COMUNE DI GROTTAFERRATA
COMUNE DI GROTTAFERRATA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Repertorio N. del
OGGETTO: CONTRATTO D’APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRI DI PROPRIETA’ COMUNALE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette, il giorno _ del mese di ,
in Grottaferrata, nella sede comunale, avanti a me , Segretario Generale, autorizzato a rogare nella forma pubblica amministrativa gli atti nei quali l’Amministrazione Comunale è parte, si sono costituiti i Signori:
- , nato a il , nella sua qualità di
del Comune di Grottaferrata (RM) avente sede in Piazzetta X.Xxxxx 1,
C.F. 02838140586, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto del suddetto Comune, che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità anche stazione appaltante;
- sig./sig.ra , nato/a a il e residente in
Via , C.F. , il quale dichiara di intervenire nel presente contratto in qualità di
della Ditta con sede
in ( ), Via , Codice Fiscale e Partita IVA
n. .
I predetti comparenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente atto.
PREMESSO CHE:
- che con determinazione dirigenziale n. del è stata indetta la gara d’appalto, mediante il metodo della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016
per l’aggiudicazione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento non custodite con parcometri di proprietà comunale;
- il servizio di cui sopra è stato provvisoriamente aggiudicato all’Appaltatore, come risulta dal verbale del seggio di gara in data
;
-con Determinazione del Dirigente n° del , il servizio è stato definitivamente aggiudicato all’Appaltatore che ha offerto una percentuale sugli incassi del %;
-quindi, l’importo netto contrattuale presunto, è il seguente:
• Xxxxxx annui spettanti al gestore: € + IVA,
• Ricavi annui spettanti al Comune: € + IVA,
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il servizio oggetto del contratto è costituito dalla gestione delle aree di sosta a pagamento non custodite con parcometri di proprietà comunale.
L’Ente appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto del servizio citato in premessa. L’appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti da questo richiamati, che le parti controfirmano in ogni foglio, formandone parte integrante e sostanziale, pur se non materialmente allegati.
ARTICOLO 2
DURATA E AMMONTARE DEL CONTRATTO
Il servizio avrà durata di mesi 8 (otto) decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.
L’appalto vincola sin d’ora la ditta appaltatrice e si intende concesso ed
accettato sotto la osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, dei patti, delle condizioni e delle modalità contenute nella lettera di invito, nel verbale di aggiudicazione della gara, nel capitolato speciale d’appalto composto di n. pagine.
ARTICOLO 3 SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO
È assolutamente vietata la cessione del servizio o la sub concessione totale o parziale. È permessa, esclusivamente, l'esternalizzazione dei lavori previsti e della posa in opera della segnaletica orizzontale e verticale.
ARTICOLO 4
MANUTENZIONE DELLA APPARECCHIATURE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE RELATIVA ALLE AREE DI SOSTA
I parcometri saranno oggetto di tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, con tempestiva assistenza agli impianti, a cura e spese dell’appaltatore per tutta la durata del contratto. Tali interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti concordandone le modalità con il competente ufficio del Comune. Nella esecuzione degli interventi di manutenzione dei parcometri l’appaltatore è tenuto ad utilizzare pezzi di ricambio originali prodotti dal costruttore dei parcometri stessi. La mancata esecuzione degli interventi di riparazione e/o manutenzione dei parcometri entro il termine di tre giorni lavorativi dalla segnalazione di malfunzionamento, salvo giustificati impedimenti indipendenti dalla volontà dell’appaltatore, è motivo di contestazione.
Dovrà essere eseguita, a cura e spese dell’appaltatore e con ogni onere e magistero a suo carico, il ripasso e la manutenzione della segnaletica orizzontale almeno una volta durante l’appalto. Tali interventi sono riferiti agli stalli delle aree di sosta a pagamento, alle aree di sosta per i
disabili ed alle aree per il carico e scarico merci (site in corrispondenza delle aree di sosta a pagamento).
ARTICOLO 5
TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA SOSTA
Le tariffe e le modalità di pagamento della sosta, l’orario di sosta e la tolleranza oraria, sono stabilite all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.
ARTICOLO 6 PERSONALE
L’Impresa aggiudicataria dovrà essere dotata, dalla data di inizio del servizio di gestione, di apposito personale con mansioni di ausiliari del traffico, per almeno 6 (sei) unità, o almeno dodici (12) se a tempo parziale, ai fini del controllo del pagamento della sosta.
L’Impresa aggiudicataria dovrà essere dotata dalla data di inizio del servizio di personale amministrativo, per almeno una (1) unità, o almeno due (2) se a tempo parziale, dedicato specificamente alla gestione amministrativa e contabile della sosta a pagamento per il Comune di Grottaferrata, con funzioni di referente operativo e coordinatore.
Nell’esecuzione del servizio l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L’impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I medesimi obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L’impresa è responsabile in rapporto
alla stazione appaltante della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi di subappalto.
ARTICOLO 7 CORRISPETTIVO
Al Comune spetta una percentuale sugli incassi, al netto dell’IVA, della gestione del servizio di sosta a pagamento, del % ( virgola
per cento) compresi i proventi derivanti dagli incassi delle regolarizzazioni delle posizioni altrimenti soggette a provvedimento sanzionatorio a norma del Nuovo Codice della Strada. Il corrispettivo è omnicomprensivo di qualsiasi onere, tassa locale, tariffe e/o tributi attuali e ad oggi vigenti.
L’intero importo degli incassi dai verbali di contravvenzione alle norme del Codice della Strada spetterà per intero al Comune. Le somme spettanti al Comune, nonchè gli eventuali utili derivanti dalla pubblicità, dovranno essere versate ogni mese a partire dalla data di attivazione del servizio. L’appaltatore avrà cura di ritirare gli incassi con cadenza settimanale e di versare l’intero incasso presso la Tesoreria Comunale (eccetto per le somme derivanti dalle “penaline” per le quali dovrà essere versata esclusivamente la quota spettante al Comune). E’ cura dell’appaltatore far recapitare tempestivamente presso l’Ufficio OO.PP. e Manutenzioni le distinte riepilogative degli incassi prelevati da ogni parcometro e la quietanza di versamento effettuato in Tesoreria Comunale. Le spese connesse a tali operazioni (compreso il costo del portavalori e la commissione per il conteggio denaro), saranno a carico dell’aggiudicatario.
L’Impresa ha costituito una polizza fidejussoria assicurativa nr.
del rilasciata dalla Società per l’importo di €. a vantaggio del Comune a garanzia degli adempimenti
economici di cui al presente articolo. Tale polizza potrà essere incassata dal Comune qualora l’Impresa non adempisse al pagamento del corrispettivo, a semplice richiesta dell’Amministrazione comunale al fideiussore. L’incasso della polizza potrà avvenire dopo che l’Amministrazione avrà sollecitato per iscritto l’Impresa ad adempiere e questa non provveda entro tre mesi dal sollecito. Il mancato pagamento comporta la immediata risoluzione de iure del contratto in danno all’impresa. La suddetta polizza dovrà essere rinnovata in caso di proroga del contratto stesso e potrà essere progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
ARTICOLO 8 POLIZZE ASSICURATIVE
L’aggiudicatario ha stipulato e consegnato al Responsabile del procedimento un’assicurazione che tenga indenne l’Amministrazione comunale da tutti i rischi di esecuzione del contratto da qualsiasi causa determinati e copra tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio e deve avere un massimale di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per ciascun sinistro e con limite di €. 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00). In caso di inadempienza si procederà alla immediata risoluzione in danno del contratto. In caso di risoluzione contrattuale, ogni opera realizzata dall’impresa diventerà di proprietà del Comune a titolo di risarcimento del danno.
ARTICOLO 9 DOMICILIO DELL’APPALTATORE.
Ai sensi dell’articolo 23 comma 1 del capitolato speciale d’appalto, l’appaltatore ha eletto domicilio in .
ARTICOLO 10 CONTROVERSIE
Per ogni eventuale controversia o contestazione legale è competente il Foro di Velletri. Per il presente appalto è escluso il ricorso all’istituto dell’arbitrato.
ARTICOLO 11 SPESE DEL CONTRATTO
Le spese tutte del presente contratto, comprese quelle per registrazione, copie e diritti, sono a carico della ditta appaltatrice.
ARTICOLO 12
PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile mediante semplice fax, seguito da lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora e di pronuncia giurisdizionale, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione del servizio;
b) inadempimento alle disposizioni del RUP o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) stato di inosservanza dell’impresa aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
d) manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
f) mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 ed in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza, se nominato;
g) utilizzo di personale non regolarmente assunto dalla Ditta appaltatrice e/o dalle ditte fornitrici di materiali, beni e servizi e/o dai subappaltatori;
h) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
i) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni stesse nei termini previsti dal contratto;
j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
k) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto.
Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante, oltre all’applicazione delle penalità previste, procederà all’incameramento della cauzione, all’eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni appaltate, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Oltre che nei casi specificatamente previsti dalla legge, il contratto può essere risolto in danno per la seguenti cause:
- dopo 3 (tre) contestazioni durante il periodo contrattuale di gestione per inadempienza alle condizioni del presente Capitolato, escluse quelle per cui vale la immediata risoluzione.
Le contestazioni debbono essere fatte dal Comune all’Impresa per iscritto precisando le motivazioni e l’articolo di Capitolato Speciale d’Appalto e/o del Capitolato Generale d’Oneri disatteso o violato. Ai fini del presente articolo hanno valore anche le contestazioni inviate via fax. E’ facoltà dell’Impresa controdedurre entro 10 (dieci) giorni le contestazioni ricevute e, qualora l’impresa in tempo utile non adducesse ragioni sufficienti al ritiro della contestazione da parte dell’Amministrazione o non addivenisse a quanto contestato, la contestazione stessa verrà conteggiata ai fini della risoluzione. Inoltre per ogni contestazione confermata dall’Amministrazione all’impresa verrà applicata una penale di 1.000,00 Euro che l’Impresa dovrà pagare entro 10 giorni dalla determinazione dell’Amministrazione Comunale. Il mancato o ritardato pagamento delle penali costituisce causa di risoluzione immediata del contratto. In caso di risoluzione contrattuale a causa di quanto previsto al comma 5 dell’art. 19 del Capitolato Speciale ogni opera realizzata dall’impresa diventerà di proprietà del Comune a titolo di risarcimento del danno. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
ARTICOLO 13
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il “Capitolato generale d’oneri per forniture di beni e/o servizi” approvato dal Comune di Grottaferrata;
b) il Capitolato speciale d’appalto compresi i relativi allegati;
c) tutti i documenti posti a base di gara;
d) i piani di sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D. Lgs. n. 81/2008.
ARTICOLO 14
RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, il DPR 207/10 per la parte ancora vigente e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.
ARTICOLO 15
, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 676 e s.m.i., informa l’appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla leggi e regolamenti in materia.
ARTICOLO 16
Le parti dichiarano che agli effetti fiscali il valore netto del presente contratto è di € 190.000,00 e riguarda servizi soggetti ad IVA.
Io sottoscritto Segretario Generale, a richiesta delle Parti qui convenute e costituite, ho ricevuto il presente atto, che ad alta ed intelligibile voce ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge.
Lo confermano pertanto in ogni parte, con sottoscrizione autografa che sarà acquisita digitalmente ai sensi dell’art. 52 bis della L. 89/2013
Tale atto sarà quindi firmato digitalmente dal sottoscritto Segretario.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Il Comune di Grottaferrata L’Appaltatore
Il Segretario Generale