CAPITOLATO TECNICO E DESCRITTIVO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNITA’ RISCALDANTI E DELLE RELATIVE COPERTE TERMICHE PER IL MANTENIMENTO DELLA NORMOTERMIA OCCORRENTI ALL’A.S.L. CN2 ALBA-BRA
CAPITOLATO TECNICO E DESCRITTIVO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNITA’ RISCALDANTI E DELLE RELATIVE COPERTE TERMICHE PER IL MANTENIMENTO DELLA NORMOTERMIA OCCORRENTI ALL’A.S.L. CN2 ALBA-BRA
Art. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO
La presente gara ha per oggetto la ” FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNITA’ RISCALDANTI E DELLE RELATIVE COPERTE TERMICHE PER IL MANTENIMENTO DELLA NORMOTERMIA OCCORRENTI ALL’A.S.L. CN2 ALBA-BRA”
L'importo complessivo di gara ammonta ad € 36.000,00(IVA esclusa).
Art. 2 - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE
La gara in oggetto si riferisce alla fornitura in noleggio di unità riscaldanti e delle relative coperte per il mantenimento della normotermia.
La fornitura comprende:
il noleggio di unità riscaldanti a circolazione di aria con le seguenti caratteristiche:
⮚ dimensioni e peso contenuti visti i limitati spazi presenti in sala operatoria ed elemento preferenziale la disponibilità di carrello per poter essere facilmente spostato
⮚ alimentazione elettrica: 220-240 V
⮚ dotato di sistema filtraggio aria con filtro assoluto HEPA con efficienza del 99,97% con particelle di dimensioni ≤ 0,3 micrometri (precisare caratteristiche e tempistica di sostituzione)
⮚ sistema di verifica temperatura in uscita e dispositivi di allarmi acustici e visivi per eventuali rialzi termici
⮚ elemento preferenziale la impostazione di diversi livelli di temperatura
⮚ facilità di pulizia/sanificazione del tubo di collegamento unità riscaldante-coperta
⮚ bassa rumorosità ≤ 60db
⮚ facilità di posizionamento vicino al letto operatorio
⮚ marcatura CE del fabbricante, conforme alle compatibilità elettromagnetiche (EMC) contro i radiodisturbi ed alla normativa di sicurezza elettrica CEI 62-5 e successive modificazioni ed integrazioni
la fornitura di coperte termiche con le seguenti caratteristiche:
⮚ coperte disponibili in varie misure e fogge per le diverse specialità chirurgiche in modo da garantire il massimo riscaldamento del paziente, per le differenti tipologie di interventi, elemento preferenziale la possibilità di fornitura anche di coperte sterili
⮚ configurazioni: corpo intero, corpo superiore multiposizione, corpo inferiore e sottocorpo (“under body”)
⮚ tutti gli eventuali accessori e/o parti di ricambio (cavi, tubi, accessori di fissaggio, adattatori) necessari per l’utilizzo
⮚ sistema di riscaldamento avvolgente e uniforme
⮚ coperte resistenti agli strappi
⮚ idrorepellenti in materiali atossici
⮚ con possibilità di essere fissate al paziente in modo non traumatico ma con sufficiente presa
⮚ latex free
⮚ radiotrasparenti
⮚ a bassa liberazione di pulviscolo tissutale
⮚ utilizzabili a tutte le temperature dell’unità riscaldante
⮚ di rapida e facile connessione con il tubo di collegamento dell’ unità riscaldante
⮚ monopaziente
⮚ ignifughe
⮚ elettricamente non conduttive
⮚ marcatura CE del fabbricante, conforme alle compatibilità elettromagnetiche (EMC) contro i radiodisturbi ed alla normativa di sicurezza elettrica CEI 62-5 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tutti i sistemi oggetto di fornitura dovranno essere marchiati e certificati in accordo con la normativa vigente in merito all’utilizzo in ambiente ospedaliero.
Art. 3 - QUANTITATIVI PRESUNTI
DESCRIZIONE | QUANTITA’ ANNUA | QUANTITA’ 36 MESI |
Unità riscaldanti | 9 | 27 |
Coperte postoperatorie: | ||
Copertura totale del corpo | 45 | 135 |
Coperte intraoperatorie: | ||
Parte inferiore del corpo | 90 | 270 |
Parte superiore multi posizione | 1.200 | 3.600 |
Sottocorpo | 30 | 90 |
La ditta dovrà provvedere alla sostituzione gratuita dell’unità riscaldante consegnata in noleggio ogni qualvolta questa risulti essere danneggiata o usurata entro 2 (due) giorni solari dalla relativa comunicazione scritta da parte della struttura utilizzatrice.
I quantitativi indicati sono presunti e non vincolanti, essendo il consumo non esattamente prevedibile, ma subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore; nessuna eccezione potrà pertanto essere sollevata per maggiore o minore quantità ordinata.
L’A.S.L. si riserva la facoltà di rinnovare la fornitura nella misura massima del 50% entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione.
Art. 3 – CAMPIONATURA
Non è richiesta per la partecipazione alla gara l’invio di campionatura.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di richiederla successivamente, qualora ciò si rendesse necessario per la valutazione della conformità degli articoli. In tal caso la ditta che non presenti la campionatura sarà esclusa dalla gara.
Art. 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 D.Lgs. 81/2008, vista la determinazione nr. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le
attività oggetto dell’appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.
Gli oneri relativi risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
Art. 10 - FORMAZIONE
La ditta aggiudicataria dovrà fornire al personale addetto all’utilizzo un’adeguata formazione all’uso ed alla corretta manutenzione delle apparecchiature.
L’impresa dovrà dichiarare la propria disponibilità, su richiesta, a fornire chiarimenti e delucidazioni in merito all’utilizzo delle apparecchiature.
Art. 11 - PENALI
In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le seguenti penali:
- consegna merce non conforme all’ordine, per qualità e/o quantità € 36,00
- ritardo nella consegna – per ogni giorno di ritardo consecutivo di
ritardata consegna rispetto alla data di ricevimento dell’ordine € 36,00
- ritardo nella sostituzione dell’unità riscaldante consegnata in noleggio, per
ogni giorno di ritardo € 36,00
Tali importi saranno comunicati alla S.S. Bilancio e Contabilità dell’Azienda Sanitaria Locale che provvederà all’addebito della penale. Sulla fattura viene indicato l’IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento.
Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione.
Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.
Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore.
In ogni caso l’ASL si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest’ultimo.
Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Art. 12 - FATTURAZIONE
Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero d’ordine comunicato dalla S.C. competente.
A seguito dell’entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge 244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo
2015 per l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie, si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l’invio delle fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: UFXS51.
L’articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il codice CIG (salvo nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità).
L’Azienda Sanitaria non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino il codice CIG.
Art. 13 - PAGAMENTI
I pagamenti delle fatture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento delle stesse. Qualora si verifichino contestazioni, i termini di pagamento verranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.
Art. 14 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall’art. 109 D.Lgs. 50/2016.
Art. 15 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Legge n. 136 del 13/08/2010
Ai sensi dell’art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.
I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato.
Con la comunicazione di affidamento, l’Azienda richiederà al soggetto aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.
E’ fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
E’ fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 16 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta esecuzione della fornitura; è inoltre responsabile di tutte le norme in materia igienico-sanitaria e di commercio relative ai prodotti da fornire, della buona esecuzione delle opere, nonché degli eventuali danni arrecati in conseguenza dell'inosservanza delle stesse sia alle persone sia alle cose della Stazione Appaltante che a terzi.
Art. 17 – CONTROLLI QUALITATIVI
L'accettazione dei prodotti è di competenza esclusiva della Stazione Appaltante. La firma per ricevuta del D.T.T., o altro documento equivalente che la ditta s’impegna a compilare al momento della consegna, non costituisce in alcun modo certificazione di accettabilità dei prodotti. In caso di riscontro negativo, la Stazione Appaltante si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce al momento della consegna. La ditta aggiudicataria s’impegna alla sostituzione immediata del prodotto non idoneo, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante.