FASCICOLO INFORMATIVO
FASCICOLO INFORMATIVO
Redatto ai sensi del Regolamento IVASS del 26-05-2010 n. 35
Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0107/28 e 0107/29
(data dell’ultimo aggiornamento:25/05/2018)
LEASING PROTECTION
Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti:
1) Nota Informativa Vita e Xxxxx;
2) Glossario;
3) Condizioni di Assicurazione;
4) Modulo di Adesione;
deve essere consegnato all’Assicurato prima dell’adesione alla Polizza Collettiva
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA LA COPERTURA ASSICURATIVA È FACOLTATIVA
Polizza LEASING PROTECTION | |
Assicurati a cui è rivolto il prodotto, identificati in base allo stato lavorativo alla data in cui il contratto viene sottoscritto | Il presente Contratto di Assicurazione non contiene limitazioni in connessione allo stato lavorativo dell’Assicurato al momento della sottoscrizione per accettazione del presente contratto. Conseguentemente il presente Contratto di Assicurazione si applica: - alle persone fisiche, che non abbiano ancora compiuto l’età di 65 (sessantacinque) anni al momento dell’adesione e che, alla scadenza del contratto di Locazione Finanziaria sottoscritto dall’Aderente e concesso dalla Contraente non abbiano ancora compiuto l’età di 70 (settanta) anni. - unicamente a coloro che, al momento dell’adesione, confermino di non riportare una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 33%, calcolata in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni). |
Garanzie | Decesso Invalidità Permanente Inabilità Temporanea Totale |
Limitazioni | Si prega di far riferimento alle Condizioni Particolari di Assicurazione per le limitazioni applicabili a ciascuna Garanzia assicurativa regolata nel Contratto di assicurazione e riportate (per ciascuna Garanzia assicurativa) al relativo art. 4. |
Durata | Le Garanzie assicurative decorrono dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del Contratto di Locazione Finanziaria (Data di Decorrenza) e avranno termine: - alla data di scadenza dell’ultima Rata prevista dal piano di rimborso del Contratto di Locazione Finanziaria e comunque non oltre 72 (settantadue) mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso; - in caso di Estinzione Anticipata Totale o risoluzione anticipata del Contratto di Locazione Finanziaria rispetto alla scadenza inizialmente prevista indicata nel Modulo di Adesione, anche a seguito di furto, perimento, perdita totale del bene o insolvenza; - in ogni caso, a seguito di liquidazione di una delle Prestazioni di cui alle Coperture Vita (Decesso o Invalidità Permanente). In caso di Estinzione Anticipata Parziale che riduca la durata del Piano di rimborso del Contratto di Locazione Finanziaria, il Contratto di Assicurazione cesserà al termine del nuovo Piano di rimborso (si veda l’articolo 3.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione). |
Costi | Remunerazione percepita in media dall’Intermediario in relazione al Contratto di Assicurazione: 54,9% (cinquantaquattro/9 percento) del premio al netto delle tasse. |
2 Polizza Collettiva 0107/28 – 0107/29 – Pagina 1 di 1
NOTA INFORMATIVA VITA
Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0107/28
LEASING PROTECTION
Data ultimo aggiornamento 25/05/2018
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente e l’Aderente devono prendere visione
delle condizioni generali e particolari di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
In conformità con l’art. 166 del Codice delle assicurazioni e con le relative disposizioni di attuazione, le clausole che indicano, tra l’altro, decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate attraverso caratteri di particolare evidenza (grassetto e corsivo).
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI
1. Informazioni generali
Assicuratore: CNP Santander Insurance Life DAC, società appartenente al gruppo CNP Assurances S.A. Sede sociale e direzione generale: 0xx Xxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx 0 (Xxxxxxx).
La presente Polizza Collettiva n. 0107/28 che prevede le Garanzie Vita Decesso e Invalidità Permanente è stipulata con la Rappresentanza Generale per l’Italia di CNP Santander Insurance Life DAC, avente sede legale in xxxxx Xxxxxxx x’Xxxxxxx 00/X, x.x.x. 00000, Xxxxxx (XX), P.IVA., C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Torino 10582090014, R.E.A. n. 1145516, iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00097, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di CNP Assurances S.A., operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza dell’Autorità irlandese Central Bank of Ireland.
Telefono: 000 000 000; e-mail: Xxxxxx.xxxxxxx@xx.xxxxxxxxxxxx.xxx
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
CNP Santander Insurance Life DAC ha un Patrimonio Netto pari a € 165.328.124 di cui € 103.600.000 è il Capitale Sociale e € 61.728.124 è il totale delle Riserve Patrimoniali.
L’indice di solvibilità – che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari a 198%.
B - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e Garanzie offerte
La durata del contratto non potrà eccedere la durata del contratto di Locazione Finanziaria al quale lo stesso è abbinato e comunque non eccedente i 72 (settantadue) mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso.
In alcuni casi particolari, sono previsti termini di durata inferiori. Si rinvia all’art. 3 delle Condizioni Generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
a) Prestazioni in caso di Decesso
b) Prestazioni in caso di Invalidità Permanente
Le Coperture assicurative per Decesso e Invalidità Permanente prestate in forza della presente Polizza da CNP Santander Insurance Life DAC – Rappresentanza Generale per l’Italia sono offerte esclusivamente in modo congiunto alla Copertura Danni per Inabilità Temporanea Totale prestata da CNP Santander Insurance Europe DAC - Rappresentanza Generale per l’Italia (Polizza Collettiva n. 0107/29), in quanto tali Coperture costituiscono un unico ed inscindibile Pacchetto Assicurativo. Per tale ragione le Condizioni Generali di Assicurazione disciplinano congiuntamente le Coperture Vita e Xxxxx garantite dai due Assicuratori.
Si rinvia alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni e Coperture.
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della Prestazione. Per maggior dettaglio si rinvia agli artt. 2 “Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa” e 5 “Esclusioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione e agli artt. 1 “Rischio assicurato”, 2 “Prestazione assicurativa” e 4 “Esclusioni” delle Condizioni Particolari di Assicurazione delle Coperture Decesso e Invalidità Permanente, all’ art. 3 delle Condizioni particolari relative alla sola copertura Invalidità Permanente, così come alle Definizioni per una maggiore chiarezza terminologica.
Avvertenza: si richiama l'attenzione dell’Aderente e dell’Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alle informazioni rese dall’Assicurato sul suo stato di salute
4. Premi
Il Premio è anticipato dal Contraente alla Data di Decorrenza e addebitato all’Aderente, che si impegna a restituirlo interamente, in un numero di rate mensili pari al numero di canoni mensili a scadere del contratto di Locazione Finanziaria.
Il Premio dipende dall’importo indicato sul contratto di Locazione Finanziaria (al netto dell’anticipo versato) e dalla sua durata. Il pagamento delle rate relative alla restituzione del Premio al Contraente avverrà con le modalità previste per il pagamento dei canoni del contratto di Locazione Finanziaria. Si rinvia per la disciplina specifica all’art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
L’ammontare totale del Premio unico è indicato sul Modulo di Adesione ed è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione.
Composizione del Premio Assicurativo
Remunerazione percepita in media dall’intermediario: 54,9% (cinquantaquattro/9 percento) del premio al netto delle tasse.
Ad esempio, su un premio al netto delle tasse di Euro 100,00 (cento) la remunerazione dell’intermediario è pari ad Euro 54,90 (cinquantaquattro/90)
Il contratto non prevede il diritto di riscatto del Premio versato.
Avvertenza: in caso di Xxxxxxxxxx Anticipata Totale o di trasferimento del contratto di Locazione Finanziaria, la copertura assicurativa cessa e l’Assicuratore restituirà al Contraente la parte di Premio pagato e non goduto (corrispondente al periodo di garanzia residuo rispetto alla scadenza originaria del Contratto di assicurazione indicata nel Modulo di Adesione), senza l’addebito di alcuna spesa di emissione o rimborso del finanziamento. Resta inteso che l’Aderente delega irrevocabilmente il Contraente all’incasso del Premio non goduto, avvenuto il quale l'Aderente sarà liberato dall’obbligo di procedere al pagamento delle restanti quote di premio mensili.
Si rinvia all’art. 3.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
In caso di Estinzione Anticipata Parziale del Contratto di Locazione Finanziaria, l’Assicuratore restituisce all’Aderente la parte di Premio relativa al Debito Residuo estinto anticipatamente. Il Premio relativo al periodo residuo sarà calcolato pro rata temporis, ovvero in base agli anni e frazioni di anno che mancano alla scadenza della copertura e successivamente moltiplicato per il rapporto tra l’importo versato per Estinzione Parziale e il capitale assicurato iniziale.
Dall’importo da restituire, già al netto delle imposte, la Compagnia potrà trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, secondo i criteri indicati nel Modulo di Adesione.
Si rinvia all’art. 3.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
C - INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
5. Costi
I costi della Polizza indicati nella sezione B, art. 4, della presente Nota Informativa, sono interamente gravanti sull’Aderente. Non sono previsti costi gravanti sul Contraente.
6. Sconti
Avvertenza: non sono previsti sconti di premio neanche in relazione alla durata del Pacchetto Assicurativo.
7. Regime fiscale
Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana, la quale prevede, in relazione alle coperture assicurative offerte da CNP Santander Insurance Life DAC:
- la totale esenzione da imposte sui premi versati;
- una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19% (diciannove percento) dei premi versati entro i limiti previsti dalla normativa vigente. La detrazione è riconosciuta nei limiti anzidetti all’Aderente.
- la totale esenzione da imposte della prestazione assicurata corrisposta ai Beneficiari, in caso di Decesso o Invalidità Permanente.
Al verificarsi del sinistro è comunque opportuno verificare eventuali modifiche ove successivamente intervenute nella normativa fiscale.
D - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del contratto
Le modalità di perfezionamento dell’adesione e la decorrenza delle Coperture assicurative sono indicate all’artt. 2 e 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
9. Riscatto e riduzione
Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della Polizza.
10. Diritto di recesso
L’Aderente può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di locazione finanziaria (Data di Decorrenza), inviando apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l’Italia, Casella Postale n. 10015, CDP Xxxxxx XXXXX, x.x.x. 00000, Xxxxxx (XX). In alternativa, l’Aderente ne potrà dare comunicazione via fax al n. 000 0000000 o via email all’indirizzo xxxxxxxxxx-xxxxxxx@xx.xxxxxxxxxxxx.xxx.
Non è ammesso il recesso dalle singole Coperture, le quali sono offerte solo congiuntamente e costituiscono l’intero Pacchetto Assicurativo pertanto, il recesso esercitato ai sensi del presente articolo si estende automaticamente a tutte le Coperture vita e danni.l recesso determina la cessazione delle Coperture assicurative, dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di spedizione della raccomandata, e l’addebito all’Aderente delle imposte e della parte di premio per la quale le Coperture hanno avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.
L’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione regola i termini e le modalità per l’esercizio di tale diritto.
11. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
Per la verifica della documentazione da presentare all’Assicuratore per la liquidazione delle prestazioni, si rinvia all’art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione e all’art. 6 delle Condizioni Particolari di Assicurazione delle Coperture Decesso e Invalidità Permanente.
L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante lo stesso e la copertura del sinistro.
Avvertenza: ai sensi dell’art. 2952 cod. civ. i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
In caso di omessa richiesta entro detto termine e di prescrizione di tali diritti, l’Assicuratore provvede al versamento della prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell’economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
12. Legge Applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
13. Lingua in cui è redatto il contratto
La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l’italiano.
14. Reclami
Reclami alla Compagnia
Eventuali reclami, riguardanti il rapporto contrattuale e / o la gestione dei sinistri, devono essere presentati per iscritto e inviati via posta, telefax o comunicazione di posta elettronica al seguente recapito: CNP Santander Insurance Life DAC – Rappresentanza generale per l’Italia - Ufficio reclami, Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00000, CDP Xxxxxx XXXXX, x.x.x. 00000, Xxxxxx (XX), fax 000 0000000; email: xxxxxxx-xxxxxxx@xx.xxxxxxxxxxxx.xxx, specificando numero di polizza e, ove applicabile e / o disponibile, il numero di sinistro nonchè una descrizione esaustiva della doglianza.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo alla Compagnia, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, o in caso il reclamo non riguardi il rapporto contrattuale, ma il mancato adempimento delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e della relativa normativa d’implementazione da parte della Compagnia, potrà rivolgersi all’IVASS come indicato successivamente in questo articolo.
In caso di eventuale controversia, l’assicurato può comunque esperire il procedimento di mediazione (ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010), che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa alla controversia riguardante il rapporto contrattuale.
Per la risoluzione di controversie transfrontaliere, i reclami potranno essere indirizzati al Financial Services Ombudsman's Bureau / Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais, richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET (xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o all’IVASS, richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS procederà a informare il reclamante.
Reclami all’Intermediario
Eventuali reclami, riguardanti l’Intermediario che ha svolto l’attività di intermediazione, devono essere presentati per iscritto e inviati via posta, telefax o comunicazione di posta elettronica al seguente recapito: Santander Consumer Bank S.p.A. - Ufficio Reclami - corso Massimo d’Azeglio 33/E, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx - fax 000 000 00 000 – email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, specificando numero di polizza e una descrizione esaustiva della doglianza.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo all’Intermediario, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS come indicato successivamente in questo articolo.
Reclami all’IVASS
Eventuali reclami da presentarsi all’IVASS vanno inviati a: IVASS Servizio tutela del consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, compilando l’apposito modulo reso disponibile dall’Autorità sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
Il reclamo deve indicare:
• nome, cognome, domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo;
• copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro ricevuto; e
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
15. Comunicazioni tra l’Aderente/Assicurato e la Compagnia
Fatto salvo quanto diversamente specificato, tutte le comunicazioni da parte dell’Aderente all’Assicuratore dovranno essere fatte per iscritto al seguente indirizzo: CNP Santander Insurance Life DAC – Rappresentanza Generale per l’Italia, Casella Postale n. 10015, CDP Xxxxxx XXXXX, x.x.x. 00000, Xxxxxx (XX), fax n. 000 0000000; email: xxxxxxxxxx-xxxxxxx@xx.xxxxxxxxxxxx.xxx. Eventuali comunicazioni da parte dell’Assicuratore saranno indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dall’Aderente
16. Conflitti d’interesse
Nell’attività di offerta e sottoscrizione del presente Pacchetto Assicurativo, l’Assicuratore informa di avvalersi dell’attività di soggetti avvalersi dell’attività di soggetti facenti parte del proprio gruppo di appartenenza o del gruppo di appartenenza dei propri azionisti di minoranza.
L’Assicuratore, pur in presenza degli inevitabili conflitti di interesse citati, opera in modo da non recare pregiudizio agli Aderenti/Assicurati e s'impegna ad ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tali conflitti.
CNP SANTANDER INSURANCE LIFE DAC È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA
CNP Santander Insurance Life DAC
Il Rappresentante Generale per l’Italia
Xxxxxxxx Xxxxxxx
NOTA INFORMATIVA DANNI
Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0107/29
LEASING PROTECTION
Data ultimo aggiornamento 25/05/2018
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente e l’Aderente devono prendere visione delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazioni prima della sottoscrizione della polizza.
In conformità con l’art. 166 del Codice delle assicurazioni e con le relative disposizioni di attuazione, le clausole che indicano, tra l’altro, decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate attraverso caratteri di particolare evidenza (grassetto e corsivo).
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni Generali
Impresa: CNP Santander Insurance Europe DAC, società appartenente al gruppo CNP Assurances S.A. Sede sociale e direzione generale: 0xx Xxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx 0 (Xxxxxxx).
La presente Polizza Collettiva n.0107/29 che prevede le Coperture Danni per Inabilità Totale e Temporanea, è stipulata con la Rappresentanza Generale per l’Italia di CNP Santander Insurance Europe DAC, avente sede legale in xxxxx Xxxxxxx x’Xxxxxxx 00/X, x.x.x. 00000, Xxxxxx (XX), P. IVA., C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Torino 10582050018, R.E.A. n.1145508 iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n.I.00096, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di CNP Assurances S.A., operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza dell’Autorità irlandese Central Bank of Ireland. Telefono:00 00000000; e-mail: Xxxxxx.xxxxxxx@xx.xxxxxxxxxxxx.xxx
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
L’impresa CNP Santander Insurance Europe DAC ha un Patrimonio Netto pari a € 130.035.943 di cui € 53.000.000 è il Capitale Sociale e € 77.035.943 è il totale delle Riserve Patrimoniali.
L’indice di solvibilità – che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari a 131%.
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto non prevede il tacito rinnovo.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
La Copertura Danni prestata in forza della presente Polizza da CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l’Italia, è offerta esclusivamente in modo congiunto alle Coperture Vita prestate da CNP Santander Insurance Life DAC – Rappresentanza Generale per l’Italia (Polizza Collettiva n. 0107/28), in quanto tali Coperture costituiscono un unico ed inscindibile Pacchetto Assicurativo. Per tale ragione le Condizioni di Assicurazione descrivono congiuntamente le Coperture Vita e Xxxxx garantite dai due Assicuratori.
3.1 La Polizza offre le seguenti Coperture assicurative:
Copertura assicurativa in caso di inabilità Temporanea e Totale
Il rischio coperto è l’Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia che si verifichi quando l’Assicurato esercita effettivamente una attività lavorativa regolare.
L’Assicuratore corrisponde un'indennità pari ai canoni mensili del contratto di Locazione Finanziaria sottoscritto dall’Aderente che hanno scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa, escluso il valore di riscatto.
Avvertenza: alla Copertura Inabilità Temporanea e Totale si applica un periodo di Carenza e di Franchigia.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 1 “Rischio assicurato”, 2 “Prestazione assicurativa” e 3 “Carenza” delle Condizioni Particolari di Assicurazione della Copertura Inabilità Temporanea Totale così come alle Definizioni per una maggiore chiarezza terminologica.
3.2 Avvertenze relativa alla Copertura:
È previsto un limite massimo di età assicurabile, indicato nell’art. 2 delle Condizioni Generali di assicurazione.
La copertura indicata non opera in presenza delle cause di esclusione elencate nell’art. 5 delle Condizioni Generali di assicurazione e all’art. 4 delle Condizioni Particolari di Assicurazione della Copertura Inabilità Temporanea Totale.
È prevista l’applicazione di un Massimale indicato nell’art. 5 delle Condizioni Particolari di assicurazione della Copertura Inabilità Temporanea Totale
Esemplificazioni:
Il Periodo di franchigia è un periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle condizioni di assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità.
Ad esempio: nel caso in cui sia previsto un periodo di Franchigia di 30 (trenta) giorni, la Prestazione non verrà corrisposta prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di accadimento del Sinistro e a condizione che persistano, allo scadere del periodo suddetto, le condizioni che hanno determinato l’operatività della Copertura.
La Carenza è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla Data di decorrenza della Polizza, durante il quale l’efficacia della Copertura non opera. Ad esempio: nel caso in cui sia prevista una Carenza di 60 (sessanta) giorni, qualsivoglia Sinistro verificatosi prima che siano decorsi 60 (sessanta) giorni dalla Data di decorrenza della Polizza, non potrà essere indennizzato.
Il Massimale è la somma fino alla cui concorrenza l’Assicuratore presta le Garanzie.
Ad esempio: nel caso in cui sia previsto un Massimale pari a Euro 1.000,00 (mille) e il valore della rata di rimborso ammonti a Euro 1.500,00 (millecinquecento), l’Assicuratore corrisponderà un Indennizzo di importo pari, al massimo, a Euro 1.000,00 (mille).
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Avvertenza: in sede di conclusione del contratto, e fino alla data di cessazione delle garanzie, l’Assicurato deve fornire all’Assicuratore dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che l’Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurativa. Si rinvia all’art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle conseguenze.
Avvertenza: si richiama l'attenzione dell’Aderente e dell’Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze, contenute nel Modulo di Adesione relative alle informazioni rese dall’Assicurato sul suo stato di salute.
5. Premi
Il Premio è anticipato dal Contraente alla Data di Decorrenza e addebitato all’Aderente, che si impegna a restituirlo interamente, in un numero di quote mensili pari al numero di canoni mensili a scadere del contratto di Locazione Finanziaria.
Il Premio dipende dall’importo indicato sul contratto di Locazione Finanziaria (al netto dell’anticipo versato).
Il pagamento delle rate relative alla restituzione del Premio avverrà con le modalità previste per il pagamento dei canoni del contratto di Locazione Finanziaria. Si rinvia per la disciplina specifica all’art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
L’ammontare totale del Premio unico è indicato sul Modulo di Adesione ed è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione.
Composizione del Premio Assicurativo
Remunerazione percepita in media dall’intermediario: 54,9% (cinquantaquattro/9 percento) del premio al netto delle tasse.
Ad esempio, su un premio al netto delle tasse di Euro 100,00 (cento) la remunerazione dell’intermediario è pari ad Euro 54,90 (cinquantaquattro/90)
Il contratto non prevede il diritto di riscatto del Premio versato.
Avvertenza: in caso di Xxxxxxxxxx Anticipata Totale o di trasferimento del contratto di Locazione Finanziaria, la copertura assicurativa cessa e l’Assicuratore restituirà al Contraente la parte di Premio pagato e non goduto (corrispondente al periodo di garanzia residuo rispetto alla scadenza originaria del Contratto di assicurazione indicata nel Modulo di Adesione), senza l’addebito di alcuna spesa di emissione o rimborso del finanziamento. Resta inteso che l’Aderente delega irrevocabilmente il Contraente all’incasso del Premio non goduto, avvenuto il quale l'Aderente sarà liberato dall’obbligo di procedere al pagamento delle restanti quote di premio mensili.
Si rinvia all’art. 3.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
In caso di Estinzione Anticipata Parziale del Contratto di Locazione Finanziaria, l’Assicuratore restituisce all’Aderente la parte di Premio relativa al Debito Residuo estinto anticipatamente. Il Premio relativo al periodo residuo sarà calcolato pro rata temporis, ovvero in base agli anni e frazioni di anno che mancano alla scadenza della copertura e successivamente moltiplicato per il rapporto tra l’importo versato per Estinzione Parziale e il capitale assicurato iniziale.
Dall’importo da restituire, già al netto delle imposte, la Compagnia potrà trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, secondo i criteri indicati nel Modulo di Adesione.
Si rinvia all’art. 3.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
6. Diritto di recesso
Non è ammesso il recesso dalle singole Coperture, le quali sono offerte solo congiuntamente e costituiscono l’intero Pacchetto Assicurativo pertanto, il recesso esercitato ai sensi del presente articolo si estende automaticamente a tutte le Coperture vita e danni.
Il recesso determina la cessazione delle Coperture assicurative, dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di spedizione della raccomandata, e l’addebito all’Aderente delle imposte e della parte di premio per la quale le Coperture hanno avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.
L’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione regola i termini e le modalità per l’esercizio di tale diritto.
7. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
8. Legge applicabile e lingua del contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata delle Coperture è l’italiano.
9. Regime fiscale
Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana che prevede, in relazione alla Copertura offerta da CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l’Italia un’imposta sui premi versati nella misura del 2,50% (due virgola cinquanta percento) del relativo Premio imponibile.
Al verificarsi del sinistro è comunque opportuno verificare eventuali modifiche ove successivamente intervenute nella normativa fiscale.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 10. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono previste modalità e termini per la denuncia dei sinistri.
L'Aderente o gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero 800 966 102. (Lun. – Ven. dalle ore 8:00 alle ore 20:00; Sab. 9:00 – 13:00)) o scrivendo all’indirizzo email xxxxxxxx-xxxxxxx@xx.xxxxxxxxxxxx.xxx.
Gli artt. 9 e 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione e l’art. 6 delle Condizioni Particolari di Assicurazione della Copertura Inabilità Temporanea Totale riportano le indicazioni di dettaglio relative alla procedura liquidativa.
11. Reclami
Reclami alla Compagnia
Eventuali reclami, riguardanti il rapporto contrattuale e / o la gestione dei sinistri, devono essere presentati per iscritto e inviati via posta, telefax o comunicazione di posta elettronica al seguente recapito: CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza generale per l’Italia - Ufficio reclami, Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00000, CDP Xxxxxx XXXXX, x.x.x. 00000, Xxxxxx (XX), fax 000 0000000; email: xxxxxxx-xxxxxxx@xx.xxxxxxxxxxxx.xxx, specificando numero di polizza e, ove applicabile e / o disponibile, il numero di sinistro nonchè una descrizione esaustiva della doglianza.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo alla Compagnia, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, o in caso il reclamo non riguardi il rapporto contrattuale, ma il mancato adempimento delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e della relativa normativa d’implementazione da parte della Compagnia, potrà rivolgersi all’IVASS come indicato successivamente in questo articolo.
In caso di eventuale controversia, l’assicurato può comunque esperire il procedimento di mediazione (ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010), che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa alla controversia riguardante il rapporto contrattuale.
Per la risoluzione di controversie transfrontaliere, i reclami potranno essere indirizzati al Financial Services Ombudsman's Bureau / Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais, richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET ((xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o all’IVASS, richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS procederà a informare il reclamante.
Reclami all’Intermediario
Eventuali reclami, riguardanti l’Intermediario che ha svolto l’attività di intermediazione, devono essere presentati per iscritto e inviati via posta, telefax o comunicazione di posta elettronica al seguente recapito: Santander Consumer Bank S.p.A. - Ufficio Reclami - corso Massimo d’Azeglio 33/E, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx - fax 000 000 00 000 – email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, specificando numero di polizza e una descrizione esaustiva della doglianza.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo all’Intermediario, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS come indicato successivamente in questo articolo.
Reclami all’IVASS
Eventuali reclami da presentarsi all’IVASS vanno inviati a: IVASS Servizio tutela del consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, compilando l’apposito modulo reso disponibile dall’Autorità sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
Il reclamo deve indicare:
• nome, cognome, domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo;
• copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro ricevuto; e
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze
12. Arbitrato
Avvertenza: in caso di controversie di natura medico-legale, fermo restando il diritto di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici per decidere a norma e nei limiti delle disposizioni della Convenzione di riferimento. Il Collegio risiede nel comune che ospita l’Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia all’art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
CNP SANTANDER INSURANCE EUROPE DAC È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA
CNP Santander Insurance Europe DAC Il Rappresentante Generale per l’Italia
Xxxxxxxx Xxxxxxx
GLOSSARIO
La presente sezione della Nota Informativa contiene ed esplica il significato dei termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente e l’Assicurato potranno utilizzare per una migliore comprensione della Polizza.
Si avverte che i termini di seguito elencati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione della Xxxxxxx, in relazione alla quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di assicurazione.
Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicuratore - La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
Assicurazione - Il contratto di assicurazione.
Azienda - Il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Codice delle assicurazioni - ll Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente - Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio e/o di altri.
Cose - Sia gli oggetti materiali che gli animali.
Franchigia - L’importo prestabilito che, in caso di sinistro, rimane a carico dell’assicurato.
Indennizzo/Risarcimento - La somma dovuta dalla compagnia in caso di sinistro.
Intermediario assicurativo - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.
IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - L’IVASS svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del Codice delle assicurazioni. L’IVASS ha personalità giuridica di diritto pubblico ed opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità. Il 1° gennaio 2013 l’IVASS è succeduto all’ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi e quest’ultima autorità è stata soppressa. Dalla medesima data ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS.
Massimale - L’obbligazione massima della compagnia per ogni sinistro o per un periodo di assicurazione, secondo le previsioni della polizza.
Polizza - Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio - La somma dovuta dal contraente alla compagnia quale corrispettivo per l’assicurazione.
Risarcimento - la somma dovuta dall’assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio - La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possano derivarne.
Rivalsa - il diritto che spetta all’assicuratore nei confronti dell’assicurato e che consente all’assicuratore di recuperare dall’assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Scoperto - La parte dell’ammontare del danno liquidabile a termini di polizza ed espressa in percentuale che, prima dell’applicazione di eventuali limiti, rimane a carico dell’assicurato in caso di sinistro.
Sinistro - il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Surrogazione - la facoltà dell’assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0107/28 e 0107/29
LEASING PROTECTION
Data ultimo aggiornamento 25/05/2018
Definizioni
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:
Aderente: Persona fisica o giuridica che, in relazione a un Contratto di Locazione Finanziaria erogato dalla Contraente o da altra società da quest’ultima controllata, è il sottoscrittore del Contratto di Locazione Finanziaria e quindi debitore della somma erogata ed ha aderito alla Polizza.
Assicurato: Persona fisica, che può coincidere con l’Aderente, sulla cui vita ed integrità fisica è prestata l’assicurazione.
Assicuratore/i – Compagnia/e: Per le Garanzie Vita: CNP Santander Insurance Life DAC, Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in corso Massimo d’Azeglio 33/E, c.a.p. 00000 Xxxxxx, iscritta al Reg. Imprese di Torino ed avente X. XXX 00000000000 – R.E.A. 1145516 iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle impresedi assicurazione e riassicurazione al n. I.00097.
Per la Garanzia Danni: CNP Santander Insurance Europe DAC, Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in corso Massimo d’Azeglio 33/E, c.a.p. 00000 Xxxxxx (XX), iscritta al Reg. Imprese di Torino ed avente P. IVA 10582050018 – R.E.A. 1145508, iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione eriassicurazione al n. I.00097.
Attività sportiva professionistica: Attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federa zioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
Beneficiario: Soggetto che ha diritto alla prestazione.
Canone: Corrispettivo periodico pagato dall’Aderente alla Contraente con riferimento al Contratto di Locazione Finanziaria.
Carenza: Periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale l’efficacia della Copertura non opera.
Cessazione della garanzia: Momento nel quale la Garanzia assicurativa cessa di avere effetto.
Contraente: Santander Consumer Bank S.p.A., con sede legale in corso Xxxxxxx x’Xxxxxxx 33/E, c.a.p. 00000 Xxxxxx, Iscritta al Registro intermediari assicurativi presso l’IVASS al n. D000200005, che stipula la Polizza per conto dei propri clienti (Aderenti/Assicurati) che sottoscrivono un contratto di Locazione Finanziaria con cesso dalla stessa Contraente o da altre società da essa controllate.
Contratto di Assicurazione: Contratto attraverso il quale l’Assicurato trasferisce all’Assicuratore un rischio al quale egli è esposto (v. Polizza).
Contratto di Locazione Finanziaria: v. Locazione Finanziaria
Copertura: v. Garanzia assicurativa.
Coperture Vita: Le Garanzie Decesso e Invalidità Permanente.
Copertura Danni: La Garanzia Inabilità Temporanea Totale.
Data di Decorrenza: Il giorno di stipulazione del Contratto di Locazione Finanziaria.
Decesso: La morte dell’Assicurato.
Estinzione Anticipata Parziale: Riduzione dell’importo della Locazione Finanziaria a seguito di rimborso di parte del debito residuo.
Estinzione Anticipata Totale: Anticipata estinzione, a richiesta dell’Aderente, della polizza o del Contratto di Locazione Finanziaria a seguito di rimborso integrale del debito residuo, in un’unica soluzione e prima della scadenza, da parte del soggetto obbligato.
Esclusioni: Xxxxxx esclusi o limitazioni della Copertura assicurativa, elencati nelle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione.
Fascicolo informativo: Documento previsto dal Regolamento IVASS 35/2010 da consegnare all’Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione a cura della Contraente, contenente la Nota Informativa, il Glossario, le Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione ed il Modulo di Adesione.
Franchigia: Clausola contrattuale che limita sul piano quantitativo la Garanzia prestata dall’Assicuratore, sulla base della quale una parte del danno rimane a carico dell’Assicurato.
Garanzia assicurativa: La Prestazione assicurativa associata alle singole Coperture Vita e Danni fornite dalla Polizza.
Inabilità Temporanea Totale: Perdita temporanea e in misura totale, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità dell'Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere.
Indennizzo, Indennità, Prestazione: Importo liquidabile dall’Assicuratore in base alle Condizioni di Assicurazione.
Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente: Perdita definitiva ed irrimediabile da parte dell’Assicurato, della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività svolta.
IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Per ulteriori informazioni xxx.xxxxx.xx.
Leasing Finanziario: v. Locazione Finanziaria
Liquidazione: Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Locazione Finanziaria: Operazione di finanziamento, altrimenti detta “leasing finanziario”, con la quale la Contraente concede un bene in uso all’Aderente, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone).
Malattia: Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Massimale: Limite dell’esposizione finanziaria dell’Assicuratore oltre il quale le conseguenze economiche del Sinistro restano a carico dell’Assicurato. Modulo di Adesione: Documento predisposto dall’Assicuratore contenente la dichiarazione di adesione alla copertura, da sottoscriversi a cura dell’Aderente/Assicurato dopo attenta lettura e perfetta comprensione dei contenuti dello stesso
Pacchetto Assicurativo: Insieme delle Coperture Danni e Vita offerta dalla Polizza Collettiva n. 0107/28 e dalla Polizza Collettiva n. 0107/29.
Parti: L’Aderente/Assicurato, l’Assicuratore e la Contraente.
Periodo di Franchigia: Periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità.
Polizza o Polizza Collettiva: La Polizza Collettiva stipulata fra la Contraente e gli Assicuratori.
Premio: Somma mensilmente dovuta all’Assicuratore per la Copertura assicurativa prestata.
Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Prestazione: v. Indennizzo.
Rata: Ciascuna Rata del Canone del Contratto di Locazione Finanziaria.
Rischio demografico: Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’Assicurato che si ricollega l'impegno dell’Assicuratore alla Liquidazione della prestazione assicurata.
Sinistro:Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del Contratto di Assicurazione per il quale viene prestata la Garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il Decesso dell’Assicurato.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0107/28 e n. 0107/29
LEASING PROTECTION
Data ultimo aggiornamento 25/05/2018
Art. 1 Oggetto della copertura
Gli Assicuratori riconoscono all’Assicurato, alle condizioni di cui agli Articoli 2 e 5 delle presenti Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari di assicurazione, le seguenti Coperture Vita e Danni valide in tutti i paesi del mondo:
- Copertura per Decesso;
- Copertura per Invalidità Permanente;
- Copertura per Inabilità Temporanea Totale.
Le Garanzie sopra elencate, che costituiscono il Pacchetto Assicurativo, sono offerte solo congiuntamente.
Art. 2 Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa
È assicurabile la persona fisica, che non abbia ancora compiuto l’età di 65 (sessantacinque) anni al momento dell’adesione e che, alla scadenza del contratto di Locazione Finanziaria sottoscritto dall’Aderente e concesso dalla Contraente non abbia ancora compiuto l’età di 70 (settanta) anni.
Sono assicurabili unicamente coloro che al momento dell’adesione, confermino di non riportare una percentuale di Invalidità Permanente pari o superiore al 33% (trentatre percento) calcolata in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni). Per ogni singolo contratto di Locazione Finanziaria può essere assicurata una sola persona e l’importo massimo assicurabile è pari ad Euro 100.000,00 (centomila).
Nel caso di stipulazione di più contratti di Locazione Finanziaria da parte del medesimo Aderente, l'importo massimo assicurabile è pari ad Euro 100.000,00 (centomila) con riferimento alla somma delle operazioni di Locazione Finanziaria ad esso riconducibili.
L’Aderente aderisce alle Coperture Vita e Danni del presente Contratto di assicurazione sottoscrivendo la dichiarazione di adesione contenuta nel Modulo di Adesione.
Se l’importo del finanziamento è superiore a 30.000 Euro l’Assicurato deve completare e firmare il Questionario Medico predisposto dalla Compagnia.
Con l’adesione al Contratto di assicurazione l’Assicurato e/o i suoi aventi causa:
− autorizzano espressamente gli Assicuratori ad ottenere, anche successivamente al decesso dell’Assicurato, da terzi (esempio i medici curanti o altre strutture sanitarie) i loro dati personali, ai fini dell’attuazione delle obbligazioni relative alle Coperture assicurative, esonerando espressamente tali terzi da eventuali obblighi di riservatezza e non diffusione dei dati.
− consentono le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie, anche successivamente al decesso dell’Assicurato, ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alle Coperture assicurative, da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell’Assicuratore, il costo delle quali sarà a totale carico dell’Assicuratore medesimo.
Art. 3 Decorrenza e cessazione delle Garanzie – Estinzione Anticipata o risoluzione anticipata del Contratto di Locazione Finanziaria
Art. 3.1 Decorrenza delle Garanzie
Le Garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di sottoscrizione del Contratto di Locazione Finanziaria (Data di Decorrenza).
Art. 3.2 Cessazione delle Garanzie
La Copertura assicurativa ha termine:
- alla data di scadenza dell’ultima Rata del Canone prevista dal piano di rimborso del Contratto di Locazione Finanziaria e comunque non oltre 72 (settantadue) mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso;
- in caso di Estinzione Anticipata Totale o risoluzione anticipata del Contratto di Locazione Finanziaria rispetto alla scadenza inizialmente prevista indicata nel Modulo di Adesione, anche a seguito di furto, perimento, perdita totale del bene o insolvenza;
- in ogni caso, a seguito di liquidazione di una delle Prestazioni di cui alle Coperture Vita (Decesso o Invalidità Permanente).
Art. 3.3 Estinzione Anticipata Totale o risoluzione anticipata del Contratto di Locazione Finanziaria
In caso di Estinzione Anticipata Totale o di trasferimento del contratto di Locazione Finanziaria, la copertura assicurativa cessa e l’Assicuratore restituirà al Contrente la parte di Premio pagato e non goduto, corrispondente al periodo di garanzia residuo rispetto alla scadenza originaria del Contratto di assicurazione indicata nel Modulo di Adesione. Resta inteso che l’Aderente delega irrevocabilmente il Contraente all’incasso del Premio non goduto, avvenuto il quale l'Aderente sarà liberato dall’obbligo di procedere al pagamento delle restanti quote di premio mensili.
Art. 3.4 Estinzione Anticipata Parziale del Contratto di Locazione Finanziaria
Nel caso di esercizio della facoltà di Estinzione Anticipata Parziale del Contratto di Locazione Finanziaria, l’Assicuratore rimborserà la parte di Premio relativa al Debito Residuo estinto anticipatamente, versando il relativo importo sul conto corrente utilizzato dall’Aderente per il pagamento delle rate del Contratto di Locazione Finanziaria
Qualora l’Aderente abbia scelto di rimborsare al Contraente le rate del Contratto di Locazione Finanziaria attraverso modalità diverse dall’addebito diretto in conto corrente, oppure desideri ricevere il rimborso in forma diversa da quella sopra descritta, dovrà contattare il
Servizio dedicato al numero 800 966 102 e richiedere il modulo estinzione Leasing Protection che dovrà restituire compilato insieme a copia del suo documento di identità e codice fiscale.
L’importo rimborsato sarà calcolato come esposto in Nota Informativa.
Qualora l’Estinzione Anticipata Parziale comporti anche la riduzione della durata del Contratto di Locazione Finanziaria rispetto alla durata originaria, le Coperture assicurative avranno durata pari a quella del nuovo Piano di rimborso del Contratto di Locazione Finanziaria.
Il rimborso sarà disposto entro 30 giorni dalla data in cui è notificata all’Assicuratore l’Estinzione Anticipata Parziale.
L’Assicuratore potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso del premio puro, come quantificate sul Modulo di Adesione.
Art. 4 Diritto di recesso
L’Aderente può recedere dalla Polizza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Locazione Finanziaria (Data di Decorrenza), dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l’Italia, Casella Postale n. 10015, CDP Xxxxxx XXXXX, x.x.x. 00000, Xxxxxx (XX). In alternativa, l’Aderente ne potrà dare comunicazione via fax al n. 000 0000000 o via email all’indirizzo assistenza- xxxxxxx@xx.xxxxxxxxxxxx.xxx.
Il recesso determina la cessazione delle Coperture assicurative, dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione all’Aderente, per il tramite della Contraente, del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.
Art. 5 Esclusioni
Le Coperture sono escluse nei seguenti casi:
a) dolo dell'Assicurato, dell’Aderente ovvero del Beneficiario;
b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici se e in quanto l'Assicurato sia stato già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
c) xxxxxxxx conseguenti ad azioni intenzionali dell’Assicurato quali: suicidio dell’Assicurato entro i primi due anni dalla Data di Decorrenza dell’assicurazione; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico;
d) xxxxxxxx conseguenti ad incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
f) sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità fisica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
g) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
h) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche, della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
i) Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero in altre patologie ad essa collegate;
Per maggiori informazioni circa le specifiche esclusioni previste per le singole Coperture si rimanda alle Condizioni Particolari di Assicurazione
Art. 6 Beneficiari delle prestazioni
Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni liquidate in base alle garanzie Invalidità Permanente e Inabilità Temporanea è l’Aderente.
Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni liquidate in base alla garanzia Decesso è ogni soggetto che, al momento del decesso dell’Assicurato, risulti essere nell’ordine:
- Aderente, qualora sia un soggetto diverso dall’Assicurato; ovvero, nel caso di coincidenza tra Aderente e Assicurato;
- coobbligato, con l’Aderente, in relazione al Contratto di Locazione Finanziaria in qualità di fideiussore o, comunque, di garante a qualunque titolo dell’Aderente medesimo; ovvero, in mancanza di coobbligati,
- coniuge dell’Aderente non legalmente separato; ovvero, in mancanza di coniuge,
- erede testamentario dell’Aderente; ovvero, in mancanza di eredi testamentari,
- erede legittimo dell’Aderente.
L'Aderente rinuncia espressamente nei confronti dell'Assicuratore ad ogni facoltà di revoca della predetta designazione.
È fatta salva, in caso di Portabilità, la possibilità di designare beneficiaria la banca che subentra nella Locazione Finanziaria, ai sensi del Regolamento IVASS n° 35/2010.
Art. 7 Premio dell'assicurazione
Il Premio, indipendente dall’età e dal sesso dell’Assicurato, dipende dall’importo indicato sul contratto di Locazione Finanziaria (al netto dell’anticipo versato) e dalla sua durata.
L’ammontare totale del Premio si determina moltiplicando l’importo della Locazione Finanziaria per il tasso di premio, come da tabella sottostante.
Durata in mesi | Tasso di Premio |
qualsiasi | 4,50% |
Il Premio è pagato in via anticipata dalla Contraente all’Assicuratore alla Data di Decorrenza ed è frazionato e addebitato dalla Contraente all’Aderente, che si impegna a restituirlo interamente, in un numero di quote mensili pari al numero di canoni mensili a scadere del contratto di Locazione Finanziaria. L’ammontare totale del Premio, indicato sul Modulo di Adesione è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione.
Il pagamento delle rate relative alla restituzione del Premio al Contraente avverrà con le modalità previste per il pagamento dei canoni del contratto di Locazione Finanziaria.
Art. 8 Massimali
La prestazione massima garantita dall’Assicuratore è:
- per le garanzie Decesso, Invalidità Permanente: Euro 100.000 (centomila);
- per la garanzia Inabilità Temporanea e Totale: Euro 3.500 (tremilacinquecento) di indennità mensile. La prestazione è limitata inoltre a massimo 18 (diciotto) indennità mensili per Sinistro e per l'intera durata della copertura, più il pagamento di un indennizzo, una tantum, di Euro 1.000 (mille) da pagarsi contestualmente al pagamento della prima indennità mensile dovuta all’Assicurato.
Art. 9 Denuncia dei Sinistri
AVVERTENZA IMPORTANTE:
I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto inviando il modulo “Denuncia di sinistro” e tutta la documentazione richiesta dagli Assicuratori via email, all’indirizzo xxxxxxxx-xxxxxxx@xx.xxxxxxxxxxxx.xxx o per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all’indirizzo CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanze Generali per l’Italia – Gestione Servizio Clienti e Ufficio Sinistri – Casella Postale n. 10015, CDP Xxxxxx XXXXX, x.x.x. 00000, Xxxxxx (XX).
L’Aderente o gli aventi diritto potranno richiedere il modulo Denuncia di Sinistro contattando il servizio clienti al n. 800 966 102 (Lun. - Ven. dalle ore 8:00 alle ore 20:00; Sab. 9:00 – 13:00).
AVVERTENZA IMPORTANTE:
L’Aderente o gli aventi diritto dovranno allegare al modulo “Denuncia di sinistro” tutta la documentazione richiesta dagli Assicuratori, necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione, così come precisato nelle Condizioni Particolari di Assicurazione.
In ogni caso, gli Assicuratori si riservano la facoltà di far sottoporre l’Assicurato ad accertamenti medici. AVVERTENZA IMPORTANTE:
Le denunce di sinistro saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
L'Aderente o gli aventi diritto possono chiedere ulteriori informazioni relativamente alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio dedicato al numero 800 966 102.
Art. 10 Liquidazione dei Sinistri
L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 (trenta) giorni da tale ricezione.
Art. 11 Legge applicabile
La legge applicabile alle Polizze è quella italiana.
Art. 12 Comunicazioni
Fatto salvo quanto diversamente specificato, tutte le comunicazioni da parte dell’Aderente agli Assicuratori dovranno essere fatte per iscritto al seguente indirizzo: CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanze Generali per l’Italia, Casella Postale n. 10015, CDP Xxxxxx XXXXX, x.x.x. 00000, Xxxxxx (XX), fax n. 000 0000000; email: xxxxxxxxxx-xxxxxxx@xx.xxxxxxxxxxxx.xxx
Eventuali comunicazioni da parte degli Assicuratori saranno indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dall’Aderente.
Art. 13 Cessione dei diritti
L’Aderente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione.
Art. 14 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
AVVERTENZA IMPORTANTE:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Assicurato o dell’Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell’Assicurato che, richieste dall’Assicuratore all'atto dell’adesione all'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza.
Art. 15 Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del Contratto di Assicurazione, sorta tra l’Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall’altra, qualunque Aderente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell’Aderente e/o avente diritto.
CONTROVERSIE DI NATURA MEDICA
Con riferimento alla Copertura Danni Inabilità Temporanea Totale, in caso di divergenze sulla natura dell’evento o sulla misura dell’indennizzo, l’Assicuratore e l’Aderente si impegnano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici per decidere a norma e nei limiti delle disposizioni della Convenzione di riferimento.Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge.
La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall’Aderente entro 30 giorni dal giorno in cui è stata comunicata la decisione dell’Assicuratore e deve essere fatta per iscritto, con indicazione del nome del medico designato dall’Aderente, dopodiché l’Assicuratore comunica all’Aderente entro 30 giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, l’Assicuratore convoca il Collegio invitando l’Aderente a presentarsi.
Il Collegio medico risiede nel comune che ospita l’Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. In ogni caso rimane ferma, per ambo le Parti, la possibilità di adire la competente Autorità Giudiziaria.
Art. 16 Reclami
Reclami alla Compagnia
Eventuali reclami, riguardanti il rapporto contrattuale e / o la gestione dei sinistri, devono essere presentati per iscritto e inviati via posta, telefax o comunicazione di posta elettronica al seguente recapito: CNP Santander Insurance Life DAC – Rappresentanza generale per l’Italia e CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza generale per l’Italia (a seconda dei casi) - Ufficio reclami, Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00000, CDP Xxxxxx XXXXX,
x.x.x. 00000, Xxxxxx (XX), fax 000 0000000; email: xxxxxxx-xxxxxxx@xx.xxxxxxxxxxxx.xxx, specificando numero di polizza e, ove applicabile e / o disponibile, il numero di sinistro nonché una descrizione esaustiva della doglianza.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo alla Compagnia, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, o in caso il reclamo non riguardi il rapporto contrattuale, ma il mancato adempimento delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e della relativa normativa d’implementazione da parte della Compagnia, potrà rivolgersi all’IVASS come indicato successivamente in questo articolo.
In caso di eventuale controversia, l’assicurato può comunque esperire il procedimento di mediazione (ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010), che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa alla controversia riguardante il rapporto contrattuale.
Per la risoluzione di controversie transfrontaliere, i reclami potranno essere indirizzati al Financial Services Ombudsman's Bureau / Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais, richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET (xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o all’IVASS, richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS procederà a informare il reclamante.
Reclami all’Intermediario
Eventuali reclami, riguardanti l’Intermediario che ha svolto l’attività di intermediazione, devono essere presentati per iscritto e inviati via posta, telefax o comunicazione di posta elettronica al seguente recapito: Santander Consumer Bank S.p.A. - Ufficio Reclami - corso Massimo d’Azeglio 33/E, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx - fax 000 000 00 000 – email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, specificando numero di polizza e una descrizione esaustiva della doglianza.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo all’Intermediario, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS come indicato successivamente in questo articolo.
Reclami all’IVASS
Eventuali reclami da presentarsi all’IVASS vanno inviati a: IVASS Servizio tutela del consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, compilando l’apposito modulo reso disponibile dall’Autorità sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
Il reclamo deve indicare:
• nome, cognome, domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo;
• copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro ricevuto; e
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Art. 17 Tutela dati - Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
1. Finalità per le quali il trattamento dei dati dell’Interessato è necessario. Basi giuridiche del trattamento
1.1. CNP Santander Insurance Life DAC Rappresentanza Generale per l’Italia e CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito per entrambi “l’Assicuratore”), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali dell’Aderente, dell’Assicurato e dei Beneficiari (di seguito gli ”Interessati”), ivi compresi i dati sensibili (per esempio: informazioni sullo stato di salute) e giudiziari sono trattati per instaurare e dare esecuzione al contratto assicurativo e per soddisfare eventuali obblighi di legge, regolamentari o provvedimenti di autorità pubbliche o di organi di vigilanza e di controllo. Il trattamento dei dati personali non sensibili, in quanto necessario per l’esecuzione del contratto assicurativo e per soddisfare i predetti obblighi o provvedimenti, non richiede il consenso degli Interessati. Il trattamento dei dati sensibili avviene con il consenso degli Interessati. I dati personali degli Interessati in possesso dell’Assicuratore sono raccolti direttamente dagli Interessati o da terzi autorizzati dagli Interessati. In alternativa possono essere ottentuti come conseguenza del rapporto giudiziario tra l’Assicuratore e gli Interessati.
1.2. Il trattamento dei dati di ciascun Interessato è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra. Un eventuale rifiuto di fornire i dati personali, o un eventuale rifiuto del consenso a tali trattamenti (ove necessario), seppur legittimi, potrebbero compromettere l’instaurazione e/o il regolare svolgimento del rapporto contrattuale.
2. Modalità del trattamento
I dati personali degli Interessati sono trattati (attraverso la raccolta, conservazione, utilizzo, comunicazione ai soggetti indicati al punto 3 e alle autorità pubbliche e agli organi di vigilanza) mediante strumenti manuali e con l’ausilio di mezzi informatici ed elettronici o comunque automatizzati. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili alla realizzazione delle finalità sopra indicate e, dunque, al diligente svolgimento dei servizi sollecitati da parte dell’utente. In particolare i dati personali trattati per finalità contrattuali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e potranno essere conservati per un periodo di 10 (dieci) anni dalla perdita di efficacia del rapporto contrattuale al fine di gestire ed evadere le richieste delle autorità competenti, gestire eventuali contenziosi giudiziali e/o stragiudiziali, nonché gestire e rispondere a eventuali richieste di risarcimento del danno. In ogni caso e a seconda della specifica finalità di trattamento e tipologia di dato trattato, la possibilità di una loro ulteriore conservazione in adempimento a eventuali obblighi di legge o per la tutela di ipotetici diritti in sede giudiziaria e per la gestione di eventuali contenziosi stragiudiziali. L’Assicuratore ha adottato specifiche misure di sicurezza per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e per prevenirne la perdita, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, nel rispetto del GDPR.
L’Assicuratore non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilatura.
3. Comunicazione di dati. Destinatari e/o categorie di destinatari.
3.1. I responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento dell’Assicuratore potranno venire e a conoscenza dei dati personali degli Interessati nell’esercizio delle loro funzioni.
3.2. I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità indicate potranno inoltre essere comunicati:
a) per quanto di loro specifica competenza, a persone fisiche e/o giuridiche aventi finalità commerciali e/o di gestione dei sistemi informativi dell’Assicuratore e/o a soggetti che svolgono specifici servizi per conto dell’Assicuratore (es. servizi legali, servizi informatici, servizi di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; servizi di assistenza alla clientela anche tramite call center; servizi di archiviazione della documentazione, servizi di assistenza alla clientela; servizi per la gestione e il controllo delle frodi; attività di controllo, revisione e certificazione delle attività dell’Assicuratore; servizi di recupero crediti¸ servizi bancari, finanziari o assicurativi);
b) ai soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa” (per esempio: intermediari; riassicuratori; coassicuratori);
c) ai soggetti che distribuiscono i prodotti e i servizi dell’Assicuratore;
d) a CNP Assurances S.A. ed alle società appartenenti al Gruppo Santander, o comunque ad esso collegate.
3.3. I soggetti cui i dati personali dell’Interessato possono essere comunicati sono riportati in un elenco aggiornato, disponibile presso la sede dell’Assicuratore. Tali soggetti utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi “Titolari del trattamento” ovvero di “Responsabili del trattamento”.
3.4. La comunicazione potrà avvenire, nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all’estero, anche al di fuori dell’UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del GDPR e nei limiti di quanto indicato al successivo punto 4.2.
4. Diffusione dei dati e trasferimento dei dati all'estero
4.1. I dati personali degli Interessati non saranno diffusi.
4.2. Ove necessario per le finalità indicate, i dati personali conferiti potranno essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea o Paesi che offrono una tutela simile o equivalente a quella garantita dal GDPR, riconosciuta da una decisione di adeguatezza della competente autorità, ovvero adottando garanzie adeguate (quali clausole contrattuali tipo o norme vincolanti d’impresa). In caso di trasferimento in virtù di garanzie adeguate, maggiori dettagli su tali garanzie possono essere richieste ai titolari, ai recapiti sotto indicati al punto 5.
5. Diritti degli Interessati
Ciascun Interessato ha diritto , in ogni momento, di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, e, nel caso, di avere accesso ai dati e di conoscere quali sono i propri dati personali trattati presso l’Assicuratore, gli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei relativi responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali sono stati e/o possono essere comunicati in qualità di titolari o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati (e in particolare se vi siano destinatari di Paesi non appartenenti all’Unione Europea o organizzazioni internazionali e le garanzie applicate al riguardo), le finalità del trattamento, il periodo di conservazione (o i criteri per determinarlo), l’esistenza del diritto di rettifica, cancellazione, limitazione o opposizione, l’origine dei dati (se non raccolti presso l’Interessato), il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, informazioni circa eventuali processi decisionali automatizzati. L’Interessato ha inoltre il diritto a fare aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, e a chiedere la limitazione od opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché a revocare il consenso prestato. Laddove il trattamento dei dati sia necessario per l’esecuzione di obblighi contrattuali, la revoca del consenso (ove comunque il trattamento avvenga sulla base del consenso) può impedire l’adempimento di obblighi contrattuali nei confronti dell’Interessato. L’Interessato ha inoltre diritto alla portabilità dei propri dati personali, secondo quanto stabilito dal GDPR.
Per ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali e per l’esercizio dei diritti indicati sopra, l’Interessato può rivolgersi ai titolari del trattamento, CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanze Generali per l’Italia, ai seguenti recapiti: Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00000, CDP Xxxxxx XXXXX, x.x.x. 00000, Xxxxxx (XX), fax. n. 000 0000000; email:xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.
L’Interessato può altresì rivolgersi al responsabile per la protezione dei dati (o Data Protection Officer), ai seguenti recapiti:Data Protection Officer, CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Europe DAC, 0xx Xxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx; email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.
6. Reclami
In relazione a situazioni che rappresentino una violazione del GDPR e/o comunque dei suoi diritti relativi al trattamento dei dati personali, l’Interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, mediante a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000 00000 Xxxx; b) e-mail all'indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx, oppure xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; o c) fax al numero: 00.00000.0000.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0107/28 e 0107/29
LEASING PROTECTION
Data ultimo aggiornamento 25/05/2018
GARANZIA DECESSO
ART. 1 - RISCHIO ASSICURATO
Il rischio assicurato è il Decesso dell’Assicurato, qualunque possa esserne la causa e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, salvo quanto previsto dalle Esclusioni di Polizza di cui all’art. 4 delle presenti Condizioni Particolari.
La Garanzia si applica a tutti gli Assicurati.
ART. 2 - PRESTAZIONE ASSICURATIVA
Fermi i massimali di cui all’art. 5 delle presenti Condizioni Particolari, l’Assicuratore liquida una somma pari al 100% (cento percento) della somma risultante dall’attualizzazione dei canoni a scadere, calcolata al momento del Decesso, secondo il piano di rimborso del contratto di Locazione Finanziaria vigente alla data del sinistro, al netto dell’anticipo e di eventuali importi di canoni insoluti maturati prima del verificarsi del Sinistro. L’Assicuratore liquiderà altresì un indennizzo pari alle spese accessorie fino ad un massimo dell’1% (uno percento), in eccesso ai canoni a scadere.
ART. 3 - CARENZA
La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.
ART. 4 - ESCLUSIONI
Non vi sono altre esclusioni oltre a quelle previste all’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
ART. 5 - MASSIMALI
La prestazione massima pagabile per la Garanzia Decesso all’Assicurato non potrà superare l’importo di € 100.000,00 (centomila).
Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall’ambito della prestazione pagabile.
ART. 6 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED ONERI RELATIVI
L’Aderente o gli aventi diritto dovranno consegnare all’Assicuratore tutta la documentazione di seguito indicata, necessaria a verificare il diritto alla Prestazione:
a) certificato di morte dell’Assicurato;
b) certificato medico che precisi le esatte cause della morte dell’Assicurato e, in caso di decesso a seguito di ricovero, copia della cartella clinica;
c) in caso di decesso dell’Assicurato avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute;
d) in caso venga eseguita autopsia, copia del reperto autoptico;
Nel caso in cui i predetti documenti elencati dalla lettera a) alla lettera d) non siano disponibili o non possano essere ottenuti (ad esempio nel caso in cui il beneficiario non abbia diritto ad ottenerli), l’Aderente/Beneficiario dovranno fornire all’Assicuratore con una dichiarazione giurata (redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) che attesti che tali documenti non sono disponibili o che non possono essere ottenuti.
- nel caso in cui l’Assicurato e l’Aderente coincidono, se l’Assicurato ha lasciato testamento: copia autenticata del testamento e dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà ove risulti che tale testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino beneficiari della copertura assicurativa, i suoi eredi legittimi nonché le loro generalità, l’età e la capacità di agire;
- nel caso in cui l’Assicurato e l’Aderente coincidono, se l’Assicurato non ha lasciato testamento e i beneficiari sono genericamente identificati come eredi dell’Assicurato: copia dell’atto sostitutivo di notorietà ove risulti che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l’età e la capacità di agire di tutti gli eredi.
L’Assicuratore si riserva la facoltà e il diritto di richiedere, laddove necessario, la documentazione integrativa utile per verificare il diritto alla Prestazione.
GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE ART. 1 - RISCHIO ASSICURATO
Il rischio coperto è l’Invalidità Permanente che derivi, per una percentuale non inferiore al 60% (sessanta percento), da Infortunio o Malattia verificatisi
dopo la Data di Decorrenza; eventuali stati di invalidità pregressa all’adesione alla Polizza non rilevano, pertanto, ai fini dell’Invalidità rilevante per la prestazione.
Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).
Di seguito alcuni esempi sulla differente % di valutazione di invalidità permanente tra tabelle INAIL e Tabelle INPS
Definizione del Danno (come da tabelle INPS) | Tabelle INAIL | Tabelle INPS |
Anchilosi cervicale o artrodesi cervicale in posizione favorevole, in funzione dei metameri interessati | dal 20% al 33% | dal 21% al 30% |
Amputazione di gamba, a prescindere dal livello, non protesizzabile | 65% | 60% |
Limitazione di 1/4 dei movimenti dell'anca | 12% | 10% |
Diabete mellito tipo insulino dipendente (in buon compenso e senza segni di ripercussioni sistemiche) | dal 13% al 20% | dal 11% al 20% |
Disturbo d'ansia generalizzato | non previsto | 10% |
La garanzia si applica a tutti gli Assicurati.
ART. 2 - PRESTAZIONE ASSICURATIVA
Xxxxx i massimali di cui all’art. 5, l’Assicuratore liquida una somma pari al 100% (cento percento) della somma risultante dall’attualizzazione dei canoni a scadere risultante al momento del Sinistro, secondo il piano di rimborso del contratto di Locazione Finanziaria vigente alla data del sinistro, al netto dell’anticipo e di eventuali importi di canoni insoluti maturati prima del verificarsi del Sinistro ed al netto di eventuali altri indennizzi già corrisposti per lo stesso Xxxxxxxx, in virtù delle altre garanzie di Polizza. L’Assicuratore liquiderà altresì un indennizzo pari alle spese accessorie fino ad un massimo dell’1% (uno percento), in eccesso ai canoni a scadere.
Come data di Sinistro si intende: i) in caso di Infortunio, la data di accadimento; ii) in caso di Malattia, la data di presentazione della domanda alla ASL o, in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale.
ART. 3 – CARENZA
Per i Sinistri conseguenti a Malattia, la Garanzia Invalidità Permanente è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.
ART. 4 - ESCLUSIONI
Non vi sono altre esclusioni oltre a quelle previste all’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
ART. 5 - MASSIMALI
La prestazione massima pagabile per la Garanzia Invalidità Permanente all’Assicurato non potrà superare l’importo di € 100.000,00 (centomila). Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall’ambito della prestazione pagabile.
ART. 6 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED ONERI RELATIVI
L’Aderente o gli aventi diritto dovranno consegnare all’Assicuratore tutta la documentazione di seguito indicata relativa all’Assicurato, necessaria a verificare il diritto alla Prestazione:
- certificazione di invalidità permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale;
- copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale.
L’Assicuratore si riserva la facoltà e il diritto di richiedere, laddove necessario, la documentazione integrativa utile per verificare il diritto alla Prestazione
GARANZIA INABILITÁ TEMPORANEA TOTALE ART. 1 - RISCHIO ASSICURATO
Il rischio coperto è l’Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia.
ART. 2 - PRESTAZIONE ASSICURATIVA
Fermi i massimali di cui all’art. 5, l’Assicuratore, perdurando l’inabilità al termine del Periodo di Franchigia indicato all’art. 3, corrisponde un'Indennità pari ai canoni mensili previsti dal piano di rimborso del Contratto di Locazione Finanziaria vigente alla data del sinistro che hanno scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa, escluso il valore di riscatto del Contratto di Locazione Finanziaria. Un pagamento, una tantum, pari ad Euro 1.000 (mille) da pagarsi congiuntamente alla prima Indennità mensile dovuta all’Assicurato.
ART. 3 - CARENZA E FRANCHIGIA
Per i Xxxxxxxx conseguenti a Malattia, la Garanzia Inabilità Temporanea Totale è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni. La Garanzia Inabilità Temporanea Totale è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 30 (trenta) giorni.
Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (data del certificato medico) o di ricovero ospedaliero o dalla certificazione comprovante lo stato di Inabilità Temporanea Totale.
Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla suddetta ripresa una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo Periodo di Franchigia. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato nuovamente il Periodo di Franchigia.
ART. 4 - ESCLUSIONI
Oltre alle Esclusioni di cui all’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi dall’oggetto della presente Garanzia i casi di interruzioni di lavoro dovute a gravidanza.
ART. 5 - MASSIMALI
La prestazione massima pagabile per la Garanzia Invalidità Temporanea Totale all’Assicurato non potrà superare l’importo di € 3.500 (tremilacinquecento) di Indennità per ciascuna indennità mensile. Il pagamento della somma pari ad Euro 1.000 che viene corrisposta contestualmente alla prima indennità mensile, verrà effettuato una sola volta e tale pagamento non verrà corrisposto all’Assicurato in alcun altro momento nel corso della durata dell’assicurazione
Inoltre, l’Indennità è riconosciuta fino ad un numero massimo di 18 (diciotto) rate mensili per singolo Sinistro e per l’intera durata della copertura. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall’ambito della prestazione pagabile.
ART. 6 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED ONERI RELATIVI
L’Aderente o gli aventi diritto dovranno consegnare all’Assicuratore tutta la documentazione di seguito indicata relativa all’Assicurato, necessaria a verificare il diritto alla Prestazione:
- dichiarazione del medico curante;
- in caso di ricovero ospedaliero, certificato di ricovero e o copia della cartella clinica.
L’Assicuratore si riserva la facoltà e il diritto di richiedere, laddove necessario, la documentazione integrativa utile verificare il diritto alla Prestazione.
SITUAZIONI ESEMPLIFICATIVE PER COMPRENDERE IL FUNZIONAMENTO
DELLE POLIZZE n. 0107/28 e 0107/29
DECESSO
Xxxxx ha sottoscritto una copertura per 5 anni per capitale pari a € 40.000 Trascorsi 3 anni, Xxxxx muore per una malattia.
CNP Santander Insurance a seguito del Decesso dell’Assicurato liquiderà ai beneficiari una somma pari al 100% della somma risultante dall’attualizzazione dei canoni a scadere risultante al momento del sinistro, secondo il piano di rimborso sottoscritto.
Es: Somma attualizzazione canoni a scadere (alla data del sinistro): € 16.000
Importo rimborsato dalla Compagnia per il sinistro: € 16.000
INVALIDITÀ PERMANENTE
Xxxx ha sottoscritto una copertura per 4 anni per capitale pari a € 30.000. A seguito di una malattia gli viene riconosciuta un’invalidità pari all’80%
CNP Santander Insurance liquiderà a Xxxx una somma pari al 100% della somma risultante dall’attualizzazione dei canoni a scadere risultante al momento del sinistro, secondo il piano di rimborso sottoscritto.
Es: Somma attualizzazione canoni a scadere (alla data del sinistro): € 12.000
Importo rimborsato dalla Compagnia per il sinistro: € 12.000
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE
Xxxx riporta una frattura scomposta al femore.
Nei successivi 8 mesi viene sottoposta a più operazioni.
CNP Santander Insurance liquiderà ad Xxxx una somma pari ai canoni mensili del piano di rimborso che perdurano nel periodo di inabilità, al netto della franchigia di 30 giorni.
Es: Periodo di inabilità 8 mesi
Canoni del piano di rimborso: 200 euro x 7 indennità = € 1.400
Importo rimborsato dalla Compagnia per il sinistro: € 1.400
Inoltre, CNP Santander Insurance pagherà ad Xxxx, in una unica soluzione, anche una Indennità Aggiuntiva forfettaria pari a 1.000 euro. L’Indennità Xxxxxxxxxx verrà versata contestualmente al primo pagamento relativo all’Indennità per Inabilità Temporanea.
MODULO DI ADESIONE
alle Polizze Collettive n. 0107/28 e n. 0107/29 tra Santander Consumer Bank S.p.A., iscritta al Registro intermediari assicurativi presso l’IVASS al n. D000200005,
e CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC - Rappresentanze Generali per l'Italia
Numero Pratica _ Durata copertura (mesi) Capitale Finanziato _
Aderente
Nome e Cognome / Ragione Sociale _ P.IVA/ C.F.
Indirizzo / Sede Legale N: Città Prov. CAP _
Legale Rappresentante / Delegato dell’Impresa munito dei necessari poteri / Titolare
Nome e Cognome Codice Fiscale
Data di Nascita _ Luogo Prov Sesso
Tipo Documento* Numero documento
* 01 = carta d’Identità; 02 = patente di guida; 03 = passaporto; 04 = altro documento ammesso ai fini antiriciclaggio (indicare tipo di documento)
Rilasciato da Data Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Assicurato (solo se diverso da Aderente)
Nome e Cognome Codice Fiscale
Nome e Cognome
Data di Nascita _ Luogo Prov Sesso
Residenza:
Indirizzo _ Città Prov. CAP
Confermando di: (A) aver preso visione e di aver ricevuto, in forma cartacea e prima della sottoscrizione della presente dichiarazione o dell’adesione alla polizza, nonché accettato: (i) il Fascicolo Informativo relativo alle Polizze collettive n. 0107/28 e n. 0107/29, e (ii) la documentazione informativa precontrattuale di cui all’Art. 49 del Regolamento ISVAP n.5/2006, nonché di (B) essere informato che la sottoscrizione delle coperture è del tutto facoltativa e non indispensabile ai fini dell’ottenimento del finanziamento alle condizioni proposte,
ADERISCE
alle Polizze suddette, indicando come Assicurato sé stesso/a, o la persona fisica sopra indicata.
Ai fini dell’efficacia di tale adesione, l’Aderente o, se diverso dall’Aderente, l’Assicurato dichiara: di non riportare un grado di invalidità pari o superiore al 33%, calcolato in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni); inoltre di non essere stato assente dal lavoro negli ultimi 12 mesi per più di 30 giorni lavorativi consecutivi, a causa di malattia o di infortunio e che qualsivoglia dichiarazione resa all’Assicuratore (ivi incluso il questionario medico, ove compilato) è stata fornita con accuratezza e non contiene alcuna informazione falsa o fuorviante in relazione al proprio stato di salute,
Gravano sull’Aderente, in relazione alla copertura assicurativa per la durata convenuta, costi totali pari a Euro _ _ (di cui Euro _ sono riconosciuti all’intermediario).
L’ammontare delle singole frazioni di Premio è pari a Euro _ _ Le spese di emissione del contratto sono pari a Euro 16,00.
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulle seguenti avvertenze relative alle dichiarazioni dello stato di salute:
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione; b) prima della sottoscrizione è necessario verificare l’esattezza e la rispondenza a verità delle dichiarazioni relative al proprio stato di salute, siano esse rese tramite la compilazione del questionario medico o in qualunque altra forma; c) anche nei casi non espressamente previsti dall’impresa, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute. Il costo di tale visita medica, a carico dell’Assicurato, è pari a Euro 230,00 (per maggiori informazioni, contattare il servizio clienti al numero 800 966 102).
Firma dell’Aderente
Firma dell’Assicurato
(se diverso dall’Aderente, anche ai fini dell’art. 1919 c.c.)
L’Aderente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni concernenti la copertura assicurativa ed, in particolare, gli artt. 2 “Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa”; ”3.3 “Estinzione Anticipata Totale o risoluzione anticipata del Contratto di Locazione Finanziaria”; 3.4 “Estinzione Anticipata Parziale del Contratto di Locazione Finanziaria”; 5 "Esclusioni"; 6 "Beneficiari delle prestazioni"; 9 "Denuncia dei sinistri"; 13 "Cessione dei diritti"; 14 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio"; 15 "Foro competente" delle Condizioni generali e artt. 1 “Rischio assicurato”, 3 "Carenza"; 4 "Esclusoni"; 5 "Massimali" e 6 "Denuncia del sinistro e oneri relativi" delle Condizioni particolari.
Firma dell’Aderente
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 6, par- 1, lett a) e art. 0, xxx. 0, xxx- x) xxx Xxxxxxxxxxx (XX) 2016/679)
Ho preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, fornitami, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), da CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC - Rappresentanze generali per L'Italia, che mi impegno a rendere nota agli altri interessati. Sono consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e/o giudiziari, necessari alle Compagnie per le finalità ivi illustrate, comporta l’impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale. Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziari, per le finalità e con le modalità illustrate nell’informativa ricevuta.
Luogo _ _ Firma dell’Aderente _
Data: / _/
Firma dell’Assicurato _ (se diverso dall’Aderente)
FAC SIMILE - Per i dettagli relativi alla specifica copertura assicurativa richiesta si prega di fare riferimento al Modulo di Adesione in forma personalizzata consegnato dalla contraente