Prodotto: Programma assicurativo Allianz in abbinamento al contratto di finanziamento “MAZDA” di Santander Consumer Bank S.p.A.
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Allianz S.p.A.
Prodotto: Programma assicurativo Allianz in abbinamento al contratto di finanziamento “MAZDA” di Santander Consumer Bank S.p.A.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni), nelle Condizioni di Assicurazione e nel Modulo di Adesione.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
L’offerta assicurativa prevede le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti vendibili a pacchetti secondo le seguenti combinazioni che l’assicurato può scegliere in fase di adesione:
✓ AUTOVETTURE CLASSIC:
- Garanzie Incendio e Furto danno totale e parziale
- Garanzia Cristalli
- Garanzie Speciali
- Assistenza Furto Base
✓ AUTOVETTURE TOP:
- Garanzie Incendio e Furto danno totale e parziale
- Garanzia Cristalli
- Garanzie Speciali
- Kasko limitata a collisione
- Assistenza Furto Base
Che cosa non è assicurato?
🗶 Sono esclusi gli eventi che non rientrano nel perimetro delle garanzie offerte ed operanti in polizza.
🗶 Ciascuna garanzia prevede specifiche cause di esclusione; per il dettaglio completo si rimanda a quanto riportato nel DIP aggiuntivo Xxxxx e nelle Condizioni di Assicurazione.
Ci sono limiti di copertura?
! Le coperture prevedono l’applicazione di franchigie, scoperti e massimali e/o limiti variabili da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti.
! Incendio, furto, kasko, garanzie speciali: qualora non diversamente previsto, l’ammontare del danno non può superare il limite del valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.
Per il dettaglio completo dei limiti delle singole coperture si rinvia al DIP aggiuntivo Danni.
È un’assicurazione, riservata ad autovetture ad uso privato, camper e veicoli commerciali fino a 35 quintali acquistati con finanziamento “MAZDA” erogato da SANTANDER CONSUMER BANK, a copertura dei danni propri subiti dal veicolo a seguito di eventi diversi da quelli coperti dalla Responsabilità Civile Auto.
Dove vale la copertura?
✓ Salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie pattuite, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, di Andorra.
Che obblighi ho?
Alla sottoscrizione del contratto, l’Assicurato deve rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunicare i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte dell’Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa secondo i termini e le modalità previste all’interno delle Condizioni di assicurazione.
Quando e come devo pagare?
- Il premio è pagato da Santander Consumer Bank S.p.A. in qualità di Contraente, in un’unica soluzione e a saldo anticipato dell’intero periodo di validità delle coperture assicurative, in nome, per conto e su disposizione dell’Assicurato;
- Il pagamento del premio può avvenire tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalle normative vigenti.
- Il premio è comprensivo di imposte e contributi.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
• Le garanzie prestate, in base alla combinazione prescelta risultante nel Modulo di Adesione, decorrono dalle ore 24.00 del giorno di adesione e hanno durata pari a quella indicata nel Modulo di Adesione stesso.
• Al termine della durata delle coperture assicurative la polizza si risolve e cessa di avere efficacia; (per la prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una nuova polizza).
• Non è prevista la sospensione in corso di contratto.
Come posso disdire la polizza?
Risoluzione del contratto:
Il contratto è risolto:
• in caso di vendita, o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato. Il premio netto residuo è rimborsato in funzione delle annualità assicurative intere mancanti alla scadenza della copertura;
• in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Il premio netto residuo è rimborsato in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.
Inoltre:
• in caso di contratto poliennale al solo assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità assicurativa. L’impresa, ricevuta la comunicazione di recesso, rimborsa, entro il termine di 60 giorni calcolati a partire dalla conclusione dell’annualità assicurativa in corso, il premio netto pagato per il periodo intercorrente tra la data di efficacia del recesso e la data di scadenza indicata sulla polizza.
Diritto di ripensamento
• l’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal pagamento del premio, a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro, dandone comunicazione all’Impresa che ha emesso il contratto, chiamando il n° verde 000 000 000. L’Impresa rimborsa il premio pagato comprensivo di imposte e contributi, anche per il tramite di Santander Consumer Bank S.p.A., entro 60 giorni dalla data di efficacia della comunicazione.
Assicurazione Garanzie Accessorie Auto
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Il presente documento contiene inforAmllaiazinozniSa.pgg.Aiu.n–tivGeruepcpoomapslesmiceunrtaartiivroispAeltltioanazquelle contenute nel documento
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più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Santander Consumer Bank S.p.A.
Ultima edizione aggiornata: 01.01.2020
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz S.p.A., con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx, sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2018 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto della Società, pari a 2.174 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.279 milioni di euro.
Si rinvia alla “Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR)”, disponibile sul sito internet della Società xxx.xxxxxxx.xx e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577.603;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.159.922;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 4.879.712;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 4.867.921; ed il valore dell’Indice di solvibillità (solvency ratio) della Società, pari a 189%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato?
L’offerta assicurativa prevede le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti.
L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.
Incendio: copre i danni subiti dal veicolo assicurato – escluse le cose trasportate – a seguito di suo incendio totale o parziale e a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.
Se compresi nel valore del veicolo e descritti in fattura sono inclusi nella garanzia:
- gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – compresi gli apparecchi audiofonovisivi di serie ad installazione fissa, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili – fornite ed installate, senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice.
Gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, non compresi nel prezzo di listino e fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell’acquisto del veicolo stesso, si intendono assicurati fino a concorrenza di un importo che, complessivamente per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del prezzo di listino del veicolo.
Sono anche indennizzabili:
- i sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell’assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, a patto che il veicolo non si trovi in circolazione ed entro il limite massimo previsto dal contratto.
Furto: Copre, la perdita totale o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati, con l’applicazione degli eventuali scoperti previsti dal contratto.
Se compresi nel valore del veicolo e descritti in fattura sono inclusi nella garanzia:
- gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – compresi gli apparecchi audiofonovisivi di serie ad installazione fissa, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili – fornite ed installate, senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice.
Gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, non compresi nel prezzo di listino e fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell’acquisto del veicolo stesso, si intendono assicurati fino a concorrenza di un importo che, complessivamente per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del prezzo di listino del veicolo.
INCENDIO E FURTO
Sono inoltre assicurati:
- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.
Coprono, con l’applicazione degli scoperti eventualmente previsti dal contratto, i danni materiali e diretti (esclusi i danni per mancato utilizzo) subiti dal veicolo, causati da:
- atti di danneggiamento volontario (c.d. xxxx xxxxxxxxx);
- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse;
- atti di sabotaggio o comunque dolosi.
Sono inoltre assicurati, con l’applicazione degli scoperti eventualmente previsti dal contratto – con il limite massimo di indennizzo di
€ 3.000,00 per eventi – i danni materiali e diretti subiti dal veicolo provocati da:
- grandine;
- trombe d’aria, tempeste ed uragani che generino raffiche di vento di almeno 90 km orari;
- alluvioni, inondazioni;
- allagamenti (purchè determinati da alluvioni o straripamenti di corsi d’acqua);
- frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine (purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche).
GARANZIE SPECIALI (Atti vandalici, Eventi naturali e Sociopolitici)
Copre, entro il capitale assicurato (con relativa franchigia e/o scoperto), i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato verificatisi durante la circolazione a seguito di:
▪ formula Kasko limitata alla collisione: collisione con veicolo identificato.
KASKO
Assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi; sono esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.
GARANZIA ROTTURA CRISTALLI
Offrono i seguenti servizi di assistenza per la mobilità (veicolo):
- invio taxi a seguito di furto del veicolo;
- disbrigo pratiche furto.
GARANZIE ASSISTENZA
INCENDIO E FURTO | |
Rischi esclusi | L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: - dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; - appropriazione indebita; - partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; - guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico); - tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell’Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto; - movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti; - semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore; - rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche). |
GARANZIE SPECIALI (Atti vandalici, Eventi naturali e Sociopolitici) | |
Rischi esclusi | L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: ▪ dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta; ▪ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; ▪ guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; |
Che cosa NON è assicurato?
▪ sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; ▪ allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua; ▪ danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore; ▪ danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d’aria, tempeste ed uragani; ▪ caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d’aria, tempeste ed uragani; ▪ movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche; ▪ rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche). |
XXXXX | |
Xxxxxx esclusi | L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: ▪ dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; ▪ guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; ▪ tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario; ▪ movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; ▪ ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente; ▪ circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata; ▪ utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l’assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto; ▪ traino attivo o passivo, da xxxxxxx a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all’impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento; ▪ danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate; ▪ circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale; ▪ atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). Inoltre l’assicurazione non vale per i danni: ▪ subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi i pneumatici; ▪ subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; ▪ causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada ▪ subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo. |
GARANZIA ROTTURA CRISTALLI | |
Rischi esclusi | Sono esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). Non sono inoltre indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere. |
GARANZIA ASSISTENZA | |
Xxxxxx esclusi | Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di: • guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; • terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; • dolo dell’Assicurato; • abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; • fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; Sono inoltre escluse le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l’intervento di assistenza. |
Ci sono limiti di copertura?
• Le coperture prevedono l’applicazione di franchigie, scoperti e massimali variabili da garanzia a garanzia in funzione delle caratteristiche del rischio, per meccanismo di calcolo e limiti. Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo.
Minimo / Franchigia (xxxxxxxx xxxxx):
- ammontare del danno € 10.000
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 1.000) con il minimo di € 500 importo liquidato al netto della franchigia € 9.000
Scoperto (garanzia furto totale e parziale):
- ammontare del danno € 2000
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 200) con il minimo di € 500 importo liquidato al netto dello scoperto € 1.500
Massimale (garanzia rottura cristalli)
- ammontare delle spese sostenute € 1.500
- massimale per sinistro € 516
- scoperto € 100 importo liquidato € 516
Garanzia Furto: Per i veicoli con antifurto LoJack, che usufruiscano del relativo sconto indicato nel Modulo di Adesione, la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto aggiuntivo pari al 20% dell’ammontare del danno - che deve essere sommato agli altri scoperti eventualmente previsti dal contratto nei casi di:
- installazione dell’antifurto senza attivazione dell’abbonamento ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata del rapporto di assicurazione;
- mancata consegna della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell’impianto;
- guasto dell’impianto; l’Impresa va informata tramite fax del guasto e del tempo necessario alla riparazione. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto agli effetti dello scoperto.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro La denuncia di sinistro va inoltrata all’Impresa e entro 3 giorni dall’avvenimento (art. 1913 c.c.) presentando e allegando – a seconda della tipologia di sinistro – tutta la documentazione necessaria, quale ad esempio: denuncia presentata alle autorità competenti, verbali di autorità intervenute, certificati di proprietà, fatture o ricevute fiscali, documentazione medica, ecc. |
Assistenza diretta / in convenzione Per sinistri kasko, incendio e furto, atti vandalici, eventi naturali e cristalli/grandine, l’assicurato può rivolgersi direttamente a una delle carrozzerie fiduciarie e/o ai riparatori convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito dell’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese Sinistri assistenza: la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di Allianz Worldwide Partners (AWP) Service Italia S.c.a.r.l. Per permettere l’intervento immediato della Centrale Operativa, l’Assicurato deve comunicare tramite: • Linea Verde 000 00 00 00 • Telefono (anche per chiamate dall’estero) x00 00 00 000 000 • Fax x00 00 00 000 000 La richiesta di rimborso delle spese sostenute, se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a: Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza, AWP Service Italia S.c.a.r.l. Casella postale 302, Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx XX. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. | |
Prescrizione Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati (secondo i termini stabiliti dall’art. 2952 del Codice Civile) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. I termini riferiti sono quelli vigenti al momento della redazione del presente documento. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti che, in fase di stipula, possono influire sulla valutazione del rischio o, successivamente, nel caso di omessa informazione di circostanze che lo possono aggravare, il pagamento dell’indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal Codice Civile. |
Obblighi dell’Impresa | L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l’indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l’Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla |
corresponsione dell’indennizzo. Tali termini sono applicabili anche in ordine alla garanzia cristalli in caso di non utilizzo della procedura rispristino tramite riparatori di cristalli convenzionati con l’Impresa. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Xxxxx |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
A chi desidera proteggere il proprio veicolo dalle conseguenze di eventi diversi dalla RCA.
Il prodotto è rivolto ai proprietari di autovetture ad uso privato, camper veicoli commerciali fino a 35 quintali, acquistati con finanziamento erogato da Santander Consumer Bank S.p.A.
A chi è rivolto questo prodotto?
La provvigione media del prodotto prevista a vantaggio dell’intermediario è pari al 28% del premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet della Compagnia – xxx.xxxxxxx.xx - accedendo alla sezione Reclami; • all’indirizzo Pec - xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. |
All’IVASS | Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'IVASS, Via xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx - Xax 00.00000000 – PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, Info su: xxx.xxxxx.xx, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013 n.98). |
Negoziazione assistita (obbligatoria) | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione | Arbitrato Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria. |
delle | |
controversie |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE); PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”. Avvertenza
Il glossario costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione
Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.
GLOSSARIO
Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l’Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.
Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.
Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.
Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.
Attestazione dello stato del rischio: certificato emesso dall’Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall’assicurato.
Centrale Operativa: struttura telefonica messa a disposizione dall'Impresa per il funzionamento delle garanzie d’assistenza.
Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.
Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.
Contraente: Santander Consumer Bank S.p.A., con sede legale in via Nizza, 262 – 10126 Torino, Iscritta al Registro intermediari assicurativi presso l’ISVAP (ora IVASS) al n. D000200005, che stipula la Polizza per conto dei propri clienti (Aderenti/Assicurati) che sottoscrivono un contratto di Credito Finalizzato concesso dalla stessa Contraente o da altre società da essa controllate.
Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.
Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.
Degrado/Deprezzamento (tabelle di): contengono la percentuale di diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo stabilita convenzionalmente al momento della stipula del contratto che l’Impresa si obbliga ad applicare.
Sono due diverse fra loro (tabella A - Tabella B) e – in caso di perdita del veicolo per danno totale - vengono applicate in dipendenza della scelta di acquistare o meno un nuovo veicolo, liberamente fatta dall’assicurato.
Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.
Disdetta: atto con cui il contraente o l’Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.
Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.
Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l’Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.
Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.
Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.
Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.
Indennizzo/indennità: somma dovuta dall’Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.
Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.
Massimale: limite economico massimo entro il quale l’Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Nuovo veicolo: è il veicolo il cui acquisto consente l’applicazione della tabella “B” (vedi le voci “Degrado” e seg. e l’art 4.2
- Determinazione dell’ammontare del danno). Deve essere di marca Mazda il cui valore non sia inferiore a quello del veicolo perduto, calcolato sulla base di quanto previsto dall’articolo 4.1 – Valore assicurato - e al lordo di eventuali scoperti applicabili a norma dell’articolo 4.4 – Franchigie e scoperti.
Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza. Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.
Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.
Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.
Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.
Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.
Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale.
Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.
Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.
Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell’Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.
Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d’onda.
Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.
Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.
Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.
Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data. Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO MAZDA
Si riportano qui di seguito le possibili combinazioni tra le quali l’Assicurato in fase di adesione può scegliere:
AUTOVETTURE EVOLVE
Garanzie:
Furto (totale e parziale) a valore intero, con scoperto accessori inclusi Incendio (totale e parziale) a valore intero, senza scoperto accessori inclusi
Cristalli
Atti vandalici/eventi sociopolitici/eventi naturali Assistenza Furto Base
AUTOVETTURE EXCEED
Garanzie:
Furto (totale e parziale) a valore intero, con scoperto accessori inclusi Incendio (totale e parziale) a valore intero, senza scoperto accessori inclusi
Cristalli
Atti vandalici/eventi sociopolitici/eventi naturali Kasko limitata a collisione
Assistenza Furto Base
CONTENUTI
⮚ INCENDIO pag. 3
⮚ FURTO pag. 3
⮚ ATTI VANDALICI – EVENTI SOCIOPOLITICI – EVENTI NATURALI pag. 4
⮚ KASKO LIMITATA ALLA COLLISIONE pag. 5
⮚ NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI
SOCIOPOLITICI ED EVENTI NATURALI, XXXXX LIMITATA ALLA COLLISIONE pag. 5
⮚ CRISTALLI pag. 8
⮚ ASSISTENZA FURTO BASE pag. 9
⮚ NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE pag. 10
Articolo 1 - INCENDIO E FURTO INCENDIO
Articolo 1.1 – Oggetto dell'assicurazione Incendio
Sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato – escluse le cose trasportate – a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall’impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.
Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:
- gli optionals e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – compresi gli apparecchi audiofonovisivi di serie ad installazione fissa, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili – fornite ed installate, senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice.
Gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, non compresi nel prezzo di listino e fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell’acquisto del veicolo stesso, si intendono assicurati fino a concorrenza di un importo che, complessivamente per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del prezzo di listino del veicolo.
Sono anche indennizzabili:
- i sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell’assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, a patto che il veicolo non si trovi in circolazione ed entro il limite massimo di € 200.000 per sinistro.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
FURTO
Articolo 1.2 – Oggetto dell'assicurazione Furto
In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale
del veicolo o di sue singole parti.
L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:
il veicolo lasciato incustodito fuori rimessa, deve essere chiuso a chiave, con i vetri alzati e con gli eventuali sistemi di antifurto in funzione.
Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:
- gli optionals e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – compresi gli apparecchi audiofonovisivi di serie ad installazione fissa, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i
mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili – fornite ed installate, senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice.
Gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, non compresi nel prezzo di listino e fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell’acquisto del veicolo stesso, si intendono assicurati fino a concorrenza di un importo che, complessivamente per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del prezzo di listino del veicolo.
Sono inoltre assicurati:
- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all’impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
Articolo 1.3 – Esclusioni riguardanti l'assicurazione Incendio e Furto
L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:
• dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
• appropriazione indebita;
• partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
• guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
• tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell’Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto;
• movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
• semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;
• rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).
Per i veicoli con antifurto LoJack, che usufruiscano del relativo sconto indicato nel Modulo di Adesione, la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto aggiuntivo pari al 20% dell’ammontare del danno - che deve essere sommato agli altri scoperti eventualmente indicati dal contratto nonché di quelli previsti al successivo Articolo 4.4 - “Franchigie e scoperti” – nei casi di:
• installazione dell’antifurto senza attivazione dell’abbonamento ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata del rapporto di assicurazione;
• mancata consegna della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell’impianto;
• guasto dell’impianto; l’Impresa va informata tramite fax del guasto e del tempo necessario alla riparazione. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto agli effetti dello scoperto.
Articolo 2 - ATTI VANDALICI - EVENTI SOCIOPOLITICI - EVENTI NATURALI
Articolo 2.1 – Oggetto dell’assicurazione atti vandalici, eventi sociopolitici ed eventi naturali
L’Impresa indennizza, con gli scoperti previsti dal contratto – nei limiti del valore assicurato – i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da:
- atti di danneggiamento volontario (c.d. xxxx xxxxxxxxx);
- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse;
- atti di sabotaggio o comunque dolosi
L’Impresa indennizza, con gli scoperti previsti dal contratto – con il limite massimo di indennizzo di € 3.000,00 per evento – i danni materiali e diretti subiti del veicolo assicurato, provocati da:
- grandine;
- trombe d’aria, tempeste ed uragani che generino raffiche di vento di almeno 90 km orari;
- alluvioni, inondazioni;
- allagamenti purchè determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua;
- frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purchè non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.
Articolo 2.2 – Esclusioni riguardanti l’assicurazione Atti Vandalici – Eventi sociopolitici – Eventi naturali L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:
- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua;
- danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
- danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d’aria, tempeste ed uragani;
- caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d’aria, tempeste ed uragani;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).
In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.
Articolo 3 - KASKO LIMITATA ALLA COLLISIONE
Articolo 3.1 – Oggetto dell’assicurazione kasko limitata alla collisione
L’Impresa si impegna ad indennizzare, con gli scoperti previsti dal contratto, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con veicolo identificato, verificatisi durante la circolazione.
Articolo 3.2 – Esclusioni riguardanti l’assicurazione Kasko limitata alla collisione L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:
- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l’assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto;
- traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all’impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale.
- atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). Inoltre non vale per i danni:
- subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi
saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi i pneumatici;
- subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi
- causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.
Articolo 4 - NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI ED EVENTI NATURALI, KASKO LIMITATA ALLA COLLISIONE
Articolo 4.1 – Valore assicurato
Il veicolo si intende assicurato, per il valore indicato nel “Modulo di Adesione”, completo degli optionals e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo – compresi gli apparecchi audiofonovisivi di serie ad installazione fissa - costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo.
Possono essere assicurati anche gli optionals e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo - compresi gli apparecchi audiofonovisivi - non compresi nel prezzo di listino del veicolo e fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell'acquisto. In questo caso, l'indennizzo non sarà mai superiore al 20% del prezzo di listino del veicolo e, pertanto, anche il valore assicurato da indicare nel Modulo di Adesione dovrà essere proporzionalmente aumentato al massimo del 20% rispetto al prezzo di listino del veicolo (es.: prezzo di listino del veicolo 10.000 €, optionals e accessori non compresi nel prezzo di listino per un valore aggiunto complessivo di 3.000 €, valore assicurato totale 12.000 €).
Articolo 4.2 – Determinazione dell’ammontare del danno
In caso di perdita totale: in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, l’Impresa determina l’ammontare del danno applicando al valore assicurato del veicolo e degli eventuali optionals e accessori – compresi gli apparecchi audiofonovisivi - al momento della decorrenza delle garanzie le percentuali di degrado indicate nella tabella “A” di seguito riportata. Si considera perdita totale un danno superiore al 75% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.
In caso di sinistro che abbia causato la perdita del veicolo per danno totale e qualora l’assicurato acquisti presso il Concessionario un nuovo veicolo di marca Mazda il cui valore non sia inferiore a quello calcolato sulla base di quanto previsto dall’articolo 4.1 – Valore assicurato - e al lordo di eventuali scoperti applicabili a norma dell’articolo 4.4 – Franchigie e scoperti, l’Impresa applicherà la più favorevole tabella di quantificazione percentuale del degrado d’uso denominata “tabella B”.
TABELLA “A” – Percentuali di degrado
VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE VEICOLI USATI
Vetustà del veicolo | Percentuale di degrado | Mesi successivi alla decorrenza della polizza | Percentuale di degrado |
0-6 mesi | valore "a nuovo" del veicolo (0%) | 0-12 | 10% |
7-12 | 10% | 13-24 | 25% |
13-24 | 25% | 25-36 | 35% |
25-36 | 35% | 37-48 | 45% |
37-48 | 45% | 49-60 | 55% |
49-60 | 55% | 61-72 | 60% |
61-72 | 60% | 73-84 | 65% |
73-84 | 65% |
TABELLA “B” – Percentuali di degrado
VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE VEICOLI USATI
Vetustà del veicolo | Percentuale di degrado | Mesi successivi alla decorrenza della polizza | Percentuale di degrado |
0-24 mesi | valore "a nuovo" del veicolo (0%) | 0-24 | 0% |
25-36 | 35% | 25-36 | 35% |
37-48 | 45% | 37-48 | 45% |
49-60 | 55% | 49-60 | 55% |
61-72 | 60% | 61-72 | 60% |
73-84 | 65% | 73-84 | 65% |
In caso di danno parziale: l’ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al degrado d’uso.
Nei primi cinque anni dalla data di immatricolazione del veicolo (in Italia o all’Estero) non si considera il degrado d’uso per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi gli pneumatici, le batterie e l’impianto di scarico per i quali l’inapplicabilità del degrado d’uso è limitata ai primi 6 mesi.
Sia in caso di perdita totale che in caso di danno parziale:
L’ammontare del danno così determinato ai sensi del presente articolo non può superare il valore del veicolo al momento del sinistro, così come determinato dalla tabella “A” – percentuali di degrado, al netto del valore del relitto.
Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso ed altri pregiudizi.
Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall’Articolo 1907 del Codice Civile.
Resta ferma l’applicazione delle franchigie e/o degli scoperti previsti dal contratto
Articolo 4.3 – Accertamento e liquidazione del danno
La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto tra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l’istanza anche all’altra parte - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I periti devono:
a) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
b) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Articolo 4.4 – Franchigie o scoperti
L’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo lo scoperto sotto specificato a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro:
La garanzia Incendio è prestata senza l’applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia; La garanzia Furto è prestata con l’applicazione dello scoperto pari al:
- 20% dell'ammontare del danno con il minimo di Euro 500 per residenti nelle province di BA e BT;
- 10% dell'ammontare del danno con il minimo di Euro 500 per residenti nelle restanti province.
Le garanzie Atti vandalici, Eventi sociopolitici ed Eventi naturali sono prestate con l'applicazione dello scoperto del 10% ed il minimo ed il minimo di Euro 250,00.
La garanzia Kasko limitata a collisione è prestata con l'applicazione dello scoperto del 10% ed il minimo di Euro 500,00.
Articolo 4.5 – Recuperi nel caso di Furto del veicolo
L’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito l’Impresa.
Qualora il recupero sia avvenuto:
- prima della corresponsione dell’indennizzo: se trattasi di perdita totale, l’importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall’articolo 4.2 – Determinazione dell’ammontare del danno
- dopo la corresponsione dell’indennizzo, l’assicurato potrà optare se:
a) procedere alla vendita del veicolo tramite l’impresa;
b) rientrare in possesso del veicolo restituendo all’impresa l’indennizzo corrisposto.
Articolo 4.6 – Obblighi in caso di sinistro - Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati in ogni caso entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi del sinistro, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. Nei casi di furto il termine si intende ridotto a 24 (ventiquattro) ore.
L’Assicurato deve inoltrare denuncia scritta specificando: la data, il luogo, le cause, la narrazione del sinistro e gli eventuali testimoni ad Allianz - Customer Service Xxxxxx Xxx Xxxxx 0 Xxxxxx – 00000 Xxxxxx, ovvero inviando la denuncia:
- via email all'indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx,
- via fax al numero 00.0000.0000.
L’Assicurato dovrà astenersi inoltre, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima della verifica dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.
A seguito della denuncia devono essere fatti pervenire tempestivamente, e con raccomandata A/R all’Impresa Allianz – Back Office Corporate - Xxxxxx Xxx Xxxxx 0 Xxxxxx:
Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina o danneggiamenti del veicolo assicurato a seguito di atti di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico), la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.
Se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana. Copia autenticata della denuncia deve essere consegnata all'Impresa. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:
In caso di furto totale o rapina:
- copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si verificato il sinistro, se il furto totale è avvenuto all’estero, la denuncia deve essere reiterata all’Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana;
- originale della Carta di circolazione, se disponibile;
- ove la Carta di Circolazione non fosse disponibile, Certificato Cronologico del P.R.A. con annotata la perdita di possesso o la cessazione della circolazione;
- originale del Certificato di Proprietà con annotata la Perdita di possesso;
- dichiarazione di detraibilità / non detraibilità dell’I.V.A.;
- copia fattura d’acquisto dell’autovettura;
- procura speciale a vendere Notarile
- conteggio di anticipata estinzione del contratto di leasing/finanziamento con l’indicazione del numero di canoni pagati alla data del furto;
- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo;
- eventuale denuncia integrativa in mancanza di una o più chiavi o della carta di circolazione
- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall’Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato)
Inoltre:
solo in caso di sinistro che abbia causato la perdita del veicolo per danno totale e qualora l’assicurato acquisti un nuovo veicolo (art 4.2 – Determinazione dell’ammontare del danno) presso il Concessionario, l’Impresa applicherà la più favorevole tabella di quantificazione percentuale del degrado d’uso denominata “Tabella B” (per maggiori dettagli fare riferimento all’Articolo 4.2 – Determinazione dell’ammontare del danno).
Per ottenere tale beneficio l’assicurato dovrà consegnare copia della carta di circolazione comprovante l’immatricolazione di un nuovo veicolo a suo nome.
Acquisita la documentazione di cui sopra, l’Impresa liquiderà il danno, se indennizzabile.
A richiesta dell’assicurato, l’impresa potrà liquidare il danno applicando la tabella di quantificazione
percentuale del degrado d’uso standard, denominata “Tabella A” (per maggiori dettagli fare riferimento all’Articolo 4.2 – Determinazione dell’ammontare del danno), salvo conguaglio – se dovuto - da corrispondere all’assicurato stesso una volta ottenuta la copia della carta di circolazione relativa al nuovo veicolo.
L’Impresa applicherà la più favorevole tabella di quantificazione percentuale del degrado d’uso denominata “tabella B” anche nel caso in cui il nuovo veicolo sia intestato a persona convivente con l’assicurato ferme tutte le altre condizioni di applicabilità; in quest’ ultimo caso, oltre alla copia della carta di circolazione indicata sopra, l’assicurato consegnerà copia dello stato di famiglia dal quale risulti la coabitazione.
Resta comunque ferma l’applicazione delle franchigie e/o degli scoperti previsti dal contratto.
L’Impresa è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. L’Impresa è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.
L’autorizzazione, data all’Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell’Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro; a richiesta della Società, quindi, l’Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dalla Società stessa.
Inoltre, in caso di furto totale, prima di corrispondere l'indennizzo l’Impresa può richiedere, quando lo ritenga necessario, il certificato di chiusa istruttoria.
Articolo 4.7 – Termini di corresponsione dell’indennizzo all’Assicurato
L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l’indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l’Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell’indennizzo.
Articolo 5 - CRISTALLI Articolo 5.1 – Cristalli
L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.
La garanzia opera con il limite massimo di indennizzo di € 516,00 per evento.
È previsto uno scoperto fisso pari a 100 €, che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo.
In altri termini:
se il danno - detratto lo scoperto - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest’ultimo;
se il danno – detratto lo scoperto – risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l’importo da liquidare è dato dall’ammontare del danno meno l’applicazione dello scoperto di 100 €.
Il limite massimo di indennizzo si intende per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati e previa esibizione di fattura.
Qualora l’assicurato opti per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i riparatori di cristalli convenzionati con l’impresa, l’applicazione dello scoperto di cui sopra avverrà nel seguente modo:
- riparazione del/dei cristallo/i: nessuno scoperto;
- sostituzione del/dei cristallo/i:
nessuno scoperto, a condizione che l’intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente necessario dagli incaricati; applicazione dello scoperto di 100 € se la sostituzione – non tecnicamente necessaria a giudizio degli incaricati – sia stata richiesta esplicitamente dall’assicurato in luogo della riparazione del/dei cristallo/i proposta.
Modalità del servizio
Per beneficiare delle predette condizioni l’assicurato, fornendo il numero di polizza e la data di sinistro, può rivolgersi direttamente ad uno dei riparatori cristalli convenzionati con l’impresa.
Il personale incaricato provvede a:
- far compilare e sottoscrivere all’assicurato la denuncia di sinistro comprensiva della delega all’incasso;
- effettuare la sostituzione/riparazione richiesta;
- emettere fattura intestata al cliente, effettuarne fotocopia e consegnarla all’assicurato unitamente a copia della denuncia-delega.
La Direzione dell’Impresa provvede al pagamento del sinistro direttamente al riparatore convenzionato intervenuto, mentre rimane a carico dell’assicurato la somma eccedente il massimale previsto dalla garanzia.
In ogni caso l’assicurato è libero di rivolgersi ad un proprio riparatore di fiducia diverso; in tal caso il sinistro deve essere denunciato ad Allianz - Customer Service Xxxxxx Xxx Xxxxx 0 Xxxxxx – 00000 Xxxxxx, ovvero inviando la denuncia:
- via email all'indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
- via fax al numero 00.0000.0000
come previsto dal precedente Articolo 4.6 “Obblighi in caso di sinistro –Modalità per la denuncia dei sinistri”.
Articolo 5.2 – Termini di corresponsione dell’indennizzo all’Assicurato
L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l’indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l’Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell’indennizzo. Tali termini
sono applicabili anche se – in caso di garanzia cristalli – il ripristino avvenga tramite riparatori di cristalli non convenzionati con l’Impresa.
Articolo 6 – ASSISTENZA FURTO BASE
cosa assicura
Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati dalla Società tramite la Centrale Operativa di
AWP Service Italia S.c.a.r.l. - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.
Articolo 6.1 – Validità territoriale
L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all’interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L’assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
Restano in ogni caso eslclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE.
L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance-.it/corporate/Prodotti/avvertenze.
Articolo 6.2 – Ambito di operatività dell’assicurazione: “Assistenza Furto Base”
Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza.
Articolo 6.3 – Oggetto dell’assicurazione “Assistenza Furto Base”
6.3.1 Invio taxi a seguito di furto del veicolo
La garanzia opera a seguito di furto del veicolo assicurato.
L’Assicurato, nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a casa o presso una stazione di Polizia o caserma dei Carabinieri per denunciare il furto, oppure presso altra destinazione di sua scelta, ha diritto all’invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di € 50,00 per evento.
6.3.2 Disbrigo pratiche furto
Al fine di consentire all’Assicurato l’interruzione del pagamento dei tributi inerenti il veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell’Assicurato, provvede al reperimento dei seguenti documenti, tenendone a carico le relative spese:
- Estratto Cronologico del P.R.A.
- Certificato di perdita di possesso
- eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale.
I certificati saranno trasmessi all’indirizzo indicato dall’Assicurato entro 60 giorni dal momento della richiesta alla Centrale Operativa.
Per attivare la prestazione, l’Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:
- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l’eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all’estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d’immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- delega dell’Assicurato che autorizzi la Centrale Operativa a richiedere i documenti;
- copia di un documento d’identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità;
- ogni altro documento richiesto dalla Centrale Operativa, necessario ai fini dell’espletamento della prestazione.
Articolo 6.4 – Delimitazione e precisazioni relative a tutte le prestazioni
Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di:
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
Sono inoltre escluse le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l’intervento di assistenza.
Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all’estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.
Articolo 6.5 –Istruzioni per la richiesta di assistenza
Per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa l'Assicurato deve comunicare tramite:
- Linea Verde 000 00 00 00
- Telefono (anche per chiamate dall’estero) x00 00 00 000 000
- Fax x00 00 00 000 000
indicando con precisione:
- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.
La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l., dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP Service Italia S.c.a.r.l. Casella Postale 302
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 XXXXXX (XX)
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
Inoltre l'Assicurato dovrà
- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.
Articolo 7 - NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Articolo 7.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio
Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenti dell’Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comporti aggravamento di rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Articolo 7.2 –Estensione territoriale
Salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie pattuite, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, di Andorra.
Articolo 7.3 – Decorrenza e durata delle garanzie, facoltà di recesso
Le garanzie prestate, in base alla combinazione prescelta risultante nel Modulo di Adesione, decorrono dalle ore 24.00 del giorno di adesione e hanno durata pari a quella indicata nel Modulo di Adesione stesso.
La copertura assicurativa non sarà soggetta a tacito rinnovo e la sua efficacia si protrarrà fino alla sua naturale scadenza.
Non è prevista la sospensione in corso di contratto.
In caso di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità assicurativa.
L’impresa, ricevuta la comunicazione di recesso, rimborsa, anche per il tramite di Santander Consumer Bank S.p.A., entro il termine di 60 giorni calcolati dalla data di efficacia del recesso, il premio netto pagato per il periodo intercorrente tra la data di efficacia del recesso stesso e la data di scadenza indicata Modulo di adesione alla polizza.
Articolo 7.4 – Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione
a) In caso di estinzione anticipata del finanziamento si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita.
Il contratto è risolto dalla data di estinzione del contratto di finanziamento; la Compagnia restituirà all’avente diritto, anche attraverso l’Intermediario ove ne ricorrano le condizioni, la quota parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.
La Compagnia non dà corso alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione nel caso in cui l’assicurato, in seguito a estinzione, abbia espressamente richiesto all’Impresa – per il tramite della Contraente - che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria.
In quest’ultimo caso l’Impresa, ricevuta la notifica da effettuarsi a cura della Contraente entro e non oltre i 15 giorni lavorativi successivi all’estinzione anticipata del finanziamento, invierà all’assicurato comunicazione di conferma del mantenimento della copertura.
b) In caso di vendita, o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, si determina la cessazione del rischio.
In questo caso è necessario contattare il n° verde 000 000 000 e, seguendo le modalità indicate, produrre la documentazione a comprova dell’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del veicolo).
Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo. L’Impresa rimborsa all’avente diritto il premio netto residuo in funzione delle annualità assicurative intere mancanti alla scadenza della copertura.
Articolo 7.5 – Diritto di ripensamento
L’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal pagamento del premio, a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro, dandone comunicazione all’Impresa, chiamando il n° verde 000 000 000. L’Impresa restituisce il premio pagato comprensivo di imposte e contributi, anche per il tramite di Santander Consumer Bank S.p.A., entro 60 giorni dalla data di efficacia della comunicazione.
Articolo 7.6 – Arbitrato
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito all'interpretazione del contratto e/o gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. L'impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Le spese arbitrali saranno così ripartite:
- in caso di esito favorevole per l'Assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.
Articolo 7.7 – Foro Competente
Foro competente è esclusivamente quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
Articolo 7.8 – Imposte e tasse
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Articolo 7.9– Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.