CONTRATTO DI COMODATO D’USO DI ROTABILI
CONTRATTO DI COMODATO D’USO DI ROTABILI
TRA
REGIONE SICILIANA, con sede in Via Xxxxxxxx xx Xxxxx n. 161, C.F. 80012000826, rappresentata dal xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, autorizzato con DGR n. 144 del 13/02/2018, con D. P. n. 701 del 16/02/2018 e D. A. n. 1066 del 06/03/2018 e successiva DGR 251 del 14/06/2020, D.P. 2759 del 18/06/2020 e D.A. 28 del 25/06/2020 ad impegnare legalmente e formalmente la Regione per il presente atto,
(di seguito denominata solo ‘Regione’ o ‘Comodante’),
E
TRENITALIA S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa
n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente atto nella persona della dott.ssa Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx, nella sua qualità di Direttore della Direzione Business Regionale di Trenitalia,
(di seguito denominata solo ‘Trenitalia’ o ‘Comodatario’),
per brevità, nel seguito, denominate congiuntamente anche le ‘Parti’.
PREMESSO CHE
• in data 9 aprile 2018, è stato sottoscritto il Contratto di Servizio con cui la Regione affida a Trenitalia la gestione del trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale (ex art. 9 del d.lgs. n. 422/97) avente validità dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2026;
• l’art. 16 “Investimenti” del predetto Contratto di Servizio prevede che “la Regione acquisterà in nome proprio ed in autofinanziamento materiale rotabile per circa 100 (cento) milioni di euro entro il 2020, nonché per ulteriori circa 50 (cinquanta) milioni di euro (procedura di gara in corso di svolgimento)”; si prevede inoltre che “la Regione acquisterà ulteriore materiale rotabile nei termini e per gli importi dei provvedimenti di assegnazione richiamati in premessa al punto 22”;
• Trenitalia, a seguito di gara a procedura negoziata GPN 2015/R/44 indetta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 con bando n. 2015/S 147-272253 pubblicato sulla GUUE il 01/08/2015, in data 03/08/2016 ha sottoscritto con Alstom Ferroviaria S.p.A. (di seguito “Alstom”) l’Accordo
Quadro rub. n. 5381 per la fornitura di convogli EMU a media capacità per il trasporto regionale (cd treni “Pop”);
• la Regione ha manifestato a Trenitalia l’interesse ad acquistare 21 treni Pop rientranti nell’Accordo Quadro sopra descritto al fine di procedere all’ammodernamento del materiale rotabile presente nel proprio territorio, nonché al fine di dare attuazione a quanto previsto nel sopra citato Contratto di Servizio;
• l’Accordo Quadro rub. n. 5381 del 03/08/2016, sopra citato, prevede all’art. 24 che Trenitalia si riservi la facoltà di cedere i contratti applicativi scaturenti dallo stesso Accordo Quadro in favore delle Regioni;
• pertanto, nell’ambito del citato Accordo Quadro, in data 27/11/2018 Trenitalia ha stipulato con Alstom il contratto applicativo rubr. n. 6245 relativo alla fornitura di 21 treni Pop in composizione A (4 casse) destinati all’esercizio sulle linee ferroviarie della Regione Siciliana;
• in data 25/02/2019 si è proceduto tra Regione, Trenitalia ed Alstom alla sottoscrizione dell’apposito “atto per la cessione alla Regione Siciliana del contratto di fornitura di 21 treni Pop e contestuale conferimento a Trenitalia di apposito mandato con rappresentanza per la gestione della commessa”, consentendo, quindi, alla Regione, in armonia con principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, di subentrare nella posizione giuridica, attiva e passiva, di Trenitalia nel contratto di fornitura con Alstom, per n. 21 treni di media capacità per il trasporto regionale di tipo bidirezionale, a trazione elettrica, composizione bloccata e potenza distribuita, da utilizzarsi per servizi di trasporto passeggeri su linee 3kVcc dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
• si è proceduto tra Regione, Trenitalia ed Alstom alla sottoscrizione di 3 Addendum al predetto atto di cessione del 25/02/2019, ed in particolare con il 2° ed il 3° Addendum è stato modificato il programma di consegna dei 21 treni Pop da parte di Alstom;
• l’art. 16 “Investimenti” del predetto Contratto di Servizio prevede al comma 5 che “i rotabili di proprietà regionale saranno concessi, in forza di apposito e separato atto, in comodato d’uso a Trenitalia, in qualità di gestore del servizio ferroviario, applicandosi al riguardo la disciplina civilistica”;
• il medesimo atto di cessione del 25/02/2019, relativo al contratto di fornitura con Alstom per n. 21 treni Pop, prevede che i nuovi treni acquistati per effetto dello stesso vengano concessi a Trenitalia in comodato d’uso in virtù di separato contratto, con vincolo di utilizzo esclusivamente sulle linee ferroviarie regionali;
• Trenitalia, in data 18/06/2019, ha sottoscritto con Alstom l’Atto Modificativo all’Accordo Quadro (rub. n. 3112) che introduce prestazioni aggiuntive in variante definendo i corrispettivi per la loro introduzione sulle differenti composizioni treno relativamente a: interventi di
miglioramento della fruibilità del treno per passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta, modifica dei cestini portarifiuti collocati nell’area vestiboli, in modo da consentire la raccolta differenziata, introduzione di un gradino mobile di salita che faciliti l’ingresso e l’uscita dei passeggeri su banchine a 550 mm dal piano del ferro, modifica della colorazione del poggiatesta;
• in data 03/09/2020, la Regione ed Alstom hanno sottoscritto un Addendum al contratto applicativo rub. 6245 del 27/11/2018, ceduto da Trenitalia alla Regione Siciliana con l’Atto di Cessione del 25 febbraio 2019, per l’introduzione di modifiche ai rotabili (gradino mobile, cestino portarifiuti, modifiche PRM, tavolinetti); l’Atto è stato identificato dalla Regione e da Alstom come 4° Addendum al contratto applicativo rub. 6245 del 27/11/2018 ed è registrato al
n. 38466 di protocollo del 03/09/2020;
• le Parti hanno, quindi, formalizzato le condizioni ed i termini del contratto di comodato relativo ai 21 treni Pop oggetto della cessione del predetto contratto di fornitura con la sottoscrizione di apposito contratto di comodato d’uso in data 28 dicembre 2020;
• la Regione ha manifestato a Trenitalia, in ultimo con la nota protocollo n. 55554 del 21 ottobre 2021, l’interesse ad acquistare ulteriori 4 treni Pop rientranti nell’Accordo Quadro sopra descritto al fine di procedere all’ammodernamento del materiale rotabile presente nel proprio territorio;
• pertanto, nell’ambito del citato Accordo Quadro, Trenitalia ha stipulato con Alstom in data 03/12/2021 il contratto applicativo rub. n. 5339 relativo alla fornitura di n. 1 treno Pop in composizione A, nonché alle ulteriori prestazioni previste dall’art. 3 “Oggetto” dell’Accordo Quadro, e in data 14/12/2021 il contratto applicativo rub. n. 5503 relativo alla fornitura di n. 3 treni Pop in composizione A, nonché alle ulteriori prestazioni previste dall’art. 3 “Oggetto” dell’Accordo Quadro;
• si è proceduto tra Regione, Trenitalia ed Alstom alla sottoscrizione di due atti per la cessione alla Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 0 xxxxx Pop e di 3 treni Pop e contestuale conferimento a Trenitalia di apposito mandato con rappresentanza per la gestione della commessa (atto per la cessione rubrica 5347 del 03/12/2021 per il contratto di fornitura rub 5339 del 03/12/2021 e atto per la cessione rubrica 642 del 14/02/2022 per il contratto di fornitura rub 5503 del 14/12/2021), consentendo, quindi, alla Regione, in armonia con principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, di subentrare nella posizione giuridica, attiva e passiva, di Trenitalia nei contratti di fornitura con Alstom, per rispettivamente
n. 1 e n. 3 treni di media capacità per il trasporto regionale di tipo bidirezionale, a trazione elettrica, composizione bloccata e potenza distribuita, da utilizzarsi per servizi di trasporto passeggeri su linee 3kVcc dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
• i medesimi atti per la cessione alla Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 0 xxxxx Pop e di 3 treni Pop e contestuale conferimento a Trenitalia di apposito mandato con rappresentanza per la gestione della commessa (atto per la cessione rubrica 5347 del 03/12/2021 per il contratto di fornitura rub 5339 del 03/12/2021 e atto per la cessione rubrica 642 del 14/02/2022 per il contratto di fornitura rub 5503 del 14/12/2021) prevedono che i nuovi treni acquistati per effetto degli stessi vengano concessi a Trenitalia in comodato d’uso in virtù di separato contratto, con vincolo di utilizzo esclusivamente sulle linee ferroviarie regionali, secondo quanto previsto dall’articolo 16 “Investimenti” del predetto Contratto di Servizio;
• le Parti con il presente atto intendono quindi formalizzare le condizioni ed i termini del contratto di comodato relativo ai 25 treni Pop oggetto delle cessioni dei predetti contratti di fornitura (atto di cessione del 25/02/2019, atto di cessione rub. 5347 del 03/12/2021 e atto di cessione rub. 642 del 14/02/2022);
• il presente contratto sostituisce integralmente il precedente contratto di comodato relativo a 21 treni POP sottoscritto fra le Parti in data 28 dicembre 2020.
Tutto quanto sopra premesso e rappresentato, si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
Premesse e Allegati
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di
comodato d’uso (di seguito ‘Contratto’).
ARTICOLO 2
Oggetto
1. La Regione concede in comodato d’uso a Trenitalia - in qualità di gestore dei servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale - n. 25 (venticinque) treni di media capacità per il trasporto regionale di tipo bidirezionale, a trazione elettrica, composizione bloccata e potenza distribuita, da utilizzarsi per servizi di trasporto passeggeri su linee 3kVcc dell’infrastruttura ferroviaria nazionale (di seguito denominati “Pop”), oggetto del contratto di cessione del 25/02/2019, del contratto di cessione rubrica n. 5347 del 03/12/2021 e del contratto di cessione rubrica n. 642 del 14/02/2022, come identificati negli stessi e nei relativi verbali di consegna.
2. I sopra elencati rotabili sono trasferiti e accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come la Regione ha diritto di possederli, con tutti gli annessi e connessi usi, diritti, azioni e ragioni inerenti.
3. I sopra elencati rotabili sono nuovi di fabbrica e perfettamente idonei all’uso, secondo quanto attestato da Trenitalia nei verbali di consegna redatti e sottoscritti in nome e per conto della Regione, in virtù dei contratti di cessione della fornitura richiamati nel precedente comma 1. Gli stessi sono stati consegnati, pertanto, nello stato d’uso descritto nel verbale di consegna e Trenitalia si impegna a restituirli nello stato d’uso compatibile al normale e corretto utilizzo dei rotabili stessi.
ARTICOLO 3
Durata del comodato dei rotabili
1. Il presente Contratto ha validità dal 20/11/2019, data della presa in consegna da parte di Trenitalia del primo rotabile, sino al 31/12/2026, data di scadenza prevista del vigente Contratto di Servizio 2017-2026.
2. Al termine del periodo sopra indicato, nel caso in cui Trenitalia continui a svolgere i servizi oggetto del Contratto di Servizio 2017-2026 nel rispetto delle previsioni dell’art. 4.2 dello stesso, le Parti si riservano la facoltà di prorogare conseguentemente di comune accordo la durata del comodato alle medesime condizioni previste nel presente Contratto al netto delle modifiche che si rendessero eventualmente necessarie per la gestione degli interventi di manutenzione di II livello, onde garantire la continuità del servizio di trasporto.
3. Il presente Contratto, dal momento della stipula, sostituisce integralmente il precedente contratto di comodato del 28 dicembre 2020 relativo a 21 treni POP che, pertanto, cessa i propri effetti.
ARTICOLO 4
Modalità e termini di esecuzione
1. I rotabili identificati nel precedente articolo 2 sono utilizzati da Trenitalia esclusivamente per i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale di cui al separato Contratto di Servizio stipulato con la Regione o comunque espletati su indicazione della Regione stessa.
2. I suddetti rotabili sono stati acquistati, nuovi, in proprietà dalla Regione, attraverso la cessione dei contratti di fornitura n. 6245 del 27/11/2018, n. 5339 del 03/12/2021 e 5503 del 14/12/2021.
3. Detti rotabili sono idonei alla circolazione sull’infrastruttura ferroviaria gestita da Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A.
4. Tenuto conto del mandato con rappresentanza conferito dalla Regione a Trenitalia in base ai richiamati atti di cessione, le Parti stabiliscono che i convogli oggetto del presente Atto sono stati consegnati da Alstom a Trenitalia che, al riguardo, ha agito in nome e per conto della
Regione, secondo il programma previsto per la consegna dei rotabili, mediante la sottoscrizione di un apposito verbale.
5. Trenitalia è stata immessa nel possesso di ciascun rotabile con la redazione e sottoscrizione in contraddittorio con la Regione di un “Verbale di presa in consegna”, al fine di attestare lo stato d’uso del rotabile e la sua idoneità all’utilizzo cui è destinato. I verbali di presa in consegna sottoscritti dalle Parti costituiscono l’Allegato 1 al presente Atto.
Alla data di stipula del presente Contratto, Trenitalia è stata immessa in possesso di 25 rotabili POP che risultano già in servizio commerciale.
6. Trenitalia, limitatamente alla qualità di detentore, riconosce che tutti i rischi inerenti all’uso dei rotabili suddetti, al loro funzionamento e alla loro custodia rimarranno dal giorno della consegna di cui al punto precedente a totale suo carico.
7. Trenitalia provvede alla produzione di tutta la documentazione necessaria per l'inserimento della tipologia di rotabili, oggetto della cessione, nel certificato di sicurezza di Trenitalia e per l'assunzione da parte della stessa delle vesti di Titolare, Detentore nonché di Soggetto Responsabile della Manutenzione relativa ai convogli oggetto del presente Contratto.
8. Alla scadenza del presente Contratto o in caso di avveramento della condizione risolutiva di cui all’articolo 9, i suddetti rotabili dovranno essere restituiti da Trenitalia nel luogo che sarà indicato dalla Regione.
9. Al momento della restituzione verrà redatto e sottoscritto in contraddittorio tra le Parti un “Verbale di restituzione”, secondo il modello allegato al presente Contratto (Allegato 2), dal quale dovranno risultare le condizioni, salvo la normale usura, in cui si trova il materiale rotabile e le eventuali condizioni difformi rispetto a quanto constatato in occasione del “Verbale di presa in consegna”.
ARTICOLO 5
Obblighi del Comodatario
1. Nell’uso dei rotabili, Trenitalia deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia.
2. A Trenitalia, salvo preventivo consenso scritto da parte della Regione, è fatto espresso divieto di cedere, a qualsiasi titolo, l’uso dei rotabili a terzi o di utilizzare detti rotabili per l’effettuazione di treni speciali.
ARTICOLO 6
Manutenzioni e altri interventi
1. A partire dalla data del “Verbale di presa in consegna” dei rotabili, Trenitalia assume la qualifica di “Titolare”, “Detentore” e “Soggetto Responsabile della Manutenzione” dei rotabili oggetto
del presente Contratto. Resta inteso che, ai fini della registrazione presso il Registro di Immatricolazione Nazionale gestito dalla Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, la Regione è stata iscritta in qualità di proprietario dei rotabili.
2. In qualità di “Titolare”, “Detentore” e “Soggetto Responsabile della Manutenzione” dei rotabili oggetto del presente Contratto, Trenitalia assume su di sé la responsabilità di gestione del processo di manutenzione degli stessi. Gli interventi di manutenzione sui rotabili in esame sono regolati come espresso al successivo comma 4.
3. Il mandato con rappresentanza conferito dalla Regione a Trenitalia in base ai richiamati atti di cessione include anche l’esercizio, da parte del Comodatario, di tutti i diritti inerenti agli obblighi di garanzia prestati dalla ditta fornitrice Alstom per i rotabili interessati.
4. Fatto salvo tutto quanto sopra, le Parti convengono espressamente che gli interventi di manutenzione sui rotabili oggetto del presente Contratto sono regolati come segue (si confronti al riguardo l’Allegato 3 al presente Contratto):
a. la manutenzione correttiva in garanzia (identificativo A dell’Allegato 3) comprende qualunque guasto coperto dagli obblighi di garanzia prestati dal fornitore Alstom, inclusi quelli dovuti a difetti intrinseci od occulti (interventi sia ordinari sia straordinari). La stessa è a carico di Alstom Ferroviaria.
b. La manutenzione programmata di primo livello (identificativo B dell’Allegato 3) comprende gli interventi a scadenza temporale o a scadenza chilometrica definiti nel Piano di Manutenzione dei rotabili. La stessa è a cura di Trenitalia e con oneri a suo carico (fatti salvi i rapporti collegati al mandato di cui sopra). Eventuali impatti nella gestione e sull’equilibrio economico-finanziario del Contratto di Servizio vigente, derivanti dalle modifiche al piano di acquisto ed immissione in esercizio del materiale rotabile di proprietà della Regione, saranno a carico della Regione.
c. La manutenzione correttiva di primo livello (identificativo C dell’Allegato 3) comprende gli interventi per il ripristino di guasti, che siano successivi al periodo di garanzia o che non siano ricompresi nella garanzia stessa. La stessa è a cura di Trenitalia e con oneri a suo carico (fatti salvi i rapporti collegati al mandato di cui sopra). Eventuali impatti nella gestione e sull’equilibrio economico-finanziario del Contratto di Servizio vigente, derivanti dalle modifiche al piano di acquisto ed immissione in esercizio del materiale rotabile di proprietà della Regione, saranno a carico della Regione.
d. La manutenzione straordinaria sia programmata sia non programmata (identificativo D dell’Allegato 3) comprende interventi di manutenzione programmata (compresa anche la manutenzione di II livello) o correttiva di tipo
migliorativo o incrementativo. Gli interventi aventi riflessi sul Veicolo Tipo autorizzato
dall’ANSFISA rientrano in tale insieme.
La manutenzione straordinaria sia programmata sia non programmata è a cura di Trenitalia ma con oneri a totale carico della Regione.
Ai fini di un corretto riconoscimento della spesa da parte della Regione a Trenitalia ai sensi del D. Lgs. n. 118 del 2011, si intende sin d’ora rilasciato consenso dalla Regione per l’esecuzione degli interventi di cui ai successivi punti 1 e 2, fermo restando l’obbligo di informazione da parte di Trenitalia alla Regione entro il termine di 60 giorni dall’esecuzione delle attività:
1. interventi di manutenzione straordinaria, la cui non effettuazione comporti l’impossibilità di utilizzo dei rotabili sulla infrastruttura nazionale (compresi anche interventi di manutenzione di II livello);
2. varianti che Trenitalia dovesse richiedere sui propri treni della flotta POP, aventi riflessi sul Veicolo Tipo autorizzato dall’ANSFISA secondo quanto disciplinato nell’Atto di Cessione del contratto di fornitura di 21 treni del 25 febbraio 2019, nell’Atto di Cessione del contratto di fornitura di 1 treno Pop rubrica n. 5347 del 03/12/2021 e nell’Atto di Cessione del contratto di fornitura di 3 treni Pop rubrica n. 642 del 14/02/2022.
Per gli interventi/varianti di cui al precedente punto 1 e per quelli di cui al punto 2 attuati successivamente all’immissione in esercizio dei treni (completamento delle forniture), Trenitalia stipulerà il relativo contratto con Alstom o eventuali altri fornitori anche in nome e per conto della Regione, che si impegna a reperire le somme (eventualmente dopo le opportune variazioni di bilancio) e a rimborsare il relativo corrispettivo a Trenitalia entro i 6 mesi successivi al completamento dell’intervento.
Per attivare i restanti interventi di manutenzione straordinaria diversi dai precedenti punti 1 e 2, Trenitalia acquisirà preventivamente il consenso della Regione e, a tal fine, fornirà le necessarie informazioni di carattere tecnico ed economico con congruo anticipo.
In tale ultimo caso la Regione sarà tenuta al pagamento ovvero alla restituzione a Trenitalia delle somme relative entro 60 (sessanta) giorni dalla emissione della relativa fattura o nota di credito.
5. Le Parti condividono che eventuali impatti nella gestione e sull’equilibrio economico-finanziario del Contratto di Servizio vigente, derivanti dalle modifiche al piano di acquisto ed immissione in esercizio del materiale rotabile di proprietà della Regione rispetto a quanto previsto nel Piano
Economico Finanziario posto a base del vigente Contratto di Servizio, saranno a carico della Regione.
ARTICOLO 7
Polizza assicurativa
1. Agli effetti del presente Contratto, Trenitalia dichiara di possedere idonea copertura assicurativa, avendo stipulato polizza con primarie Compagnie, che dovrà rimanere valida sino alla scadenza del presente Contratto.
2. La polizza suddetta assicura i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, purché a qualsiasi titolo in uso, godimento o custodia dell’assicurato, sia i danni provocati ai terzi dall’utilizzo delle stesse.
3. Trenitalia si impegna a stipulare a propria cura e spese e a mantenere operante, per tutta la durata del presente Contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a garanzia dei danni sofferti da terzi, con un massimale di 50 (cinquanta) milioni di Euro.
4. La Regione si impegna a stipulare a propria cura e spese e a mantenere operante, per tutta la durata del presente Contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a garanzia dei danni sofferti da terzi, con un massimale di 50 (cinquanta) milioni di Euro.
ARTICOLO 8
Responsabilità per danni e manleva
1. Trenitalia, per effetto della totale disponibilità dei convogli oggetto della cessione, assume ogni responsabilità per danni al personale o alle cose della Regione ovvero a terzi, derivanti dai rotabili oggetto di comodato, riconducibili a fatto proprio o dei suoi dipendenti, impegnandosi in tal caso a tenere sollevata e indenne la Regione da qualsiasi richiesta o pretesa dovesse essere avanzata da parte di terzi.
ARTICOLO 9
Clausola risolutiva espressa
1. Le Parti hanno diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui si verifichi il mancato rispetto degli obblighi di cui ai successivi articoli 10, 11, 13 e 19.
2. Nel caso di mancato rispetto da parte della Regione dei termini di pagamento di cui all’art. 6, comma 4, su atto di interpello di Trenitalia, la Regione dovrà formalizzare entro 60 giorni l’impegno ad onorare gli obblighi contrattuali assunti, specificando le idonee fonti di finanziamento in base alle quali assicurerà la copertura. Qualora la Regione non proceda entro i
termini fissati a formalizzare il predetto impegno, Trenitalia ha diritto di risolvere il presente
Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
3. In caso della risoluzione di cui al presente articolo, il materiale rotabile, come identificato all’articolo 2 del presente Contratto, dovrà essere immediatamente riconsegnato da Trenitalia nel luogo che sarà indicato dalla Regione.
4. La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora dell’altra Parte, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata A/R, ferma restando la facoltà di promuovere azione per l’eventuale risarcimento dei danni.
5. Inoltre, il presente Contratto si intenderà automaticamente risolto nel caso in cui Trenitalia, titolare del Contratto di Servizio con la Regione, per qualsiasi ragione o causa, non dovesse più risultare affidataria del servizio di trasporto ferroviario regionale in Sicilia.
ARTICOLO 10
Trasparenza
1. Le Parti espressamente e irrevocabilmente dichiarano:
- che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
- di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa della Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 11
Clausola di integrità
1. Le Parti dichiarano, garantiscono e assicurano che nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, ivi incluse le attività ad esso connesse:
1. conformeranno i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza, integrità e trasparenza;
2. opereranno nel pieno rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili e non porranno in essere alcuna condotta che possa integrare in alcun modo le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., e comunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, omicidio colposo, lesioni personali colpose, i reati di frode, reati societari, reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio, appropriazione indebita, estorsione, concussione, reati corruttivi, traffico di influenze illecite ed altre fattispecie criminose relative a delitti contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio;
3. osserveranno, garantendone l’ottemperanza - previa adeguata informativa - da parte dei propri funzionari, dipendenti, nonché agenti, consulenti, rappresentanti, subappaltatori e subcontraenti impiegati ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, per tutta la durata del presente Contratto, ogni normativa e regolamento in materia di anticorruzione applicabile, ivi compreso, ma non solo, il D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. In particolare e in coerenza con tali normative, le Parti si impegnano ad astenersi nello svolgimento delle attività connesse al presente Contratto (a) dall’offrire, promettere, elargire, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, denaro o altre utilità, benefici, vantaggi, indebitamente, a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, per sé o per altri, o a qualsivoglia soggetto terzo e (b) dal sollecitare o dall’accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, offerte di danaro o altre utilità, benefici, vantaggi, non dovuti, per sé o per altri, da un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio o da un qualsivoglia soggetto terzo.
2. La Regione dichiara e garantisce:
(a) di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato al seguente indirizzo Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione “Il Gruppo” sottosezione “Governance - Codice etico”, che è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di Trenitalia S.p.A., (“Modello 231”), di averne ben compreso i principi etico-comportamentali attesi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto;
(b) di aver preso visione del Modello 231 di Trenitalia S.p.A. pubblicato al seguente indirizzo Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx, sezione “Chi siamo”, area “Etica, compliance e integrità”, di averne ben compreso i principi etico-comportamentali attesi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto.
La violazione di uno qualsiasi dei principi etico-comportamentali e delle previsioni contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o nel Modello 231, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui ai punti 11.1 sub 1), 2) e 3) del presente articolo configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
1456 del codice civile, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, da esercitare con le modalità di cui al precedente articolo 9 - Clausola risolutiva espressa.
3. La Regione prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e di quanto previsto ai punti 11.1 sub 1), 2) e 3) devono essere effettuate secondo le modalità e tramite i canali indicati sul sito Internet della Società alla pagina “Etica, compliance e integrità” sopra indicata.
4. Trenitalia si impegna a rispettare il Patto di Integrità, che costituisce allegato al presente Contratto (Allegato 4).
ARTICOLO 12
Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell’ambito e per le finalità connesse all’affidamento e all’esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).
In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di
minimizzazione, nonché a garantirne l’integrità e la riservatezza.
È fermo l’obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell’altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l’esercizio dei diritti degli interessati.
L’obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Trenitalia S.p.A. mediante pubblicazione nella sezione “Protezione Dati Personali” del sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxx.xxx e da Regione mediante pubblicazione all’indirizzo web xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx- mobilita/dipartimento-infrastrutture-mobilita-trasporti/altri-contenuti/privacy.
Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), ad essa ascrivibili.
ARTICOLO 13
Riservatezza
1. La Regione si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del presente Contratto, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia che vengono messi a sua disposizione o di cui venga a conoscenza in occasione del Contratto stesso.
2. L’obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente Contratto e, successivamente, fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.
3. È fatto divieto alla Regione di fare, o autorizzare terzi a realizzare, pubblicazioni sui risultati delle attività/servizi ricevuti in virtù del presente Contratto, i cui diritti sono riservati in via esclusiva a Trenitalia.
4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti senza limite di tempo, anche in caso di risoluzione del presente Contratto.
ARTICOLO 14
Oneri fiscali
1 La presente scrittura privata non autenticata, avente per oggetto un comodato di beni mobili, è soggetta ad imposta di registro, in misura fissa, solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa, Parte II, del D.P.R 131/1986.
2 Tale imposta sarà a carico della parte Trenitalia che con il suo adempimento avrà reso necessaria la registrazione.
ARTICOLO 15
Divieto di cessione del Contratto
Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
ARTICOLO 16
Domicilio del Comodante
Agli effetti amministrativi, giudiziari e fiscali, la Regione dichiara il proprio domicilio in Palermo, alla Via Xxxxxxxx xx Xxxxx n. 161.
ARTICOLO 17
Domicilio del Comodatario
Agli effetti amministrativi, giudiziari e fiscali, Trenitalia, la cui sede legale è sita in Roma alla Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0, dichiara il proprio domicilio al medesimo indirizzo, con l’intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio s’intenderà trasferito presso il Municipio di Roma.
ARTICOLO 18
Controversie, foro competente e diritto applicabile
1. Non è ammessa la competenza arbitrale.
2. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Contratto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
3. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
ARTICOLO 19
Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici
1. In ottemperanza alle disposizioni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in tema di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, la Regione è tenuta a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile all’esecuzione del medesimo atto.
2. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Contratto, la Regione si obbliga a:
a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
- nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
- identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity che risultino applicabili;
- assicurare e garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, antimalware, ecc.) regolarmente aggiornato;
- assicurare e garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l’utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
- assicurare e garantire che il personale autorizzato all’accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l’accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
- assicurare e garantire che tutti i collaboratori ed il personale siano adeguatamente sensibilizzati e formati sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l’impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
- assicurare e garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
- assicurare e garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
- assicurare e garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
- assicurare e garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
- assicurare e garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all’ultima
versione consigliata dal produttore;
b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 3316360190, o scrivendo all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;
d) consentire l’accesso del personale incaricato da Trenitalia per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
3. Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Trenitalia avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile e, indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.
ARTICOLO 20
Allegati
Sono allegati al presente Contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale:
1) Allegato 1: verbali di presa in consegna sottoscritti dalle Parti;
2) Allegato 2: verbale di restituzione;
3) Allegato 3: scheda degli interventi manutentivi e relativa attribuzione;
4) Allegato 4: Patto di Integrità.
ARTICOLO 21
Approvazione delle clausole contrattuali
Il presente Contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola e, pertanto, gli artt. 1341 e 1342 del codice civile non trovano applicazione.
.15-12-2022
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
X.XX Xxxxxxxxxx X.x.X.
X.XX
Xxxxxxxx 0
(INSERIRE IL PDF DEI VERBALI)
CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI ROTABILI
Verbali di presa in consegna sottoscritti dalla Regione Siciliana e da Trenitalia
Allegato 2
Verbale di restituzione
Con riferimento al contratto di comodato di materiale rotabile stipulato in data tra Trenitalia e la Regione Siciliana, si certifica che in data odierna (indicare data), presso
, sono stati restituiti dal rappresentante di Xxxxxxxxxx Xxx.
al rappresentante della Regione Siciliana Sig. i seguenti rotabili:
• (Numero di matricola) ricevuto in data
• (Numero di matricola) ricevuto in data
Si allega copia dei relativi Verbali di presa in consegna dei rotabili. (Barrare alternativamente)
o Le parti si danno atto che i rotabili suddetti vengono riconsegnati in condizioni di efficienza, salvo il
normale deperimento d’uso.
o Le parti constatano che i materiali suddetti si trovano nelle seguenti condizioni, che eccedono il normale deperimento d’uso:
Trenitalia col presente verbale certifica l’avvenuta restituzione di tutta la documentazione relativa alla
conformità e all’utilizzo dei rotabili sopra indicati.
Luogo e data
Per la Regione Siciliana
Per Trenitalia
Allegato 3
Identificativ o | Tipologia di intervento | Classificazione | A carico di | Note | Autorizzazione preventiva | Pagamento a carico della Regione Siciliana |
A | Manutenzione correttiva in garanzia | Sia ordinaria sia straordinaria | Alstom Ferroviaria | Qualunque guasto, compresi quelli dovuti a difetti intrinseci od occulti | NO | NO |
B | Manutenzione programmata di primo livello | Ordinaria | Trenitalia | Interventi a scadenza temporale o chilometrica a seconda del Piano di Manutenzione. Eventuali impatti nella gestione e sull’equilibrio economico- finanziario del Contratto di Servizio vigente, derivanti dalle modifiche al piano di acquisto ed immissione in esercizio del materiale rotabile di proprietà della Regione, saranno a carico della Regione. | NO | NO |
C | Manutenzione | Ordinaria | Trenitalia | Interventi per il ripristino | NO | NO |
correttiva di primo livello | guasti successivi al periodo di garanzia o che non siano ricompresi nella garanzia stessa. Eventuali impatti nella gestione e sull’equilibrio economico- finanziario del Contratto di Servizio vigenti, derivanti dalle modifiche al piano di acquisto ed immissione in esercizio del materiale rotabile di proprietà della Regione, saranno a carico della Regione. | |||||
D | Straordinaria (programmata e non programmata); vi rientrano anche le varianti con riflessi sul Veicolo Tipo autorizzato dall’ANSFISA | Straordinaria/varian ti con riflessi sul Veicolo Tipo autorizzato dall’ANSFISA | Regione Siciliana | Interventi di manutenzione programmata (es. manutenzione di II livello) o correttiva di tipo migliorativo o incrementativo | NO per interventi con impatti sulla utilizzabilità dei rotabili sulla infrastruttura (comprende anche la manutenzione di | Casi 1 e 2: entro i 6 mesi successivi al completamento dell’intervento. Caso 3: entro 60 giorni dalla emissione della relativa fattura o nota di credito. |
II livello) (Trenitalia fornisce informazione alla Regione entro il termine di 60 giorni dall’esecuzione delle attività) (caso 1) NO per varianti con riflessi sul Veicolo Tipo autorizzato dall’ANSFISA (caso 2) (Trenitalia fornisce informazione alla Regione entro il termine di 60 giorni |
dall’esecuzione delle attività) SI' per i restanti interventi (caso 3) |
Allegato 4
Patto di integrità
PATTO DI INTEGRITA’
relativo alla sottoscrizione del contratto di comodato d’uso tra la Regione Siciliana e Trenitalia per 25 treni di media capacità per il trasporto regionale di tipo bidirezionale, a trazione elettrica, composizione bloccata e potenza distribuita, da utilizzarsi per servizi di trasporto passeggeri su linee 3kVcc
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale (“Pop”)
TRA
La Regione Siciliana – Dipartimento Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti (di seguito denominata Amministrazione),
con sede in Palermo, via Xxxxxxxx xx Xxxxx n. 161
codice fiscale 80012000826, nella persona del dottor Xxxxxx Xxxxxxx
domiciliato per la carica in Palermo, via Xxxxxxxx xx Xxxxx n. 161, giusti DGR n. 144 del 13/02/2018, D.P. n. 701 del 16/02/2018 e D. A. n. 1066 del 06/03/2018 e successiva DGR 251 del 14/06/2020, D.P. 2759 del 18/06/2020 e D.A. 28 del 25/06/2020.
E
TRENITALIA S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa
n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, rappresentata dalla dottoressa Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx, nella sua qualità di Direttore della Direzione Business Regionale di Trenitalia,
VISTO
- l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 11 settembre 2013, n. 72, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successivi aggiornamenti;
- il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza della Regione Siciliana, pubblicato sul sito istituzionale della stessa;
- il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana, pubblicato sul sito istituzionale della stessa;
RITENUTO CHE
- il presente Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente accettato e osservato da Trenitalia dal
momento della sottoscrizione del contratto di comodato d’uso per 25 treni Pop;
- il presente Patto di Integrità costituisce allegato, quale parte integrante e sostanziale, al medesimo
contratto di comodato d’uso per 25 treni Pop.
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 Finalità
1.1 Il Patto di integrità è un accordo tra la Regione Siciliana e Trenitalia che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi, o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito del contratto di comodato d’uso per 25 treni Pop sottoscritto dalla Regione Siciliana e da Trenitalia.
1.2 Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra la Regione Siciliana e Trenitalia, affinché i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell’esecuzione del contratto di comodato d’uso per 25 treni Pop sottoscritto dalle Parti.
1.3 Con il Patto di integrità le Parti, in particolare, assumono l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio — sia direttamente che indirettamente tramite intermediari — al fine della sottoscrizione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
1.4 L’espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione per la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso in oggetto.
Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di comodato.
Articolo 2
Ambito di applicazione
2.2 Il Patto di integrità regola i comportamenti di Trenitalia nella fase di esecuzione del contratto di
comodato d’uso gratuito in oggetto.
2.3 Il Patto di integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto dell’Amministrazione impiegato nell’ambito del predetto contratto di comodato d’uso gratuito.
2.4 Trenitalia e la Regione Siciliana sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d’Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Xxxxx.
Articolo 3 Obblighi di Trenitalia
3.1 Con l'accettazione e la sottoscrizione del presente Patto di Integrità, Trenitalia, con riferimento al
contratto di comodato d’uso gratuito in oggetto,
dichiara:
a) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare la conclusione del Contratto;
b) di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (DPR 16.04.2013 n. 62) nonché quelli di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Regione Siciliana in riferimento al contratto di comodato d’uso gratuito cui il presente protocollo è allegato;
si impegna:
c) a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
d) a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altra utilità finalizzate a facilitare l’esecuzione del contratto;
e) a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione in fase di esecuzione del contratto di comodato d’uso gratuito in oggetto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative allo stesso contratto di comodato d’uso, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Amministrazione;
f) qualora i fatti di cui ai precedenti punti d) e e) costituiscano reato, a segnalare il fatto all'Amministrazione e all'Autorità Giudiziaria.
g) a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
h) ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
i) a segnalare situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Regione Siciliana derivante dalla sottoscrizione del contratto di comodato d’uso in oggetto;
p) a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001 e per quanto di propria conoscenza, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi nell’ambito della Direzione Regionale Sicilia della Direzione Business Regionale di Trenitalia ad ex dipendenti della Regione Siciliana che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali in relazione alla gestione del vigente Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 1.1.2017- 31.12.2026 per conto della Regione Siciliana nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il sottoscrittore dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, ciò determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con la Regione Siciliana per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo;
q) ad accettare che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (DPR 16.04.2013 n. 62) nonché quelli di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Regione Siciliana nella fase di esecuzione del contratto;
s) a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art.1, comma 9, lettera e), dell’art.1 della legge n.190/2012, di non trovarsi né lui né i propri procuratori o dipendenti comunque incaricati di trattare con la Regione Siciliana, in rapporti di coniugio, parentela, affinità o frequentazione abituale con i dirigenti e i dipendenti della Regione Siciliana deputati alla trattazione del procedimento.
Articolo 4
Obblighi dell’Amministrazione Regionale
4.1 La Regione Siciliana si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori - a vario titolo intervenuti nell'esecuzione del contratto - in caso di violazione di detti principi.
4.2. Il personale della Regione Siciliana, in qualsivoglia modo coinvolto nell’esecuzione del contratto di comodato d’uso gratuito, si astiene dal tenere comportamenti, o dall’intraprendere azioni che violino i Codici di Comportamento di cui al punto 3.1 lettera b) e sono consapevoli del presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.
4.3 Qualora la Regione Siciliana riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dai soggetti di cui sopra in relazione all’esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Articolo 5 Violazione del Patto di Integrità
5.1. Nel caso di violazione da parte di Trenitalia di uno degli impegni assunti col presente Patto di Integrità, la Regione ha diritto di risolvere il predetto contratto di comodato d’uso gratuito.
Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
Articolo 6
Efficacia del patto di integrità
6.1 Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano per la durata del predetto contratto di
comodato d’uso gratuito.
6.2 Il presente Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente accettato e osservato da Trenitalia dal momento della sottoscrizione del contratto di comodato d’uso per 25 treni Pop e sarà allegato, quale parte integrante e sostanziale, al medesimo contratto di comodato d’uso per 25 treni Pop.
Articolo 7 Foro competente
7.1 Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra
l'Amministrazione e Trenitalia sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente. li ..................
Per la Regione Siciliana
Per Trenitalia