PROGETTO EX ART.23, COMMA 15 DEL D.LVO N.50/2016
PROGETTO EX ART.23, COMMA 15 DEL D.LVO N.50/2016
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MAGAZZINAGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, MOVIMENTAZIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE DELLA FIS, ALLESTIMENTO TECNICO DEGLI IMPIANTI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE GARE FEDERALI PER IL PERIODO 01 /01/2021-31/12/2021. CODICE CIG: 8420711E88
INDICE
Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio… pag…3
Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 pag…3
Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri
complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi pag…3
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale pag…4
Circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale pag..14
1. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO
La FIS, in ragione della dislocazione logistica della propria sede, ha costante esigenza di disporre di prestazioni di servizi che assolvano alle esigenze operative provvedendo quotidianamente a:
- Magazzinaggio e custodia.
- Trasporti, spostamenti, piccoli traslochi di materiali ed attrezzature sportive, arredi o documentazione.
- Facchinaggio generico.
- Allestimento e disallestimento di locali, palestre o palazzetti in occasione di manifestazioni sportive federali.
- Prestazioni di supporto logistico per le attività federali.
Tale attività richiede il contatto costante della Ditta con gli Uffici federali per il coordinamento delle incombenze e la cura degli adempimenti, alcuni dei quali di particolare e fiduciaria rilevanza.
Il servizio viene affidato mediante appalto esterno in quanto le prestazioni richieste non rientrano nelle ordinarie mansioni del personale in servizio presso la FIS.
Forma parte integrante e sostanziale del presente documento l’allegato tecnico “Piano allestimenti 2021”.
2.INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008
Vedi DUVRI allegato.
3. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI, CON INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO; IL PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI
Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice il costo per la mano d'opera, che la stazione appaltante ha stimato è pari a circa Euro 47.772,00 (costo minimo orario per le prestazioni lavorative di 8 ore giornaliere è pari a Euro 144,00, di cui Euro 13,60 per oneri di sicurezza). I costi della sicurezza interferenziali sono pari a Euro 0 (zero), in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza.
costi pubblicazione atti di gara : € 1.500,00.
- contributo ANAC: € 20,00
4.CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
1.1 L’appalto ha per oggetto il servizio di magazzinaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, movimentazione delle attrezzature tecniche della FIS, allestimento tecnico degli impianti adibiti allo svolgimento delle gare federali sulla base dell’allegato tecnico “Piano allestimenti 2021” e salvo eventuali variazioni dei programmi.
1.2 Si precisa che le sedi di gara e le tipologie di allestimento indicate all’interno dell’allegato sono puramente indicative. Il piano di allestimento, quindi non rappresenta la base di un corrispettivo minimo garantito, ma solo la modalità per determinare, ai fini dell’aggiudicazione, i costi unitari dei vari servizi. Questi ultimi saranno inseriti nel contratto ed applicati per la durata del rapporto, in base a quanto effettivamente usufruito dalla Federazione.
1.3 La presentazione di offerta per il presente appalto implica, da parte della Società o Ditta la perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme generali e particolari che regolano l'appalto e che possono avere influito sul giudizio circa la convenienza dell'offerta.
1.4. In considerazione dell’attuale situazione di emergenza determinata dalla pandemia di COVID-19 e dei provvedimenti restrittivi delle Autorità Governative e Regionali riguardanti l’attività sportiva, non vi è alcuna garanzia che le manifestazioni previste in calendario siano effettivamente disputate e la FIS non assume in proposito alcuna responsabilità in caso di cancellazione. Si garantisce la richiesta di prestazioni di magazzinaggio e custodia.
Art. 2
DURATA DELL’APPALTO
2.1 La durata del presente appalto è fissata dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
2.2 E’ prevista opzione di proroga a favore della FIS della durata, per massimo 6 mesi successivi alla scadenza.
2.3 Fermo quanto disposto al comma precedente, ai sensi dell’art. 106, co. 11, del X.X.xx. n. 50/2016, di seguito indicato “Codice”, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
2.4 Considerata la particolare natura dei servizi oggetto dell’appalto e l'esigenza di verifica della rispondenza della gestione agli standard di qualità richiesti, è previsto un periodo di prova e valutazione di 6 mesi decorrenti dalla data di inizio delle prestazioni.
2.5 Durante tale periodo, ferma restando la facoltà di revoca dell’appalto per inadempimento dell’appaltatore, la FIS, ove riscontri la non rispondenza dei servizi offerti ai predetti requisiti, avrà facoltà di recedere dal contratto di appalto, senza che la Ditta maturi diritto ad indennità o risarcimento del danno, fatto salvo il corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto. Quanto sopra sarà comunicato all’appaltatore con preavviso di 30 giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 3
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI RICHIESTE
3.1 MAGAZZINAGGIO
La Ditta o Società aggiudicataria del servizio dovrà garantire il magazzinaggio di tutto il seguente materiale tecnico della Federazione Italiana Scherma:
a) Attrezzature per lo svolgimento della fase eliminatoria delle gare di cui al successivo art.4, comprendenti: pedane, apparecchi di segnalazione elettrica delle stoccate e relativi accessori, quali ripetitori, rulli avvolgitori, batterie di alimentazione, tavoli di supporto, transenne, banner pubblicitari, e quanto altro occorra;
b) Attrezzature speciali per lo svolgimento della fase di eliminazione diretta a partire da 64 schermidori, comprendenti: ripetitori Xxxxxx FR 240 e relativi supporti, moquette colorata per individuazione delle isole di gara, tabelloni elettronici di segnalazione, schermi al plasma, transenne divisorie, e quanto altro occorra;
c) Attrezzature speciali per lo svolgimento della fase finale della gara, comprendenti: podio sopraelevato, pedana per la finale bicolore, ripetitori supplementari per la segnalazione, ripetitore Xxxxxx FR 240, fondale, impianto supplementare di illuminazione, videoproiettore, relativo grande sfondo, e quanto altro occorra;
d) Materiale necessario allo svolgimento del video arbitraggio quali: computer, monitor, videocamere, giraffe per videocamere, cavi di cablaggio, schermo per retro proiezione, proiettore, e quanto altro occorra;
e) Tutti gli eventuali materiali e suppellettili di ufficio nonché del materiale utilizzato nelle gare temporaneamente in disuso della Federazione e quanto altro occorra;
f) Attrezzature per lo svolgimento delle prove paralimpiche, comprendenti: pedane, parannanze;
Tutti i materiali, come sopra descritti, di proprietà della Federazione dovranno essere custoditi in un magazzino di dimensioni adeguate, stimato allo stato attuale in circa
2.500 m3, ubicato quanto più possibile vicino alla sede federale e comunque entro una distanza massima di 50 KM, con sufficiente spazio a disposizione sia per il posizionamento che per un’agevole movimentazione dei vari materiali immagazzinati. Tale magazzino dovrà possedere i necessari dispositivi di sicurezza contro i furti e gli incendi, le necessarie autorizzazioni (Comune, VV.FF ecc.) e tutto il materiale dovrà avere una idonea copertura assicurativa per furti e incendi per un valore complessivo di € 1.000.00 ( un milione/00) a favore della Federazione Italiana Scherma.
3.2 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE.
Tutto il materiale federale dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza dalla Ditta aggiudicataria in modo da essere in ogni momento pronto all’impiego.
La Ditta o Società aggiudicataria dovrà provvedere, a sue cure e spese a:
a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle pedane da scherma, compresa la sostituzione di profilati, ed agganci difettosi o danneggiati, nonché la sabbiatura periodica atta a mantenere nel tempo le caratteristiche di rugosità previste dal Regolamento FIE, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei rulli e dei relativi cavi;
b) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature speciali per lo svolgimento delle fasi di eliminazione diretta dai 64 e finale, vale a dire ripetitori Xxxxxx FR 240, podio sopraelevato e relativo fondale, impianto di illuminazione supplementare, transenne, moquettes colorata e quanto altro occorra;
c) La manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi di segnalazione elettrica e dei relativi ripetitori;
d) La manutenzione ordinaria e la ricarica delle batterie;
e) L’acquisto di tutti gli eventuali pezzi di ricambio che dovranno essere originali.
I materiali che per qualsiasi ragione dovessero essere smaltiti, saranno immediatamente evidenziati dal Funzionario Federale preposto che redigerà il verbale di constatazione e la conseguente rilevazione nel libro degli inventari e autorizzerà la Ditta o Società aggiudicataria allo smaltimento dei medesimi; per lo smaltimento dei materiali che per legge sono considerati “speciali” le spese saranno a carico della Federazione Italiana Scherma, dietro rilascio di idonea certificazione di smaltimento.
3.3 MOVIMENTAZIONE DELLE ATTREZZATURE.
La Ditta o Società aggiudicataria, ad ogni richiesta della Federazione dovrà di norma provvedere alle seguenti operazioni:
• Prelievo delle attrezzature in magazzino;
• Carico e sistemazione delle stesse su di un idoneo mezzo di trasporto proprio o di terzi di sua fiducia;
• Trasporto delle attrezzature sul luogo di destinazione, scarico e stivaggio delle stesse nel punto più vicino, accessibile con il mezzo di trasporto utilizzato, all'impianto di gara;
• Al termine della gara, in accordo con il Comitato organizzatore, il carico sul mezzo di trasporto per il viaggio di ritorno al magazzino, la sistemazione ed il controllo della efficienza del materiale;
Tutte le operazioni di carico e scarico delle varie attrezzature dovranno essere effettuate con mezzi d’opera (carrelli elevatori, transpallets, muletti, ecc..) e mano d’opera idonei sufficienti a garantire la massima sicurezza del servizio. E’ altresì a carico della Ditta o Società aggiudicataria concordare la tempistica e gli orari del servizio di movimentazione con il Responsabile organizzativo delle manifestazioni di cui al successivo articolo 4.
3.4 ALLESTIMENTO
La Ditta o Società aggiudicataria del servizio dovrà garantire il trasferimento di tutte le attrezzature dal posto di scarico al luogo di gara, il montaggio all’inizio e l’allestimento del campo di gara sulla base di un progetto preventivamente sottoposto all’approvazione degli organi tecnici della Federazione Italiana Scherma e al
termine della manifestazione lo smontaggio delle attrezzature e il trasporto al luogo in cui erano state ritirate.
Le pedane per lo svolgimento dei turni eliminatori potranno essere installate in una o più sale del luogo di gara; per ciascuna pedana dovrà essere previsto uno spazio sufficiente a contenere la pedana stessa ed eventuali accessori, il tavolo di supporto per gli apparecchi di segnalazione, le panche o le sedie per i tiratori, nonché degli spazi per la sicurezza degli schermidori.
a) L’allestimento ed il successivo smontaggio delle attrezzature speciali per lo svolgimento della fase di eliminazione diretta a partire da 64 schermidori, comprendente:
pedane e relativi accessori, ripetitori Xxxxxx FR 240, moquette colorate per individuazione delle isole di gara, apparecchi segna stoccate, schermi al plasma, transenne divisorie, tabelloni per la divisione di gara in quarti e quanto altro occorra;
b) L’allestimento e successivo smontaggio delle attrezzature speciali per lo svolgimento della fase finale della gara, comprendenti: podio sopraelevato, pedana per la finale bicolore, ripetitori supplementari per la segnalazione, fondale, impianto supplementare di illuminazione, videoproiettore e relativo grande sfondo, ripetitore Xxxxxx FR 240 e quanto altro occorra;
c) L’allestimento e successivo smontaggio delle attrezzature necessarie allo svolgimento di prove paralimpiche;
d) Dovrà, inoltre, essere delimitata attorno a tutte le pedane e alle isole di gara adeguata zona di rispetto, come da indicazione degli organi tecnici della Federazione Italiana Scherma;
e) Xxxxx altresì garantire il funzionamento delle apparecchiature di visualizzazione dell’andamento della gara e delle relative immagini;
Per gli allestimenti richiesti dovranno essere usate le attrezzature della Federazione Italiana Scherma. La Ditta o Società allestitrice è tenuta inoltre a posizionare piante, cartellonistica pubblicitaria e quant’altro messo a disposizione dalla Federazione Italiana Scherma e dal Comitato Organizzatore per l’adeguato allestimento del luogo di gara.
Per eventuali allestimenti richiesti in orari notturni (attività che si protraggono oltre le 22.00) e/o in giorni festivi sarà prevista una maggiorazione del corrispettivo.
3.5 PROGRAMMA INDICATIVO DELLE MANIFESTAZIONI
La movimentazione delle attrezzature dovrà assicurare la realizzazione delle gare che si svolgono annualmente sotto l’egida della Federazione Italiana Scherma secondo il calendario ufficiale ed indicativamente:
• Coppa Italia Cadetti;
• Gran Premio Giovanissimi;
• Coppa Italia Regionale;
• Campionato Italiano Assoluti;
• Campionato a Squadre A1;
• Campionato Italiano Paralimpico;
• Campionato Italiano Master;
• 1 prova Regionale Paralimpica non vedenti;
• 2 prova Regionale Paralimpica non vedenti;
• 2 prova Regionale Paralimpica non vedenti;
• Campionati Italiani Paralimpici e non vedenti.
Art. 4 PERSONALE IMPIEGATO
4.1 Per i servizi oggetto del presente contratto dovrà essere impiegato personale scelto, capace ed adeguato, per qualifica e numero, agli standard di qualità richiesti. In ogni caso la FIS si riserva di controllare nel corso del rapporto il rispetto dei suindicati requisiti, richiedendo, ove lo ritenga necessario, l’integrazione del personale impiegato o l’allontanamento di elementi non graditi per gravi inadempimenti a norme regolamentari e comportamentali.
4.2 Eventuali sostituzioni del personale addetto dovranno essere comunicate alla FIS per iscritto, con preavviso di massimo 7 giorni;
4.3 La ditta aggiudicataria si obbliga all’osservanza di tutte le norme concernenti il D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali vigenti nel periodo contrattuale, nonché dei contratti collettivi di lavoro della categoria, nazionali e locali, con riferimento a quelli stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.
4.4 La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili alla data di aggiudicazione dell'appalto, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati. La Ditta aggiudicataria rende indenne la FIS da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte della ditta stessa delle disposizioni vigenti in materia fiscale, retributiva, di assistenza, previdenza e assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia e malattie professionali e le altre disposizioni che potranno essere emanate nel corso del rapporto contrattuale.
4.5 In caso di accertata inadempienza in materia, anche a seguito di controlli che si potranno effettuare direttamente o richiedendo alla ditta aggiudicataria la presentazione di opportuni attestati, la FIS stessa si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare il contratto risolto di diritto per dolo o colpa grave dell’aggiudicataria, con le modalità e le conseguenze di cui al successivo art. 12.
4.6 La FIS è sollevata e manlevata, inoltre e comunque, da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a prestazioni eseguite dall’aggiudicataria in attuazione dell’incarico oggetto del contratto, restando esclusivamente essa ditta responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi in esecuzione del contratto medesimo.
4.7 La ditta aggiudicataria dovrà presentare ogni qual volta la FIS ne faccia richiesta tutta la documentazione attestante la regolarità, sotto ogni profilo, dei rapporti di lavoro instaurati e comunque del personale, che s’intende impegnare nell’appalto, anche se saltuariamente. La FIS si riserva il diritto di controllare, sia direttamente sia attraverso l’Ispettorato del lavoro, la regolarità dell’osservanza delle suddette norme.
Art. 5 OBBLIGHI
5.1 La Società o Ditta aggiudicataria si impegna a rendere i servizi relativi all'appalto aggiudicato con la massima puntualità e precisione nel rispetto pieno delle esigenze e dei termini indicati dalla Federazione.
5.2 La ditta aggiudicataria sarà responsabile verso la FIS dell’esatto adempimento dell’oggetto del contratto, nonché del buon esito del servizio in generale e dell’opera del proprio personale.
5.3 La aggiudicataria sarà altresì responsabile per tutti gli eventuali danni a terzi, comunque e dovunque provocati durante il servizio.
5.4 La Ditta o Società aggiudicataria dovrà assicurare, nello svolgimento dell’appalto:
▪ l'impiego di automezzi di capacità di carico adeguata al peso ed al volume del materiale trasportato (per il servizio di movimentazione);
▪ il possesso di ogni eventuale permesso, autorizzazione, licenza necessario per eseguire il trasporto di materiali delle tipologie previste nel presente appalto;
▪ l'impiego di personale specializzato e di manovalanza regolarmente iscritto e fornito di assicurazione previdenziale ed antinfortunistica;
▪ l'impiantistica di sicurezza per tutti i locali adibiti a magazzino;
▪ l'adeguata copertura assicurativa contro il furto e l’incendio di tutti i materiali tecnici federali sia quando sono in giacenza presso il magazzino sia durante le attività di trasporto ed allestimento degli stessi;
▪ la presenza del materiale federale sul luogo di gara almeno un giorno prima dell'inizio della manifestazione;
▪ lo smontaggio ed il carico dello stesso per il trasporto in magazzino nello stesso giorno o nel giorno successivo al termine della manifestazione di cui sopra.
5.5 La Ditta dovrà inoltre predisporre:
- schede di sicurezza dei materiali, delle attrezzature impiegate e dei mezzi d’opera necessari per l’espletamento dei servizi;
- il documento di valutazione dei rischi per la specifica attività lavorativa svolta;
- organigramma della sicurezza comprendente il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del proposto cui è demandato il compito di coordinare costantemente l’attività lavorativa dei dipendenti e del medico competente;
- ogni dipendente dovrà essere dotato dei dispositivi di protezione individuali previsti per la specifica attività nonché di indumenti di lavoro con il nome della ditta e cartellino con nome, cognome, funzioni e foto del dipendente;
- la Ditta dovrà fornire documentazione completa ed aggiornata circa l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione anti COVID-19 previste dalla vigente normativa e dai protocolli del settore, o comunque rese necessarie dalle specifiche situazioni contingenti.
- la FIS fornirà le informative di cui al D.lgs 81/2008 e successive modificazioni o integrazioni, il piano di emergenza, nonché il piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza per impianti sportivi ricadenti nel D.M. 18 marzo 1996, art. 19.
5.6 La ditta aggiudicataria dovrà adeguarsi alle misure di coordinamento suesposte senza alcun compenso integrativo. La FIS si riserva di effettuare controlli sulla rispondenza a quanto sopra indicato e di contestare eventuali inadempienze con sanzioni di importo variabile in funzione della gravità discrezionalmente valutata come di seguito indicato.
5.7 Tutte le operazioni da eseguire relative al servizio aggiudicato e tutti gli oneri ad esso connessi, sono ad esclusivo carico della Ditta o Società aggiudicataria, la quale risponderà in proprio degli eventuali danneggiamenti ed ammanchi dei materiali
durante il periodo di permanenza dentro i magazzini, nonché di eventuali incidenti di qualunque natura ed entità che dovessero capitare al proprio personale od ai propri mezzi nel corso dell'espletamento del servizio, sia durante le operazioni di carico e scarico, sia durante il montaggio e lo smontaggio che durante i trasferimenti.
Art. 6 AGGIUDICAZIONE
6.1 La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 e comma 3, lett. a) del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto previsto nel “Disciplinare di gara”.
Art. 7
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
7.1 Per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, FIS riconosce alla ditta aggiudicataria il corrispettivo offerto per l’aggiudicazione della gara d’appalto. Il corrispettivo dell’appalto è comprensivo di qualsiasi spesa, tassa o onere diretto o indiretto connesso al suo espletamento. Si precisa che le sedi di gara e le tipologie di allestimento indicate all’interno dell’allegato sono puramente indicative. Il piano di allestimento, quindi non rappresenta la base di un corrispettivo minimo garantito, ma solo la modalità per determinare, ai fini dell’aggiudicazione, i costi unitari dei vari servizi. Questi ultimi saranno inseriti nel contratto ed applicati per la durata del rapporto, in base a quanto effettivamente usufruito dalla Federazione
7.2 Il corrispettivo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture elettroniche trasmesse nel Sistema di Interscambio e previa regolarità del DURC o indicazione degli estremi per la verifica telematica da parte della stazione appaltante.
7.3 In caso di ritardato pagamento, la ditta aggiudicataria non potrà sospendere il servizio, ma avrà diritto all’interesse legale per ritardato pagamento delle fatture. La ditta aggiudicataria con tale corrispettivo s’intende soddisfatta di qualsiasi spettanza per i servizi di che trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovo o maggiori compensi.
7.4 La fattura, dovrà essere trasmessa alla FIS per sistema di interscambio, con il codice univoco UF9GHO indicando nel riepilogo IVA la scissione dei pagamenti “S” (applicazione del cosiddetto Split payment).
Art. 8
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
8.1 Ai sensi dell’art. 3 L. 13.8.2010 n. 136, come modificato dalla L.17.12.2010 n.217, tutti i flussi finanziari relativi al contratto di cui alla presente procedura dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A.. In particolare, l’impresa aggiudicataria sarà obbligata ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa stessa.
8.2 A tal fine, l’impresa aggiudicataria dovrà comunicare alla FIS gli estremi identificativi del predetto conto corrente entro 7 giorni dalla relativa accensione (o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 giorni dal loro
verificarsi. La FIS provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico bancario. Il CIG (codice identificativo gara), che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura è il seguente:
Codice CIG: 8420711E88
8.3 Il mancato utilizzo nelle transazioni concernenti il contratto di cui alla presente procedura (anche nei confronti di subcontraenti) del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dal comma 9 bis del citato art. 3.
Art. 9 GARANZIA DEFINITIVA
9.1 Il concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell’esecuzione degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo di importo pari al 10% del valore stimato dell’appalto, secondo le condizioni di legge e nelle forme ammesse.
9.2 La fideiussione bancaria o la polizza deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
9.3 La mancata prestazione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, da parte della Stazione Appaltante, salvo il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dell’interesse della FIS. In particolare, la FIS avrà facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente risultato secondo in graduatoria, ponendo a carico della Ditta revocatoria dell’affidamento l’eventuale differenza di prezzo risultante tra le offerte del primo e del secondo concorrente sul valore complessivo dell’appalto.
9.4 La cauzione potrà essere incamerata dalla Federazione in ogni caso di risoluzione del contratto per inadempimento posto in essere dalla Ditta o Società aggiudicataria.
9.5 Per gli inadempimenti che dovessero provocare danni valutabili economicamente in importi eccedenti quello garantito dalla cauzione, oltre all'ipotesi di recessione del contratto, la Ditta o Società inadempiente dovrà risarcire dell'intero danno la Federazione.
Art. 10 PENALI
10.1 Per ogni inadempienza, riconducibile a singole prestazioni non effettuate o ultimate in ritardo, la FIS applicherà una penale il cui importo potrà variare da € 250,00 (duecentocinquanta/00) fino a € 10.000,00 (diecimila/00) secondo la gravità, discrezionalmente valutata.
10.2 Le inadempienze saranno contestate per iscritto e le penali di cui sopra
saranno applicate qualora la ditta non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.
10.3 In tutti i casi previsti nel presente articolo saranno addebitate alla ditta aggiudicataria eventuali spese sostenute dalla FIS per evitare il disservizio.
Art. 11
RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI – GARANZIE
11.1 L’Impresa dovrà assumere a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative allo svolgimento del servizio in oggetto, nonché ogni responsabilità per danni alle persone, alle cose ed a terzi che comunque possano derivare in conseguenza del servizio affidato.
11.2 Nel caso si verificassero sottrazioni di materiale e si accertasse la responsabilità diretta o indiretta del personale alle dipendenze dell'appaltatore, quest'ultimo risponderà direttamente nella misura che verrà accertata dalla Federazione.
11.3 A copertura dei rischi di cui sopra, l’impresa aggiudicataria è tenuta alla stipulazione di apposita polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi, con i seguenti massimali: • per catastrofe €. 5.000.000,00 • per danni a persone €. 1.000.000,00 • per danni a cose o animali €. 1.000.000,00 • per furti di materiali o di apparecchiature € 500.000,00 • polizza RCO per un massimale di €. 1.000.000,00. La polizza, da stipulare con una primaria compagnia di assicurazioni, deve essere sottoposta, prima della stipula del contratto, alla FIS.
11.4 La ditta aggiudicataria deve accettare senza riserva alcuna, le prescrizioni e richieste di modifica che l’Amministrazione riterrà opportune. La polizza, che deve comunque essere stipulata entro un mese dalla data di comunicazione di aggiudicazione della gara, deve essere consegnata all’Amministrazione in copia conforme all'originale ai sensi di legge.
11.5 L’impresa aggiudicataria deve avere cura di presentare all’Amministrazione la quietanza di intervenuto pagamento del premio con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde consentirle di verificare il permanere della validità della polizza per l’intera durata del contratto.
Art. 12
SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO
12.1 La FIS potrà dichiarare immediatamente risolto di diritto il contratto:
- in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo pari al 5% del corrispettivo annuo fissato per l’appalto;
- qualora, in caso di intimazione ad adempiere da parte della FIS, la ditta aggiudicataria non adempia nel termine di gg. 3 (tre);
- qualora la ditta aggiudicataria risulti essere in una delle situazioni previste all'art. 80 del Decreto Legislativo n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla ditta al fine della partecipazione alla gara o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal presente capitolato;
- nel caso di cessione del contratto;
- qualora la ditta aggiudicataria disattenda gli obblighi di cui ai precedenti artt. 4 e 5;
12.2 La FIS si riserva inoltre il recesso libero ed insindacabile dal contratto in qualunque momento con preavviso di almeno 30 giorni.
12.3 In tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto la ditta aggiudicataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.
12.4 Nei casi di riduzione di cui sopra, il corrispettivo contrattuale forfettario sarà diminuito in misura del minor onere di spesa calcolato in base alle unità lavorative effettivamente impiegate.
Art. 13 SUBAPPALTO
13.1 Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Dovrà inoltre indicare una terna di subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice.
13.2 E’ fatto altresì divieto di cedere in tutto o in parte a qualsiasi titolo l’oggetto dell’accordo.
Art. 14 IMPOSTE E TASSE
14.1 Tutte le spese di bollo, registro, copie di atti, diritti di segreteria, ecc.: dipendenti dal contratto, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.
14.2 I prezzi contenuti nell’offerta vanno intesi con l’esclusione dell’IVA.
14.3 Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le altre imposte e tasse presenti e future inerenti al presente appalto, nonchè l’imposta di registrazione del contratto.
Art.15
FORO COMPETENTE
15.1 Eventuali controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al contratto sono di esclusiva competenza del Foro di Roma.
ART. 16
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
16.1 Ai sensi e per gli effetti di cui alle vigenti disposizioni in materia di privacy, le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l’informativa prevista dalla Legge stessa, in ordine al trattamento ad alla comunicazione dei dati forniti all’atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa.
5.CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO DETERMINARE LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI NEGOZIALI DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ, FERMO RESTANDO IL DIVIETO DI MODIFICA SOSTANZIALE
Non sono ipotizzabili allo stato, salvo eventuali aumenti contrattuali del personale impiegato nel servizio.
Documento firmato digitalmente
IL SEGRETARIO GENERALE in qualità di RUP
Firmato digitalmente da
XXXXX XXXXXXXX 13
CN = XXXXX XXXXXXXX C = IT