dd. 05 dicembre 2011.
A) per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a Kg 1.500:
a) diritto di chiamata: € 17,00;
b) operazioni connesse al carico e scarico del veicolo: € 24,00;
c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell’autoveicolo rimotore al luogo d’intervento e, quindi, al luogo di deposito), per ogni Km o frazione superiore ai 500 metri: € 5,00
B) per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1.500 Kg e fino a 3.500 Kg:
a) diritto di chiamata: € 20,00
b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo: € 40,00;
c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell’autoveicolo rimotore al luogo d’intervento e, quindi, al luogo di deposito), per ogni Km o frazione superiore ai 500 metri: € 6,00
C) per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 Kg: si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3.500 Kg della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere;
Gli importi dovuti dagli obbligati per le spese di rimozione, secondo le tariffe di cui sopra, devono essere determinati tenendo conto altresì dei seguenti parametri di differenziazione:
a. operazioni di intervento con un unico autoveicolo rimotore e con prelevamento contemporaneo, nello stesso luogo o zone contigue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito: il “diritto di chiamata” e la “indennità chilometrica” devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico, invece, deve essere corrisposta per ciascun veicolo rimosso;
b. intervento/rimozione in orario notturno o giornata festiva: aumento del 30% delle tariffe previste;
c. interessato sopraggiunto durante le operazioni di rimozione del veicolo: la restituzione del veicolo è consentita, ai sensi dell’art. 397, 2 comma, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.
L’importo relativo alla tariffa per “diritto di chiamata” dovrà essere corrisposto dall’utente per ogni intervento dell’autoveicolo rimotore, che abbia o che non abbia dato luogo alla rimozione del veicolo in sosta irregolare, ed in particolare anche quando la rimozione del veicolo in sosta irregolare (o il raggiungimento dello stesso) non possa avvenire per oggettive difficoltà quali le caratteristiche strutturali della strada, ingombro stradale, posizione o condizioni del veicolo da rimuovere, ecc.. Nel caso di annullamento dell’intervento prima dell’inizio della fase operativa di rimozione l’importo di cui sopra dovrà essere direttamente recuperato dal concessionario rimanendo in capo al concedente solamente l’onere di fornire i dati del veicolo e del relativo proprietario, previa richiesta da parte del concessionario al competente ufficio. Nei confronti del concedente nessuna pretesa potrà essere avanzata in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute. Per il recupero del credito nei confronti del proprietario del veicolo, si rimanda alla disciplina di cui al precedente punto 4), lettera k).
L’importo relativo alla tariffa “operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo”, dovrà essere corrisposto dal momento in cui l’agganciamento del veicolo da rimuovere è stato completato. Tale momento rileva anche ai fini di cui all'art. 2, comma 1 lett. C del D.M. 401/1998.
Ai fini della maggiorazione di cui alla lettera b) per orario notturno deve intendersi quello compreso tra le ore 21,00 e le ore 07,00 con riferimento all’ora in cui l’intervento ha avuto inizio.
Per la custodia di veicoli a decorrere dal terzo giorno successivo alla rimozione e per ogni successiva giornata, il concessionario dovrà applicare la seguente tariffa:
a) per custodia autoveicoli € 8,00
b) per custodia motocicli e ciclomotori € 5,00
Per ogni intervento evaso, (fatti salvi i casi di rimozioni o interventi previsti dai successivi punti 7) e 8) del presente disciplinare) il concessionario rilascerà apposita fattura al momento del pagamento da parte dell’utente.
Nel caso in cui la persona legittimata volesse ritirare oggetti giacenti all’interno del veicolo presso la depositeria, il concessionario provvederà a redigere apposita nota, relativa agli oggetti restituiti o prelevati, che dovrà essere sottoscritta dall’addetto del concessionario e dal ritirante; il ritiro potrà avvenire negli orari di apertura del deposito.
Le tariffe saranno impegnative per il concessionario per tutta la durata dell’affidamento del servizio e non potranno essere soggette a variazione alcuna, fatto salvo l’eventuale adeguamento disposto dall’Amministrazione concedente. Le tariffe dovranno essere affisse nella sede della ditta, in luogo visibile al pubblico.
Le somme dovute dagli interessati per gli interventi di rimozione e/o la custodia dei veicoli sono riscosse direttamente dagli incaricati della ditta concessionaria che rilasceranno apposita documentazione secondo la vigente normativa fiscale.
Qualora oggetto della rimozione, a seguito di violazione alle norme del Codice della Strada, sia un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE, prima della restituzione del veicolo il concessionario dovrà verificare che l’interessato abbia effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero abbia versato la cauzione prevista dall’art. 207 del vigente codice stradale.
Dell’avvenuta restituzione del veicolo dovrà essere redatto, ai sensi dell'art. 397 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, verbale di riconsegna, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o suo delegato che espressamente dichiari, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi a seguito della rimozione. Copia del verbale è rilasciata all'interessato.
In nessun caso, qualora il concessionario non riesca o possa riscuotere quanto dovuto da parte degli utenti, potranno essere avanzate pretese di alcun genere nei confronti dell’Amministrazione concedente; le spese sostenute rimarranno ad esclusivo carico del concessionario.
7) RIMOZIONI PER ORDINE PUBBLICO O PUBBLICA NECESSITA’
Negli eventuali casi di rimozione o spostamento di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi né da parte dell’Amministrazione concedente. In tal caso il concessionario dovrà intervenire secondo le modalità di cui al precedente punto 4) lett. b) e d) anche per rimozioni effettuate in orario notturno o in giorno festivo, sia per interventi limitati nel numero, sia per interventi rilevanti per numero e per percorso chilometrico e nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario.
Il rifiuto o il ritardo nell’adempimento di tale obbligo comporterà l’applicazione delle penali di cui al successivo punto 20), calcolate sulla base di ciascun diniego o ritardo di intervento, fatta salva la possibilità di ravvisare una causa di risoluzione ai sensi del successivo punto 15).
8) SOCCORSO STRADALE GRATUITO PER TUTTI I VEICOLI DELL’AMMINISTRAZIONE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE.
Qualora venga richiesto, il concessionario dovrà provvedere al recupero, e contestuale trasporto verso la sede indicata dal richiedente, dei veicoli in dotazione al Corpo della Polizia Locale (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori) e dell’Amministrazione Comunale, qualora si trovino in avaria all’interno del territorio regionale.
La richiesta potrà essere effettuata tramite la Sala Operativa o direttamente dal competente ufficio dell'Amministrazione.
L’esecuzione del servizio di cui ai commi precedenti viene svolto a titolo gratuito e non comporta alcun onere di spesa per l’Amministrazione comunale. Il rifiuto o il ritardo nell’adempimento di tale obbligo comporterà l’applicazione delle penali di cui al successivo punto 20), calcolate sulla base di ciascun diniego o ritardo di intervento, fatta salva la possibilità di ravvisare una causa di risoluzione ai sensi del successivo punto 15).
10) RESPONSABILITA’
E’ a carico del concessionario ogni incombenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose nell’esercizio della gestione.
Il concessionario si assume ogni più ampia responsabilità in caso d’infortuni sia al personale addetto ai lavori che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possa derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati.
Il concessionario è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.
Il concessionario, inoltre, assume a proprio carico ogni onere derivante da danneggiamento, perdita o distruzione dei veicoli rimossi e/o depositati e di quanto in essi contenuto.
Il concessionario, inoltre, si assicura contro il rischio della responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. , per danni a persone e cose che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia del veicolo, provvedendo a tale scopo ad assicurarsi con
compagnia di consolidata presenza in campo nazionale e/o europeo: tale polizza deve coprire tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto della prevista convenzione e comprendere le ipotesi di danneggiamento, atti vandalici, incendio e furto. A tale proposito il concessionario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità sia per l'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse comunque verificarsi durante la vigenza della prevista convenzione, sia per l'eventualità che l'ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al massimale assicurato.
Resta ferma la necessità, da parte del concessionario, di dotare ciascun veicolo adibito al servizio di rimozione, di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del Codice Civile, nel rispetto dei massimali previsti dall'art. 4 D.M. 04/09/1998,
n.401 e dalla normativa vigente.
Gli eventuali danni a beni comunali verranno addebitati al concessionario, il quale è tenuto all’immediato ripristino, fatta salva la possibilità dell’Amministrazione Comunale di rivalersi sulla cauzione in caso di inadempienza.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e da quanto altro potesse trarre origine, direttamente o indirettamente, dall’attività oggetto del servizio. Ogni responsabilità per danni che potessero derivare al Comune o a terzi, a cose o a persone, a causa dell’espletamento del servizio o per altre cause connesse, sarà a totale ed esclusivo carico del concessionario il quale è obbligato a sollevare da eventuali responsabilità l’Amministrazione da ogni richiesta od azione da chiunque avanzata in violazione a quanto sopra.
11) SPESE DI GESTIONE
Sono ad esclusivo carico del concessionario le eventuali spese imputabili alla gestione del servizio o in dipendenza di esso. Nessuna pretesa, per spese sostenute o crediti vantati che non sono regolamentati nel presente capitolato, potrà essere vantata nei confronti dell’Amministrazione concedente.
12) PERSONALE DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario del servizio dovrà garantire l’impiego di personale specializzato nel settore e in numero adeguato, in possesso della patente di guida e delle ulteriori abilitazioni previste dalla vigente normativa; dovrà inoltre ottemperare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni per il personale dipendente. Il concessionario si obbliga a rispettare il CCNL della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi territoriali e aziendali, ferma restando l’applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore). Il concessionario ha l’obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori.
Il personale impiegato dovrà essere amministrato dal concessionario, dovrà essere decorosamente vestito e dotato del materiale antinfortunistico (DPI) previsto dalla vigente normativa, da indossare nei casi previsti.
Ai sensi del Codice di Comportamento Aziendale del Comune di Trieste, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 31 del 31.01.2014, nell’ambito del rapporto contrattuale con il Comune di Trieste le norme in esso contenute, per quanto compatibili, vengono estese nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.
La violazione degli obblighi previsti da detto Xxxxxx, ove applicabili, costituisce motivo di risoluzione del contratto.
13) SUB CONCESSIONE E SUBINGRESSO
Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, prevedendosi, altrimenti, la decadenza della stessa.
parola.
E’ fatto assoluto divieto al concessionario di concedere ad altri la gestione dei servizi in
In caso di morte del concessionario, gli eredi, purché in possesso dei necessari
requisiti, subentrano nella concessione fino allo scadere del contratto, ma devono chiedere conferma al concedente entro quindici giorni, trascorsi i quali il contratto si intende risolto. Detta conferma è subordinata al rilascio delle autorizzazioni di legge.
14) RISERVA DI INTERVENTO IN ECONOMIA
Fatto salvo quanto previsto dai punti successivi in tema di risarcimento del danno, risoluzione del contratto e applicazione di penali, in ogni caso di ritardo, inadempienza, o comunque impossibilità momentanea da parte del concessionario a soddisfare le richieste operative rivolte ai sensi del presente disciplinare, l'Amministrazione concedente si riserva la possibilità di effettuare in proprio o tramite terzi gli interventi ritenuti necessari. Anche in questo caso nessuna pretesa, verso il concedente o i terzi coinvolti, potrà essere avanzata da parte del concessionario. L’esecuzione di tale intervento sarà addebitata, in danno, al concessionario.
15) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Fatto salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento del danno, il contratto si intende risolto qualora si verifichino una o più delle seguenti condizioni:
a) mancata corrispondenza dei requisiti di ordine tecnico e di garanzia di cui ai punti 5.2 e 5.3, entro i termini perentori di cui al punto 5.4;
b) per mancato inizio della gestione del servizio in parola entro i termini comunicati dal Comando di Polizia Locale;
c) per rifiuto o revoca delle autorizzazioni o licenze necessarie per l’esercizio dell’attività;
d) per violazione del precedente punto 10);
e) per sopravvenuta impossibilità in capo al concessionario di adempiere ai propri obblighi, quando il luogo o i mezzi non siano più idonei al servizio cui sono diretti;
f) per inosservanza delle disposizioni attinenti alla disciplina del servizio e derivanti dalle condizioni di concessione, da norme di legge o regolamenti;
g) per mancanza o perdita dei requisiti minimi richiesti al Concessionario, di cui all’art. 5) del presente capitolato;
h) per reiterati rifiuti o ritardi nell’adempimento dell’obbligazione di cui ai precedenti punti 4), 7) e 8);
i) per violazioni del Codice di Comportamento Aziendale di cui al precedente punto 12);
j) per omesso reintegro della cauzione versata a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, entro i termini previsti dal successivo punto 20);
k) per richiesta di tariffe superiori, o senza titolo, rispetto a quelle stabilite dall’Amministrazione concedente;
l) per ripetuti ritardi negli interventi richiesti dalla Sala Operativa della Polizia Locale;
m) per ripetute e comprovate segnalazioni di danni ai veicoli rimossi/custoditi;
n) per ogni altra grave e reiterata inadempienza contrattuale;
o) per violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al punto 22).
Nei casi sopradescritti di risoluzione, il concedente provvederà a dare debito preavviso al concessionario non inferiore ai 15 giorni, diffidandolo dal permanere nel proprio comportamento inadempiente, con espresso monito che in caso contrario il contratto si intenderà risolto.
16) RECESSO DAL CONTRATTO
L’Amministrazione può esercitare in qualsiasi momento il recesso contrattuale ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile.
Qualora ricorra giusta causa di recesso, il concessionario può recedere dal contratto prima del termine di cui al punto 3).
Il concessionario si impegna a darne comunicazione al concedente, con lettera raccomandata/PEC, almeno 60 (sessanta) giorni prima del previsto termine di cessazione al fine di garantire al concedente di provvedere a nuova concessione a favore di terzi, prevedendosi altrimenti a danno del concessionario la perdita della cauzione.
17) RISOLUZIONE CONSENSUALE
Il presente contratto può essere risolto per concorde volontà delle parti, con restituzione della cauzione.
18) RISOLUZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE
E’ in ogni caso facoltà dell’Amministrazione concedente risolvere il contratto, indipendentemente dalle scadenze di cui al punto 3), qualora ricorrano giustificati motivi di pubblico interesse, dandone preavviso con lettera raccomandata/PEC, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna ed avanzare pretese di risarcimento ad alcun titolo.
19) RINVIO
Per tutto quanto non espressamente pattuito in tema di concessione della gestione del servizio, si richiama la normativa vigente specifica prevista dal D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione.
20) PENALI
Per ogni singola inadempienza della ditta aggiudicataria di una delle prescrizioni di cui agli artt. 4), 7) e 8) del presente capitolato, verrà applicata una penale pari a 100,00 (cento/00) Euro che verrà o direttamente versata dalla ditta inadempiente o prelevata dalla fideiussione prestata con relativo obbligo da parte della ditta di reintegrare detto fondo entro 10 gg. dalla data di prelievo.
L’infrazione verrà determinata dal Direttore dell’Area Polizia Locale e Sicurezza, o suo sostituto, al termine del procedimento che potrà prevedere il contraddittorio con il Concessionario.
La contestazione degli inadempimenti avverrà a mezzo mail o fax o altri strumenti informatici. Il concessionario dovrà produrre le proprie controdeduzioni entro 8 giorni dal ricevimento della nota di addebito.
In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni o di omissione di invio delle medesime nel termine previsto, l’Amministrazione procederà all'applicazione della penale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione nel caso di ripetute inadempienze alle obbligazioni contrattuali
21) CAUZIONE
A garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente atto viene fissata la cauzione pari al 10 % rispetto al valore contrattuale.
In luogo del suddetto deposito cauzionale l’impresa ha possibilità di produrre fideiussione bancaria per l’importo richiesto, con scadenza non inferiore a mesi 6 successivi al termine della concessione.
22) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n° 136/2010 e succ. modd., si applicano a tale concessione. A tal fine il concessionario assume i relativi obblighi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, determina la risoluzione di diritto del contratto.
23) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 il concessionario del servizio è designato responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente per il fine dell’espletamento del servizio stesso.
La ditta concessionaria dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente concessione, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
24) SPESE
Tutte le spese, imposte, tasse inerenti e conseguenti il presente atto sono e saranno a totale carico del concessionario.
25) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Trieste.