Manuale Operativo
Emergenza Covid19
Garanzia dello Stato
su operazioni di Confirming, Anticipi contratto, Factoring pro solvendo a favore di imprese MIDCAPS
Manuale Operativo
Roma, 28 Aprile 2022
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Indice
2. Caratteristiche dell’intervento MidCaps 5
2.2 Tipologia e caratteristiche delle operazioni ammesse a garanzia 6
2.3 Tipologia e caratteristiche della garanzia SACE 10
3. Accreditamento del soggetto finanziatore al Portale Garanzia Italia per operazioni di confirming, anticipo contratto e factoring pro solvendo 12
4. Processo per l’ottenimento della garanzia SACE 14
4.1. Fase 1: richiesta di linea di credito assistita da garanzia SACE da parte dell’impresa al soggetto finanziatore 14
4.2. Fase 2: richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore 16
4.2.1 Istruttoria e delibera del soggetto finanziatore 16
4.2.2 Archiviazione della documentazione a supporto della richiesta di garanzia SACE 18
4.2.3 Richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore 19
4.3 Fase 3: Esito della richiesta di garanzia SACE 20
4.4 Fase 4: Erogazione del finanziamento 21
5. Richiesta di adeguamento in aumento di durata delle operazioni già ammesse a Garanzia Italia 22
7. Azioni successive all’ottenimento della Garanzia 27
Allegato 2 – Richiesta accreditamento Portale 44
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1. Normativa di riferimento
L’art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (il “Decreto”), come convertito dalla Legge n. 40/2020, e modificato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (la “Legge di Bilancio”), e dal Decreto Legge del 25 maggio 2021, n.73 (il “DL Sostegni bis”), e da ultimo dalla Legge del 30 dicembre 2021 n. 234, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall’epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, ha previsto la possibilità per SACE S.p.A. di concedere garanzie fino al 30 giugno 2022, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, società di factoring e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.
A tal fine, gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. non superano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi di euro sono destinati a supporto di piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, che abbiano, per quelle ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo stesso ai sensi del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, nonché, per quelle ammissibili alla garanzia ISMEA, alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Le garanzie ai sensi del Decreto vengono rilasciate da SACE nel rispetto delle previsioni normative e fino a completo utilizzo delle somme messe complessivamente a disposizione.
Ai sensi dell’articolo 1-bis.1 del Decreto, introdotto dall’articolo 1, comma 209, della Legge di Bilancio, e modificato dal DL Sostegni bis, SACE S.p.A. è stata altresì abilitata, a decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2022, a rilasciare le garanzie a beneficio di imprese (le “MidCaps”) con un numero di dipendenti non superiore a 499 e non riconducibili
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alla categoria delle PMI di cui alla Raccomandazione 2003/ 361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alle medesime condizioni previste per il Fondo1 dalle lettere a),
b) e c) del comma 1 dell’articolo 13 del Decreto. Pertanto le garanzie SACE a favore delle Mid Caps sono concesse a titolo gratuito, nel rispetto, per ciascuna impresa beneficiaria, del plafond di importo massimo garantito di Euro 5 milioni, e del massimale di aiuti di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (come di volta in volta modificata).
1 Operatività non più in essere a partire dal 26 maggio 2021.
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2. Caratteristiche dell’intervento MidCaps
▪ Soggetto finanziatore: banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e società di factoring soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia
▪ SACE S.p.A.: concedente, fino al 30 giugno 2022, le garanzie gratuite che beneficiano della controgaranzia dello Stato ai sensi del Decreto.
▪ Imprese (beneficiarie) MidCaps: imprese, diverse da banche ed altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, indipendentemente dal settore di attività e dalla forma giuridica, in possesso dei seguenti requisiti:
o sede legale in Italia
o numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità lavoro-anno (ULA)2 e non riconducibili alla categoria delle PMI come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE (e pertanto senza tenere conto di eventuali imprese collegate e/o associate)
o non identificate come aziende in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dei regolamenti Europei, e che, alla data del 29 febbraio 2020, non risultavano segnalate tra le esposizioni deteriorate come rilevabili dal soggetto finanziatore, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà a seguito dell’epidemia di Covid-193
2 Per ULA si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.
3 Le imprese che alla data del 29/02/2020 o successivamente a tale data: a) sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono considerate ammissibili a condizione che (i) dalla data di presentazione della Richiesta di Finanziamento (a) non presentino esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e (b) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell’impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 00-xxx, xxxxxxxxx 0, xxxxxxx x) x x), xxx Xxxxxxxxxxx (XX) n. 575/2013. Resta inteso che le imprese in tali categorie, per poter essere considerate ammissibili,
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o che non controllino direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che non siano controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, da intendersi quale una delle giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali del Consiglio dell'Unione Europea. Tale condizione non si applica se l’Impresa Beneficiaria dimostri che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
2.2 Tipologia e caratteristiche delle operazioni ammesse a garanzia
Sono ammessi a garanzia nuove operazioni di finanziamento a favore delle MidCaps con o senza concessione di un fido (“linea di credito”) che siano:
▪ riconducibili all’operatività di confirming, anticipo contratto e factoring pro solvendo secondo le caratteristiche e modalità dettagliate nelle relative schede prodotto di cui all’allegato 2.
▪ concesse nel rispetto di quanto previsto dal Decreto stesso, nel presente Manuale Operativo e nelle Condizioni Generali - Garanzia Italia MidCaps (“CG Factoring – GI”) e relativi allegati
▪ di importo garantito in linea capitale non superiore a 5 milioni di Euro, tenuto conto dell’importo garantito relativo all'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
dovranno essere comunque identificate come non in difficoltà finanziaria al 31/12/2019 ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014
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▪ a valere su crediti che nell’ambito del factoring pro-solvendo indicano i crediti stessi ceduti dall’Impresa Beneficiaria al Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento, relativi a fatture emesse dall’Impresa Beneficiaria entro e non oltre il 30 giugno 20224
▪ erogate entro i termini massimi previsti in seguito al rilascio della garanzia SACE che potrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2022
▪ destinate a sostenere costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, fermo restando l’impegno da parte delle imprese beneficiarie a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione. Non sono ammesse operazioni di rifinanziamento.
▪ destinati5 a sostenere le esigenze di liquidità delle società fornitrici di energia elettrica e gas naturale derivanti dai piani di rateizzazione che queste ultime concedono ai propri clienti in relazione agli importi dovuti per i consumi energetici connessi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 (2) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
▪ destinate, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa e a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal titolare o rappresentante legale dell'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento
4 Nell’operatività di factoring pro solvendo, l’anticipazione è possibile anche fino al termine dell’anno 2022, a condizione che tali fatture siano riferibili ad attività o prestazioni eseguite entro e non oltre il 30 giugno 2022.
5 Limitatamente al factoring pro solvendo.
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▪ destinati all’allungamento della durata fino a 8 anni, nell’ambito di operazioni di sostituzione di finanziamenti aventi durata non superiore a 6 anni e già garantiti da Garanzia Italia, e per i quali viene richiesta la pari sostituzione della garanzia stessa.
I finanziamenti per essere ammissibili alla garanzia SACE dovranno presentare (tra l’altro) le seguenti caratteristiche:
▪ durata totale non superiore a 8 anni (in ogni caso non eccedente il termine del 30 giugno 2030) 6
▪ periodo di preammortamento (non applicabile per operazioni di factoring pro solvendo) fino a 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione). Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 3 mesi
▪ piano di ammortamento (non applicabile per operazioni di factoring pro solvendo) Italiano con quota capitale costante o Francese con rata costante, quest’ultima unicamente in caso di tasso fisso
▪ periodicità di pagamento delle rate trimestrale (non applicabile per operazioni di factoring pro solvendo)
▪ erogazioni, in unica soluzione7, su un conto corrente dedicato intestato all’impresa richiedente, aperto in Italia, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento, esplicitando nella richiesta di utilizzo del finanziamento il CUI e la locuzione “sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020”
6 Subordinatamente alle condizioni esplicitate nel paragrafo 5 con riferimento alle estensioni o alle sostituzioni
7 Eccetto nel caso di cessioni di crediti nell’ambito del factoring pro solvendo rotativo, relative a fatture emesse anche dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 condizione che le fatture siano relative a prestazioni eseguite entro il 30 giugno 2022.
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▪ pari passu agli altri finanziamenti in essere all’ impresa beneficiaria
Nello specifico, le obbligazioni di pagamento/rimborso ai sensi dei finanziamenti coperti da Garanzia Italia si collocano almeno allo stesso grado rispetto ai diritti di tutti gli altri creditori chirografari e non subordinati.
• Con riferimento all’importo del prestito e alla % di garanzia SACE, si rimanda allo schema seguente:
▪ Ai fini calcolo dell’importo massimo del prestito assistito da garanzia, è necessario tener conto degli eventuali ulteriori finanziamenti assistiti da Garanzia Italia nonché dell’importo totale delle eventuali altre operazioni finanziarie già garantite dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie su prestiti (punto 3.2)” e da ISMEA.
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Si evidenzia altresì che la garanzia SACE è concessa in combinazione con gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato, relativamente ai premi di garanzia che il soggetto beneficiario finale non è tenuto a versare e pertanto nel rispetto del limite di cumulo previsto da tali Aiuti.
2.3 Tipologia e caratteristiche della garanzia SACE
▪ La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio e avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso dei finanziamenti per capitale, interessi e oneri accessori. La banca o il factor si obbligano a non farsi prestare, direttamente o indirettamente, alcuna garanzia specificamente riferibile alla sola quota del finanziamento non garantita da SACE. Eventuali altre garanzie ottenute da parte del soggetto finanziatore si intenderanno automaticamente estese anche a beneficio di SACE in relazione alla porzione garantita.
▪ Per le nuove garanzie concesse a partire dal 1° luglio ai sensi del Punto 3.2 delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato e gli allungamenti di durata delle garanzie già concesse ai sensi del medesimo Punto, ferma restando la gratuità dell’intervento di SACE, l’aiuto per l’impresa inquadrato ai sensi del Punto 3.1 del Quadro Temporaneo è misurato sulla base dei nuovi premi teorici di garanzia riportati nelle seguenti tabelle:
Tabella 1: Premi garanzie per finanziamenti con durata fino a 8 anni e 80% copertura
Tipologia di Impresa Beneficiaria | Per 1° anno | Per 2°-3° anno | Per 4°-5°-6° anno | Per 7°-8° anno |
Midcap (non PMI con ≤ 499 dip) | 80 bps | 130 bps | 240 bps | 340 bps |
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Tabella 2: Premi garanzie per finanziamenti con durata fino a 6 anni e 80% copertura
Tipologia di Impresa Beneficiaria | Per 1° anno | Per 2°-3° anno | Per 4°-5°-6° anno |
Midcap (non PMI con ≤ 499 dip) | 30 bps | 80 bps | 175 bps |
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3. Accreditamento del soggetto finanziatore al Portale Garanzia Italia per operazioni di confirming, anticipo contratto e factoring pro solvendo
Il soggetto finanziatore, dopo aver aderito alle condizioni previste dalle CG e relativi allegati, mediante “Atto di Adesione” riportato nelle CG e che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto finanziatore, ovvero da persona delegata e munita dei necessari poteri di firma, e inviato via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, potrà procedere all’accreditamento mediante registrazione sul portale on-line di SACE (“Portale Garanzia Italia”).
La procedura di accreditamento al Portale Garanzia Italia richiede l’individuazione da parte del soggetto finanziatore, di un proprio referente in possesso di adeguata delega e poteri di firma per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il Portale Garanzia Italia. A tale referente sarà assegnato un account (“Referente di Prodotto”) per accedere al Portale Garanzia Italia, mediante l’assegnazione al referente stesso di un identificativo ("ID") e di una password (“Password” e, unitamente all’ID, i “Codici”) strettamente riservati e personali, dei quali il referente stesso sarà unico ed esclusivo responsabile, anche in ordine alle attività poste in essere tramite il loro utilizzo8.
Il Referente di Prodotto potrà autorizzare altri dipendenti della società/impresa di cui fa parte (“Utilizzatori”) ad utilizzare, sotto la sua responsabilità, l’accesso al Portale Garanzia Italia rilasciando dei diversi Codici a ciascuno di tali Utilizzatori, anch’essi riservati e personali (con riferimento a ciascun Utilizzatore, i “Codici Utilizzatore”).
Resta inteso che il Referente di Prodotto rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti di SACE per ogni utilizzo del Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore, riconoscendo e accettando che ogni attività posta in essere dagli Utilizzatori si intenderà
8 In caso di Soggetto Finanziatore già abilitato ad altra operatività Garanzia Italia, il Referente Prodotto dovrà essere il medesimo già indicato nel precedente accreditamento.
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imputata direttamente al Referente di Prodotto e ratificata dallo stesso, garantendo il rispetto delle "Condizioni Generali per l'Utilizzo dell’account e del Servizio" ("CGUS") del Portale Garanzia Italia (disponibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx) da parte di ciascun Utilizzatore (il quale, ai fini dell’applicazione ed interpretazione delle CGUS dovrà considerarsi come un “Utente”), impegnandosi altresì a revocare i Codici Utilizzatore ogni qualvolta il soggetto precedentemente autorizzato all’utilizzo dello stesso cambi, cessi d’essere un dipendente del Referente di Prodotto e/o, più in generale, sia venuto a conoscenza (o sia ragionevolmente portato a ritenere l’esistenza) di qualsiasi utilizzo non autorizzato dell’Account al Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore e/o di qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza ed utilizzo dell’account.
Le abilitazioni che il Referente di Prodotto potrà assegnare agli utenti utilizzatori sono di due tipologie:
(i) Utente Utilizzatore Approvatore, tale utente dovrà disporre di adeguata delega e poteri di firma per conto del soggetto finanziatore, che saranno verificati dal Referente di Prodotto, per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il Portale Garanzia Italia.
(ii) Utente Utilizzatore Compilatore. tale utente avrà accesso a limitate funzionalità di predisposizione del flusso informativo.
Al fine di rilascio delle credenziali per il Referente di Prodotto, il soggetto finanziatore dovrà inviare la richiesta come da allegato 3 del presente manuale operativo, opportunamente compilata sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto finanziatore e dal referente da esso identificato ed inviata via PEC. Solo successivamente il Referente di Prodotto riceverà via mail le credenziali per accedere al sistema on-line di SACE.
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4. Processo per l’ottenimento della garanzia SACE
Il processo per l’ottenimento della garanzia SACE per le imprese MidCaps prevede fasi dettagliate nei successivi paragrafi, al termine delle quali l’impresa riceve la linea di credito richiesta o l’anticipo delle fatture e prevede un’unica modalità cd. “procedura semplificata”.
Le imprese beneficiarie MidCaps devono presentare al soggetto finanziatore la richiesta di ammissione alla garanzia SACE il cui contenuto è esplicitato nella “Richiesta di Finanziamento Garantito”, riportata nelle relative CG.
La richiesta di ammissione, presentata dalle imprese beneficiarie al soggetto finanziatore, deve contenere dichiarazioni che, in quanto requisiti previsti per l’accesso, costituiscono presupposto necessario. Di seguito le principali:
▪ dichiarazione di assenza di difficoltà al 31/12/20199
▪ dichiarazione circa la disponibilità residua del plafond di EUR 5 mln di importo massimo garantito in quota capitale
9 Le imprese che alla data del 29/02/2020 o successivamente a tale data: a) sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono considerate ammissibili a condizione che (i) dalla data di presentazione della Richiesta di Finanziamento (a) non presentino esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e (b) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell’impresa,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 00-xxx, xxxxxxxxx 0, xxxxxxx x) x x), xxx Xxxxxxxxxxx (XX) n. 575/2013. Resta inteso che le imprese in tali categorie, per poter essere considerate ammissibili, dovranno essere comunque identificate come non in difficoltà finanziaria al 31/12/2019 ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014
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▪ dichiarazione sul rispetto del limite dell’importo della linea di credito richiesta con riferimento al:
- 25% del fatturato totale dell’impresa beneficiaria, desumibile dal bilancio 2019 o dalla dichiarazione fiscale 2019 ovvero dai dati certificati (si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati certificati dal collegio sindacale o contenuti nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione dell’impresa) ovvero ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019 se l’Impresa Beneficiaria è caratterizzata da cicli produttivi ultrannuali e appartiene ai settori Edilizia e Immobiliare;
- al doppio del costo della spesa salariale10 (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'Impresa Beneficiaria ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, come risultante dall’ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
I limiti di importo di cui sopra possono essere superati qualora il soggetto beneficiario finale dichiari un fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei 12 (dodici) mesi successivi alla data della richiesta, uguale o superiore all’ammontare dell’importo del finanziamento richiesto;
▪ dichiarazione (i) circa il fatto che la Garanzia SACE è rilasciata ai sensi della sezione
3.2 (“Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti”) della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID- 19” ed è concessa in combinazione con gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” di cui alla sezione 3.1 della medesima Comunicazione relativamente ai premi di garanzia che l’Impresa Beneficiaria non è
10 Qualora l’impresa beneficiaria sia stata costituita a partire dal 1° gennaio 2019, si fa riferimento ai costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.
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tenuta a versare e (ii) dell’impegno a rispettare il limite di cumulo previsto nella predetta sezione 3.1;
▪ attestazione circa l’impegno dell’impresa beneficiaria a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione
▪ attestazione sulle finalità (scopo) del finanziamento
▪ attestazione circa l’assenza di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d) ulteriori dichiarazioni, come dettagliate nelle CG e relativa modulistica.
4.2. Fase 2: richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore
4.2.1 Istruttoria e delibera del soggetto finanziatore
Il soggetto finanziatore, ricevuta da parte del soggetto richiedente la Richiesta di Finanziamento Garantito, avvia l’istruttoria creditizia sottoponendo la proposta ad esito favorevole agli organi deliberanti aziendalmente competenti.
All’esito della positiva delibera, il soggetto finanziatore presenta a SACE la Richiesta di Xxxxxxxx, con la quale:
▪ il soggetto finanziatore dichiara:
o di aver ricevuto dall’impresa beneficiaria tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di Finanziamento
o di aver concluso favorevolmente la propria istruttoria e di voler concedere il finanziamento, subordinatamente all’ottenimento della Garanzia SACE
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▪ il soggetto finanziatore conferma:
o di aver concluso con esito positivo le procedure “know your customer”
o di aver verificato che il costo del finanziamento, comprensivo delle commissioni bancarie (che dovranno essere limitate al recupero dei costi), risulta inferiore rispetto al costo che sarebbe stato applicato dal soggetto finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia rilasciata da SACE
o che sulla base dei dati e delle dichiarazioni fornite dall’impresa beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento, la stessa non rientrava, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà11 ai sensi della normativa europea di riferimento
o che l’impresa beneficiaria non risultava, alla data del 29 febbraio 2020, presente tra le esposizioni deteriorate come rilevabili dal soggetto finanziatore e pertanto: 1) il soggetto finanziatore classificava l'esposizione tra le Esposizioni non Deteriorate come definite ai sensi della normativa europea, 2) in centrale rischi nel flusso di ritorno del mese di dicembre 2019 non si evidenziavano segnalazioni di sofferenze a sistema 3) in centrale rischi nel flusso di ritorno del mese di dicembre 2019 non si evidenziava la presenza di un rapporto tra totale sconfinamenti per cassa e totale accordato per cassa
11 Le imprese che alla data del 29/02/2020 o successivamente a tale data: a) sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono considerate ammissibili a condizione che (i) dalla data di presentazione della Richiesta di Finanziamento (a) non presentino esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e (b) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell’impresa,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 00-xxx, xxxxxxxxx 0, xxxxxxx x) x x), xxx Xxxxxxxxxxx (XX) n. 575/2013. Resta inteso che le imprese in tali categorie, per poter essere considerate ammissibili, dovranno essere comunque identificate come non in difficoltà finanziaria al 31/12/2019 ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014
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superiore al 20%. Tali condizioni verifiche devono verificarsi tutte congiuntamente.
▪ Il soggetto finanziatore, inoltre, fornisce:
o Informazioni in merito alle caratteristiche del finanziamento (importo, scopo, durata, piano di ammortamento se applicabile, ecc.)
o La Probability of Default calcolata sulla base dei criteri di cui alla Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (“Disposizioni di vigilanza per le banche”). Nei casi in cui il soggetto finanziatore non dovesse essere in grado di applicare un rating interno (“IRB - Internal Rating Based”) e non risultasse quindi possibile comunicare una PD calcolata ai sensi della Circolare 285, la PD potrà essere calcolata anche attraverso metodi alternativi quali il rating/modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI
o L’indirizzo di posta elettronica certificata ricevuto dall’impresa beneficiaria
Il soggetto finanziatore raccoglierà inoltre la copia della Richiesta di Finanziamento (Allegato 1) corredata dal Sub Allegato A - Autocertificazione Antimafia all’Allegato 1 da parte dell’impresa beneficiaria
4.2.2 Archiviazione della documentazione a supporto della richiesta di xxxxxxxx XXXX
Il soggetto finanziatore censisce e verifica la documentazione acquisita, procedendone all’archiviazione anche in formato elettronico secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tale documentazione dovrà essere ritenuta fino alla scadenza del 12°(dodicesimo) mese successivo al rimborso totale del finanziamento.
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4.2.3 Richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore
Il soggetto finanziatore, che potrà agire anche per conto di altri soggetti finanziatori (pool di finanziatori) partecipanti al finanziamento, accede al Portale Garanzia Italia con le proprie credenziali, carica i dati richiesti e rende le dichiarazioni previste secondo quanto riportato nel modulo “Richiesta di Garanzia SACE”, allegato alle CG. Inoltre, qualora il finanziamento sia erogato da un pool di banche, la richiesta di garanzia e le relative verifiche potranno essere effettuate dalla banca agente (SACE Agent), anche in nome e per conto degli altri soggetti finanziatori. Con riferimento all’impegno del soggetto finanziatore previsto dall’ art.
8.1 (ii) delle CG, in caso di finanziamenti erogati in pool, tale impegno dovrà ritenersi rispettato da ciascun soggetto finanziatore, ad eccezione del soggetto che svolge esclusivamente un ruolo di SACE Agent del finanziamento.
La richiesta può essere effettuata dal soggetto finanziatore sia con riferimento ad una sola linea o riguardare, in modo massivo, una pluralità di linee di credito:
▪ nel caso di singola istanza, procede al caricamento dei dati avvalendosi dell’apposito form presente nel Portale Garanzia Italia. Il soggetto finanziatore allega, inoltre, sul Portale la Richiesta di Finanziamento (Allegato 1), firmata dall’impresa beneficiaria, corredata dal Sub Allegato A- Autocertificazione Antimafia all’Allegato 1.
▪ nel caso di istanza massiva, procede al caricamento dei dati avvalendosi dell’apposito file strutturato che, una volta scaricato (funzionalità: Download) dal Portale Garanzia Italia, potrà essere caricato dal soggetto approvatore sullo stesso portale (funzionalità: Upload). Il soggetto finanziatore provvede, inoltre, ad inviare tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, la Richiesta di Finanziamento (Allegato 1), firmata dall’impresa beneficiaria, corredata dal Sub Allegato A- Autocertificazione Antimafia all’Allegato 1.
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Non è ammesso modificare i dati inseriti una volta inviata la richiesta a SACE. In caso di necessità di modifica dei dati sul finanziamento (a titolo esemplificativo durata, tasso, etc.) si dovrà annullare la precedente richiesta e procedere a caricarne una nuova.
4.3 Fase 3: Esito della richiesta di garanzia SACE
SACE, una volta ricevute le richieste di garanzia, provvederà in ordine cronologico di arrivo delle stesse, a riscontrare l’esito positivo della delibera del soggetto finanziatore e la completezza delle informazioni presentate nonché ad effettuare i necessari adempimenti connessi alla registrazione dell’aiuto nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e allo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione e all’erogazione dell’aiuto stesso.
Ad esito delle verifiche:
▪ In caso di esito positivo, SACE comunicherà al soggetto finanziatore il Codice Unico Identificativo (“CUI”) della garanzia, confermando l’avvenuta emissione della stessa attraverso il rilascio della Lettera di Garanzia
▪ La garanzia, al momento della generazione del CUI, risulterà in stato “Garanzia Emessa”. Non sarà necessario ricevere la garanzia controfirmata dal soggetto finanziatore.
▪ SACE comunicherà inoltre all’impresa beneficiaria l’equivalente sovvenzione lordo e il codice identificativo dell’Aiuto all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal soggetto finanziatore tra i dati caricati a portale in fase di inserimento della Richiesta di Xxxxxxxx XXXX.
Non è ammesso modificare i dati comunicati una volta emessa la garanzia da parte di SACE. In caso di necessità di modifica dei dati sul finanziamento (a titolo esemplificativo durata, tasso, etc.) si dovrà annullare la precedente richiesta e procedere a caricarne una nuova per una nuova emissione.
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4.4 Fase 4: Erogazione del finanziamento
Il soggetto finanziatore notificherà a SACE, tramite il Portale Garanzia Italia (in modalità singola o massiva, tramite upload del flusso strutturato) con riferimento a ciascun CUI, la data di avvenuta erogazione del finanziamento. SACE assocerà al CUI della garanzia la data di erogazione segnalata dal soggetto finanziatore, adeguando lo stato della stessa da “Garanzia Emessa” a “Garanzia Perfezionata”, attribuendo la data di decorrenza pari a quella di avvenuta erogazione del finanziamento (nel caso di factoring pro solvendo rotativo a partire dalla data della prima erogazione).
Dalla data di emissione della Garanzia SACE il soggetto finanziatore dovrà procedere all’erogazione del finanziamento (nel caso di factoring pro solvendo rotativo la prima erogazione) entro 90 (novanta) giorni di calendario a decorrere dall’avvenuto rilascio della Garanzia SACE. La mancata erogazione entro i predetti termini comportano la decadenza della garanzia.
Non è ammesso modificare i dati comunicati una volta perfezionata la garanzia.
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5. Richiesta di adeguamento in aumento di durata delle operazioni già ammesse a Garanzia Italia
5.1 Sostituzione di finanziamenti già assistiti da una Garanzia Italia con nuovi finanziamenti aventi durata superiore
Il soggetto finanziatore può richiedere la sostituzione, per adeguamento in aumento di durata, delle operazioni già ammesse a Garanzia Italia. Dopo il completamento delle fasi previste al paragrafo 4.1 e 4.2.1 e 4.2.2, il soggetto finanziatore effettua direttamente sul Portale Garanzia Italia la richiesta di sostituzione mediante identificazione del CUI della relativa garanzia SACE e conferma o modifica gli elementi identificativi del finanziamento oggetto di sostituzione. Possono essere modificati in aumento non solo la durata ma anche l’importo dell’operazione, prevedendo quindi eventuale finanza aggiuntiva12, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa. E’ possibile inoltre modificare ad esempio il tasso e le commissioni applicate, etc..
Si riportano di seguito le diverse casistiche della sostituzione e le tabelle dei premi teorici di garanzia applicabili e che concorrono a determinare l’intensità dell’aiuto (“ESL”) inquadrato ai sensi del Punto 3.1 delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato.
▪ Sostituzione di precedente operazione perfezionata con durata < 6 anni (altri scopi o scopo rifinanziamento):
▪ nuovo finanziamento fino a 6 anni di durata maggiore rispetto al precedente:
Tipologia di Impresa Beneficiaria | Per 1° anno | Per 2°-3° anno | Per 4°-5°-6° anno |
Midcap (non PMI con ≤ 499 dip) | 30 bps | 80 bps | 175 bps |
12 L’obbligo è previsto esclusivamente per nuove operazioni con finalità di rifinanziamento del debito accordato in essere non assistite da Garanzia Italia
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▪ nuovo finanziamento di durata superiore a 6 anni:
Tipologia di Impresa Beneficiaria | Per 1° anno | Per 2°-3° anno | Per 4°-5°-6° anno | Per 7°-8° anno |
Midcap (non PMI con ≤ 499 dip) | 80 bps | 130 bps | 240 bps | 340 bps |
5.2 Modalità con cui è possibile richiedere la sostituzione
Il soggetto finanziatore può accedere direttamente al Portale Garanzia Italia e dalla schermata di riepilogo delle garanzie già perfezionate, può attivare una richiesta di sostituzione della garanzia, che gli permetterà modificare i dati del finanziamento da sostituire, tra cui, eventualmente, anche l’ammontare del finanziamento.
In tutti i casi in cui vi sia un’operazione di sostituzione la stessa deve prevedere la stipula del nuovo finanziamento o l’erogazione (se prevista) entro la data di scadenza prevista per il pagamento della rata relativa al trimestre in corso.
Quindi se:
- l’operazione di sostituzione non prevede una nuova erogazione (quindi o perché il soggetto finanziatore decida di non estinguere anticipatamente la precedente operazione ed erogarne una nuova o perché non intenda concedere nuova finanza) il soggetto finanziatore dovrà, ricevuta la nuova garanzia, stipulare il nuovo contratto di finanziamento e comunicare la data della stipula a SACE entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 90 (novanta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE.
- l’operazione di sostituzione prevede una nuova erogazione – perché il soggetto finanziatore decide di estinguere anticipatamente la precedente operazione ed erogarne una nuova e perché intende concedere nuova finanza – il soggetto finanziatore dovrà, ricevuta la nuova garanzia, erogare il finanziamento e la nuova finanza e comunicare la data
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dell’erogazione a SACE entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 90 (novanta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE.
- l’operazione di sostituzione prevede una nuova erogazione – perché il soggetto finanziatore decide di estinguere anticipatamente la precedente operazione ed erogarne una nuova ma non intende concedere nuova finanza – il soggetto finanziatore dovrà, ricevuta la nuova garanzia, erogare il finanziamento e comunicare la data dell’erogazione a SACE entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 90 (novanta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE.
- anche qualora il soggetto finanziatore decida di non estinguere anticipatamente la precedente operazione erogandone una nuova ma comunque di erogare nuova finanza, dovrà comunicare la data dell’erogazione a SACE della nuova finanza entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 90 (novanta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE.
5.3 Estensione di durata dei finanziamenti già assistiti da una Garanzia Italia
Il soggetto finanziatore può richiedere l’estensione della durata del finanziamento in essere tramite la procedura variazioni direttamente sul Portale Garanzia Italia. L’estensione consente unicamente la modifica della durata door-to-door fermo restando tutte le altre condizioni del finanziamento (preammortamento, tasso/margine applicato e commissioni).
Si riportano di seguito le diverse casistiche dell’estensione e le tabelle dei premi teorici di garanzia applicabili e che concorrono a determinare l’intensità dell’aiuto (“ESL”) inquadrato
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ai sensi del Punto 3.1 delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato. Le operazioni di estensione vengono effettuate ferma restando la percentuale di copertura originaria.
▪ Estensione di durata di operazione perfezionata < 6 anni:
▪ Estensione durata finanziamento con durata complessiva fino a 6 anni:
Tipologia di Impresa Beneficiaria | Per 1° anno | Per 2°-3° anno | Per 4°-5°-6° anno |
Midcap (non PMI con ≤ 499 dip) | 50 bps | 100 bps | 200 bps |
▪ Estensione durata finanziamento oltre i 6 anni e fino a 8 anni:
Tipologia di Impresa Beneficiaria | Per 1° anno | Per 2°-3° anno | Per 4°-5°-6° anno | Per 7°-8° anno |
Midcap (non PMI con ≤ 499 dip) | 100 bps | 150 bps | 250 bps | 350 bps |
In tale ipotesi sarà inoltre calcolato e utilizzato il plafond ESL disponibile dell’impresa beneficiaria, a copertura anche dell'eventuale differenziale tra le due tabelle precedenti relativamente al periodo già trascorso.
Termini temporali per richiedere estensione
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Le richieste di estensione potranno pervenire a SACE anche successivamente al 30 giugno 2022, in conformità alla normativa applicabile e ai termini e condizioni generali pubblicate da SACE sul proprio sito internet.
5.4 Modalità con cui è possibile richiedere l’estensione
In caso di estensione il soggetto finanziatore, dovrà procedere alla richiesta di estensione della garanzia, mediante la procedura variazioni direttamente sul Portale Garanzia Italia, caricando sullo stesso l’Allegato - Richiesta di estensione del finanziamento firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o dal soggetto munito di poteri.
Con riferimento alle richieste di estensione della durata dei finanziamenti in bonis e della garanzia corrispondente, sarà infatti necessario allegare mediante upload la modulistica integrativa messa a disposizione degli utenti sul portale Garanzia Italia e disponibili altresì sul sito Sace.
Le richieste di estensione saranno istruite e le garanzie estese concesse, mettendo poi a disposizione del soggetto finanziatore, apposita appendice di estensione.
6. Monitoraggio Periodico
Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla conclusione di ciascun trimestre solare, il soggetto finanziatore, direttamente dal portale Garanzia Italia, invierà a SACE le informazioni contenute nel format allegato alle CG (“Modello di Rapporto Trimestrale”), al fine di consentire a SACE il monitoraggio dei singoli finanziamenti erogati e la verifica, inter alia, dell’assenza di comunicazioni da parte dell’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore in merito alla violazione degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria previsti ai sensi del Decreto.
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7. Azioni successive all’ottenimento della Garanzia
7.1. Escussione
La garanzia SACE è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio.
A seguito della ricezione di una richiesta di escussione (che la banca o il factor dovrà inviare tramite PEC alla casella xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx), secondo il modello di “Richiesta di escussione” allegato alle CG, SACE verserà, al netto di eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti da parte del soggetto finanziatore, le somme dovute ai sensi della Garanzia SACE entro la successiva tra le seguenti date:
▪ 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta di escussione completa delle informazioni previste ai sensi delle CG
▪ 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del contratto di finanziamento.
SACE potrà avvalersi della facoltà di pagare l’indennizzo secondo il piano di ammortamento originario del finanziamento (nell’ipotesi di factoring pro-solvendo, in base alle scadenze dei Crediti) a meno che SACE non eserciti la facoltà di pagare anticipatamente gli importi.
7.2. Surroga
A seguito dell’escussione della garanzia, SACE sarà automaticamente surrogata nei diritti del soggetto finanziatore verso l’impresa beneficiaria.
7.3. Azioni di recupero
Il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente attivare i rimedi necessari a preservare e recuperare il credito.
Dopo l’escussione della garanzia, il soggetto finanziatore e SACE gestiranno le azioni che dovessero rendersi necessarie od opportune, ciascuno autonomamente a propria cura e
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spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito, eventualmente avvalendosi di professionisti esterni inclusa SACE SRV Srl. SACE potrà in ogni caso conferire mandato revocabile al soggetto finanziatore, che non potrà senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l’esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga.
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Allegato 1 - Scheda Prodotto Finanziamenti Garanzia Italia
Emergenza Covid19
Scheda Prodotto delle operazioni di confirming, anticipi contratto e factoring pro solvendo concessi alle MidCaps alle quali può essere applicata la Garanzia Italia
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Chi può richiederlo
Le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e non riconducibili alle categorie di piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/ 361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, indipendentemente dal settore di attività e dalla forma giuridica che presentino alla data della richiesta di finanziamento i seguenti requisiti:
▪ sede in Italia;
▪ assenza di difficoltà economica al 31 dicembre 2019, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente all’epidemia di Covid- 19; tra le imprese eleggibili sono altresì incluse quelle che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e che al 29 febbraio 2020 o successivamente a tale data:
o a) erano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267,
o (b) avevano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o
o (c) avevano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267,
a condizione che (i) dalla data di presentazione della Richiesta di Finanziamento
(a) non presentino esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi delle CG e (b) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell’impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 00-xxx, xxxxxxxxx 0, xxxxxxx x) x x), xxx Xxxxxxxxxxx (XX) n. 575/2013
▪ Disponibilità di plafond di importo massimo garantito in quota capitale (max EUR 5 mln)
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Tipologie di operazioni ammissibili
Le operazioni ammissibili riconducibili all’attività di Factoring, si distinguono in tre fattispecie:
1. Confirming
Contratto sottoscritto tra il soggetto finanziatore e l’impresa beneficiaria avente ad oggetto: la gestione, l’amministrazione ed il pagamento a scadenza da parte del soggetto finanziatore, per conto dell’impresa beneficiaria, dei crediti che fornitori di beni e/o servizi vantano e/o vanteranno nei confronti dell’Impresa Beneficiaria e la concessione di un finanziamento dal Soggetto Finanziatore all’Impresa Beneficiaria per il rimborso degli importi utilizzati per il pagamento dei crediti in favore dei fornitori.
1.1 Ammontare del finanziamento
L’importo del Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE, sommato agli importi delle eventuali altre operazioni finanziarie già garantite ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo e da ISMEA, non dovrà essere superiore a:
(a) Il 25% del fatturato annuo totale dell’Impresa Beneficiaria relativo al 2019, come risultante dall’ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultanti dai dati certificati13 se l’Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio. Solo con riferimento alle Imprese Beneficiarie caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, il 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;
(b) il doppio della spesa salariale annua dell’Impresa Beneficiaria (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'Impresa Beneficiaria ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, come risultante dall’ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati14 se l’Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio. Qualora l’Impresa Beneficiaria sia stata costituita a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo del Finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività come documentato e attestato dal titolare o rappresentante legale dell’Impresa Beneficiaria o altro soggetto munito dei necessari poteri;
(c) I limiti di importo di cui alla lettera a) e b) possono essere superati qualora l’impresa beneficiaria dichiari un fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei 12 (dodici) mesi successivi alla data della Richiesta di Finanziamento, come documentato e attestato dal titolare o rappresentante legale dell’Impresa Beneficiaria o altro soggetto munito dei necessari poteri mediante apposita autocertificazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, uguale o maggiore dell’importo del finanziamento richiesto.
La garanzia SACE è concessa in combinazione con gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato, relativamente ai premi di garanzia che il soggetto beneficiario finale non è tenuto a versare e pertanto nel rispetto del limite di cumulo previsto da tali Aiuti.
14 Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati certificati dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione.
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1.2 Finalità del finanziamento
Esigenza di liquidità per: (i) investimenti, (ii) costi del personale, (iii) costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda o (iv) capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.
Il finanziamento può essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa e a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal titolare o rappresentante legale dell'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento.
Il finanziamento può essere inoltre destinato alla sostituzione di un finanziamento già garantito con Garanzia Italia di durata non superiore a 6 anni, nell’ambito di operazioni di allungamento della durata fino a 8 anni.
1.3 Come funziona
Il finanziamento ha una durata non superiore a 6 anni con la previsione di un periodo di preammortamento fino a 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione). Saranno ammessi preammortamenti di durata pari a multipli di 3 mesi.
Il finanziamento deve essere erogato su un conto corrente dedicato attraverso un’unica erogazione entro i termini massimi consentiti in seguito al rilascio della garanzia SACE che potrà avvenire entro e non oltre il 30/06/2022. Su tale conto la banca o il factor ha mandato a disporre i pagamenti verso i fornitori dell’azienda beneficiaria. Il rimborso del finanziamento avverrà su un conto della banca o del factor distinto dal conto dedicato.
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1.4 Costo
Il costo complessivo sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine, e commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) - definito da ciascun soggetto finanziatore.
La Garanzia SACE è concessa invece a titolo gratuito.
2. Anticipo Contratto:
L’anticipazione su contratti è una forma di finanziamento che permette al cliente di ottenere l’anticipazione su futuri crediti commerciali conseguenti a contratti di fornitura/commesse/appalti.
2.1. Ammontare del finanziamento
L’importo del Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE, sommato agli importi delle eventuali altre operazioni finanziarie già garantite ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo e da ISMEA, non dovrà essere superiore a:
(a) il 25% del fatturato annuo totale dell’Impresa Beneficiaria relativo al 2019, come risultante dall’ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultanti dai dati certificati15 se l’Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio. Solo con riferimento alle Imprese Beneficiarie caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, il 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;
15 Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati certificati dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione
(b) il doppio della spesa salariale annua dell’Impresa Beneficiaria (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'Impresa Beneficiaria ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, come risultante dall’ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati16 se l’Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio. Qualora l’Impresa Beneficiaria sia stata costituita a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo del Finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività come documentato e attestato dal titolare o rappresentante legale dell’Impresa Beneficiaria o altro soggetto munito dei necessari poteri;
(c) I limiti di importo di cui alla lettera a) e b) possono essere superati qualora l’impresa beneficiaria dichiari un fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei 12 (dodici) mesi successivi alla data della Richiesta di Finanziamento, come documentato e attestato dal titolare o rappresentante legale dell’Impresa Beneficiaria o altro soggetto munito dei necessari poteri mediante apposita autocertificazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, uguale o maggiore dell’importo del finanziamento richiesto.
La garanzia SACE è concessa in combinazione con gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato, relativamente ai premi di garanzia che il soggetto beneficiario finale non è tenuto a versare e pertanto nel rispetto del limite di cumulo previsto da tali Aiuti.
16 Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati certificati dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione.
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2.2. Finalità del finanziamento
Esigenza di liquidità per: (i) investimenti, (ii) costi del personale, (iii) costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda o (iv) capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.
Il finanziamento può essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa e a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal titolare o rappresentante legale dell'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento.
Il finanziamento può essere inoltre destinato alla sostituzione di un finanziamento già garantito con Garanzia Italia di durata non superiore a 6 anni, nell’ambito di operazioni di allungamento della durata fino a 8 anni.
2.3. Come funziona
Il finanziamento ha una durata non superiore a 6 anni con la previsione di un periodo di preammortamento fino a 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione). Saranno ammessi preammortamenti di durata pari a multipli di 3 mesi.
Il finanziamento deve essere erogato su un conto corrente dedicato attraverso un’unica erogazione entro i termini massimi consentiti in seguito al rilascio della garanzia SACE che potrà avvenire entro e non oltre il 30/06/2022.
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2.4 Costo
Il costo complessivo sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine, e commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) - definito da ciascun soggetto finanziatore.
La Garanzia SACE è concessa invece a titolo gratuito.
3. Factoring Pro Solvendo:
3.1. Factoring pro solvendo SPOT
Prevede lo smobilizzo dei crediti relativi ad una singola fattura con una determinata scadenza o ad un portafoglio di fatture verso molteplici debitori relativi ad un unico cedente con scadenze distinte.
Ciascun credito ceduto dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore ai sensi del contratto di finanziamento è relativo a fatture emesse dall’impresa beneficiaria entro e non oltre il 30 giugno 2021.
3.1.1. Ammontare del finanziamento
L’importo del Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE, sommato agli importi delle eventuali altre operazioni finanziarie già garantite ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo e da ISMEA, non dovrà essere superiore a:
(a) il 25% del fatturato annuo totale dell’Impresa Beneficiaria relativo al 2019, come risultante dall’ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultanti dai dati certificati17 se l’Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio. Solo con riferimento alle Imprese Beneficiarie caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di
17 Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati certificati dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione
cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, il 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;
(b) il doppio della spesa salariale annua dell’Impresa Beneficiaria (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'Impresa Beneficiaria ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, come risultante dall’ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati18 se l’Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio. Qualora l’Impresa Beneficiaria sia stata costituita a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo del Finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività come documentato e attestato dal titolare o rappresentante legale dell’Impresa Beneficiaria o altro soggetto munito dei necessari poteri;
(c) I limiti di importo di cui alla lettera a) e b) possono essere superati qualora l’impresa beneficiaria dichiari un fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei 12 (dodici) mesi successivi alla data della Richiesta di Finanziamento, come documentato e attestato dal titolare o rappresentante legale dell’Impresa Beneficiaria o altro soggetto munito dei necessari poteri mediante apposita autocertificazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, uguale o maggiore dell’importo del finanziamento richiesto.
La garanzia SACE è concessa in combinazione con gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” delle Misure Temporanee in
18 Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati certificati dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione.
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materia di Aiuti di Stato, relativamente ai premi di garanzia che il soggetto beneficiario finale non è tenuto a versare e pertanto nel rispetto del limite di cumulo previsto da tali Aiuti.
3.1.2. Finalità del finanziamento
Esigenza di liquidità per: (i) investimenti, (ii) costi del personale, (iii) costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda o (iv) capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.
Il finanziamento può essere inoltre destinato ad esigenze di liquidità delle società fornitrici di energia elettrica e gas naturale derivanti dai piani di rateizzazione che queste ultime concedono ai propri clienti in relazione agli importi dovuti per i consumi energetici connessi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 (2) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
Il finanziamento può essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa e a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal titolare o rappresentante legale dell'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento.
Il finanziamento può essere inoltre destinato alla sostituzione di un finanziamento già garantito con Garanzia Italia di durata non superiore a 6 anni, nell’ambito di operazioni di allungamento della durata fino a 8 anni.
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3.1.3. Come funziona
L’importo anticipato a valere sui crediti ceduti, deve essere erogato su un conto corrente dedicato attraverso un’unica erogazione entro i termini massimi consentiti in seguito al rilascio della garanzia SACE che potrà avvenire entro e non oltre il 30/06/2022. Il rimborso degli importi anticipati potrà avvenire su un conto corrente diverso dal conto dedicato.
Non possono essere anticipate fatture che hanno durata residua inferiore a 7 giorni rispetto alla data di richiesta della garanzia
3.1.4 Costo
Il costo complessivo sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse (fisso o rappresentato dal margine se variabile) e commissioni connesse al finanziamento (comunque limitate al recupero dei costi) - definito da ciascun soggetto finanziatore.
La Garanzia SACE è concessa invece a titolo gratuito.
3.2. Factoring pro solvendo rotativo:
Lo smobilizzo del credito avviene su base rotativa in riferimento alle fatture emesse anche dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che tali fatture siano riferibili ad attività o prestazioni eseguite entro e non oltre il 30 giugno 2022 dall’azienda cedente con uno o più debitori.
3.2.1 Ammontare del limite di credito
Il limite di credito, sommato agli importi delle eventuali altre operazioni finanziarie già garantite ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo e da ISMEA, non dovrà essere superiore a:
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(a) il 25% del fatturato annuo totale dell’Impresa Beneficiaria relativo al 2019, come risultante dall’ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultanti dai dati certificati19 se l’Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio. Solo con riferimento alle Imprese Beneficiarie caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, il 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;
(b) il doppio della spesa salariale annua dell’Impresa Beneficiaria (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'Impresa Beneficiaria ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, come risultante dall’ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati20 se l’Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio. Qualora l’Impresa Beneficiaria sia stata costituita a partire dal 1° gennaio 2019, il limite di credito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività come documentato e attestato dal titolare o rappresentante legale dell’Impresa Beneficiaria o altro soggetto munito dei necessari poteri;
(c) I limiti di cui alla lettera a) e b) possono essere superati qualora l’impresa beneficiaria dichiari un fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei 12 (dodici) mesi successivi alla data della Richiesta di Finanziamento, come documentato e attestato dal titolare o rappresentante legale dell’Impresa Beneficiaria o altro soggetto munito dei necessari poteri mediante apposita autocertificazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, uguale o superiore al limite di credito richiesto;
19 Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati certificati dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione
20 Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati certificati dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione
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La garanzia SACE è concessa in combinazione con gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato, relativamente ai premi di garanzia che il soggetto beneficiario finale non è tenuto a versare e pertanto nel rispetto del limite di cumulo previsto da tali Aiuti.
3.2.2 Finalità del finanziamento
Esigenza di liquidità per: (i) investimenti, (ii) costi del personale, (iii) costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda o (iv) capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.
Il finanziamento può essere inoltre destinato ad esigenze di liquidità delle società fornitrici di energia elettrica e gas naturale derivanti dai piani di rateizzazione che queste ultime concedono ai propri clienti in relazione agli importi dovuti per i consumi energetici connessi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 (2) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
Il finanziamento può essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento del limite di credito, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID- 19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa e a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal titolare o rappresentante legale dell'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento.
Il finanziamento può essere inoltre destinato alla sostituzione di un finanziamento già garantito con Garanzia Italia di durata non superiore a 6 anni, nell’ambito di operazioni di allungamento della durata fino a 8 anni.
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3.2.3 Come funziona
Viene definito un limite di credito da parte del factor entro il quale verranno anticipati i crediti ceduti. Ad ogni anticipo corrisponderà un’erogazione da parte del factor sul conto corrente dedicato del cliente. Il rimborso degli importi anticipati potrà avvenire su un conto corrente diverso dal conto dedicato. Sono pertanto previste erogazioni multiple di cui la prima dovrà avvenire, entro i termini massimi consentiti successivi al rilascio della garanzia SACE che potrà avvenire entro e non oltre il 30/06/2022.
Non può essere richiesto l’anticipo di fatture che hanno durata residua inferiore a 30 giorni dalla data di richiesta della garanzia
3.2.4. Costo
Il costo complessivo sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse (fisso o rappresentato dal margine se variabile) e commissioni connesse al finanziamento (comunque limitate al recupero dei costi) - definito da ciascun soggetto finanziatore.
La Garanzia SACE è concessa invece a titolo gratuito.
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Allegato 2 – Richiesta accreditamento Portale
(DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO EROGATORE E INVIARE FIRMATO DIGITALMENTE
ALLA CASELLA PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx )
Richiesta di accreditamento al Portale Garanzia Italia
Il sottoscritto nato a il rappresentate
legale o altro soggetto munito dei necessari poteri21 del soggetto Erogatore
con partita iva e codice fiscale
delega il sig. nato a il indirizzo mail
@ in qualità di Referente, al quale sarà assegnato un account (“Referente di Prodotto”) per accedere al Portale Garanzia Italia, mediante l’assegnazione al referente stesso di un identificativo ("ID") e di una password (“Password” e, unitamente all’ID, i
21 Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.
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“Codici”) strettamente riservati e personali, dei quali il Referente stesso sarà unico ed esclusivo responsabile, anche in ordine alle attività poste in essere tramite il loro utilizzo.
Il Referente di prodotto potrà autorizzare altri dipendenti della società/impresa di cui fa parte (“Utilizzatori”) ad utilizzare, sotto la sua responsabilità, l’accesso al Portale Garanzia Italia rilasciando dei diversi Codici a ciascuno di tali Utilizzatori, anch’essi riservati e personali (con riferimento a ciascun Utilizzatore, i “Codici Utilizzatore”).
Resta inteso che il Referente di Prodotto rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti di SACE per ogni utilizzo del Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore, riconoscendo e accettando che ogni attività posta in essere dagli Utilizzatori si intenderà imputata direttamente al Referente di Prodotto e ratificata dallo stesso, garantendo il rispetto delle "Condizioni Generali per l'Utilizzo dell’account e del Servizio" ("CGUS") del Portale Garanzia Italia (disponibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx) da parte di ciascun Utilizzatore (il quale, ai fini dell’applicazione ed interpretazione delle CGUS dovrà considerarsi come un “Utente”), impegnandosi altresì a revocare i Codici Utilizzatore ogni qualvolta il soggetto precedentemente autorizzato all’utilizzo dello stesso cambi, cessi d’essere un dipendente del Referente di Prodotto e/o, più in generale, sia venuto a conoscenza (o sia ragionevolmente portato a ritenere l’esistenza) di qualsiasi utilizzo non autorizzato dell’Account al Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore e/o di qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza ed utilizzo dell’account.
Le abilitazioni che il Referente di Prodotto potrà assegnare agli utenti utilizzatori sono di due tipologie:
(i) Utente Utilizzatore Approvatore, tale utente dovrà disporre di adeguata delega e poteri di firma per conto del soggetto finanziatore, che saranno verificati dal Referente di Prodotto, per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il Portale Garanzia Italia.
(ii) Utente Utilizzatore Compilatore. tale utente avrà accesso a limitate funzionalità di predisposizione del flusso informativo.
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Allegati:
- DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL REFERENTE
Firma Rappresentate legale o altro soggetto munito dei necessari poteri 22
Il
Allegato 3 - Contatti
Per maggiori informazioni
contatta l’info desk dedicato alle banche o inquadra in QR code
22 Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.
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xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx
info desk banche: + 39 066736036
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