UNA PA PER LA CRESCITA
GARA A PROCEDURA APERTA
AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDIVIDUATE NEL POAT PER LA GIOVENTÙ
CIG: 524756077F CUP: J81H13000210007
ALLEGATO 2 – SCHEMA DI CONTRATTO
L’anno 2013, il giorno -------- del mese di , in Roma Via della Ferratela in Laterano n. 51,
nella sede del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, innanzi a me dott.
.............., in qualità di Ufficiale rogante delegato alla stipula dei contratti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono personalmente comparsi:
il/ la Dott./ Dott.ssa , nato/ a a il _/ / , in qualità di in
rappresentanza del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale avente sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 51 codice fiscale 80188230587, che nel contesto del presente atto verrà indicato più brevemente con il termine “ Dipartimento”
E
il/ la Dott./ Dott.ssa , nato/ a a il _/ / , che interviene alla stipulazione e firma del presente atto nella qualità di della Società , avente sede legale in
, Via CAP e codice fiscale e P.IVA , che nel contesto del presente atto verrà indicato più brevemente con il termine “ Affidatario” ,
PREM ESSO CHE
- il Regolamento (CE) n. 1083/ 2006 recante disposizioni generali sui Xxxxx Xxxxxxxxxxx, e in particolare l'art. 46, recante disposizioni in ordine alle risorse utilizzabili per le attività di assistenza tecnica agli Stati membri;
- Nell’ambito della politica Regionale Unitaria per il periodo di Programmazione 2007/ 2013, lo Stato Italiano ha elaborato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) in conformità con quanto previsto nel Reg. (CE) n. 1083/ 2006;
- il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/ 2013 (QSN) adottato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 3329 del 13 luglio 2007, e, in particolare, la "Priorità 10" del QSN avente ad oggetto " Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci" ;
- Con Decisione C(2007) 3982 del 17 agosto 2007 è stato approvato il Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica (PON GAT), cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- L’Obiettivo II.4 del PON prevede che ciascuna Amministrazione Centrale possa predisporre, per i rispettivi settori di competenza, un Progetto Operativo di Assistenza Tecnica (POAT) finalizzato al rafforzamento delle capacità amministrative delle Amministrazioni Regionali Obiettivo Convergenza;
- la convenzione in data 11 ottobre 2007 tra il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione - Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari - Ufficio I e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni per la delega a quest'ultimo delle competenze dell'Autorità di Gestione, in qualità di Organismo Intermedio, per l'attuazione delle linee di attività degli Obiettivi Operativi II.4 e II.5 del PON
- i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON Governance e Assistenza Tecnica - FESR 2007/ 2013 in data 6 marzo 2008, per l'attuazione dell'Ob. Operativo II.4;
- il Manuale Operativo per la redazione dei Piani di Riorganizzazione e Rafforzamento delle capacità, predisposto per l'attuazione dell'Obiettivo Operativo II.4, che prevede che le Amministrazioni che partecipino quali beneficiarie predispongano un Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell'Ob. Convergenza (POAT);
- Sulla base del Manuale Operativo predisposto dall’Autorità di Gestione del PON GAT e dall’Organismo intermedio responsabile dell’attuazione dell’Obiettivo II.4 il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha predisposto il Progetto Operativo di Assistenza Tecnica per le Amministrazioni Regionali Obiettivo Convergenza, finalizzato al “ potenziamento e rafforzamento delle capacità amministrative delle Regioni Obiettivo Convergenza nell’ambito delle politiche a favore dei giovani” sottoscritto in data 25 febbraio 2013 con l’Organismo Intermedio;
- il decreto del Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale con il
quale è stata adottata la determinazione a contrarre, stabilendo:
a) di indire una procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica alla Stazione Appaltante e supporto alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, per la realizzazione delle linee di attività trasversali, limitatamente alla linea 1.1 e regionale del POAT, per l'importo di euro ( / 00) IVA inclusa, a valere sulle risorse del PON GAT - Obiettivo II.4;
b) che l'aggiudicazione della gara d'appalto avvenga secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in data ------------ è stato spedito alla GUUE il bando di gara ed in data ----------- il bando medesimo è stato pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana;
- il bando di gara è stato pubblicato sui seguenti quotidiani nonché sul sito internet del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx );
- il capitolato tecnico e di gara ed i relativi allegati sono stati pubblicati sul profilo del committente (http:/ / xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx);
- entro il termine per la presentazione delle offerte sono pervenute ---------- offerte di partecipazione alla gara;
- ai sensi dell’art. 16 del capitolato tecnico e di gara, la scelta del contraente avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/ 06, considerando sia il punto di vista tecnico che economico;
- con decreto del Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale n. ----------------
del è stata nominata la Commissione di gara;
- la Commissione di gara ha formulato la graduatoria provvisoria, proponendo l’aggiudicazione provvisoria della gara in favore della società ------------, la cui offerta è stata ritenuta quella economicamente più vantaggiosa sia dal punto vista tecnico che economico, avendo ottenuto il punteggio complessivo più alto pari a -----------, a fronte di un’offerta economica di € (--
----------------------), XXX xxxxxxx, ai sensi dell’articolo 16 del capitolato tecnico e di gara;
- con decreto del Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale è
stata approvata la graduatoria provvisoria della procedura aperta in oggetto, aggiudicando il contratto alla società ;
- che è stato accertato che la società ----------------------------------- è in possesso dei requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 163 del 2006 per la firma del contratto;
TUTTO CIO’ PREM ESSO E CONSIDERATO
le parti come sopra generalizzate, avendone io Ufficiale Xxxxxxx accertata l'identità e la capacità giuridica, convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 - Valore delle premesse
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, e gli allegati di seguito elencati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
a) Capitolato tecnico e di gara ed allegati;
b) Offerta tecnica presentata dalla società;
c) Offerta economica presentata dalla società.
2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Dipartimento prevalgono sugli atti ed i documenti della gara prodotti dalla Società, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dalla Società ed accettate dal Dipartimento.
Articolo 2 – Norme di riferimento
1. L’esecuzione del contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente contratto;
b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
c) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché dalle successive disposizioni future che dovessero essere emanate in materia;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
e) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/ 2006 e ss.mm.ii.
Art. 3 - Oggetto e finalità del contratto
1. Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione dei servizi di Assistenza Tecnica al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per il supporto alle Regioni Obiettivo Convergenza nella realizzazione delle attività previste dal POAT per la Gioventù; da erogarsi nel rispetto di quanto stabilito nel capitolato tecnico e di gara e nell’offerta tecnica ed economica della società.
2. I servizi di Assistenza tecnica per il supporto alle Regioni dell’obiettivo Convergenza devono contribuire al raggiungimento dell’obiettivo globale del POAT “ PER LA GIOVENTÙ” , relativo al “ Consolidamento e rafforzamento della capacità di governance delle Regioni Obiettivo Convergenza in materia di politiche giovanili nello scenario dell’integrazione e della programmazione unitaria, con particolare riferimento agli interventi programmati nell’ambito del Piano di Azione
Coesione giovani no profit” attraverso l’attivazione di azioni e strumenti per il rafforzamento
della capacità di “ programmazione integrata” delle Amministrazioni regionali e il consolidamento delle loro capacità operative finalizzate alla elaborazione di modelli d’intervento a favore dei giovani.
3. Per tutto quanto concerne la descrizione dettagliata delle linee di intervento e dei connessi obiettivi nonché la specificazione delle attività e delle concrete modalità di realizzazione del servizio, si rinvia al Capitolato, Art. 3.
Art. 4– Durata e decorrenza
1. Il contratto ha durata dalla data di sottoscrizione al 30 aprile 2015.
2. Il contratto, mentre è vincolante per la società dalla data della sua stipulazione, ha effetto nei riguardi del Dipartimento solo dopo l’esito positivo della sua approvazione e della registrazione del decreto di approvazione nei modi di legge.
3. I termini indicati nel presente contratto si intendono sempre in giorni solari, tranne differente esplicita indicazione.
4. Eventuali proroghe della durata del contratto possono essere concordate tra le Parti, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico del Dipartimento.
5. E’ fatta salva la possibilità di applicazione dell’art. 11 del X.X. 00 novembre 1923 n. 2440 nonché dell’art. 311 del D.P.R. n. 207/ 2010. Resta fermo il divieto di cui all’art. 310 del D.P.R. n. 207/ 2010
Art. 5– Importo contrattuale
1. L’importo del contratto è di € ( ), a cui si
aggiungono € ---------- ( ) a titolo di IVA al 21%, per un importo complessivo di
€ --------------- (---------------------), IVA inclusa, pari all’importo indicato nell’offerta economica della società, e si intende comprensivo di ogni onere e spesa a qualsiasi titolo per la corretta esecuzione del presente contratto. Sono a carico della società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi necessari per la corretta esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Agli effetti dell'articolo 115 del d.lgs. 163/ 2006 è stabilito che entro i primi 60 giorni della
seconda annualità nonché di quelle successive del rapporto il Dipartimento provvede alla verifica della necessità di procedere alla revisione dei corrispettivi contrattuali per il relativo periodo a venire sulla base dei costi standardizzati eventualmente forniti, per i servizi di cui trattasi, dalla Sezione Centrale dell'Osservatorio per i contratti pubblici, oppure, in mancanza, sulla base del complessivo indice di svalutazione registrato dall'ISTAT nel periodo contrattuale immediatamente precedente. A questo effetto l'Impresa dà atto che l'adeguamento dei prezzi avviene solo in caso di variazioni riscontrate complessivamente superiori al 3,5% annuo, di ciò la stessa Impresa avendo tenuto conto nella formulazione dell'offerta economica.
Art. 6 – M odalità e termini di pagamento del corrispettivo
Il corrispettivo è corrisposto nel seguente modo:
a) il 10% dell’importo contrattuale ad inizio delle attività di servizio, previa presentazione e
approvazione del Piano di Lavoro generale;
b) l’ 80% suddiviso in rate trimestrali posticipate di pari importo;
c) il 10% a titolo di saldo, a scadenza del contratto a fronte del completamento delle attività.
2. I pagamenti di cui al comma 1 lettera b) sono disposti su presentazione della seguente documentazione, timbrata e siglata in ogni pagina e firmata per esteso all’ultima pagina dal legale rappresentante della società e dietro certificazione del Dipartimento della regolare esecuzione del servizio:
- relazione sullo stato avanzamento lavori nel quale sono illustrati i servizi prestati nel periodo di riferimento, i risultati delle attività prodotte e l’indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento;
- una copia della nota di consegna dei documenti ed elaborati prodotti nel periodo di riferimento del pagamento intermedio, già trasmessi all’amministrazione;
- una tabella con l’indicazione delle giornate/uomo impiegate, per ciascuna delle professionalità utilizzate;
- fattura di pagamento.
3. Il pagamento del saldo è disposto su presentazione della seguente documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all’ultima pagina dal legale rappresentante della società e dietro certificazione del Dipartimento della regolare esecuzione del servizio:
- relazione finale nella quale sono illustrati i servizi prestati nel periodo di riferimento ed i risultati delle attività prodotte, e l’indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento;
- una copia della nota di consegna dei documenti prodotti nell’intero periodo di svolgimento del servizio, già trasmessi all’amministrazione;
- una tabella con l’indicazione delle giornate/uomo complessivamente impiegate per ciascuna delle professionalità utilizzate nell’intero periodo di svolgimento del servizio;
- fattura di pagamento.
4. Le fatture ed i SAL di cui ai commi 2 e 3 devono riportare, in modo chiaro ed indelebile, il riferimento al presente contratto. Inoltre, ciascuna fattura deve riportare il CIG --------------------------
e il CUP: .
5. Alla scadenza del contratto il Dipartimento rilascia alla società il certificato finale di regolare esecuzione, ai fini della cessazione degli effetti della cauzione definitiva, ai sensi dell’articolo 113 comma 5 del Codice dei contratti.
6. La fattura e la documentazione devono essere trasmesse mediante apposita lettera di accompagnamento, da intestare ed inviare a: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 ROMA.
7. Il pagamento della fattura è disposto entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della stessa fattura, mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato all’affidatario.
8. La stazione appaltante non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei compensi cagionati dai controlli di legge e/ o dovuti ad indisponibilità di cassa. In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
9. Con il corrispettivo si intendono remunerati i servizi previsti nel contratto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
10. In caso di aggiudicazione della gara ad un R.T.I., il pagamento del corrispettivo è effettuato a favore dell’Impresa mandataria, previa spedizione alla stazione appaltante delle fatture emesse anche dalle Imprese mandanti, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.
Articolo 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/ 2010, l’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge medesima e in particolare:
- l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste italiane Spa e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1);
- l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto al comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1);
- l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP)
(comma 5);
- l’obbligo di comunicare a questo Dipartimento gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 giorni dalla sua accensione o – qualora già esistente – dalla prima data di utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (comma 7);
- ogni altro obbligo previsto dalla medesima Legge non specificato nella presente elencazione.
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis, della citata Legge n. 136/ 2010, il presente rapporto contrattuale si intenderà risolto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’Affidatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata Legge n. 136/ 2010.
Stante l’obbligo per la Stazione Appaltante, sancito dall’art. 3, comma 9, della citata Legge n. 136/ 2010, di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge medesima, l’Affidatario assume l’obbligo di inviare e mettere a disposizione dell’Amministrazione procedente i predetti contratti.
Art. 8 – Cauzione definitiva
1. Ai sensi degli articoli 113 comma 1, e 75 comma 7, del D.lgs n. 163/ 2006 e s.m.i., a garanzia degli obblighi assunti, la società ha presentato cauzione definitiva rilasciata --------------------------------------
--- con sede in ---------, polizza n. -------- del ---------, pari ad € ----------------- ( ), tenuto
conto dell’importo contrattuale di cui all’articolo 6 IVA esclusa e della riduzione del 50% in quanto in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000.
3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Dipartimento, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della società, di copia della fattura controfirmata dal Dipartimento a conferma della regolare esecuzione del servizio, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163 del 2006. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Art. 9 – Ripetizione servizi analoghi
Il Dipartimento si riserva di avvalersi, ricorrendone le condizioni ed i presupposti, della facoltà di cui all’art. 57 del D.Lgs. n. 163/ 2006, comma 5, lettera b) per un importo complessivo ulteriore pari nel massimo all’importo di aggiudicazione.
10- Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/ 2003 e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del presente contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. In ossequio a quanto prescritto dall’art. 2 del citato X.Xxx. il trattamento dei dati forniti dalla Società è svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.
3. Per trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, s’intende: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.
4. Ai predetti fini, ai sensi dell’art. 11 del medesimo decreto, in particolare, i dati oggetto di trattamento saranno:
Trattati in modo lecito secondo correttezza;
Raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni in termini compatibili con tali scopi;
Esatti e, se necessario, aggiornati;
Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
Conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.
5. La società è informata che tali dati saranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività del Dipartimento per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• dare esecuzione ad obblighi di legge;
• per esigenze di tipo operativo e gestionale;
• per esigenze preliminari alla conclusione del Contratto e relativi annessi;
• per dare esecuzione alle prestazioni convenute.
6. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. La società è
7. Il titolare del trattamento è il Dipartimento.
Art. 11 - Sicurezza dei dati
1. Il personale della Società è autorizzato ad accedere alle banche dati del Dipartimento solo nella misura necessaria per l’esecuzione del presente contratto.
2. Le Parti si impegnano a non rivelare a persone non autorizzate i codici di accesso necessari all’utilizzo dei dati e/ o del sistema.
3. La Società garantisce un’adeguata applicazione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative sviluppate e concordate con il Dipartimento sulla protezione dei dati personali, in relazione all’elaborazione dei dati medesimi, nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.lgs 196/ 03 e s.m.i.).
4. I dati del Dipartimento non possono essere utilizzati dalla Società per scopi diversi da quelli per l’esecuzione del presente contratto; tali dati non possono inoltre, essere venduti, ceduti, noleggiati, divulgati o comunque trasferiti dalla Società a terze parti, ad eccezione del subappaltatore.
5. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “ confidenziale” . Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di efficacia del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non utilizzano tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. La Società si attiene, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/ 03 e s.m.i.. Questo obbligo di riservatezza non è applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e subappaltatori.
7. La società ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La società è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
Art. 12 – Proprietà delle risultanze del servizio
1. I diritti di proprietà e/ o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dalla società nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto, rimangono di titolarità esclusiva del Dipartimento, che può, quindi, disporne senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d’autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/ o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
2. La società si obbliga espressamente a fornire al Dipartimento tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Dipartimento in eventuali registri od elenchi pubblici.
3. I concetti, le idee, il know-how o le tecniche relativi all’elaborazione dei risultati che siano stati sviluppati nel corso del presente Contratto dal personale della Società o in collaborazione fra la Società ed il Dipartimento, possono essere usati da entrambe le parti senza limitazione alcuna.
Art. 13 – Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d’opera
1. La società è unica responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’esecuzione del contratto. Essa è obbligata ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
2. La società ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all’interno dei locali del Dipartimento, manlevando quest’ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
3. La società ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente contratto, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Dipartimento da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
4. La società è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l’esecuzione del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.
5. I suddetti obblighi vincolano la società per tutta la durata del contratto anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni della società di cui titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Art. 14 - Divieto di cessione del contratto. Della cessione dei crediti
1. E’ fatto divieto assoluto alla società di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. In corso di validità del contratto, le cessioni di crediti sono efficaci ed opponibili al Dipartimento qualora quest’ultima non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta comunque fermo che la cessione dei crediti è opponibile al Dipartimento a condizione che:
a) il Dipartimento verifichi la regolare e corretta esecuzione del contratto;
b) il cessionario sia un istituto bancario od un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa;
c) il contratto di cessione sia stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale od in copia autenticata, sia notificato al Dipartimento entro 10 giorni dalla stipula.
2. Successivamente alla conclusione del contratto la società è libera di cedere tutti o parte dei crediti maturati. Ai fini dell’opponibilità al Dipartimento, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Dipartimento.
3. In ogni caso il Dipartimento, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.
Art. 15 - Recesso unilaterale e sospensione del servizio
1. Il Dipartimento può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti della società qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività
2. Il Dipartimento ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti della società, anche se non gravi.
3. Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia deliberato lo scioglimento anticipato della società;
b) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione ovvero il legale rappresentante
della società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano alla società di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
4. In caso di recesso la società ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato al servizio prestato e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura del 10% dell’importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali. La società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/ o indennizzo e/ o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
5. Il Dipartimento ha inoltre la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con la società, per periodi non superiori a nove mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta alla società.
Art. 16 – Altri oneri ed obblighi della società
1. Sono a totale carico della società, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per l’esecuzione del contratto dal giorno della notifica della aggiudicazione e per tutta la durata del contratto;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Dipartimento non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Dipartimento ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
- l’obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/ o dati tecnici di cui il personale utilizzato dalla società verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso la
società si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/ o documentazione.
Art. 17 – Divieto di cessione e di subappalto
E’ fatto divieto di cessione di contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del D.Lgs 163/ 2006.
Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/ 2006 ad altri soggetti anche di specifiche parti del servizio affidato.
Art. 18 – Verifiche e Penali
1. Il Dipartimento si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatta e puntuale esecuzione del contratto. Salva ogni diversa modalità o momento di verifica che il Dipartimento intende disporre in corso d’opera, nonché tutte quelle altre rese necessarie in ragione della provenienza delle risorse attraverso cui viene finanziato il presente servizio, le prestazioni fornite dall’Impresa sono oggetto delle seguenti tipologie di verifica:
- verifica di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle disposizioni del capitolato, alle previsioni dell’offerta tecnica ed economica, alle previsioni del piano di lavoro, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
- verifica di corrispondenza ed adeguatezza dell'impiego di risorse sulla base delle previsioni di impegno contenute nelle offerte tecnica ed economica di gara nonché nei piani di lavoro approvati.
2. La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione anche attiva rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica, di audit o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguendi da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.
3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento sulla base di quanto disposto dall’art. 145 del
D.P.R. 207/ 2010 - Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 19 – Risoluzione del contratto
1. In caso di accertamento in sede di esecuzione del contratto di grave inadempimento alle obbligazioni previste nel contratto, per cause imputabili alla società, che possano compromettere l’esecuzione del contratto, il Dipartimento intima per iscritto alla società a mezzo di raccomandata
a.r. di porre fine all’inadempimento nel termine indicato nell’atto di diffida; decorso inutilmente detto termine il contratto si intende risolto di diritto. In tal caso il Dipartimento ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/ o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della società per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla società con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la stipula del contratto;
b) in caso di mancata copertura assicurativa del personale contro gli infortuni e le malattie, connessi con lo svolgimento delle attività previste nel contratto;
c) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto;
d) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto;
e) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto non autorizzato;
f) cessione parziale o totale del contratto;
g) qualora l’ammontare delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale.
4. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica alla società secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 20 - Legge applicabile e foro competente
1. Le controversie che dovessero insorgere tra il Dipartimento e la società in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sono deferite al Foro di Roma.
Art. 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1 Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa. A tal fine, la Società espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono effettuate nell’esercizio di Impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta al versamento e che alla stessa compete quindi la rivalsa della detta imposta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.
2. Al presente contratto si applica l’imposta di registro in misura fissa, ai dell’articolo 40 del DPR 26 aprile 1986 n.131.
3. Per quanto riguarda eventuali tasse, imposte o contributi futuri, essi sono a carico del Dipartimento o della Società secondo quanto stabilito per Xxxxx.
Art. 22 – Responsabile del procedimento
Il responsabile dell'esecuzione del contratto è , del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
Il presente contratto si compone di 22 articoli ed è redatto in tre esemplari.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
PER IL DIPA RTIMENTO DELLA GIOVENTU E DEL SERVIZIO CIVILE NA ZIONA LE
PER L'A FFIDA TA RIO