CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (CIG: 5272637DAF)
S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxx - xxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx
“Servizio di prove di laboratorio e controllo qualità dei materiali e lavorazioni con laboratorio mobile”
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (CIG: 5272637DAF)
S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxx - xxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx
“Servizio di prove di laboratorio e controllo qualità dei materiali e lavorazioni con laboratorio mobile”
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI
Articolo 1 – Oggetto dell’appalto, descrizione del servizio e definizioni nel presente Capitolato
L’Appalto ha per oggetto l‘esecuzione dei servizi di prove e controlli di laboratorio, anche con l’uso di più laboratori mobili, necessario per il monitoraggio dei lavori di manutenzione e costruzione di opere di competenza della S.p.A. Autovie Venete, come meglio dettagliato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Norme Tecniche.
Le predette attività di manutenzione e/o realizzazione delle opere, che saranno oggetto di controllo a mezzo del servizio oggetto del presente appalto, sono regolate dai rapporti convenzionali in essere tra S.p.A. Autovie Venete, Concessionaria dell’Autostrada Venezia-Trieste con diramazioni Palmanova-Udine e Portogruaro-Conegliano e l’Ente Concedente.
Ai fini di una corretta interpretazione si precisa che, nel seguito, con la locuzione "Società" si intende alla S.p.A. Autovie Venete, con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxx.
L’affidataria del Servizio nel seguito per brevità viene chiamata “Fornitore", mentre con “Impresa”, s’intende l’Impresa di Costruzioni, soggetto terzo a cui la Società può affidare i lavori di costruzione e/o manutenzione oggetto di controllo.
Qualora alcuna delle seguenti disposizioni fosse in contrasto con norme di legge o regolamentari sopravvenute, si dovrà far riferimento esclusivamente alla norma di legge o regolamentare in vigore.
In ogni caso prevarrà il principio di gerarchia delle fonti.
Articolo 2 – Ammontare dell’appalto
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 773.320,05 (settecentosettantatremila- trecentoventi/05) I.V.A. esclusa compresi oneri per la sicurezza pari ad Euro 46.199,05 (quarantaseimilacentonovantanove/05).
Il corrispettivo si intende onnicomprensivo di tutti i costi ed oneri, generali e particolari, in conformità alle norme ed alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Xxxxx Xxxxxxxx.
Il contratto è stipulato “a misura” sulla base del ribasso percentuale offerto dal Fornitore sulle prestazioni poste a base d’asta ed il relativo Elenco Prezzi; i suddetti importi sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di quanto eseguito oltre che di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i..
Il servizio potrà subire, nell'ambito del periodo di validità del contratto, variazioni nella quantità e qualità ai sensi e nei limiti della normativa vigente. In tal caso il Fornitore dovrà corrispondentemente adeguare il servizio alle esigenze della Società.
Articolo 3 – Durata del servizio
La durata dell’appalto è fissata in 900 (novecento) giorni naturali e consecutivi decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.
Articolo 4 - Cauzione definitiva
Al Fornitore sarà richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, eventualmente aumentata ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163 e s.m.i..
La garanzia fideiussoria sarà prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore all’ultimazione del servizio; essa sarà presentata in originale alla Società prima della formale sottoscrizione del contratto.
La Società potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente qualora il servizio non venga espletato secondo quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;
l’incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale della Società senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Fornitore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società; l’importo della cauzione potrà essere ridotto del 50 % (cinquanta per cento) per i soggetti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, purché riferita unicamente alla tipologia del servizio. In caso di Associazione Temporanea d’Imprese i suddetti requisiti dovranno essere posseduti da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.
Articolo 5 – Avvio dell’Esecuzione del Contratto
Una volta divenuto efficace il contratto, la Società per il tramite del Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell’Esecuzione del Contratto a dare avvio all’esecuzione delle prestazioni indicate in oggetto; l’avvio dell’esecuzione avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto d’appalto.
La Società per il tramite del Direttore dell’Esecuzione del Contratto comunica in forma scritta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax al Fornitore il giorno, luogo e ora in cui deve presentarsi personalmente o tramite un suo rappresentante munito di formale procura per ricevere la consegna del servizio.
Le operazioni di consegna del servizio verranno descritte in un verbale redatto, in doppio esemplare, in contraddittorio con il Fornitore con i contenuti previsti dall’art. 304 del Regolamento al Codice dei Contratti.
Nel caso in cui il Fornitore ometta di presentarsi alle operazioni di consegna del servizio, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto rinnoverà l’invito con le medesime modalità di cui al precedente comma 3, indicando una nuova data (luogo, giorno e ora) per il medesimo incombente; in tal caso il termine contrattuale decorrerà dal termine stabilito per la consegna fissato nel primo invito disatteso dal Fornitore.
Nel caso in cui il Fornitore ometta di presentarsi anche alle operazioni di consegna del servizio fissate con il secondo invito la Società potrà risolvere il contratto d’appalto e incamerare la cauzione definitiva, restando impregiudicato il diritto al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore. La consegna del servizio potrà avvenire anticipatamente rispetto la sottoscrizione del contratto d’appalto in casi di comprovata urgenza.
In quest’ultimo caso la Società per il tramite del Direttore dell’Esecuzione del Contratto terrà conto di quanto predisposto o somministrato dal Fornitore, al fine di rimborsare le corrispondenti spese nell’eventualità che non si addivenga alla sottoscrizione del contratto d’Appalto.
Qualora il Fornitore convocato per la consegna in via d’urgenza non si presenti, la Società per il tramite del Direttore dell’Esecuzione del Contratto procederà a rinnovare l’invito a presentarsi per la consegna del servizio; qualora il Fornitore disattenda anche il secondo invito la Società si avvarrà della facoltà di non addivenire alla stipulazione del contratto d’appalto e conseguentemente procederà con l’incameramento della cauzione provvisoria, sempre salvo e impregiudicato il diritto di richiedere ulteriori ed eventuali danni derivanti a titolo esemplificativo al riappalto in danno del Fornitore.
Qualora la consegna del servizio iniziata non possa proseguire per cause non di forza maggiore, la Società per il tramite del Direttore dell’Esecuzione del Contratto disporrà la sospensione delle operazioni di consegna che non potrà perdurare più di 60 (sessanta) giorni. Decorso tale termine il Fornitore potrà recedere secondo quanto previsto dal Regolamento del Codice dei Contratti.
Concluse le operazioni di consegna del servizio il Fornitore è tenuto a dare avvio all’esecuzione delle prestazioni seguendo le istruzioni e le direttive del Direttore dell’Esecuzione del Contratto mediante specifici ordini di servizio scritti.
L'ultimazione dell’esecuzione del servizio verrà verbalizzato in contraddittorio tra la Società e il Fornitore mediante apposito verbale redatto in doppio esemplare.
Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia alle norme del Regolamento al Codice dei Contratti.
Articolo 6 – Prezzi di Elenco
I prezzi in base ai quali saranno quantificati i pagamenti dei servizi risultano dall’applicazione del ribasso percentuale offerta in fase di gara sulle prestazioni poste a base d’asta ed il relativo Elenco Prezzi.
Articolo 7 – Adeguamento dei Prezzi
Secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. i prezzi saranno assoggettati annualmente a revisione periodica.
Articolo 8 – Modalità di pagamento del corrispettivo ed obblighi di tracciabilità
Nel corso del contratto, a cadenza bimestrale posticipata, il Fornitore provvederà alla fatturazione dei servizi a consumo, secondo le modalità previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati.
In particolare le suddette fatture saranno emesse sulla base le prestazioni, sia a corpo sia a misura, che saranno accertate, con la predetta cadenza, in contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e il Fornitore e riportate su supporti cartacei o informatici.
I pagamenti per tali servizi saranno effettuati a mezzo mandato a 60 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture e saranno comunque subordinatamente alle verifiche positive in materia di DURC.
Eventuali contestazioni sull’esecuzione del servizio interromperanno i predetti termini di pagamento.
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, alle rate in acconto verrà operata una ritenuta dello 0,5% calcolata sull’importo netto progressivo della prestazione; le ritenute saranno svincolate in un’unica soluzione in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte della Società della certificazione di regolare esecuzione del servizio, previo rilascio positivo del documento unico di regolarità contributiva.
I pagamenti verranno effettuati sul conto dedicato del Fornitore, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Fornitore si obbliga a osservare la precitata normativa, impegnandosi altresì a comunicare immediatamente alla Società e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di competenza l’eventuale inadempimento dei subappaltatori o sub-contraenti.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d’appalto.
Eventuali atti aggiuntivi formalizzati, dovranno riportare la clausola di osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo.
Articolo 9 – Modifiche in corso di esecuzione del contratto - varianti
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore se non disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Società nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del Regolamento al Codice dei contratti; eventuali modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’Esecuzione del Contratto lo giudichi opportuno, comporteranno rimessa in pristino da parte del Fornitore della situazione originaria preesistente secondo le disposizioni del direttore stesso.
La Società può chiedere l’esecuzione della variante rispetto al presente contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute esigenze legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso dell’esecuzione del contratto.
Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Società, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto.
L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione; tali varianti dovranno essere approvate dal Responsabile del Procedimento.
Il Fornitore è obbligato ad assoggettarvisi alle predette variazioni alle stesse condizioni previste dal contratto; in tal caso, trattandosi si variazioni contenute nel 1/5 d’obbligo e senza nuovi prezzi o nuove lavorazioni il Fornitore sottoscriverà un atto di sottomissione.(atto aggiuntivo).
In ogni caso il Fornitore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Società e che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del Fornitore maggiori oneri.
Nel caso in cui le variazioni non superino il 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto d’appalto ma comportino l’esecuzione di nuove prestazioni o prevedano nuovi prezzi, entrambi da determinarsi secondo la procedura di cui al Regolamento del Codice dei Contratti, il Fornitore sottoscriverà un atto di sottomissione con l’allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, cui seguirà la sottoscrizione con la Società di un atto aggiuntivo
Nel caso in cui la variante superi il 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto d’appalto la Società e il Fornitore saranno tenuti a sottoscrivere un atto aggiuntivo al contratto d’appalto nelle stesse forme utilizzate per la sua stipulazione.
Per tutto ciò che non viene qui disciplinato si rinvia espressamente alle previsioni normative contenute nel Codice dei contratti e nel suo regolamento in vigore al momento della loro applicazione.
Articolo 10 - Oneri ed obblighi a carico del Fornitore
Sono a carico del Fornitore gli oneri seguenti:
• eseguire il servizio oggetto del presente affidamento con perfetta regolarità ed efficienza, nel rispetto di tutti gli accordi, le obbligazioni e le condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore, nonché del presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati e del DUVRI;
• i rischi di perdite e danni alle apparecchiature ed ai programmi derivanti dall'esecuzione del servizio;
• la messa a disposizione del personale qualificato occorrente per l’esecuzione del servizio, nonché la fornitura di tutte le tecnologie occorrenti per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contemplati nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
• tutte le spese di trasferimento, vitto, alloggio, materiali di consumo, ecc. necessarie per eseguire il servizio;
• l’informazione tempestiva alla Società in merito ad eventuali infortuni occorsi al proprio
personale o alla presenza di terzi nello svolgimento del servizio;
• applicare nei rapporti con il Subappaltatore i prezzi indicati nel contratto di subappalto che non possono comunque essere inferiore al 20% di quelli offerti in sede di aggiudicazione così come previsto dall’art. 118, comma 4 del Codice dei Contratti.
Articolo 11 – Rappresentante e personale del Fornitore
Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Società il nominativo di un proprio rappresentante qualificato, al quale comunicare a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o scritti; il predetto rappresentante dovrà essere sempre reperibili per la chiamata di attivazione del servizio.
La Società si riserva tuttavia il diritto di esprimere il proprio gradimento nei confronti della persona designata.
Ove quest’ultima ritenesse che le disposizioni ricevute dalla Società sono da annoverare tra quelle da impartirsi per iscritto, a mezzo ordini di servizio, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta alla Società. In caso contrario il Fornitore non potrà in alcun caso invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni impartite per iscritto da parte della Direzione del Servizio.
Resta inteso che il Fornitore rimarrà tuttavia responsabile dell’operato del proprio rappresentante.
Il Fornitore dovrà eseguire il servizio avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, in possesso di provate capacità tecniche ed in numero adeguato in relazione agli obblighi assunti in sede d’offerta.
Il Fornitore risponderà dell’idoneità di tutto il personale addetto al servizio.
Articolo 12 – Direzione del servizio
La Società, per il tramite della propria il Responsabile del Procedimento, provvederà alla designazione di un Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
Il Fornitore potrà organizzare il servizio nel modo che reputerà più opportuno, al fine di ultimarlo a regola d’arte nel rispetto dei tempi contrattuali, informando delle proprie scelte il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà, per ragioni di pubblico interesse o necessità o cause di forza maggiore o per causa del Fornitore, ordinare la sospensione delle attività.
Articolo 13 – Ordini di Servizio
Il Responsabile del Procedimento o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ordineranno al Fornitore mediante specifici Ordini di Servizio in doppio esemplare le istruzioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente servizio.
L’Ordine di Servizio viene comunicato al Fornitore che lo restituirà firmato per presa conoscenza e se del caso potrà chiedere copia conforme all’originale dello stesso; l’Ordine di Servizio impartito dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto che riguarderà aspetti tecnici ed economici dovrà essere controfirmato dal Responsabile del Procedimento.
Il Fornitore è tenuto a iscrivere, a pena di decadenza, le proprie contestazioni sul corrispondente Ordine di Servizio.
Gli Ordini di Servizio potranno contenere una serie di istruzioni tra cui:
a) la descrizione sommaria delle prestazioni oggetto del servizio da eseguire;
b) il luogo di loro esecuzione;
c) il termine entro il quale eseguirle.
Il Fornitore dovrà eseguire prontamente l’Ordine di Servizio impartitogli.
Articolo 14 – Xxxxx a persone o cose
Qualora nell’esecuzione del servizio avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il
Direttore dell’Esecuzione del Contratto compila apposita relazione da trasmettere entro 10 giorni al Responsabile del Procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Società le conseguenze dannose.
Il Fornitore è obbligato ad adottare tutte le misure idonee, le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni a cose o persone o all’ambiente nell’esecuzione dell’appalto.
L’obbligo di ripristino tempestivo di opere o il risarcimento di danni ai luoghi a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Fornitore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Il Fornitore terrà indenne la Società da qualsiasi richiesta di danni venisse avanzata nei confronti di quest’ultima in dipendenza a fatti a lui imputabili in via esclusiva.
Il Fornitore all’atto della stipulazione del contratto d’appalto produrrà una polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose e con un massimale di Euro 5.000.000 (cinquemilioni).
La Società non è responsabile dei danni causati da terzi estranei alla Società ai dipendenti ed alle attrezzature del Fornitore.
Articolo 15 – Accertamento danni
L’accertamento dei danni sarà effettuato nell’immediatezza del sinistro dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e dal Fornitore o da persona delegata munita di apposita procura, preavvertita con le modalità compatibili con la tempistica dell’accertamento.
Qualora il Fornitore o il suo delegato non si presenti sul luogo del sinistro la Società, verbalizzando la sua assenza, procederà all’accertamento in presenza di due testimoni.
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dal Fornitore.
Articolo 16 – Penali per ritardato del Fornitore
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito al ritardo nell’esecuzione rispetto al programma di esecuzione delle prestazioni.
In particolare verrà applicata una penale giornaliera dell’1‰ (uno per mille) dell’intero importo appaltato nei seguenti casi:
• per ogni giornata lavorativa di ritardato o mancato intervento rispetto ai tempi riportati all’Articolo 4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto – Xxxxx Xxxxxxxx;
• in tutti i casi in cui il Fornitore, pur presente, non esegua, per motivi non imputabili a cause di forza maggiore, una o più delle prove richieste tra quelle previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche;
• nel caso in cui le modalità e i tempi previsti per l’emissione dei certificati, di cui all’Articolo 4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche, non vengano rispettati e condizioni stabilite per le prove non eseguite.
Qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento propone all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Le penali verranno pagate a seguito di emissione di apposita fattura da parte della Società; l’applicazione delle penali non richiede da parte della Società la preventiva costituzione in mora del Fornitore e neppure la prova di aver subito il danno.
La Società avrà diritto all’ulteriore risarcimento del danno qualora dimostri di aver subito un danno maggiore rispetto quello preventivamente quantificato con la penale.
In particolare la Società imputerà al Fornitore eventuali risarcimenti richiesti dall’Impresa per
“fermo cantiere” qualora, per la mancata o ritardata esecuzione delle prove oggetto del presente servizio, fosse necessario sospendere i lavori di manutenzione o realizzazione oggetto di controllo. Il Fornitore potrà richiedere con istanza motivata la totale o parziale disapplicazione delle penali qualora:
a) si accerti che il ritardo non è imputabile al Fornitore;
b) si accerti che vi è un errore di calcolo sui giorni di ritardo del Fornitore;
c) qualora si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all’interesse della Società
La disapplicazione non comporterà il riconoscimento di compensi o indennizzi al Fornitore.
Articolo 17 - Subappalto
Il Fornitore può subappaltare a operatore economico adeguatamente qualificato le prestazioni oggetto del presente contratto nel limite massimo del 30% dell’importo contrattuale, purché preventivamente autorizzato dalla Società.
La Società verificherà, previamente al rilascio dell’autorizzazione, che il contratto di subappalto contenga l’indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso distintamente dal compenso ribassabile da corrispondere al subAppaltatore. L’insussistenza dell’indicazione degli oneri per la sicurezza determinerà la nullità del contratto di subappalto.
In mancanza di autorizzazione il contratto di subappalto sarà nullo. Nel caso di nullità del subappalto:
a) il Fornitore nulla potrà pretendere per le prestazioni eventualmente eseguite neppure a titolo di arricchimento senza causa;
b) la Società potrà chiedere il risarcimento del danno oppure, ove possibile, la messa in pristino a spese del Fornitore delle prestazioni eseguite dal Subappaltatore abusivo.
Il pagamento del Subappaltatore avverrà da parte del Fornitore.
Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia all’art. 118 del Codice dei Contratti.
Articolo 18 – Responsabilità del Fornitore
Sarà obbligo del Fornitore adottare, nella esecuzione delle attività, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l’incolumità dei lavoratori e dei terzi (secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di sicurezza stradale) nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
Articolo 19 – Sicurezza
Il Fornitore è tenuto ad osservare quanto contenuto nel DUVRI, a far osservare ai propri dipendenti, nonché agli eventuali subappaltatori, tutte le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; in particolare deve dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia; inoltre deve prendere, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, predisponendo i piani delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi dell’art. 18 comma 8, L. 55/90.
Tutte le attività svolte nell’ambito del presente contratto devono rispettare pienamente le norme vigenti, comprese nel D.Lgs. n.81/2008 e successive integrazioni e modificazioni in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
In particolare il Fornitore dovrà redigere, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi o, a seconda dei casi, Piano Operativo di Sicurezza per le specifiche lavorazioni da svolgere in cantiere e provvedere alla trasmissione dello stesso all’RSPP o al Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione per l’adeguamento dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento di competenza.
Il Fornitore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell’area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori attenendosi a quanto previsto dal DUVRI e/o Piano di Sicurezza e di Coordinamento specifico del cantiere di cui trattasi e dal proprio DVR / Piano Operativo di Sicurezza.
Il Fornitore provvederà inoltre a:
• fornire l’elenco del personale, delle attrezzature e mezzi di trasporto occorrenti per l’esecuzione dell’incarico;
• fornire tutta la documentazione di cui all’allegato 17 D. Lgs. 81/2008 ai fini della valutazione dell’idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art art. 90, comma 9, lettera a) X.Xxx. 81/2008;
• far osservare a tutti i propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori tutte le norme e disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
• disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare per l’esecuzione dell’incarico;
• curare che tutte le attrezzature ed i mezzi impiegati nel servizio, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
• dotare tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
E’ fatto obbligo al Fornitore, nel caso di intervento in un cantiere, di partecipare alle riunioni di coordinamento che il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione intenderà convocare anteriormente o contestualmente all’inizio delle attività oggetto del presente contratto, al fine di gestire le potenziali interferenze tra le attività del Fornitore e le lavorazioni dell’Impresa.
Viene fatto divieto al Fornitore di usare le attrezzature ed i mezzi del Società o dell’Impresa, se non preventivamente autorizzato.
Articolo 20 - Risoluzione del contratto
Le parti potranno chiedere la revoca dell’affidamento dopo la notifica di una formale diffida ad adempiere. La suddetta diffida, quando inoltrata dalla Società al Fornitore, prescriverà cosa debba fare quest’ultimo per mettersi in regola con i propri obblighi, assegnando il relativo termine di adempimento; trascorso tale termine senza che il Fornitore abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimategli, la Società potrà dichiarare la revoca dell’affidamento e notificarla al Fornitore.
Oltre che nel predetto caso la Società ha il potere di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
a) nei casi previsti dall’art. 135, 1° comma del Codice dei contratti;
b) nei casi in cui vengano meno i requisiti di idoneità professionale per lo svolgimento del servizio;
c) nei casi di cui all’art. 17, 1° comma del presente capitolato;
d) mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
e) procedure concorsuali;
f) nel caso di omessa presentazione alle operazioni di consegna del servizio ai sensi dell’art. 5, del presente capitolato;
g) nel caso in cui non osservi la disposizione dell’art. 118, comma 4° del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. relativamente ai prezzi praticati al Subappaltatore;
h) mancato pagamento delle maestranze.
E’ fatto salvo il risarcimento dei danni che, eventualmente, la Società si trovasse a subire a causa del mancato completamento del servizio stesso, nonché ad ogni altro titolo conseguente all'inadempienza del Fornitore, ivi compresi gli oneri occorrenti per indire una nuova selezione di fornitore del Servizio.
In caso di revoca dell’affidamento, il Fornitore ha diritto al pagamento dei servizi che sono già stati oggetto di positivo collaudo all’atto della revoca, detratto l’ammontare del pregiudizio economico derivante alla Società per ogni eventuale danno subito. Nulla sarà invece dovuto per le eventuali ulteriori attività prestate dal precedente collaudo in corso d’opera fino al momento della revoca.
Articolo 21 - Verifica, controlli e regolare esecuzione
La Società potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull’andamento dell’incarico e chiedere al Fornitore di visionare il lavoro svolto, secondo quanto di seguito riportato.
Qualora venissero riscontrate insufficienze o irregolarità nell’espletamento dell’incarico affidato ovvero nell’applicazione di norme di legge regolamentari o contrattuali, saranno notificati al Fornitore i rilievi specifici assegnando allo stesso un termine per ottemperare.
Qualora il Fornitore persista nell’inosservanza delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda alla regolarizzazione intimata, la Società potrà disporre la risoluzione del contratto ed incamerare la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni.
Articolo 22 – Cessione del credito e cessione del contratto
E’ fatto divieto al Fornitore di cedere in tutto o in parte il contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia, e che il contratto di cessione dei crediti venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificato in originale o in copia autenticata alla Società prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.
Articolo 23 - Trattamento dei dati personali e riservatezza
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di legge ai fini della partecipazione ai singoli bandi di gara. Competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara d’appalto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Società, come definito dall’art. 4 comma 1 lettera
a) del D. Lgs. 196/2003, per finalità inerenti alla valutazione dell’esistenza dei requisiti soggettivi necessari per la valida partecipazione alla gara d’appalto, alla valutazione degli elaborati tecnici e di tutta la documentazione di supporto richiesta e fornita, alla valutazione delle offerte economiche nonché per la valutazione della capacità economico-finanziaria e della capacità tecnica dei partecipanti.
Sussistono i presupposti per l’esenzione del consenso ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 196/2003.
I dati relativi ai partecipanti saranno resi pubblici in sede di aggiudicazione od in sede di contenzioso amministrativo, limitatamente a quanto previsto dalle normative in vigore.
Articolo 24 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, dal disciplinare e dal bando di gara, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Articolo 25 - Definizione delle controversie
Qualora insorgano controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione dell’affidamento, si tenterà una conciliazione per l’immediata soluzione in via amministrativa.
Le domande ed i reclami del Fornitore devono essere regolarmente presentati per iscritto al Direttore del Servizio altrimenti non verranno presi in considerazione. Qualora le parti non
raggiungano un accordo entro sessanta giorni, si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Trieste.
Si esclude il ricorso all’arbitrato.
Articolo 26 - Regime fiscale e spese contrattuali
Il contratto che verrà stipulato con il Fornitore sarà redatto in due originali in bollo ed avente ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., verrà registrato.
Sono a carico del Fornitore le spese di pubblicazione del bando di gara e relativi esiti, nonché le spese di registrazione del contratto.
S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxx - xxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx
“Servizio di prove di laboratorio e controllo qualità dei materiali e lavorazioni con laboratorio mobile”
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Norme Tecniche
Articolo 1 - Luoghi e modalità di esecuzione del servizio
Il Servizio riguarda l’esecuzione di prove, indagini, prelievi, saggi ed analisi oltre al rilascio di rapporti di prova e certificati ivi incluse le tipologie, tra le suddette fattispecie, aventi valore ufficiale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di rilascio delle autorizzazioni ai laboratori per l’esecuzione e certificazione delle stesse. Il Servizio prevede inoltre l’utilizzo, su richiesta della Società, di due o più laboratori mobili attrezzati e di personale tecnico per l’esecuzione in sito di prove e saggi relativi a materiali, manufatti e strutture in generale di seguito descritti.
Il Servizio verrà prestato nell'ambito dei lavori per la manutenzione delle infrastrutture civili, industriali e stradali di competenza della Società e dei lavori di realizzazione di nuove opere. Le prove, indagini, saggi e prelievi riguarderanno pertanto tutte le tipologie maggiormente diffuse di materiali di base (tra cui ad esempio e non in forma esaustiva: inerti naturali ed artificiali, bitumi, cementi e leganti idraulici, acciai e metalli da costruzione, legno, vetro, materie plastiche, vernici, rivestimenti con film metallici e non, resine, fibre ecc.) e di materiali compositi (tra cui ad esempio e non in forma esaustiva: terre, materiali ed aggregati rocciosi, terre stabilizzate con leganti idraulici o altri materiali, conglomerati bituminosi e cementizi, impermeabilizzazioni, mani d’attacco ecc.), siano essi sciolti o posti in opera.
Le prestazioni richieste saranno di norma svolte presso il cantiere di costruzione/manutenzione anche in soggezione di traffico o in presenza di mezzi operativi, nonché presso gli impianti di confezionamento dei materiali (solitamente compresi entro un raggio di 80 km dal cantiere), così come verranno indicati dalla Società o dall’Impresa titolare dei lavori.
Tutte le prove in corso d’opera che necessitano di rilascio di certificazione ufficiale ai sensi del
D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le Costruzioni” e s.m.i. dovranno essere eseguite e certificate da Laboratori di prova autorizzati ai sensi dell’art.59 del D.P.R. n.380 dd.06/06/2001.
Le prove di laboratorio di cui sopra dovranno essere effettuate esclusivamente nella sede del laboratorio autorizzata dal Ministero competente; a tale disposizione il Fornitore dovrà attenersi anche per l’esecuzione di prove di compressione su provini di cls aventi tempi di maturazione diversi dai 28 giorni, allo scopo di rendere il più possibile omogenei e correlabili i risultati di tali prove con i riscontri ufficiali.
Nel caso il Servizio in ambito cantieristico fosse richiesto dalla Società successivamente all’esecuzione lavori ed alla rimozione del cantiere, il Fornitore dovrà disporre opportuna segnaletica per la chiusura delle singole corsie secondo quanto previsto dalla normativa vigente (il nuovo Codice della Xxxxxx X.X. x. 000 xxx 00/00/00, il Regolamento d'attuazione emesso con decreto n. 495 il 16/12/92 e il Disciplinare Tecnico emesso con decreto ministeriale dd. 10 luglio 2002) e attenersi alle disposizioni previste X.Xxx 9 aprile 2008 , n. 81 di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’attivazione del Servizio avverrà su chiamata da parte della Società, anche per il tramite del Direttore dell’Esecuzione del Contratto oppure del Direttore dei Lavori di manutenzione e/o realizzazione oggetto di verifica, o dei loro diretti collaboratori. La comunicazione avverrà anche a mezzo di telefono o sistemi telematici entro le 24 ore antecedenti la richiesta di erogazione del servizio, o nel caso venga richiesta al Fornitore l’apposizione della segnaletica di cantiere, entro le 48 ore precedenti l’intervento. Il Rappresentante del Fornitore, o suo delegato, dovranno essere sempre reperibili al numero telefonico e/o recapito telematico comunicati, per la chiamata di attivazione dalla quale, entro i predetti termini, il Fornitore dovrà rendere disponibile il proprio personale ed i propri mezzi presso i luoghi di lavoro indicati.
Articolo 2 - Normativa di riferimento per l'esecuzione delle prove
Per le prove in corso d’opera che necessitano di rilascio di certificazione ufficiale ai sensi
dell’attuale normativa, il Fornitore dovrà essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed in particolare essere in possesso almeno dei requisiti di cui alle circolari 8 settembre 2010, n.7617, n.7618. Il Fornitore dovrà essere inoltre in possesso dei requisiti di cui al D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i. per poter effettuare le indagini, prove e controlli previsti in corso d'opera.
Il Fornitore dovrà essere inoltre in possesso di un “Sistema di Gestione della Qualità” certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 da parte di un organismo terzo indipendente ed accreditato, di adeguata competenza ed organizzazione.
Il servizio ha ad oggetto principalmente l'esecuzione di indagini, prove, controlli corrispondenti all'impiego di materiali di base e compositi già sopra citati e all'analisi di manufatti, strutture, terreni ecc., compresi e descritti nelle suddette norme tecniche. Le suddette indagini potranno quindi riguardare le seguenti categorie di opere:
• costruzioni civili ed industriali;
• opere dell'ingegneria idraulica;
• opere d'arte in genere;
• terre, rocce da scavo, rilevati, consolidamenti e altre opere della geotecnica;
• opere complementari quali impiantistica in generale, segnaletica, barriere di sicurezza, ecc.;
• materiali, manufatti ed impianti speciali per la gestione di reti stradali.
Il Fornitore dovrà essere in grado di eseguire o far eseguire tutte le prove suddette anche soddisfacendo alle prescrizioni di normative speciali, anche a carattere regionale, quali le norme riguardanti la sismicità del territorio e le norme in materia di tutela dell’ambiente.
Per l'esecuzione di prove speciali di seguito riportate è richiesto il possesso del certificato di qualificazione rilasciato da Centro Italiano di Certificazione per le Prove Non Distruttive o equipollente: Ultrasonora, Sonica, Sclerometrica, Chimica in Sito, di Permeabilità, del Potenziale di Corrosione dell'Armatura, di Estrazione, della Tensione Residua, di Penetrazione, con Xxxxxxxxxx Xxxxxx, di Carico.
2.1 - Tipologia delle prove da eseguire (prove minime)
A titolo indicativo si elencano le prove minime che il Fornitore di regola potrà essere chiamato a svolgere giornalmente presso il cantiere.
2.1.1 - Prove minime da eseguire sulle terre
- prove di carico;
- densità in sito;
- classificazione delle terre;
- prelievi vari.
2.1.2 - Prove minime da eseguire sui misti cementati
- prove CBR;
- peso specifico.
2.1.3 - Prove minime da eseguire sui conglomerati a legante idraulico
- prova di slump/spandimento su tavola vibrante per SCC;
- prelievo di due cubetti di calcestruzzo per ogni nuovo getto ed esecuzione della prova a compressione a 28 gg;
- prova MILANO per la determinazione del contenuto in legante e curva granulometrica;
- prelievi vari.
2.1.4 - Prove su barre d’acciaio ad aderenza migliorata
- piegamento barre;
- trazione barre;
- rilievo marchio.
2.1.5 - Prove su pali / diaframmi
- Prove tipo Cross-Hole;
- Prove tipo Echo Test ;
- analisi ammettenza meccanica su palo;
- prove di carico statiche su palo (eventuali su richiesta: escluse dalla quotazione).
2.1.6 - Prove minime all’impianto di confezionamento del conglomerato
- controllo delle caratteristiche granulometriche dei cumuli di materiale per l’approvvigionamento del miscelatore: dimensioni, coefficiente di forma e appiattimento;
- verifica del dosaggio all’impianto e relative analisi granulometriche dei materiali ai dosatori secondo quanto previsto dagli studi presentati dall’Impresa;
- misura della temperature di confezionamento, di essiccamento e dell’impasto;
- prelievo del conglomerato per il riscontro della quantità di legante impiegato, curva granulometrica, Stabilità e Scorrimento Xxxxxxxx e su richiesta prova a trazione indiretta;
- prelievo del legante e determinazione della penetrazione, della temperatura di rammollimento e della viscosità dinamica a due diverse temperature.
Le prove elencate dovranno essere eseguite almeno due ore prima dell’inizio delle lavorazioni; i risultati dell’analisi granulometrica e della percentuale di legante impiegato dovranno essere forniti alla D.L. prima della consegna del materiale in cantiere.
2.1.7 - Prove minime da eseguire per le pavimentazioni
Determinazione delle caratteristiche principali del conglomerato bituminoso
• percentuale di legante nel conglomerato;
• curva granulometrica;
• confezionamento di quattro formelle Xxxxxxxx per la determinazione della Stabilità e dello Scorrimento;
Esecuzione di 4 carotaggi per la determinazione dello spessore reso del conglomerato bituminoso
Sono compresi:
• carotaggio (compreso di carotatura, taglio, rettifica);
• determinazione degli strati e rilievo degli spessori;
• percentuale dei vuoti e densità degli strati;
• grado di costipamento degli strati;
Determinazione della quantità di bitume per mano d'attacco spruzzato
Per l'esecuzione di 4 rilievi di bitume spruzzato.
I risultati dell’analisi granulometrica e della percentuale di legante impiegato dovranno essere forniti alla D.L. entro due ore dall’inizio delle lavorazioni.
La caratterizzazione delle carote e del bitume per mano d’attacco dovranno essere disponibili all’atto dell’esecuzione comunicandole anche verbalmente al personale della società presente.
2.1.8 - Altre prove
Più in generale potranno anche essere richieste specifiche prove non riportate nel presente Capitolato e relativi allegati che riguardano a titolo meramente esemplificativo le seguenti tipologie:
- stabilizzazioni a leganti idraulici e miscele di leganti idraulici e non;
- vernici e segnaletica stradale;
- caratterizzazione geotecnica dei siti;
- indagini sulle opere di fondazione, anche profonde
- acciaio laminato e trattamenti anticorrosivi;
- caratterizzazione chimico/fisica/meccanica dei materiali.
Articolo 3 - Dotazioni minime del Laboratorio Mobile
I laboratori mobili utilizzati dal Fornitore per le attività in un cantiere di cui ai punti precedenti, dovranno essere dotati delle seguenti attrezzature minime:
- xxxxxxxx UNI ø30, setacci ASTM ø30, con fondo e coperchio per l’analisi granulometriche degli aggregati;
- vibro vaglio meccanico o elettromagnetico;
- stufa da essiccazione con regolazione termostatica della temperatura fino a 200°C;
- 2 (due) estrattori a testata fredda, a caduta e di capacità da 1,5 kg ciascuno, corredati con apparecchio di riscaldamento atto a consentire la regolazione della temperatura per la separazione del bitume dall’impasto;
- una centrifuga o un forno a calcinazione a seconda della richiesta della D.L.;
- una centrifuga con velocità regolabile non inferiore a 300 g/min, di capacità 200g per la separazione del filler dalla soluzione bituminosa ottenuta dall’estrattore di cui al punto precedente;
- una bilancia di precisione, sensibilità 0,01g e portata 5kg;
- una bilancia di precisione, sensibilità 0,1g e portata 15kg anche per pesate idrostatiche;
- 4 (quattro) o più fustelle Xxxxxxxx con basi e collari di prolunga;
- un costipatore meccanico per il confezionamento dei xxxxxxx Xxxxxxxx;
- un estrattore per le formelle Xxxxxxxx;
- una pressa Xxxxxxxx completa con ganasce di rottura e indicatori a quadrante per la determinazione della Stabilità (CNR B.U. n.30 del 15.03.73), dello Scorrimento e l’esecuzione della prova a Trazione Indiretta (CNR B.U. n.134/91);
- un bagno d’acqua munito di apparecchio di riscaldamento per la regolazione termostatica della temperatura a 60°C e 25°C;
- penetrometro per la prova di penetrazione sui bitumi (EN 1426, CNR 24/71);
- strumento per la misura della temperatura di rammollimento “palla-anello” (EN 1427, CNR 35/73);
- viscosimetro Rotazionale Xxxxxxxxxx (SN n.67/1722/a – prEN 13302);
- serie di setacci e griglie per la determinazione dell’indice di appiattimento e regolo misuratore per il coefficiente di forma degli inerti (CNR 95/84);
- frigorifero;
- cartoncini per il prelievo delle mani d’attacco e la determinazione della quantità in peso spruzzata;
- fresa carotatrice (elettrica o a scoppio) con corone di ricambio ø10cm e ø16cm;
- 2 termometri di vetro a scala estesa fino a 60°c e fino a 250°C;
- volumometro per la misura della drenabilità;
- metri, regoli, calibri e termometri a lettura diretta;
- casseforme per prelievi di calcestruzzo;
- xxxx xx Xxxxxx (UNI 9418);
- vibratori per calcestruzzo;
- apparecchiature per le prove di carico con piastra su terre (CNR B.U. n.146/92);
- volumometro a sabbia per la determinazione della densità in sito delle terre (CNR B.U. n.22/71);
- secchi metallici, filtri, idonei solventi, provettoni graduati, acqua distillata, recipienti, cucchiai, spatole e ogni altro apparecchio di ausilio alle prove prescritte;
- compattatore CBR per l'esecuzione di prova CBR, completo di tutti gli accessori.
Articolo 4- Tempi e modalità di consegna dei risultati delle prove
La disponibilità del Servizio dovrà essere resa dal Fornitore entro 24 ore dalla richiesta formalizzata dalla Società o da un suo rappresentante nominato (es. Direttore Esecuzione del Contratto).
I risultati delle prove richieste, i cui tempi di consegna non sono stati esplicitati nel precedente articolo 2 delle presenti Norme Tecniche, dovranno essere disponibili il giorno successivo, fatto salvo il rispetto dei tempi tecnici di maturazione dei provini e di esecuzione delle prove stesse.
Per ciascuna prova o gruppo omogeneo di prove s’intende compresa e compensata nei prezzi pattuiti l’emissione di un certificato di laboratorio comprovante gli esiti della prova stessa, debitamente compilato e siglato come da schema tipo riportato in allegato A al presente Capitolato. Tutti i certificati dovranno essere prodotti entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di esecuzione delle prove.
All’atto dei prelievi eseguiti in cantiere dovrà essere compilato dal tecnico del Fornitore un rapporto giornaliero che indichi il numero e la tipologia delle prove eseguite, la data, il luogo e ogni altra informazione utile alla ricostruzione del lavoro svolto secondo lo schema tipo allegato al presente. Il rapporto dovrà essere compilato in duplice copia, sottoscritto dal tecnico presente in cantiere e da un tecnico della Direzione Lavori. In calce al presente Capitolato viene allegato uno schema di rapporto (Allegato B).
Potranno anche essere richieste ulteriori prestazioni, riportate nell’allegato Xxxxxx Xxxxxx, di tipologia e/o modalità esecutive diverse da quelle esposte: in tal caso i tempi e le modalità di esecuzione e restituzione dei risultati verranno concordati di volta in volta con la D.L.. In ogni caso il Fornitore dovrà essere pienamente organizzato per eseguire quanto ulteriormente richiesto.
Nel caso venisse richiesta dalla Società l’esecuzione di una prova o di un accertamento non individuato dal presente Capitolato o già incluso nell'allegato Xxxxxx Xxxxxx, il Fornitore si impegna all’esecuzione della stessa, agli stessi patti e condizioni del presente appalto, previo concordamento di un nuovo prezzo basato su una specifica analisi di mercato e comprensivo del ribasso offerto in sede di gara. A tal fine potranno essere utilizzati, a titolo esemplificativo, il tariffario ANAS delle prove di Laboratorio del Centro Sperimentale Stradale di Cesano nonché le voci di Elenco Prezzi del prezziario generale ANAS riguardanti le Prove sui Materiali e Sondaggi nelle rispettive ultime edizioni disponibili al momento del concordamento. I nuovi prezzi saranno concordati mediante verbale sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dal Fornitore.
Articolo 5 - Dettaglio prove da eseguire
Il numero delle prove elencate nella tabella “Dettaglio Prestazioni a base d’Asta”, riferito ad ogni macrovoce, indica la singola prestazione. E’ discrezione della Società - secondo le necessità espresse dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto o dal Direttore dei Lavori di manutenzione e/o realizzazione oggetto di verifica - richiedere la presenza in cantiere del laboratorio per l'esecuzione di prove singole, ovvero per l’esecuzione di più prove durante la stessa giornata; nel caso si dovesse rendere necessario effettuare l'esecuzione contemporanea di prove diverse, il Fornitore rimane obbligato a garantire la presenza di propri tecnici e relative attrezzature su ciascun sito.
In ogni caso le prestazioni vengono riconosciute secondo la tabella “Dettaglio Prestazioni a base d’Asta” e nell’Elenco Przzi, fermo restando che ai prezzi unitari sarà applicato il ribasso offerto dal Fornitore in fase d’offerta.
Nel caso le prove o le singole prestazioni venissero svolte in orario notturno o festivo, le specifiche competenze maturate verranno liquidate con una maggiorazione del 30% sul prezzo riportato nella predetta tabella e nell’allegato Elenco Prezzi.
Qualora le prove o le singole prestazioni venissero svolte in orario notturno in giornate festive (domenica notte ed altre festività), è prevista una maggiorazione del 50% sul prezzo riportato nella predetta tabella e nell’allegato Elenco Prezzi.
Qualora venissero richieste prove riportate nell’Elenco Xxxxxx ma non nella tabella “Dettaglio Prestazioni a base d’Asta”, al Fornitore sarà riconosciuto il prezzo della singola prova, il riconoscimento della tariffa chilometrica, ecc., decurtate del ribasso percentuale offerto in fase
d’offerta; nel caso di prestazioni in orario festivo/notturno saranno applicati gli aumenti relativi previsti per ogni singola voce.
Il Fornitore dovrà attivamente rapportarsi con la Società o con il soggetto da questa indicato per stabilire un piano programmato dell’esecuzione del Servizio e seguirne tutti gli sviluppi, modifiche ed integrazioni che l’evolvere dei lavori oggetto di verifica comporterà al piano stesso, ivi compresi le necessarie sospensioni e riprese come sopra menzionato.
Articolo 6 - Personale tecnico per l’espletamento del servizio.
Il personale tecnico coinvolto direttamente nell’espletamento dei servizi dell’appalto dovrà essere in possesso di specifici titoli di studio/referenze come di seguito precisato:
- n. 2 (due) Responsabili di laboratorio in possesso di laurea in discipline tecniche specialistiche;
- n. 4 (quattro) Referenti tecnici in possesso di laurea o diploma in discipline tecniche;
- n. 4 (quattro) Operatori qualificati di provata esperienza nel settore.
Le lauree in discipline tecniche specialistiche richieste sono le seguenti: ingegneria civile o geologia.
I diplomi in discipline tecniche richiesti sono i seguenti: geometra o perito edile.
Prima dell’inizio del servizio il Fornitore dovrà trasmettere, con apposita dichiarazione i nominativi, dati anagrafici e titoli di studio ed abilitazione, del personale tecnico coinvolto direttamente nell’espletamento dei servizi.
Articolo 7 - Oneri e obblighi a carico della Ditta (prestatore del servizio)
Oltre agli oneri e agli obblighi previsti dal Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, dal presente Capitolato, nonché dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento, il Prestatore di Servizi, a propria cura e spese e senza diritto ad alcun compenso, avrà a suo carico:
- la conservazione dei saggi effettuati e dei resti dei provini fino alla redazione del certificato di collaudo dei lavori relativi a ciascun lotto/opera; alla scadenza di tale termine, e solo su esplicita autorizzazione della Società, tali saggi e resti saranno destinati a recupero/smaltimento secondo le normative vigenti a cura e spese del Fornitore;
- le spese per la trasmissione alla Società dei certificati, delle relazioni di interpretazione dei risultati e la redazione e trasmissione dei disegni esplicativi delle prove e degli accertamenti eseguiti;
- la trasmissione, su richiesta della Società, dei certificati di taratura delle attrezzature utilizzate e i relativi rinnovi periodici.
Allegato A
MODELLO DI RIFERIMENTO E CONTENUTI MINIMI DEL CERTIFICATO
INTESTAZIONE DEL FORNITORE | ||
RICHIEDENTE | S.p.A. AUTOVIE VENETE | |
…………………………….. | ||
DATA DELLA PROVA | ……………………………. | |
DATA DEL | …………………………….. | |
CERTIFICATO | nome dell’appalto incluso CIG e CUP, luogo delle prove (località | |
dell’impianto o progressiva chilometrica del cantiere), identificazione | ||
del prelievo o prova effettuati. | ||
IMPRESA | ||
INDICAZIONI | ||
PROVA ESEGUITA | ||
VALORI RISCONTRATI DALLA PROVA | ||
L’ESECUTORE DELLA PROVA | IL DIRETTORE DEL LABORATORIO |
Allegato B
VERBALE DI PROVE E DI PRELIEVI DI MATERIALE IN SITO
N° DEL
DITTA:
CANTIERE DI RIFERIMENTO:
IMPIANTO (eventuale):
PERSONE PRESENTI ALLA PROVA / PRELIEVO CAMPIONI:
PROVE IN SITU: CONDIZIONI METEO:
n° n° n° n°
n° n° n° n°
RIFERIMENTI PER INDIVIDUARE L’UBICAZIONE DELLE PROVE INDICATA DALLA D.L.:
Prova n° Prova n° Prova n° Prova n°
riferimento riferimento riferimento riferimento
PRELIEVO MATERIALI PER PROVE:
n° n° n° n° n°
n° n° n° n° n°
Percorrenza Km Prestazioni personale h
PUNTI DI PRELIEVO INDICATI DALL D.L.:
PROVE RICHIESTE DA IN NOME E PER CONTO DI
TECNICO XXXXX (nome, cognome):
Per la S.p.A. AUTOVIE VENETE TECNICO DITTA
(D.L. o suo incaricato)
………………………………. …………………………………...