ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Tra
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI FERRARA con sede legale in Ferrara, Via Ariosto, 35 44121, c.f. n. 80007370382, rappresentata dal Rettore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx (d’ora innanzi denominata “Università” o, indistintamente, come “Parte”)
e
Wideline srl con sede legale in Ferrara (Italia), alla Xxx xxxxx Xxxxxx x. 00, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01994730388 in persona del suo Presidente, Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx, autorizzato alla stipula del presente Contratto, (di seguito indicato come “Wideline” o, indistintamente, come “Parte”);
PREMESSO CHE
- l’Università ha tra i propri fini istituzionali lo sviluppo e la diffusione della cultura, delle scienze e dell'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane e straniere;
- l’Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata;
- l’Università intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, nell’ottica di favorire la cooperazione nell’ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
- Wideline, costituita come spin-off del Centro di Ricerca Sealine del Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, ritiene importante promuovere collaborazioni di ricerca con soggetti pubblici e privati in settori scientifici di reciproco interesse, in conformità con le finalità definite dallo Statuto;
- Wideline e l’Università sono interessati a collaborare, nei limiti dei propri obiettivi istituzionali, alla identificazione di nuove aree di ricerca, allo sviluppo di progetti congiunti e ad attività di trasferimento tecnologico, alla costruzione e ampliamento di partnership internazionali, alla formazione di personale di alta qualificazione, allo scambio di informazioni ed esperienze che consentano un continuo perfezionamento scientifico e tecnologico nelle aree di comune interesse;
- gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell’eccellenza presenti nell’Ateneo e nel sistema socio economico territoriale;
TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse e gli eventuali allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Oggetto
L’Università e Wideline favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione.
In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:
a) condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca
congiunta;
b) partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della
Commissione Europea;
c) collaborazione per specifici progetti di ricerca finanziati da Wideline. Per tali attività gli obblighi delle Parti saranno definiti di volta in volta con specifici accordi attuativi
previsti all’art. 4;
d) consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
e) collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui l’Università e Wideline partecipano;
f) promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
g) promozione della cultura del management dell’innovazione.
Art. 3 – Referenti
Per l’attuazione dell’attività dell’accordo ciascuna delle Parti designa un referente al fine di definire congiuntamente l’andamento dell’accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione.
Art. 4 – Accordi attuativi
La collaborazione tra l’Università e Wideline è attuata tramite la stipula di appositi accordi nel rispetto della presente convenzione.
Gli accordi attuativi disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e precisano gli impegni di cui all’articolo 2 e individuano le strutture di ciascuna delle Parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.
Art. 5 – Oneri finanziari
La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.
Art. 6 – Diritti di Proprietà intellettuale
Fermo restando che Wideline e l’Università sono titolari esclusive dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, nell’ipotesi in cui
lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo porti a risultati che possano formare oggetto di diritti di privativa, la proprietà dei risultati sarà congiunta e sarà attribuita alle Parti in modo da rispecchiare la partecipazione ai lavori del personale di ciascuna Parte e i contributi di ciascuna di esse ad ogni singolo progetto. Successivi accordi da stipularsi nel momento in cui si renderà necessario provvedere alla tutela della proprietà industriale e/o intellettuale, determineranno la ripartizione dei costi e le modalità di gestione e sfruttamento congiunta di eventuali titoli di proprietà industriale e intellettuale, nonché i termini e le condizioni per la difesa giudiziale dei titoli acquisiti, in caso di violazione dei diritti da parte di terzi.
Art. 7 – Riservatezza
Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell’Accordo.
Art. 8 – Sicurezza
Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81, si stabilisce che i datori di lavoro delle Parti assumano tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale ospitato presso le rispettive sedi.
Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss. mm. ii.
Art. 9 – Coperture assicurative
Le Parti danno atto che tutto il personale che svolgerà le attività oggetto della presente Convenzione presso i rispettivi sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 10 – Durata ed eventuale rinnovo
Il presente Accordo ha una durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le Parti per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto tre mesi prima dalla scadenza.
È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza dell’Accordo.
È facoltà delle Parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta, fermo restando quanto previsto al comma 2.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente accordo e agli accordi attuativi di cui all’art. 4, in conformità alla normativa vigente.
Art. 12 – Controversie
Le Parti si impegnano a definire amichevolmente eventuali controversie derivanti dall’interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, sarà competente il foro di Ferrara in via esclusiva.
Art. 13 – Sottoscrizione, bollo e registrazione
Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.
Le spese di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/72, sono a carico delle Parti. Letto, confermato e sottoscritto.
Università degli Studi di Ferrara
X.xx digitalmente, Il Rettore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
Wideline s.r.l.
X.xx digitalmente, Il Presidente, Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx