CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
CONCESSIONE DEL SERVIZIO STAMPA E PLOTTAGGIO PRESSO LA FACOLTA’ DI ARCHITETTURA DISTINTO NEI SEGUENTI LOTTI:
- LOTTO 1: FACOLTÀ DI ARCHITETTURA – SEDE DI VIA GIANTURCO – ROMA;
- LOTTO 2: FACOLTÀ DI ARCHITETTURA – SEDE DI VIA GRAMSCI – ROMA
Il presente documento, composto da n. 25 articoli su n. 25 pagine e da n 5 Allegati, è stato redatto da:
Responsabile del Procedimento:
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
INDICE
Art. 1 - definizioni 3
ART. 2 - OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE 4
Art. 3 - durata della concessione 4
Art. 4 - allegati 5
Art. 5 - canone annuale e modalità di versamento 5
Art. 6 - cauzione definitiva 6
Art. 7 - dec – direttore dell’esecuzione del contratto 7
Art. 8 - cs – coordinatore del servizio 7
Art. 9 - personale addetto al servizio 8
Art. 10 - servizi, prezzi E listino ufficiale 9
Art. 11 - Attività e apparecchiature richieste 11
Art. 12 - modalità e tempi di esecuzione del servizio 12
a) Installazione apparecchiature 14
b) Gestione apparecchiature e fornitura materiali di consumo 15
c) Manutenzione ordinaria 15
d) Manutenzione straordinaria 16
e) Disinstallazione e ritiro apparecchiature 17
Art. 13 - penali 18
Art. 14 - Sicurezza 19
Art. 15 - obblighi dell’amministrazione 20
Art. 16 - obblighi del concessionario 20
Art. 17 - responsabilità civile e polizza rc 20
Art. 18 - Osservanza ccnl e norme di disciplina del lavoro 21
Art. 19 - tutela riservatezza 22
Art. 20 - divieto di cessione o subconcessione 23
Art. 21 - disciplina del servizio e della concessione 23
ART. 22 - STIPULA CONTRATTO, SPESE E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 24
Art. 23 - Recesso 24
Art. 24 - decadenza della concessione e risoluzione del contratto 24
Art. 25 - foro 25
SERVIZIO STAMPA E PLOTTAGGIO PRESSO FACOLTA’ DI ARCHITETTURA SEDE VIA GIANTURCO - ROMA
ART. 1 - DEFINIZIONI
Si riportano di seguito le definizioni di alcuni termini utilizzati nel presente documento.
Ogni volta che i termini sono riportati con l’iniziale maiuscola o in forma di sigla/acronimo e senza ulteriori specifiche, assumono il significato definito nella tabella seguente.
Termine | Definizione | |||||||||
Allegati | Documenti tecnici e/o informativi costituiscono parte integrante. | allegati | al | Capitolato, | di | cui | ||||
Amministrazione | L’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. | |||||||||
Capitolato | Il presente documento, redatto in articoli, contenente la descrizione del servizio, delle relative prestazioni e degli obblighi connessi | |||||||||
Concessione | La concessione del servizio di stampa e plottaggio descritta nel Capitolato. | |||||||||
Concessionario | L’impresa o il soggetto che esegue il servizio in Concessione in ciascun lotto. | |||||||||
Contratto | Il contratto stipulato, a seguito dell’aggiudicazione, fra l’Amministrazione e il Concessionario. | |||||||||
CS | Coordinatore del Servizio, nominato dal Concessionario con il compito di coordinare le attività previste e fungere da referente operativo per il DEC e l’Amministrazione. | |||||||||
DEC | Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato dall’Amministrazione con il compito di rappresentarla nella gestione del Contratto e verificare l’esecuzione degli adempimenti da parte del Concessionario. | |||||||||
Gara | La procedura Concessionario. | con | la | quale | l’Amministrazione | individua | il | |||
Responsabile/i di/delle sede/i | Competente/i responsabile/i di/delle sede/i universitarie che usufruiscono del servizio copie: Direttori dei Dipartimenti e dei Centri, Presidi di Facoltà, etc. |
Uffici Tecnici | Uffici dell’Amministrazione con competenze relative agli interventi tecnici per la gestione e la manutenzione di impianti e immobili delle sedi universitarie (es.: Area Gestione Edilizia). |
USPP | Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione - Ufficio dell’Amministrazione con competenze relative all’applicazione della normativa sulla sicurezza e alle verifiche connesse. |
ART. 2 - OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE
Il Capitolato ha per oggetto l’affidamento in concessione, ai sensi dell’Art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., del servizio di fotocopiatura, riproduzione e stampa, da originali e da file, presso la Facoltà di Architettura distinto nei seguenti lotti.
1. LOTTO 1: Facoltà di Architettura – Sede di Via Gianturco: concessione del servizio copie in locali di circa mq 130, meglio identificati nelle allegate planimetrie; Valore stimato lotto € 855.000,00.
2. LOTTO 2: Facoltà di Architettura – Sede di Via Gramsci (Valle Giulia): concessione del servizio copie in locali di circa mq 70, meglio identificati nelle allegate planimetrie, nonché installazione di n°3 postazioni self-service presso la biblioteca della Facoltà; Valore stimato lotto € 825.000,00
Il servizio in Concessione comprende le seguenti attività:
• trasporto, consegna e installazione delle apparecchiature, all’inizio del servizio o, nel corso del Contratto, quando richiesto dall’Amministrazione;
• scansione, fotocopiatura e stampa su carta e supporti diversi dalla carta riportati nell’Allegato C;
• gestione e manutenzione delle apparecchiature, nonché rifornimento di tutto il materiale di consumo, per tutta la durata del Contratto;
• disinstallazione, rimozione e ritiro delle apparecchiature, al termine del servizio o, nel corso del Contratto, quando richiesto dall’Amministrazione.
ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La Concessione ha la durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di stipula del Contratto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’immediato affidamento al Concessionario, sotto le riserve di legge e nelle more del perfezionamento contrattuale, qualora ricorrano motivi di urgenza.
In tal caso la durata decorre dalla data del verbale di consegna, redatto e sottoscritto dal DEC e controfirmato dal Concessionario.
ART. 4 - ALLEGATI
Gli Allegati al Capitolato contengono dati e informazioni, di carattere prevalentemente tecnico e quantitativo, necessari per la definizione delle prestazioni e lo svolgimento del servizio.
Di seguito sono elencati gli Allegati, con una breve descrizione del loro contenuto.
• Allegato A – Sedi e descrizione dei locali con planimetrie.
• Allegato B – Elenco apparecchiature minime richieste.
• Allegato C – Elenco dei servizi di base e prezzi, che riporta i servizi base da effettuare e i relativi prezzi massimi unitari, divisi in Servizi su Grandi formati e Servizi su piccoli formati.
• Allegato D – Tempi di esecuzione e penali per attività operative, che riporta i tempi di esecuzione previsti per lo svolgimento delle singole attività operative e le corrispondenti penali per ritardi o inadempimenti.
• Allegato E - F – DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza connessi con l’esecuzione del servizio, previsto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).
ART. 5 - CANONE ANNUALE E MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il Concessionario corrisponde all’Amministrazione i seguenti canoni annuali, al netto di IVA ed escluse le spese per utenze (energia elettrica, collegamento internet, ecc.):
• per il XXXXX Xx 0, xxxx xx Xxx Xxxxxxxxx, €21.000,00 annui;
• per il XXXXX Xx 0, xxxx xx Xxx Xxxxxxx, €15.000,00 annui.
Per ogni lotto il canone dovrà essere corrisposto in 4 (quattro) rate trimestrali anticipate, ciascuna da pagarsi entro il primo mese del trimestre di riferimento previa emissione di apposite fatture da parte dell’Amministrazione.
I canoni saranno aggiornati a partire dal secondo anno di concessione, nella misura massima consentita del 75% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, prendendosi come base soggetta agli aggiornamenti il canone pagato nell'anno precedente.
L’aggiornamento avverrà automaticamente, senza necessità di richiesta scritta e, avrà effetto dall’inizio del secondo anno della Concessione.
Il Fornitore si obbliga a pagare per intero il canone stabilito, indipendentemente dall’andamento del servizio e senza mai poterlo scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell’Amministrazione.
Il pagamento, inoltre, non potrà essere ritardato, per nessun motivo.
In caso di ritardato pagamento, anche di una sola rata, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il Contratto di Concessione, con conseguente diritto al risarcimento del danno, nonché alla corresponsione, su tutte le somme dovute e senza necessità di costituzione in mora, degli interessi legali in vigore alla data di scadenza del pagamento.
Il canone sarà assoggettato al regime fiscale vigente all’atto dell’aggiudicazione.
I versamenti per i corrispettivi dovuti dovranno essere effettuati presso l’Istituto Cassiere indicandone la causale secondo indicazioni che saranno comunicate dal RUP.
Il versamento iniziale deve essere effettuato prima della stipula del Contratto/i o, in caso di consegna anticipata del servizio, prima della data del verbale di consegna.
All’atto della stipula del Contratto, o della consegna del servizio, il Concessionario deve documentare il primo versamento trimestrale, producendo copia della relativa disposizione di bonifico, pena la decadenza della concessione o dell’aggiudicazione.
Per i canoni successivi, il CS provvede a trasmettere al DEC copia delle disposizioni di bonifico entro 5 (cinque) giorni solari dall’avvenuto versamento.
ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA
Prima della stipula del Contratto il Concessionario di ciascun lotto deve costituire, quale cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore stimato per il lotto.
La fideiussione deve avere validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata della Concessione.
L’Istituto garante deve esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
Alla cauzione definitiva rilasciata da primari Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione.
La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all’atto della stipula del Contratto.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria prestata dal Concessionario in sede di Gara.
La cauzione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l’eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore garantito.
L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti del Concessionario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.
Il Concessionario è avvertito con semplice raccomandata con A.R. o Pec.
Su richiesta dell’Amministrazione, il Concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto.
L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente diritto solo quando tra l’Amministrazione stessa e il Concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali il
Concessionario debba rispondere.
ART. 7 - DEC – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Per la corretta esecuzione del servizio e la gestione del rapporto contrattuale con il Concessionario, l’Amministrazione nomina, per ciascun lotto, un proprio DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto).
Il DEC provvede, direttamente o coadiuvato da propri incaricati, alla gestione del Contratto, in particolare a (elenco esemplificativo e non esaustivo):
• curare il rapporto tecnico e operativo con il Concessionario;
• valutare ed autorizzare le richieste di installazione, spostamento e sostituzione delle apparecchiature;
• inoltrare richieste inerenti la gestione e la manutenzione delle apparecchiature;
• valutare ed autorizzare eventuali richieste di introduzione e/o sostituzione di servizi;
• inoltrare richieste di disinstallazione e ritiro delle apparecchiature;
• verificare che la qualità, le caratteristiche e i prezzi dei servizi offerti siano conformi a quanto previsto dal Capitolato;
• vigilare sulla corretta esecuzione del servizio, verificando i risultati ed il grado di soddisfazione dell’utenza;
• procedere all’applicazione delle penali, per eventuali ritardi e/o disservizi, nei casi previsti dal Capitolato;
• segnalare agli uffici competenti dell’Amministrazione le inadempienze per le quali è prevista la decadenza della Concessione e la risoluzione del Contratto.
ART. 8 - CS – COORDINATORE DEL SERVIZIO
Il Concessionario di ciascun lotto deve nominare, prima dell’inizio del servizio, un proprio CS (Coordinatore del Servizio), professionalmente preparato e in grado di coordinare le attività previste dal Capitolato.
Il Concessionario deve inoltre nominare un sostituto in grado di sopperire pienamente alle eventuali assenze del CS.
I nominativi del CS e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici, di telefax e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto all’Amministrazione prima della stipula del Contratto o della consegna del servizio, pena la decadenza dell’aggiudicazione.
Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) è responsabile dell’organizzazione, della programmazione e dell’esecuzione del servizio, e deve essere sempre reperibile dal DEC tramite telefono fisso o mobile nell’arco della giornata lavorativa.
Il CS (o il suo sostituto) provvede in particolare a (elenco esemplificativo e non esaustivo):
• organizzare e coordinare tutte le attività previste per l’installazione, la gestione, il rifornimento e la manutenzione delle apparecchiature presso le sedi indicate nell’Allegato A;
• garantire il rispetto e l’osservanza, da parte del personale del Concessionario, di tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato e delle normative che disciplinano il servizio;
• informare costantemente il DEC sull’andamento del servizio, segnalando eventuali anomalie e/o disfunzioni;
• trasmettere al DEC copia delle disposizioni di bonifico che documentano il pagamento del canone.
Il CS rappresenta il Concessionario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal DEC e/o dall’Amministrazione s’intendono inoltrate al Concessionario.
Nel caso di impedimento permanente del CS e/o del sostituto, oppure per propri motivi organizzativi, il Concessionario può nominare, nel corso di durata del Contratto, un nuovo CS e/o sostituto, dandone preventiva notifica all’Amministrazione e motivando la nuova nomina.
L’Amministrazione, per contro, può ottenere in qualsiasi momento, previa motivata richiesta, la sostituzione del CS e/o del suo sostituto senza che il Concessionario possa opporre eccezione alcuna.
In tal caso il Concessionario provvede alla sostituzione entro 10 (dieci) gg. solari dalla richiesta, pena la decadenza della Concessione.
ART. 9 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Il personale addetto al servizio è a totale carico del Concessionario.
Il Concessionario di ciascun lotto deve garantire un numero di addetti sufficiente allo svolgimento tempestivo ed efficiente di tutte le attività richieste ed impiegare personale in possesso di idonee comprovate qualità professionali per le specifiche mansioni da svolgere.
In particolare, per l’espletamento delle attività di manutenzione, il Concessionario dovrà disporre di personale professionalmente qualificato.
In ogni caso, il Concessionario dovrà assicurare la presenza, presso ciascuna sede, di almeno tre addetti al servizio durante tutto l’orario di apertura al pubblico.
In caso di mancato rispetto della predetta condizione il Concessionario incorrerà, alla prima infrazione, nell’applicazione di una penale pari ad €250,00 e, in caso di reiterazione, nella decadenza dalla Concessione (vedi allegato D ).
Il personale dovrà avere la competenza necessaria per gestire i formati file degli utenti, provenienti dai principali software grafici in uso (esempio: Adobe Creative Suite, GIMP, ecc.).
Il personale addetto dovrà, altresì, fornire assistenza agli utenti sulle problematiche legate alla stampa, anche su supporti di grande formato (A0+) per programmi CAD.
Il Concessionario dovrà svolgere, tramite personale in possesso di idonei requisiti, due corsi di due ore al mese, con modalità da concordare con il DEC, finalizzati a fornire agli studenti indicazioni per perfezionare i processi di acquisizione e stampa.
Gli addetti del Concessionario sono obbligati durante le attività di servizio presso le sedi dell’Amministrazione a:
• indossare idonea ed appropriata tenuta o divisa di lavoro;
• recare esposto e ben visibile un apposito cartellino di riconoscimento, riportante le generalità del dipendente e la denominazione dell’impresa, per consentire un’agevole identificazione da parte degli utenti;
• attenersi alle prescrizioni normative nazionali e comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro;
• mantenere durante lo svolgimento delle attività all’interno delle sedi dell’Amministrazione un comportamento irreprensibile e consono alla funzione svolta.
La divisa di lavoro e il cartellino di riconoscimento sono forniti a cura e spese del Concessionario.
Nel caso in cui il personale addetto, durante l’esecuzione delle attività operative all’interno delle sedi dell’Amministrazione, non indossi la tenuta di lavoro e/o non esponga il cartellino di riconoscimento, è applicata la penale di Euro 250,00 per ogni infrazione, con le modalità previste dal Capitolato.
Le infrazioni sono accertate dal DEC, anche su segnalazione dei Responsabili di sede o con controlli a campione.
All’inizio del Contratto, il Concessionario trasmette all’Amministrazione l’elenco del personale impiegato nelle attività inerenti al servizio, contenente i nominativi, la qualificazione professionale.
Il Concessionario, inoltre, aggiorna costantemente l’elenco, comunicando tutte le eventuali variazioni intervenute nel corso di durata del Contratto.
Alla trasmissione e all’aggiornamento del suddetto elenco provvede il CS con comunicazione scritta al DEC, tramite fax o mail, entro 5 gg. lavorativi dalla variazione.
In caso di mancata comunicazione entro il suddetto termine, è applicata la penale di Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo, con le modalità previste dal Capitolato (v. Art. relativo alle Penali).
Il Concessionario deve, senza alcuna riserva, sostituire il personale che nello svolgimento del servizio non offra garanzie di igiene, moralità e civile comportamento.
Al riguardo l’Amministrazione può ottenere in qualsiasi momento, per gravi motivi (quali comportamento negligente o inappropriato e/o inidoneità allo svolgimento delle attività previste) e a giudizio insindacabile del DEC, l’allontanamento e la sostituzione del personale addetto.
In caso di sciopero del personale addetto o di altri eventi preventivabili che, per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il CS deve darne comunicazione al DEC, tramite fax o mail, con un anticipo di almeno 24 ore sull’evento, per consentire la tempestiva comunicazione all’utenza.
In caso di mancata comunicazione entro il suddetto termine, è applicata la penale di Euro 250,00, con le modalità previste dal Capitolato.
ART. 10 - SERVIZI, PREZZI E LISTINO UFFICIALE
Entro 10 (dieci) giorni solari dalla stipula del Contratto o, in caso di consegna anticipata del servizio, dalla data del verbale di consegna, il CS deve predisporre in accordo con il DEC il Listino ufficiale, da utilizzare per l’erogazione del servizio.
I Servizi base devono avere le caratteristiche minime descritte in Allegato C e sono da considerarsi prioritari e prevalenti.
Il Listino ufficiale deve contenere i servizi di base con i rispettivi prezzi unitari, quali risultanti dall’offerta presentata in sede di gara nonché gli altri servizi (complementari), qui di seguito elencati a titolo esemplificativo, che sono da considerare aggiuntivi e integrativi, non sostitutivi o alternativi dei Servizi base.
• fotoriproduzione, da eseguirsi su sistemi ad elevate prestazioni su carta, in bianco/nero, a colori, fronte-retro, nei diversi formati (da A3 ad A5) e su supporti diversi dalla carta (ad esempio, cartoncino di diverse grammature);
• stampa da file elettronico (da supporti diversi, quali CD-ROM, DVD-ROM, “flash memory stick USB”, ecc.), da eseguirsi su carta in bianco/nero, a colori, fronte-retro, nei diversi formati (da A3 ad A5) e su supporti diversi dalla carta (ad esempio, cartoncino di diverse grammature);
• servizio di scansione di documenti in formato A4, A3 e frazioni di A4, in bianco/nero e a colori;
• finitura dei prodotti eseguiti mediante stampa e fotoriproduzione (ad esempio, rifilatura, piegatura, cordonatura, taglio e legatura).
Il Concessionario:
• è obbligato ad effettuare i Servizi base;
• è autorizzato ad effettuare gli altri servizi inseriti nel Listino ufficiale, senza che ciò riduca o comprometta l’esecuzione prevalente dei Servizi base;
• non è autorizzato ad effettuare servizi che non siano inseriti nel Listino ufficiale, a meno di successive specifiche autorizzazioni da parte del DEC.
Il DEC può, infatti, autorizzare l’inserimento nel Listino ufficiale e il conseguente avvio di servizi compresi fra quelli complementari oppure solo di una parte di essi, sulla base di considerazioni inerenti le caratteristiche dei servizi e le esigenze dell’Amministrazione o degli utenti.
Il DEC e il CS concordano le procedure per dare la massima diffusione e pubblicità al Listino ufficiale presso le sedi che usufruiscono del servizio.
I prezzi dovranno essere esposti e chiaramente leggibili presso le sedi, in mancanza saranno applicate le penali previste nell’Allegato C.
Il Concessionario deve garantire la loro disponibilità costante e continuativa . L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere, nel corso di durata del Contratto,
sulla base di considerazioni inerenti le esigenze proprie e/o degli utenti:
• la sostituzione o semplicemente la cessazione del servizio per uno o più servizi del Listino ufficiale;
• l’introduzione nel Listino ufficiale e la conseguente erogazione di nuovi servizi, con modalità e prezzi da concordare.
Nel corso della durata del contratto e nel caso di sopravvenute esigenze, il Concessionario può apportare modifiche all’elenco dei servizi offerti solo a seguito di specifica autorizzazione del DEC, che valuta sia i servizi che i prezzi proposti.
Il Concessionario è obbligato ad applicare i prezzi unitari indicati nel listino ufficiale, fatti salvi gli eventuali adeguamenti di cui ai successivi commi.
I prezzi dei Servizi sono fissi ed invariabili almeno per i primi due anni di Contratto.
Dopo i suddetti periodi il Concessionario può richiederne la revisione, in presenza di documentabili aumenti nel settore specifico.
A tal fine il CS deve produrre al DEC:
• una relazione atta ad indicare le motivazioni e gli elementi giustificativi degli aumenti;
• il listino (con gli stessi prodotti del Listino ufficiale) con i nuovi prezzi proposti, evidenziando quelli per i quali viene richiesto l’aggiornamento.
Gli aumenti richiesti devono comunque essere conformi nella misura e secondo le modalità indicate dall’art. 115 del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii.
Il DEC procede ad attenta analisi della richiesta, basata su esame della suddetta relazione e su verifiche comparative di mercato.
Qualora, alla luce delle verifiche effettuate, i nuovi prezzi proposti fossero ritenuti eccessivi, il DEC può richiedere al Concessionario di rivederli, oppure rifiutare in tutto o in parte gli aumenti, motivando il diniego.
Solo a seguito della formale autorizzazione del DEC i prezzi aggiornati sono recepiti nel nuovo Listino ufficiale, a cui viene data ampia diffusione presso le sedi che usufruiscono del servizio.
Il rispetto del Listino ufficiale nello svolgimento del servizio e nell’applicazione dei prezzi è oggetto di verifiche da parte del DEC, eseguite a campione o a seguito di segnalazioni dei Responsabili di sede o degli utenti.
Nel caso di svolgimento di servizi e/o applicazione di prezzi non conformi al Listino ufficiale sono applicate le seguenti penali per un massimo di due infrazioni complessive nel corso della Concessione:
• Euro 250,00 alla prima infrazione;
• Euro 500,00 alla seconda infrazione.
Oltre il numero massimo di infrazioni l’Amministrazione può dichiarare la decadenza della Concessione e risolvere il Contratto.
ART. 11 - ATTIVITÀ E APPARECCHIATURE RICHIESTE
Presso il centro copie di ciascun lotto dovranno essere garantite le attività e servizi indicati all’articolo 10.
Presso ciascuna sede il Concessionario dovrà prevedere quali forme di pagamento oltre i contanti anche l’utilizzo di carte bancomat e/o carte di credito.
Inoltre, il personale in servizio presso il centro copie dovrà essere in grado di gestire i formati file degli utenti, provenienti dai principali software grafici in uso presso le varie sedi (ad esempio, Adobe Creative Suite, GIMP,…). In particolare il centro copie dovrà fornire assistenza agli utenti sulle problematiche legate alle stampe, anche su supporti di grande formato da programmi CAD.
I requisiti minimi richiesti per la tecnologia di stampa sono indicati nell’Allegato B.
Le apparecchiature da installare devono essere tutte nuove o pari al nuovo, perfettamente funzionanti e prive di difetti, conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e prevenzione incendi, forniti di certificazione e marcatura CE.
Su ciascuna apparecchiatura o postazione, il Concessionario dovrà rendere chiaramente visibili le indicazioni, sintetiche e aggiornate, relative a istruzioni di funzionamento e sull’uso corretto degli apparati.
Nella parte frontale tutte le macchine devono riportare, chiaramente visibile ed evidente, la denominazione sociale del Concessionario.
Le apparecchiature utilizzate per il servizio devono:
• essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni delle norme, nazionali e comunitarie, vigenti in materia ;
• rispettare la norme tecniche, nazionali e comunitarie, per la sicurezza degli apparecchi alimentati da energia elettrica;
• rispettare i parametri di rumorosità e vibrazione previsti dalla legge.
Le apparecchiature adibite a servizio self service devono essere dotate di dispositivo funzionante con chiave o tessera elettronica ricaricabile e capace di gestire crediti a scalare.
Le chiavi o tessere elettroniche sono distribuite dal Concessionario, dietro richiesta degli utenti, con modalità concordate fra il DEC e il CS e diffuse mediante affissione di apposito avviso presso i centri stampa o apposto sulle apparecchiature.
Il Concessionario si obbliga a distribuire le chiavi o tessere elettroniche gratuitamente (ossia senza deposito cauzionale) agli studenti universitari e ai dipendenti dell’Amministrazione che ne facciano richiesta.
Nei locali adibiti al servizio dovranno essere posizionati contenitori visibili per la raccolta differenziata della carta.
Il Concessionario dovrà assicurare, a propria cura e spese, il corretto smaltimento dei rifiuti, quali carta, toner, ecc., secondo le disposizioni di legge vigenti.
L'Amministrazione non è in alcun modo depositaria delle macchine e attrezzature di proprietà del Concessionario, benché utilizzate per lo svolgimento del servizio all’interno delle sedi universitarie.
La custodia, la cura e la conservazione delle macchine e delle attrezzature rimangono infatti a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario.
ART. 12 - MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere organizzato secondo le seguenti indicazioni:
Orario standard
Dal lunedì al venerdì: orario di apertura, concordato con il DEC, non inferiore alle 8 ore giornaliere continuative, da calibrare all’interno dell’orario di apertura della sede.
Sabato: orario di apertura, concordato con il DEC, non inferiore alle 3 ore continuative, da calibrare all’interno dell’orario di apertura della sede.
Domenica: chiuso.
Orario ridotto e chiusura
L’orario può essere ridotto, secondo le esigenze concordate con il DEC.
Chiusura al pubblico: agosto, festività natalizie e pasquali, periodi di chiusura come specificato nel calendario Accademico, sulla base di accordi con il DEC.
Il Concessionario provvederà ad informare gli utenti, con appositi avvisi o altri mezzi ritenuti idonei, delle modalità di erogazione del servizio.
Il Concessionario è tenuto a:
• garantire che l’accesso ai servizi sia riservato esclusivamente agli studenti, ai docenti e al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo;
• garantire l’effettuazione delle fotocopie/scansioni/stampe in loco e contestualmente alla richiesta dell’utenza; qualora ciò non fosse possibile, per eventi particolari (quali l’intenso afflusso dell’utenza o l’ingente quantità di materiale da fotocopiare), l’effettuazione delle fotocopie deve essere garantita entro l’orario di chiusura della copisteria o al massimo entro il giorno successivo;
• esporre accanto a ciascuna apparecchiatura o a ciascuna postazione un foglio d’istruzione, ben visibile, sintetico e costantemente aggiornato, sull’uso corretto delle apparecchiature medesime;
• erogare mensilmente, tramite personale in possesso di adeguate competenze, all’interno degli spazi resi disponibili dall’Amministrazione, sentito il Responsabile di Sede, almeno due corsi della durata di due ore, finalizzati a fornire agli utenti indicazioni per perfezionare i processi di acquisizione e stampa.
Il Concessionario deve provvedere alla gestione del servizio e delle apparecchiature, svolgendo le attività e le prestazioni elencate di seguito:
a) Installazione apparecchiature
b) Gestione apparecchiature e fornitura materiali di consumo
c) Manutenzione ordinaria
d) Manutenzione straordinaria
e) Disinstallazione e ritiro apparecchiature
Tutte le attività operative sopra elencate devono essere svolte nei giorni ed orari di apertura delle sedi, in linea di massima dal lunedì al venerdì, fra le ore 7.00 e le 18.00.
Nello specifico, le fasce orarie per l’esecuzione delle singole attività devono essere concordate con il Responsabile della sede, in modo da ridurre al minimo l’interferenza con le attività proprie delle strutture universitarie.
Al termine di ogni intervento, le aree di svolgimento delle attività operative devono essere lasciate pulite e libere da eventuali materiali di risulta (es.: scatole, imballaggi, etc.).
Il personale addetto del Concessionario provvede, senza oneri per l’Amministrazione, allo smaltimento del materiale di risulta.
Il Concessionario non può in nessun caso, per sua decisione unilaterale, sospendere o rallentare il servizio, nemmeno in presenza di controversie con l'Amministrazione.
La sospensione o il rallentamento del servizio costituisce inadempienza contrattuale e può comportare la decadenza della Concessione, previa formale diffida ad adempiere da parte dell’Amministrazione (v. Art. relativo alla Decadenza).
La descrizione seguente contiene le prescrizioni minime che il Concessionario deve rispettare nello svolgimento delle singole attività operative.
a) Installazione apparecchiature
I dati inerenti il numero, la tipologia e la dislocazione delle apparecchiature necessarie a soddisfare l’esigenza iniziale dell’Amministrazione sono ricavabili dall’Allegato B.
Il parco macchine inizialmente richiesto è quello descritto dallo stesso Xxxxxxxx e non è suscettibile di variazioni ad iniziativa del Concessionario.
Le installazioni devono avere inizio subito dopo la stipula del Contratto (o la consegna del servizio) ed essere eventualmente eseguite secondo un calendario concordato fra il CS, il DEC e i Responsabili delle sedi interessate.
Il parco macchine iniziale non è vincolante per tutta la durata del Contratto.
L’Amministrazione ha infatti la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed in relazione alle esigenze delle sedi interessate, di modificare in aumento o diminuzione il numero delle apparecchiature, e il Concessionario è obbligato ad adeguarsi.
In relazione alle esigenze di sicurezza, tutte le apparecchiature del parco macchine iniziale e i relativi spazi designati possono essere soggetti, in qualsiasi momento, a verifiche dell’USPP (v. Art. Definizioni).
Pertanto, l’Amministrazione può richiedere in qualsiasi momento:
• l’aumento delle apparecchiature elencate in Allegato B;
• la riduzione delle apparecchiature elencate, con conseguente disinstallazione e ritiro delle stesse;
• lo spostamento delle apparecchiature nell’ambito delle sedi stesse.
Le installazioni successive possono essere richieste dal Responsabile di sede, eventualmente anche a seguito di proposta del Concessionario, e devono essere autorizzate dal DEC.
Le richieste sono inoltre soggette a verifica preliminare dell’USPP, in merito alla collocazione proposta, che deve essere rispondente alla norme in materia di sicurezza, in particolare per quanto attiene le vie di esodo in casi di emergenza.
Se lo ritengono necessario, il DEC o il Responsabile di sede possono richiedere, prima delle installazioni, ulteriori pareri agli Uffici Tecnici (v. Art. Definizioni).
Lo spostamento delle apparecchiature segue le stesse procedure e modalità previste per le nuove installazioni: può essere richiesto dal Responsabile di sede, eventualmente anche su proposta del Concessionario; è soggetto a verifica dell’USPP ed autorizzazione del DEC.
La sostituzione delle apparecchiature può essere concordata fra il Responsabile di sede e il Concessionario per le mutate esigenze di servizio.
La sostituzione è autorizzata dal DEC, mentre è soggetta a verifica dell’USPP solo in caso di alterazioni significative del posizionamento e degli ingombri delle apparecchiature.
Inoltre, nei casi di ripetuti e documentati guasti e/o disservizi, dovuti all’inefficienza e/o obsolescenza di uno o più apparecchiature, il DEC, dopo le opportune verifiche, può richiederne la sostituzione, e il Concessionario è obbligato a dar seguito alla richiesta.
Per le installazioni, gli spostamenti e le sostituzioni delle apparecchiature il Concessionario deve attenersi ai tempi di esecuzione riportati in Allegato D.
Ogni volta che, nel corso del Contratto, vi siano variazioni del parco macchine conseguenti a installazioni, spostamenti o sostituzioni di apparecchiature, il CS deve trasmettere al DEC un elenco (analogo a quello in Allegato B) con i relativi aggiornamenti.
Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al trasporto, all'installazione, alla messa in funzione e attivazione delle apparecchiature, nonché la realizzazione degli allacci alla rete elettrica o di rete internet, ove non esistenti.
Il Concessionario deve installare le apparecchiature negli spazi designati dall’Amministrazione, posizionandole in modo da evitare danneggiamenti ai locali, in particolare al pavimento e alle pareti circostanti.
Gli allacci elettrici e di rete internet devono essere eseguiti a regola d'arte, secondo le norme vigenti e le eventuali prescrizioni degli Uffici Tecnici.
Se previsto dalle norme o richiesto dagli Uffici Tecnici, immediatamente a monte delle apparecchiature deve essere installato un interruttore differenziale, sulla linea di alimentazione elettrica.
Se lo ritengono opportuno, il DEC e/o il Responsabile di sede e/o l’USPP e/o gli Uffici Tecnici possono richiedere che le installazioni siano eseguite alla presenza e sotto la supervisione di un tecnico dell’Amministrazione.
b) Gestione apparecchiature e fornitura materiali di consumo
Il Concessionario dovrà garantire la fornitura della carta e degli altri materiali di consumo necessari per il funzionamento delle apparecchiature.
La fornitura dei materiali di consumo dovrà essere effettuata periodicamente, con la frequenza richiesta dal DEC e in fasce orarie concordate con i Responsabili di sede, in modo da arrecare il minor disturbo possibile alle attività proprie delle strutture universitarie.
Inoltre, nel caso di interruzione del servizio dovuta alla mancanza o esaurimento di materiale di consumo (carta, toner, etc.), dovrà essere garantita la fornitura entro 5 ore lavorative dalla segnalazione.
c) Manutenzione ordinaria
La manutenzione ordinaria ha carattere preventivo ed è finalizzata a mantenere le apparecchiature in efficiente stato di funzionamento e a ridurre al minimo la possibilità di guasti e disfunzioni.
Il Concessionario dovrà garantire tutti gli interventi necessari per la costante funzionalità delle apparecchiature e l'efficienza del servizio, anche con riguardo agli eventuali dispositivi per il pagamento elettronico.
Gli interventi di manutenzione ordinaria comprendono le seguenti attività:
• controllo generale, verifica di funzionalità e messa a punto delle apparecchiature;
• eventuali riparazioni e/o sostituzioni di parti usurate o che presentino difetti, anomalie o malfunzionamenti;
• ritiro e smaltimento delle parti o componenti guaste e/o sostituite nel corso della manutenzione.
Tutte le apparecchiature installate presso la sede devono essere sottoposte a manutenzione ordinaria secondo le esigenze del servizio e comunque in modo da non provocare interruzioni dello stesso per mancata manutenzione.
Inoltre, il DEC può richiedere al CS un programma specifico di manutenzione preventiva, con incremento della frequenza, per determinati periodi e/o per determinate apparecchiature.
Il programma, concordato fra il DEC e il CS in relazione alla tipologia delle macchine, definisce la frequenza e le modalità degli interventi.
Le apparecchiature per le quali risulti necessaria una più accurata manutenzione o una revisione totale, da eseguire presso l’officina o centro tecnico del Concessionario, devono essere sostituite, contestualmente al ritiro, con macchine della stessa tipologia e in grado di erogare gli stessi servizi.
In tal caso la sospensione del servizio, dovuta alla sostituzione delle apparecchiature, deve essere contenuta entro il tempo massimo indicato in Allegato D.
Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nell'arco dell'orario di apertura delle sedi.
Se richiesto dal DEC, il CS deve fornire, entro i termini indicati in Allegato D, resoconti tecnici e statistici inerenti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati, con informazioni sulle macchine verificate, i problemi rilevati e le soluzioni adottate.
d) Manutenzione straordinaria
La manutenzione straordinaria è prestata dal Concessionario a seguito di guasti o disfunzioni delle apparecchiature, e comprende l’esecuzione delle attività finalizzate al ripristino della funzionalità e dell’efficienza delle macchine, mediante riparazioni e/o sostituzioni di parti o componenti.
Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere prontamente attivati dai tecnici addetti del Concessionario nei seguenti casi:
• su chiamata del DEC o del personale da questi incaricato;
• su chiamata dei Responsabili di sede o degli utenti;
• su impulso del CS o del personale addetto alle attività operative, ogni volta che siano rilevati blocchi, guasti o disfunzioni.
Gli interventi devono essere eseguiti e completati, nel rispetto dei tempi indicati in Allegato D.
Qualora la riparazione del guasto richieda la disinstallazione e il trasporto della apparecchiatura presso la propria sede, contestualmente al ritiro il Concessionario deve provvedere alla sostituzione con macchina della stessa tipologia (in grado di erogare gli stessi servizi).
Gli interventi si intendono completati nei seguenti casi:
• con la soluzione del guasto e il ripristino della funzionalità della macchina;
• con l’avvio della procedura di sostituzione, nel caso sia constatata l’impossibilità di riparare il guasto in loco.
Per i tempi massimi relativi alle sostituzioni delle apparecchiature e alla connessa sospensione del servizio si rinvia all’Allegato D.
Il DEC può comunque richiedere, anche su segnalazione dei Responsabili di sede, la sostituzione delle apparecchiature che, nonostante gli interventi di manutenzione e riparazione, siano soggette a frequenti guasti, blocchi o disfunzioni.
Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nell'arco dell'orario di apertura delle sedi.
Se richiesto dal DEC, il CS deve fornire, entro i termini indicati in Allegato D, resoconti tecnici e statistici inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati, con informazioni sulle apparecchiature riparate, i problemi rilevati e le soluzioni adottate.
e) Disinstallazione e ritiro apparecchiature
Alla scadenza del Contratto il Concessionario deve provvedere alla disinstallazione e al ritiro di tutte le apparecchiature del parco macchine.
Inoltre, nel corso del Contratto, il Concessionario deve provvedere alla disinstallazione e al ritiro di singole apparecchiature, su richiesta del DEC, oppure su richiesta dei Responsabili di sede, approvata del DEC.
Per tutte le disinstallazioni il Concessionario deve farsi carico delle seguenti attività:
1. disattivazione, ritiro e trasporto delle apparecchiature;
2. rimozione degli impianti elettrici e di rete precedentemente realizzati dal Concessionario per l’alimentazione delle apparecchiature, salvo diversa indicazione del DEC e/o dei Responsabili di sede;
3. rimozione di eventuali materiali di risulta;
4. ripristino e pulizia degli spazi.
Riguardo al punto 2, nel caso di esplicita richiesta del DEC e/o del Responsabile di sede, gli impianti realizzati a servizio delle macchine sono conservati intatti e rimangono di proprietà dell’Amministrazione, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto o compenso.
Riguardo al punto 4, il ripristino degli spazi riguarda in particolare il pavimento e le pareti, in corrispondenza della collocazione delle apparecchiature da rimuovere.
Se necessario, il pavimento e le pareti devono essere riportati dal Concessionario in condizioni accettabili di funzionalità e decoro, tenendo conto della normale usura, dovuta all’uso continuativo delle apparecchiature e alla frequentazione dell’utenza.
Pertanto, escludendo l’obbligo di interventi globali o estesi di ripristino (quali, ad esempio, il rifacimento della pavimentazione e la tinteggiatura delle pareti), sono a carico del Concessionario (a titolo esemplificativo):
• la rimozione di eventuali viti e stop utilizzati per l’installazione delle apparecchiature e degli impianti a servizio delle stesse;
• la chiusura di eventuali buchi o tracce (sulle pareti o sul pavimento), dovuti all’installazione degli impianti a servizio delle apparecchiature, con stucco o altri materiali idonei;
• la pulizia delle pareti e del pavimento.
Il Concessionario è tenuto, inoltre, al risarcimento per gli eventuali danni ai locali, causati da incuria o imperizia del personale addetto durante la disinstallazione e la rimozione delle apparecchiature, o anche nel corso delle precedenti attività operative connesse con il servizio.
Le attività di disinstallazione e ritiro devono essere completate entro i termini indicati nell’Allegato D.
Tuttavia, prima della scadenza del Contratto, l’Amministrazione può fissare un termine diverso per la disinstallazione globale del parco macchine, in relazione ad eventuali esigenze connesse con le procedure di affidamento di una nuova concessione.
In caso di mancata rimozione e ritiro delle apparecchiature e degli impianti connessi entro i termini previsti, l'Amministrazione provvede direttamente a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione definitiva, salvo il risarcimento per il maggior danno subito.
ART. 13 - PENALI
Per i ritardi o gli inadempimenti nello svolgimento delle singole attività operative, rispetto ai termini elencati in Allegato D, sono applicate nei confronti del Concessionario le penali quantificate nello stesso Allegato.
Per gli altri ritardi o inadempimenti definiti nel testo del Capitolato sono applicate le penali indicate nello stesso Capitolato.
Inoltre, nel caso riscontri irregolarità o disfunzioni non esplicitamente elencate e previste fra quelle oggetto di penalità, ma tali da compromettere l’efficacia del servizio e/o il rispetto dei contenuti contrattuali, il DEC può richiedere al CS, tramite fax o mail, l’adozione degli opportuni correttivi entro un termine congruo, purché la richiesta non contrasti con le disposizioni del Capitolato e/o la normativa vigente.
Decorso il suddetto termine senza che il CS abbia provveduto, il DEC può procedere ad applicare nei confronti del Concessionario la penale di 250 Euro per ogni giorno di ritardo, per un massimo di 10 gg. di ritardo, oltre i quali l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la decadenza della Concessione e risolvere il Contratto.
Fatta eccezione per il suddetto caso, il DEC procede all’applicazione diretta delle penali, ogni volta che ne ricorrano gli estremi (definiti nel Capitolato o in Allegato D), con semplice comunicazione al CS tramite fax o mail.
Le somme per le eventuali penalità sono versate dal Concessionario cumulativamente, con cadenza trimestrale, tramite emissione di apposito bonifico a favore dell’Amministrazione sullo stesso conto utilizzato per il pagamento del canone secondo indicazioni che saranno comunicate dal RUP.
Il versamento deve essere effettuato entro 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza del trimestre di riferimento.
Il CS provvede a trasmettere al DEC, tramite fax o mail, copia delle disposizioni di bonifico per penali, entro 5 (cinque) giorni solari dall’avvenuto versamento.
A fronte del mancato pagamento delle penali l’Amministrazione può rivalersi, senza
necessità di preventiva diffida, sulla cauzione definitiva.
In tal caso la cauzione deve essere reintegrata dal Concessionario entro e non oltre il termine di l0 (dieci) giorni solari, a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta riduzione.
Il mancato reintegro della cauzione, entro il termine prescritto, è causa di decadenza della Concessione e risoluzione del Contratto.
L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere dal Concessionario il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza dei ritardi e/o degli inadempimenti.
Le penali sono applicate, per ogni annualità della Concessione, entro il limite massimo del 10% del valore annuo relativo al singolo lotto.
Qualora sia superato il suddetto limite massimo, l'Amministrazione, su segnalazione del DEC, ha facoltà di dichiarare la decadenza della Concessione e risolvere il Contratto.
Non si applicano le penali nel caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore.
ART. 14 - SICUREZZA
Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., e a fornire ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse.
Su ciascuna apparecchiatura o postazione, il Concessionario dovrà rendere chiaramente visibili le indicazioni, sintetiche e aggiornate, relative a istruzioni di funzionamento e sull’uso corretto degli apparati.
Il Concessionario è obbligato a formare e informare il proprio personale operativo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni e pronto soccorso.
Il Concessionario è inoltre obbligato a far osservare scrupolosamente al proprio personale i procedimenti e le cautele antinfortunistiche, nonché a dotarlo di ogni mezzo e/o dispositivo di protezione necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge.
Le macchine e attrezzature utilizzate devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza delle macchine e fornite di certificazione CE e marcatura CE.
Parimenti le parti di ricambio eventualmente necessarie per le riparazioni e le attività di manutenzione richieste dal Capitolato devono essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e dei componenti, e fornite di certificazione CE e marcatura CE.
Le apparecchiature non devono essere installate in prossimità di uscite di sicurezza né posizionate in modo da ostruire o intralciare le possibili vie di esodo in caso di emergenze: vani scala, pianerottoli, corridoi, etc..
A tal fine la collocazione delle apparecchiature deve essere preventivamente valutata e approvata dall’USPP.
Per i rischi e la determinazione dei costi relativi alle interferenze fra le attività dell’Amministrazione e quelle del Concessionario, nonché per gli adempimenti relativi, si rimanda ai DUVRI (Allegati E - F), che possono essere aggiornati nella fase esecutiva del Contratto su richiesta di una delle parti.
In caso di inadempienza alle norme e alle disposizioni in materia di sicurezza, l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del Contratto e al contestuale
incameramento della cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali del Concessionario.
ART. 15 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE
L'Amministrazione assume l'obbligo di:
• designare e mettere a disposizione gli spazi idonei per l’installazione delle apparecchiature;
• garantire al personale del Concessionario l'accesso ai propri locali e agli spazi designati per le attività di gestione e manutenzione delle apparecchiature;
• far eseguire gli interventi di manutenzione sulle apparecchiature esclusivamente dal personale addetto del Concessionario o comunque da società incaricata dallo stesso;
• adottare tutti gli accorgimenti tecnici suggeriti dal personale deputato del Concessionario per l'ottimale funzionamento delle apparecchiature.
ART. 16 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario deve possedere tutto quanto legalmente ed amministrativamente necessario per l'esercizio delle attività oggetto del Capitolato: concessioni, autorizzazioni, abilitazioni, permessi, etc.
Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al rilascio e all’eventuale rinnovo dei predetti provvedimenti autorizzativi e abilitativi.
Il Concessionario è obbligato a:
• comunicare all’Amministrazione, all’inizio della Concessione, i riferimenti (numeri telefonici, di fax e indirizzo e-mail), utilizzabili dal DEC per le richieste inerenti i servizi da svolgere e per le attività di verifica;
• far osservare al proprio personale le norme di legge e/o amministrative che disciplinano le attività connesse con il servizio, nonché tutte le disposizioni contenute nel Capitolato;
• garantire il rispetto delle norme relative ai diritti d’autore;
• dare attuazione alle disposizioni concordate dal DEC con il CS nell’ambito dell’attività di ottimizzazione del servizio, per quanto non in contrasto con le norme di legge e/o le disposizioni del Capitolato.
ART. 17 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA RC
Il Concessionario deve adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose durante lo svolgimento del servizio ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati, nell’ambito del servizio svolto, dall’uso delle apparecchiature e/o dal proprio personale all’Amministrazione e/o a terzi (per terzi si intendono gli studenti, i
dipendenti dell’Amministrazione e qualunque altro utente che si trovi all’interno delle sedi in cui viene effettuato il servizio e l’Amministrazione stessa).
Il Concessionario si impegna a stipulare presso primarie compagnie di assicurazione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del contratto di concessione, le seguenti garanzie assicurative con l’obbligo di mantenerle in vigore per tutta la durata del contratto:
1) Polizza di RCT/O per morte e lesioni personali nonché per il danneggiamento e perdita di cose di terzi, compresi i locali e le cose ivi contenute nei locali dove viene svolta l’attività, per un massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00.
La polizza dovrà contenere la garanzia ricorso terzi e la qualifica di terzi in favore dell’Amministrazione, e dei terzi su citati.
2) Polizza assicurativa a copertura dei rischi di danno ai locali estesa a incendio, fulmine, esplosione, scoppi, danneggiamenti, atti vandalici e dolosi, allagamenti, ecc. per una somma assicurata minima di € 2.000.000,00.
Le polizze di cui sopra devono comprendere:
1) Rinuncia all’azione di rivalsa da parte della compagnia nei confronti dell’Amministrazione e dei suoi dipendenti;
2) Operatività delle garanzie anche per i casi di colpa grave del Concessionario e per i casi di dolo e colpa grave delle persone delle quali il concessionario è responsabile.
E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere in qualsiasi momento la dimostrazione al Concessionario della regolarità della copertura assicurativa.
Nella polizza deve essere stabilito che non sono possibili diminuzioni o storni delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso dell’Amministrazione.
In caso di mancata stipula delle polizze sopracitate, non si procederà alla stipulazione del contratto di concessione e si revocherà l’aggiudicazione.
ART. 18 - OSSERVANZA CCNL E NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO
Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti (o dei soci lavoratori, se trattasi di cooperativa), condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare per tutta la durata del servizio le norme e le procedure in materia di disciplina del lavoro e del rapporto di lavoro, retribuzione, contribuzione, previdenza, assistenza e assicurazione sociale.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati CCNL e fino alla loro sostituzione.
Il Concessionario è tenuto, inoltre, all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente (o dei soci lavoratori, se trattasi di cooperativa).
Tali obblighi vincolano il Concessionario, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti, o receda da esse, e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione di impresa del Concessionario e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
L’Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni responsabilità nei confronti del personale adibito dal Concessionario all’esecuzione delle attività di servizio per quanto
attiene la retribuzione, i contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, le assicurazioni contro gli infortuni ed ogni altro adempimento inerente il rapporto di lavoro, secondo le leggi e i CCNL di categoria in vigore.
A richiesta dell’Amministrazione, il Concessionario deve certificare l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali a tutto il personale impiegato nel servizio oggetto della Concessione.
L’Amministrazione si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell’assolvimento degli obblighi inerenti il versamento dei contributi obbligatori e delle assicurazioni obbligatorie ai sensi di legge.
Qualora il Concessionario non risulti in regola con gli obblighi suddetti, l’Amministrazione applica la penale di Euro 2.000,00 e diffida il Concessionario a regolarizzare la propria posizione entro un termine perentorio, stabilito nella misura massima di 30 gg. solari.
La mancata regolarizzazione entro il termine suddetto comporta la decadenza della Concessione e la risoluzione del Contratto.
Alla seconda irregolarità eventualmente riscontrata nel corso del Contratto si procede allo stesso modo, ma con una penale di importo raddoppiato: Euro 4.000,00.
La terza irregolarità eventualmente riscontrata nel corso del Contratto comporta la decadenza immediata e senza diffida della Concessione, con conseguente risoluzione del Contratto e incameramento della cauzione definitiva.
ART. 19 - TUTELA RISERVATEZZA
Il Concessionario si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.
Il Concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell’Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso nel corso di durata del Contratto.
Tali dati devono essere utilizzati dal Concessionario esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione delle attività previste dal Capitolato e non possono essere divulgati per nessun motivo.
In particolare, il Concessionario deve:
• mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso o a conoscenza durante l’esecuzione del servizio;
• non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui l’Amministrazione abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
• adottare, nell’ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché l’obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nell’erogazione del servizio.
Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto di
Concessione, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.
ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE O SUBCONCESSIONE
Sono vietati i seguenti atti da parte del Concessionario:
• la cessione a terzi del Contratto, in tutto o in parte, salvo quanto disposto dall’Art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
• la subconcessione del servizio, anche parziale e/o temporanea, con o senza corrispettivo.
Gli atti sopra elencati, e qualsiasi altro atto ad essi finalizzato, sono nulli e determinano la decadenza della Concessione e la risoluzione di diritto del Contratto, con conseguente incameramento della cauzione da parte dell’Amministrazione.
ART. 21 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO E DELLA CONCESSIONE
Il servizio e la relativa Concessione sono disciplinati:
• dal Capitolato e dai relativi Allegati;
• dall’offerta del Concessionario;
• dal Contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione;
• dall’Art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
• dalle norme vigenti in materia di concessione di servizi;
• dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti e purché non in contrasto con esse;
• dal Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il Concessionario è tenuto, inoltre, alla scrupolosa osservanza di norme e regolamenti vigenti nelle seguenti materie:
A. copyright e diritti d’autore;
B. obblighi e adempimenti fiscali;
C. prevenzione incendi, tutela della salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni.
In caso di inosservanza delle prescrizioni vigenti nelle predette materie il Concessionario incorrerà, alla prima infrazione, nell’applicazione di una penale pari ad €250,00 e, in caso di reiterazione, nella risoluzione contrattuale per inadempimento.
Nelle ipotesi sopra indicate la Concessione è da intendersi decaduta con effetto immediato a seguito di dichiarazione dell’Amministrazione, sotto forma di lettera raccomandata A.R. o pec.
ART. 22 - STIPULA CONTRATTO, SPESE E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Dopo l’aggiudicazione e ad esito positivo dei controlli di legge sul Concessionario, l’Amministrazione procede alla stipula del Contratto.
Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti l’aggiudicazione e la successiva stipula (imposte di bollo, di registro, etc.).
Il Concessionario accetta i locali dove sarà svolto il servizio nello stato di fatto e di diritto in cui versano. In caso di indisponibilità dei locali, per cause non imputabili all’Amministrazione, il Concessionario si obbliga, nelle more della stipulazione del contratto di concessione, a tenere ferma l’offerta per un periodo di 6 mesi dall’aggiudicazione definitiva, senza per questo nulla pretendere dall’Amministrazione a causa di ritardi nell’inizio del servizio. Qualora lo stato di indisponibilità dei locali dovesse prolungarsi oltre i sei mesi, l’Amministrazione potrà revocare l’aggiudicazione senza che il Concessionario possa vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti della stessa.
ART. 23 - RECESSO
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico (quali, ad esempio: riottenere la disponibilità parziale o totale degli spazi utilizzati per le apparecchiature; cessione o cambiamenti di destinazione o trasferimento delle sedi; necessità strutturali, edilizie e/o organizzative; etc.) e a proprio insindacabile giudizio, di recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi, da notificarsi al Concessionario tramite lettera raccomandata A.R. o Pec.
In caso di recesso il Concessionario non può vantare pretese di risarcimento, salvo il diritto al rimborso della quota di canone corrispondente al periodo successivo al recesso.
ART. 24 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione può dichiarare la decadenza della Concessione e la conseguente risoluzione del Contratto, senza alcun termine di preavviso, ai sensi dell’Art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi di inadempimento da parte del Concessionario:
• concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico del Concessionario;
• manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione ed esecuzione delle attività previste, ovvero servizio palesemente inadeguato agli standard qualitativi delineati nel Capitolato;
• raggiungimento del limite massimo complessivo previsto annualmente per le penali (10% del canone);
• superamento dei limiti massimi previsti per ritardi o inadempimenti nell’esecuzione di singole attività operative, secondo quanto riportato in Allegato D;
• violazione degli obblighi previsti dal DPR n. 62/2013 “Regolamento codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
• mancata osservanza di quanto contenuto nel Patto di integrità sottoscritto in sede di gara;
• ogni altro caso esplicitamente richiamato nel Capitolato, anche se non elencato nel presente articolo.
Nelle ipotesi sopra indicate nonché nelle ipotesi previste nell’Allegato D la Concessione è da intendersi decaduta con effetto immediato a seguito di dichiarazione dell’Amministrazione, sotto forma di lettera raccomandata A.R. o Pec.
Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate come causa di decadenza, ma tali da compromettere la regolarità e l’efficacia del servizio e/o il rispetto dei contenuti contrattuali, sono contestate dall’Amministrazione con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R. o Pec.
Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale il Concessionario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.
Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga valide le eventuali giustificazioni addotte, si procede a dichiarare la decadenza della Concessione.
In tutti i casi di decadenza e conseguente risoluzione del Contratto (quelli sopra elencati e quelli richiamati in altri articoli del Capitolato) il Concessionario non può vantare pretese di rimborso del canone e incorre nella perdita della cauzione definitiva, che è incamerata dall’Amministrazione.
Inoltre, rimane salvo e impregiudicato il diritto dell’Amministrazione ad agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
ART. 25 - FORO
Per ogni eventuale controversia fra le parti la competenza è del foro di Roma.