Città Metropolitana di Reggio Calabria
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Regolamento per Istituzione de la figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza
APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. …… DEL 2018
Indice
Indice 2
Art. 1 - Istituzione 3
Art. 2 - Funzioni 3
Art. 3 - Attività inerenti alla tutela e curatela 5
Art. 4 – Poteri 5
Art. 5 - Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca 6
Art. 6 - Struttura organizzativa 7
Art. 7 - Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante 7
Art. 8 -Strutture – Personale ed Indennità 8
Art. 9 - Relazione agli Organi della Città Metropolitana di Reggio Calabria 8
Art. 1 - Istituzione
1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone minori di età, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dalla legislazione regionale, nazionale ed internazionale, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 10 comma 1° lett. n dello Statuto della Città Metropolitana approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n° 1 del 29 dicembre 2016, istituisce presso questo ente il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato Garante, in esecuzione della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).
2. Il Garante, nominato dal Sindaco Metropolitano, nell'esercizio delle proprie funzioni non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge, con imparzialità, la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Nell'esclusivo interesse dei minori, il Garante coopera e raccorda la propria attività con il Garante nazionale e con il Garante Regionale e con quelli di altri Comuni, ove costituiti.
Art. 2 - Funzioni
Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) Propone agli Enti ed alle Istituzioni che si occupano di minori iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzate al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; in particolare, propone iniziative in occasione della celebrazione della giornata per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, istituita dall’articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre ;
b) Xxxxxxx e sostiene, altresì, forme di partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali;
c) Concorre a verificare l’applicazione sul territorio Metropolitano delle convenzioni di cui all’articolo 1, comma1, delle altre convenzioni internazionali che tutelano i minori, nonché l’applicazione e l’attuazione delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di tutela di minori;
d) Xxxxxxx, alle autorità locali competenti e agli Enti istituzionali interessati, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all’educazione, all’istruzione, alla salute;
e) Prende in esame, anche d’ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuto a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, comprese quelle riferite ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo di sanzione;
f) Xxxxxxx in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e a gli organi competenti, la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;
g) Segnala alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, situazioni di disagio delle persone di minore età, nonché alla Procura della Repubblica competente, eventuali abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza;
h) Collabora con le Istituzioni e gli Enti competenti in ordine al fenomeno dei minori scomparsi, con particolare riguardo ai minori stranieri non accompagnati, ai minori abbandonati e non segnalati, ai servizi sociali e alla magistratura minorile, sollecitando, inoltre, gli enti a realizzare forme e servizi di accoglienza;
i) Propone agli enti locali ed ai soggetti pubblici e privati competenti iniziative per la prevenzione e il contrasto dell’abuso sull’adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), della legge 11 agosto2003, n. 228 (Misure contro la tratta delle persone) e della legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet), nonché dei rischi di espianto organi, di mutilazione genitale femminile (MGF) in
conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile) ed estendere i trattamenti sanitari e sociali volti a ridurre i danni subiti, anche fuori dal territorio nazionale, dai minori vittime di qualsiasi tipo di violenza.
j) predispone una relazione annuale al Consiglio Metropolitano sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nella Città Metropolitana, sui servizi e sulle risorse presenti sul territorio finalizzate a corrispondere alle esigenze delle persone minori di età.
Nello svolgimento delle sue funzioni di cui al comma 1, gli interventi dell’Autorità Garante sono effettuati, ove possibile, in accordo con la famiglia e agendo in maniera tale da garantire il rafforzamento dell’azione di tutti i soggetti (magistrati, avvocati, pediatri, assistenti sociali) che operano sui diritti dei minori.
Art. 3 - Attività inerenti alla tutela e curatela
1. Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di corsi di formazione.
Art. 4 – Poteri
1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, il Garante può:
a) visitare strutture e unità di offerta pubbliche e private in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia e segnalare agli uffici e servizi territoriali e alle autorità competenti le situazioni a rischio o non conformi che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;
b) verificare l'adempimento, nei termini fissati dai decreti dei tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti dei Comuni, delle Province e delle Aziende Sanitarie Locali (ASL )e, nel caso i termini non fossero indicati, segnalare agli enti competenti le eventuali difformità ai fini degli adempimenti di legge;
c) raccomandare alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive dei servizi sociali
territoriali o delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie autorizzate o accreditate;
d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistono fattori di rischio o di danno per i minori, nonché presso le autorità competenti per assicurare ai soggetti interessati nei procedimenti minorili civili che riguardano i loro figli o nipoti, la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari ed il rispetto delle procedure e di tempi ragionevoli di definizione.
Art. 5 - Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca
1. Il Garante è nominato dal Sindaco Metropolitano e dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.
2. Può essere eletto Garante chi sia in possesso di un titolo di laurea, con competenze ed esperienze professionali nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dei servizi destinati all'infanzia e all'adolescenza.
3. Non sono eleggibili all'ufficio di Garante:
a) i membri del Parlamento, i ministri, i consiglieri ed assessori regionali, provinciali e comunali;
b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni;
c) coloro che al momento della presentazione della propria candidatura a ricoprire tale carica, rivestano il ruolo di amministratore o dipendente della Città Metropolitana di Reggio Calabria, o di ente pubblico o privato ad essa riconducibile;
d) coloro che all’atto della presentazione della propria candidature a ricoprire la carica di Garante, ricoprano uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestano cariche elettive o incarichi elettivi in associazioni e/o partiti politici, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza.
e) I coniugi, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado di amministratori della Città Metropolitana di Reggio Calabria
4. Sono incompatibili con la carica di Garante:
a)i direttori generali, sanitari, amministrativi e sociali della ASL e delle aziende ospedaliere (AO), nonché i direttori generali di comuni e province e delle aziende di
servizi alla persona (ASP);
b)gli amministratori di enti pubblici e privati accreditati, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, istituzioni o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Città Metropolitana . Il conferimento della carica di Garante a dipendenti della pubblica amministrazione o a dipendenti di istituzioni private ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa rileva al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.
5. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma 4, il Sindaco Metropolitano invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica.
6. Il Consiglio Metropolitano, con deliberazione assunta con la maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.
Art. 6 - Struttura organizzativa
0.Xx Garante dispone di un ufficio denominato Ufficio del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza.
2.Per l'espletamento della propria attività, il Garante può avvalersi di strutture già esistenti, secondo le modalità disciplinate con regolamento da emanarsi entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed afferisce al Settore competente presso la della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
3. Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi della collaborazione:
a) di figure professionali specialistiche appartenenti anche ad associazioni del privato sociale e del terzo settore, nonché di ricercatori ed istituti universitari, mediante la stipulazione di apposite convenzioni;
b) degli assessorati regionali e comunali competenti, delle ASL e delle AO, d'intesa con i comuni della Città Metropolitana
c) della polizia Metropolitana
Art. 7 - Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante
1. Presso l'Ufficio del Garante di cui all'articolo 6, comma 1, è istituita l’Ufficio del Garante nominato dal Sindaco con gli stessi criteri di nomina del Garante
2. La nomina del Garante e dell’Ufficio a suo supporto avvengono con decreto Sindacale.
Art. 8 -Strutture – Personale ed Indennità
1. Il Garante Metropolitano svolge la propria funzione a titolo gratuito senza indennità di funzione.
2. E’ previsto per il Garante Metropolitano il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, preventivamente autorizzate dal Sindaco Metropolitano o da un suo delegato secondo il regolamento vigente per le missioni istituzionali degli amministratori.
3. Il Garante Metropolitano è supportato da 5 componenti indicati dal Sindaco, (individuati con gli stessi criteri di scelta del Garante), con proprio decreto e che svolgono la propria funzione a titolo gratuito, (con le stesse prerogative del Garante ) componendo di fatto l’ufficio del Garante.
Art. 9 - Relazione agli Organi della Città Metropolitana di Reggio Calabria
1. Il Garante informa il Consiglio Metropolitano sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti dei minori.
2. A tal fine il Garante presenta al Consiglio Metropolitano una relazione annuale, nella quale si forniscono informazioni sui seguenti aspetti:
a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dall'articolo 2 e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, le risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti prodotti;
b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;
c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un maggior coordinamento ed integrazione delle politiche minorili;
d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei minori nonché le esigenze prioritarie di promozione dei diritti, rilevate sul territorio.