La fideiussione segue sempre le sorti dell’obbligazione principale, anche nel caso di cessione del contratto non notificata
La fideiussione segue sempre le sorti dell’obbligazione principale, anche nel caso di cessione del contratto non notificata
“Essendo la fideiussione obbligazione accessoria a quella principale, ne segue le sorti ed una volta verificatosi l’inadempimento del debitore principale, il garante non può certo sottrarsi all’adempimento che garantito e ciò indipendentemente dalla notizia che il garante ha ricevuto della cessione”
(Trib. Milano, Sez. XII, n. 5083 del 22 aprile 2015)
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Con sentenza n. 5083/2015, pubblicata in data 22 aprile 2015, il Tribunale di Milano ha stabilito che non può essere opposta la carenza di legittimazione passiva da parte del fideiussore per mancata notifica della cessione del contratto, nel caso in cui il contratto di fideiussione contenga una clausola che preveda espressamente e in via preventiva l’efficacia della garanzia anche a seguito di tali operazioni.
Nel caso di specie, le parti opponenti, al solo scopo di paralizzare il recupero coattivo del credito, liquidato nel decreto ingiuntivo opposto, fondavano la propria difesa sulla presunta carenza di legittimazione passiva del fideiubente, non adeguatamente notiziato dell’avvenuta cessione del contratto.
L’opposta, dal canto suo, sosteneva la validità della propria pretesa, anche nei confronti del garante, in forza dell’espressa previsione nel contratto di fideiussione della rinuncia da parte del garante alla tutela di cui agli artt. 1945 e 1957 cod. civ. e al consenso, in via preventiva, all’estensione della garanzia fideiussoria al cessionario del contratto di locazione.
La cessione del contratto, ex artt. 1406 cod. civ., determina il trasferimento della complessiva posizione contrattuale del cedente in capo al cessionario, previo consenso del ceduto.
Nel caso in cui il richiesto consenso del ceduto venga preventivamente prestato, attraverso un’apposita clausola contrattuale, l’efficacia e l’opponibilità nei confronti di quest’ultimo della cessione è subordinata al momento in cui gli è stata notificata o in cui l’ha accettata (art. 1407 cod. civ.).
Peraltro, una tesi dottrinale ha sostenuto che la cessione non possa essere considerata imperfetta, nulla o annullabile, per la mancanza di accettazione o di notifica al contraente ceduto, essendosi perfezionata attraverso l'accordo tra cedente e cessionario, sulla scorta del già espresso consenso del ceduto (Xxxxxx, Diritto civile, Vol. III, Milano, 2000, p.724).
Il fideiussore, non essendo stato diretto destinatario della notifica della cessione, basandosi sulla teoria per cui, nel caso di obbligazioni solidali passive, la cessione è
efficace solo per i condebitori ai quali è notificata o che ne abbiano avuto conoscenza, ha eccepito il difetto di legittimità passiva.
Il Tribunale di Milano ha ritenuto che la fideiussione, quale obbligazione accessoria, deve sempre seguire le sorti dell’obbligazione principale: una volta prestata la garanzia personale, verificatosi l’inadempimento del primo obbligato, il fideiussore non può rifiutarsi di adempiere nei confronti del creditore, indipendentemente dalla notizia che il garante abbia avuto della cessione.
Pertanto, ai fini della legittimazione passiva del fideiussore, non rileva che il cessionario non abbia provveduto a notiziario della cessione del contratto: la mancata notifica non può comportare l’automatica liberazione del garante dall’obbligazione e neppure l’inefficacia della cessione nei suoi confronti.
Se non bastasse la preventiva autorizzazione alla cessione a vincolare il garante, in alcune ipotesi persino i rapporti interni tra le parti in causa possono avere una fondamentale rilevanza.
Nel valutare l’intera vicenda, il Tribunale ha dato un particolare risalto ai rapporti interni tra debitore principale e garante, arrivando a stabilire una vera e propria presunzione di conoscenza della cessione da parte di entrambi: il fideiussore risultava infatti essere socio di maggioranza e controllante della società debitrice.
Ai sensi del comma 1, n. 1, dell’art. 2359 cod. civ. sussiste una situazione di “controllo” nel caso in cui una società sia in grado di esercitare un’influenza dominante sull’altra, per effetto della titolarità di un numero di voti tale da controllare l’assemblea ordinaria: il socio di maggioranza è in grado di esercitare un c.d. “controllo interno di diritto” nell’assemblea della controllata, esercitando un’attività di direzione e controllo in forza della quale, pur restando soggetti dotati di propria ed autonoma personalità giuridica, nonché di patrimoni distinti, risultano collegate entrambe da un unico centro decisionale.
Ulteriori elementi a riprova dello stretto legame tra le due coobbligate erano l’identità della sede legale e dei legali rappresentanti: essendo stata la notifica della cessione eseguita presso la comune sede sociale, all’attenzione del legale rappresentante pro tempore, risulta difficile, se non impossibile, negarne la conoscenza diretta.
La Suprema Corte ha chiarito che la notificazione della cessione, non rientrando nel novero delle notifiche giudiziarie e della loro rigorosa disciplina, è un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità, la cui ratio è la conoscenza effettiva da parte dei soggetti interessati (ex multis Cass. civ. Sez. III, 28/01/2014, n. 1770; Cass. civ., Sez. III, 07/02/2012, n. 1684, in CED Cassazione, 2012; Cass. civ., Sez. I, 21/12/2005, n. 28300, in Mass. Giur. It., 2005).
Ma se anche si prendessero in considerazione le regole della notificazione a persone giuridiche, il soggetto deputato al ritiro comunicazioni e notificazioni, effettuate presso la sede legale, è normalmente il legale rappresentante (o un soggetto all’uopo
incaricato): “Nell'ipotesi di notificazione di atti (nella specie: avviso di accertamento) a persona giuridica la cui sede è fissata in locali utilizzati in comune con altre società o con studio professionale, se il documento è consegnato nelle mani di persona che si qualifica come impiegato e accetta la consegna, per vincere la presunzione legale che trattasi di persona addetta alla sede occorre una prova concreta e rigorosa atta ad escludere non solo l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra la società destinataria dell'atto e la persona fisica destinataria del documento, ma altresì l'esistenza di qualsiasi rapporto in base al quale l'atto notificato venga portato a conoscenza della persona giuridica destinataria” (Cass. civ., 13/04/1981, n. 2180, in Foro It., 1981, I, 2464).
Nel caso concreto, la perfetta identità tra il soggetto deputato alla legale rappresentanza di entrambe le società e la circostanza che la notifica da parte del cessionario sia stata effettuata presso la comune sede legale, diventano presupposto invincibile della presunzione di conoscenza dell’avvenuta cessione, tale da fondare la legittimazione passiva sia del debitore principale, sia del garante.