FLAM s.r.l.
FLAM s.r.l.
Xxx Xxxxxxxxxxx,0-- 00000 Xxxx (XX)
Tel x00 0000 000 000 Fax x00 0000 000 000
X.Xxx/C.F./CCIAA BZ.: 02461470219
Capitale sociale 10.000 Euro i.v.
mailto: xxxxxx@xxxx-xx.xxx Visit : xxxx://xxx. xxxx-xx.xxx
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA MACCHINARI
1. VALIDITA'
I. Le seguenti Condizioni Generali di Vendita regolamentano il rapporto di vendita di prodotti e servizi tra FLAM srl, di seguito Ditta Venditrice, e il Cliente, di seguito Acquirente.
II. Le presenti Condizioni Generali di Vendita, unitamente alle specifiche tecniche del prodotto, all'accettazione scritta (''Conferma d'ordine'') della Ditta Venditrice ed al contratto di vendita costituiscono apparato contrattuale che regola i rapporti di fornitura tra la Ditta Venditrice e l'Acquirente.
III. L'eventuale sopravvenuta inapplicabilità totale o parziale di una qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali, lascia impregiudicata la validità delle altre clausole.
IV. Ogni accordo differente o che va in deroga alle presenti Condizioni Generali di Vendita dovrà essere formalizzato per iscritto e concordato tra le parti.
2. RISOLUZIONE O RINUNCIA DA CONTRATTO
I. La Ditta Xxxxxxxxxx avrà facoltà di sospendere e/o di risolvere il Contratto con effetto immediato, a sua inoppugnabile scelta, tramite semplice comunicazione scritta all'acquirente in caso che l'Acquirente non adempia regolarmente al pagamento del prezzo e/o dell'acconto/ anticipo/caparra), oppure che l'Acquirente sia sottoposto a procedura giudiziale di insolvenza, ovvero mutino sostanzialmente le sue condizioni patrimoniali in modo da mettere in pericolo il conseguimento della controprestazione (es. protesti di assegni o cambiali, insoluti Xx.Xx., carenza di fondi disponibili su conto corrente, decreti ingiuntivi, pignoramenti e similari).
II. Nel caso in cui l'Acquirente rinunci al contratto, anche entro 24 ore dalla firma dello stesso, oppure rifiuti l'accettazione della merce a lui venduta, egli è tenuto a pagare alla Ditta Venditrice un indennizzo pari al 40% del prezzo pattuito (art.1382 c.c.). La somma calcolata a questo riguardo viene coperta, fino all'esaurimento di quest'ultimo, dal deposito cauzionale eventualmente pagato. Una eventuale differenza a credito o a debito dell'Acquirente scade immediatamente.
3. TERMINI DI CONSEGNA
I. I termini di consegna sono dati solo a titolo indicativo, in particolare, la Ditta Venditrice è esonerata dall'obbligo di consegna se per causa di forza maggiore o di altri eventi viene impedita la produzione o la fornitura, come per esempio a causa di mancanza/non reperibilità delle materie prime, difficoltà di importazione, scioperi, guerre, insurrezioni, eventi naturali eccezionali. Di conseguenza, la Ditta Xxxxxxxxxx accetta ogni ordinazione senza impegno della effettiva consegna e senza alcuna responsabilità per essa.
II. In assenza di specifiche istruzioni da parte dell'Acquirente, la Ditta Venditrice ha il diritto di determinare la modalità e i mezzi di spedizione.
III. Se il carico o il trasporto della merce è ritardato per motivi dipendenti dall'Acquirente, la Ditta Venditrice è autorizzata a conservare la merce a sua discrezione, riservandosi il diritto di addebito delle spese di stoccaggio e fatturare la merce consegnata. Lo stesso vale per le merci che sono state segnalate come pronte per la spedizione e la cui consegna non è reclamata dall'Acquirente entro quattro giorni.
4.COLLAUDO
Al termine del montaggio il montatore o l’ispettore compilerà e consegnerà all’Acquirente, in copia, un “rapporto di fine montaggio”. Tale rapporto, se sottoscritto dall’Acquirente, varrà come immediato
benestare al collaudo stesso e significherà che la macchina è completa in ogni sua parte, perfettamente funzionante nel complesso e, come tale, riconosciuta ed accettata dall’Acquirente. Il rapporto di fine montaggio varrà ugualmente come benestare al collaudo, anche se non sottoscritto dall’Acquirente, se non contestato con lettera raccomandata A.R. o PEC al Fornitore entro 15 giorni dall
5.GARANZIA
I. Il Fornitore garantisce che le macchine e le parti di ricambio saranno di buona qualità, immuni da vizi e da difetti di lavorazione e manodopera e garantisce inoltre il buon funzionamento delle macchine stesse, nei limiti derivanti dalla loro concezione costruttiva. Il Fornitore non assume garanzia alcuna per i materiali non di sua produzione. La garanzia sarà di 12 mesi decorrenti dalla data di fine montaggio o, in ogni caso, dal 30° (trentesimo) giorno dalla data di arrivo a destino delle macchine, quale evento si verifichi prima. Per le parti di ricambio la garanzia decorre dal ricevimento dei beni. Il termine di garanzia non verrà prorogato per effetto di eventuali riparazioni o sostituzioni durante il xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xx xxxxxx turni giornalieri di lavoro. Al momento del ricevimento dei beni, l’Acquirente sarà tenuto a verificarne immediatamente lo stato e eventuali vizi e difetti palesi dovranno essere, a pena di decadenza, denunciati al Fornitore dall’Acquirente a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC entro 8 giorni dal ricevimento dei beni. I vizi occulti devono essere denunciati al Fornitore con i medesimi mezzi entro 8 giorni dalla scoperta.
II. La garanzia si limiterà alla riparazione od alla sostituzione delle parti riconosciute difettose, dei difetti di fusione, delle parti soggette a normale usura, nonché dei guasti causati da sovraccarichi, imperizia nell’uso, negligenza, inosservanza delle istruzioni di utilizzo e manutenzione date dal Fornitore o dai suoi montatori e tecnici e/o contenute nel manuale di manutenzione ed uso.
III. La garanzia di cui sopra esclude qualsiasi altra garanzia convenzionale e/o di legge, ivi comprese la risoluzione, anche parziale, del contratto e la riduzione del prezzo, nonché il diritto dell’Acquirente al risarcimento dei danni, sia diretti che indiretti, derivanti da difetti dei beni ivi inclusi i danni conseguenti alla mancata e/o parziale utilizzazione dei beni, salvo il caso di dolo o colpa grave. 19.
IV.L’Acquirente decadrà dalla garanzia: a) se non farà effettuare dal Fornitore il montaggio delle macchine;
b) se non eseguirà a regola d’arte le operazioni di sua spettanza; c) se eseguirà e/o farà eseguire da terzi, senza preventiva autorizzazione scritta del Fornitore, riparazioni, sostituzioni, modifiche od altri interventi durante il periodo di garanzia; d) se non rispetterà le prescrizioni fornite dal Fornitore e/o contenute nel Manuale d’uso e manutenzione circa il corretto uso, la regolare manutenzione delle macchine e/o i periodici controlli; e) se non effettuerà i pagamenti entro i termini convenuti.
6. DIRITTI DI PROPRIETA' - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
I. Ogni diritto di proprietà industriale od intellettuale relativo ai Prodotti venduti rimarrà di esclusiva titolarità della Ditta Venditrice indipendentemente da eventuali reclami in essere e fino a loro risoluzione e non possono essere usati oppure ceduti a terzi senza l'autorizzazione scritta della stessa.
II. Progetti, disegni, istruzioni di montaggio, cliché, ecc. sono di proprietà esclusiva della Ditta Venditrice indipendentemente dalla partecipazione dell'Acquirente ai costi di produzione o eventuali reclami sui disegni di copyright che l'Acquirente potrebbe avere.
III. L'Acquirente è tenuto a mantenere riservate tutte le informazioni e documenti di carattere tecnico ricevute dal Venditore e comunque apprese in esecuzione del Contratto. Tale obbligo rimarrà in obbligo all'Acquirente per la durata di tre anni a far data dall'ultima consegna all'Acquirente.
7. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
I. La Ditta Venditrice applica i prezzi validi al momento della consegna della merce venduta. Fatto salvo accordi specifici, i prezzi sono sempre espressi in Euro, inclusa la consegna gratuita (luogo indicato, INCOTERMS) senza assicurazione, compreso il normale imballaggio e compresa la tassa di vendita applicabile il giorno della consegna.
II. Nel caso in cui, dal momento dell'ordinazione della merce importata a quello della consegna si verifichino delle variazioni di cambio, è facoltà della Ditta Venditrice allineare il prezzo di vendita nella stessa misura. Nello stesso modo è possibile un allineamento dei prezzi in caso di ritardo nel pagamento. I prezzi applicati nella proposta d'ordine
e nella conferma d'ordine sono validi per la merce a magazzino della Ditta Venditrice, mentre per quegli articoli che devono essere ordinati, essi devono considerarsi indicativi.
III. I prezzi indicati si intendono sempre per merce resa franco presso nostra sede. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente anche se resta in porto franco. La Ditta Venditrice si riserva il diritto di modificare i prezzi fissati nella conferma d'ordine in presenza di aumenti di prezzi dei propri fornitori e nella misura degli aumenti stessi. Il calcolo viene effettuato conformemente ai prezzi di listino del giorno in cui scade il pagamento.
IV. In caso di pagamenti scaduti gli interessi saranno addebitati all'aliquota dell'8% superiore al tasso di sconto corrente della Banca d'Italia.
V. Il pagamento del prezzo dei Prodotti dovrà essere corrisposto dall'Acquirente sul conto corrente bancario di volta in volta indicato dal Venditore, entro i termini previsti dalla fattura o dalla conferma d'ordine , in contanti e senza detrazioni alla sede della Ditta Venditrice a Egna (BZ).
VI. Modalità o termini di pagamento diversi devono apparire sulla fattura e/o sulla conferma d'ordine per avere validità.
VII. Pagamenti effettuati con altre modalità oppure a persone sprovviste di apposita delega scritta all'incasso, non esonerano l'Acquirente, che deve comunque prendere visione della procura di incasso. Ogni sconto di pagamento decade se lo stesso non avviene nei termini pattuiti; è ammessa una tolleranza di 5 giorni. Il tasso di interesse pattuito nelle condizioni di vendita per pagamenti dilazionati viene adeguato all'eventuale aumento del tasso per i depositi interbancari trimestrali.
VIII. Trascorsi otto giorni dalla data di scadenza, è facoltà della Ditta Venditrice emettere tratta a vista.
IX. Sui pagamenti ritardati, decorreranno da giorno della scadenza gli interessi al tasso ufficiale della Banca d'Italia aumentati del 3% delle spese di incasso, senza che l'Acquirente possa, per questa ragione, acquistare il diritto di ulteriori dilazioni.
X. Le somme eventualmente collocate a tale riguardo vengono addebitate con una fattura, il cui importo è immediatamente esigibile anche se per le forniture di merci è stato pattuito un termine di pagamento più lungo.
XI. Qualora sia stato pattuito un pagamento rateale, il ritardo di pagamento, anche di una sola rata, fa decadere il diritto all'eventuale sconto o agevolazione e rende immediatamente esigibile l'intera somma scoperta.
XII. In caso di modificazione della situazione patrimoniale o finanziaria dell'Acquirente, la Ditta Venditrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere le forniture in atto o di esigere adeguate garanzie.
XIII. Gli effetti bancari e le tratte autorizzate emesse dall'Acquirente sono da considerare come un semplice pagamento rateale e non possono mai costituire una novazione. I pagamenti non possono per alcun motivo essere sospesi. Qualora esistano dei reclami è da applicare la clausola del ''solve et repete'' espressamente accettata dall'Acquirente. Qualora l'Acquirente non paghi una o più rate, oppure non adempia anche soltanto parzialmente agli obblighi accettati, la Ditta Venditrice è autorizzata:
- a considerare risolto ''ipso jure'' il contratto;
- ad esigere immediatamente il corrispettivo totale della merce venduta e
- a richiedere il pagamento immediato delle totalità delle merci fornite ancora scoperto.
8. DIRITTO DI DOMINIO - MANCATO PAGAMENTO
I. La merce viene ceduta con espresso patto di riservato dominio a favore della Xxxxx Xxxxxxxxxx (art. 1523 - 1526 c.c.). La merce venduta rimane pertanto di proprietà della Ditta Venditrice fino al pagamento completo del prezzo pattuito e delle spese accessorie.
II. La Ditta Venditrice potrà iscrivere la merce venduta negli appositi registri presso il competente Tribunale a spese dell'Acquirente. Le parti contraenti concordano che il mancato pagamento oppure il ritardo anche di una sola rata, il pignoramento o il sequestro della merce in luogo diverso da quello di consegna della stessa, nonché l'inosservanza anche soltanto parziale degli accordi presi in questa sede, vengono considerati come ''fatti importanti'' ai sensi dell'art. 1455 c.c.
III. Nel caso di inadempimento delle condizioni contrattuali da parte dell'Acquirente, la Ditta Venditrice può esigere l'immediato pagamento degli importi scoperti oppure la riscossione delle rate già pagate ed il sequestro della merce per via legale, ovunque la merce stessa si trovi. Restano le pretese secondo l'art. 1526 c.c. L'Acquirente è pertanto semplicemente depositario della merce a lui venduta con patto di riservato dominio: conseguentemente sussiste anche il divieto di vendere la merce, di darla in prestito o pegno o usarla come garanzia presso terzi.
IV. Prima di un eventuale sequestro o pignoramento, l'Acquirente ha l'obbligo di informare l'ufficiale giudiziario sul fatto che esiste un riservato dominio, pattuito in questa sede nonché di informare entro 24 ore la Ditta Venditrice di questi fatti. Non è consentito all'Acquirente di trasferire altrove la merce.
9. QUALITA' DEL PRODOTTO E TOLLERANZE
I. Indicazioni sui parametri prestazionali e qualitativi delle merci offerte, sono misurate con metodologia DIN o ASTM o ISO applicabile (fatto salvo metodiche differenti concordate) con relative approssimazioni, pertanto, se la merce fornita non corrisponde esattamente alle indicazioni, ma entro le tolleranze, è esclusa in ogni caso una responsabilità della Ditta Venditrice.
II. La quantità confermata dalla Ditta Venditrice si intende sempre con una tolleranza del 10% in più o in meno, derivante dalle caratteristiche di lavorazione dei singoli materiali. Nel caso di lavorazioni particolari o prodotti particolarmente complessi, ci riserviamo il diritto di applicare una tolleranza sul quantitativo fornito del 20% in più o in meno.
III. Per i prodotti stampati si garantisce una differenza di tonalità dei colori con dE ≤ 3, misurata in ottemperanza
alle Norme di settore relative alla misurazione del colore, dal campione di riferimento.
IV. In caso di picchi produttivi o per cause di forza maggiore, la Ditta Venditrice esercita il diritto di affidare parte delle lavorazioni a ditte esterne specializzate, preventivamente selezionate e gestite secondo i sistemi di qualità e autocontrollo igienico sanitari della Ditta Venditrice.
10. CONTROVERSIE - LEGGE APPLICABILE
I. I diritti legali di ricorso da parte dell'Acquirente contro la Ditta Xxxxxxxxxx esistono solo in caso in cui sussistano accordi in essere tra l'Acquirente e il suo Cliente che vanno oltre le rivendicazioni legali relative a difetti materiali.
II. Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia è BOLZANO e il diritto esclusivamente applicabile è quello italiano ad esclusione di quanto previsto dalla Convenzione degli Stati Uniti Nazioni datata 11.04.1980 sui contratti per la vendita internazionale di merci.
FLAM srl
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Data: Novembre 2018 Impressum - Dati sociali
Editore e responsabile per il contenuto: Flam SrL
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