REGIONE PUGLIA
REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALL’ECOLOGIA
SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
REGOLAMENTO D’USO DEL MARCHIO “PIETRE DI PUGLIA”
INDICE
ART. 1 Oggetto del regolamento 3 ART. 2 Acronimi e definizioni 3 ART. 2 Titolarità del marchio 3
ART. 3 Prodotti designati 3 ART. 4 Requisiti dei prodotti designati 4 ART.5 Licenziatari 4 ART. 6 Disciplinari tecnici di produzione 5 ART. 7 Registro del marchio regionale 5 ART. 8 Concessione della licenza d’uso del marchio 5 ART. 9 Tariffe per i diritti d’uso del marchio 7 ART. 10 Durata e Rinnovo della licenza d’uso del marchio 7 ART. 11 Uso del marchio 7 ART. 12 Diritti e doveri del licenziatario 8 ART. 13 Controlli 8
ART. 16 Rinuncia 10 ART. 17 Obbligo di riservatezza 11
Allegato 1
Rappresentazione grafica del marchio
ART. 1 Oggetto del regolamento
Il presente regolamento d’uso disciplina le modalità di concessione ed uso del marchio “Pietre di Puglia”, la cui rappresentazione grafica è fornita in allegato al presente documento, e le relative modalità di controllo e sanzione.
Sono inoltre definite le modalità per richiedere, ottenere e mantenere la licenza d’uso del marchio.
ART. 2 Acronimi e definizioni
Marchio: il marchio “Pietre di Puglia”;
Licenza o Licenza d’uso del marchio: provvedimento di concessione del diritto d’uso del marchio Licenziatari o Licenziatari del marchio: imprese, anche in forma di consorzio o di organizzazioni di produttori che hanno ottenuto la licenza d’uso del marchio;
Assessorato competente: Assessorato all’Ecologia – Settore Attività Estrattive della Regione Puglia
Sportello: “Sportello Unico Regionale Attività Estrattive – S.U.R.A.E.
UIBM: Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Ministero Sviluppo Economico
Ente terzo: Ente designato dalla Regione Puglia per effettuare le attività di vigilanza sulla corretta applicazione dei requisiti del presente regolamento e dei disciplinari tecnici di produzione; Disciplinari o disciplinari tecnici di produzione: documento che definisce caratteristiche tecniche e requisiti di prodotto e di processo relativo a ciascuna classe di prodotti designati con il marchio; Registro del Marchio regionale: sul Registro sono iscritti prodotti, relativi disciplinari tecnici di produzione, le imprese licenziatarie con relative cave da cui sono estratti i prodotti designati con il marchio.
ART. 2 Titolarità del marchio
Il marchio “Pietre di Puglia” è di proprietà della Regione Puglia, che sorveglia, direttamente attraverso l’Assessorato competente o avvalendosi di un ente terzo, sul corretto uso dello stesso.
Il presente Regolamento d’uso, allegato alla domanda di registrazione del marchio, è depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
ART. 3 Prodotti designati
Il marchio “Pietre di Puglia” è riferito ai prodotti del settore estrattivo della Regione Puglia, con composizione, caratteristiche, forme, strutture e metodi produttivi e di lavorazione diversi, di cui si intende garantire congiuntamente la provenienza e le caratteristiche secondo i requisiti stabiliti al seguente articolo 4.
ART. 4 Requisiti dei prodotti designati
Il marchio può essere utilizzato dalle imprese licenziatarie per i prodotti che possiedono entrambi i requisiti seguenti:
a) origine regionale del prodotto
a1) per i materiali estraibili grezzi (calcari da taglio, calcareniti da taglio, argilla), quando nel territorio regionale pugliese si siano svolte le attività di escavazione e segagione;
a2) per i materiali estraibili lavorati, quando nel territorio regionale pugliese si siano svolte le attività di escavazione, di segagione e di lavorazione;
a3) per i prodotti di lavorazione artigianale ottenuti con materiale escavato, quali oggetti di arredamento, oggetti artistici e similari, quando nella regione Puglia si siano svolte e concluse tutte le fasi di estrazione, segagione e lavorazione necessarie per determinare le caratteristiche dell’oggetto;
b) caratteristiche tecniche:
b1) le caratteristiche tecniche sono quelle previste dai disciplinari tecnici di produzione relativi a ciascuna classe di prodotto;
ART.5 Licenziatari
I licenziatari del marchio possono essere le imprese, anche in forma di consorzio o di organizzazioni di produttori, che hanno i seguenti requisiti:
⮚ sono iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o ad altra Istituzione equivalente;
⮚ producono, lavorano o trasformano i prodotti previsti dall’art. 4;
⮚ hanno la sede operativa nel territorio regionale pugliese;
⮚ hanno implementato un sistema di gestione ambientale in accordo al regolamento EMAS o alla UNI EN ISO 14001 o che in alternativa abbiano almeno realizzato un Audit ambientale ed energetico per la verifica della conformità della gestione delle attività produttive alla normativa ambientale, alle politiche ufficiali e ai parametri interni dell'impresa;
⮚ sottoscrivono apposita convenzione con l’Assessorato competente nella quale si impegnano a rispettare le condizioni produttive fissate dal presente regolamento e dal disciplinare tecnico di produzione al quale sono interessati;
⮚ accettano di sottoporsi e superano positivamente i controlli effettuati dall’Assessorato competente o dall’ente terzo designato.
ART. 6 Disciplinari tecnici di produzione
I disciplinari tecnici di produzione devono contenere almeno i seguenti elementi:
- il nome e la descrizione dei prodotti mediante indicazione delle caratteristiche tecniche e qualitative;
- eventualmente la delimitazione della zona geografica;
- la descrizione della tecnica di ottenimento del prodotto con eventuali prescrizioni di carattere ambientale;
- le procedure di controllo;
- gli elementi specifici dell’etichettatura e della rintracciabilità.
I disciplinari possono essere proposti da professionisti del settore, imprese singole o associate, associazioni di categoria, ordini professionali, università e centri di ricerca.
L’Assessorato competente si avvale del supporto di un Comitato Consultivo, all’uopo costituito, composto dalle rappresentanze degli organi istituzionali, tecnici ed economici di settore, al fine di verificare l’idoneità dei disciplinari tecnici di produzione.
Con provvedimento del dirigente dell’Assessorato competente, riscontrata la idoneità del disciplinare proposto a garantire l’origine e la conformità del prodotto ai requisiti dichiarati, viene disposto il deposito del disciplinare e la sua pubblicazione nel Registro del marchio regionale.
In seguito all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche i soggetti proponenti possono chiedere di modificare i disciplinari depositati.
ART. 7 Registro del marchio regionale
Il Registro del Marchio regionale è tenuto presso lo “Sportello Unico Regionale Attività Estrattive - SURAE”, di seguito denominato Sportello che svolge anche una funzione informativa e di coordinamento delle attività di promozione del marchio.
Nel Registro sono iscritti i prodotti designati con il marchio, i relativi disciplinari tecnici di produzione, le imprese licenziatarie del marchio per ciascuna classe di prodotto e le relative cave di estrazione del prodotto designato con il marchio.
Le informazioni contenute nel Registro del Marchio regionale sono pubbliche e ad esse è consentito l’accesso anche in via telematica.
ART. 8 Concessione della licenza d’uso del marchio
I soggetti interessati alla licenza d’uso del marchio possono rivolgersi allo Sportello e prendere visione del disciplinare depositato in riferimento al prodotto o ai prodotti di proprio interesse.
Nel caso in cui un prodotto non trovi rispondenza in un disciplinare già depositato, il soggetto interessato può elaborare e proporre uno specifico disciplinare.
I soggetti richiedenti per i quali sia già disponibile un disciplinare tecnico di produzione depositato, riceveranno dallo Sportello la seguente documentazione:
a) domanda di concessione della licenza d’uso del marchio
b) due copie della convenzione per l’uso del marchio
c) due copie del presente regolamento
d) due copie del disciplinare tecnico di produzione
e) indicazione dell’Ente preposto ai Controlli
I soggetti che intendono ottenere la licenza d'uso del marchio devono allegare alla domanda di concessione della licenza d’uso del marchio i seguenti documenti:
• copia dell'iscrizione alla CCIAA non anteriore a quanto previsto dalla normativa vigente;
• copia della convenzione firmata per accettazione;
• copia del presente Regolamento firmato su tutte le pagine per accettazione;
• copia del disciplinare tecnico di produzione firmato su tutte le pagine per accettazione;
• copia della certificazione di conformità al Regolamento EMAS o alla UNI EN ISO 14001 o copia dell’Audit Ambientale ed Energetico.
Il soggetto richiedente deve trasmettere eventuali documenti o informazioni aggiuntive ritenute necessarie ai fini dell’istruttoria e consentire l’accesso presso i locali/siti di produzione ai funzionari regionali o agli enti di controllo individuati per gli esami e gli approfondimenti ritenuti necessari, impegnandosi altresì a consegnare su richiesta uno o più campioni di prodotto.
Lo “Sportello” verifica la completezza e l’adeguatezza della documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti specificati nel presente regolamento.
Se l’esame dell’iter valutativo ha esito positivo, con provvedimento del dirigente dell’Assessorato competente viene concessa la licenza d’uso del marchio all’impresa richiedente. Il provvedimento di concessione della licenza d’uso del marchio è la licenza d’uso del marchio. Il provvedimento contiene i dati anagrafici del licenziatario, il codice identificativo dello stesso, la data di rilascio e di scadenza della licenza d'uso, nonché il prodotto o la classe di prodotti, il relativo disciplinare, la cava da cui si estrae il prodotto designato con il marchio e le condizioni alle quali l'uso del marchio viene concesso.
Al soggetto richiedente viene consegnato il provvedimento di concessione della licenza d’uso del marchio e il materiale necessario alla riproduzione del Marchio “Pietre di Puglia”.
I nominativi delle imprese licenziatarie del marchio, la specifica classe di prodotto designato, la cava da cui viene estratto ed il relativo disciplinare tecnico di produzione sono pubblicati nel Registro del Marchio regionale.
Se l’esame dell’iter valutativo ha esito negativo lo Sportello comunica al soggetto richiedente l’esito della valutazione e richiede le eventuali integrazioni da effettuare entro un tempo indicato.
ART. 9 Tariffe per i diritti d’uso del marchio
La licenza d’uso sarà concessa a titolo non oneroso.
Tutte le spese relative alle attività del licenziatario sono a carico dello stesso.
Il licenziatario non matura alcun diritto, né ha titolo ad alcuna indennità, risarcimento o compenso a causa della risoluzione o della cessazione per qualsiasi motivo della licenza, né in conseguenza dell’uso del Marchio “Pietre di Puglia” concessogli in licenza.
ART. 10 Durata e Rinnovo della licenza d’uso del marchio
La licenza d'uso del marchio è concessa sino alla scadenza dell’autorizzazione all’esercizio della cava. In caso di proroga dell’autorizzazione all’esercizio della cava, la licenza sarà sempre identificata con lo stesso numero della precedente e riporterà la data del primo rilascio della concessione, la data di rinnovo e la data di scadenza.
Durante il periodo di validità della concessione di licenza d’uso del marchio, il licenziatario
- ha il diritto di fregiare il proprio prodotto registrato con il marchio “Pietre di Puglia” .
- si impegna a mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la concessione della licenza d’uso del marchio.
- è responsabile della conformità della produzione e della lavorazione alle specifiche tecniche contenute nel disciplinare tecnico di produzione.
- è responsabile di tutti gli aspetti legali inerenti la responsabilità civile anche per il prodotto designato con il marchio “Pietre di Puglia”.
Il mancato rispetto degli impegni comporta la revoca della concessione, e conseguentemente, dell’utilizzo del marchio “Pietre di Puglia”.
ART. 11 Uso del marchio
Le disposizioni relative per l’uso del Marchio sono le seguenti:
a) Il Prodotto o il suo imballaggio possono recare apposto all’atto dell’immissione sul mercato il logo del marchio “Pietre di Puglia” purché non sia disgiunto dalla denominazione del prodotto, dalla cava da cui è estratto e dal logo o denominazione del licenziatario;
b) Il marchio può essere utilizzato altresì sulla carta da lettere, stampati, buste, brochure, locandine, insegne, stand, supporti elettronici, siti web, cartelli, filmati, e supporti di comunicazione e promozione di qualsiasi genere purché associato al marchio o alla denominazione del licenziatario;
c) Il Marchio “Pietre di Puglia” non può invece essere associato ad altri marchi, icone e sponsor;
d) Il marchio può essere applicato come etichetta sui prodotti e sugli involucri, come incisione o rilievo;
f) Il cliché viene rilasciato, insieme alla concessione della licenza d’uso del marchio, dallo Sportello Unico Regionale Attività Estrattive per conto della Regione Puglia, che è il reale proprietario.
La pubblicità del Marchio è vietata quando non sia ancora stata rilasciata la concessione ed in caso di revoca o rinuncia.
ART. 12 Diritti e doveri del licenziatario
Con la licenza d'uso il licenziatario acquisisce il diritto all'utilizzo del marchio di proprietà della Regione Puglia nelle forme e nei limiti definiti nell’art. 11 e l’obbligo di:
a) osservare fedelmente quanto prescritto nella convenzione, nel presente regolamento e nel disciplinare tecnico di produzione relativo alla classe di prodotti designati;
b) assoggettarsi alle verifiche dei funzionari regionali o dell’ente terzo, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
c) adempiere a tutte le azioni correttive e/o risolutive delle non conformità prescritte;
d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d'uso del marchio;
e) utilizzare il marchio per designare esclusivamente il prodotto (o il suo imballaggio) estratto dalla cava per il quale è stata rilasciata la licenza d'uso;
f) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
g) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
h) utilizzare il marchio esclusivamente su prodotti assoggettati a controllo, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili a tali prodotti;
i) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;
l) non utilizzare il marchio se la licenza d'uso è stata oggetto di revoca o rinuncia;
m) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente e a proprie spese dal mercato.
ART. 13 Controlli
A garanzia dell'intero sistema vi è un duplice livello di responsabilità, che prevede controlli a cura del licenziatario e controlli da parte dell’Assessorato competente o di un Ente terzo da questo designato.
A seguito di non conformità riscontrate dai funzionari regionali o dall’Ente terzo il licenziatario deve proporre ed attuare entro un congruo termine azioni correttive e/o risolutive.
ART. 14 Ente terzo
L’Assessorato competente, sentito il Comitato Consultivo, ha facoltà di nominare un Ente Terzo in qualità di organismo incaricato della vigilanza sul rispetto delle procedure e dei requisiti definiti nel presente regolamento e nei disciplinari tecnici di produzione.
L’Ente Terzo esegue un'attività di sorveglianza e controllo sulla produzione del licenziatario sulla base della convenzione stipulata con la Regione Puglia, svolgendo uno specifico controllo sul rispetto dei requisiti definiti nel presente regolamento e nei disciplinari tecnici di produzione e un controllo sull’eventuale contraffazione dell’utilizzo del marchio e dall’insieme delle azioni volte al fine di trarre indebito vantaggio di carattere distintivo o di arrecare pregiudizio alle produzioni rientranti nel marchio.
Inoltre l’Ente Terzo:
- ha facoltà di richiedere ai licenziatari del marchio tutte le informazioni sulle procedure sia di carattere gestionale che di carattere tecnico che riterrà influenti nell’attuazione del disciplinare, per il quale l’impresa ha richiesto la licenza d’uso del marchio, nonché a procedere a prelievi di campioni ed analisi.
- riferisce periodicamente alla Regione, con periodicità almeno semestrale, e con pronto avviso in caso di accertate o sospette irregolarità, gli esiti degli accertamenti svolti, anche ai fini della revoca della licenza d’uso del marchio.
ART. 15 Revoca
In caso di non conformità e/o comportamento scorretto del licenziatario finalizzato al conseguimento di un indebito vantaggio di carattere distintivo o di arrecare pregiudizio alle produzioni rientranti nel marchio, l’Assessorato competente intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.
Tali azioni potranno consistere nella revoca della concessione, nella pubblicazione della trasgressione, in provvedimenti legali, etc.
Il dirigente dell’Assessorato competente può emettere un provvedimento di revoca della concessione dell’utilizzo del Marchio qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:
• presenza di non conformità critiche nel sistema di gestione aziendale o nei prodotti verificati;
• cambiamento del sistema normativo di riferimento e delle condizioni poste dal Comitato consultivo, qualora l’Azienda licenziataria non intenda uniformarvisi o non assicuri di poterlo fare;
• cessazione delle attività di produzione;
• ripetuta inosservanza degli obblighi di cui al presente Regolamento;
• fallimento o liquidazione.
La decisione della revoca della concessione viene comunicata dall’Assessorato competente mediante lettera raccomandata A.R. o mezzi equivalenti.
In caso di revoca, il licenziatario deve impegnarsi a:
- cessare la commercializzazione del prodotto designato con il marchio;
- cessare l’utilizzo e la divulgazione di tutto il materiale, di qualsiasi genere che fa riferimento al marchio “Pietre di Puglia”;
- consegnare il materiale, i software ed i documenti per l’utilizzo del marchio su richiesta dell’Assessorato competente.
La revoca comporta la cancellazione dal Registro del Marchio Regionale.
La revoca può essere accompagnata dalla pubblicazione, a cura dell’Assessorato competente e a spese del licenziatario, del relativo provvedimento su quotidiani o riviste specializzate.
ART. 16 Rinuncia
L'Impresa licenziataria può rinunciare in qualsiasi momento all’utilizzo del Marchio.
La rinuncia della concessione deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata o mezzi equivalenti.
La rinuncia, totale o parziale, diventa effettiva 90 giorni dopo la data in cui l'Azienda ha dato comunicazione scritta con riscontro di ricezione da parte dell’Assessorato competente.
In caso rinuncia della concessione il licenziatario deve impegnarsi alla data stabilita a:
- cessare la commercializzazione del prodotto designato con il marchio;
- cessare l’utilizzo e la divulgazione di tutto il materiale, di qualsiasi genere che fa riferimento al marchio “Pietre di Puglia”;
- consegnare il materiale, i software ed i documenti per l’utilizzo del marchio su richiesta dell’Assessorato competente.
La rinuncia comporta la cancellazione dal Registro del Marchio Regionale.
ART. 17 Obbligo di riservatezza
Gli atti e le informazioni riguardanti il licenziatario, il prodotto e le specifiche produttive acquisiti o di cui si sia venuti a conoscenza nel corso delle attività di controllo, sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del licenziatario.
In caso di obbligo di legge alla divulgazione, l’Assessorato competente metterà a conoscenza del licenziatario interessato le informazioni fornite.
L’Assessorato vincola il proprio personale e chiunque, operando per suo conto, venga a conoscenza di informazioni riservate, al segreto professionale.
Atti e documenti acquisiti dall’Assessorato e riguardanti il licenziatario vengono gestiti in forma riservata a fronte di apposita procedura.